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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 11/09/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1927/2022, promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del curatore giusto decreto di autorizzazione del
[...] P.IVA_1
GD 4.7.2022, elettivamente domiciliato in Grosseto, Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO ANTICHI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Controparte_2 C.F._1
della Prefettura n. 3, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO LEPRI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: azione revocatoria fallimentare;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, premesso che con sentenza n. 7/2022 del 13.04.2022 il Tribunale di Grosseto
[...]
dichiarava il fallimento della conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
con azione revocatoria fallimentare.
[...]
Parte attrice chiedeva che venisse revocato, ai sensi dell'art. 67 L.F. il pagamento di € 36.190,47,
effettuato in favore del convenuto dal Comune di Castiglione della Pescaia - quale terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 498/2021 R.E.M. introdotto presso il Tribunale di Grosseto - in virtù
dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa in data 6.10.2021.
Chiedeva, conseguentemente, che il convenuto venisse condannato al pagamento in favore del della somma di € 36.190,47 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, se dovuta. CP_1
A fondamento della domanda deduceva che il pagamento effettuato dal terzo debitore dell'esecutato rientri tra gli atti che, pur essendo compiuti precedentemente alla dichiarazione di fallimento, possano essere revocati dal curatore o dichiarati inefficaci ex lege nei confronti dei creditori. In particolare, a sostegno della domanda deduceva che:
- l'estinzione dell'obbligazione fosse avvenuta mediante denaro proveniente dal patrimonio del debitore fallito ed in ogni caso a lui riferibile;
- il convenuto fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza della come dallo stesso CP_1
dichiarato in sede di ricorso monitorio.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in Controparte_2
fatto e in diritto. In particolare, deduceva la non revocabilità del pagamento effettuato in forza dell'ordinanza di assegnazione del GE, trattandosi di atto rientrante nell'ambito del patrimonio destinato costituito dalla cooperativa – ai sensi dell'art. 2447 bis, comma 1, lett. a) c.c. – CP_1
con atto ai rogiti Notaio del 13 luglio 2018. Persona_1
All'udienza del 25.1.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 10.5.2023 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e con ordinanza del 7.6.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Preliminarmente, deve rilevarsi che con comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha eccepito l'inesistenza e/o invalidità e/o inefficacia della procura alle liti, nonché il difetto del mandato ad litem. In particolare, ha dedotto che dalla procura alle liti allegata alla citazione si evinca che la stessa sia stata rilasciata “in ottemperanza al decreto di nomina n. 4 del 27.6.2022 del Tribunale di
Grosseto”, cioè di un provvedimento del Giudice Delegato diverso dal provvedimento di fatto allegato datato 4.7.2022. Ebbene, nel caso di specie non emerge alcun difetto di rappresentanza, giacché risulta debitamente allegato il provvedimento del GD del 4.7.2022 ove emerge l'autorizzazione all'avvio dell'azione revocatoria nei confronti di con l'assistenza del procuratore costituitosi con l'atto Controparte_2
introduttivo. Inoltre, giova precisare che nella procura allegata viene richiamata l'istanza n. 4 del
27.6.2022 a margine della quale è stato apposto il visto del GD datato 4.7.2022.
Va premesso – in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti – che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida. Secondo costante orientamento della Suprema Corte “Il principio della "ragione più liquida",
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche
se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez.
VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Ciò detto, la domanda attorea è infondata per quanto di seguito motivato.
La domanda della Curatela ha ad oggetto i pagamenti effettuati dal Comune di Castiglione della
Pescaia in qualità di terzo pignorato, in favore di , in esecuzione dell'ordinanza Controparte_2
di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa in data 6.10.2021., emessa all'esito della procedura esecutiva mobiliare n. 498/2021 RGE, intrapresa dal convenuto contro la debitrice in bonis.
Giova premettere, in diritto, che la legge fallimentare distingue gli atti posti in essere dal fallito dettando regimi diversi a seconda che la revoca riguardi atti a titolo gratuito (art. 64 l.fall.),
pagamenti (art. 65 l.fall.) o atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie (art. 67 l.fall.).
Ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l. fall., sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Ciò detto, nel caso di specie, i pagamenti di cui il richiede la revoca sono stati eseguiti in CP_1
forza di un'ordinanza di assegnazione emessa dal GE. Al riguardo, deve rilevarsi che soggiacciono all'azione revocatoria fallimentare non soltanto i pagamenti eseguiti spontaneamente, ma anche quelli coattivi. Di conseguenza, è revocabile il pagamento effettuato dal debitore del fallito ad un creditore di quest'ultimo, in esito ad un procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi
Invero, gli atti soggetti a revocatoria fallimentare non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ma soltanto successivi e distinti atti di pagamento coattivo così ottenuti.
Ne consegue che per calcolare il cd. “periodo sospetto”, è necessario far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato conseguito mediante il pagamento coattivo da parte del terzo.
Al riguardo, invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di espropriazione forzata
presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento
della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore
assegnatario” (Cassazione civile, sez. I, 14/03/2011, n. 5994).
Affermato, dunque, che sono revocabili ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.fall. i pagamenti coattivi effettuati nell'ambito di procedure esecutive individuali in favore dei creditori prima della dichiarazione di fallimento del debitore, occorre verificare se il predetto pagamento sia in concreto avvenuto.
Nel caso di specie il fallimento attore ha depositato l'ordinanza di assegnazione emessa in data
6.10.2021 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 498/2021 RGE, in forza della quale è
stata disposta un'assegnazione in favore di della somma complessiva di € Controparte_2
36.190,47, nonché nota del Comune di Castiglione della Pescaia datata 25.2.2022.
Dalle note del Comune, tuttavia, non emerge l'avvenuta liquidazione dell'importo in favore dell'odierno convenuto, risultando meramente indicato l'importo oggetto dell'ordinanza di assegnazione. In particolare, non solo non risulta indicata la data effettiva di erogazione del predetto importo, ma nelle note depositate il Comune, con dati aggiornati al 24.5.2022, non ha dato atto dell'avvenuto pagamento e ciò in quanto da un lato risulta indicato “alcune assegnazioni del tribunale ad alcuni soci non sono state liquidate o solo parzialmente a seguito di scarsità di somme a disposizione” e in riferimento al credito di non vi è stato alcun inserimento nella voce “stato Controparte_2
pagamento” a differenza degli altri pagamenti effettuati ove viene indicato “liquidato”.
In assenza di prova in ordine all'effettivo pagamento, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo a carico di parte attrice, considerando la non complessità della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna il Controparte_3
a rifondere in favore di le spese processuali, che
[...] Controparte_2
liquida in complessivi euro 5.200,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
Grosseto, lì 9/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Nicolò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1927/2022, promossa da:
Controparte_1
(C.F. ), in persona del curatore giusto decreto di autorizzazione del
[...] P.IVA_1
GD 4.7.2022, elettivamente domiciliato in Grosseto, Piazza San Michele n. 3, presso lo studio dell'Avv. ALESSANDRO ANTICHI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE
contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Controparte_2 C.F._1
della Prefettura n. 3, presso lo studio dell'avv. FRANCESCO LEPRI che lo rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;
CONVENUTO
Oggetto: azione revocatoria fallimentare;
Conclusioni: come da verbale dell'udienza del 25.3.2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, la Parte_1
, premesso che con sentenza n. 7/2022 del 13.04.2022 il Tribunale di Grosseto
[...]
dichiarava il fallimento della conveniva in giudizio Parte_1 CP_2
con azione revocatoria fallimentare.
[...]
Parte attrice chiedeva che venisse revocato, ai sensi dell'art. 67 L.F. il pagamento di € 36.190,47,
effettuato in favore del convenuto dal Comune di Castiglione della Pescaia - quale terzo pignorato nella procedura esecutiva n. 498/2021 R.E.M. introdotto presso il Tribunale di Grosseto - in virtù
dell'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa in data 6.10.2021.
Chiedeva, conseguentemente, che il convenuto venisse condannato al pagamento in favore del della somma di € 36.190,47 oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria, se dovuta. CP_1
A fondamento della domanda deduceva che il pagamento effettuato dal terzo debitore dell'esecutato rientri tra gli atti che, pur essendo compiuti precedentemente alla dichiarazione di fallimento, possano essere revocati dal curatore o dichiarati inefficaci ex lege nei confronti dei creditori. In particolare, a sostegno della domanda deduceva che:
- l'estinzione dell'obbligazione fosse avvenuta mediante denaro proveniente dal patrimonio del debitore fallito ed in ogni caso a lui riferibile;
- il convenuto fosse a conoscenza dello stato d'insolvenza della come dallo stesso CP_1
dichiarato in sede di ricorso monitorio.
Si costituiva , chiedendo il rigetto della domanda attorea in quanto infondata in Controparte_2
fatto e in diritto. In particolare, deduceva la non revocabilità del pagamento effettuato in forza dell'ordinanza di assegnazione del GE, trattandosi di atto rientrante nell'ambito del patrimonio destinato costituito dalla cooperativa – ai sensi dell'art. 2447 bis, comma 1, lett. a) c.c. – CP_1
con atto ai rogiti Notaio del 13 luglio 2018. Persona_1
All'udienza del 25.1.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c.
All'udienza del 10.5.2023 le parti si riportavano ai rispettivi scritti e con ordinanza del 7.6.2023 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 25.3.2025, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
******
Preliminarmente, deve rilevarsi che con comparsa di costituzione e risposta parte convenuta ha eccepito l'inesistenza e/o invalidità e/o inefficacia della procura alle liti, nonché il difetto del mandato ad litem. In particolare, ha dedotto che dalla procura alle liti allegata alla citazione si evinca che la stessa sia stata rilasciata “in ottemperanza al decreto di nomina n. 4 del 27.6.2022 del Tribunale di
Grosseto”, cioè di un provvedimento del Giudice Delegato diverso dal provvedimento di fatto allegato datato 4.7.2022. Ebbene, nel caso di specie non emerge alcun difetto di rappresentanza, giacché risulta debitamente allegato il provvedimento del GD del 4.7.2022 ove emerge l'autorizzazione all'avvio dell'azione revocatoria nei confronti di con l'assistenza del procuratore costituitosi con l'atto Controparte_2
introduttivo. Inoltre, giova precisare che nella procura allegata viene richiamata l'istanza n. 4 del
27.6.2022 a margine della quale è stato apposto il visto del GD datato 4.7.2022.
Va premesso – in punto di ordine logico di trattazione delle questioni poste dalle parti – che la controversia può essere decisa facendo applicazione del principio processuale della ragione più
liquida. Secondo costante orientamento della Suprema Corte “Il principio della "ragione più liquida",
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo,
piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello
dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle
esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la
conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche
se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione civile sez.
VI 28 maggio 2014 n. 12002; Cassazione civile SS.UU. 8 maggio 2014 n. 9936).
Ciò detto, la domanda attorea è infondata per quanto di seguito motivato.
La domanda della Curatela ha ad oggetto i pagamenti effettuati dal Comune di Castiglione della
Pescaia in qualità di terzo pignorato, in favore di , in esecuzione dell'ordinanza Controparte_2
di assegnazione ex art. 553 c.p.c. emessa in data 6.10.2021., emessa all'esito della procedura esecutiva mobiliare n. 498/2021 RGE, intrapresa dal convenuto contro la debitrice in bonis.
Giova premettere, in diritto, che la legge fallimentare distingue gli atti posti in essere dal fallito dettando regimi diversi a seconda che la revoca riguardi atti a titolo gratuito (art. 64 l.fall.),
pagamenti (art. 65 l.fall.) o atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie (art. 67 l.fall.).
Ai sensi del secondo comma dell'art. 67 l. fall., sono revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.
Ciò detto, nel caso di specie, i pagamenti di cui il richiede la revoca sono stati eseguiti in CP_1
forza di un'ordinanza di assegnazione emessa dal GE. Al riguardo, deve rilevarsi che soggiacciono all'azione revocatoria fallimentare non soltanto i pagamenti eseguiti spontaneamente, ma anche quelli coattivi. Di conseguenza, è revocabile il pagamento effettuato dal debitore del fallito ad un creditore di quest'ultimo, in esito ad un procedimento di esecuzione mobiliare presso terzi
Invero, gli atti soggetti a revocatoria fallimentare non sono i provvedimenti del giudice dell'esecuzione, ma soltanto successivi e distinti atti di pagamento coattivo così ottenuti.
Ne consegue che per calcolare il cd. “periodo sospetto”, è necessario far riferimento alla data in cui il soddisfacimento sia stato conseguito mediante il pagamento coattivo da parte del terzo.
Al riguardo, invero, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di espropriazione forzata
presso terzi, l'attuazione delle ordinanze di assegnazione del giudice dell'esecuzione si compie non al momento
della loro emissione, bensì quando il terzo, debitore del debitore, effettua il pagamento nei confronti del creditore
assegnatario” (Cassazione civile, sez. I, 14/03/2011, n. 5994).
Affermato, dunque, che sono revocabili ai sensi dell'art. 67 co. 2 l.fall. i pagamenti coattivi effettuati nell'ambito di procedure esecutive individuali in favore dei creditori prima della dichiarazione di fallimento del debitore, occorre verificare se il predetto pagamento sia in concreto avvenuto.
Nel caso di specie il fallimento attore ha depositato l'ordinanza di assegnazione emessa in data
6.10.2021 nell'ambito della procedura esecutiva mobiliare n. 498/2021 RGE, in forza della quale è
stata disposta un'assegnazione in favore di della somma complessiva di € Controparte_2
36.190,47, nonché nota del Comune di Castiglione della Pescaia datata 25.2.2022.
Dalle note del Comune, tuttavia, non emerge l'avvenuta liquidazione dell'importo in favore dell'odierno convenuto, risultando meramente indicato l'importo oggetto dell'ordinanza di assegnazione. In particolare, non solo non risulta indicata la data effettiva di erogazione del predetto importo, ma nelle note depositate il Comune, con dati aggiornati al 24.5.2022, non ha dato atto dell'avvenuto pagamento e ciò in quanto da un lato risulta indicato “alcune assegnazioni del tribunale ad alcuni soci non sono state liquidate o solo parzialmente a seguito di scarsità di somme a disposizione” e in riferimento al credito di non vi è stato alcun inserimento nella voce “stato Controparte_2
pagamento” a differenza degli altri pagamenti effettuati ove viene indicato “liquidato”.
In assenza di prova in ordine all'effettivo pagamento, la domanda attorea deve essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate ex DM 55/2014 come in dispositivo a carico di parte attrice, considerando la non complessità della fase istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda attorea;
2) condanna il Controparte_3
a rifondere in favore di le spese processuali, che
[...] Controparte_2
liquida in complessivi euro 5.200,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, I.V.A. e
C.P.A. come per legge
Grosseto, lì 9/9/2025
Il Giudice
dott.ssa Cristina Nicolò