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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 14/04/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
03- Terza Sezione Civile
In composizione collegiale, composto dai seguenti Magistrati
Dott.ssa PATRIZIA POMPEI Presidente
Dott.ssa FRANCESCA ROMANA BISEGNA Giudice
Dott.ssa Liliana ANSELMO Giudice onorario relatore all'esito della Camera di Consiglio dell'11 aprile 2025 emette
S E N T E N Z A nel sub procedimento iscritto al N° di R.G. 9695-1/2019, promosso da
e , rappresentate e difese dall'Avv. Parte_1 Parte_2
SINGLITICO FILIPPO e dall'Avv. FRANCESCO SINGLITICO (comproprietarie del bene pignorato oggetto di divisione e creditrici intervenute in entrambe le procedure esecutive)
-querelanti - contro
, rappresentato e difeso dall'Avv. CURIA ZO Controparte_1
(esecutato nella procedura esecutiva RGEI nr. 236/2026)
, rappresentato e difeso dall'Avv. FACCHINI Francesco Controparte_2
(esecutato nella procedura esecutiva RGEI nr. 278/2016)
, rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_3
LAZZERETTI Sandra (creditrice procedente nella procedura esecutiva RGEI nr.
236/2016)
e , rappresentati e difesi dall'avv. Parte_3 Parte_4
Giacomo CONSOLI (creditori intervenuti nella procedura esecutiva RGEI n. 278/2016)
, rappresentata e difesa dall'avv. A. BECATTINI (creditrice Parte_5
procedente nella procedura esecutiva RGEI nr. 278/2016)
6- , rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_4
Anita PACENTI creditrice intervenuta nella procedura esecutiva RGEI n. 278/2016)
-convenuti- PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze
-intervenuto-
Oggetto: querela di falso
CONCLUSIONI
Per le querelanti: Voglia il Tribunale di Firenze, ogni contraria istanza, domanda ed eccezione respinta, in accoglimento della querela di falso proposta dalle comparenti, dichiarare falso il documento allegato e prodotto come doc. nr. 2 da _5
, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta del 3.10.2019, con la
[...]
firma a margine delle querelanti, documento apparentemente datato 25.4.2010 e costituente un riconoscimento di proprietà immobiliare a favore di _5
, documento falso poiché il contenuto dello stesso non è mai stato sottoscritto e
[...]
firmato dalle querelanti, non essendo peraltro veritiera la circostanza ivi dedotta;
IN
VIA ISTRUTTORIA si insiste nell'ammissione di CTU volta ad accertare se le firme apposte sul documento impugnato siano coeve con la stampa dello stesso oppure se la stampa sia successiva all'apposizione delle firme, verificando se sulle stesse vi siano tracce di inchiostro riferite alla stampa del documento, opponendosi a tutti i mezzi di prova richiesti dalle controparti;
si dichiara di non accettare con vittoria di spese di lite.
Per Di UR AN: Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile e/o improcedibile il giudizio per querela di falso introdotto dalle ricorrenti;
ci si oppone alla CTU. Con vittoria delle spese di lite.
Per Di UR ZO: Voglia il Tribunale dichiarare inammissibile e/o improcedibile il giudizio per querela di falso introdotto dalle ricorrenti;
In via istruttoria;
ove parte querelante insistesse sull'ammissibilità della CTU dalla stessa richiesta, ci si oppone poiché non sussistono i presupposti per dar corso ad una CTU esplorativa e ci si oppone ad ogni altra istanza;
con vittoria delle spese di lite.
Per Quiroga;
remissiva a giustizia.
Per e si associano alle Parte_4 Controparte_6 Controparte_7
conclusioni di . Controparte_5
Svolgimento del processo
quale creditrice di delle Controparte_8 Parte_6
spese processuali liquidate in suo favore dal Tribunale di Firenze con sentenza nr.
2801/2015, promuoveva il procedimento esecutivo avente il N° di R.G.E. nr. 236/2016, nel quale veniva pignorata la quota di comproprietà di ¼ di Parte_6 dell'immobile sito in Firenze, Via Gian Domenico Romagnosi nr. 28 (rappresentato al
2 Catasto Fabbricati N.C.E.U. del Comune di Firenze al Foglio 46, part. 11, sub. 7); nell'ambito di tale procedimento intervenivano, come creditori, e Controparte_6
, nipoti dell'esecutato e figli del fratello di , Parte_4 Pt_6 _5 [...]
, oltre, quali comproprietarie e sempre nella misura di ¼ ciascuna, le sigg.re _5 [...]
e Parte_1 Parte_2
quale creditrice dell'ex marito degli Controparte_7 Controparte_5
importi dovutole per assegni di mantenimento non corrisposti di cui alla sentenza del
Tribunale di Firenze nr. 1983/2008, pronunciata nella causa di separazione dei coniugi, promuoveva altro procedimento esecutivo, portante il N° di R.G. Es. nr. 278/2016, nel quale veniva pignorata la quota proprietaria di ¼ del medesimo immobile riferibile a
. _5 _5
I pignoramenti venivano trascritti presso la Conservatoria dei RR.II. di Firenze rispettivamente in data 3.5.2016 [al Reg. part. nr. 10677, Reg. Gen. nr. 15282] a favore di ed in data 13.07.2016 [al Reg. Part. nr. 17490, Reg. Gen. Controparte_8
nr. 26207] a favore di Controparte_7
I due procedimenti esecutivi venivano riuniti e veniva espletata C.T.U. sia per la stima del valore dell'immobile che per accertare la sua divisibilità.
Con ordinanza del 4.6.2019 il Giudice dell'Esecuzione, rilevando la non divisibilità dell'immobile, la non economicità della vendita delle quote in comproprietà
e il disinteresse dei comproprietari ad acquistare le quote dei debitori, disponeva, ai sensi dell'art. 600 c.p.c., il giudizio di divisione e sospendeva le procedure esecutive riunite. notificava la detta ordinanza a tutte le parti Controparte_8
costituite nella procedura immobiliare ed iscriveva il procedimento di divisione al N° di
R.G. 9695/2019, oltre a depositare relazione ventennale notarile richiesta dal Tribunale.
Nell'ambito di tale procedimento, si costituivano in giudizio:
e , dichiarandosi unici titolari del diritto ad CP_9 Controparte_6
ottenere direttamente dal loro padre – essendo divenuti Controparte_5
maggiorenni ed economicamente autosufficienti – il pagamento degli assegni di mantenimento dovuti, ed eccepivano, per l'effetto, la carenza di legittimazione attiva di nel richiedere tali somme;
Controparte_7
2- eccepiva la non espropriabilità dell'appartamento di Via Parte_6
Romagnosi nr. 28, in quanto singolo bene indiviso, facente parte della comunione ereditaria;
eccepiva altresì la carenza di legittimazione attiva di nel Controparte_7
domandare il pagamento degli assegni di mantenimento, per cui non era più “creditrice” ed eccepiva l'improcedibilità del giudizio di divisione;
3 3--ZO eccepiva il difetto di titolo ad agire in capo a _5 CP_7
essendo intervenuti nel giudizio esecutivo i suoi figli e, comunque, chiedeva il
[...]
rigetto della domanda di divisione dell'immobile, alla luce del fatto che detto unità immobilare era “divenuta di sua proprietà esclusiva”; ciò in virtù del fatto che
[...]
e di Parte_6 Parte_2 Parte_1 Parte_7
(quale padre dei quattro comproprietari) lo avevano riconosciuto unico
[...] proprietario dell'immobile con scrittura privata del 25.04.2010.
Si riporta, di seguito, parte del testo della scrittura nella parte in cui rileva ai fini del giudizio:
“PREMETTONO che con atto del Notaio del 16.9.2003 Per_1 [...] si intestava l'immobile posto in Firenze in virtù di procura speciale Parte_7
rilasciata da mio figlio in data 20.5.2022 a causa del rapporto Controparte_5
conflittuale con la moglie ……CONVENGONO e Controparte_10
[ I sottoscritti , , e Parte_7 Parte_6 Parte_2 [...]
, con la sottoscrizione della presente scrittura privata, riconosciamo da Parte_1
sempre a mio figlio e a nostro fratello la piena ed esclusiva Controparte_5 proprietà dell'immobile posto in Via Romagnosi mr. 28 riportato al catasto di Firenze al Foglio nr. 46, particella 11 sub 7 categ. A/2, vani 7 e per l'effetto, il suddetto immobile non rientra nella comunione dei beni perchè acquistato interamente da
con propri mezzi finanziari. _5
Con la sottoscrizione della presente scrittura privata ci impegniamo per noi e per tutti gli aventi causa a sottoscrivere su richiesta di mio figlio e nostro fratello _5
l'atto notarile di trasferimento della proprietà dell'immobile di Via
[...]
Romagnosi nr. 28 in suo favore.
Con la presente scrittura privata i sottoscritti Parte_7 [...]
, e rinunciano per se e per tutti gli Parte_6 Parte_2 Parte_1
altri aventi causa in favore di mio figlio e nostro Fratello della Controparte_5
quota di nostra proprietà spettante per successione a causa della morte di mia moglie e nostra madre avvenuta in data 25.07.2009. Con la presente i Persona_2
sottoscritti , , e Parte_7 Parte_6 Parte_2 [...]
rinunciano sin d'ora a pretese di qualsiasi genere ivi compreso l'eventale Parte_1
rivalutazione di mercato. Letto Approvato e firmato a margine.
Le sigg.re e preannunciavano all'udienza del Parte_1 Parte_2
30.01.2020 la volontà di proporre querela di falso avverso tale scrittura privata, per cui veniva fissata l'udienza del 22.01.2021 sia per la presentazione della querela di falso
4 che per la verifica della volontà di di volersi avvalere del detto Controparte_5
documento ex art. 222 c.p.c..
L'udienza del 21.01.2021 veniva rinviata al 21.05.2021 e, nuovamente, all'udienza del 21.01.2022, nella quale dichiarava di volersi Controparte_5
avvalere del documento che consegnava in originale e che veniva inserito in busta, poi chiusa e siglata dai presenti;
la busta veniva custodita in cancelleria;
in pari data, le sigg.re e sottoscrivevano e presentavano la querela di Pt_1 Parte_2
falso.
Il procedimento principale veniva sospeso.
Con provvedimento dell'8.02.2022, la querela di falso veniva ritenuta in prima facie ammissibile1 e le querelanti procedevano alle notifiche dell'atto di querela alle parti del procedimento principale.
Le querelanti assumevano di non aver mai riconosciuto Controparte_5 come unico proprietario dell'immobile oggetto di divisione e di non aver mai firmato detta scrittura che sarebbe falsa nel contenuto;
al contempo, le stesse assumevano di aver rilasciato delle firme ma su alcuni fogli in bianco che avrebbero dovuto essere consegnati allo Studio Legale dell'avv. CECINATO Luigi del Foro di Taranto, perchè su questi avrebbe dovuto essere apposto il mandato alle liti che i fratelli , _5
unitamente al loro padre avrebbero conferito al legale per proporre Parte_7
alcune azioni giudiziarie per recupero di somme della loro madre defunta.
Il sub procedimento veniva rinviato dal Giudice assegnatario del fascicolo all'udienza del 03.03.2023, poi non tenuta per un impedimento di quest'ultimo.
Deve darsi atto dell'intervento in giudizio del P.M., avvenuto già in data
9.2.2022.
Per gli effetti del Decreto del Presidente del Tribunale nr. 7 del 2023, la causa
(principale e incidentale) veniva assegnata all'odierno giudicante.
La causa veniva istruita, previa assegnazione di termini per produzioni documenti e formulazione istanze di prove, mediante l'assunzione, all'udienza del 12.01.2024, delle testimonianze di Testimone_1 Testimone_2 [...]
, il teste Avv. CECINATO Luigi è stato sentito in via Tes_3 Tes_4
delegata dal Tribunale di Taranto.
5 Le parti hanno rassegnato le conclusioni all'udienza del 13.12.2024 e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione ex art. 225 secondo comma c.p.c. ante Cartabia.
Motivi della decisione
In via preliminare
La ratio sottesa al giudizio di falso è di “sottrarre al documento falso l'attitudine
a costituire strumento di prova a favore di chi possa su di esso fondare una propria pretesa, eliminando o rendendo privo di forza probatoria un documento suscettibile di determinare un falso convincimento del giudice, se esibito in un distinto processo
(Cass. 27/07/1992 n. 9013; Cass. 03/08/2017 n. 19413); nel perseguire tale finalità, il consolidato insegnamento della Suprema Corte dispone che il “legittimato passivo rispetto alla domanda di querela di falso civile è solo il soggetto che intenda valersi del documento in giudizio per fondarvi una domanda o un'eccezione e non già chi, in concreto, non intenda avvalersene o l'autore del falso (cfr. Cass n. 330/1967; Cass. n.
223/1967; Cass. n. 3260/1971; Cass. n. 1251/1977; Cass. n. 18232/2007; Cass. n.
19281 del 17.07.2019; vedi anche Cass. Civ n. 8362/2000 e Cass. Civ. n. 24725/2008); gli effetti sostanziali della pronuncia del presente sub-procedimento si produrranno nel patrimonio giuridico di per cui sono carenti di interesse i Controparte_5
contraddittori Parte_6 Controparte_8 Controparte_7
e . Controparte_6 Parte_4
In fatto
Si evidenziano le seguenti circostanze:
1--dalla lettura della scrittura privata del 25.4.2010, si evince che _5
avrebbe rilasciato nel 2002 a suo padre una
[...] Parte_7 procura speciale perchè il padre “si intestasse” in via esclusiva l'unità immobiliare di
Via Romagnosi nr. 28, intestazione che sarebbe avvenuta con atto del Notaio Per_1
del 16.9.2003 (si noti che non è indicato nè il N° di Repertorio nè quello del Fascicolo notarile dell'atto nè è indicato il luogo ove il Notaio esercitava l'attività); ebbene, tali atti non sono stati prodotti nel fascicolo di causa, sebbene si tratti di atti facilmente reperibili presso gli Archivi Notarili.
2—laddove esistente, tale procura speciale sarebbe, comunque, sui generis, perchè in virtù di questa, il procuratore del venditore sarebbe stato autorizzato a stipulare atti con se stesso;
ebbene, è nota la giurisprudenza che ritiene che solo se nella procura vi è la predeterminazione del contenuto del contratto che si va a stipulare e la
6 specifica autorizzazione del rappresentato rilasciata al rappresentante, il contratto che il rappresentante conclude con sè stesso è valido, cautele che il legislatore richiede, in modo rigoroso, per superare la presunzione legale circa l'esistenza connaturale, in tal caso, di un conflitto di interessi tra rappresentato e rappresentante (cfr. art. 1395 c.c.); CP_ sserito atto di compravendita sarebbe stato stipulato nel 2003, ovvero un anno successivo al rilascio della procura speciale e ciò confligge con quanto normalmente avviene, ovvero la procura viene conferita quasi contestualmente al tempo di redazione dell'atto per cui viene rilasciata;
pertanto, non può escludersi, ragionevolmente, che detta procura speciale, anche ove esistente, non sia stata rilasciata per il suddetto atto.
4--dall'esame della visura catastale aggiornata al 2022 e dall'integrazione della dichiarazione di successione di effettuata nel 2015, Parte_7 risulta che l'unità immobiliare di Via Romagnosi, 28, già di proprietà di
[...]
, è stata poi ereditata dai figli ( , , Parte_7 _5 Pt_6 Pt_1 Parte_2
nella misura di ¼ ciascuno, per cui non si comprende il motivo per cui _5
non si sia attivato per correggere tale dichiarazione di successione nel 2015
[...]
considerando che il padre era deceduto già nel 2013.
, nei propri scritti difensivi e nei verbali delle udienze Controparte_12
tenute nella procedura esecutiva immobiliare iniziata nel 2016 avente ad oggetto l'immobile de quo, ha sempre dichiarato - e quindi ammesso - di essere comproprietario di tale bene per la quota di ¼ insieme ai propri fratelli. Dunque si Controparte_5
contraddice palesemente rispetto a quanto affermato in precedenza in violazione delle più basilari regole di comportamento di buona fede, coerenza e lealtà, di cui agli artt.
1175 e 1375 c.c., che escludono la possibilità di invocare la tutela giuridica quando essa si pone in contrasto con un comportamento precedentemente tenuto da colui che la richieda in modo antitetico;
il divieto del venire contra factum proprium funge, infatti, non solo da criterio per valutare la condotta delle parti nell'ambito dei rapporti obbligatori, ma anche quale canone per individuare un limite alle richieste e ai poteri dei titolari di diritti, anche sul piano della loro tutela processuale.
6--E' altrettanto sintomatico della falsità del contenuto della scrittura il fatto che in tutto il corpo della scrittura private, oggetto di contestazione, vengono utilizzati i termini “il sottoscritto, i sottoscritti, la sottoscrizione, ecc…” quando in realtà il documento è stato firmato a margine.
nella scrittura si precisi che l'immobile è stato acquistato con denari di CP_13
, quest'ultimo non ha provato né documentalmente l'esborso di Controparte_5
denaro effettuato né si è offerto di provare detta circostanza;
7 8---ZO non ha prodotto alcun documento a riscontro _5 dell'asserita veridicità della scrittura privata oggetto di contestazione mediante, innanzi tutto, con la produzione dell'atto di compravendita del 2003.
A fronte di un tale quadro probatorio, si considerino le dichiarazioni testimoniali assunte.
I testi e hanno Testimone_1 Testimone_5 Testimone_6
concordemente riferito che , nei primi mesi del 2010, sottopose alla Parte_6
firma delle querelanti nr. 5 o nr. 6 fogli in bianco che queste posero sul margine destro dei fogli perchè era stato loro riferito che i fogli sarebbero stati consegnati all'avv.
Cecinato di Taranto per consentire a questi di apporre il mandato alle liti necessario per avviare dell'attività legale nel loro interesse;
mette conto sin d'ora osservare che le querelanti non avevano ricevuto esatte e precise informazioni sulla natura delle azioni giudiziarie che avrebbero dovuto essere promosse, qual'era il petitum e il titolo sulla scorta del quale sarebbe stata promossa l'azione legale, senza indagare e senza chiedere particolari o garanzie di alcuna sorta, fidandosi di quanto loro riferito dal fratello
. Pt_6
Tale affermazione riscontra quanto visivamente si nota nell'osservare la scrittura per cui è causa: le firme poste a margine dell'unico foglio di cui si compone la scrittura privata richiamano proprio quelle che, usualmente, vengono rilasciate quando si rilascia una procura alle liti ad un legale. 2 è il coniuge di;
la difesa di ha Testimone_2 Parte_2 Controparte_5 sostenuto la sua inattendibilità/incapacità avendo presentato una denuncia querela Tes_2 avverso per la quale quest'ultimo è stato condannato per il reato di lesioni Controparte_5 personali;
il fatto si ascrive al 31.7.2014 commesso in Campomarino di Maruggio (TA) quando venne attinto da un cancello spinto con forza da;
la sentenza nr. 6, Tes_2 Controparte_5 emessa il 17.1.2018, dal Giudice di Pace di Manduria, ha disposto la condanna di _5
alla pena di euro 400 di multa e la condanna al risarcimento del danno morale nella misura
[...] pari ad euro 150, riservando al giudice civile il risarcimento del danno patrimoniale. Avverso questa sentenza è stato proposto ricorso in Cassazione di cui non si conosce l'esito; il reato ad oggi si è comunque prescritto e non vi è prova che abbia promosso causa civile per essere Tes_2 risarcito dei danni materiali. Si ritiene, pertanto, attendibile, non avendo più alcuna Tes_2 ragione attuale di contrasto con;
anche la vicenda legata al Controparte_5 elettricità> che avrebbe commesso in danno di sua sorella per essersi Controparte_5 Pt_1 allacciato alla sua utenza elettrica, non ha avuto alcun esito negativo per Tes_2
ha avuto dei contrasti anche con ma anche questi si sono dipanati;
Tes_2 Parte_6 infatti è stato assolto dalla Corte di Appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, con sentenza nr. 569 del 2020, dal reato di cui agli artt. 81, 110 614 comma 4 e 392 c.p. asseritamente commesso in danno di “perché, in CampoMarino il 6.6.2014, in concorso con Parte_6
, assolto, al fine di poter esercitare un preteso diritto, potendo adire l'A.G., CP_14 mediante violenza sulle cose, in particolare danneggiando il cilindro del cancello di ingresso e la serratura esterna ed interna dell'abitazione sita in Via La santa Maria nr. 1, domicilio stabile della persona offesa e caduto nell'asse ereditario in comproprietà, nonché Parte_6 apponendovi un lucchetto con una catena ed un cartello con una dicitura “vendesi” impedivano l'accesso e l'uso a e si facevano arbitrariamente ragione da sé”. Parte_6
8 In secondo luogo, nel porre a confronto la scrittura privata oggetto di impugnazione e l'atto di precetto del 18.3.2010 redatto dall'avv. Cecinato, si nota che le firme apposte in quest'ultimo atto sono state apposte nel medesimo posto, nel medesimo senso e nel medesimo ordine.
L'istruttoria ha confermato, altresì, che l'avv. Cecinato si è avvalso di un solo foglio ove erano state rilasciate le firme degli eredi della sig.ra , Persona_3
madre e coniuge dei per notificare un atto di precetto. _5
E' agevole, così, ritenere che venne consegnato all'Avv. Cecinato solamente uno dei fogli fatti firmare (in bianco) a margine dalle querelanti e che Controparte_5
sia entrato in possesso di un altro di tali fogli.
La teste ricorda “di un episodio che si è verificato circa 5 o 6 mesi Tes_1
dopo la morte della loro madre, durante il quale il fratello aveva con sé una Pt_6
cartellina dalla quale estrasse dei fogli bianchi (6 o 7) sul cui margine destro in basso
c'erano delle firme a penna già rilasciate…”; la stessa riferisce anche che “ Parte_6
disse a che questi fogli servivano per recuperare un credito della madre
[...] Per_4
che era deceduta in Taranto e che ci avrebbe pensato lui a farli avere ad un avvocato di
Taranto.”
Il teste ha confermato che era ad aver con sè Tes_2 Parte_6
questi fogli in bianco già firmati a margine: “ tirò fuori cinque o sei fogli in Pt_6 bianco...” ricordando che “…sul margine destro al di sotto della linea mediana c'erano delle firme di , ” e “ , per cui anche sua moglie, Pt_7 Pt_6 Per_5 Per_6
“…mise una firma su ciascun foglio” perchè “ si era Parte_2 Pt_6 preso l'impegno di seguire una vicenda legale in Taranto per la riscossione di un credito della madre di ”. Per_4
Il teste riferisce che nel mese di gennaio/febbraio 2010 Tes_4 Parte_6
si era recato nella casa dove viveva insieme a e a suo
[...] Parte_1 suocero per informarli “…che dovevano riscuotere un Parte_7
credito in Puglia di mia suocera e che si dovevano mandare dei fogli (4 o 6) per dare una procura ad un avvocato di giù…” …AN fece firmare in basso sul lato destro dei fogli in bianco che aveva già con sé…” e successivamente che “... prese i Pt_6
fogli per l'incombenza ovvero per far firmare agli altri fratelli e mandare all'avvocato.”.
Le suddette testimonianze sono coerenti tra loro. In insanabile contrasto con queste invece si pone quella resa da Testimone_3
, il quale afferma, invece, che durante la festa di compleanno di un nipote
[...]
di sarebbe stata data lettura, a voce alta, proprio della scrittura Controparte_5 privata per cui è causa con cui “…Cosimo si intestava la casa di Via Romagnosi… perché non voleva dare la casa a sua moglie”. _5
La testimonianza non è attendibile.
Il teste, che lavorava come commesso presso la in Borgo Parte_8
La Croce al civico 110/r conosceva , ma non aveva alcuna Controparte_5
confidenza con gli altri componenti della famiglia e ciò nonostante, in un giorno festivo
(25 aprile), afferma di essere stato invitato ad una festa di compleanno di un nipote di
, nonostante non fosse stato invitato alla festa da uno dei genitori Controparte_5
del minore;
in secondo luogo è davvero inverosimile che un estraneo della famiglia
[...]
sia stato fatto partecipe della lettura di un documento così importante;
infine, _5
la sua testimonianza è contraddetta da quella resa da che ha dichiarato di non Tes_4
aver mai visto il suddetto teste nella casa dove egli abitava con la famiglia e _5
soprattutto di non averlo mai invitato alle feste di compleanno dei suoi figli.
Gli elementi probatori così riassunti consentono di ritenere che nel caso di specie ricorra l'ipotesi della sottoscrizione di un documento in bianco, per cui, chi contesta il contenuto della scrittura è tenuto a proporre la querela di falso essendo avvenuto che il riempimento del foglio o del contratto o dell'atto è avvenuto all'insaputa del sottoscrittore - absque pactis (c.d. sine pactis) – ovvero in maniera non autorizzata
(cfr. Cass. civ. sentenza n. 18059/2007).
In tale ipotesi il documento è uscito dalla sfera di controllo del sottoscrittore, sicchè l'interpolazione del testo ha investito il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, tale da escludere la provenienza del documento dal sottoscrittore.
L'azione è, quindi, ammissibile.
A riguardo, mette conto osservare che la principale caratteristica della querela di falso, e segnatamente di quella proposta in via incidentale, è quella di essere l'unico strumento a disposizione della parte per contestare che al documento, contro di essa prodotto in giudizio, debba riconoscersi la particolare efficacia di prova legale di cui agli artt. 2700 e 2702 c.c.; l'azione investe l'efficacia probatoria dell'atto pubblico o della scrittura privata (riconosciuta o non disconosciuta) "nei rispettivi limiti di operatività" (Cass. n. 47 dell'11 gennaio 1988).
Nel caso in esame, le firme apposte sulla scrittura del 25.4.2010 (non avente data certa) sono state riconosciute come proprie dalle querelanti;
tuttavia, le stesse hanno
10 contestato di aver firmato proprio quella scrittura, avendo rilasciato le loro firme per motivi diversi, come sopra precisato.
Ciò integra un caso di “abusivo riempimento di un foglio firmato in bianco con sottoscrizione riconosciuta” rispetto al quale la giurisprudenza richiede l'esperimento della querela di falso ex art. 2702 c.c. proprio perchè il riempimento è avvenuto absque pactis, ovvero senza che il suo autore sia stato autorizzato dal sottoscrittore con un patto preventivo.
Non è richiesto, invece, l'esperimento della querela di falso nella ipotesi in cui il riempimento sia stato eseguito contra pacta, cioè in modo difforme (ma non totalmente diverso) da quello consentito dall'accordo intervenuto preventivamente.
La diversa disciplina si spiega perché nella prima ipotesi l'abuso incide sulla provenienza e sulla riferibilità della dichiarazione al sottoscrittore, mentre nella seconda si traduce in una mera disfunzione interna del procedimento di formazione della dichiarazione medesima, in relazione allo strumento adottato (mandato ad scrivendo), il quale implica solo la non corrispondenza tra ciò che risulta dichiarato e ciò che si intendeva dichiarare (cfr. Corte di cassazione, sezione I civile, ordinanza 22 maggio
2019 n. 13831, Corte di Cassazione sez. I^, 17.3.2025 nr. 7119, Tribunale Roma sez.
VI, 15.11.2024 nr. 17402, Corte di Cassazione, sezione II^ civile, sentenza 27 agosto
2007 n. 18059 ed, infine, Corte di Cassazione, sezione III^ civile, sentenza 1 settembre
2010 n. 18989: “Nel caso di sottoscrizione di documento in bianco colui che contesta il contenuto della scrittura non è tenuto a proporre querela di falso se non assume che il riempimento sia avvenuto "absque pactis" poiché in tal caso il documento esce dalla sfera di controllo del sottoscrittore completo e definitivo, sicché l'interpolazione del testo investe il modo di essere oggettivo dell'atto, tanto da realizzare una vera e propria falsità materiale, che esclude la provenienza del documento dal sottoscrittore.
Colui che, invece, riconoscendo di aver sottoscritto il documento, lamenta che sia stato riempito in modo difforme da quello pattuito, ha l'onere di provare l' eccezione di abusivo riempimento "contra pacta" e quindi di inadempimento del mandato ad scribendum ovvero di non corrispondenza tra il dichiarato e ciò che si intendeva fosse dichiarato”).
La domanda viene così accolta.
Le spese processuali seguono la soccombenza di e Controparte_5
vengono liquidate tenendo conto del valore indeterminabile della causa e della complessità della stessa in virtù della quale può applicarsi il parametro medio previsto per i compensi professionali.
P.Q.M.
11 Il Tribunale di Firenze, terza sezione civile, in composizione collegiale, in accoglimento della domanda di parte attrice, dichiara la falsità della scrittura privata portante la data del 25.04.2010, prodotta da come documento nr. 2 ed allegata Controparte_5 alla comparsa di costituzione e risposta del 3.10.2019, costituente un “riconoscimento di proprietà immobiliare a favore di ”. Controparte_5
Visto l'art. 226 2° co c.p.c. dichiara la non utilizzabilità di tale documento nel procedimento principale sospeso (causa civile R.G. nr. 9695/2019).
Le spese processuali delle querelanti, liquidate in euro 10.860,00 per compenso professionale, oltre spese vive, iva e cap come per legge e rimborso forfettario del 15%, sono poste a carico esclusivo di . Controparte_5
Firenze, 11 aprile 20225
La Presidente
Patrizia POMPEI
12 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 A mente dell'art. 221 c.p.c., la querela contiene, a pena di nullità, “l'indicazione degli elementi e delle prove della falsità e deve essere proposta personalmente dalla parte o a mezzo di procuratore speciale”. L'atto è stato sottoscritto dalle parti personalmente in udienza. Esso contiene gli elementi e le indicazioni di falsità dell'atto impugnato secondo i modi stabiliti dalla legge processuale, tant'è che in esso sono stati formulati i capitoli di prova specifici e sono indicati i nominativi dei testi da assumere. 3 è il coniuge di e non ha alcun contenzioso pendente con Tes_4 Parte_2 alcuna parte del presente giudizio.
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