Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. II, sentenza 17/07/2025, n. 690 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 690 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00690/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00529/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
sezione staccata di RE (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 529 del 2025, proposto da
LU RA, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Naso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Stato, domiciliataria ex lege in RE, via S. Caterina, 6;
per l'ottemperanza
al giudicato formatosi in relazione alla sentenza n. 1020/2024 emessa dal Tribunale di RE, Sezione Lavoro, resa all’esito del giudizio di cui al R.G. n. 1972/2022, pubblicata in data 26/09/2024, notificata in data 09/11/2024.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 la dott.ssa Costanza Cappelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente CA UI agisce dinanzi a questo TAR, ai sensi degli articoli 112 e ss. c.p.a., per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di RE, Sezione Lavoro, n. 1020 del 26 settembre 2024, notificata il 9 novembre 2024, passata in giudicato come da attestazione prodotta, con la quale il Giudice adito ha così statuito: “ 1) Accoglie il ricorso; 2) per l’effetto, condanna il MIM (ex MIUR): - a riconoscere al ricorrente punteggio complessivo di n. 12 punti per l’incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all’ordinanza ministeriale n. 112/2022; - a riconoscere al ricorrente il periodo oggetto di supplenza a fini sia giuridici che economici; - a corrispondere al ricorrente la somma di euro 16.043,67 a titolo di risarcimento del danno, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla mora al saldo ”.
2. Ha esposto nel ricorso che il Ministero non ha ottemperato alla statuizione di condanna contenuta nella predetta sentenza.
E che, dalla notifica del titolo esecutivo, è decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 D. L. 669/1996 convertito in legge 30/97 e s.m.i, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
3. Alla stregua di quanto dedotto, la ricorrente ha chiesto di condannare l’Amministrazione intimata a dare esecuzione alla sentenza n. 1020/2024 del Tribunale di RE, adottando tutti gli atti a tal fine necessari, ivi compresa la fissazione di un termine per l’adempimento.
In caso di persistente inadempimento, ha chiesto la nomina di un commissario ad AC che provveda agli adempimenti sostitutivi.
Ha chiesto altresì fissarsi ai sensi dell’art. 114, comma 4 lett e) c.p.a. una somma dovuta a titolo di penalità di mora per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione del giudicato formatosi sulla predetta sentenza.
Ha chiesto, infine, la condanna del Ministero intimato alla rifusione delle spese di lite.
4. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito in giudizio con atto di stile.
5. All’udienza camerale del 9 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il ricorso proposto è fondato.
6.1. La sentenza del giudice del lavoro oggetto della domanda di ottemperanza è passata in giudicato, ancorché senza l’apposizione della formula esecutiva, non più necessaria ai fini dell’ammissibilità del giudizio di ottemperanza in seguito all’entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 (c.d. Riforma Cartabia), che ha modificato l’art. 475 cod. proc. civ. e l’art. 115 cod. proc. amm. – di cui all’art. 14 del d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30.
6.2. Risulta pure decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro.
6.3. Risultano dunque soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.
6.4. A fronte dell'allegato inadempimento di parte resistente, l'Amministrazione non ha fornito chiarimenti o indicazioni in relazione alla corretta esecuzione della sentenza oggetto di ottemperanza, con la conseguenza che la pretesa del ricorrente deve trovare accoglimento.
Dalla sentenza in questione si ricava il diritto della parte ricorrente di conseguire la pretesa riconosciuta i cui presupposti non sono sindacabili in sede di ottemperanza del giudicato.
7. Il ricorso va pertanto accolto, con la conseguente condanna del Ministero resistente a dare completa esecuzione alla sentenza di cui in epigrafe entro il termine di novanta giorni decorrente dalla comunicazione della presente sentenza.
8. In caso di persistente inadempimento alla scadenza del predetto termine, all’esecuzione provvederà – entro i novanta giorni successivi alla comunicazione pervenutagli a cura della parte ricorrente – un commissario ad AC , che sin d’ora si nomina nel Direttore generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero dell’Istruzione e del Merito (Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione), o dirigente o funzionario dallo stesso, compiendo tutti gli atti a tal fine necessari, anche ricorrendo, in caso di non capienza degli appositi capitoli di bilancio, all'istituto del pagamento in conto sospeso, come disciplinato dell'art. 14 comma 2, l. 31 dicembre 1996 n. 669 e relativi decreti attuativi.
Si precisa che, trattandosi di funzioni commissariali affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si darà luogo alla liquidazione di alcun compenso al predetto Commissario ad AC.
9. Con riferimento alla richiesta di fissazione di ST , ritiene il Collegio che il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna dell’Amministrazione resistente ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a.
Secondo l’orientamento della Sezione, la quantificazione di tale penalità non deve essere immediatamente punitiva, perché è preferibile bilanciare la funzione sanzionatoria con quella sollecitatoria.
L’ottemperanza ha infatti maggiori probabilità di essere raggiunta spontaneamente se viene introdotto un incentivo a evitare una penalizzazione economica certa.
A tale scopo, è necessario creare la certezza del diritto sul costo dell’inerzia, e assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio, applicando però retroattivamente la sanzione economica qualora il termine di adempimento venga superato.
Alla luce di tali considerazioni, nel caso in cui il Ministero resistente non provveda a dare ottemperanza alla sentenza azionata nel termine perentorio di novanta giorni sopra stabilito, il Ministero medesimo dovrà versare alla parte ricorrente, con decorrenza dalla data di comunicazione della presente sentenza, una somma commisurata, stante il disposto dell’art. 114, comma 4, lett. e), ultimo periodo, c.p.a., agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto.
Qualora maturassero i presupposti per l’applicazione delle penalità di mora come sopra definite, il commissario ad AC dovrà effettuare d’ufficio il calcolo delle stesse, e disporne il pagamento contestualmente al debito principale.
10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di RE (Sezione Seconda), lo accoglie nei sensi di cui in motivazione.
Condanna l’Amministrazione a rifondere alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.000,00 (mille), oltre ad accessori di legge e al rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RE nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mauro Pedron, Presidente
Ariberto Sabino Limongelli, Consigliere
Costanza Cappelli, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Costanza Cappelli | Mauro Pedron |
IL SEGRETARIO