Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 19/05/2025, n. 1771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1771 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 5927/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto CONTRATTI
…………………………. BANCARI(DEPOSITO BANCARIO, ETC), pendente TRA (C.F. , in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa, in forza di procura in calce alla comparsa di costituzione di primo grado, dall'Avv. MIRIAM BOSURGI (C.F.
e dall'Avv. MICHELE CLAVELLI C.F._1
( ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo C.F._2 in CORSO APOLLO XI, N. 44 SANT'ANGELO A FASANELLA APPELLANTE E
(C.F. ), nata a [...] CP_1 C.F._3 il 24/12/1947, elettivamente domiciliata in VIA VIA SAN CASTRESE 13 MARANO DI NAPOLI, presso lo studio dell'Avv. MUSUMECI ROSARIO (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce alla C.F._4 comparsa di costituzione APPELLATO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza dell'8/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 1679/2019, pubblicata il 3 aprile 2019, con la quale il Giudice adito condannava la alla restituzione pro quota, in favore dell'odierno Parte_1 appellato, dei costi del credito ulteriori agli interessi, non maturati in ragione della anticipata estinzione del contratto di mutuo n. 481244 del 17 giugno 2013 assistito da cessione di quote della retribuzione/pensione. Parte appellante chiedeva la riforma del provvedimento di primo grado in forza dei seguenti motivi di impugnazione: I. Omessa pronuncia e/o motivazione sulla carenza
N.R.G. 5927/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
Giudice di prime cure dell'interpretazione delle clausole contrattuali fornita da parte attrice nell'proprio atto introduttivo del giudizio;
III. La qualificazione della domanda alla fattispecie astratta della ripetizione di quanto attribuito a titolo di indebito oggettivo, che trova la sua disciplina generale nell'art. 2033 c.c. IV. Accoglimento da parte del Giudice di prime cure della legittimità al rimborso delle commissioni e della polizza assicurativa da parte della società Parte_1
Si costituiva , eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello ex CP_1 art. 342 c.p.c., per la mancanza assoluta della indicazione delle modifiche che si richiedono al provvedimento impugnato, chiedendo nel merito il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. In via preliminare va precisato che in ordine a tutto ciò che non ha formato oggetto di appello (principale o incidentale), né è stato oggetto di riproposizione né, ancora, dipende dai capi impugnati della gravata sentenza, si è formato il giudicato interno (cfr. artt. 329, 346 e 336 cod. proc. civ.), con esonero del Tribunale da qualsivoglia valutazione in merito. Sempre in via preliminare va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello, sollevata dalla difesa dell'appellata, per la pretesa violazione dell'art. 342 c.p.c. Al riguardo, giova rammentare che la AS a Sezioni Unite, più volte intervenuta sull'argomento, ha di recente ribadito che “gli artt. 342 e 434 c.p.c. nel testo formulato dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n. 134, vanno interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e con essi delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris istantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado”. Ciò che viene richiesto è, dunque, che la parte appellante “ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di avere compreso le ragioni del primo giudice e indicando il perché queste siano censurabili” (cfr. Cass. S.U. n. 27199/2017). Nell'atto di appello in oggetto, invero, emergono con chiarezza i capi della sentenza impugnata ed i motivi di appello, le censure prospettate e la rilevanza delle questioni ai fini di una diversa decisione della controversia, oltre ad essere indicata la modifica richiesta. Deve, quindi, ritenersi che l'atto di appello sia stato proposto nel rispetto dell'art. 342 c.p.c.
2. Sul merito. Risulta documentalmente provato e non contestato che in data 17 giugno 2013, CP_1 stipulava il contratto di mutuo rimborsabile mediante cessione pro solvendo di
[...] quote della retribuzione/pensione n. 481244 , con la società Parte_1 per il tramite della mandataria società di intermediazione finanziaria
[...] CP_2
N.R.G. 5927/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 S.p.A. Il piano di ammortamento del mutuo era calcolato alla francese. Al momento della stipula, corrispondeva anticipatamente, mediante CP_1 trattenuta diretta dalla somma netta erogata in sede di liquidazione, i seguenti costi del credito, indicati nel contratto: Commissioni Unifin: € 1.152,00; Commissioni d'intermediazione: € 1.690,56; Costi assicurativi: € 1.652,83, per un totale di costi del credito pari ad € 4.495,39. Sulla base di conteggio estintivo prodotto dalla Banca, provvedeva alla CP_1 anticipata estinzione del contratto allorquando mancavano n.71 rate residue, versando in un'unica soluzione, allo scadere della rata n. 49, la somma richiesta.
, ritenendo che, in caso di estinzione anticipata parte convenuta avrebbe CP_1 dovuto attenersi al dettato dell'art.125 sexies del Testo Unico Bancario, che prevede il diritto del mutuatario/consumatore ad ottenere un'equa riduzione del costo del credito da attuarsi mediante l'abbuono (o restituzione) della frazione dei costi del credito ulteriori agli interessi non maturati stante la anticipata estinzione (nel caso di specie le commissioni ed il premio assicurativo, chiedeva la restituzione, per i ratei di Commissioni Unifin non maturati: € 681,60; per i ratei di Commissioni d'intermediazione non maturati: € 1.000,24; per i ratei di Costi assicurativi non maturati: € 977,92. Il Giudice di primo grado, con la sentenza impugnata, accoglieva le domande attoree condannando la al pagamento di complessivi € 2.318,96 al netto della somma di CP_3
€ 340,80 già abbuonati in sede di conteggio estintivo. La AS, con la sentenza n. 14836/2024 del 7 maggio 2024 ha sancito il diritto del contraente a una “equa riduzione del costo complessivo del credito” nel rispetto della direttiva comunitaria 87/102/Cee, ma soprattutto nel rispetto della direttiva 90/88/Cee, che introduce il concetto del costo totale del credito, comprendendovi
“tutti i costi del credito, compresi gli interessi e le altre spese che il consumatore deve pagare per il finanziamento”.
La AS ha affermato che il parziale rimborso delle spese sostenute nella stipula del mutuo deve interessare sia i costi recurring (cioè, quelli legati alla durata temporale del contratto di finanziamento) che i costi up-front (cioè, quelli sostenuti per la concessione del prestito e slegati dalla sua durata temporale). Ha poi affermato la nullità di ogni clausola contrattuale che dovesse escludere il rimborso dei costi sostenuti in caso di estinzione anticipata del mutuo, dal momento che una eventuale clausola che agisse in tale senso determinerebbe a carico del consumatore un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 206/2005. Né risulta fondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva. Con riguardo al rimborso dei costi assicurativi, la AS (cit. Cass. Civ. sent. N.3645/2007, 18884/2008) chiarisce il rapporto di accessorietà della polizza assicurativa rispetto al contratto di finanziamento: accessorietà che si traduce nella unicità causale e nella connessione esistente tra i due negozi giuridici, finalizzati a realizzare un'operazione economica unitaria. Il rapporto assicurativo, in caso di
N.R.G. 5927/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 estinzione del debito, resterebbe privo di causa. Aderendo all'orientamento prevalente dell'arbitro bancario, valorizzando il dato per cui il contratto di assicurazione viene negoziato in fase precontrattuale dall'intermediario che opera quale mandatario per l'incasso del premio, che viene detratto in un'unica soluzione dal totale della somma mutuata all'atto dell'erogazione del finanziamento, va ritenuto esistente un evidente collegamento negoziale tra contratto di finanziamento e contratto di assicurazione. Si osserva, infatti, che la polizza assicurativa è stipulata per garantire il mutuante dall'inadempimento del mutuatario e, pertanto, va restituita dal mutuante per la parte di copertura non effettivamente goduta. Né può essere invocata, a fondamento della riferita eccezione di carenza di legittimazione passiva, la norma introdotta dall'art. 21 co. 15 quater DL 179 del 18.10.2012 conv. L. 221/2012 che stabilisce che “nei contratti di assicurazione connessi a mutui ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo” Invero, come sostenuto dalla più attenta dottrina e dalla giurisprudenza di merito cui si ritiene di aderire, la norma non viene ad incidere sul profilo della legittimazione e non sottrae il finanziatore alla concorrente responsabilità per la restituzione del dovuto a fronte di negozi collegati, rilevando invece al fine dell'azione di regresso (cfr. cit. ancora sentenza n. 11812/2016 del 28.10.2016). Il mutuatario non può quindi sottrarsi all'obbligo di restituzione delle somme incamerate a titolo di premio, che ha imputato al costo complessivo del credito unitamente agli altri oneri, con la giustificazione di non essere soggetto legittimato e di aver versato le predette somme ad un soggetto diverso: così ragionando, a contrario, basterebbe spogliarsi delle somme da restituire per spogliarsi della correlativa responsabilità patrimoniale. Come osservato la responsabilità della banca non è esclusa da quella dell'assicuratore, ma anzi concorre con essa, ed ogni residua questione sulla debenza delle somme deve essere risolta nei rapporti interni tra i due contraenti, ai fini dell'eventuale azione di regresso. In ordine, poi, al dedotto difetto di legittimazione passiva da parte della appellante alla restituzione pro quota delle spese di intermediazione, da ultimo, con una recente decisione resa sul punto dal Collegio Arbitrale in caso analogo a quello del presente giudizio, ha chiarito che: “Con specifico riguardo alle commissioni previste in favore dell'agente/intermediario, inoltre, non vi è prova di un'effettiva attività di intermediazione svolta da altro soggetto, ulteriore rispetto a quella svolta dall'intermediario convenuto” (cfr. decisione n.10035 dell'11 novembre 2016) Nel caso di specie, sebbene non vi sia prova in atti dell'effettivo svolgimento di un'attività di intermediazione da parte del terzo diverso da quello della banca convenuta, deve ritenersi provato sulla scorta del dato contrattuale testuale che i costi
N.R.G. 5927/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 siano stati incassati dalla in qualità di mandante Parte_1 della e da essa vadano quindi restituiti. CP_4
In ogni caso, giova aggiungere che, come per il contratto assicurativo, anche nel rapporto di mediazione creditizia si apprezza un collegamento negoziale con il contratto di finanziamento verso cui è preordinato e rispetto al quale è accessorio. Tra l'altro, il cliente potrebbe non avere una netta percezione della terzietà del mediatore rispetto alla banca, in quanto i costi connessi alla mediazione vengono trattenuti dal capitale mutuato, insieme e contemporaneamente a tutte le altre commissioni, e direttamente incamerati dalla banca, che provvede poi separatamente a versarli al mediatore. La circostanza che la somma versata a titolo di oneri di mediazione sia stata trasferita ad altro soggetto non può avere l'effetto di eliminare la responsabilità dalla banca mutuante, perché lascerebbe il consumatore privo di ogni tutela a fronte dell'ingente somma anticipata (cfr. Tribunale di Napoli, Sentenza n. 5015/2022 del 20-05-2022) L'appello va pertanto rigettato con conseguente conferma della sentenza impugnata. Ricorrono altresì i presupposti di cui all'art. 1 comma 17 della Legge 24 dicembre 2012 n. 228, con cui è stato introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del D.P.R. 115/2002, in base al quale “Quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
3. Sulle spese processuali. Le spese del presente grado di lite seguono il principio della soccombenza, ex art. 92, comma 1, cod. proc. civ. e vengono liquidate come da dispositivo con esclusione della fase istruttoria
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 5927/2019 del R.G.A.C., avente Con ad oggetto CONTRATTI BANCARI (DEPOSITO BANCARIO, , pendente tra
, ogni contraria Parte_1 CP_1 istanza disattesa così provvede:
1. rigetta, per le causali di cui in motivazione, l'appello; per l'effetto:
2. conferma la sentenza del Giudice di Pace di Nocera Inferiore n. 1679/2019, pubblicata il 3 aprile 2019;
3. dà atto che, per effetto della odierna decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1-quater D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-bis D.P.R. 115/2002 3 condanna l pagamento, in favore di Parte_1
, delle spese del presente grado di giudizio che si liquidano in CP_1 complessivi € 1701,00 per compenso professionale oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge, con
N.R.G. 5927/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 attribuzione al difensore, dichiaratosene anticipatario.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 19/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5927/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6