CASS
Sentenza 2 novembre 2020
Sentenza 2 novembre 2020
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/11/2020, n. 30502 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30502 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2020 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RB EN, nato il [...] a [...] avverso la ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria del 19/06/2019 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
sentita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori del ricorrente Avvocato Alvaro Andrea che ha depositato nuova nomina fiduciaria in sostituzione dell'avvocato D'Ascola e motivi aggiunti ai quali si è richiamato;
e avvocato Michele Novella, che ha concluso come da ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2016, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato il sequestro preventivo disposto d'urgenza dal P.M. avente ad oggetto il 15% delle quote sociali della S.O.P. di EN RB & C. s.a.s., il 48% delle quote della ER NS s.r.1., 1'84% delle quote di Astem s.r.1.; partecipazioni tutte riferibili alla disponibilità di RB EN. Decreto, questo, reso nell'ambito di un procedimento promosso a carico di diversi soggetti, indagati dei reati/di cui agli artt. 110, 61 n. cd titec Ci agromusí)frAiwy Penale Sent. Sez. 6 Num. 30502 Anno 2020 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 14/10/2020 9 e 416 bis c.p. (capo A); agli artt. 110, 112, 81, comma 2, e 353 cod. pen (capo B); agli artt. 110, 112 e 640, comma 2, n. 1 c.p. (capo C); agli artt. 110, 112 e 319 cod. pen.; agli artt. 110 e 319 quater cod. pen (capo E); agli artt. 5, 21, 24 e 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (capo F) e agli art. 81, comma 2, e 110 cod. pen , 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, ora art. 512 bis cod. pen. (capo G); e relativo ad una serie di condotte delittuose poste in essere nell'ambito della procedura di aggiudicazione, in favore dell'ATI composta da Idrorhegion Scarl s.r.l. e Acciona Agua Servicios S.L., dell'appalto per la gestione del sistema idrico del Comune di Reggio Calabria del valore complessivo di 70 milioni. 2. Interposto riesame, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dapprima confermato l'ordinanza del Gip;
quindi, in esito all'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 20 giugno 2017, n 38718, per l'assenza di motivazione quanto al nesso di pertinenzialità tra le quote sociali sequestrate al RB e la condotta oggetto delle contestazioni cautelari oltre che in relazione al periculum in mora, ha parzialmente annullato l'originario decreto di sequestro limitatamente all'84% delle quote della Astem s.r.l. 3. Anche quest'ultimo provvedimento è stato annullato con rinvio da questa Corte con la sentenza n. 41039 del 2018, ancora per la natura apparente della motivazione, in particolare con riferimento al profilo del periculum in mora. Decidendo nuovamente sul rinvio, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha nuovamente confermato il provvedimento del Gip sottoposto a riesame, pur nel suo più ristretto attuale tenore. 4. Avverso tale ultimo provvedimento ha presentato ricorso l'indagato, a mezzo dei difensori di fiducia avv.ti Vincenzo Nico D'Ascola e Michele Novella, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 324, comma 7, 325 comma 1 e 627 cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di motivare o comunque reso una motivazione solo apparente in ordine al fumus boni iuris, al nesso di pertinenzialità ed al periculum in mora sottesi alla misura adottata, essendosi il Collegio limitato a riprodurre acriticamente il testo del provvedimento genetico senza svolgere alcun vaglio critico al riguardo, dare risposta agli specifici rilievi mossi dalla difesa e superare i vuoti argomentativi riscontrati dalla Corte di Cassazione con le due sentenze di annullamento citate in precedenza. 2 4.2. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, 321, comma 1, e 325 cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di rispondere ai rilievi svolti dalla difesa in ordine alle modalità attraverso le quali la titolarità delle quote societarie in sequestro possa essere strumentalizzata per la reiterazione dei reati oggetto di indagine in modo da giustificarne l'assoggettamento al vincolo cautelare;
e per aver riscontrato il periculum sul presupposto di una asserita possibilità, destituita di fondamento logico e giuridico, di reiterazione delle condotte siccome favorita dal dissequestro delle quote della Gear. Il tutto senza confrontarsi con la considerazione di principio sottesa all'annullamento da ultimo disposto dalla Corte: in che termini la titolarità delle quote in questione, per il tramite del dominio sulla Gear, potrebbe influire , nell'ottica della reiterazione dei reati utilizzando la OR, se le quote di quest'ultima società sono già sottoposte al vincolo cautelare;
ed ancora senza rispondere in ordine alla linearità logica dell'atteggiamento tenuto nel dissequestrare le quote della Astem sul presupposto della attuale sussistenza del vincolo imposto sulle quote della Allumino Conduttori s.r.l. Del resto, si evidenzia nel ricorso, le società Sop e ER NS, sono del tutto estranee, anche per il relativo oggetto sociale, alle condotte oggetto dell'attività di indagine, come confermato dalle valutazioni spese dal medesimo Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, nel negare i presupposti per la applicazione del sequestro funzionale alla confisca di prevenzione in relazione alle medesime quote societarie oggi soggette al sequestro penale disposto dal GIP. 5. Nel corso dell'udienza del 14/10/2020 sono stati depositati motivi nuovi dall'avvocato Alvaro, nuovo difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvo del provvedimento impugnato e dell'ordinanza genetica di sequestro resa dal GIP. 2. Giova evidenziare, in primo luogo, che per effetto del diacronico sviluppo determinato dal progressivo incedere degli annullamenti in precedenza disposti da questa Corte, richiamati nella narrazione in fatto, l'oggetto del giudizio rimesso al Tribunale del riesame (ed in coerenza quello dell'odierno scrutinio di legittimità) risulta unicamente limitato al profilo del periculum in mora. 2.1.1 rilievi mossi nell'occasione avverso il precedente provvedimento assunto dal Tribunale reggino si riferivano sostanzialmente solo a tale profilo della vicenda cautelare in esame. In particolare, si rimarcava il difetto di motivazione sia in ordine "all'individuazione delle ragioni di fatto che imponevano l'adozione del 3 vincolo cautelare sulle quote, ipotizzando l'utilizzazione della società Idrorhegion Scarl s.r.I., come strumento di incameramento del profitto dei reati contestati"; sia in relazione alla "contraddizione con l'ulteriore decisione assunta nel medesimo provvedimento quanto alla richiesta di dissequestro delle quote delle società Astem s.r.l.", accolta dal Tribunale sul presupposto che la società controllata attraverso queste ultime quote (la società Alluminio conduttori s.r.I.), ritenuta anch'essa potenziale strumento per la reiterazione di reati della stessa specie, era rimasta sotto sequestro e che tanto escludeva il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, in termini non diversi da quanto potrebbe sostenersi "per la società Idrorhegion Scarl s.r.l. (controllata attraverso le società riferibili al RB), anch'essa ancora sottoposta a sequestro quanto alle relative quote sociali, sicchè risulta in modo palese la contraddizione della motivazione che aveva differenziato ingiustificatamente la posizione dei titolari delle quote delle società controllanti la società affidataria del servizio idrico". Da qui l'onere di motivazione aggiuntiva imposto con il detto annullamento al Tribunale di Reggio Calabria, espressamente diretto a favorire un nuovo esame in ordine alle censure difensive legate, unicamente, al tema del periculum. 2.2. Quanto sopra per un verso determina l'inconferenza dei motivi di ricorso che ancora oggi mettono nuovamente in gioco i profili del fumus e della pertinenzialità delle quote sequestrate rispetto alle condotte contestate a supporto della iniziativa cautelare in contestazione;
per altro verso, consente di affermare che il rinnovato argomentare del Tribunale sul rapporto di pertinenzialità assume nella specie il ruolo del presupposto logico di riferimento utile al completamento della motivazione sul tema del periculum. 2.3. In questa cornice va dunque segnalato che il Tribunale ha chiarito, ancora una volta, che il sequestro delle quote in oggetto è stato disposto in correlazione al reato di cui all'ad 353 cod. pen. ascritto tra gli altri, al RB, in ordine alla turbativa legata alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori e dei servizi inerenti il servizio idrico del comune di Reggio Calabria, gara aggiudicata ad una ATI della quale fa parte la OR, società direttamente coinvolta nella turbativa;
e che, secondo l'assunto accusatorio, la condotta sarebbe stata realizzata dal RB per il tramite dell'influenza dominante manifestata in relazione alla gestione della detta società, favorita da una catena di partecipazioni societarie che muove dalla titolarità delle quote delle società in sequestro e passa in via intermedia da altra compagine, la Gear RL, partecipata dalla SOP sas e dalla ER NS RL ( le due società cui si riferiscono le quote in sequestro) e che, a sua volta, è partecipe della della OR ( in misura del 24% dell'intero capitale sociale). 4 2.4. Ciò precisato ad avviso del Tribunale, la restituzione delle quote sequestrate all'indagato consentirebbe a quest'ultimo di riassumere il sostanziale dominio della OR e per l'effetto, grazie anche al rapporto intrattenuto con l'azionista di fatto di maggioranza di tale ultima società, TO CA, darebbe concretezza all'addotto rischio di reiterazione delle condotte sottoposte ad indagine. Rischio, questo, reso peraltro ancora più concreto dall'intervenuto dissequestro delle quote della Gear, partecipante della OR e partecipata dalle due società direttamente dominate dal RB: il che favorirebbe nuovamente il controllo della Gear e dunque indirettamente della OR, a nulla valendo la quota di partecipazione minoritaria riferibile a tale società, giacche questo non avrebbe in precedenza impedito il dominio di fatto della OR stessa da parte dell'imputato. 3. Questo il tenore della motivazione ora assunta dal Tribunale, appare di immediata evidenza che il Tribunale , ancora una volta, ha omesso di colmare il vuoto logico e argomentativo sotteso al provvedimento di sequestro con riguardo al profilo del periculum. Se lo scopo del vincolo ablativo di natura cautelare è quello di evitare il protrarsi dell'ipotizzata attività criminosa, e se tale protrarsi, nella ricostruzione sottesa all'assunto accusatorio è immediatamente correlato al dominio gestorio della società OR, non viene ancora una volta precisato in che termini siffatta paventata ipotesi di aggravamento del reato contestato assume concretezza e attualità, laddove le quote di tale ultima società, diverse da quelle riferibili alla Gear, risultino ancora oggi, per come sembra pacifico dalla lettura dei provvedimenti resi nel corso del presente procedimento, sottoposte a sequestro. 3.1. E l'interrogativo che precede, dall'ovvio risvolto logico assorbente rispetto alla tenuta della misura in contestazione, non può ritenersi risolto favorevolmente, nell'ottica della conferma del sequestro, dalle ulteriori considerazioni argomentative svolte dal Tribunale in seno al provvedimento. In particolare il dissequestro della quote della OR posseduta dalla Gear (così si esprime il Tribunale, senza precisare se e quando un siffatto vincolo è stato prima apposto e poi dismesso e perché, considerato il rilievo che si ascrive alla citata compagine ), lungi dal sanare il radicale vizio di motivazione stigmatizzato in precedenza, accresce l'area di inconsistenza del presupposto afferente il periculum giacchè: lega il dominio della OR, favorito dalla titolarità delle quote in sequestro e indirettamente dal controllo della Gear RL, malgrado la partecipazione minoritaria di quest'ultima nella detta società, ad un apodittico riferimento ai rapporti intrattenuti con lo CA, dominus di fatto della maggioranza delle 5 quote della detta società, non altrimenti definiti, nella loro sussistenza e consistenza;
lascia comunque inalterato, per quanto già rimarcato, il quesito di fondo che vizia in radice il provvedimento censurato ed a monte il sequestro, quello della perduranza del vincolo sulle restanti quote, maggioritarie, della OR, il che dovrebbe neutralizzare in radice le prospettive di reiterazione della condotta risultando inconferente il riferimento all'azionista di maggioranza di siffatta società, sostituito dagli organi di controllo giudiziario. 5. Da qui l'annullamento senza rinvio come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del GIP del Tribuinale di Reggio Calabria del 12 giugno 2017 e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle quote societarie sotto poste a sequestro. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al procurattre Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'ad 626 cod. proc. pen. Così deciso il 14/10/2020
sentita la relazione svolta dal consigliere Benedetto Paternò Raddusa;
udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Vincenzo Senatore, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
sentiti i difensori del ricorrente Avvocato Alvaro Andrea che ha depositato nuova nomina fiduciaria in sostituzione dell'avvocato D'Ascola e motivi aggiunti ai quali si è richiamato;
e avvocato Michele Novella, che ha concluso come da ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 21 luglio 2016, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria ha convalidato il sequestro preventivo disposto d'urgenza dal P.M. avente ad oggetto il 15% delle quote sociali della S.O.P. di EN RB & C. s.a.s., il 48% delle quote della ER NS s.r.1., 1'84% delle quote di Astem s.r.1.; partecipazioni tutte riferibili alla disponibilità di RB EN. Decreto, questo, reso nell'ambito di un procedimento promosso a carico di diversi soggetti, indagati dei reati/di cui agli artt. 110, 61 n. cd titec Ci agromusí)frAiwy Penale Sent. Sez. 6 Num. 30502 Anno 2020 Presidente: BRICCHETTI RENATO GIUSEPPE Relatore: PATERNO' RADDUSA BENEDETTO Data Udienza: 14/10/2020 9 e 416 bis c.p. (capo A); agli artt. 110, 112, 81, comma 2, e 353 cod. pen (capo B); agli artt. 110, 112 e 640, comma 2, n. 1 c.p. (capo C); agli artt. 110, 112 e 319 cod. pen.; agli artt. 110 e 319 quater cod. pen (capo E); agli artt. 5, 21, 24 e 25 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (capo F) e agli art. 81, comma 2, e 110 cod. pen , 12 quinquies d.l. 8 giugno 1992, n. 306, ora art. 512 bis cod. pen. (capo G); e relativo ad una serie di condotte delittuose poste in essere nell'ambito della procedura di aggiudicazione, in favore dell'ATI composta da Idrorhegion Scarl s.r.l. e Acciona Agua Servicios S.L., dell'appalto per la gestione del sistema idrico del Comune di Reggio Calabria del valore complessivo di 70 milioni. 2. Interposto riesame, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha dapprima confermato l'ordinanza del Gip;
quindi, in esito all'annullamento disposto da questa Corte con sentenza del 20 giugno 2017, n 38718, per l'assenza di motivazione quanto al nesso di pertinenzialità tra le quote sociali sequestrate al RB e la condotta oggetto delle contestazioni cautelari oltre che in relazione al periculum in mora, ha parzialmente annullato l'originario decreto di sequestro limitatamente all'84% delle quote della Astem s.r.l. 3. Anche quest'ultimo provvedimento è stato annullato con rinvio da questa Corte con la sentenza n. 41039 del 2018, ancora per la natura apparente della motivazione, in particolare con riferimento al profilo del periculum in mora. Decidendo nuovamente sul rinvio, il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha nuovamente confermato il provvedimento del Gip sottoposto a riesame, pur nel suo più ristretto attuale tenore. 4. Avverso tale ultimo provvedimento ha presentato ricorso l'indagato, a mezzo dei difensori di fiducia avv.ti Vincenzo Nico D'Ascola e Michele Novella, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi. 4.1. Violazione di legge in relazione agli artt. 125, comma 3, 324, comma 7, 325 comma 1 e 627 cod. proc. pen. per avere il Tribunale omesso di motivare o comunque reso una motivazione solo apparente in ordine al fumus boni iuris, al nesso di pertinenzialità ed al periculum in mora sottesi alla misura adottata, essendosi il Collegio limitato a riprodurre acriticamente il testo del provvedimento genetico senza svolgere alcun vaglio critico al riguardo, dare risposta agli specifici rilievi mossi dalla difesa e superare i vuoti argomentativi riscontrati dalla Corte di Cassazione con le due sentenze di annullamento citate in precedenza. 2 4.2. Violazione di legge processuale in relazione agli artt. 125, 321, comma 1, e 325 cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di rispondere ai rilievi svolti dalla difesa in ordine alle modalità attraverso le quali la titolarità delle quote societarie in sequestro possa essere strumentalizzata per la reiterazione dei reati oggetto di indagine in modo da giustificarne l'assoggettamento al vincolo cautelare;
e per aver riscontrato il periculum sul presupposto di una asserita possibilità, destituita di fondamento logico e giuridico, di reiterazione delle condotte siccome favorita dal dissequestro delle quote della Gear. Il tutto senza confrontarsi con la considerazione di principio sottesa all'annullamento da ultimo disposto dalla Corte: in che termini la titolarità delle quote in questione, per il tramite del dominio sulla Gear, potrebbe influire , nell'ottica della reiterazione dei reati utilizzando la OR, se le quote di quest'ultima società sono già sottoposte al vincolo cautelare;
ed ancora senza rispondere in ordine alla linearità logica dell'atteggiamento tenuto nel dissequestrare le quote della Astem sul presupposto della attuale sussistenza del vincolo imposto sulle quote della Allumino Conduttori s.r.l. Del resto, si evidenzia nel ricorso, le società Sop e ER NS, sono del tutto estranee, anche per il relativo oggetto sociale, alle condotte oggetto dell'attività di indagine, come confermato dalle valutazioni spese dal medesimo Tribunale di Reggio Calabria, sezione misure di prevenzione, nel negare i presupposti per la applicazione del sequestro funzionale alla confisca di prevenzione in relazione alle medesime quote societarie oggi soggette al sequestro penale disposto dal GIP. 5. Nel corso dell'udienza del 14/10/2020 sono stati depositati motivi nuovi dall'avvocato Alvaro, nuovo difensore del ricorrente. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato e determina l'annullamento senza rinvo del provvedimento impugnato e dell'ordinanza genetica di sequestro resa dal GIP. 2. Giova evidenziare, in primo luogo, che per effetto del diacronico sviluppo determinato dal progressivo incedere degli annullamenti in precedenza disposti da questa Corte, richiamati nella narrazione in fatto, l'oggetto del giudizio rimesso al Tribunale del riesame (ed in coerenza quello dell'odierno scrutinio di legittimità) risulta unicamente limitato al profilo del periculum in mora. 2.1.1 rilievi mossi nell'occasione avverso il precedente provvedimento assunto dal Tribunale reggino si riferivano sostanzialmente solo a tale profilo della vicenda cautelare in esame. In particolare, si rimarcava il difetto di motivazione sia in ordine "all'individuazione delle ragioni di fatto che imponevano l'adozione del 3 vincolo cautelare sulle quote, ipotizzando l'utilizzazione della società Idrorhegion Scarl s.r.I., come strumento di incameramento del profitto dei reati contestati"; sia in relazione alla "contraddizione con l'ulteriore decisione assunta nel medesimo provvedimento quanto alla richiesta di dissequestro delle quote delle società Astem s.r.l.", accolta dal Tribunale sul presupposto che la società controllata attraverso queste ultime quote (la società Alluminio conduttori s.r.I.), ritenuta anch'essa potenziale strumento per la reiterazione di reati della stessa specie, era rimasta sotto sequestro e che tanto escludeva il pericolo di aggravamento delle conseguenze del reato, in termini non diversi da quanto potrebbe sostenersi "per la società Idrorhegion Scarl s.r.l. (controllata attraverso le società riferibili al RB), anch'essa ancora sottoposta a sequestro quanto alle relative quote sociali, sicchè risulta in modo palese la contraddizione della motivazione che aveva differenziato ingiustificatamente la posizione dei titolari delle quote delle società controllanti la società affidataria del servizio idrico". Da qui l'onere di motivazione aggiuntiva imposto con il detto annullamento al Tribunale di Reggio Calabria, espressamente diretto a favorire un nuovo esame in ordine alle censure difensive legate, unicamente, al tema del periculum. 2.2. Quanto sopra per un verso determina l'inconferenza dei motivi di ricorso che ancora oggi mettono nuovamente in gioco i profili del fumus e della pertinenzialità delle quote sequestrate rispetto alle condotte contestate a supporto della iniziativa cautelare in contestazione;
per altro verso, consente di affermare che il rinnovato argomentare del Tribunale sul rapporto di pertinenzialità assume nella specie il ruolo del presupposto logico di riferimento utile al completamento della motivazione sul tema del periculum. 2.3. In questa cornice va dunque segnalato che il Tribunale ha chiarito, ancora una volta, che il sequestro delle quote in oggetto è stato disposto in correlazione al reato di cui all'ad 353 cod. pen. ascritto tra gli altri, al RB, in ordine alla turbativa legata alla gara per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori e dei servizi inerenti il servizio idrico del comune di Reggio Calabria, gara aggiudicata ad una ATI della quale fa parte la OR, società direttamente coinvolta nella turbativa;
e che, secondo l'assunto accusatorio, la condotta sarebbe stata realizzata dal RB per il tramite dell'influenza dominante manifestata in relazione alla gestione della detta società, favorita da una catena di partecipazioni societarie che muove dalla titolarità delle quote delle società in sequestro e passa in via intermedia da altra compagine, la Gear RL, partecipata dalla SOP sas e dalla ER NS RL ( le due società cui si riferiscono le quote in sequestro) e che, a sua volta, è partecipe della della OR ( in misura del 24% dell'intero capitale sociale). 4 2.4. Ciò precisato ad avviso del Tribunale, la restituzione delle quote sequestrate all'indagato consentirebbe a quest'ultimo di riassumere il sostanziale dominio della OR e per l'effetto, grazie anche al rapporto intrattenuto con l'azionista di fatto di maggioranza di tale ultima società, TO CA, darebbe concretezza all'addotto rischio di reiterazione delle condotte sottoposte ad indagine. Rischio, questo, reso peraltro ancora più concreto dall'intervenuto dissequestro delle quote della Gear, partecipante della OR e partecipata dalle due società direttamente dominate dal RB: il che favorirebbe nuovamente il controllo della Gear e dunque indirettamente della OR, a nulla valendo la quota di partecipazione minoritaria riferibile a tale società, giacche questo non avrebbe in precedenza impedito il dominio di fatto della OR stessa da parte dell'imputato. 3. Questo il tenore della motivazione ora assunta dal Tribunale, appare di immediata evidenza che il Tribunale , ancora una volta, ha omesso di colmare il vuoto logico e argomentativo sotteso al provvedimento di sequestro con riguardo al profilo del periculum. Se lo scopo del vincolo ablativo di natura cautelare è quello di evitare il protrarsi dell'ipotizzata attività criminosa, e se tale protrarsi, nella ricostruzione sottesa all'assunto accusatorio è immediatamente correlato al dominio gestorio della società OR, non viene ancora una volta precisato in che termini siffatta paventata ipotesi di aggravamento del reato contestato assume concretezza e attualità, laddove le quote di tale ultima società, diverse da quelle riferibili alla Gear, risultino ancora oggi, per come sembra pacifico dalla lettura dei provvedimenti resi nel corso del presente procedimento, sottoposte a sequestro. 3.1. E l'interrogativo che precede, dall'ovvio risvolto logico assorbente rispetto alla tenuta della misura in contestazione, non può ritenersi risolto favorevolmente, nell'ottica della conferma del sequestro, dalle ulteriori considerazioni argomentative svolte dal Tribunale in seno al provvedimento. In particolare il dissequestro della quote della OR posseduta dalla Gear (così si esprime il Tribunale, senza precisare se e quando un siffatto vincolo è stato prima apposto e poi dismesso e perché, considerato il rilievo che si ascrive alla citata compagine ), lungi dal sanare il radicale vizio di motivazione stigmatizzato in precedenza, accresce l'area di inconsistenza del presupposto afferente il periculum giacchè: lega il dominio della OR, favorito dalla titolarità delle quote in sequestro e indirettamente dal controllo della Gear RL, malgrado la partecipazione minoritaria di quest'ultima nella detta società, ad un apodittico riferimento ai rapporti intrattenuti con lo CA, dominus di fatto della maggioranza delle 5 quote della detta società, non altrimenti definiti, nella loro sussistenza e consistenza;
lascia comunque inalterato, per quanto già rimarcato, il quesito di fondo che vizia in radice il provvedimento censurato ed a monte il sequestro, quello della perduranza del vincolo sulle restanti quote, maggioritarie, della OR, il che dovrebbe neutralizzare in radice le prospettive di reiterazione della condotta risultando inconferente il riferimento all'azionista di maggioranza di siffatta società, sostituito dagli organi di controllo giudiziario. 5. Da qui l'annullamento senza rinvio come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del GIP del Tribuinale di Reggio Calabria del 12 giugno 2017 e dispone il dissequestro e la restituzione all'avente diritto delle quote societarie sotto poste a sequestro. Manda alla Cancelleria per l'immediata comunicazione al procurattre Generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'ad 626 cod. proc. pen. Così deciso il 14/10/2020