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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 06/11/2025, n. 1109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1109 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7186 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Flavio Locci e Virginia Locci, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Paolo Pitzalis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/05/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora o residenza.
2) La casa coniugale, sita in Sant'Antioco, Via Calasetta n. 140/79, di esclusiva proprietà del sig. , rimarrà assegnata allo stesso, mentre CP_1 [...]
si trasferirà presso altra abitazione entro la data del 15 settembre Parte_1
2025, obbligandosi a comunicarne al coniuge, l'indirizzo della nuova abitazione, ciò a tutela del figlio minore.
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso il domicilio del padre, sito in Sant'Antioco, Via Calasetta 140/79, dove manterrà la residenza.
4) Il figlio , dovrà continuare a ricevere cura, educazione ed istruzione, Per_1 mantenendo con entrambi i genitori rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione, salute, scelta scolastica, gite/viaggi. Pag. 2 di 4 5) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
6) Relativamente al diritto di visita dei genitori, considerata l'età del figlio, Per_1 potrà liberamente frequentare i genitori stando con ciascuno di essi per tre giorni consecutivi alla settimana.
Le domeniche saranno alternate e starà con i genitori dalle ore 9,00 fino alle ore 20,30 in inverno e ore 10,30 in estate;
sempre alternativamente di anno in anno, il figlio starà con il padre il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, il giorno di Capodanno o l'Epifania, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, compatibilmente con gli impegni di studio e lavoro dei genitori, ovvero di salute del figlio, salvo diversi accordi tra coniugi.
Durante la permanenza presso un genitore l'altro genitore potrà chiamare telefonicamente il figlio secondo orari concordati e senza eccedere nelle telefonate.
I coniugi si impegnano a darsi un congruo preavviso anche telefonico con SMS in caso di impedimenti e/o imprevisti.
7) Durante le vacanze estive il figlio starà presso ciascun genitore per quindici giorni continuativi anche non consecutivi da individuarsi nei mesi di luglio e agosto, ad anni alterni da concordarsi anticipatamente tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
8) Essendo entrambi i coniugi economicamente autonomi nessun contributo di mantenimento sarà dovuto tra loro.
Riguardo al figlio, ciascun genitore si farà carico di provvedere direttamente al mantenimento del figlio durante i periodi di permanenza presso di essi senza corresponsione di un assegno periodico di mantenimento anche in considerazione di quanto previsto al n. 9).
9) In considerazione della differenza reddituale, seppur minima, dei coniugi e dal momento che il disagio maggiore sarà a carico dalla che avrà l'onere di Pt_1 traslocare con conseguente esborso mensile di non meno di €. 450,00 (stando ai prezzi medi nel Sulcis-Iglesiente del canone di locazione mensile), oltre al fatto che il figlio minore avrà la possibilità di frequentare e pernottare con tempi paritari presso ciascun genitore, sarà la signora a percepire l'assegno Pt_1 unico per intero e dunque il rinuncia alla quota del 50% a lui spettante in CP_1 favore della moglie autorizzando espressamente la moglie ad incassare l'intero assegno.
10) I genitori concorreranno al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie anticipate dai genitori, previa consegna della certificazione giustificativa per le spese inerenti: abbigliamento, scolastiche, mediche non servite dal Servizio Sanitario Nazionale se urgenti e ludico-sportive, viaggi e/o gite d'istruzione, telefonia e componentistica informatica ad uso scolastico.
Pag. 3 di 4 Per il resto, i separandi si danno reciprocamente atto di aver già proceduto alla divisione di tutti i loro beni personali e arredi casa.
11) I coniugi, prestano sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale e per il figlio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 7186 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio degli avv.ti Flavio Locci e Virginia Locci, che la rappresentano e difendono per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Pietro Paolo Pitzalis, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 15/05/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Carbonia, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero è stato ritualmente portato a conoscenza dell'esistenza del procedimento.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 CP_1 atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria dimora o residenza.
2) La casa coniugale, sita in Sant'Antioco, Via Calasetta n. 140/79, di esclusiva proprietà del sig. , rimarrà assegnata allo stesso, mentre CP_1 [...]
si trasferirà presso altra abitazione entro la data del 15 settembre Parte_1
2025, obbligandosi a comunicarne al coniuge, l'indirizzo della nuova abitazione, ciò a tutela del figlio minore.
3) Il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento presso il domicilio del padre, sito in Sant'Antioco, Via Calasetta 140/79, dove manterrà la residenza.
4) Il figlio , dovrà continuare a ricevere cura, educazione ed istruzione, Per_1 mantenendo con entrambi i genitori rapporti equilibrati e continuativi, conservando con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale rapporti significativi.
I genitori continueranno ad esercitare entrambi la responsabilità genitoriale adottando sempre consensualmente le decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, educazione, salute, scelta scolastica, gite/viaggi. Pag. 2 di 4 5) Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione i genitori eserciteranno la responsabilità separatamente.
6) Relativamente al diritto di visita dei genitori, considerata l'età del figlio, Per_1 potrà liberamente frequentare i genitori stando con ciascuno di essi per tre giorni consecutivi alla settimana.
Le domeniche saranno alternate e starà con i genitori dalle ore 9,00 fino alle ore 20,30 in inverno e ore 10,30 in estate;
sempre alternativamente di anno in anno, il figlio starà con il padre il giorno di Natale o il giorno di Santo Stefano, il giorno di Capodanno o l'Epifania, il giorno di Pasqua oppure il Lunedì dell'Angelo, compatibilmente con gli impegni di studio e lavoro dei genitori, ovvero di salute del figlio, salvo diversi accordi tra coniugi.
Durante la permanenza presso un genitore l'altro genitore potrà chiamare telefonicamente il figlio secondo orari concordati e senza eccedere nelle telefonate.
I coniugi si impegnano a darsi un congruo preavviso anche telefonico con SMS in caso di impedimenti e/o imprevisti.
7) Durante le vacanze estive il figlio starà presso ciascun genitore per quindici giorni continuativi anche non consecutivi da individuarsi nei mesi di luglio e agosto, ad anni alterni da concordarsi anticipatamente tra i genitori entro il 30 giugno di ogni anno.
8) Essendo entrambi i coniugi economicamente autonomi nessun contributo di mantenimento sarà dovuto tra loro.
Riguardo al figlio, ciascun genitore si farà carico di provvedere direttamente al mantenimento del figlio durante i periodi di permanenza presso di essi senza corresponsione di un assegno periodico di mantenimento anche in considerazione di quanto previsto al n. 9).
9) In considerazione della differenza reddituale, seppur minima, dei coniugi e dal momento che il disagio maggiore sarà a carico dalla che avrà l'onere di Pt_1 traslocare con conseguente esborso mensile di non meno di €. 450,00 (stando ai prezzi medi nel Sulcis-Iglesiente del canone di locazione mensile), oltre al fatto che il figlio minore avrà la possibilità di frequentare e pernottare con tempi paritari presso ciascun genitore, sarà la signora a percepire l'assegno Pt_1 unico per intero e dunque il rinuncia alla quota del 50% a lui spettante in CP_1 favore della moglie autorizzando espressamente la moglie ad incassare l'intero assegno.
10) I genitori concorreranno al pagamento nella misura del 50% delle spese straordinarie anticipate dai genitori, previa consegna della certificazione giustificativa per le spese inerenti: abbigliamento, scolastiche, mediche non servite dal Servizio Sanitario Nazionale se urgenti e ludico-sportive, viaggi e/o gite d'istruzione, telefonia e componentistica informatica ad uso scolastico.
Pag. 3 di 4 Per il resto, i separandi si danno reciprocamente atto di aver già proceduto alla divisione di tutti i loro beni personali e arredi casa.
11) I coniugi, prestano sin d'ora reciproco assenso per il rinnovo e/o il rilascio dei documenti di autorizzazione all'espatrio personale e per il figlio.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 06/11/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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