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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10097 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
n. 28116/2021 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28116/2021 promossa da:
Il Sig. , (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/04/1998 e residente in [...],
rappresentato e difeso, giusta procura in atto, dall'Avv. Mara Gionti (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in C.F._2
San Sebastiano al Ves. tr. Viale degli Ulivi n. 5
ATTORE
contro
, in persona del suo procuratore ad negotia, Controparte_1
pagina 1 di 17 sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Sarica, ed CP_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, Via D. Di
Gravina, 11
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice in data 11-7-2025
tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 18-11-2021 Parte_1
evocava in giudizio l' , onde ottenere la Controparte_3
condanna della stessa al pagamento in suo favore dell'indennizzo assicurativo nella misura di euro 17.304,58 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
A fondamento delle sue pretese l'attore deduceva
- che, l'istante era proprietario del veicolo Mecedes Classe A tg.
GC116XT;
- che lo stesso stipulava con la polizza per Controparte_4
pagina 2 di 17 la RCA, incendio e Furto n. 1/60383/30/179743976 con effetto dal
09.03.2021;
- che, dalle ore 20.00 del giorno 16/04/2021 alle 07.00 del giorno
17/04/2021, detto veicolo si trovava in sosta in Napoli, alla via Vincenzo
Tiberio, allorquando subiva un furto parziale;
- che il sig. , resosi conto dell'accaduto, provvedeva in data Pt_1
17.04.2021 a sporgere regolare denuncia di furto presso la Questura di
Napoli Commissariato di P.S. San Paolo, i cui agenti intervenivano sul luogo del furto ed il veicolo veniva recuperato a mezzo carroattrezzi da
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., sevizio incluso nella polizza predetta;
- che dal veicolo Mercedes Classe A, tg- GC116XT risultavano asportati l'intero cruscotto, il navigatore, i sedili anteriori e posteriori;
inoltre,
risultavano manomesse parti elettriche e provocati ulteriori danni, come meglio specificati nella perizia di parte depositata in atti, e per il cui ripristino occorrerà la somma di €17.304,58
– che l'istante provvedeva a denunciare il sinistro alla Controparte_5
la quale, a sua volta, procedeva d incaricare un proprio
[...]
tecnico fiduciario per l'accertamento e la quantificazione dei danni provocati al veicolo Mercedes Classe A, tg GC116XT;
pagina 3 di 17 – che la convenuta ad oggi non ha provveduto a risarcire i danni subiti dal . Parte_1
Si costituiva in giudiizo l' con comparsa depositata Controparte_1
in data 4-2-2022, eccependo, in primo luogo, la decadenza dalla garanzia per ritardo nella denunzia, essendo stata, quest'ultima,
inoltrata ben oltre il termine di 3 giorni prescritto dal contratto di assicurazione, in violazione dell'art.1913 cc e delle Condizioni di
Assicurazione (art.
8.2.1. delle Condizioni di Assicurazione).
Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza della domanda per carenza di prova. Evidenziava che era alquanto strano che ignoti avessero potuto operare indisturbati, in un centro abitato, e per un certo lasso di tempo, senza essere notati da nessuno e che, inoltre,
nelle circostanze di tempo indicate, la geolocalizzazione del dispositivo satellitare installato sul veicolo non aveva registrato effrazioni.
Inoltre, l'assicurazione deduceva che la clausola “ Riparazione diretta
(sempre operante)”, prevista dalle Condizioni di Assicurazione
all'art.8.2.4, contemplava l'obbligo di indennizzo in forma specifica e,
pertanto, ove fosse stato accertato il diritto dell'assicurato a ottenere pagina 4 di 17 l'indennizzo, quest'ultimo avrebbe dovuto far riparare il proprio veicolo presso una delle officine autorizzate e convenzionate. Infine,
contestava il quantum preteso dalla controparte, aggiungendo che andasse sempre applicata la riduzione del 20% a titolo di scoperto non inferiore ad euro 400,00.
Il G. ammetteva la prova nei limiti di cui all'ordinanza del 30-11-2023
e disponeva la ctu. All'esito, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di decadenza dalla garanzia,
sollevata dalla convenuta, per avere l'attore denunciato tardivamente il furto alla compagnia.
L' ha invocato, a sostegno della detta eccezione, l'art.1913 CP_6
cc e l'art.
8.2.1 delle Condizioni di assicurazione versate in atti.
L'art.1913 cc così recita: “L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto [1903],
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto pagina 5 di 17 termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”.
L'art.
8.2.1 delle Condizioni di assicurazione intitolato - Denuncia del
Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato, stabiliva quanto segue: “Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l' ne siano venuti a conoscenza, Parte_2
con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.”.
Ebbene, parte convenuta ha eccepito che l'assicurato avrebbe trasmesso tardivamente la denuncia di sinistro, in quanto quest'ultima sarebbe stata inoltrata solo in data 28-5-2021 a mezzo pec inviata per conto dell'attore dallo studio tecnico . Per_1
L'attore ha replicato che il provvedeva ad effettuare Parte_1
apposita denuncia di sinistro immediatamente alla propria agenzia. Ed
infatti, in data 21.04.2021, dopo appena 4 giorni dall'evento furto parziale, la comunicava al Sig. l'apertura del sinistro, il CP_1 Pt_1
numero dello stesso, l'indicazione del liquidatore ed ogni altra informazione utile alla gestione del sinistro stesso. Nella narrazione dell'attore, la missiva del 28.05.2021, menzionata dalla convenuta,
pagina 6 di 17 sarebbe, invece, successiva alla precedente denuncia di sinistro e sarebbe stata inviata dallo Studio tecnico legale a seguito Per_1
del diniego della compagnia alla liquidazione del sinistro.
Ebbene, osserva il Tribunale che l'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dalla convenuta non appare fondata.
Ed infatti, è pur vero che risulta depositata in atti solo una richiesta di risarcimento dei danni trasmessa dall'attore, tramite lo studio
, alla a mezzo pec in data 28-5-2021. Ma va, Per_1 CP_1
tuttavia, considerato che l'istante ha anche depositato una missiva dell' datata 21-4-2021, con la quale quest'ultima CP_1
comunicava al che era stato aperto il sinistro in oggetto, dal Parte_1
chè si desume che l'istante aveva denunziato il sinistro alla compagnia in data antecedente al 21-4-2021 e, verosimilmente, nel rispetto del termine di tre giorni dall'avvenuta conoscenza del furto
(17-4-2021).
Va, inoltre, aggiunto che non ricorrono, in ogni caso, i presupposti per una perdita del diritto all'indennizzo in danno dell'attore.
Giova ricordare che a norma dell'art.1915 cc: “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso [1913] o del salvataggio pagina 7 di 17 perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Affinchè, dunque, l'assicurato perda il diritto all'indennità, occorre che vi sia stato dolo;
se, invece, vi è stata colpa, l'assicuratore ha diritto a ridurre l'indennità, ma in tal caso deve provare il pregiudizio sofferto.
Su tali rilievi, con riguardo alla tempestività della denuncia del sinistro, va condiviso integralmente il pacifico orientamento giurisprudenziale,
secondo cui il termine dell'avviso – mutuato dall'art. 1912 c.c.
sull'assicurazione contro i danni – è ordinatorio e non decadenziale. Il suo spirare ha come unico effetto la riduzione dell'indennizzo, ove gli ulteriori danni prodottisi in conseguenza del sinistro risultano aggravati dall'inerzia dell'assicurato e sempre che tale aggravamento risulti provato dall'assicurazione convenuta (v. Cass. Civ., ord. n. 24210/2019).
"in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed,
pagina 8 di 17 eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c.,
comma 2; l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonchè la misura del pregiudizio sofferto". (Cass.n.24210/2019).
L'art. 1915 c.c. – norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c. – àncora la perdita del diritto all'indennità al doloso inadempimento dell'obbligo dell'avviso; nei casi di omissione meramente colposa configura, invece, soltanto una riduzione dell'indennizzo parametrata al pregiudizio sofferto e provato. E la giurisprudenza, anche di merito (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, Sent. del
21.06.2012), ha avuto modo di chiarire come, nell'assicurazione contro i danni, anche a fronte di contraria clausola contrattuale in polizza, la perdita del diritto all'indennità sussista solo nel caso di inadempimento di pagina 9 di 17 cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso – peraltro, non attenuabile ad un atteggiamento della volontà privo di fraudolenza (C.
App. Roma, Sez. IV, Sent. 08.10.2008 ) –, dovendosi in mancanza presumere un inadempimento colposo.
Nella fattispecie in esame, non risulta in alcun modo allegato e provato da parte convenuta – né in altro modo acquisito agli atti – che tale ritardo sia imputabile a dolo – neppure nella dimensione della mera volontarietà – dell'assicurato, non essendo neppure assolto l'onere della prova sull'aggravamento dei danni del sinistro in conseguenza dall'inerzia.
Conseguentemente, applicando al caso in esame i principi menzionati, il ritardo nella comunicazione del sinistro da parte del (se si Parte_1
volesse tener conto soltanto della richiesta di risarcimento dei danni del 28-5-2021) non può in alcun caso determinare la perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915 c.c., né altra conseguenza.
Tale conclusione deve seguirsi anche rispetto ad un'ipotetica violazione del principio generale della buona fede contrattuale, nella sua dimensione oggettiva.
Nel caso di specie, non risulta dagli atti di causa che parte convenuta pagina 10 di 17 abbia allegato e dimostrato di aver subito specifici pregiudizi in conseguenza del lamentato ritardo della denuncia.
Sul punto, è pacifico in giurisprudenza e dottrina che nella disciplina del contratto la buona fede vada intesa come reciproca lealtà di condotta e fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti contrattuali devono necessariamente ispirarsi, finanche nella fase esecutiva.
E tuttavia, a parere di questo Giudice le allegazioni di parte convenuta non sono sufficienti a dimostrare che il comportamento di parte attrice abbia violato tale canone. Ed invero, la stessa non ha indicato in che termini la condotta denunciata sarebbe stata contraria al principio di buona fede, né ha precisato le conseguenze della asserita violazione.
Del resto, parte convenuta non ha contestato l'assolvimento da parte di del suo obbligo principale, non potendosi disconoscere che Parte_1
quest'ultimo abbia comunicato – al netto di quanto si è detto in tema di tempestività – il sinistro. Ed è evidente come, a fronte di tale adempimento del danneggiato, incombe sulla compagnia assicurativa,
in ossequio ai propri obblighi contrattuali, attivarsi in modo tale da garantire il risarcimento del sinistro.
Per quanto attiene, poi, alla deduzione della convenuta secondo cui pagina 11 di 17 nel caso di specie, troverebbe, comunque, applicazione la clausola di cui all'art.
8.2.4 in materia di riparazione diretta, si osserva che sulla base degli atti, deve ritenersi che la clausola in questione non possa trovare applicazione nel caso di specie.
Ed invece, si evince dalla documentazione depositata dall'attore che quest'ultimo escludeva la riparazione diretta (v. polizza sottoscritta dal
Sig. : alla voce “opzioni prodotto”, ha escluso la riparazione Pt_1
diretta sia per la garanzia RCA, che per la Garanzia CVT;
v., inoltre,
modulo relativo al questionario “Demands & Needs Unipolsai
, dove al quadro B è indicato che il cliente espressamente rinuncia ad una riduzione del premio escludendo la riparazione diretta).
Si rileva, poi, che parte attrice ha fornito prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, producendo la polizza assicurativa n.1/60383/30/179743976 , che copriva contro il rischio del furto l'autovettura Mercedes Classe A, targata GC116XT, con effetto a decorrere dal 9-3-2021 e fino al 9-3-2022.
Peraltro, parte convenuta non ha contestato il rapporto assicurativo in essere tra le parti.
Tanto premesso, si osserva che dall'istruttoria testimoniale espletata pagina 12 di 17 risultano confermate le circostanze di fatto allegate da parte attrice in citazione.
Il teste ha, infatti, confermato sia la circostanza della preesistenza del veicolo che veniva parcheggiato dall'attore in Napoli, nei pressi della via Vincenzo Tiberio, sia la circostanza che la mattina seguente,
l'autovettura veniva ritrovata “vuota perché avevano rubato tutto.”.
Inoltre, il teste ha precisato che all'intero dell'abitacolo del veicolo mancava tutto e che non c'era più nulla all'interno dell'automobile.
Quanto, poi, alla data dell'evento, si rileva che il teste ha inizialmente indicato il giorno 21-4-2021, salvo, poi, precisare che era la metà del mese.
Deve, dunque, ritenersi comprovato il fatto storico (furto parziale),
assunto dall'attore come generatore del diritto all'indennizzo.
Acclarato, dunque, che al va riconosciuto l'indennizzo CP_7
assicurativo, per essersi verificato un evento rientrante nell'ambito della copertura assicurativa de qua, occorre verificare se sia congruo l'importo richiesto dallo stesso nella misura di euro 17.304,58,
comprensivo di IVA.
Il ctu, ing. , ha ritenuto congrua tale cifra. Si legge Persona_2
pagina 13 di 17 nella ctu a pag.10 : “ Dunque ritengo che il danno complessivo possa
ritenersi congruo secondo le stime della perizia attorea, ove
decurtandone l'iva al 22 % scendiamo a circa 14000,00 € che sarebbe
comunque una cifra superiore di sole 2000,00 € rispetto alla stima di circa
12000,00 € della Unipol SAI redatta dal perito Sig. come riferito in Per_3
accesso dalle parti, che occorse preliminarmente a periziare il veicolo
ancora con danni in atto, e della cui perizia si è fatta comunque
richiesta di acquisizione ed il CTP si riservava di produrre apposita Per_4
documentazione (vedi punto 4).”
Il ctu ha precisato che non potendo periziare il veicolo, si è avvalso delle fotografie in atti e che proprio dai rilievi fotografici sono emerse le parti soggette a furto, per le quali ha confermato il quantum preteso dall'attore (v.pag.15 della relazione).
Quanto alla effrazione, Il Ctu ha affermato esser documentato che vi sia stata la rottura della cristalleria posteriore sinistra;
ha aggiunto che
“L'effrazione al cristallo posteriore che è documentata dalle foto in atti,
con veicolo in sosta e a quadro spento ritengo non sia potuta essere
stata rilevata dal dispositivo Black Box scatola nera poiché
l'accelerometro, che è un misuratore interno al dispositivo, non invia
segnale a motore spento e funziona identificandone l'esatta posizione pagina 14 di 17 e/o punto di quiete. Successivamente, con veicolo in movimento ha
rilevato la variazione della localizzazione, dunque ha rilevato il tracciato
con il relativo spostamento, difatti quando il veicolo è stato spostato
dalla posizione di Via Vincenzo Tiberio al dove poi è stato Pt_3
ricoverato il sistema ha ripreso a funzionare correttamente perché
l'accelerometro che è un misuratore del sistema, è andato in
funzione.”(v.pag.12 della relazione).
Per quanto attiene al quantum, osserva il Tribunale che il prezzo di euro 39.000,00, per il quale è stato successivamente venduto il veicolo, è il frutto di una libera transazione tra le parti e, pertanto,
non si può ritenere che esso rispecchi, in maniera assoluta, il valore effettivo dell'auto al momento del sinistro, potendo essere stato il veicolo venduto ad un prezzo superiore (o anche inferiore) rispetto al suo effettivo valore commerciale.
Va, tuttavia, considerato che, tenuto conto delle nozioni di comune esperienza sui prezzi di mercato usualmente praticati per i pezzi di ricambio e per la mano d'opera, nonché considerati la vetustà
dell'auto ed il deprezzamento del veicolo (data prima immatricolazione 22-5-2019: v.libretto di circolazione), appare congrua la quantificazione dell'indennizzo nella misura di euro 13.874,08 (IVA pagina 15 di 17 esclusa), quale accertata dal ctu, da cui si deve detrarre lo scoperto del 20% pari ad euro 2.774,82 (v.frontespizio della polizza,
dove è previsto lo scoperto), per cui si perviene ad un totale di euro 11.099,26 +IVA. Il tutto oltre interessi legali dalla proposizione della domanda (18-11-2021) al saldo.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato processo, stante i risultati conseguiti
(accoglimento della domanda in misura inferiore a quella pretesa).
Le spese di ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via definitiva dalla convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda proposta da e condanna Parte_1
l al pagamento, in favore del , di euro Controparte_1 Parte_1
11.099,26 +IVA, otre interessi legali dalla proposizione della domanda
(18-11-2021) al saldo;
pagina 16 di 17 -dispone che le spese della ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, siano sopportate, in via definitiva, dalla convenuta soccombente;
-condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 27,00 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore anticpatario.
Napoli, 04/11/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 17 di 17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28116/2021 promossa da:
Il Sig. , (C.F. ) nato a [...] il Parte_1 C.F._1
03/04/1998 e residente in [...],
rappresentato e difeso, giusta procura in atto, dall'Avv. Mara Gionti (C.F.
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in C.F._2
San Sebastiano al Ves. tr. Viale degli Ulivi n. 5
ATTORE
contro
, in persona del suo procuratore ad negotia, Controparte_1
pagina 1 di 17 sig. , rappresentata e difesa dall'avv. Antonella Sarica, ed CP_2
elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Napoli, Via D. Di
Gravina, 11
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi e il Giudice in data 11-7-2025
tratteneva la causa in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art.190 cpc.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato il 18-11-2021 Parte_1
evocava in giudizio l' , onde ottenere la Controparte_3
condanna della stessa al pagamento in suo favore dell'indennizzo assicurativo nella misura di euro 17.304,58 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia.
A fondamento delle sue pretese l'attore deduceva
- che, l'istante era proprietario del veicolo Mecedes Classe A tg.
GC116XT;
- che lo stesso stipulava con la polizza per Controparte_4
pagina 2 di 17 la RCA, incendio e Furto n. 1/60383/30/179743976 con effetto dal
09.03.2021;
- che, dalle ore 20.00 del giorno 16/04/2021 alle 07.00 del giorno
17/04/2021, detto veicolo si trovava in sosta in Napoli, alla via Vincenzo
Tiberio, allorquando subiva un furto parziale;
- che il sig. , resosi conto dell'accaduto, provvedeva in data Pt_1
17.04.2021 a sporgere regolare denuncia di furto presso la Questura di
Napoli Commissariato di P.S. San Paolo, i cui agenti intervenivano sul luogo del furto ed il veicolo veniva recuperato a mezzo carroattrezzi da
Pronto Assistance Servizi S.c.r.l., sevizio incluso nella polizza predetta;
- che dal veicolo Mercedes Classe A, tg- GC116XT risultavano asportati l'intero cruscotto, il navigatore, i sedili anteriori e posteriori;
inoltre,
risultavano manomesse parti elettriche e provocati ulteriori danni, come meglio specificati nella perizia di parte depositata in atti, e per il cui ripristino occorrerà la somma di €17.304,58
– che l'istante provvedeva a denunciare il sinistro alla Controparte_5
la quale, a sua volta, procedeva d incaricare un proprio
[...]
tecnico fiduciario per l'accertamento e la quantificazione dei danni provocati al veicolo Mercedes Classe A, tg GC116XT;
pagina 3 di 17 – che la convenuta ad oggi non ha provveduto a risarcire i danni subiti dal . Parte_1
Si costituiva in giudiizo l' con comparsa depositata Controparte_1
in data 4-2-2022, eccependo, in primo luogo, la decadenza dalla garanzia per ritardo nella denunzia, essendo stata, quest'ultima,
inoltrata ben oltre il termine di 3 giorni prescritto dal contratto di assicurazione, in violazione dell'art.1913 cc e delle Condizioni di
Assicurazione (art.
8.2.1. delle Condizioni di Assicurazione).
Nel merito, la convenuta contestava la fondatezza della domanda per carenza di prova. Evidenziava che era alquanto strano che ignoti avessero potuto operare indisturbati, in un centro abitato, e per un certo lasso di tempo, senza essere notati da nessuno e che, inoltre,
nelle circostanze di tempo indicate, la geolocalizzazione del dispositivo satellitare installato sul veicolo non aveva registrato effrazioni.
Inoltre, l'assicurazione deduceva che la clausola “ Riparazione diretta
(sempre operante)”, prevista dalle Condizioni di Assicurazione
all'art.8.2.4, contemplava l'obbligo di indennizzo in forma specifica e,
pertanto, ove fosse stato accertato il diritto dell'assicurato a ottenere pagina 4 di 17 l'indennizzo, quest'ultimo avrebbe dovuto far riparare il proprio veicolo presso una delle officine autorizzate e convenzionate. Infine,
contestava il quantum preteso dalla controparte, aggiungendo che andasse sempre applicata la riduzione del 20% a titolo di scoperto non inferiore ad euro 400,00.
Il G. ammetteva la prova nei limiti di cui all'ordinanza del 30-11-2023
e disponeva la ctu. All'esito, fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
In primo luogo, va respinta l'eccezione di decadenza dalla garanzia,
sollevata dalla convenuta, per avere l'attore denunciato tardivamente il furto alla compagnia.
L' ha invocato, a sostegno della detta eccezione, l'art.1913 CP_6
cc e l'art.
8.2.1 delle Condizioni di assicurazione versate in atti.
L'art.1913 cc così recita: “L'assicurato deve dare avviso del sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il contratto [1903],
entro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l'assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto pagina 5 di 17 termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro”.
L'art.
8.2.1 delle Condizioni di assicurazione intitolato - Denuncia del
Sinistro e obblighi del Contraente o dell'Assicurato, stabiliva quanto segue: “Ai sensi dell'articolo 1913 del Codice civile, il Sinistro deve essere denunciato alla Società immediatamente e, comunque, entro 3 giorni da quando il Contraente e/o l' ne siano venuti a conoscenza, Parte_2
con l'indicazione della data, ora, luogo, modalità del fatto e presenza di testimoni.”.
Ebbene, parte convenuta ha eccepito che l'assicurato avrebbe trasmesso tardivamente la denuncia di sinistro, in quanto quest'ultima sarebbe stata inoltrata solo in data 28-5-2021 a mezzo pec inviata per conto dell'attore dallo studio tecnico . Per_1
L'attore ha replicato che il provvedeva ad effettuare Parte_1
apposita denuncia di sinistro immediatamente alla propria agenzia. Ed
infatti, in data 21.04.2021, dopo appena 4 giorni dall'evento furto parziale, la comunicava al Sig. l'apertura del sinistro, il CP_1 Pt_1
numero dello stesso, l'indicazione del liquidatore ed ogni altra informazione utile alla gestione del sinistro stesso. Nella narrazione dell'attore, la missiva del 28.05.2021, menzionata dalla convenuta,
pagina 6 di 17 sarebbe, invece, successiva alla precedente denuncia di sinistro e sarebbe stata inviata dallo Studio tecnico legale a seguito Per_1
del diniego della compagnia alla liquidazione del sinistro.
Ebbene, osserva il Tribunale che l'eccezione di decadenza dalla garanzia formulata dalla convenuta non appare fondata.
Ed infatti, è pur vero che risulta depositata in atti solo una richiesta di risarcimento dei danni trasmessa dall'attore, tramite lo studio
, alla a mezzo pec in data 28-5-2021. Ma va, Per_1 CP_1
tuttavia, considerato che l'istante ha anche depositato una missiva dell' datata 21-4-2021, con la quale quest'ultima CP_1
comunicava al che era stato aperto il sinistro in oggetto, dal Parte_1
chè si desume che l'istante aveva denunziato il sinistro alla compagnia in data antecedente al 21-4-2021 e, verosimilmente, nel rispetto del termine di tre giorni dall'avvenuta conoscenza del furto
(17-4-2021).
Va, inoltre, aggiunto che non ricorrono, in ogni caso, i presupposti per una perdita del diritto all'indennizzo in danno dell'attore.
Giova ricordare che a norma dell'art.1915 cc: “L'assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso [1913] o del salvataggio pagina 7 di 17 perde il diritto all'indennità.
Se l'assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo,
l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto”.
Affinchè, dunque, l'assicurato perda il diritto all'indennità, occorre che vi sia stato dolo;
se, invece, vi è stata colpa, l'assicuratore ha diritto a ridurre l'indennità, ma in tal caso deve provare il pregiudizio sofferto.
Su tali rilievi, con riguardo alla tempestività della denuncia del sinistro, va condiviso integralmente il pacifico orientamento giurisprudenziale,
secondo cui il termine dell'avviso – mutuato dall'art. 1912 c.c.
sull'assicurazione contro i danni – è ordinatorio e non decadenziale. Il suo spirare ha come unico effetto la riduzione dell'indennizzo, ove gli ulteriori danni prodottisi in conseguenza del sinistro risultano aggravati dall'inerzia dell'assicurato e sempre che tale aggravamento risulti provato dall'assicurazione convenuta (v. Cass. Civ., ord. n. 24210/2019).
"in tema di assicurazione contro i danni, l'inosservanza, da parte dell'assicurato, dell'obbligo di dare avviso del sinistro, secondo le specifiche modalità ed i tempi previsti dall'art. 1913 c.c. ed,
pagina 8 di 17 eventualmente, dalla polizza, non può implicare, di per sè, la perdita della garanzia assicurativa, occorrendo a tal fine accertare se detta inosservanza abbia carattere doloso o colposo, dato che, nella seconda ipotesi, il diritto all'indennità non viene meno, ma si riduce in ragione del pregiudizio sofferto e provato dall'assicuratore, ai sensi dell'art. 1915 c.c.,
comma 2; l'onere di provare la natura, dolosa o colposa dell'inadempimento spetta all'assicuratore. Nel caso previsto dall'art. 1915 c.c., comma 1 dovrà provare il fine fraudolento dell'assicurato; in quello regolato dall'art. 1915, comma 2 dovrà invece dimostrare che l'assicurato volontariamente non ha adempiuto all'obbligo di dare l'avviso, nonchè la misura del pregiudizio sofferto". (Cass.n.24210/2019).
L'art. 1915 c.c. – norma derogabile solo in favore dell'assicurato ai sensi del successivo art. 1932 c.c. – àncora la perdita del diritto all'indennità al doloso inadempimento dell'obbligo dell'avviso; nei casi di omissione meramente colposa configura, invece, soltanto una riduzione dell'indennizzo parametrata al pregiudizio sofferto e provato. E la giurisprudenza, anche di merito (cfr. Trib. Bologna, Sez. IV, Sent. del
21.06.2012), ha avuto modo di chiarire come, nell'assicurazione contro i danni, anche a fronte di contraria clausola contrattuale in polizza, la perdita del diritto all'indennità sussista solo nel caso di inadempimento di pagina 9 di 17 cui sia dedotto e dimostrato il carattere doloso – peraltro, non attenuabile ad un atteggiamento della volontà privo di fraudolenza (C.
App. Roma, Sez. IV, Sent. 08.10.2008 ) –, dovendosi in mancanza presumere un inadempimento colposo.
Nella fattispecie in esame, non risulta in alcun modo allegato e provato da parte convenuta – né in altro modo acquisito agli atti – che tale ritardo sia imputabile a dolo – neppure nella dimensione della mera volontarietà – dell'assicurato, non essendo neppure assolto l'onere della prova sull'aggravamento dei danni del sinistro in conseguenza dall'inerzia.
Conseguentemente, applicando al caso in esame i principi menzionati, il ritardo nella comunicazione del sinistro da parte del (se si Parte_1
volesse tener conto soltanto della richiesta di risarcimento dei danni del 28-5-2021) non può in alcun caso determinare la perdita del diritto all'indennità ai sensi dell'art. 1915 c.c., né altra conseguenza.
Tale conclusione deve seguirsi anche rispetto ad un'ipotetica violazione del principio generale della buona fede contrattuale, nella sua dimensione oggettiva.
Nel caso di specie, non risulta dagli atti di causa che parte convenuta pagina 10 di 17 abbia allegato e dimostrato di aver subito specifici pregiudizi in conseguenza del lamentato ritardo della denuncia.
Sul punto, è pacifico in giurisprudenza e dottrina che nella disciplina del contratto la buona fede vada intesa come reciproca lealtà di condotta e fondamentale canone di correttezza al quale tutte le parti contrattuali devono necessariamente ispirarsi, finanche nella fase esecutiva.
E tuttavia, a parere di questo Giudice le allegazioni di parte convenuta non sono sufficienti a dimostrare che il comportamento di parte attrice abbia violato tale canone. Ed invero, la stessa non ha indicato in che termini la condotta denunciata sarebbe stata contraria al principio di buona fede, né ha precisato le conseguenze della asserita violazione.
Del resto, parte convenuta non ha contestato l'assolvimento da parte di del suo obbligo principale, non potendosi disconoscere che Parte_1
quest'ultimo abbia comunicato – al netto di quanto si è detto in tema di tempestività – il sinistro. Ed è evidente come, a fronte di tale adempimento del danneggiato, incombe sulla compagnia assicurativa,
in ossequio ai propri obblighi contrattuali, attivarsi in modo tale da garantire il risarcimento del sinistro.
Per quanto attiene, poi, alla deduzione della convenuta secondo cui pagina 11 di 17 nel caso di specie, troverebbe, comunque, applicazione la clausola di cui all'art.
8.2.4 in materia di riparazione diretta, si osserva che sulla base degli atti, deve ritenersi che la clausola in questione non possa trovare applicazione nel caso di specie.
Ed invece, si evince dalla documentazione depositata dall'attore che quest'ultimo escludeva la riparazione diretta (v. polizza sottoscritta dal
Sig. : alla voce “opzioni prodotto”, ha escluso la riparazione Pt_1
diretta sia per la garanzia RCA, che per la Garanzia CVT;
v., inoltre,
modulo relativo al questionario “Demands & Needs Unipolsai
, dove al quadro B è indicato che il cliente espressamente rinuncia ad una riduzione del premio escludendo la riparazione diretta).
Si rileva, poi, che parte attrice ha fornito prova della fonte del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, producendo la polizza assicurativa n.1/60383/30/179743976 , che copriva contro il rischio del furto l'autovettura Mercedes Classe A, targata GC116XT, con effetto a decorrere dal 9-3-2021 e fino al 9-3-2022.
Peraltro, parte convenuta non ha contestato il rapporto assicurativo in essere tra le parti.
Tanto premesso, si osserva che dall'istruttoria testimoniale espletata pagina 12 di 17 risultano confermate le circostanze di fatto allegate da parte attrice in citazione.
Il teste ha, infatti, confermato sia la circostanza della preesistenza del veicolo che veniva parcheggiato dall'attore in Napoli, nei pressi della via Vincenzo Tiberio, sia la circostanza che la mattina seguente,
l'autovettura veniva ritrovata “vuota perché avevano rubato tutto.”.
Inoltre, il teste ha precisato che all'intero dell'abitacolo del veicolo mancava tutto e che non c'era più nulla all'interno dell'automobile.
Quanto, poi, alla data dell'evento, si rileva che il teste ha inizialmente indicato il giorno 21-4-2021, salvo, poi, precisare che era la metà del mese.
Deve, dunque, ritenersi comprovato il fatto storico (furto parziale),
assunto dall'attore come generatore del diritto all'indennizzo.
Acclarato, dunque, che al va riconosciuto l'indennizzo CP_7
assicurativo, per essersi verificato un evento rientrante nell'ambito della copertura assicurativa de qua, occorre verificare se sia congruo l'importo richiesto dallo stesso nella misura di euro 17.304,58,
comprensivo di IVA.
Il ctu, ing. , ha ritenuto congrua tale cifra. Si legge Persona_2
pagina 13 di 17 nella ctu a pag.10 : “ Dunque ritengo che il danno complessivo possa
ritenersi congruo secondo le stime della perizia attorea, ove
decurtandone l'iva al 22 % scendiamo a circa 14000,00 € che sarebbe
comunque una cifra superiore di sole 2000,00 € rispetto alla stima di circa
12000,00 € della Unipol SAI redatta dal perito Sig. come riferito in Per_3
accesso dalle parti, che occorse preliminarmente a periziare il veicolo
ancora con danni in atto, e della cui perizia si è fatta comunque
richiesta di acquisizione ed il CTP si riservava di produrre apposita Per_4
documentazione (vedi punto 4).”
Il ctu ha precisato che non potendo periziare il veicolo, si è avvalso delle fotografie in atti e che proprio dai rilievi fotografici sono emerse le parti soggette a furto, per le quali ha confermato il quantum preteso dall'attore (v.pag.15 della relazione).
Quanto alla effrazione, Il Ctu ha affermato esser documentato che vi sia stata la rottura della cristalleria posteriore sinistra;
ha aggiunto che
“L'effrazione al cristallo posteriore che è documentata dalle foto in atti,
con veicolo in sosta e a quadro spento ritengo non sia potuta essere
stata rilevata dal dispositivo Black Box scatola nera poiché
l'accelerometro, che è un misuratore interno al dispositivo, non invia
segnale a motore spento e funziona identificandone l'esatta posizione pagina 14 di 17 e/o punto di quiete. Successivamente, con veicolo in movimento ha
rilevato la variazione della localizzazione, dunque ha rilevato il tracciato
con il relativo spostamento, difatti quando il veicolo è stato spostato
dalla posizione di Via Vincenzo Tiberio al dove poi è stato Pt_3
ricoverato il sistema ha ripreso a funzionare correttamente perché
l'accelerometro che è un misuratore del sistema, è andato in
funzione.”(v.pag.12 della relazione).
Per quanto attiene al quantum, osserva il Tribunale che il prezzo di euro 39.000,00, per il quale è stato successivamente venduto il veicolo, è il frutto di una libera transazione tra le parti e, pertanto,
non si può ritenere che esso rispecchi, in maniera assoluta, il valore effettivo dell'auto al momento del sinistro, potendo essere stato il veicolo venduto ad un prezzo superiore (o anche inferiore) rispetto al suo effettivo valore commerciale.
Va, tuttavia, considerato che, tenuto conto delle nozioni di comune esperienza sui prezzi di mercato usualmente praticati per i pezzi di ricambio e per la mano d'opera, nonché considerati la vetustà
dell'auto ed il deprezzamento del veicolo (data prima immatricolazione 22-5-2019: v.libretto di circolazione), appare congrua la quantificazione dell'indennizzo nella misura di euro 13.874,08 (IVA pagina 15 di 17 esclusa), quale accertata dal ctu, da cui si deve detrarre lo scoperto del 20% pari ad euro 2.774,82 (v.frontespizio della polizza,
dove è previsto lo scoperto), per cui si perviene ad un totale di euro 11.099,26 +IVA. Il tutto oltre interessi legali dalla proposizione della domanda (18-11-2021) al saldo.
Le spese di lite seguono le regole della soccombenza e sono liquidate d'ufficio come in dispositivo, con attribuzione al procuratore anticipatario, determinando gli onorari nei valori minimi per tutte le fasi in cui si è articolato processo, stante i risultati conseguiti
(accoglimento della domanda in misura inferiore a quella pretesa).
Le spese di ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, vanno sopportate in via definitiva dalla convenuta soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
-accoglie la domanda proposta da e condanna Parte_1
l al pagamento, in favore del , di euro Controparte_1 Parte_1
11.099,26 +IVA, otre interessi legali dalla proposizione della domanda
(18-11-2021) al saldo;
pagina 16 di 17 -dispone che le spese della ctu, come liquidate provvisoriamente nel corso del giudizio, siano sopportate, in via definitiva, dalla convenuta soccombente;
-condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 27,00 per spese ed € 2.540,00 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a.,
c.p.a. come per legge, con attribuzione al procuratore anticpatario.
Napoli, 04/11/2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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