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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/12/2025, n. 16757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16757 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14554/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 14554/2023 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Luigi Fratini ed elettivamente domiciliato, in Roma, via Crescenzio 19, presso lo studio del nominato procuratore,
ATTRICE
Contro C. F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F. , rappresentati e difesi rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avvocato MICHELE PONTECORVO, ed elettivamente in Roma, Via Asiago n.9, presso lo studio del nominato procuratore, CONVENUTI Nonché
C.F. rappresentato e difeso CP_3 C.F._4 dall'Avvocato VALERIO LAROSA, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio del nominato procuratore,
ER CH
pagina 1 di 14 Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio e dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1 Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: in via principale e nel merito:
• Accertare la nullità dell'atto di compravendita dell'immobile di Via della Farnesina in quanto senza Titolo di provenienza, poiché proveniente a non domino;
• Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione dell'immobile, sito in Roma, Via della Farnesina 81, piano 5, int. 13, piano 5, interno 13, composto da due camere, cucina, bagno, terrazza a livello, così come censito in catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 240, particella 31, sub 504, zona censuaria 4, categoria A/2in capo al Sig. conseguentemente e per l'effetto: disporre il Parte_1 trasferimento di proprietà dell'immobile de quo in favore del medesimo.
In via subordinata
• Accertare e dichiarare la Circonvenzione di incapace ex art. 643 cp , la Frode contrattuale e la Truffa ex art 640 cp , posta in essere da , a carico Controparte_4 di e di;
Parte_2 Parte_1 conseguentemente e per l'effetto : disporre un risarcimento in favore del medesimo dell'importo di €. 150.000 , o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
• Disporre il pagamento in favore dell'istante della somma risultante dal valore effettivo di mercato dell'immobile al momento del contratto, previa ctu tecnica, sul medesimo;
In via ulteriormente subordinata disporre il pagamento della somma concordata nel contratto di compravendita di €. 230.000, detratto quanto pagato.
pagina 2 di 14 • Oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, a far tempo dalla data del contratto e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda proposta parte attrice esponeva che l'Avv. Marco Marasca aveva formulato una proposta di acquisto (docc. 1, 2, 3) per l'immobile sito in Via
Orti della Farnesina n. 81 per euro 235.000, versando un acconto di euro 2.000; che successivamente, il 16.12.2011, stipulava presso la Parte_2 [...] un contratto di compravendita con il Gen. alla Parte_3 CP_3 presenza del Notaio per il prezzo ridotto di euro 200.000, dei quali solo euro Per_1
18.750 risultavano effettivamente corrisposti (doc. 4); che il 24.1.2012 l'immobile veniva rilasciato al da e CP_3 Parte_2 dal figlio , come da verbale di consegna (doc. 5); Parte_1 che nei mesi successivi venivano stipulate varie scritture private: la prima, del
4.7.2012 (doc. 6), riduceva il prezzo a euro 140.000 per dedotte pese di sanatoria, già note all'acquirente e mai specificate;
che la seconda, del 10.7.2012 (doc. 7), trasferiva le obbligazioni del ad CP_3
Controparte_4 che l'ulteriore del 12.10.2012 (doc. 9) abbassava ulteriormente il prezzo a euro
50.000, nuovamente in ragione di dedotti costi di sanatoria non documentati;
che il 15.10.2012 il prezzo veniva ulteriormente ridotto a euro 40.000 (doc. 10); che pochi giorni dopo, il 4.11.2012, , già affetta da grave Parte_2 tumore (doc. 8), decedeva (doc. 11).
La parte attrice aggiungeva che la parte acquirente aveva subordinato il pagamento all'avvio di una causa di usucapione, riconoscendo implicitamente la provenienza del bene a non domino;
che tale circostanza trovava conferma nel rogito notarile, nel quale il Notaio Per_1 dichiarava che i diritti trasferiti provenivano da usucapione mai accertata con pagina 3 di 14 sentenza e che non esisteva alcun titolo trascritto;
che, nonostante ciò, il trasferimento veniva effettuato come vendita di cosa propria anziché di cosa altrui, con evidente abuso dello schema contrattuale;
che con la madre aveva abitato l'immobile ininterrottamente dal 1988 al 2012 e pertanto chiedeva la declaratoria di nullità del contratto e il riconoscimento dell'usucapione.
L'attore esponeva a fronte di un valore reale di almeno euro 350.000 e di un prezzo iniziale concordato di euro 230.000, la controparte aveva versato solo euro 105.750, ottenendo l'immobile tramite una serie di artificiose riduzioni del prezzo fondate su spese non provate;
che il aveva approfittato delle condizioni di estrema vulnerabilità economica CP_1
e sanitaria della , gravemente malata, e del figlio cieco, Pt_2 Pt_1 inducendoli a sottoscrivere atti gravemente pregiudizievoli e che tale condotta integra, secondo l'attore, gli estremi della circonvenzione di incapace e della truffa contrattuale, anche in relazione alle inesistenti spese di sanatoria quantificate in euro
75.000; che il rapido susseguirsi dei passaggi di mano dell'immobile conferma il carattere speculativo dell'operazione.
Si costituivano in giudizio e formulando le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via preliminare e in rito:
rigettare la presente azione per le eccepite nullità dell'atto introduttivo;
sempre preliminarmente ed in subordine, ordinare all'attore di integrare la citazione con
l'indicazione esatta della propria residenza anagrafica;
sempre in rito, rigettare la presente azione per violazione del litisconsorzio necessario, avendo l'attore omesso di citare il Gen. , stante la non CP_3
pagina 4 di 14 applicabilità del rimedio ex art. 102 c.p.c. che automaticamente determinerebbe il radicale mutamento della domanda, cosa preclusa dal ns. ordinamento processuale;
in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione che precede, Voglia il
Tribunale adito ordinare all'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Gen. ; CP_3 in via ulteriormente gradata, chiediamo di essere autorizzati ai sensi dell'art. 269
c.p.c. alla chiamata in causa del Gen. , CP_3 C.F._4 residente in [...], previo differimento, sempre ai sensi dell'art. 269
c.p.c, della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito:
rigettare la principale domanda attorea relativa alla nullità del contratto di compravendita stipulato in data 16.12.2011 in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella parte motiva che precede;
per l'effetto, rigettare la correlata domanda di usucapione dell'immobile in Roma,
Via degli Orti della Farnesina n. 81;
per i motivi che precedono, rigettare la subordinata domanda attorea di risarcimento del danno e la contestuale domanda di pagamento in favore dell'attore;
sulla scorta dei medesimi motivi, rigettare l'ulteriore subordinata attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della principale domanda avversaria, disporre la preventiva retrocessione, a favore degli odierni convenuti, della somma di € 126.999,40 corrisposta alla Sig. Parte_2
e al Sig. , sia in proprio che in qualità di erede, a fronte
[...] Parte_1 del contratto di compravendita del 16.12.2011 a rogito Notaio oltre interessi Per_1 maturati e maturandi e rivalutazione monetaria a far tempo dai singoli pagamenti e
pagina 5 di 14 fino al soddisfo;
condannare l'odierno attore alla refusione delle spese del presente giudizio.”
I convenuti a sostegno della domanda formulata deducevano che l'attore, pur chiedendo in via principale la declaratoria di nullità del contratto stipulato con atto pubblico notarile del 16.12.2011, a ministero del Notaio di Civitavecchia, tra Per_1 la e il Gen. avente ad oggetto l'immobile Pt_2 Parte_2 CP_3 sito in Roma, Via Orti della Farnesina n. 81, aveva omesso di convenire in giudizio il
Gen. primo acquirente del bene, che aveva successivamente trasferito CP_3
l'immobile ad Controparte_4 che pertanto era stato violato il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., poiché, a fronte di una domanda di nullità del contratto, era onere dell'attore chiamare in causa tutti i soggetti che avevano partecipato all'atto negoziale;
che tale carenza non era rimediabile tramite ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., poiché ciò avrebbe comportato una modifica sostanziale della domanda originariamente proposta, in contrasto con i limiti di cui all'art. 183 c.p.c.
Sempre in via preliminare, la parte convenuta esponeva che nell'atto di citazione non era indicata la residenza dell'attore, dato essenziale richiesto dall'art. 163, comma 3,
n. 2, c.p.c., omissione ribadita anche nella procura alle liti;
che la citazione era affetta da nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Nel merito, la parte convenuta deduceva la domanda attorea era fondato sulla qualificazione della compravendita del 16.12.2011 come “un non acquisto a non domino”, poiché il diritto di proprietà della venditrice Parte_2 trovava fondamento usucapione non ancora dichiarata con sentenza;
che tale tesi era priva di fondamento, atteso che la giurisprudenza di legittimità afferma che l'usucapione si perfeziona automaticamente con il decorso del tempo e il possesso utile, e la sentenza con cui viene accertato ha natura dichiarativa;
che la , una volta maturata l'usucapione, era pienamente legittimata a Pt_2
pagina 6 di 14 disporre dell'immobile, anche in assenza di previo accertamento giudiziale, e che il notaio non aveva obbligo di verificarne autonomamente la legittimazione, potendosi limitare a dare atto della dichiarazione di proprietà per usucapione e ad inserire la clausola di avvertimento sui rischi per l'acquirente, come effettivamente risulta dal contratto del 16.12.2011; che pertanto la compravendita tra la e il era valida, così come Pt_2 Per_2 CP_3 la successiva vendita ad come da relativo atto notarile in atti;
Controparte_4 che la domanda di accertamento dell'intervenuto usucapione in capo all'odierno attore risulta incompatibile con il precedente acquisto per usucapione della madre e il successivo trasferimento del bene a terzi;
che il prezzo di € 235.000, per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, Via Orti della
Farnesina n. 81 era stato offerto dall'Avv. Marasca di € 235.000, e che tale proposta d'acquisto era del tutto slegata dal successivo contratto del 16.12.2011 stipulato tra la e il nel quale era stato pattuito il prezzo d'acquisto pari a € Pt_2 CP_3
200.000 (doc. rogito 16.12.2011); che l'attore nel ricostruire i pagamenti effettuati dalla parte acquirente ha omesso di considerare somme ulteriori risultanti dagli atti: in particolare l'importo di €
11.249,40 versato dal Gen. al Condominio in forza di delegazione di CP_3 pagamento indicata nello stesso rogito (doc. rogito 16.12.2011, art. 3), nonché €
10.000 versati dal in dieci rate mensili da € 1.000 tra il 2014 e il 2015, come CP_1 previsto dalla scrittura privata del 15.10.2013 (doc. scrittura 15.10.2013); che con l'inclusione di tali somme nel computo del prezzo, la parte venditrice aveva percepito l'importo pari a € 126.999,40, e non l'importo di € 105.750, come indicato in citazione;
che nella scrittura privata del 15.10.2013, e Parte_2 Parte_1
avevano dichiarato di avere piena consapevolezza della scrittura, di
[...] ritenere il saldo prezzo pattuito conforme e di piena soddisfazione, tenuto conto dello pagina 7 di 14 stato di fatto e di diritto dell'immobile, della situazione urbanistica e della pendenza del giudizio di usucapione;
che nella medesima scrittura i venditori avevano espressamente rinunciato ad ogni ulteriore pretesa economica connessa sia al giudizio di usucapione sia ai contratti di compravendita, allegando certificato medico attestante la capacità di intendere e di volere della e con la sottoscrizione dell'Avv. Luigi Fratini quale difensore Pt_2 dei;
Pt_2 che detta scrittura aveva natura transattiva, definitiva e “tombale”, chiudendo integralmente i rapporti contrattuali ed economici tra le parti e rendendo oggi del tutto infondate le censure di mancato pagamento o di prezzo “illecitamente” ridotto;
che contrariamente a quanto affermato dall'attore, la scrittura del 15.10.2013 non prevedeva una riduzione del prezzo da € 50.000 a € 40.000, ma aggiungeva € 40.000 ai precedenti € 50.000 stabiliti con scrittura del 12.10.2012.
In relazione alle violazioni di legge e ai reati ipotizzati (circonvenzione di incapace, frode contrattuale, truffa) dedotti dall'attore, parte convenuta esponeva che tali imputazioni sono, oltre che infondate nel merito, comunque irrilevanti sotto il profilo penale, essendo i reati estinti per morte sia del (15.09.2021) che della CP_1
. Pt_2
Con l'ordinanza del 16.10.2023 veniva ordinato a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti di CP_3
Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni “Piaccia CP_3 al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto:
a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Gen. CP_3 per difetto di precisa determinazione ex art. 163 c.p.c. dei fatti oggetto della domanda ovvero per nullità della citazione risultando assolutamente incerta
l'indicazione del presunto atto (contratto) nullo ovvero il vizio del contratto stesso;
pagina 8 di 14 b) rigettare la domanda principale in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
c) rigettare la domanda anche subordinata per prescrizione del diritto ex art 2946
c.c.;
d) rigettare la richiesta di usucapione in favore dell'attore perché infondata in fatto ed in diritto anche ai sensi dell'art. 1167 c.c. avendo parte attrice perduto il possesso del bene sin dal 2011;
d) condannare la parte attrice al risarcimento dei danni per lite temerario ex art. 96
c.p.c. nella misura da liquidarsi d'ufficio;
e) condannare parte attrice alla refusione delle spese legali.”
A sostegno delle conclusioni rassegnate il esponeva che la domanda attorea di CP_3 accertamento della nullità era formulata in modo generico e confuso nell'individuazione dell'atto negoziale contestato, e rilevava che eventuali pretese risarcitorie nei suoi confronti risultavano comunque prescritte ex art. 2946 c.c., non avendo mai ricevuto alcuna precedente contestazione né diffida prima della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio del 22.11.2023.
Nel merito, il deduceva che l'attore aveva dedotto la nullità del contratto del CP_3
16.12.2011, definendolo come “acquisto a non domino” e come atto “senza titolo di provenienza”, senza tuttavia individuare alcuna delle cause tipiche di nullità previste dall'art. 1418 c.c.; che il contratto presenta tutti i requisiti di cui all'art. 1325 c.c., non è contrario a norme imperative, ha causa e oggetto leciti e determinati, ed è stato regolarmente formato dal notaio, il quale ha raccolto e recepito la dichiarazione della venditrice di essere proprietaria uti dominus dell'immobile, avendolo Parte_2 posseduto per oltre vent'anni “per giusti e legittimi titoli anteriori al ventennio”; che il contratto del 16.12.2011 integrava una vendita di cosa propria e non una vendita di cosa altrui, come prospettato dall'attore;
pagina 9 di 14 che nel medesimo contratto del 16.12.2011 (doc. 1), parte venditrice si impegnava ad avviare il giudizio di usucapione per maggior tutela dell'acquirente; che tale giudizio – nr.g. 28201/2012 – era stato interrotto per la morte della Pt_2
e mai riassunto dall'odierno attore, unico erede della venditrice, con conseguente inadempimento della parte venditrice agli obblighi assunti;
che il 10.07.2012, con il contratto di compravendita rogato dal Notaio (Rep. Per_1
17137, Racc. 10089), sia la Sig.ra sia riconoscevano e Pt_2 Parte_1 accettavano il trasferimento dell'immobile a e rilasciavano a Controparte_4 piena liberatoria, esonerandolo da ogni ulteriore obbligazione derivante CP_3 dall'atto del 16.12.2011 e dalle scritture integrative (doc. 2); che da tale data era completamente estraneo ai successivi rapporti tra i e il Pt_2
CP_1 che le ulteriori domande formulate dall'attore (accertamento dell'usucapione, risarcimento danni, circonvenzione d'incapace, frode contrattuale e truffa), erano prescritte e in ogni caso relative a condotte successive alla vendita del 10.07.2012; che l'attore aveva firmato diversi atti oggi contestati con l'assistenza del proprio difensore, beneficiano di rilevanti importi e rinunciando espressamente a ogni futura pretesa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita per via documentale, è stata assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La presente sentenza è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n.
12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
pagina 10 di 14 La domanda principale dell'attore è volta a far dichiarare la nullità dell'atto di compravendita dell'immobile di Via della Farnesina, assumendo che il trasferimento sarebbe avvenuto “senza titolo di provenienza” e dunque “a non domino” in proposito
è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass., Sez. 2, 29/3/2018, n. 7853; Cass., Sez., 2, 5/2/2007, n.
2485, Cass. Sez 2, Ord. 16/12/2024, n. 32709), ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass., Sez. 2,
29/04/1982, n. 2717; Cass., Sez. 3, 21/10/1994, n. 8650).
Pertanto, la circostanza che l'usucapione non fosse ancora stata oggetto di pronuncia giudiziale non determina né vizia in alcun modo la validità del contratto di compravendita.
Dalle medesime argomentazioni discende il rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del medesimo immobile in capo a Parte_1 in ragione del valido trasferimento dell'immobile avvenuto in data
[...]
16.12.2011.
In relazione alla domanda volta ad accertare l'intervenuta circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., nonché la sussistenza di una frode contrattuale e di una truffa ex art. 640 c.p., poste in essere da ai danni di e di Controparte_4 Parte_2
, senza entrare nel merito dei profili di responsabilità penale del Parte_1 dante causa degli odierni convenuti, appare opportuno soffermarsi Controparte_4
pagina 11 di 14 preliminarmente sulla capacità di intendere e di volere di al Parte_2 momento della stipula del contratto di compravendita.
Ciò in quanto l'incriminazione della circonvenzione di incapace prevista dall'art. 643
c.p. – il cui scopo è da individuarsi non tanto nella protezione dell'incapacità in sé, quanto nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in condizioni di menomazione psichica – rientra tra le norme imperative, la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in contrasto con tale disposizione (Cass., 10 marzo 1994, n. 2327).
In proposito, occorre evidenziare che l'incapacità di intendere e di volere di Pt_2
è prospettata dall'attore in maniera del tutto generica e non è Parte_2 supportata da alcuna idonea documentazione.
La scarna documentazione prodotta dall'attore, relativa alle condizioni di salute di proveniente dal reparto di ginecologia dell'Ospedale “San Parte_2
Pietro” di Roma, attesta unicamente la diagnosi di una “neoplasia maligna” dell'utero, senza recare alcun riferimento circa i possibili riflessi di tale patologia sulla salute psicofisica della e conseguentemente sulla sua capacità di Pt_2 intendere e di volere.
L'incapacità di intendere e di volere della venditrice risulta, anzi, smentita dalla documentazione in atti. La scrittura del 15.10.2013 reca infatti anche la firma degli avvocati delle parti ai sensi della legge 247/2012, circostanza che costituisce un significativo elemento presuntivo della capacità di intendere e di volere delle parti al momento della stipula.
Al punto 2) della medesima scrittura “i sigg.ri dichiarano Parte_2 di aver chiara consapevolezza della presente scrittura, di aver piena contezza del saldo prezzo pattuito che riconoscono essere conforme e di assoluta soddisfazione tenuto conto dello stato di fatto dell'immobile, della situazione urbanistica del
pagina 12 di 14 medesimo (vano abusivo da condonare con il Piano Casa); della situazione di diritto dello stesso (assenza di atto di provenienza); della sussistenza di giudizio di usucapione attualmente pendente presso il Tribunale Civile di Roma.”
Nella stessa scrittura, al punto 5), è inoltre previsto che “si allega al presente atto, certificato medico attestante la capacità di intendere e di volere della sig.ra
[...]
”. Parte_2
L'attestazione della capacità di intendere e di volere di , Parte_2 allegata alla scrittura del 15.10.2013, conferma la piena consapevolezza di quest'ultima in ordine all'intera operazione negoziale avviata con l'atto di compravendita del 16.12.2011.
Un ulteriore elemento che induce ad escludere lo stato di incapacità di Parte_2
, come prospettato dall'attore, è rinvenibile nella circostanza che il contratto
[...] di compravendita qui impugnato è stato stipulato mediante atto pubblico, con l'ausilio di un Notaio, tenuto per legge ad indagare la volontà delle parti e, quindi, anche a valutarne la capacità di intendere e di volere. Ebbene, il notaio rogante, avendo proceduto alla stipula dell'atto, evidentemente non ha riscontrato nella venditrice uno stato d'incapacità intellettuale tale da escluderne la capacità di autodeterminarsi.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, nessuna anomalia si rinviene nel rogito notarile in contestazione.
Dalle argomentazioni esposte discende il rigetto integrale delle domande attoree.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc, formulata dal deve osservarsi che la stessa è rimasta sfornita di prova in relazione al danno. CP_3
Sul punto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità
e di merito, i primi due commi dell'art. 96 c.p.c. consentono al giudice di liquidare d'ufficio il danno derivante dalla proposizione della c.d. lite temeraria, senza alcuna deroga all'onere di allegazione, da parte dell'attore, degli elementi di fatto idonei a pagina 13 di 14 dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile di natura extrapatrimoniale o patrimoniale e dell'elemento soggettivo della colpa grave (o del dolo).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al rimborso, in favore di e Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.217 oltre spese Controparte_2 generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) condanna al rimborso, in favore di delle Parte_1 CP_3 spese di lite, che liquida in € 4.217 oltre spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Roma, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA DECIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 14554/2023 promossa da:
C.F. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Luigi Fratini ed elettivamente domiciliato, in Roma, via Crescenzio 19, presso lo studio del nominato procuratore,
ATTRICE
Contro C. F. e Controparte_1 C.F._2 Controparte_2
C.F. , rappresentati e difesi rappresentati e difesi C.F._3 dall'Avvocato MICHELE PONTECORVO, ed elettivamente in Roma, Via Asiago n.9, presso lo studio del nominato procuratore, CONVENUTI Nonché
C.F. rappresentato e difeso CP_3 C.F._4 dall'Avvocato VALERIO LAROSA, ed elettivamente domiciliata in Roma, Via Baldo degli Ubaldi n. 8, presso lo studio del nominato procuratore,
ER CH
pagina 1 di 14 Fatto e diritto.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio e dinanzi al Tribunale di Roma, Controparte_1 Controparte_2 formulando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza: in via principale e nel merito:
• Accertare la nullità dell'atto di compravendita dell'immobile di Via della Farnesina in quanto senza Titolo di provenienza, poiché proveniente a non domino;
• Accertare e dichiarare l'intervenuta usucapione dell'immobile, sito in Roma, Via della Farnesina 81, piano 5, int. 13, piano 5, interno 13, composto da due camere, cucina, bagno, terrazza a livello, così come censito in catasto fabbricati del Comune di Roma al foglio 240, particella 31, sub 504, zona censuaria 4, categoria A/2in capo al Sig. conseguentemente e per l'effetto: disporre il Parte_1 trasferimento di proprietà dell'immobile de quo in favore del medesimo.
In via subordinata
• Accertare e dichiarare la Circonvenzione di incapace ex art. 643 cp , la Frode contrattuale e la Truffa ex art 640 cp , posta in essere da , a carico Controparte_4 di e di;
Parte_2 Parte_1 conseguentemente e per l'effetto : disporre un risarcimento in favore del medesimo dell'importo di €. 150.000 , o della somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa;
• Disporre il pagamento in favore dell'istante della somma risultante dal valore effettivo di mercato dell'immobile al momento del contratto, previa ctu tecnica, sul medesimo;
In via ulteriormente subordinata disporre il pagamento della somma concordata nel contratto di compravendita di €. 230.000, detratto quanto pagato.
pagina 2 di 14 • Oltre interessi maturati e maturandi e rivalutazione monetaria, a far tempo dalla data del contratto e fino al soddisfo. Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
A sostegno della domanda proposta parte attrice esponeva che l'Avv. Marco Marasca aveva formulato una proposta di acquisto (docc. 1, 2, 3) per l'immobile sito in Via
Orti della Farnesina n. 81 per euro 235.000, versando un acconto di euro 2.000; che successivamente, il 16.12.2011, stipulava presso la Parte_2 [...] un contratto di compravendita con il Gen. alla Parte_3 CP_3 presenza del Notaio per il prezzo ridotto di euro 200.000, dei quali solo euro Per_1
18.750 risultavano effettivamente corrisposti (doc. 4); che il 24.1.2012 l'immobile veniva rilasciato al da e CP_3 Parte_2 dal figlio , come da verbale di consegna (doc. 5); Parte_1 che nei mesi successivi venivano stipulate varie scritture private: la prima, del
4.7.2012 (doc. 6), riduceva il prezzo a euro 140.000 per dedotte pese di sanatoria, già note all'acquirente e mai specificate;
che la seconda, del 10.7.2012 (doc. 7), trasferiva le obbligazioni del ad CP_3
Controparte_4 che l'ulteriore del 12.10.2012 (doc. 9) abbassava ulteriormente il prezzo a euro
50.000, nuovamente in ragione di dedotti costi di sanatoria non documentati;
che il 15.10.2012 il prezzo veniva ulteriormente ridotto a euro 40.000 (doc. 10); che pochi giorni dopo, il 4.11.2012, , già affetta da grave Parte_2 tumore (doc. 8), decedeva (doc. 11).
La parte attrice aggiungeva che la parte acquirente aveva subordinato il pagamento all'avvio di una causa di usucapione, riconoscendo implicitamente la provenienza del bene a non domino;
che tale circostanza trovava conferma nel rogito notarile, nel quale il Notaio Per_1 dichiarava che i diritti trasferiti provenivano da usucapione mai accertata con pagina 3 di 14 sentenza e che non esisteva alcun titolo trascritto;
che, nonostante ciò, il trasferimento veniva effettuato come vendita di cosa propria anziché di cosa altrui, con evidente abuso dello schema contrattuale;
che con la madre aveva abitato l'immobile ininterrottamente dal 1988 al 2012 e pertanto chiedeva la declaratoria di nullità del contratto e il riconoscimento dell'usucapione.
L'attore esponeva a fronte di un valore reale di almeno euro 350.000 e di un prezzo iniziale concordato di euro 230.000, la controparte aveva versato solo euro 105.750, ottenendo l'immobile tramite una serie di artificiose riduzioni del prezzo fondate su spese non provate;
che il aveva approfittato delle condizioni di estrema vulnerabilità economica CP_1
e sanitaria della , gravemente malata, e del figlio cieco, Pt_2 Pt_1 inducendoli a sottoscrivere atti gravemente pregiudizievoli e che tale condotta integra, secondo l'attore, gli estremi della circonvenzione di incapace e della truffa contrattuale, anche in relazione alle inesistenti spese di sanatoria quantificate in euro
75.000; che il rapido susseguirsi dei passaggi di mano dell'immobile conferma il carattere speculativo dell'operazione.
Si costituivano in giudizio e formulando le Controparte_1 Controparte_2 seguenti conclusioni: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis,
In via preliminare e in rito:
rigettare la presente azione per le eccepite nullità dell'atto introduttivo;
sempre preliminarmente ed in subordine, ordinare all'attore di integrare la citazione con
l'indicazione esatta della propria residenza anagrafica;
sempre in rito, rigettare la presente azione per violazione del litisconsorzio necessario, avendo l'attore omesso di citare il Gen. , stante la non CP_3
pagina 4 di 14 applicabilità del rimedio ex art. 102 c.p.c. che automaticamente determinerebbe il radicale mutamento della domanda, cosa preclusa dal ns. ordinamento processuale;
in subordine e nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione che precede, Voglia il
Tribunale adito ordinare all'attore l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Gen. ; CP_3 in via ulteriormente gradata, chiediamo di essere autorizzati ai sensi dell'art. 269
c.p.c. alla chiamata in causa del Gen. , CP_3 C.F._4 residente in [...], previo differimento, sempre ai sensi dell'art. 269
c.p.c, della prima udienza di comparizione allo scopo di consentire la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163-bis c.p.c. e la relativa costituzione in giudizio;
Nel merito:
rigettare la principale domanda attorea relativa alla nullità del contratto di compravendita stipulato in data 16.12.2011 in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni esposte nella parte motiva che precede;
per l'effetto, rigettare la correlata domanda di usucapione dell'immobile in Roma,
Via degli Orti della Farnesina n. 81;
per i motivi che precedono, rigettare la subordinata domanda attorea di risarcimento del danno e la contestuale domanda di pagamento in favore dell'attore;
sulla scorta dei medesimi motivi, rigettare l'ulteriore subordinata attorea in quanto infondata in fatto e in diritto;
in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della principale domanda avversaria, disporre la preventiva retrocessione, a favore degli odierni convenuti, della somma di € 126.999,40 corrisposta alla Sig. Parte_2
e al Sig. , sia in proprio che in qualità di erede, a fronte
[...] Parte_1 del contratto di compravendita del 16.12.2011 a rogito Notaio oltre interessi Per_1 maturati e maturandi e rivalutazione monetaria a far tempo dai singoli pagamenti e
pagina 5 di 14 fino al soddisfo;
condannare l'odierno attore alla refusione delle spese del presente giudizio.”
I convenuti a sostegno della domanda formulata deducevano che l'attore, pur chiedendo in via principale la declaratoria di nullità del contratto stipulato con atto pubblico notarile del 16.12.2011, a ministero del Notaio di Civitavecchia, tra Per_1 la e il Gen. avente ad oggetto l'immobile Pt_2 Parte_2 CP_3 sito in Roma, Via Orti della Farnesina n. 81, aveva omesso di convenire in giudizio il
Gen. primo acquirente del bene, che aveva successivamente trasferito CP_3
l'immobile ad Controparte_4 che pertanto era stato violato il litisconsorzio necessario ex art. 102 c.p.c., poiché, a fronte di una domanda di nullità del contratto, era onere dell'attore chiamare in causa tutti i soggetti che avevano partecipato all'atto negoziale;
che tale carenza non era rimediabile tramite ordine di integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., poiché ciò avrebbe comportato una modifica sostanziale della domanda originariamente proposta, in contrasto con i limiti di cui all'art. 183 c.p.c.
Sempre in via preliminare, la parte convenuta esponeva che nell'atto di citazione non era indicata la residenza dell'attore, dato essenziale richiesto dall'art. 163, comma 3,
n. 2, c.p.c., omissione ribadita anche nella procura alle liti;
che la citazione era affetta da nullità ai sensi dell'art. 164 c.p.c.
Nel merito, la parte convenuta deduceva la domanda attorea era fondato sulla qualificazione della compravendita del 16.12.2011 come “un non acquisto a non domino”, poiché il diritto di proprietà della venditrice Parte_2 trovava fondamento usucapione non ancora dichiarata con sentenza;
che tale tesi era priva di fondamento, atteso che la giurisprudenza di legittimità afferma che l'usucapione si perfeziona automaticamente con il decorso del tempo e il possesso utile, e la sentenza con cui viene accertato ha natura dichiarativa;
che la , una volta maturata l'usucapione, era pienamente legittimata a Pt_2
pagina 6 di 14 disporre dell'immobile, anche in assenza di previo accertamento giudiziale, e che il notaio non aveva obbligo di verificarne autonomamente la legittimazione, potendosi limitare a dare atto della dichiarazione di proprietà per usucapione e ad inserire la clausola di avvertimento sui rischi per l'acquirente, come effettivamente risulta dal contratto del 16.12.2011; che pertanto la compravendita tra la e il era valida, così come Pt_2 Per_2 CP_3 la successiva vendita ad come da relativo atto notarile in atti;
Controparte_4 che la domanda di accertamento dell'intervenuto usucapione in capo all'odierno attore risulta incompatibile con il precedente acquisto per usucapione della madre e il successivo trasferimento del bene a terzi;
che il prezzo di € 235.000, per l'acquisto dell'immobile sito in Roma, Via Orti della
Farnesina n. 81 era stato offerto dall'Avv. Marasca di € 235.000, e che tale proposta d'acquisto era del tutto slegata dal successivo contratto del 16.12.2011 stipulato tra la e il nel quale era stato pattuito il prezzo d'acquisto pari a € Pt_2 CP_3
200.000 (doc. rogito 16.12.2011); che l'attore nel ricostruire i pagamenti effettuati dalla parte acquirente ha omesso di considerare somme ulteriori risultanti dagli atti: in particolare l'importo di €
11.249,40 versato dal Gen. al Condominio in forza di delegazione di CP_3 pagamento indicata nello stesso rogito (doc. rogito 16.12.2011, art. 3), nonché €
10.000 versati dal in dieci rate mensili da € 1.000 tra il 2014 e il 2015, come CP_1 previsto dalla scrittura privata del 15.10.2013 (doc. scrittura 15.10.2013); che con l'inclusione di tali somme nel computo del prezzo, la parte venditrice aveva percepito l'importo pari a € 126.999,40, e non l'importo di € 105.750, come indicato in citazione;
che nella scrittura privata del 15.10.2013, e Parte_2 Parte_1
avevano dichiarato di avere piena consapevolezza della scrittura, di
[...] ritenere il saldo prezzo pattuito conforme e di piena soddisfazione, tenuto conto dello pagina 7 di 14 stato di fatto e di diritto dell'immobile, della situazione urbanistica e della pendenza del giudizio di usucapione;
che nella medesima scrittura i venditori avevano espressamente rinunciato ad ogni ulteriore pretesa economica connessa sia al giudizio di usucapione sia ai contratti di compravendita, allegando certificato medico attestante la capacità di intendere e di volere della e con la sottoscrizione dell'Avv. Luigi Fratini quale difensore Pt_2 dei;
Pt_2 che detta scrittura aveva natura transattiva, definitiva e “tombale”, chiudendo integralmente i rapporti contrattuali ed economici tra le parti e rendendo oggi del tutto infondate le censure di mancato pagamento o di prezzo “illecitamente” ridotto;
che contrariamente a quanto affermato dall'attore, la scrittura del 15.10.2013 non prevedeva una riduzione del prezzo da € 50.000 a € 40.000, ma aggiungeva € 40.000 ai precedenti € 50.000 stabiliti con scrittura del 12.10.2012.
In relazione alle violazioni di legge e ai reati ipotizzati (circonvenzione di incapace, frode contrattuale, truffa) dedotti dall'attore, parte convenuta esponeva che tali imputazioni sono, oltre che infondate nel merito, comunque irrilevanti sotto il profilo penale, essendo i reati estinti per morte sia del (15.09.2021) che della CP_1
. Pt_2
Con l'ordinanza del 16.10.2023 veniva ordinato a parte attrice di integrare il contraddittorio nei confronti di CP_3
Si costituiva in giudizio formulando le seguenti conclusioni “Piaccia CP_3 al Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto ed in diritto e non provata e, per l'effetto:
a) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del Gen. CP_3 per difetto di precisa determinazione ex art. 163 c.p.c. dei fatti oggetto della domanda ovvero per nullità della citazione risultando assolutamente incerta
l'indicazione del presunto atto (contratto) nullo ovvero il vizio del contratto stesso;
pagina 8 di 14 b) rigettare la domanda principale in quanto infondata in fatto ed in diritto e non provata;
c) rigettare la domanda anche subordinata per prescrizione del diritto ex art 2946
c.c.;
d) rigettare la richiesta di usucapione in favore dell'attore perché infondata in fatto ed in diritto anche ai sensi dell'art. 1167 c.c. avendo parte attrice perduto il possesso del bene sin dal 2011;
d) condannare la parte attrice al risarcimento dei danni per lite temerario ex art. 96
c.p.c. nella misura da liquidarsi d'ufficio;
e) condannare parte attrice alla refusione delle spese legali.”
A sostegno delle conclusioni rassegnate il esponeva che la domanda attorea di CP_3 accertamento della nullità era formulata in modo generico e confuso nell'individuazione dell'atto negoziale contestato, e rilevava che eventuali pretese risarcitorie nei suoi confronti risultavano comunque prescritte ex art. 2946 c.c., non avendo mai ricevuto alcuna precedente contestazione né diffida prima della notifica dell'atto di integrazione del contraddittorio del 22.11.2023.
Nel merito, il deduceva che l'attore aveva dedotto la nullità del contratto del CP_3
16.12.2011, definendolo come “acquisto a non domino” e come atto “senza titolo di provenienza”, senza tuttavia individuare alcuna delle cause tipiche di nullità previste dall'art. 1418 c.c.; che il contratto presenta tutti i requisiti di cui all'art. 1325 c.c., non è contrario a norme imperative, ha causa e oggetto leciti e determinati, ed è stato regolarmente formato dal notaio, il quale ha raccolto e recepito la dichiarazione della venditrice di essere proprietaria uti dominus dell'immobile, avendolo Parte_2 posseduto per oltre vent'anni “per giusti e legittimi titoli anteriori al ventennio”; che il contratto del 16.12.2011 integrava una vendita di cosa propria e non una vendita di cosa altrui, come prospettato dall'attore;
pagina 9 di 14 che nel medesimo contratto del 16.12.2011 (doc. 1), parte venditrice si impegnava ad avviare il giudizio di usucapione per maggior tutela dell'acquirente; che tale giudizio – nr.g. 28201/2012 – era stato interrotto per la morte della Pt_2
e mai riassunto dall'odierno attore, unico erede della venditrice, con conseguente inadempimento della parte venditrice agli obblighi assunti;
che il 10.07.2012, con il contratto di compravendita rogato dal Notaio (Rep. Per_1
17137, Racc. 10089), sia la Sig.ra sia riconoscevano e Pt_2 Parte_1 accettavano il trasferimento dell'immobile a e rilasciavano a Controparte_4 piena liberatoria, esonerandolo da ogni ulteriore obbligazione derivante CP_3 dall'atto del 16.12.2011 e dalle scritture integrative (doc. 2); che da tale data era completamente estraneo ai successivi rapporti tra i e il Pt_2
CP_1 che le ulteriori domande formulate dall'attore (accertamento dell'usucapione, risarcimento danni, circonvenzione d'incapace, frode contrattuale e truffa), erano prescritte e in ogni caso relative a condotte successive alla vendita del 10.07.2012; che l'attore aveva firmato diversi atti oggi contestati con l'assistenza del proprio difensore, beneficiano di rilevanti importi e rinunciando espressamente a ogni futura pretesa.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa, istruita per via documentale, è stata assunta in decisione, previa assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
La presente sentenza è resa in base al principio della c.d. ragione più liquida, secondo cui la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione assorbente, senza che sia necessario esaminare tutte le altre questioni prospettate dalle parti (cfr. Cass. Sez. Un., sentenza n. 9936 del 8.5.2014; Cass., Sez.
6-L, sentenza n.
12002 del 28.5.2014; Cass., Sez. 5, sentenza n. 11458 del 11.5.2018; Cass., Sez. 5, ordinanza n. 363 del 9.1.2019).
pagina 10 di 14 La domanda principale dell'attore è volta a far dichiarare la nullità dell'atto di compravendita dell'immobile di Via della Farnesina, assumendo che il trasferimento sarebbe avvenuto “senza titolo di provenienza” e dunque “a non domino” in proposito
è opportuno ricordare che la giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che il contratto di compravendita con cui viene trasferito il diritto di proprietà di un immobile sul quale il venditore abbia esercitato il possesso per un tempo sufficiente al compimento dell'usucapione non è affetto da nullità, anche se l'acquisto della proprietà da parte sua non sia stato giudizialmente accertato in contraddittorio con il precedente proprietario (Cass., Sez. 2, 29/3/2018, n. 7853; Cass., Sez., 2, 5/2/2007, n.
2485, Cass. Sez 2, Ord. 16/12/2024, n. 32709), ciò in quanto l'acquisto per usucapione avviene ipso iure per il semplice fatto del possesso protratto per venti anni e la sentenza con cui viene pronunciato l'acquisto per usucapione del diritto ha natura meramente dichiarativa e non costitutiva del diritto stesso (Cass., Sez. 2,
29/04/1982, n. 2717; Cass., Sez. 3, 21/10/1994, n. 8650).
Pertanto, la circostanza che l'usucapione non fosse ancora stata oggetto di pronuncia giudiziale non determina né vizia in alcun modo la validità del contratto di compravendita.
Dalle medesime argomentazioni discende il rigetto della domanda di accertamento dell'intervenuta usucapione del medesimo immobile in capo a Parte_1 in ragione del valido trasferimento dell'immobile avvenuto in data
[...]
16.12.2011.
In relazione alla domanda volta ad accertare l'intervenuta circonvenzione di incapace ex art. 643 c.p., nonché la sussistenza di una frode contrattuale e di una truffa ex art. 640 c.p., poste in essere da ai danni di e di Controparte_4 Parte_2
, senza entrare nel merito dei profili di responsabilità penale del Parte_1 dante causa degli odierni convenuti, appare opportuno soffermarsi Controparte_4
pagina 11 di 14 preliminarmente sulla capacità di intendere e di volere di al Parte_2 momento della stipula del contratto di compravendita.
Ciò in quanto l'incriminazione della circonvenzione di incapace prevista dall'art. 643
c.p. – il cui scopo è da individuarsi non tanto nella protezione dell'incapacità in sé, quanto nella tutela dell'autonomia privata e della libera esplicazione dell'attività negoziale delle persone in condizioni di menomazione psichica – rientra tra le norme imperative, la cui violazione comporta, ai sensi dell'art. 1418 c.c., oltre alla sanzione penale, la nullità del contratto concluso in contrasto con tale disposizione (Cass., 10 marzo 1994, n. 2327).
In proposito, occorre evidenziare che l'incapacità di intendere e di volere di Pt_2
è prospettata dall'attore in maniera del tutto generica e non è Parte_2 supportata da alcuna idonea documentazione.
La scarna documentazione prodotta dall'attore, relativa alle condizioni di salute di proveniente dal reparto di ginecologia dell'Ospedale “San Parte_2
Pietro” di Roma, attesta unicamente la diagnosi di una “neoplasia maligna” dell'utero, senza recare alcun riferimento circa i possibili riflessi di tale patologia sulla salute psicofisica della e conseguentemente sulla sua capacità di Pt_2 intendere e di volere.
L'incapacità di intendere e di volere della venditrice risulta, anzi, smentita dalla documentazione in atti. La scrittura del 15.10.2013 reca infatti anche la firma degli avvocati delle parti ai sensi della legge 247/2012, circostanza che costituisce un significativo elemento presuntivo della capacità di intendere e di volere delle parti al momento della stipula.
Al punto 2) della medesima scrittura “i sigg.ri dichiarano Parte_2 di aver chiara consapevolezza della presente scrittura, di aver piena contezza del saldo prezzo pattuito che riconoscono essere conforme e di assoluta soddisfazione tenuto conto dello stato di fatto dell'immobile, della situazione urbanistica del
pagina 12 di 14 medesimo (vano abusivo da condonare con il Piano Casa); della situazione di diritto dello stesso (assenza di atto di provenienza); della sussistenza di giudizio di usucapione attualmente pendente presso il Tribunale Civile di Roma.”
Nella stessa scrittura, al punto 5), è inoltre previsto che “si allega al presente atto, certificato medico attestante la capacità di intendere e di volere della sig.ra
[...]
”. Parte_2
L'attestazione della capacità di intendere e di volere di , Parte_2 allegata alla scrittura del 15.10.2013, conferma la piena consapevolezza di quest'ultima in ordine all'intera operazione negoziale avviata con l'atto di compravendita del 16.12.2011.
Un ulteriore elemento che induce ad escludere lo stato di incapacità di Parte_2
, come prospettato dall'attore, è rinvenibile nella circostanza che il contratto
[...] di compravendita qui impugnato è stato stipulato mediante atto pubblico, con l'ausilio di un Notaio, tenuto per legge ad indagare la volontà delle parti e, quindi, anche a valutarne la capacità di intendere e di volere. Ebbene, il notaio rogante, avendo proceduto alla stipula dell'atto, evidentemente non ha riscontrato nella venditrice uno stato d'incapacità intellettuale tale da escluderne la capacità di autodeterminarsi.
Diversamente da quanto sostenuto da parte attrice, nessuna anomalia si rinviene nel rogito notarile in contestazione.
Dalle argomentazioni esposte discende il rigetto integrale delle domande attoree.
Quanto alla domanda di condanna per lite temeraria ex art.96 cpc, formulata dal deve osservarsi che la stessa è rimasta sfornita di prova in relazione al danno. CP_3
Sul punto, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità
e di merito, i primi due commi dell'art. 96 c.p.c. consentono al giudice di liquidare d'ufficio il danno derivante dalla proposizione della c.d. lite temeraria, senza alcuna deroga all'onere di allegazione, da parte dell'attore, degli elementi di fatto idonei a pagina 13 di 14 dimostrare l'esistenza di un danno risarcibile di natura extrapatrimoniale o patrimoniale e dell'elemento soggettivo della colpa grave (o del dolo).
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta la domanda di parte attrice;
2) condanna al rimborso, in favore di e Parte_1 Controparte_1 delle spese di lite, che liquida in € 4.217 oltre spese Controparte_2 generali nella misura del 15%, CPA ed IVA come per legge;
3) condanna al rimborso, in favore di delle Parte_1 CP_3 spese di lite, che liquida in € 4.217 oltre spese generali nella misura del 15%,
CPA ed IVA come per legge.
Roma, 1 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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