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Sentenza 6 febbraio 2026
Sentenza 6 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. IX, sentenza 06/02/2026, n. 1312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1312 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1312/2026
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OT SE, OR
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6691/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 836/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
1 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1716/2022 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato alla sig.ra Resistente_1, il Comune di Salerno impugnava la sentenza n. 836/2023 pronunciata il 27.11.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Salerno, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. 1716, avente ad oggetto il recupero dell'I.M.U. afferente l'anno d'imposta 2018, limitatamente ai cespiti censiti: a) al foglio dati catastali 1, atteso il difetto di legittimazione passiva in capo alla predetta contribuente come sancito dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1634/2008; b) al foglio dati catastali 2, e dati catastali 3, al foglio dati catastali 4, al foglio dati catastali 5, attesa la comprovata inagibilità, inabitabilità e inutilizzabilità dei cespiti per particolari deficienze statiche e strutturali.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia per errata valutazione del fatto e per violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c.., 8, comma 1, d.lvo 504/1992, avendo, da un lato, erroneamente attribuito rilevanza probatoria alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1634/2008, pur in assenza di una sovrapponibilità tra i beni in quest'ultima valutati e quelli oggetto dell'avviso impugnato, e, dall'altro, disatteso di valutare l'omessa presentazione all'Ufficio IMU, da parte della contribuente, della dichiarazione di inagibilità corredata da documentazione tecnica attestante le condizioni strutturali degli immobili indicati come inagibili o inabitabili.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Rileva, in primo luogo, la Corte che alcun elemento di carattere documentale è stato offerto in comunicazione dalla contribuente per provare che i cespiti oggetto del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Salerno
n. 1634/2008 siano gli stessi dedotti nell'impugnato avviso di accertamento (segnatamente, quelli censiti al foglio dati catastali 1). In quella pronuncia, difatti, alcuna individuazione dei beni è contemplata. Da qui l'evidente erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui, del tutto apoditticamente, è ritenuta acclarata la carenza di soggettività passiva della GI in ordine ai predetti immobili.
Anche in relazione agli immobili ritenuti inagibili (segnatamente, quelli censiti al foglio dati catastali 2, dati catastali 3, al foglio dati catastali 4, al foglio dati catastali 5) la decisione del Collegio di prime cure va riformata.
Invero, poiché da quanto esposto dalle parti chiaramente si evince che la contribuente omise di presentare all'Ufficio IMU la dichiarazione di inagibilità - corredata da documentazione tecnica attestante le condizioni strutturali degli immobili – prevista dagli artt. 8, comma 1, d.lvo 504/1992 e 8 del Regolamento IMU del
Comune di Salerno, deve ritenersi non riconoscibile l'invocata riduzione al 50% della base imponibile. Né,
d'altronde, dalla consulenza tecnica prodotta dalla contribuente nel primo grado del giudizio si evince che nell'anno oggetto di imposizione gli immobili si trovassero in una condizione di inagibilità o inabitabilità e che la condizione di degrado non fosse superabile con interventi di manutenzione.
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto.
Equi motivi sussistono per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di causa inerenti il doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 06/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 9, riunita in udienza il
12/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BUONO MASSIMO, Presidente
OT SE, OR
GRASSO GIOVANNI, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6691/2024 depositato il 17/10/2024
proposto da
Comune di Salerno - Via Roma 1 84100 Salerno SA
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_3 Avv. - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 836/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SALERNO sez.
1 e pubblicata il 21/02/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1716/2022 IMU 2018 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 265/2026 depositato il
19/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo ritualmente notificato alla sig.ra Resistente_1, il Comune di Salerno impugnava la sentenza n. 836/2023 pronunciata il 27.11.2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di
Salerno, con la quale veniva accolta la domanda di annullamento dell'avviso di accertamento n. 1716, avente ad oggetto il recupero dell'I.M.U. afferente l'anno d'imposta 2018, limitatamente ai cespiti censiti: a) al foglio dati catastali 1, atteso il difetto di legittimazione passiva in capo alla predetta contribuente come sancito dalla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1634/2008; b) al foglio dati catastali 2, e dati catastali 3, al foglio dati catastali 4, al foglio dati catastali 5, attesa la comprovata inagibilità, inabitabilità e inutilizzabilità dei cespiti per particolari deficienze statiche e strutturali.
A tal fine, eccepiva la illegittimità della gravata pronuncia per errata valutazione del fatto e per violazione degli artt. 2697 c.c., 115 c.p.c.., 8, comma 1, d.lvo 504/1992, avendo, da un lato, erroneamente attribuito rilevanza probatoria alla sentenza del Tribunale di Salerno n. 1634/2008, pur in assenza di una sovrapponibilità tra i beni in quest'ultima valutati e quelli oggetto dell'avviso impugnato, e, dall'altro, disatteso di valutare l'omessa presentazione all'Ufficio IMU, da parte della contribuente, della dichiarazione di inagibilità corredata da documentazione tecnica attestante le condizioni strutturali degli immobili indicati come inagibili o inabitabili.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata non si costituiva in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato.
Rileva, in primo luogo, la Corte che alcun elemento di carattere documentale è stato offerto in comunicazione dalla contribuente per provare che i cespiti oggetto del giudizio definito con sentenza del Tribunale di Salerno
n. 1634/2008 siano gli stessi dedotti nell'impugnato avviso di accertamento (segnatamente, quelli censiti al foglio dati catastali 1). In quella pronuncia, difatti, alcuna individuazione dei beni è contemplata. Da qui l'evidente erroneità della decisione impugnata, nella parte in cui, del tutto apoditticamente, è ritenuta acclarata la carenza di soggettività passiva della GI in ordine ai predetti immobili.
Anche in relazione agli immobili ritenuti inagibili (segnatamente, quelli censiti al foglio dati catastali 2, dati catastali 3, al foglio dati catastali 4, al foglio dati catastali 5) la decisione del Collegio di prime cure va riformata.
Invero, poiché da quanto esposto dalle parti chiaramente si evince che la contribuente omise di presentare all'Ufficio IMU la dichiarazione di inagibilità - corredata da documentazione tecnica attestante le condizioni strutturali degli immobili – prevista dagli artt. 8, comma 1, d.lvo 504/1992 e 8 del Regolamento IMU del
Comune di Salerno, deve ritenersi non riconoscibile l'invocata riduzione al 50% della base imponibile. Né,
d'altronde, dalla consulenza tecnica prodotta dalla contribuente nel primo grado del giudizio si evince che nell'anno oggetto di imposizione gli immobili si trovassero in una condizione di inagibilità o inabitabilità e che la condizione di degrado non fosse superabile con interventi di manutenzione.
L'appello va, pertanto, senz'altro accolto.
Equi motivi sussistono per dichiarare interamente compensate fra le parti le spese di causa inerenti il doppio grado del giudizio.
P.Q.M.
accoglie l'appello e compensa le spese del doppio grado di giudizio.