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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 11/06/2025, n. 2925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2925 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 24390/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Giudice relatore Dott.ssa Tania Vettore Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 24390/2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
Parte_1
Con l'avv. MARIA RALLI ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. GABRIELE PERESSONI resistente e con l'intervento del P.M. sulle conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza del 13 marzo 2025: “parte convenuta aderisce alle conclusioni tutte formulate in ricorso, con la seguente modifica, cui la ricorrente presta il proprio consenso: quanto alle visite padre – figlio, si prevede che stia Per_1 con il padre con le seguenti modalità: asettimana A il martedì e il giovesì dall'uscita di scuola, dove il padre lo andrà a prendere, fino a prima di cena (18.30 circa) quando dopo l'attività extrascolastica, sarà ricondotto dal padre a casa della madre – nella settimana A il fine Per_1 settimana sarà trascorso da con il padre, che lo terrà con sé dal sabato mattina entro le Per_1
11.00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
settimana B: il padre terrà con sé
dal mercoledì all'uscita di scuola dove lo andrà a prendere, fino al giovedì dopo l'attività Per_1 extrascolastica, quando intorno alle 18.30 lo riaccompagnerà dalla madre;
nel periodo delle ferie estive del padre, questi potrà tenere con sé per due settimane anche non consecutive, i relativi Per_1 periodi saranno concordati tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno;
il padre verserà alla madre di , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 oltre ISTAT su base annua, per Per_1 concorso al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per il minore, che non superino, per singola voce di spesa, l'importo di € 300,00. L'eccedenza rispetto a tale importo sarà suddivisa tra i genitori al 50% ciascuno. Le parti intendono regolamentare per il resto le spese straordinarie – suddividendole al 50% ciascuno – come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019. L'AUF INPS sarà interamente percepito dalla madre di . Le parti s'impegnano a introdurre Per_1 gradualmente nella vita di eventuali nuovi partner, rispettando in ogni caso la sensibilità del Per_1 minore: le parti confermano per il resto le condizioni formulate in ricorso… a spese legali compensate” conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori” per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO esaminato il ricorso ex art. 473-bis c.p.c. e ss. presentato da contro Parte_1 [...]
; CP_1 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino a maggio 2024 e che dalla relazione è nato il figlio (18/02/2020); Per_1 che parte ricorrente agisce in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
che il convenuto si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e formulando proprie e distinte conclusioni, il tutto come da comparsa di costituzione;
che, all'udienza di comparizione, la convenuta ha dichiarato di avere aderito alle conclusioni di cui al ricorso avversario, con le modifiche specificate a verbale d'udienza e accettate ex adverso; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in atti;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai genitori in udienza, su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della minore, in quanto corrispondenti all'interesse materiale e morale della prole;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese debbano compensarsi attesa la natura e l'esito del procedimento,
P.Q.M.
1) provvede in conformità al ricorso così come integrato e modificato nelle conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 13 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto,
e per l'effetto dispone:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con permanenza Persona_2 domiciliare ed anagrafica presso la madre , nella casa di proprietà ubicata in Marcon Parte_1
(VE), Viale Trento e Trieste n. 57, int. 4.
- quanto alle visite padre – figlio, starà con il padre con le seguenti modalità:
Per_1 settimana A il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola, dove il padre lo andrà a prendere, fino a prima di cena (18.30 circa) quando dopo l'attività extrascolastica, sarà ricondotto dal padre a casa
Per_1 della madre – nella settimana A il fine settimana sarà trascorso da con il padre, che lo terrà
Per_1 con sé dal sabato mattina entro le 11.00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
settimana B: il padre terrà con sé dal mercoledì all'uscita di scuola dove lo andrà a prendere,
Per_1 fino al giovedì dopo l'attività extrascolastica, quando intorno alle 18.30 lo riaccompagnerà dalla madre;
nel periodo delle ferie estive del padre, questi potrà tenere con sé per due settimane anche
Per_1 non consecutive, i relativi periodi saranno concordati tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie e quelle pasquali, il padre potrà tenere con sé il bambino una settimana (vista la tenera età di ) per ogni festività, alternando annualmente l'inclusione del Per_1 giorno di Natale o del giorno di Capodanno per le natalizie, e della Pasqua o Pasquetta per quelle pasquali.
- il padre verserà alla madre di , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 oltre Per_1
ISTAT su base annua, per concorso al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per il minore, che non superino, per singola voce di spesa, l'importo di € 300,00. L'eccedenza rispetto a tale importo sarà suddivisa tra i genitori al 50% ciascuno. Le parti intendono regolamentare per il resto le spese straordinarie – suddividendole al 50% ciascuno – come da Protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019.
- l'AUF INPS sarà interamente percepito dalla madre di . Per_1
- le parti s'impegnano a introdurre gradualmente nella vita di eventuali nuovi partner, Per_1 rispettando in ogni caso la sensibilità del minore:
- prende atto che le parti confermano per il resto le condizioni formulate in ricorso
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei magistrati
Dott.ssa Silvia Barison Giudice relatore Dott.ssa Tania Vettore Giudice Dott.ssa Federica Benvenuti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g 24390/2024 avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale promossa da
Parte_1
Con l'avv. MARIA RALLI ricorrente contro
Controparte_1
Con l'avv. GABRIELE PERESSONI resistente e con l'intervento del P.M. sulle conclusioni congiunte delle parti di cui al verbale d'udienza del 13 marzo 2025: “parte convenuta aderisce alle conclusioni tutte formulate in ricorso, con la seguente modifica, cui la ricorrente presta il proprio consenso: quanto alle visite padre – figlio, si prevede che stia Per_1 con il padre con le seguenti modalità: asettimana A il martedì e il giovesì dall'uscita di scuola, dove il padre lo andrà a prendere, fino a prima di cena (18.30 circa) quando dopo l'attività extrascolastica, sarà ricondotto dal padre a casa della madre – nella settimana A il fine Per_1 settimana sarà trascorso da con il padre, che lo terrà con sé dal sabato mattina entro le Per_1
11.00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
settimana B: il padre terrà con sé
dal mercoledì all'uscita di scuola dove lo andrà a prendere, fino al giovedì dopo l'attività Per_1 extrascolastica, quando intorno alle 18.30 lo riaccompagnerà dalla madre;
nel periodo delle ferie estive del padre, questi potrà tenere con sé per due settimane anche non consecutive, i relativi Per_1 periodi saranno concordati tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno;
il padre verserà alla madre di , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 oltre ISTAT su base annua, per Per_1 concorso al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per il minore, che non superino, per singola voce di spesa, l'importo di € 300,00. L'eccedenza rispetto a tale importo sarà suddivisa tra i genitori al 50% ciascuno. Le parti intendono regolamentare per il resto le spese straordinarie – suddividendole al 50% ciascuno – come da Protocollo del Tribunale di Venezia del 20.9.2019. L'AUF INPS sarà interamente percepito dalla madre di . Le parti s'impegnano a introdurre Per_1 gradualmente nella vita di eventuali nuovi partner, rispettando in ogni caso la sensibilità del Per_1 minore: le parti confermano per il resto le condizioni formulate in ricorso… a spese legali compensate” conclusioni del P.M.: “accoglimento del ricorso in relazione alla domanda di cui all'oggetto; affidamento condiviso dei figli minori, con residenza prevalente presso la madre, onerando il genitore non convivente della corresponsione di congruo assegno di mantenimento a beneficio dei figli minori” per i seguenti motivi in FATTO E DIRITTO esaminato il ricorso ex art. 473-bis c.p.c. e ss. presentato da contro Parte_1 [...]
; CP_1 rilevato che le parti hanno convissuto more uxorio fino a maggio 2024 e che dalla relazione è nato il figlio (18/02/2020); Per_1 che parte ricorrente agisce in questa sede per la regolamentazione di affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore, nei termini e per le ragioni di cui al ricorso;
che il convenuto si è costituito contestando quanto ex adverso dedotto e formulando proprie e distinte conclusioni, il tutto come da comparsa di costituzione;
che, all'udienza di comparizione, la convenuta ha dichiarato di avere aderito alle conclusioni di cui al ricorso avversario, con le modifiche specificate a verbale d'udienza e accettate ex adverso; viste le conclusioni del Pubblico Ministero, in atti;
ritenuto di poter recepire le conclusioni formulate congiuntamente dai genitori in udienza, su affidamento, collocazione, visita e mantenimento della minore, in quanto corrispondenti all'interesse materiale e morale della prole;
ritenuta manifestamente superflua l'audizione della prole, atteso il carattere congiunto delle conclusioni che la riguardano;
ritenuto rispettato il principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. considerando in particolare:
1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore;
ritenuto che
le spese debbano compensarsi attesa la natura e l'esito del procedimento,
P.Q.M.
1) provvede in conformità al ricorso così come integrato e modificato nelle conclusioni congiunte di cui al verbale d'udienza del 13 marzo 2025, da intendersi qui integralmente richiamato e ritrascritto,
e per l'effetto dispone:
- l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio minore con permanenza Persona_2 domiciliare ed anagrafica presso la madre , nella casa di proprietà ubicata in Marcon Parte_1
(VE), Viale Trento e Trieste n. 57, int. 4.
- quanto alle visite padre – figlio, starà con il padre con le seguenti modalità:
Per_1 settimana A il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola, dove il padre lo andrà a prendere, fino a prima di cena (18.30 circa) quando dopo l'attività extrascolastica, sarà ricondotto dal padre a casa
Per_1 della madre – nella settimana A il fine settimana sarà trascorso da con il padre, che lo terrà
Per_1 con sé dal sabato mattina entro le 11.00 fino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
settimana B: il padre terrà con sé dal mercoledì all'uscita di scuola dove lo andrà a prendere,
Per_1 fino al giovedì dopo l'attività extrascolastica, quando intorno alle 18.30 lo riaccompagnerà dalla madre;
nel periodo delle ferie estive del padre, questi potrà tenere con sé per due settimane anche
Per_1 non consecutive, i relativi periodi saranno concordati tra i genitori entro il 30 marzo di ogni anno;
Per quanto riguarda le vacanze natalizie e quelle pasquali, il padre potrà tenere con sé il bambino una settimana (vista la tenera età di ) per ogni festività, alternando annualmente l'inclusione del Per_1 giorno di Natale o del giorno di Capodanno per le natalizie, e della Pasqua o Pasquetta per quelle pasquali.
- il padre verserà alla madre di , entro il giorno 10 di ogni mese, la somma di € 500,00 oltre Per_1
ISTAT su base annua, per concorso al mantenimento ordinario e alle spese straordinarie per il minore, che non superino, per singola voce di spesa, l'importo di € 300,00. L'eccedenza rispetto a tale importo sarà suddivisa tra i genitori al 50% ciascuno. Le parti intendono regolamentare per il resto le spese straordinarie – suddividendole al 50% ciascuno – come da Protocollo del Tribunale di Venezia del
20.9.2019.
- l'AUF INPS sarà interamente percepito dalla madre di . Per_1
- le parti s'impegnano a introdurre gradualmente nella vita di eventuali nuovi partner, Per_1 rispettando in ogni caso la sensibilità del minore:
- prende atto che le parti confermano per il resto le condizioni formulate in ricorso
2) dichiara integralmente compensate fra le parti le spese processuali.
Così deciso il 5 giugno 2025 dal Tribunale di Venezia.
Il Presidente relatore
dott.ssa Silvia Barison