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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 07/05/2025, n. 1495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1495 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
2) Dott.ssa Caso Giovanna Giudice
3) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 5223/2022 del Ruolo Generale degli Affari contenziosi, riservata in decisione all'udienza dell'11.06.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. IANNUZZI FABIOLA come da procura in Parte_1
atti;
- RICORRENTE
E
, rappresentato e difeso dall'avv. STRIANO MARIA ANNUNZIATA come CP_1
da procura in atti;
-RESISTENTE
E
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere;
Controparte_2
- INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: cessazione effetti civili;
CONCLUSIONI: Per le parti come riportato negli atti e verbali di causa;
il P.M. conclude per l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso introduttivo, depositato in data 05.07.2022, ha esposto: - Parte_1
di aver contratto matrimonio con il resistente in data 29.06.1991; - che dal matrimonio sono nati tre figli: (10.01.1992), (01.12.1999) e (23.09.2004); - di essersi separata dal Per_1 Per_2 Per_3
marito con sentenza di questo Tribunale depositata in data 06.09.2021; - che, in sede di separazione,
è stato previsto l'affido condiviso del figlio minore della coppia, l'assegnazione della casa coniugale alla e un contributo di mantenimento a carico del marito in favore della moglie e Pt_1 dei figli pari a complessivi € 950,00 mensili (ovvero € 150,00 per la moglie ed € 800,00 per i figli e , oltre al 50% delle spese straordinarie;
- che, ad oggi, il contributo di Per_2 Per_3
mantenimento versato dal resistente non è più sufficiente per far fronte alle esigenze dei figli;
- che il percepisce una cospicua pensione oltre a collaborare con diversi studi legali in materia di CP_1
infortunistica stradale;
- che lo stesso è solito cambiare auto di grossa cilindrata;
- che a far data dalla separazione, i coniugi non si sono più riconciliati;
- che gli stessi hanno ancora in sospeso tra loro la divisione della casa in Curti ed il terreno in Sardegna, acquistati in comproprietà durante il matrimonio.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto: - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- confermarsi la disciplina della separazione con la previsione, a carico del , del CP_1
pagamento del 100% delle spese straordinarie dei figli;
- accertarsi il valore degli immobili in comproprietà e procedersi alla equa divisione della somma ricavata dalla vendita degli stessi.
Si è costituito il resistente, il quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - che i figli della coppia sono divenuti tutti maggiorenni;
- che nulla spetta a titolo di assegno divorzile alla ricorrente;
- che la stessa è percettrice del Reddito di Cittadinanza oltre ad essere socia accomandante di una società che gestisce un'attività commerciale di bar;
- che la lavora in Pt_1
detto bar e ne percepisce la relativa remunerazione;
- di vivere presso casa del figlio ma di essere alla ricerca di una propria soluzione abitativa;
- che essendo la Reale titolare di una quota societaria pari al 20% del totale acquistata in costanza di matrimonio, si deve procedere alla liquidazione del
50% di detta quota a favore del CP_1
Tanto premesso, parte resistente ha chiesto: - dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- revocarsi il contributo di mantenimento previsto in favore della ricorrente;
- prevedersi che l'assegno di mantenimento dei figli e le relative spese straordinarie siano a carico di entrambi i genitori;
- prevedersi la liquidazione in favore del del 50% della quota della CP_1 Pt_1
in qualità di socia accomandante di società in accomandita semplice.
All'esito dell'udienza del 18.10.2022, il Presidente delegato ha confermato in via provvisoria la disciplina della separazione.
Con provvedimento dell'01.02.2023, è stata pronunciata sentenza sullo status.
Stante l'assenza di attività istruttoria, la causa è stata riservata alla decisione del Collegio.
Ciò posto, tenuto conto che, nelle more del giudizio, anche l'ultimo figlio della coppia è divenuto maggiorenne, nulla va disposto in punto di affido, collocamento e diritto di visita dello stesso.
Con riguardo alle statuizioni di carattere economico, occorre osservare quanto segue.
Dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emerso che il resistente è titolare di un reddito complessivo annuo di circa € 29.000,00 (cfr. dichiarazioni dei redditi relative agli anni
2020, 2021 e 2022, CUD 2022), nonché comproprietario di taluni beni immobili e che corrisponde un fitto passivo di circa € 250,00.
Invero, dalla stessa documentazione depositata da parte resistente in sede di costituzione, emerge anche una discreta giacenza sul conto corrente intestato allo stesso (cfr. documentazione in atti).
Tanto premesso, il Tribunale ritiene congruo confermare il contributo di mantenimento previsto a carico del padre in favore dei figli, maggiorenni, e pacificamente non Per_2 Per_3
autosufficiente.
Alcun rilievo può essere attribuito alle allegazioni formulate in merito da parte resistente solo nelle memorie ex art. 190 c.p.c., in modo assolutamente generico e contraddittorio.
Pertanto, il resistente verserà alla ricorrente, a titolo di contributo per il mantenimento degli stessi, l'importo mensile di € 800,00 (ovvero € 400,00 ciascuno), con adeguamento annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie.
Va, altresì, confermata l'assegnazione della casa coniugale alla ricorrente, in quanto genitore convivente con figli maggiorenni non autosufficienti.
Ciò posto, parte ricorrente ha formulato domanda di assegno divorzile.
In merito, la Suprema Corte, con motivazione condivisibile, ha di recente sostenuto che l'assegno divorzile svolge una funzione non solo assistenziale, ma anche perequativo-compensativa, che discende direttamente dal principio costituzionale di solidarietà e che si traduce nel riconoscimento di un contributo diretto a consentire al coniuge richiedente il raggiungimento di un livello reddituale adeguato all'apporto fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate (cfr. Cass., SS.UU., n. 18287 del 2018).
Sulla base di tale assunto, il giudice di legittimità ha sostenuto che, ai fini del riconoscimento dell'assegno divorzile, occorre, in primis, procedere alla comparazione delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti e, qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, occorre accertarne rigorosamente le cause ovvero stabilire se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio (Cass.
SS.UU. n. 18287 del 2018; Cass. n. 10782 del 2019).
Una volta accertate le predette condizioni, l'assegno divorzile va quantificato in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare (cfr. Cass. SS.UU. n. 18287 del 2018).
Applicando al caso di specie tali principi, che il Collegio condivide e intende far propri, la domanda di assegno divorzile risulta infondata.
Ciò in quanto, nel corso del giudizio, parte ricorrente non ha fornito prova certa e tranquillizzante né della propria situazione reddituale e patrimoniale né degli altri fatti costitutivi del diritto fatto valere.
Invero, la non ha depositato alcuna documentazione in merito (se non un ISEE del Pt_1
2022) e la prova orale articolata dalla stessa deve ritenersi assolutamente generica e come tale inammissibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 244 c.p.c.
In definitiva, la domanda di assegno divorzile va rigettata, non avendo parte ricorrente assolto l'onere probatorio a proprio carico ex art. 2697 c.c.
Infine, vanno dichiarate inammissibili le altre domande formulate dalle parti in quanto prive di connessione con il presente procedimento, come già rilevato nel corso del giudizio.
Attesa la natura del giudizio, sussistono i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c., per dichiarare integralmente compensate le spese di lite tra tutte le parti in causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella controversia civile iscritta al N. 5223/2022, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. dispone che il resistente corrisponda alla ricorrente a titolo di contributo per il mantenimento dei figli, maggiorenni non autosufficienti, e la somma Per_2 Per_3 mensile di € 800,00 (ovvero € 400,00 ciascuno), oltre rivalutazione annuale ISTAT, oltre il 50% delle spese straordinarie;
2. assegna la casa coniugale alla ricorrente;
3. rigetta la domanda di assegno divorzile;
4. dichiara inammissibili le ulteriori domande formulate dalle parti;
5. compensa le spese di lite.
Così deciso in S. Maria C.V. nella Camera di Consiglio del 10.01.2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio