CGT1
Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1460 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1460/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT ER, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13325/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90159447 29 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120240030490962000, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e per prescrizione del credito
Si costitutivano la Regione Campania e l' Agenzia delle Entrate-OS chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'initimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120240030490962000, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018 con relative sanzioni e oneri accessori, deducendo la prescrizione del diritto al recupero delle somme per decorso del termine di cui all'art. 5 del d.L. 30-12-1982 n. 953, a norma del quale l'azione di recupero della tassa di possesso delle autovetture si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Deduceva altresì l'istante di non aver ricevuto prima della ingiunzione impugnata alcuna notifica prodromica.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte,infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Nella fattispecie, in relazione alla tassa auto 2018 oggetto di contestazione, il giorno 18/03/2024 è stata notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 07120240030490962000 che non è stata tempestivamente impugnata dal destinatario, sicchè il rapporto tributario sottostante non può più essere messo in discussione;
l'intimazione oggetto di impugnazione è stata poi notificata (il 15.4.25)prima della scadenza del nuovo temine triennale e pertanto non risulta maturata l'invocata prescrizione.
Va anche disattesa l'eccezione in ordine all'asserito difetto di motivazione dell' ingiunzione impugnanta nella quale sono state esaurientemente esplicitate le ragioni che hanno indotto l'Ufficio all' emanazione dell'atto.
Non si ravvisa, infine, alcuna illegittimità della procedura che ha portato all' emanazione della cartella.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 13, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
PATSCOT ER, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13325/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - OS - Napoli
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 071 2025 90159447 29 BOLLO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 64/2026 depositato il 12/01/2026
Richieste delle parti:
come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente proponeva alla Corte di Giustizia Tributaria di Primo grado di Napoli ricorso avverso l'atto indicato in epigrafe limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120240030490962000, chiedendone l'annullamento per l'illegittimità dell' atto e per prescrizione del credito
Si costitutivano la Regione Campania e l' Agenzia delle Entrate-OS chiedendo il rigetto del ricorso per infondatezza.
All'esito dell'udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e i documenti depositati, provvedeva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso l'initimazione di pagamento indicata in epigrafe, limitatamente alla cartella di pagamento n. 07120240030490962000, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2018 con relative sanzioni e oneri accessori, deducendo la prescrizione del diritto al recupero delle somme per decorso del termine di cui all'art. 5 del d.L. 30-12-1982 n. 953, a norma del quale l'azione di recupero della tassa di possesso delle autovetture si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Deduceva altresì l'istante di non aver ricevuto prima della ingiunzione impugnata alcuna notifica prodromica.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
In tema di bollo auto, “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”
(art.5 del D.l. 953/82, così come modificato dall'art.3 del D.l. 2/86 convertito nella legge 60/86).
In estrema sintesi quindi il diritto di recupero della tassa di possesso è di tre anni sia per l'attività di accertamento che per quella di riscossione.
Con riferimento a quest'ultimo punto, occorre far presente che la notifica di un atto amministrativo di accertamento seppur comporti l'interruzione dei termini di prescrizione – i quali comunque ricominciano dal giorno successivo – non ne determina la trasformazione nel più lungo termine decennale, come previsto dall'art.2953 cc.( si veda in tal senso la sentenza della Corte di Cassazione n.12263 del 25/05/2007).
Secondo la Suprema Corte,infatti, la notifica di un avviso di liquidazione non fa altro che interrompere il precedente termine triennale, il quale ricomincerà nuovamente a decorrere dal giorno successivo;
in pratica, dopo la notifica di un accertamento ricomincia un nuovo termine triennale.
Nella fattispecie, in relazione alla tassa auto 2018 oggetto di contestazione, il giorno 18/03/2024 è stata notificata al ricorrente la cartella di pagamento n. 07120240030490962000 che non è stata tempestivamente impugnata dal destinatario, sicchè il rapporto tributario sottostante non può più essere messo in discussione;
l'intimazione oggetto di impugnazione è stata poi notificata (il 15.4.25)prima della scadenza del nuovo temine triennale e pertanto non risulta maturata l'invocata prescrizione.
Va anche disattesa l'eccezione in ordine all'asserito difetto di motivazione dell' ingiunzione impugnanta nella quale sono state esaurientemente esplicitate le ragioni che hanno indotto l'Ufficio all' emanazione dell'atto.
Non si ravvisa, infine, alcuna illegittimità della procedura che ha portato all' emanazione della cartella.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 150,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge se dovuti, nei confronti di ciascuna parte resistente costituita.