Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 05/03/2025, n. 4762 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4762 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04762/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09451/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9451 del 2024, proposto da
RO OL, rappresentata e difesa dagli avvocati Giovanni Romano, Egidio Lizza e Luigi Serino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
- Ministero della Giustizia;
- Consiglio Superiore della Magistratura C.S.M.;
in persona dei rispettivi legali rappresentanti, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale sono domiciliati in Roma, alla Via dei Portoghesi, n. 12
per l'annullamento
- della delibera dell’Assemblea Plenaria del Consiglio Superiore della Magistratura approvata nella seduta del 19 giugno 2024 (pratica n 553/GP/2024), pubblicata sul proprio sito istituzionale (https://www.csm.it/web/csm-internet/lavori-del-consiglio/dal-plenum) e non comunicata alla ricorrente, con la quale è stata rigattata la domanda di trasferimento;
- di ogni atto presupposto, preordinato, conseguente e/o connesso a quello di cui al punto che precede.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia e del C.S.M. - Consiglio Superiore della Magistratura;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 marzo 2025 il dott. Roberto Politi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Espone la ricorrente – Giudice di Pace presso la sede di Barra (circondario di Napoli), di aver presentato, in data 14 maggio 2024, al Consiglio Superiore della Magistratura istanza di trasferimento presso l’Ufficio Giudiziario del Giudice di Pace di Fondi per motivi elettorali, al fine di evitare ipotesi di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità, avendo la medesima interesse a presentare la propria candidatura per le prossime elezioni regionali per il rinnovo del Consiglio Regionale della Campania del 2025/2026.
Il C.S.M., nel rilevare che il mancato esercizio della delega di cui alla legge 28 aprile 2016, n. 57, in materia di trasferimenti, in uno con l'abrogazione delle precedenti norme operanti in materia e con la motivazione espressa contenuta nella Relazione illustrativa relativamente al mancato esercizio della delega, costituisce dato univoco che esclude la possibilità di provvedere alle richieste dei magistrati onorari di essere trasferiti da un ufficio all'altro, ha respinto la suindicata istanza.
2. A sostegno della proposta impugnativa, ha dedotto i seguenti argomenti di censura:
Violazione dell’art. 51 della Costituzione, violazione dell’art. 3 del primo protocollo addizionale alla CEDU ratificato con legge n. 848 del 4 agosto 1955.
Nell’osservare come la legge 17 giugno 2022, n. 71, all’art. 15 abbia disposto che “i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari non sono eleggibili alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all'Italia, di senatore o di deputato o a quella di presidente della giunta regionale, di consigliere regionale, di presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o di consigliere provinciale nelle medesime province autonome se prestano servizio, o lo hanno prestato nei tre anni precedenti la data di accettazione della candidatura, presso sedi o uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nella regione nella quale è compresa la circoscrizione elettorale”, la ricorrente evidenzia che il Consiglio Superiore della Magistratura, intervenuto a regolamentare i requisiti di candidabilità del magistrato onorario alle elezioni amministrative ed i profili d’incompatibilità tra l’esercizio delle funzioni onorarie e lo status di membro del Parlamento, consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale con parere di cui alla delibera del 21 maggio 2014, ha esposto che:
- la normativa in tema di elezione alle cariche amministrative, di cui all’art. 60, comma 1, n. 6, del D.Lgs. n. 267/2000, si applica anche ai giudici di pace;
- poiché i magistrati onorari, non essendo pubblici dipendenti, non godono del diritto di questi ultimi al collocamento in aspettativa, e non può applicarsi nei loro confronti la revoca dell'incarico o del comando, consegue che le uniche modalità di rimozione della causa di ineleggibilità sono la cessazione dalla carica ed il trasferimento ad altra sede;
- quanto al trasferimento, può farsi ricorso a tale istituto in deroga a quanto stabilito nella circolare consiliare prot. n. 15880/2002 del 1° agosto 2002, e successive modificazioni, laddove prevede che il giudice di pace non può presentare domande di trasferimento per altre sedi prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano comprovati e gravi motivi di salute, di famiglia ovvero cause sopravvenute di incompatibilità.
Inoltre, il C.S.M. ha precisato che l’ipotesi di mera candidatura non può configurare un'ipotesi di incompatibilità (che propriamente consiste in una situazione giuridica impeditiva dell'esercizio contemporaneo di due attività tra loro inconciliabili), ed ha rilevato che la deroga si giustifica in considerazione del fatto che una fonte non primaria non può comprimere un diritto, quello appunto di elettorato passivo, costituzionalmente riconosciuto e garantito.
È stato in tale occasione precisato che può – di contro – farsi ricorso al trasferimento ad altra sede solo ove vi siano posti liberi in uffici non compresi nell'ambito territoriale coincidente con la circoscrizione elettorale.
Nel sostenere che, alla dell’intervenuta stabilizzazione dei magistrati onorari, ai medesimi sia applicabile anche il C.C.N.L. Comparto funzioni centrali, essendo incompatibili le norme sulla disciplina dei giudici onorari con la nuova qualifica attribuita ad essi a seguito della riforma Cartabia, sostiene la ricorrente che l’indirizzo interpretativo fatto proprio dall’Organo di autogoverno determina una lesione del diritto, costituzionalmente garantito dall’art. 51, al libero accesso in condizioni di eguaglianza di tutti cittadini alle cariche elettive.
L’assoluto divieto posto ai trasferimenti dei giudici di pace sarebbe, secondo la prospettazione di parte, irragionevole e sproporzionato rispetto all’obiettivo prefissato (garantire il pieno rispetto della onorarietà dell'incarico prescritta dall'art. 106 della Costituzione), in quanto da un lato ormai il giudice di pace, considerata la stabilità dell’incarico e l’esclusività dello stesso, è una figura totalmente assimilabile al pubblico dipendente (tanto che per che le tutele retributive si applica il C.C.N.L. del personale di comparto) piuttosto che ai funzionari onorari, posto che il concetto di onorarietà presuppone un rapporto di servizio volontario, con attribuzione di funzioni pubbliche, ma senza la presenza degli elementi caratterizzanti l'impiego pubblico, come l'accesso alla carica mediante concorso, l'inserimento nell'apparato amministrativo della P.A., lo svolgimento del rapporto secondo lo statuto apposito per tale impiego, il carattere retributivo del compenso e la durata potenzialmente indeterminata del rapporto.
Come del resto precisato dallo stesso C.S.M. nella richiamata circolare del 2014, l’ipotesi di mera candidatura non può configurare un'ipotesi di incompatibilità (che propriamente consiste in una situazione giuridica impeditiva dell'esercizio contemporaneo di due attività tra loro inconciliabili), potendo farsi ricorso all’istituto del trasferimento in considerazione del fatto che non può essere compresso un diritto, quello appunto di elettorato passivo, costituzionalmente riconosciuto e garantito.
3. Conclude la parte per l’accoglimento del gravame, con conseguente annullamento degli atti con esso avversati.
4. In data 25 settembre 2024, si sono costituiti in giudizio il C.S.M. ed il Ministero della Giustizia; e, con memoria depositata in data 30 gennaio 2025 hanno chiesto, previa declaratoria del difetto di legittimazione passiva dell’Autorità ministeriale, il rigetto dell’impugnativa.
5. Il ricorso viene trattenuto per la decisione alla pubblica udienza del 5 marzo 2025.
6. Giova precisare, ad integrazione di quanto sopra esposto, come l’odierna ricorrente abbia presentato, in data 14 maggio 2024, istanza rivolta al C.S.M. al fine “di essere trasferita presso l’Ufficio giudiziario del Giudice di pace di Fondi, al fine di evitare ipotesi di ineleggibilità, incandidabilità ed incompatibilità, avendo la sottoscritta interesse a presentare la propria candidatura per le prossime elezioni regionali del 2025/2026”.
A fronte di tale richiesta, l’Organo di autogoverno ne escludeva l’accoglibilità, atteso che, se il “mancato esercizio della delega in materia di trasferimenti, in uno con l'abrogazione delle precedenti norme operanti in materia e con la motivazione espressa contenuta nella Relazione illustrativa relativamente al mancato esercizio della delega, costituiscono dati univoci che escludono la possibilità di provvedere alle richieste dei magistrati onorari di essere trasferiti da un ufficio all'altro, … alla luce della normativa vigente in materia non vi sono i presupposti per procedere al trasferimento richiesto”.
7. Ciò posto, la disamina nel merito delle doglianze dalla ricorrente rivolte avverso l’avversato deliberato consiliare è, allo stato, preclusa dalla rilevabile attuale carenza di interesse, in capo alla parte, alla sollecitazione del sindacato giurisdizionale.
Come riportato, la ricorrente stessa evidenzia il mero “interesse” a presentare la propria candidatura per il rinnovo del Consiglio regionale della Campania; ulteriormente precisando che la collocazione temporale della relativa consultazione popolare è prevista per il 2025/2026.
Nel rammentare come la legittimazione ad agire debba essere presidiata dalla presenza di un interesse, giuridicamente qualificato, connotato dai caratteri di attualità e concretezza, deve darsi atto come, nella fattispecie, nella posizione giuridica vantata dalla ricorrente non siano rinvenibili siffatte connotazioni.
Non siamo, infatti, in presenza di una candidatura dall’interessata già formalizzata; né, tanto meno, le elezioni di che trattasi risultano, allo stato essere state indette.
Escluso che possa darsi tutela alla mera (ma indimostrata) “intenzione” di presentare la propria candidatura, laddove tale manifestazione di intento non trovi – come nella fattispecie all’esame – documentati elementi di positivo riscontro, va parimenti osservato come l’attualmente indefinita – ma senz’altro, al momento, futura – convocazione dei comizi elettorali priva l’interesse fatto valere in giudizio dalla parte, oltre che del carattere di (necessaria) concretezza, anche della connotazione in termini di attualità.
8. Se, alla stregua di quanto osservato, il ricorso all’esame non può sfuggire a declaratoria di inammissibilità per difetto di interesse attuale, va poi escluso che, quanto alla controversia all’esame, sia predicabile, in capo all’intimato Ministero della Giustizia, legittimazione passiva, venendo in considerazione la contestazione in sede giudiziale, di un atto proprio del (ed adottato dal) Consiglio Superiore della Magistratura.
Ne consegue l’estromissione della suindicata Autorità ministeriale.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), preliminarmente estromesso dal giudizio il Ministero della Giustizia, per carenza di legittimazione passiva, dichiara il gravame inammissibile, per carenza attuale di interesse.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore delle intimate Amministrazioni, delle spese di lite, liquidate nella misura di € 2.500,00 (duemila e cinquecento/00), oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Politi, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Alberto Ugo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Roberto Politi |
IL SEGRETARIO