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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/02/2025, n. 648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 648 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
TERZA SEZIONE CIVILE composta dai Magistrati: dott. Giulio Cataldi Presidente dott. Michele Caccese Consigliere dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere istr.-est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al Numero di Ruolo Generale n. 2899/2023
TRA in persona del dott. Parte_1 Controparte_1 nella qualità di Responsabile di Struttura di terzo livello con funzione "Credito Problematico”, livello di procura D5, giusta procura del 17/04/2023, a rogito del dott. notaio in Persona_1
(rep. n. 42423 - racc. n. 21712), rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti a margine Pt_1 dell'atto di appello, dall'avv. Andrea Andreani (C.F. n. , presso il cui C.F._1
studio in Ancona, in Piazza Kennedy, n. 13, è elettivamente domiciliata;
APPELLANTE
E
nonché del socio Controparte_2
illimitatamente responsabile, Fall. N. 143/2018 Tribunale Napoli (P. Iva n. CP_2
), in persona del TO pro tempore, avv. Andrea Avitabile (C.F. P.IVA_1
), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla comparsa di C.F._2
pagina 1 di 18 risposta depositata in grado di appello, dall'avv. Luca Bagnulo (C.F. n. ), C.F._3
presso il cui studio, in Napoli, alla Piazza G. Bovio, n. 14, elegge domicilio;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, n. 5042/2023, pronunciata, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del 16.5.2023
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Giudizio di primo grado
Con decreto ingiuntivo n. 5604/2021, emesso dal Tribunale di Napoli in data 16/07/2021, in via provvisoriamente esecutiva, notificato in data 4.10.2021, era ingiunto alla Parte_1
(d'ora innanzi, per brevità, anche solo di consegnare alla
[...] Pt_1 [...]
nonché del socio illimitatamente Controparte_2 responsabile, (d'ora innanzi, per brevità, anche solo AT), i seguenti CP_2
documenti:
a) estratti conto integrali dei rapporti intrattenuti con la società fallita, con allegata copia della documentazione contrattuale di riferimento, dall'origine del rapporto alla data di declaratoria di fallimento;
b) analitica descrizione delle eventuali linee di credito concesse in relazione ai predetti conti, nonché copia della documentazione attestante l'erogazione delle facilitazioni medesime;
c) analitica indicazione e descrizione degli eventuali ulteriori rapporti, anche cessati da oltre un anno, intrattenuti dalla società fallita, nonché copia della documentazione contrattuale di riferimento;
d) contratti di conto corrente originari;
e) contratti di apertura di credito innestati sui conti correnti;
f) contratti conto anticipi;
g) copia delle originarie convenzioni sulla determinazione del tasso ultra-legale, commissioni, provvigioni di massimo scoperto, e giorni valuta;
h) copia dei contratti e convenzioni successive alle originarie;
i) estratti conto e riassunti scalari dall'inizio del rapporto alla attualità afferenti sia al contratto di conto corrente che a quello conto anticipi;
j) fideiussioni bancarie sottoscritte dal Sig. e/o da eventuali altri garanti. CP_2
pagina 2 di 18 Avverso il suindicato decreto ingiuntivo proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 13.10.2021, la banca, la quale dopo aver premesso che aveva dato riscontro, ancor prima del deposito del ricorso monitorio, alla richiesta a mezzo pec della AT del 12.11.2020 di consegna della documentazione bancaria, inviando alla AT stessa, con pec del 30.11.2020, la documentazione reperita (contratto di conto corrente n. 220; fideiussione a firma di CP_2
; estratti conto corrente dal 2010 al 2015), evidenziava che depositava, in allegato
[...] all'atto di opposizione, ulteriori documenti, che erano i soli reperiti, reperibili ed esistenti, con conseguente estinzione dell'obbligazione per avvenuto adempimento della stessa, e richiesta di dichiarazione di cessata materia del contendere. Deduceva, poi, che, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, ogni documento anteriore al decennio precedente al 4.10.2021 (data di notifica del decreto ingiuntivo, quindi pre 4.10.2011) non poteva e non avrebbe potuto, per legge, essere consegnato, evidenziando che la norma di cui all'art. 119, comma 4, TUB, rispecchiava l'obbligo decennale di conservazione delle scritture contabili previsto dall'art. 2220 c.c. ed il termine di prescrizione ordinaria di 10 anni di cui all'art. 2946 c.c.; eccepiva, pertanto, la prescrizione del diritto del correntista a chiedere la documentazione antecedente al 4.10.2011
(ossia antecedente al decennio dalla notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta in data 4.10.2021).
Tanto dedotto, la banca opponente concludeva chiedendo, previa sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, di: accertare e dichiarare la prescrizione del diritto a richiedere la documentazione formatasi in data anteriore al 04/10/2011; accertare e dichiarare la violazione dell'art. 119 Tub, dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 2220 c.c., nonché l'infondatezza e l'inammissibilità di ogni avversa pretesa, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo n. 5604/2021 emesso dal Tribunale di Napoli, in data 16/07/2021, e notificato con formula esecutiva a mezzo pec dell'avv. Corinna Della Monica in data
04/10/2021;
- nel merito, in subordine: accertare e dichiarare che la documentazione richiesta è stata completamente consegnata da alla Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, dichiarare cessata la materia del contendere;
[...]
Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa anche della fase monitoria del giudizio, avendo
pagina 3 di 18 la adempiuto spontaneamente, con espressa riserva di ripetizione di tutto quanto versato Pt_1 in pagamento all'avversario in caso di esecuzione”.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la AT, che contestava la fondatezza dell'eccezione della banca opponente di cessata materia del contendere;
deduceva che il suo diritto di ricevere dalla banca i documenti richiesti trovava fondamento nell'art. 2 Cost., negli artt. 1366, 1374 e 1375 cc, negli obblighi di rendiconto incombenti sulla banca in dipendenza del contratto di mandato intercorso tra le parti, nonché nell'art. 119 D. Lgs. 385/1993 (TUB); in particolare, gli estratti conto richiesti ante decennio rientravano di pieno diritto nell'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 119, comma 1, TUB, che, a differenza della documentazione inerente alle singole operazioni (es. copia di un assegno), di cui all'art. 119, comma 4, TUB, non soggiace ad alcuna limitazione temporale (o meglio, ricondotto il diritto agli estratti conto alla disposizione di cui all'art. 119, comma 1, TUB, il diritto del correntista ivi previsto “alla scadenza del contratto” di ottenere la documentazione comporta che il termine di prescrizione decennale decorre dalla chiusura del rapporto); in ogni caso, anche ove si fosse ritenuto sussistente il limite decennale, la banca non aveva, comunque, depositato documentazione entro il decennio per quanto atteneva gli ulteriori conti anticipo e le scritture contrattuali ad essi connesse.
Tanto dedotto, la AT concludeva chiedendo di:
a) rigettare l'opposizione, con conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in via gradata, di ordinare alla Banca la consegna dei documenti che sarebbero stati indicati dal Tribunale anche all'esito delle risultanze istruttorie;
b) in via gradata, ove fosse stata ritenuta fondata l'eccezione relativa al limite temporale decennale, accertare comunque:
1) l'inadempienza dell'opponente alla consegna della documentazione richiesta nel ricorso monitorio quanto meno nel limite del decennio relativi a tutti i rapporti per cui è causa;
2) per l'effetto, ordinare alla la consegna nelle mani del Parte_1
rapp.te legale della società ricorrente dei seguenti documenti dal 12.11.2010 (dieci anni antecedente la lettera ex. art. 119 TUB):
in ordine al conto ordinario:
conti scalari;
pagina 4 di 18 estratti conto, conti scalari e dettaglio competenze dal 09.12.2015 (non risulta infatti alcuna chiusura del conto o il dedotto ma non provato passaggio a sofferenza);
in ordine ai conti anticipi:
estratti conto, conti scalari e dettaglio competenze e contratti relativi ai conti anticipo che confluivano sul conto ordinario dal 12.11.2010 sino alle date di estinzione.
Nonché l'ulteriore documentazione indicata nel monitorio non soggetta ad alcun limite temporale (ad esempio quella contrattuale);
c) condannare, in ogni caso, in via accessoria la , in Parte_1
persona del suo legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente la somma di €
200,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento o della diversa maggiore o minore somma che riterrà opportuno l'On.le Tribunale;
ovvero adottare qualsiasi altro provvedimento idoneo al conseguimento dello scopo;
e) con vittoria, in ogni caso, di spese ed onorari del presente giudizio”.
La banca opponente, nel corso del giudizio di opposizione, in data 16.5.2022, depositava ulteriori estratti dei conti anticipi, medio tempore reperiti, nonché, in data 17.5.2022, denuncia di smarrimento di tre contratti di conto anticipi;
all'udienza del 30.9.2022, il Tribunale formulava proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., nei seguenti termini: “la parte opponente
– previa revoca del decreto ingiuntivo - solo ai fini transattivi e senza riconoscimento dell'altrui diritto offre di comporre bonariamente la lite versando alla parte opposta, previa compensazione per metà delle spese di lite, quale contributo per la copertura di quest'ultime la somma di euro 1.200,00 oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario come per legge”; alla successiva udienza del 21.2.2023, la banca dichiarava di non aderire alla proposta conciliativa, ex art. 185 bis c.p.c., mentre la AT rilevava che la banca non aveva mai consegnato le staffe di liquidazione degli anticipi, necessarie al fine di verificare gli addebiti degli interessi e delle competenze sui conti anticipo, ed il Giudice si riservava;
a scioglimento della riserva, fissava per la discussione orale della causa, ex art. 281 sexies c.p.c., l'udienza del 16.5.2023. Alla predetta udienza la causa era decisa con sentenza che così statuiva:
“1) Dichiara in parte cessata la materia del contendere e per l'effetto revoca il d.i. n. 24457 nell'anno 2021;
2) Dichiara per la restante parte l'opposizione infondata e per l'effetto condanna la Pt_1
pagina 5 di 18 alla consegna senza ritardo alla Parte_1 [...]
e del socio illimitatamente responsabile in Controparte_2 CP_2 proprio, delle copie degli estratti conto scalari del conto ordinario 220.12 dall'1.01.2007 al
09.12.2015, degli estratti scalari dei conti anticipi, degli estratti conto ordinari del conto anticipi 1942.83, acceso in data 4.6.2004, relativi al periodo dal giugno 2004 al dicembre
2006, degli estratti dal giugno 2004 al 31.12.2006 per il conto anticipi 1936,28, acceso in data
31.5.2004;
3) Compensa per 2/3 le spese di lite e pone la restante parte che si liquida in euro 1.169,40 per compensi professionali, oltre Iva, Cpa e rimborso forfetario al 15% in capo a
[...]
in persona del legale rappresentante p.t. ed in favore della Parte_1 [...]
e del socio illimitatamente responsabile Controparte_2
. CP_2
Il primo giudice, a fondamento della sua decisione, affermava che il diritto del TO di ottenere la consegna di copia dei documenti bancari relativi al rapporto bancario del fallito trova la sua fonte sia nel pregresso rapporto negoziale, ancorché esaurito, sia direttamente negli obblighi accessori, imposti dalla legge, ex art. 1374 c.c., e radicati nel principio di solidarietà
(art. 2 Cost.), di adempimento e di esecuzione del contratto secondo buona fede, ex artt. 1175 e
1375 c.c.; nonché nell'art. 119 TUB (e prima ancora nell'art. 8 legge 154/1992), che pone a carico della banca l'obbligo di comunicazione periodica di un prospetto inerente allo svolgimento del rapporto ed attribuisce al cliente (e a chi gli succeda anche solo nell'amministrazione dei beni) il diritto di ottenere, negli ultimi dieci anni ed anche dopo lo scioglimento del rapporto, la documentazione di singole operazioni registrate nell'estratto conto.
Con particolare riferimento agli estratti conto (anche scalari) ultradecennali, ancora di interesse, il primo giudice riteneva infondata l'opposizione della banca sulla base dei seguenti passaggi motivazionali:
-l'art. 119, comma 4, TUB, che prevede il diritto del cliente di ottenere “copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”, si riferisce ad operazioni individuate in modo specifico, da tenere distinte dall'operazione aritmetica contabile periodicamente effettuata dalla banca per determinare il saldo provvisorio o pagina 6 di 18 finale nei rapporti tra cliente e banca (estratto conto);
- l'estratto conto, invece, a cui fanno riferimento i commi 1 e 2 dell'art. 119 TUB, è una comunicazione della banca in merito allo svolgimento del rapporto intero, se vi è stata estinzione, o comunque parziale;
la banca, quindi, ha il dovere di rappresentare l'andamento del rapporto bancario con il cliente, indicando le poste attive e passive succedetesi nel tempo, e lo deve fare periodicamente, nel corso del rapporto, e fino alla conclusione dello stesso senza limiti di tempo (salvo il limite della prescrizione decennale della chiusura del rapporto); in altri termini, una volta intervenuta la chiusura del rapporto, il diritto del cliente alla consegna dell'estratto conto decorrerà dalla data di chiusura e sarà soggetto, in mancanza di espressa norma al riguardo, alla prescrizione decennale;
-non era quindi fondata la tesi della banca opponente, secondo cui vi sarebbe stata una sostanziale estensione del termine di prescrizione decennale, fissato dal IV comma dell'art. 119
TUB per l'ostensione delle copie “delle singole operazioni”, anche all'obbligo di comunicazione e consegna di copia degli estratti conto;
in mancanza di lex specialis, dovevano trovare applicazione i principi generali in materia di buona fede nell'esecuzione del contratto, che impongono reciprocamente alle parti obblighi di trasparenza e correttezza, al pari dell'obbligo di rendiconto in corso di rapporto ed entro il termine ordinario di dieci anni dalla sua conclusione, in capo al mandatario, ai sensi dell'art. 1713 c.c..
Il primo giudice dichiarava di non ignorare che la Corte di Cassazione con due decisioni, l'una del 2020, n. 12178, e l'altra del 2022, n. 35039, aveva inaugurato una nuova lettura del quarto comma dell'art. 119 TUB, che includeva in tale norma anche gli estratti conto, ma ne prendeva le distanze, sulla base dei seguenti argomenti:
1) il primo era che la norma di cui all'art. 2220 c.c. fosse norma generale rispetto alla materia bancaria e, come tale, autorizzava la banca a non conservare copia della documentazione bancaria per oltre dieci anni dall'ultima registrazione, ma – obiettava il primo giudice – la norma generale può essere applicata solo laddove manchi la norma speciale, che, nel caso di specie, era rappresentata, per come ritenuto dalla Corte di Cassazione, dall'art. 119, comma 4,
TUB;
2) tra due normative parimenti generali, entrambe applicabili al caso di specie, appare prevalente quella sul mandato, ex art. 1713 c.c., senza fare necessariamente ricorso all'art. 2220
pagina 7 di 18 c.c.;
3) esiste un modo per conciliare interessi apparentemente contrastanti, affermando il diritto della banca di non conservare le proprie scritture contabili oltre i 10 anni dalla loro ultima registrazione ex art. 2220 c.c., intendendo, per gli estratti conto, quale ultima registrazione quella connessa al termine del rapporto;
4) se la ratio della nuova interpretazione della Corte è quella di applicare il decennio quale limite all'ostensione anche degli estratti conto (oltre che delle singole operazioni) dalla richiesta stragiudiziale, essa non appariva in linea con l'applicazione della norma dell'art. 2220 c.c., che, invece, autorizzerebbe la banca a non conservare gli estratti decorso il decennio dalla loro prima emissione;
5) la regola della conservazione della documentazione solo infradecennale dalla richiesta valida per il correntista finirebbe per essere totalmente disattesa ove fosse la banca a dover esibire la documentazione in giudizio in qualità di attrice in un giudizio di condanna al pagamento di un saldo negativo del rapporto di conto corrente.
Infine, il primo giudice riteneva che la banca avesse l'obbligo di conservare (entro il decennio dalla chiusura del conto) e consegnare anche gli estratti scalari del conto corrente, in quanto il riassunto a scalare (che rappresenta i conteggi degli interessi attivi e passivi e non consente di individuare e ricostruire le singole operazioni che abbiano determinato le annotazioni degli interessi e di ricostruire esattamente tutti i movimenti effettuati nell'arco di tempo considerato)
è pur sempre una parte dell'estratto conto che la banca redige ed è tenuta a consegnare al cliente e non vi è una norma che distingue l'obbligo di consegna dell'estratto conto ordinario da quello scalare.
Il primo giudice concludeva che, dichiarata pur parzialmente cessata la materia del contendere,
l'opposizione della banca per la restante parte era infondata, per cui andava revocato il decreto ingiuntivo opposto e la banca opponente andava condannata alla consegna della restante parte della documentazione richiesta in sede monitoria, ossia:
- degli estratti conto scalari del conto ordinario 220.12. dall'1.1.2007 al 9.12.2015;
- degli estratti scalari dei conti anticipi;
- degli estratti conto ordinari del conto anticipi 1942.8, acceso in data 4.6.2004, relativi al periodo giugno 2004-dicembre 2006;
pagina 8 di 18 -degli estratti conto del conto anticipi 1936,28, acceso in data 31.5.2004, dal giugno 2004 al 3
1.12.2006.
B. Giudizio d'appello.
Avverso la sentenza n. 5042/2023, emessa, ex art. 281 sexies c.p.c., all'esito dell'udienza del
16.5.2023, ha proposto tempestivo appello la con atto Parte_1
di citazione notificato in data 13.6.2023 alla AT, chiedendo:
“-in via preliminare, sospendere, anche inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva della sentenza n.5042/2023 emessa in data 16/05/2023 dal Tribunale di Napoli;
-nel merito, in via principale, confermare la revoca del decreto ingiuntivo n.5604/2021, emesso dal Tribunale di Napoli nel procedimento RG.7635/2021, in data 16/07/2021, provvisoriamente esecutivo, munito di formula esecutiva in data 16/09/2021 e per l'effetto dichiarare cessata la materia del contendere;
- si opus, disporre la correzione specifica dell'errore materiale della sentenza n.5042/2023 emessa in data 16/05/2023 dal Tribunale di Napoli, essendo stato erroneamente revocato il decreto ingiuntivo n.24457 del 2021 (numero corrispondente al numero di registro generale) e non il n.5604/2021;
- nel merito, in via principale, accertare e dichiarare la violazione dell'art.119 TUB, e dell'art.
2220 c.c. da parte della , Controparte_2 nonché l'infondatezza, l'inammissibilità di ogni avversa pretesa e la prescrizione del diritto a richiedere documentazione bancaria formatasi prima del 12/11/2010, e per l'effetto revocare la condanna di a consegnare alla Parte_1 CP_2 [...]
gli estratti conto, ordinari e scalari, antecedenti la data Controparte_2
del 12/11/2010, e comunque degli estratti conto scalari del c/c ordinario n.220.12 dal
01.01.2007 al 09.12.2015, degli estratti scalari dei conti anticipi, degli estratti conto ordinari del conto anticipi 1942.8, acceso in data 04.06.2004, relativi al periodo dal giungo 2004 al dicembre 2006 nonché degli estratti dal giugno 2004 al 31.12.2006 per il conto anticipi
1.936,28, acceso in data 31.5.2004, in quanto documentazione non dovuta come sancito da
Cass. n.35039 del 29/11/2022;
- accertare e dichiarare che la ha correttamente versato la Parte_1
documentazione bancaria richiesta da Controparte_2
pagina 9 di 18 con pec contenente la documentazione, inviata dalla in data 30/11/2020; e CP_2 Pt_1 per l'effetto delle superiori statuizioni:
- dichiarare totalmente cessata la materia del contendere, con accertamento della soccombenza virtuale in giudizio della Controparte_2
[...]
Vinte e rifuse le spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio, ivi comprese le spese della fase monitoria, o in estremo subordine compensate le stesse.”
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 3 ottobre 2023, si è costituita la
AT che, in via preliminare, ha eccepito: - il difetto di procura del difensore della banca appellante, avv. Andrea Andreani, in quanto conferitagli dal responsabile del settore recupero crediti, dr. Deliberante con funzione “Credito Problematico”, sebbene egli Controparte_1
avesse il potere di conferire il mandato solo ed esclusivamente per il recupero dei crediti passati a sofferenza, attività del tutto estranea al giudizio in esame;
- l'inammissibilità dell'appello, per palese vizio della vocatio in ius, in quanto l'atto di appello conteneva l'invito all'appellata a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di appello, anziché nel termine di venti giorni antecedenti la medesima udienza;
nonché
l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. Nel merito, ha contestato la fondatezza dell'appello e ne ha chiesto il rigetto.
Nominato il Consigliere Istruttore, alla prima udienza del 13.12.2023, in considerazione dell'eccezione della AT relativa al vizio di vocatio in ius, per contenere l'atto di appello l'invito all'appellato a costituirsi nel termine di settanta giorni prima dell'udienza di comparizione, in luogo del termine di venti giorni prima della medesima udienza, è stata fissata quale nuova udienza di trattazione quella del 20.3.2024. Con ordinanza collegiale del 3 aprile
2024 è stata sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata, ex art. 283 c.p.c., limitatamente alla parte in cui condannava la banca, odierna appellante, a consegnare alla
AT, odierna appellata, le copie di estratti conto ordinari e di estratti conto scalari (c.d. staffe) relativi a periodi ultradecennali ed è stata fissata, ex art. 351, comma 4, c.p.c., l'udienza collegiale del 29.1.2025, poi rinviata al 5.2.2025, per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale, assegnando alle parti termine fino a venticinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali. Alla predetta udienza del 5.2.2025, la causa è stata riservata in pagina 10 di 18 decisione.
C. Esame dei motivi di appello
C.1. L'eccezione della AT del difetto di procura del dr. per mezzo Controparte_1
del quale la appellante ha agito nel presente grado di giudizio, è infondata. Pt_1
La AT ha eccepito che il dr. aveva il potere di conferire procura alle liti solo per CP_1
il recupero dei crediti passati a sofferenza, ma tale attività era estranea al presente giudizio di appello, avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di documentazione contabile;
tuttavia, il livello di procura “D5”, corrispondente al livello di procura conferita al dr.
con atto del 17.4.2023, a rogito del notaio di prevede il potere CP_1 Persona_1 Pt_1
di proporre, o resistere a, “controversie legali di qualunque natura di fronte a qualsiasi magistratura o arbitri, esposti e querele” (vedi procura del 17.4.2023, pag. 56, sub 42), di talché il dr. è legittimato a proporre il presente giudizio di appello nell'interesse della CP_1 [...]
. Parte_1
C.2. Con un primo motivo di appello, la banca ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice aveva condannato essa appellante a consegnare alla AT gli estratti conto (anche scalari) relativi al periodo antecedente ai dieci anni dalla richiesta (avvenuta a mezzo pec in data 12.11.2020), sul presupposto che la fosse tenuta a conservare la Pt_1
documentazione bancaria anche oltre il limite dei dieci anni.
L'appellante, a sostegno del motivo di appello, ha dedotto che:
- la posizione assunta dal Tribunale di Napoli nella sentenza impugnata era apertamente contraria all'interpretazione data dalla Corte di Cassazione (cass. civ., 35039/2022, n.
24641/2021 e n. 12178/2020) alle norme coinvolte nella fattispecie in esame (artt. 119 TUB, art. 2220 c.c. e art. 2946 c.c.), secondo cui l'obbligo della banca di conservazione dei documenti riguarda le singole operazioni, gli estratti conto e finanche i contratti e tale obbligo è contenuto entro dieci anni dalla formazione degli stessi (o, specularmente, dieci anni precedenti la richiesta);
- nel caso di specie, per tutta la documentazione di formazione antecedente al 12.11.2010, e, quindi, per ogni documento anteriore al decennio dalla richiesta effettuata nel 12.11.2020, non vigeva per la alcun obbligo di conservazione, né conseguentemente, di consegna;
Pt_1
- consentire l'ostensione e la consegna di documentazione formatasi prima dei dieci anni dalla pagina 11 di 18 richiesta avrebbe significato violare l'art. 2220 c.c., l'art. 119 TUB e l'art. 2946 c.c.;
- il cliente risulta ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto di ottenere la documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca;
il cliente che non conservi e/o smarrisca la documentazione consegnata dalla banca e che non ne abbia richiesto copia entro i dieci anni dalla consegna/formazione originaria non può ottenere una protezione giuridica maggiore rispetto a quella accordata all'Istituto stesso;
- non si comprendeva il motivo per cui tra due normative generali, ovvero tra l'art. 2220 c.c. e l'art. 1713 c.c. (scritture contabili e mandato), doveva prevalere quella sul mandato e doveva disapplicarsi quella più specifica prevista proprio in tema di conservazione delle scritture contabili, visto che la banca svolge attività di impresa;
- la Corte di Cassazione aveva espresso un principio chiaro, per cui, trascorsi i dieci anni, ogni parte è responsabile della conservazione dei documenti a tutela dei propri interessi e diritti;
il primo giudice si poneva un finto problema, perché laddove la banca avesse agito per il recupero del credito, avrebbe dovuto produrre tutti gli estratti conto che, a quel punto, sarebbero stati visibili e consultabili anche dalla controparte;
laddove, invece, non li avesse prodotti, la banca non avrebbe dato prova del suo credito e sarebbe rimasta soccombente ed il correntista avrebbe perso interesse a verificare la documentazione, non essendo tenuto a fornire la prova di un fatto estintivo non provato;
- la sentenza impugnata violava anche i principi stabiliti dagli artt. 1175 e 1375 c.c., in quanto individuava l'unico soggetto onerato della conservazione dei documenti nella banca, mentre al correntista era permesso di smarrire anche illimitatamente i documenti che la banca gli aveva inviato diligentemente, consapevole di poterne recuperare copia in ogni momento, ma tanto si traduceva in uno squilibrio di oneri, facoltà e doveri in capo alle due parti del contratto, finendo per obbligare la banca a conservare potenzialmente all'infinto una massa indeterminata di dati, costringendo la stessa ad un'attività dispendiosa ed onerosa;
- infine, non valeva invocare la disciplina prevista per il mandato, in forza della quale parte della giurisprudenza riconosceva un diritto sine die ad ogni documento formatosi nel corso del rapporto, e tanto perché l'art. 119 TUB si pone in un rapporto di specialità non solo con gli artt.
1175 e 1375 c.c., ma anche con l'art. 1713 c.c.; inoltre, l'azione di rendiconto è un'azione pagina 12 di 18 diversa rispetto a quella di consegna di cosa mobile determinata, oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo promosso dalla AT, mentre l'azione di rendiconto non era stato affatto esperita nel caso di specie.
C.3. Con il secondo motivo di appello, la banca appellante ha rimproverato al primo giudice di aver errato nel ritenere sussistente, a carico della stessa, l'obbligo di custodire e consegnare anche gli estratti scalari del conto corrente, omettendo di considerare che i predetti estratti scalari costituiscono documentazione ad uso interno della banca, non menzionati da alcuna normativa e, pertanto, non dovuti né ostensibili al cliente, che vanta esclusivamente il diritto, espressamente previsto dall'art. 119 TUB, ad ottenere la consegna gli estratti conto ordinari.
C.4. Il primo motivo di appello è fondato per le ragioni di seguito indicate.
Questione controversa sottesa al primo motivo di appello è se gli estratti conto siano ricompresi nella previsione dell'art. 119, comma 4 TUB, o, se invece, essi siano contemplati esclusivamente nei primi tre commi dell'art. 119 TUB.
Il primo giudice opta per la seconda soluzione, ponendosi in consapevole contrasto con la Corte di Cassazione, che è orientata, invece, in maniera ormai costante, a far rientrare anche gli estratti conto nel perimetro applicativo dell'art. 119, comma 4, D. Lgs. 385/1993 (cass. civ.,
11733/1999, cass. civ., 12093/2001; cass. civ., 15669/2007; cass. civ., 13.9.2021, n. 24661; cass. civ., 29.11.2022, n. 35039).
In particolare, cass. civ., 29.11.2022, n. 35039, pur osservando che la norma di cui all'art. 119, comma 4, TUB non contiene un espresso riferimento all'estratto conto, che la banca ha l'obbligo di inviare periodicamente al cliente (art. 119, comma 2, TUB), e che, anzi, la norma potrebbe essere intesa, sul piano strettamente letterale, seppure con qualche forzatura, come riferita esclusivamente a documentazione concernente singole operazioni, e non alla comunicazione sintetica dello svolgimento del rapporto in cui si sostanzia l'estratto conto, ha precisato che, cionondimeno, essa Corte non dubita del fatto che la norma di cui all'art. 119, comma 4, TUB, si riferisca anche agli estratti conto e ha richiamato, in proposito, cass. civ.,
11733/1999, cass. civ., 12093/2001; cass. civ., 15669/2007; cass. civ., 24641/2921, cass. civ.,
7874/2022.
Tale convincimento – precisa sempre cass. civ. 29.11.2022, n. 35039 - è maturato nell'ambito di controversie che vedevano opposto alla banca il curatore AR, ossia un soggetto che non pagina 13 di 18 ha automaticamente come tale la disponibilità della relativa documentazione ed, anzi, deve procurarsela: e tuttavia, la latitudine della formulazione normativa, unitamente alla sua ratio, non consentono di revocare in dubbio che il cliente possa esigere l'adempimento dell'obbligazione, sancita dall'ultimo comma dell'art. 119, anche con riguardo agli estratti conto, ed indipendentemente dal fatto che la banca abbia esattamente adempiuto l'obbligazione di consegna periodica degli estratti conto medesimi. In sintesi: i) ai sensi del comma 2 dell'art. 119 TUB la banca è tenuta a trasmettere periodicamente gli estratti conto al cliente;
ii) ai sensi del comma 4 dell'art. 119 TUB, il cliente, o chi per lui, ha diritto di ottenere copia degli estratti conto che pur la banca gli abbia periodicamente trasmesso. Insomma, la norma consente al cliente di smarrire, se non di distruggere, gli estratti conto, per poi nuovamente richiederne copia, sempre nei limiti del decennio anteriore, col solo onere di pagamento della relativa spesa,
Inoltre, la norma di cui all'art. 119, comma 4, TUB ha un rilievo notevole ulteriore, perché attribuisce il diritto di ottenere la consegna della documentazione non soltanto al cliente, ma anche ad altri soggetti che ne abbiano diritto in luogo di quest'ultimo, ad es. il curatore AR, l'erede, il fideiussore (cass. civ., 29.11.2022, n. 35039, in motivazione;
in senso del tutto conforme, cass. civ., 13.9.2021, n. 24661, in motivazione).
Sulla base di tutte le considerazioni che precedono, cass. civ., 29.11.2022, n. 35039, ha ribadito che anche gli estratti conto possono rientrare nel perimetro applicativo (oltre che dell'art. 2220
c.c.) dell'art. 119, comma 4, TUB.
La Corte di Cassazione ha, altresì, precisato che la limitazione, entro il decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria, e, quindi, degli estratti conti – limitazione espressamente prevista dall'art. 119, comma 4, TUB – corrisponde ad un principio generale, espresso dall'art. 2220 c.c., che, in quanto tale, trova applicazione anche per i contratti bancari conclusi prima dell'entrata in vigore del D. Lgs. 385/1993 e, ancor prima, della legge n.
154/192, in quello trasfusa (cass. civ., 29.11.2022, n. 35039, in motivazione).
La Corte ha spiegato che sia l'esistenza dell'obbligo di conservazione e di rilascio copia, sia l'applicazione del termine decennale si desumono dalla lettura delle norme di cui agli artt. 2220 cc (norma codicistica) e 119 TUB (norma di legislazione speciale), come fornita dalla stessa giurisprudenza di legittimità, né vi è spazio per una interpretazione che affermi l'obbligo ed escluda nel contempo l'applicazione del termine temporale;
d'altronde, il cliente risulta pagina 14 di 18 ampiamente tutelato dalla possibilità di esercitare il diritto ad ottenere quella documentazione in un lasso di tempo notevolmente ampio (dieci anni), in funzione del quale è costruito essenzialmente l'obbligo di conservazione della banca, sicché, al di fuori di questi limiti, opera il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei fatti costitutivi dei propri diritti, che grava in modo identico e speculare su entrambe le parti (cass. civ.,
29.11.2022, n. 35039, in motivazione).
Il principio espresso dalla richiamata cass. civ., 29.11.2022, n. 35039, dal quale il primo giudice consapevolmente si è discostato, è così massimato: “In tema di rapporti bancari, il diritto del cliente ad ottenere copia della documentazione relativa alle operazioni effettuate, previsto dall'art. 119, comma 4, d.lgs. n. 385 del 1993, ha natura di diritto sostanziale ed ha fondamento negli obblighi di buona fede "in executivis". Esso è riferibile anche ai rapporti derivanti dai contratti stipulati prima dell'entrata in vigore del d.lgs. cit. e riguarda tutta la documentazione negoziale, compresi gli estratti conto, a prescindere dalla comunicazione periodica degli stessi, ma copre solo le operazioni degli ultimi dieci anni, operando, al di fuori di questo limite, il generale onere di conservazione della documentazione rappresentativa dei propri diritti, gravante in modo indifferenziato su tutte le parti”.
Non vi sono ragioni convincenti per discostarsi da tale principio, né al fine di escludere che gli estratti conto rientrino nella previsione di cui all'art. 119, comma 4, TUB, come, ormai, affermato in maniera constante dalla Corte di Cassazione, né al fine di escludere, conseguentemente, che l'obbligo della banca di conservazione degli estratti conto, al pari di ogni altra documentazione bancaria, sia contenuto nel limite temporale dei dieci anni.
Il primo giudice nella sentenza impugnata parte dall'assunto che gli estratti conto non possano essere ricompresi dell'art. 119, comma 4, TUB, e che ad essi facciano riferimento in via esclusiva i commi 1 e 2 dell'art. 119 TUB, senza, però, specificamente confrontarsi con le argomentazioni, ben spiegate da cass. civ., 29.11.2022, n. 35039 (e prima ancora da cass. civ.,
13.9.2021, n. 24641), e sopra riportate, che hanno indotto la Corte di legittimità a ricomprendere, ormai in modo consolidato, gli estratti conto nella previsione di cui all'art. 119, comma 4, TUB.
In effetti, la Corte di Cassazione ha spiegato che l'esigenza di ricomprendere gli estratti conto nella previsione normativa di cui all'art. 119, comma 4, TUB è nata proprio nelle controversie pagina 15 di 18 tra banca e TO AR, nelle quali il TO aveva la necessità di procurarsi la documentazione bancaria, tra cui gli estratti conto, nonostante essi fossero stati comunicati dalla banca al cliente in bonis, periodicamente, nel corso del rapporto bancario, ai sensi dell'art. 119, comma 2, TUB. Ed invero, se gli estratti conto non fossero ricompresi nell'ambito dell'art. 119, comma 4, TUB, ove la banca avesse già provveduto ad inviare i medesimi estratti conto periodicamente al cliente in bonis, durante lo svolgimento del rapporto o al momento della conclusione dello stesso, ai sensi dell'art. 119, commi 1 e 2 TUB, resterebbe privo di copertura normativa il diritto del TO AR (persona diversa dal cliente) a chiedere alla banca la consegna degli estratti conto.
Affermato l'obbligo della banca di conservare e consegnare al cliente, o a chi per lui, gli estratti conto, ai sensi dell'art. 119, comma 4, TUB, pur se la medesima banca abbia già provveduto periodicamente a trasmetterli al cliente, ai sensi dell'art. 119, comma 1 e 2, TUB, deve necessariamente affermarsi il limite temporale della durata di tale obbligo di conservazione degli estratti conto, pari a dieci anni, ai sensi del medesimo art. 119, comma 4, TUB.
Non sono chiari i richiami operati dal primo giudice in relazione ai rapporti tra l'art. 2220 cc e
119, comma 4, TUB, in quanto cass. civ., 29.12.2022, n. 35039, si limita ad affermare che, in tema di rapporti bancari, la limitazione, contenuta nel decennio, del termine di conservazione della documentazione bancaria, espressamente prevista nell'art. 119, comma 4, TUB (norma di legislazione speciale), corrisponde ad un principio generale, espresso dall'art. 2220 c.c. (norma codicistica), che, invero, proprio perché norma di portata generale, può trovare applicazione anche in relazione ai contratti conclusi prima del TUB e, prima ancora, della legge 154/1992.
Quanto alla prevalenza, affermata dal primo giudice, dell'art. 1713 cc, in materia di mandato, sull'art. 2220 c.c., in materia di conservazione delle scritture contabili, si osserva che il rapporto deve essere, piuttosto, impostato tra l'art. 119, comma 4, TUB e l'art. 1713 c.c., in materia di mandato, con prevalenza della norma della disciplina speciale di cui all'art. 119, comma 4,
TUB, fermo che il cliente, ai sensi dell'art. 1713 c.c., ha sempre il diritto di chiedere alla banca il rendiconto dell'operato di quest'ultima, ma qualora intenda chiedere gli estratti conto o copia dei documenti relativi a singole operazioni (come nel caso di specie), tale pretesa incontra il limite temporale degli ultimi dieci anni dalla richiesta, ex art. 119, comma 4, TUB (cfr. cass. civ., 29.11.2022, n. 35039, in motivazione).
pagina 16 di 18 Infine, quella che il primo giudice riteneva motivazione dirimente per affermare l'obbligo della banca di conservazione degli estratti conto ultradecennali tale non è. Il primo giudice affermava che la regola della conservazione della documentazione solo infradecennnale dalla richiesta sarebbe stata valida solo per il cliente, nel senso che, se fosse stato il correntista a chiedere la copia degli estratti conto per agire in giudizio, la sarebbe autorizzata a non provvedere Pt_1
alla consegna degli estratti conto ultradecennali, mentre se fosse stata la a dover esibire la Pt_1
documentazione in giudizio, in qualità di attrice in un giudizio di condanna al pagamento del saldo negativo del rapporto di conto corrente, gli estratti conto avrebbero potuto essere agevolmente recuperati e depositati in giudizio. La considerazione del primo giudice, in realtà, confonde il piano del diritto del cliente, e, quindi, dell'obbligo della banca, a conservare e consegnare estratti conto nei limiti dei dieci danni dalla richiesta, ex art. 119, comma 4, TUB, con il piano dell'onere della prova delle parti che agiscono in giudizio. E come dice la stessa
Corte di Cassazione, al di fuori del limite temporale di dieci anni, opera il generale onere di conservazione dei documenti rappresentativi dei propri diritti, che grava in maniera identica e speculare su entrambe le parti (cass. civ., 29.11.2022, n. 35039).
C.5. Il secondo motivo di appello, relativo all'obbligo della banca di consegnare gli estratti conto scalari (o staffe), è infondato, in quanto, come affermato dal primo giudice, gli estratti scalari sono una parte dell'estratto conto che la banca redige ed è tenuta a consegnare al cliente e non vi sono elementi seri per escludere gli estratti conto scalari, c.d. staffe, dall'ambito della documentazione di cui all'art. 119, comma 4, TUB, data l'estensione della formulazione letterale della norma.
C.6. In conclusione, in accoglimento del primo motivo di appello, rigettato il secondo, deve essere affermato l'obbligo della banca di consegnare alla AT gli estratti conto ordinari e gli estratti conto scalari contenuti nel termine di dieci anni dalla richiesta stragiudiziale di consegna avvenuta il 12.11.2020, e, quindi, contenuti nel termine di dieci anni decorrenti dal 12.11.2010.
Ne deriva che in riforma della sentenza impugnata, ferma la revoca del decreto ingiuntivo opposto n. 5604/2021 (indicato, per mero errore materiale, nella sentenza impugnata, con il N.
24457/2021, che è il numero corrispondente al Numero di Registro Generale del procedimento)
e ferma la dichiarazione di parziale cessata materia del contendere, la banca appellante deve essere condannata a consegnare alla AT appellata: a) copia degli estratti conto scalari del pagina 17 di 18 conto ordinario 220.12. dal 12.11.2010 al 9.12.2015; b) copia degli estratti scalari dei conti anticipi dal 12.11.2010 alla fine del rapporto;
deve essere, invece, rigettata nel resto la richiesta della AT (e, segnatamente, la richiesta di consegna degli estratti conto ordinari del conto anticipi 1942.8, acceso in data 4.6.2004, relativi al periodo giugno 2004-dicembre 2006, e la richiesta di consegna degli estratti conto del conto anticipi n. 1936,28, acceso il 31.5.2004, relativi al periodo giugno 200-dicembre 2006).
D. Le spese processuali
La riforma della sentenza di primo grado determina una diversa regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, che il primo giudice compensava tra le parti in ragione di due terzi, ponendo il residuo terzo in capo alla opponente in primo grado ed odierna appellante. Pt_1
L'esito complessivo del giudizio, che ha visto la banca vittoriosa in relazione al primo motivo di appello e soccombente in relazione al secondo, comporta l'integrale compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando nel presente giudizio di appello proposto dalla nei confronti della Parte_1
nonché del socio Controparte_2
illimitatamente responsabile, avverso la sentenza n. 5042/2023, emessa dal CP_2
Tribunale di Napoli, Seconda Sezione Civile, depositata in data 16.5.2023, notificata in pari data, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata, così provvede:
1) in parziale riforma della sentenza impugnata: a) condanna la appellante a Pt_1
consegnare alla AT appellata: - copia degli estratti conto scalari del conto ordinario
220.12 dal 12.11.2010 al 9.12.2015; - copia degli estratti dei conti anticipi dal 12.11.2010 fino alla fine del rapporto;
b) rigetta nel resto la domanda di consegna documentale della
AT;
2) Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
Napoli, 5.2.2025
Il Consigliere istr. ed est. Il Presidente dr.ssa Rosaria Morrone dr. Giulio Cataldi
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