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Sentenza 8 febbraio 2025
Sentenza 8 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/02/2025, n. 479 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 479 |
| Data del deposito : | 8 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE 1A CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei Giudici:
Dr.ssa Rosella Nocera Presidente
Dr.ssa Tiziana Di Gioia Giudice relatore
Dr. Emanuele Pinto Giudice
ha pronunciato la segue
SENTENZA definitiva nella procedura iscritta sotto il n. 9187/2013 R.G., promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso, in forza di Parte_1 C.F._1 mandato in calce all'atto di citazione, dall'Avv. Lo Conte Maurizio, presso il cui studio in Bari alla via Sparano da Bari n. 141 è elettivamente domiciliato
- Attore - contro
(c.f. ), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 CodiceFiscale_2 mandato in atti, dall'Avv. Antonio Benegiamo, presso il cui studio in Bari al corso Alcide
De Gasperi n. 300 è elettivamente domiciliata
- Convenuta - nonché
(c.f. , rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_2 C.F._3 mandato a margine della compara di costituzione e risposta, dall'Avv. Cardone Rosa, presso il cui studio in IA (BA) alla via Sabotino n. 2 è elettivamente domiciliata
- Convenuta -
OGGETTO: impugnazione dei testamenti e di riduzione per lesione di legittima
***
Con ordinanza del 24 settembre 2024, a scioglimento della riserva di cui al verbale di udienza del 18 settembre 2024, tenutasi a “trattazione scritta” ex art. 127-ter c.p.c., su precisazione delle conclusioni come da note depositate telematicamente dalle parti, la causa era rimessa al Collegio per la decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione notificato il 07.08.2013, conveniva in giudizio Parte_1 dinanzi al Tribunale di Bari le germane e , per ivi Controparte_1 Controparte_2 sentire accogliere le seguenti conclusioni: «
1. accertare e dichiarare l'inefficacia delle TRIBUN ALE DI B A RI / SE Z I O N E 1A C I V I L E
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disposizioni contenute negli atti di donazione per OT del 18.4.2003 n. Persona_1
64695 di rep. e n. 11020 di raccolta e del OT del 14.6.1966 n. 199826 Persona_2 di rep. e 8714 prog. nella parte in cui ledono la quota di legittima spettante al sig.
;
2. conseguentemente disporre la reintegrazione della quota di Parte_1 legittima dell'attore mediante riduzione della quota attribuita agli altri eredi sigg.re
e;
3. con vittoria di spese e compensi di causa.» Controparte_2 Controparte_1
Esponeva, in particolare, l'attore che:
- con atto pubblico del 05.04.1956, a rogito del Notaio di Persona_3
Sannicandro di Bari, rep. n. 10359 racc. n. 6976, registrato in Bari il 23.04.1956 al n. 1008, vol. 93, Mod. D, , genitrice delle parti, donava in Controparte_3 favore della figlia la proprietà della metà del fondo rustico sito Controparte_2 in Sannicandro di Bari (BA), identificato in Catasto Terreni del medesimo
Comune alla partita 468, f. 11, p. 469, sub a, del valore attuale pari ad €1.910,89;
- con atto pubblico del 04.08.1964, a rogito del Notaio di Bari, rep. Persona_2
n. 170271 racc. n. 782, registrato in Bari il 19.08.1964 al n. 1181, vol. n. 44, Mod.
I, donava in favore della figlia la Controparte_3 Controparte_1 proprietà della metà del fondo rustico sito in Sannicandro di Bari, identificato in
Catasto Terreni del medesimo Comune alla partita 11280, f. 11, p. 619, del valore attuale pari ad €1.910,89;
- con atto pubblico del 14.06.1966, a rogito del Notaio di Bari, rep. Persona_2
n. 199826 progr. n. 8714, registrato in Bari l'01.07.1966 al n. 4535, vol. 59, Mod.
I, , padre delle parti, donava in favore delle figlie Persona_4 CP_2
e la proprietà del lastrico solare sovrastante gli
[...] Controparte_1 immobili di sua proprietà siti in IA (BA) alla via Puccini nn. 7-9, del valore attuale pari ad €60.000,00;
- con atto pubblico del 13.11.2002, a ministero del Notaio di Bari, Persona_5 rep. n. 4588182 racc. n. 21802, registrato in Bari al n. 12904, Mod. I ed ivi trascritto il 29.11.2002 ai nn. 52122-37395, donava in favore Persona_4 del figlio la proprietà del terreno sito in IA (BA), Parte_1 identificato in Catasto Terreni al f. 15, p. 265, del valore attuale pari ad
€10.845,59;
- con atto pubblico del 18.04.2003, a rogito del Notaio di Bari, Persona_6 rep. n. 64695 racc. n. 11020, donava in favore della figlia Persona_4
la nuda proprietà degli immobili siti in IA (BA) alla via Controparte_2
Bengasi n. 13 e alla via Puccini n. 11, identificati in NCEU al f. 16, p. 713, subb
1 (cat. A/4) e 2 (cat. A/5), del valore attuale pari ad €114.000,000 o ad
€201.000,00 (a seconda delle perizie di stima), riservando in proprio favore e, alla sua morte, a favore del coniuge, il diritto di usufrutto sugli stessi;
- al momento dell'apertura della successione di (31.3.2005) Persona_4 risultava presente un unico bene, costituito da un terreno di are 02 e centiare 21 sito nel Comune di IA, identificato al Catasto Terreni al fg. 16 p.lla 92 mentre
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al momento dell'apertura della successione di (31.3.2008) Controparte_3 non risultava alcuna attività ricadente nell'eredità;
- alla morte di entrambi i genitori, (31.03.2005) e Persona_4 CP_3
(31.03.2008), i ER , e
[...] Parte_1 Controparte_2
succedevano in qualità di eredi legittimi nella misura di 1/3 Controparte_1 ciascuno;
- le donazioni effettuate dai propri genitori in vita in favore delle germane e avevano leso la quota di legittima a sé Controparte_2 Controparte_1 spettante, per la misura di almeno €52.176,87 o di €81.009,87;
- all'importo indicato, così come precisato in sede di prima memoria istruttoria, devono essere aggiunte le somme rinvenienti da eventuali polizze e conti correnti sussistenti al momento dell'apertura della successione;
tutto quanto premesso, adiva l'Autorità giudiziaria formulando le conclusioni sopra indicate.
Si costituiva la convenuta , con comparsa di costituzione del Controparte_1
23.12.2013, la quale domandava, in via pregiudiziale, dichiararsi la nullità della domanda introduttiva in quanto generica e non provata nel quantum;
nel merito, chiedeva computarsi il valore del compendio ereditario tenendo conto dell'ammontare delle spese e del valore economico dell'attività di assistenza da ella prestata in favore dei genitori.
In data 30.12.2013 si costituiva in giudizio la convenuta che domandava, Controparte_2 in via preliminare, di dichiarare l'improcedibilità dell'azione atteso l'omesso deposito di certificazione ipotecaria ventennale relativa a tutti i cespiti dell'asse ereditario;
nel merito, non si opponeva all'azione di riduzione per lesione di legittima formulata dall'attore domandando, tuttavia, che fossero rispettate le donazioni espletate in vita dal padre
, facendo gravare sul compendio ereditario le spese sostenute dalla Persona_4
in occasione del decesso dei genitori donanti, nonché il valore Controparte_2 corrispondente all'onere modale apposto alla donazione del 18.04.2003 e di ogni spesa da quest'ultima sostenuta in favore di entrambi i genitori.
La causa veniva istruita a mezzo prove orali e C.T.U..
Con ordinanza del 24.09.2024, a scioglimento della riserva assunta il 18.09.2024 all'esito della trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., il Giudice, lette le note scritte depositate telematicamente con cui le parti precisavano le conclusioni, riservava la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
*****
In via del tutto preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza del valore della quota di legittima e della sua lesione in quanto, dalla lettura dell'atto introduttivo, si evince quale siano gli atti di donazione di cui l'attore domanda di dichiarare la riduzione con conseguente reintegra della propria quota di legittima, tant'è che le parti convenute hanno potuto svolgere tutte le proprie difese.
Al riguardo non appare inutile, inoltre, richiamare l'ormai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. 15465/2024, in senso conforme Cass. n. 18199/2020) secondo cui '… in tema di azione di riduzione, l'omessa allegazione nell'atto introduttivo
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di beni costituenti il "relictum" e di donazioni poste in essere in vita dal "de cuius", anche in vista dell'imputazione "ex se", ove la loro esistenza emerga (come nella specie) dagli atti di causa ovvero costituisca oggetto di specifica contestazione delle controparti, non preclude la decisione sulla domanda di riduzione, dovendo il giudice procedere alle operazioni di riunione fittizia prodromiche al riscontro della lesione, avuto riguardo alle indicazioni complessivamente provenienti dalle parti, nei limiti processuali segnati dal regime delle preclusioni per l'attività di allegazione e di prova. Ne consegue che, ove il silenzio serbato in citazione sull'esistenza di altri beni relitti ovvero di donazioni sia dovuto al convincimento della parte dell'inesistenza di altre componenti patrimoniali da prendere in esame ai fini del riscontro della lesione della quota di riserva, il giudice non può solo per questo addivenire al rigetto della domanda, che è invece consentito se, all'esito dell'istruttoria, e nei limiti segnati dalle preclusioni istruttorie, risulti indimostrata l'esistenza della dedotta lesione.
Nella stessa sentenza è stato altresì affermato che il legittimario, ancorché abbia l'onere di precisare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, indicando gli elementi patrimoniali che contribuiscono a determinare il valore della massa ereditaria nonché, di conseguenza, quello della quota di legittima violata, senza che sia necessaria all'uopo
l'indicazione in termini numerici del valore dei beni interessati dalla riunione fittizia e della conseguente lesione, può, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. In senso conforme
Cass. n. 17926/2020 ha affermato che la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda
l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.'.
Parimenti infondata è l'eccezione sollevata dalla difesa di con la Controparte_1 memoria di costituzione relativa all'omessa prova ad opera di parte attrice di aver accettato l'eredità con beneficio di inventario: in ossequio al disposto dell'art. 564 cc, il legittimato, al fine di esercitare l'azione di riduzione, è tenuto ad accettare l'eredità con beneficio di inventario nell'ipotesi in cui le donazioni e legati siano stati fatti a persone terze, non chiamate come coeredi, ipotesi che non ricorrere nella specie.
Tanto premesso, la domanda attorea è fondata nei limiti e per le ragioni di seguito indicate.
In via del tutto preliminare, al fine di meglio delimitare l'oggetto della presente controversia, deve osservarsi che, quantunque parte attrice abbia richiamato nel corpo della citazione le liberalità poste in essere dalla propria madre in favore delle figlie, computandole ai fini della determinazione della quota di legittima asseritamente lesa e considerando le due eredità in maniera unitaria, ha nelle conclusioni chiesto la riduzione dei soli atti di liberalità posti in essere dal padre, sig. . Sicché la Persona_4
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presente azione di riduzione, nonostante le ulteriori deduzioni rese in sede di comparsa conclusionale, non può che concernere la sola eredità paterna.
Ed invero, il ha chiesto espressamente pronunciarsi la riduzione della Parte_1 donazione operata dal de cuius in favore delle convenute Persona_4 CP_2
e con atto del 14.06.1966 per OT di Bari ed
[...] Controparte_1 Persona_2 avente ad oggetto la proprietà dell'area solare sovrastante lo stabile sito in IA (BA) alla via Bengasi n. 7, in Catasto al foglio 2, particella 713, sub 1 e particella 1242 ed, altresì, del contratto di donazione modale effettuata dal , con atto del Persona_4
18.04.2003 per OT di Bari, in favore della convenuta Persona_6 CP_2 ed avente ad oggetto la nuda proprietà degli immobili siti in IA (BA) alla via
[...]
Bengasi n. 13 ed in via Puccini n. 11, in catasto al foglio 16, particella 713, subb 1 e 2.
Tanto precisato, non appare inutile ancora evidenziare che l'accertamento del diritto alla riduzione richiede il calcolo preliminare dell'asse ereditario del de cuius, delle quote di riserva di ciascuno degli eredi e della porzione disponibile.
Orbene, ai fini della ricostruzione dell'asse ereditario, non può che farsi riferimento alle allegazioni e ai documenti prodotti dalle parti dai quali emerge anzitutto che il de cuius ha disposto in vita, mediante donazioni eseguite in favore dei figli, dei seguenti beni: area solare sovrastante l'immobile sito in IA alla v. Bengasi n. 7 angolo v. Puccini nn. 7
e 9, terreno sito in agro di IA, v. Valenzano, alla contrada Mercadante della superficie di are 15 e centiare 60 e immobile in pianterreno – donato per la sola nuda proprietà a con riserva di usufrutto – sito in IA alla v. Bengasi n. 7 Controparte_2 angolo v. Puccini nn. 7 e 9.
L'unico bene relitto dal de cuius al momento del decesso è, invece, costituito dal terreno agricolo di are 2 e centiare 21 sito nel Comune di IA.
Non vi è prova dell'esistenza di ulteriori beni da ricomprendere nell'asse ereditario: quantunque, all'esito dell'ordine reso ai sensi dell'art. 210 cpc, sia emersa l'esistenza di un conto corrente intestato al de cuius , unitamente al coniuge Persona_4
e ad altro soggetto (cfr. all 5 nota del 22.11.2008), estinto il 5.10.2005, non vi CP_3
è prova alcuna del saldo esistente al momento dell'apertura della successione in data
31.3.2005. Neppure può aversi riguardo in questa sede alle polizze vite che vedono quale beneficiaria la , in quanto stipulate dalla sola . Controparte_2 Controparte_3
Venendo ora alla stima dei beni sopra menzionati, devono richiamarsi gli esiti della consulenza tecnica a firma dell'Ing. , di cui alla relazione depositata il Persona_7
27.04.2023, le cui conclusioni, in quanto esenti apparentemente da vizi logici e di merito, possono essere poste a base della presente decisione;
né le parti hanno sollevato, come di seguito chiarito, contestazioni idonee a minarne l'attendibilità.
La stima del valore della massa ereditaria è stata correttamente effettuata dal consulente dell'ufficio con riferimento al 31.03.2005, data di apertura della successione del de cuius
. Persona_4
Quanto al bene relictum, costituito da un fondo rustico, sito in IA (BA) alla c.da
Pastani, in catasto al f. 16, p.lla 92, il valore è stato quantificato dal CTU in €9.184,00 (il
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paragrafo n. 4 della relazione, pag. 34, contiene invero un mero refuso nella identificazione catastale del terreno).
Quanto ai beni oggetto di donazione, il CTU ha stimato il valore della nuda proprietà dell'immobile sito in IA (BA) alla via Bengasi n. 13 angolo via Puccini n. 11, in catasto al foglio 16, particella 713, subb 1 e 2, donata con atto pubblico del 18.04.2003 in favore della convenuta , in €89.216,00; il valore dell'area solare Controparte_2 dell'intero stabile sito in IA (BA) alla via Bengasi n. 7, in catasto al foglio 2, particella 713, sub 1 e particella 1242, donata con atto del 14.06.1966 per OT Per_2 in favore di entrambe le convenute, in €44.625,00 e il valore del terreno sito in
[...]
IA (BA) alla contrada Mercadante in catasto al f. 15, p.lla 265 e oggetto di donazione, con atto pubblico per OT , in favore dell'attore , in Persona_5 Parte_1 complessivi €3.120,00.
Al riguardo, non possono recepirsi le osservazioni sollevate dalla parte attrice, la quale contesta il valore attribuito alla nuda proprietà dell'immobile sito in IA (BA) alla via
Bengasi n. 13 angolo via Puccini n. 11: il ctu ha ritenuto, invero, di non poter condividere il maggior valore attribuito dal consulente di parte attrice al predetto bene in quanto legato non ad una peculiarità del medesimo bensì ad una condizione ordinaria nella zona di riferimento;
ha altresì evidenziato che l'altezza indicata dal ctp (mt 4-4,30) costituisce una altezza massima essendo l'immobile dotato di copertura a volta. Correttamente, poi, il ctu ha calcolato il valore della sola nuda proprietà in ossequio al principio giurisprudenziale secondo cui 'In tema di donazione di immobile con riserva di usufrutto, qualora il donante abbia donato la nuda proprietà, riservandosi l'usufrutto per sé e per il coniuge, vita natural durante e con reciproco diritto di accrescimento (cd. usufrutto congiuntivo), - ipotesi che ricorre nella specie - se il coniuge muore prima dell'apertura della successione del donante, il bene donato è soggetto a collazione per imputazione secondo il valore della piena proprietà; ove il coniuge, al contrario, sopravviva al donante, il donatario sarà obbligato a conferire solo il valore della nuda proprietà al tempo dell'apertura della successione' (cfr. Cass. 18211/2020).
In relazione al detto bene necessita, invece, avere riguardo, come richiesto dalla convenuta , al valore dell'onere modale posto a carico della donataria e Controparte_2 consistente nella prestazione dell'attività di assistenza in favore dei genitori Persona_4
e per tutta la durata della loro vita.
[...] Controparte_3
Infatti, nell'atto notarile del 18.04.2003, rep. n. 64695 racc. n. 11020, a rogito del Notaio
Dott. di Bari, è previsto espressamente che «… Vengono donati ed Persona_6 accettati, inoltre, con l'onere a carico della donataria ed i suoi aventi causa a qualsiasi titolo, di prestare al donante e al coniuge , vita natural durante del Controparte_3 più longevo dei due, tutta l'assistenza, morale materiale (cosiddetta servitù) di cui gli stessi possono avere bisogno, tenuto conto delle condizioni economiche e sociali delle parti. Tale assistenza si concreterà, a titolo esemplificativo e non tassativo, nella convivenza dei beneficiari con l'obbligata, nella prestazione dei servizi domestici, nella somministrazione di alimenti e medicinali, nella fornitura di cure mediche ed infermieristiche e nella presenza diurna e notturna presso i beneficiari, anche in caso di
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loro ricovero in strutture sanitarie pubbliche e private. Qualora l'obbligata non fosse in grado di adempiere personalmente all'onere, ella dovrà provvedervi a mezzo di persona di fiducia sua e dei beneficiari.», (cfr. art. 2 all. 5 del fasc. attore).
Come noto, l'art. 793 c.c. espressamente prevede che una donazione possa essere gravata da un onere: in tema di attribuzioni a titolo gratuito, lo spirito di liberalità è perfettamente compatibile difatti con l'imposizione di un peso al beneficiato, purché tale peso, non assumendo il carattere di corrispettivo, costituisca una modalità del beneficio senza snaturare l'essenza di atto di liberalità della donazione (così Cass., sent. 28.06.2005 n.
13876).
Poiché, quindi, l'imposizione di un onere non snatura l'essenza della donazione, trasformandola in un contratto a titolo oneroso, in caso di proposizione di azione di riduzione le donazioni modali non possono ritenersi escluse dalla riunione fittizia.
Tuttavia, l'onere, pur non avendo natura di corrispettivo, comporta una diminuzione di valore della donazione, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, sicchè la determinazione del valore da considerare ai fini della riunione fittizia deve essere effettuata tenendo conto del valore dell'onere, che, pertanto, deve essere detratto dal valore del bene donato (cfr. in termini Cass. 6925/2015).
Né vale assumere che l'onere concerneva in parte un soggetto terzo rispetto alla donazione, ovvero il coniuge del donante;
anche in tal caso, infatti, l'onere comporta in ogni caso una diminuzione del valore della donazione da tenere in considerazione in sede di riunione fittizia, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale (cfr. Cass., sent. 07.04.2015 n. 6925: “In materia di donazione modale, l'imposizione di un onere in capo al donante - sebbene non presenti natura di corrispettivo, trasformando il titolo dell'attribuzione da gratuito in oneroso - comporta una diminuzione di valore della donazione stessa, incidendo sull'ammontare del trasferimento patrimoniale, della quale
è necessario tenere conto ai fini della riunione fittizia conseguente alla riduzione della donazione ex art. 555 cod. civ.”).
Poste tali coordinate ermeneutiche, nella specie l'esame complessivo delle prove orali assunte in corso di causa ha consentito di dimostrare l'assistenza morale e per taluni versi anche materiale prestata dalla in favore di entrambi i genitori. Persona_8
I testi escussi hanno tutti confermato che: la , sin dal 1969, si trasferiva Controparte_2 nell'immobile realizzato sull'area solare sovrastante l'abitazione dei propri genitori;
che il , successivamente alla redazione dell'atto di donazione in commento, Persona_4 era sottoposto ad una serie di interventi ed era affetto da diverse patologie;
che la
, successivamente al decesso del coniuge, e segnatamente nell'anno Controparte_3
2006, riportava una frattura del femore per poi subire gradatamente un peggioramento delle condizioni generali di salute;
che la si occupava delle esigenze dei Controparte_2 genitori a far data dall'atto di donazione al loro decesso, laddove, per contro, i figli e si recavano a far visita ai genitori Parte_1 Controparte_1 sporadicamente.
Ciò posto, non può non evidenziarsi, tuttavia, che l'istruttoria orale ha consentito altresì di appurare che i due genitori erano assistiti da una badante (cfr. in tal senso le
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dichiarazioni rese dal teste di parte convenuta, sig. , il quale, escusso Testimone_1 all'udienza del 26.11.2018, ha dichiarato: 'a richiesta della difesa dell'attore, rappresento che c'era una badante a casa dei miei suoceri, mentre tutte le altre mansioni di casa le eseguivano mia suocera e mia moglie. Per le esigenze mediche intervenivano degli infermieri') e da una infermiera professionale per la prestazione di determinate cure;
che la utilizzava, per le spese mediche e le necessità dei genitori, Controparte_2 le somme depositate sui conti correnti cointestati con i genitori, sui quali confluivano le pensioni dei medesimi (cfr. dichiarazioni rese dalle figlie della convenuta, Persona_9
e ; che la porta che metteva in comunicazione
[...] Testimone_2
l'abitazione della e l'abitazione dei genitori era murata da anni a seguito Controparte_2 di un diverbio.
Alla luce delle considerazioni che precedono, non possono condividersi i calcoli eseguiti dalla convenuta ai fini della determinazione del valore dell'onere: benchè nella specie possa utilizzarsi, quale parametro di riferimento per la determinazione dell'onere in parola, la retribuzione prevista dal contratto collettivo all'epoca vigente per il lavoro domestico, deve tuttavia rilevarsi che i conteggi eseguiti dalla hanno Controparte_2 riguardo ad una occupazione a tempo pieno;
come detto, nella specie, deve escludersi la coabitazione della con i genitori, come pure la sua presenza diurna e Controparte_2 notturna anche presso le strutture sanitarie (prevista nell'atto di donazione): ed invero la stessa convenuta ha affermato in atti di essersi recata presso la struttura di riabilitazione ove era ricoverata sua madre per due volte al giorno per circa due ore.
Conclusivamente, appare congruo determinare in via equitativa, alla luce delle emergenze processuali, l'onere in discussione nella misura di un terzo di €37.729,29, somma determinata dal coadiutore del ctu, Dott. , per il periodo aprile 2003 - Persona_10 marzo 2008, per il lavoro domestico prestato da soggetto convivente, e quindi nell'importo complessivo di €12.576,43: in tale senso depone non solo l'assenza di coabitazione della , ma altresì la circostanza per cui – come confermato Controparte_2 dai testi escussi in corso di causa – entrambi i de cuius erano assistiti, nell'arco temporale oggetto di considerazione, da una badante e da un'infermiera, e erano percettori di redditi propri.
Ne consegue che il valore della nuda proprietà dell'immobile sito in IA (BA) alla via
Bengasi n. 13 angolo via Puccini n. 11, in catasto al foglio 16, particella 713, subb 1 e 2 deve essere determinato, ai fini che qui rilevano, in €76.639,57.
In definitiva, il donatum risulta pari ad €124.384,57
(€76.639,57+€44.625,00+€3.120,00).
Quanto ai debiti indicati dalla parte convenuta, risultano comprovate le seguenti spese:
€51,03 per diritti di tumulazione, €38,65 per diritti sulle pubblicazioni e €1.692,99 per il servizio funebre reso dall'agenzia (cfr. all2, 3 e 4), per un ammontare di €1.782,67; non può aversi riguardo, per contro, all'ulteriore importo di €3.251,00 perché rinveniente da una mera nota spesa dell'agenzia e non anche da una fattura.
In conseguenza, il valore dell'asse ereditario calcolato a norma dell'art. 556 c.c. deve stimarsi in €131.785,90 (relilctum-debiti+donatum: €9.184,00-1.782,67+€124.384,57).
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Ebbene, andando a valutare l'azione di riduzione, come noto, nel caso in cui al de cuius succedano, come nella specie, il coniuge e più figli, ai sensi dell'art. 542 c.c. al primo spetterà ¼ del compendio ereditario, ai secondi spetteranno pro indiviso ½ della massa ereditaria, mentre la restante parte pari ad ¼ consisterà nella quota disponibile dal de cuius.
Nella fattispecie in esame, alla morte del dante causa suoi eredi Persona_4 risultano la moglie ed i suoi tre figli , Controparte_3 Controparte_2 CP_1
e . Ne consegue che la quota di legittima spettante a ciascuno
[...] Parte_1 dei tre figli del de cuius (pari ad ½ della massa ereditaria diviso tre, ossia 1/6) corrisponde ad €21.964,31 laddove la quota di disponibile, pari a ¼, corrisponde a €32.946,47.
Ciò posto, avendo parte attrice ricevuto per donazione il terreno agricolo sito in IA del valore stimato dal ctu di €3.120,00 e spettando allo stesso, in base alle norme regolanti la successione ab intestato, la quota di 2/9 (art. 581 cc) del bene relitto (pari a €2.040,85) la sua quota di legittima va reintegrata nella misura di €16.803,46.
Venendo ora a determinare le modalità di reintegra della quota lesa dell'attore, deve richiamarsi anzitutto l'art. 553 cc, il quale stabilisce che 'Quando sui beni lasciati dal defunto si apre in tutto o in parte la successione legittima, nel concorso di legittimari con altri successibili, le porzioni che spetterebbero a questi ultimi si riducono proporzionalmente nei limiti in cui è necessario per integrare la quota riservata ai legittimari, i quali però devono imputare a questa, ai sensi dell'articolo 564, quanto hanno ricevuto dal defunto in virtù di donazioni o di legati'.
Alla luce del richiamato disposto normativo, devono conseguentemente assegnarsi in favore della parte attrice i restanti 7/9 del fondo rustico relitto, sito in IA (BA) alla c.da Pastani, in catasto al f. 16, p.lla 92, con la conseguenza che il Parte_1 diviene unico proprietario del fondo in parola.
Poiché il bene relictum non è atto a reintegrare l'intera quota lesa dell'attore
(dall'assegnazione dei 7/9 del bene relictum, il viene reintegrato del valore di CP_2
€7.143,15 spettando i restanti 2/9 già allo stesso in forza della successione legittima), deve procedersi alla riduzione degli atti di liberalità.
L'art. 559 cc prevede che 'Le donazioni si riducono cominciando dall'ultima risalendo via via alle anteriori': a differenza della riduzione delle disposizioni testamentarie, che si effettua con il criterio proporzionale (art. 558), le donazioni si riducono secondo il criterio cronologico ascendente, ossia «cominciando dall'ultima e risalendo via via alle anteriori», finché i diritti del legittimario non siano reintegrati. La ragione del precetto normativo - che è inderogabile - sta nel principio di irrevocabilità delle donazioni derivante dalla natura contrattuale delle stesse: se, infatti, la riduzione di donazioni avvenute in date diverse avvenisse proporzionalmente, si consentirebbe al donante di revocare in parte la donazione precedente per mezzo di una donazione successiva.
Ciò posto, essendo le disposizioni di cui all'art. 560 cc derogabili, e non avendo, ad ogni modo, e alcuna contestazione avverso le modalità di Controparte_2 Controparte_4 reintegra della quota di legittima in denaro individuata dal ctu, deve ritenersi che la stessa possa avvenire mediante corresponsione del conguaglio;
conseguentemente, CP_2
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NN va condannata al pagamento in favore di della somma di Parte_1
€9.660,31.
Trattandosi di credito di valore, sul medesimo devono essere conteggiati le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria a far tempo dall'apertura della successione ad oggi e a titolo di interessi in misura legale a far tempo dalla data della domanda sulla somma rivalutata (cfr. Cass. n. 10564 del 19/05/2005 a mente della quale: 'Nel procedimento per la reintegrazione della quota di eredità riservata al legittimario, si deve avere riguardo al momento di apertura della successione per calcolare il valore dell'asse ereditario - mediante la cosiddetta riunione fittizia -, stabilire l'esistenza e l'entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell'integrazione spettante al legittimario leso.
Peraltro, qualora tale integrazione venga effettuata mediante conguaglio in denaro, nonostante l'esistenza, nell'asse, di beni in natura, trattandosi di credito di valore e non già di valuta essa deve essere adeguata al mutato valore -al momento della decisione giudiziale - del bene a cui il legittimario avrebbe diritto, affinché ne costituisca l'esatto equivalente, dovendo pertanto procedersi alla relativa rivalutazione, sulla base della variazione degli indici ISTAT sul costo della vita, nonché, trattandosi di beni fruttiferi, alla corresponsione dei "frutti" dal legittimario medesimo non percepiti ( nel caso, interessi compensativi sulla somma rivalutata ), da disporsi a far data dalla domanda.)'.
La domanda di riduzione avanzata dall'attore deve quindi essere accolta nei termini sopra indicati.
Va, per contro, respinta la domanda di condanna al risarcimento dei danni ex art. 96, c.p.c. formulata dal : la norma richiamata esige, sul piano soggettivo, la mala Parte_1 fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo tuttavia sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione (cfr. Cass. 9912/2018), presupposti che non si ravvisano nella specie.
Venendo, ora, alla determinazione delle spese processuali, nel rapporto tra la parte attrice e tali spese (liquidate in dispositivo in base ai valori medi stabiliti dal Controparte_2 dm 147/2022 per le controversie di valore da €5.200,00 a €26.000,00) vanno poste a carico di quest'ultima in forza del principio di soccombenza;
nei rapporti tra Parte_1
e , l'esito del giudizio (che vede
[...] Controparte_1 Controparte_1 soccombente in relazione all'assegnazione del relictum e l'attore soccombente in relazione alla domanda di riduzione della donazione paterna) giustifica la loro integrale compensazione.
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Le spese della espletata CTU, come già liquidate in favore dell'Ing. e del Dott. Per_7
in corso di giudizio, sono poste a carico delle parti di causa, in parti uguali tra Per_10 loro, essendo detta ctu risultata utile a valutare le contrapposte richieste e difese.
P.Q.M.
il Tribunale di Bari, Prima Sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 9187/2013 R.G., disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- accoglie nei limiti di ragione la domanda attorea e accerta e dichiara che la disposizione patrimoniali compiute in vita dal de cuius con atto di donazione del
18.4.2003 per OT lede la quota di riserva spettante all'attore nella Persona_1 misura complessiva di €16.803,46;
- accerta e dichiara, per conseguenza, che ha diritto alla Parte_1 reintegrazione della quota di riserva quale sopra indicata mediante:
1. assegnazione della restante quota di 7/9 (oltre a quella di 2/9 di cui lo stesso
è già comproprietario in forza di successione legittima) del fondo rustico, sito in IA (BA) alla c.da Pastani, in catasto al f. 16, p.lla 92;
2. riduzione della donazione del 18.4.2023 per OT con Persona_1 conseguente condanna di al pagamento in favore dell'attore CP_5 della somma di €9.660,31, oltre rivalutazione monetaria a far tempo dall'apertura della successione ad oggi e interessi in misura legale a far tempo dalla data della domanda al pagamento sulla somma via via rivalutata;
- condanna alla refusione delle spese di lite sostenute dalla parte Controparte_2 attrice che liquida nella misura di €5.077,00 oltre rimborso spese generali al 15%, cap e iva come per legge;
- compensa le spese di lite nei rapporti tra l'attore e;
Controparte_1
- pone definitivamente le spese della CTU come liquidata in corso di causa a carico delle parti, in parti uguali tra loro.
Così deciso in Bari, nella Camera di consiglio della Prima Sezione civile del Tribunale di
Bari, in data 4 febbraio 2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
Dr.ssa Tiziana Di Gioia
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Rosella Nocera
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