TRIB
Sentenza 24 aprile 2024
Sentenza 24 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avezzano, sentenza 24/04/2024, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avezzano |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
Proc. n. 300/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 300 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Novella, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
, c.f. e P.IVA Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in L'Aquila, P.IVA_1
Via Giuseppe Saragat, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Di Donato, presso la quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
Materia: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note depositate in data 30.1.2024, ovvero: “in via preliminare, convocare il CTU a chiarimenti o, in alternativa, disporre un rinnovo della CTU;
in subordine, nel merito, accogliere la domanda di parte attrice e, in conseguenza, dichiarare la responsabilità della convenuta nella produzione dei Controparte_2 danni subiti e subendi dall'attrice e, per l'effetto, condannarla al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e di ogni altra specie, subiti e subendi dall'attrice, quantificabili nella somma di € 227.594,00 o di quella maggiore o minore, che risulterà
1 in corso di causa, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi, nonché spese mediche e danno derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa, nella misura che risulterà in corso di causa o in quella che l'Ecc.mo Tribunale vorrà determinare in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in data 29.1.2024, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Avezzano, contrariis rejectis, in via principale: integralmente rigettare, poiché infondata, sia nell'an che nel quantum, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 la . L'attrice ha esposto come, dopo esser rimasta Controparte_2 vittima di una caduta accidentale in data 24.9.2012, fosse stata trasportata presso il Pronto
Soccorso del nosocomio di Pescina ove venne refertata una frattura scomposta della testa omerale.
In data 27.9.2012 veniva, quindi, ricoverata presso l'Ospedale di e il 29.9.2012 subiva CP_2 intervento chirurgico di “sintesi con placca pantera o endoprotesi di testa omerale”. Il 4.10.2012
l'attrice veniva, quindi, dimessa con prescrizione di fisioterapia.
ha, quindi, allegato come, a causa della erronea esecuzione Parte_1 dell'intervento chirurgico e della erronea indicazione di fisioterapia, avesse patito una lussazione della protesi della spalla, in precedenza impiantata, con necessità di un intervento di revisione della stessa, cui si sottoponeva il 30.5.2013 presso una casa di cura privata.
L'attrice ha, poi, dedotto di aver subito, in considerazione della erronea esecuzione dell'intervento e della erronea gestione post-operatoria imputabile alla convenuta, un danno biologico di natura permanente del 35% e temporaneo sub specie di inabilità assoluta per 60 giorni e di inabilità relativa per 160 giorni.
Assunta ha, quindi, ravvisata la responsabilità da inadempimento della , ha Parte_1 CP_2 concluso domandando la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.
B. La convenuta si è costituita in giudizio, contrastando l'avversa domanda ed allegando di aver esattamente svolto le prestazioni indicate da parte attrice evidenziando come, in considerazione delle condizioni di età e salute di , quanto lamentato fosse da ritenere Parte_1 una complicanza prevedibile ma non evitabile sottolineando, altresì, come la paziente avesse ricevuto una corretta informazione in ordine alla stessa prima di esprimere un valido consenso informato.
2 Ad ogni modo la convenuta ha, altresì, contestato che la lussazione della protesi possa ritenersi causalmente originata dagli inadempimenti affermati da parte attrice.
La ha, perciò, concluso domandando il rigetto della domanda ex adverso proposta. CP_2
C. La causa veniva istruita con produzioni documentali e con lo svolgimento di una CTU in forma collegiale (Dott.ssa e Dott. , secondo quanto previsto dall'art. 15 L. Persona_1 Persona_2
24/2017.
1. La responsabilità in ambito sanitario e il quadro normativo di riferimento.
In tema di responsabilità della struttura sanitaria, come ormai graniticamente affermato in giurisprudenza, l'accettazione del paziente in un presidio (pubblico o privato) deputato a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di "spedalità", in forza del quale la stessa si obbliga ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'erogazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali: la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico;
la fornitura di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze;
le prestazioni lato sensu alberghiere (Cass. Sez. 3, 26.6.2012, n. 10616).
Ne discende come la struttura risponda, da un lato, ex art. 1218 c.c., dell'inadempimento delle prestazioni cui è tenuta in ragione della conclusione del contratto di spedalità con il paziente;
dall'altro, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico- professionale posta in essere dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, seppur con la condivisibile precisazione che si tratta di non già, nel senso in cui tradizionalmente è stata intesa, quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta (Cass. Sez. 3, 15.3.2024, n. 7074).
Tali principi hanno trovato espressa consacrazione normativa nell'art. 7 L. 24/2017.
Corollario della natura contrattuale della responsabilità è quello per il quale il paziente, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere deve dimostrare la fonte del proprio diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento "qualificato" di controparte, mentre grava sui convenuti l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto - esatto – adempimento (Cass. Civ. SS.UU., 30.10.2001, n. 13533). Con specifico riguardo all'onere probatorio incombente sul paziente, pare opportuno osservare che la Corte di Cassazione abbia recentemente statuito - così modificando parzialmente l'impostazione esegetica delineata dal
3 summenzionato arresto delle Sezioni Unite - che, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
Infatti, allorquando l'obbligazione abbia ad oggetto un facere professionale, identificandosi il danno-evento con la lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato
(coincidente, in ipotesi di responsabilità dell'operatore sanitario, con la guarigione dalla malattia o, comunque, con il miglioramento della condizione psico-fisica del paziente), la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento, non avendo la violazione delle regole della diligenza professionale un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Invero,
l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia: sicché, il creditore ha l'onere di allegare e provare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico.
Pertanto, tale qualificazione comporta che l'onere della prova vada ripartito secondo quanto previsto in tema di responsabilità contrattuale, gravando sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie a seguito dell'intervento), il nesso causale con l'azione od omissione dei sanitari e sulla struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale fornita è stata eseguita con diligenza, prudenza e perizia, e che gli esiti infausti siano imputabili ad un evento imprevisto ed imprevedibile o, comunque, non causalmente riconducibili alla condotta negligente o imperita dei medici (Cass. Sez. 3, 7.12.2017, n. 29315).
Solo una volta che il creditore abbia dato prova - anche mediante presunzioni - del primo ciclo causale, spetterà al debitore convenuto dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione oppure che l'inadempimento è dipeso dall'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a sé non imputabile.
Precipitato applicativo di tale approdo interpretativo è quello per il quale, "se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale" (Cass. Sez. 3, 11.11.2019, n.
28991; Cass. Sez. 6 - 3, 26.11.2020, Ord. n. 26907).
4 Quanto, poi, alla regola probatoria da seguire ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra condotta professionale negligente o imperita ed evento dannoso, vale il criterio civilistico del “più probabile che non”, laddove – si intende – “detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)” (v. Cass. SS.UU., 11.1.2008, n.
576; Cass. Sez. 3, 21.7.2011, n. 15991).
I princìpi sopra compendiati trovano applicazione anche in ipotesi di colpa medica di tipo omissivo, dove la verifica dell'efficienza causale della condotta del medico rispetto all'evento dannoso richiede il compimento di un giudizio controfattuale che consenta di ritenere, sempre secondo il criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica di cui sopra, che una diversa condotta del personale medico avrebbe impedito o comunque ritardato l'evento letale, inteso come conseguenza infausta prodotta dal naturale decorso della patologia in atto (v. Cass.
Sez. 3, 23.8.2018, Ord. 21008).
La Corte di Cassazione ha affermato, in particolare, che “in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa
C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (Cfr. Cass. Sez. 3, 27.7.2021 n. 21530).
2. La responsabilità della convenuta nel caso di specie.
Il collegio di consulenti tecnici, con valutazioni logiche e condivisibili, ha evidenziato anzitutto come la diagnosi posta presso l'Ospedale di di “frattura scomposta testa omerale dx”, CP_2 fosse correttamente formulata e come pure il trattamento chirurgico di impianto di Org_1
fosse correttamente indicato. Tale intervento chirurgico venne eseguito in data 29.9.2012
[...] conformemente alle leges artis e durante lo stesso non insorsero complicanze. Il decorso post-
5 operatorio risultò nella norma e l'attrice venne dimessa il 4.10.2012 con prescrizione di kinesiterapia ed immobilizzazione con tutore. Il collegio ha, quindi, evidenziato come la lussazione successiva della protesi, occorsa a distanza di tempo, sia da annoverarsi tra le complicanze post-operatorie specifiche rispetto al tipo di protesi impiantata e, come tale, prevedibile in seguito a tali tipologie di interventi, ma non prevenibile evidenziando come non risultino elementi per affermare che ad essa contribuirono, con efficacia causale esclusiva o concorrente, le manovre fisioterapiche.
Pertanto gli esiti permanenti, allegati dall'attrice non possono ritenersi derivati da un qualche inadempimento della convenuta.
Il collegio peritale ha, invece, individuato un specifico profilo di responsabilità della convenuta per la tardiva indicazione della necessità esecuzione dell'intervento di revisione della protesi atteso che, dopo la diagnosi di lussazione del 26.1.2013 l'intervento di sostituzione protesica fu eseguito il 30.5.2013, così indicando come risarcibile il danno da inabilità temporanea così distinto:
- incapacità temporanea parziale al 75% pari a giorni 40 (quaranta),
-incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 40 (quaranta),
-incapacità temporanea parziale al 25% pari a giorni 40 (quaranta).
Sul punto deve rilevarsi come l'attore, adempiendo l'onere di allegazione su egli incombente, abbia indicato come causa del danno esclusivamente gli inadempimenti descritti quali inesatta esecuzione del primo intervento ed erronea prescrizione della fisioterapia (v. pag. 6 atto di citazione), come pure ribadito nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, infine, nella comparsa conclusionale.
Giova, anzitutto, rammentare come la domanda con la quale si invoca, in giudizio, il risarcimento del danno conseguenza di un illecito civile - contrattuale o extracontrattuale e, dunque, anche la domanda di risarcimento danni per responsabilità sanitaria (sia che si riferisca a condotte illecite avvenute prima dell'entrata in vigore della L. 24/2017, sia in epoca successiva) - abbia ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, per cui si richiede all'attore di allegare i fatti materiali sui quali quel diritto viene a fondarsi, così da consentire l'individuazione specifica delle “ragioni della domanda” (ossia della causa petendi), pena la nullità della stessa per violazione dell'art. 163, co.
3, n. 4, c.p.c. (tra le altre, Cass. n. 17408/2012; Cass. n. 10577/2018). Sicché, in ipotesi di domanda risarcitoria, la cui causa petendi non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), che è a presidio dei principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio (art. 24 Cost.). E tanto vale anche per i
6 fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una CTU ove, per l'appunto, si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare quale “ragione della domanda”, configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, co. 1, c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 3086/2022).
Con specifico riferimento, poi, agli oneri di allegazione della domanda risarcitoria per responsabilità medica e, segnatamente, di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per la condotta ascrivibile ai sanitari ausiliari della stessa (dunque, di responsabilità ex art. 1228 c.c., come nella specie dedotta in giudizio), l'attore danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza del c.d. contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento del debitore. Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza ha precisato (sin da Cass. SS.UU., n.
577/2008) che “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno”; sebbene ai fini dell'allegazione di un siffatto inadempimento non sia necessario che l'attore individui specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo invece sufficiente la deduzione di una prestazione mal adempiuta e di una incidenza causale della stessa sul pregiudizio lamentato. L'onere dell'attore di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della domanda risarcitoria “non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore … dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possono avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato”
(Cass. Sez. 6, 26.7.2012, n. 13269).
In tale senso, la deduzione di profili di colpa nuovi o diversi allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della CTU, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico- scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (Cass. Sez. 3,
15.3.2024, n. 7074).
Laddove, però, l'attore – in special modo se sulla scorta di una consulenza di parte – abbia indicato quale foriera dei danni lamentati una condotta errata, costituente inadempimento, incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. la sentenza che apprezzi profili di colpa relativi ad una distinta
7 condotta, cui corrisponda una diversa prestazione dell'obbligato. Così, in tema di responsabilità medica, qualora sia proposta domanda di risarcimento dei danni per l'inesatta esecuzione di un intervento chirurgico, la sentenza che condanna al risarcimento in ragione dell'erronea valutazione riguardo alla sua necessità viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, pone a fondamento della sentenza una "causa petendi" diversa da quella allegata dall'attore (Cass. Sez. 3, 30.1.2023,
Ord. 2719; Cass. Sez. 3, 7.7.2023, Ord. 19259).
Applicando tali princìpi al caso di specie, è evidente come – in ragione delle specifiche allegazioni dell'attore – non possa pervenirsi a condanna sulla base degli elementi evidenziati dal collegio peritale. Questi, infatti, si sostanziano nel tardivo invio a (secondo) intervento chirurgico di revisione protesica per effetto della diagnosi di lussazione del 26.1.2013, perciò all'inadempimento di prestazione distinta da quella dedotta in giudizio dall'attore. Ciò è evidentissimo ove si consideri come tale seconda prestazione fosse distinta dalla prima poiché intesa ad assicurare la rimozione della complicanza inevitabile derivata dall'originario intervento.
Ne discende come la domanda di Assunta debba essere rigettata. Parte_1
3. Le spese processuali.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere informata all'ordinario e regolare principio di soccombenza, difettando le circostanze di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione, integrale o parziale.
Considerata la semplicità delle questioni giuridiche sottese alla vicenda, gli onorari sono liquidati come in dispositivo, secondo lo scaglione di valore determinato in base al c.d. “disputatum” (Cass.
Sez. 6 - 3, 30.11.2022, Ord. 35195) facendo applicazione dei parametri al valore minimo ex D.M.
55/2014 ss.mm.ii., con riferimento a tutte le fasi.
Le spese di consulenza tecnica devono essere, altresì, poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre spese Controparte_2 generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%);
- pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di . Pt_1 Parte_1
Avezzano, 24 aprile 2024 Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVEZZANO
Il Tribunale Ordinario di Avezzano in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.
Paolo LEPIDI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile di primo grado iscritta al n. 300 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, all'esito della concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
TRA
, c.f.: , rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Parte_1 C.F._1
Novella, presso il quale è elettivamente domiciliata
ATTORE
CONTRO
, c.f. e P.IVA Controparte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, con sede legale in L'Aquila, P.IVA_1
Via Giuseppe Saragat, rappresentata e difesa dall'Avv. Giulia Di Donato, presso la quale è elettivamente domiciliata
CONVENUTO
Materia: risarcimento danni da responsabilità sanitaria.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte attrice ha concluso come da note depositate in data 30.1.2024, ovvero: “in via preliminare, convocare il CTU a chiarimenti o, in alternativa, disporre un rinnovo della CTU;
in subordine, nel merito, accogliere la domanda di parte attrice e, in conseguenza, dichiarare la responsabilità della convenuta nella produzione dei Controparte_2 danni subiti e subendi dall'attrice e, per l'effetto, condannarla al Parte_1 risarcimento dei danni patrimoniali, non patrimoniali e di ogni altra specie, subiti e subendi dall'attrice, quantificabili nella somma di € 227.594,00 o di quella maggiore o minore, che risulterà
1 in corso di causa, ritenuta di giustizia, anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi, nonché spese mediche e danno derivante dalla diminuzione della capacità lavorativa, nella misura che risulterà in corso di causa o in quella che l'Ecc.mo Tribunale vorrà determinare in via equitativa. Con vittoria di spese e competenze di giudizio”.
Parte convenuta ha concluso come da note scritte depositate in data 29.1.2024, ovvero: “Piaccia all'Ill.mo Giudice del Tribunale di Avezzano, contrariis rejectis, in via principale: integralmente rigettare, poiché infondata, sia nell'an che nel quantum, la domanda spiegata nell'atto introduttivo del giudizio, con vittoria di spese e competenze di lite”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
A. Con atto di citazione regolarmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 la . L'attrice ha esposto come, dopo esser rimasta Controparte_2 vittima di una caduta accidentale in data 24.9.2012, fosse stata trasportata presso il Pronto
Soccorso del nosocomio di Pescina ove venne refertata una frattura scomposta della testa omerale.
In data 27.9.2012 veniva, quindi, ricoverata presso l'Ospedale di e il 29.9.2012 subiva CP_2 intervento chirurgico di “sintesi con placca pantera o endoprotesi di testa omerale”. Il 4.10.2012
l'attrice veniva, quindi, dimessa con prescrizione di fisioterapia.
ha, quindi, allegato come, a causa della erronea esecuzione Parte_1 dell'intervento chirurgico e della erronea indicazione di fisioterapia, avesse patito una lussazione della protesi della spalla, in precedenza impiantata, con necessità di un intervento di revisione della stessa, cui si sottoponeva il 30.5.2013 presso una casa di cura privata.
L'attrice ha, poi, dedotto di aver subito, in considerazione della erronea esecuzione dell'intervento e della erronea gestione post-operatoria imputabile alla convenuta, un danno biologico di natura permanente del 35% e temporaneo sub specie di inabilità assoluta per 60 giorni e di inabilità relativa per 160 giorni.
Assunta ha, quindi, ravvisata la responsabilità da inadempimento della , ha Parte_1 CP_2 concluso domandando la condanna della stessa al risarcimento dei danni subiti.
B. La convenuta si è costituita in giudizio, contrastando l'avversa domanda ed allegando di aver esattamente svolto le prestazioni indicate da parte attrice evidenziando come, in considerazione delle condizioni di età e salute di , quanto lamentato fosse da ritenere Parte_1 una complicanza prevedibile ma non evitabile sottolineando, altresì, come la paziente avesse ricevuto una corretta informazione in ordine alla stessa prima di esprimere un valido consenso informato.
2 Ad ogni modo la convenuta ha, altresì, contestato che la lussazione della protesi possa ritenersi causalmente originata dagli inadempimenti affermati da parte attrice.
La ha, perciò, concluso domandando il rigetto della domanda ex adverso proposta. CP_2
C. La causa veniva istruita con produzioni documentali e con lo svolgimento di una CTU in forma collegiale (Dott.ssa e Dott. , secondo quanto previsto dall'art. 15 L. Persona_1 Persona_2
24/2017.
1. La responsabilità in ambito sanitario e il quadro normativo di riferimento.
In tema di responsabilità della struttura sanitaria, come ormai graniticamente affermato in giurisprudenza, l'accettazione del paziente in un presidio (pubblico o privato) deputato a fornire assistenza sanitaria-ospedaliera, ai fini del ricovero o di una visita ambulatoriale, comporta la conclusione di un contratto di prestazione d'opera atipico di "spedalità", in forza del quale la stessa si obbliga ad una prestazione complessa, che non si esaurisce nell'erogazione delle cure mediche e di quelle chirurgiche, ma si estende ad una serie di altre prestazioni, quali: la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico;
la fornitura di medicinali e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, anche in vista di eventuali complicanze;
le prestazioni lato sensu alberghiere (Cass. Sez. 3, 26.6.2012, n. 10616).
Ne discende come la struttura risponda, da un lato, ex art. 1218 c.c., dell'inadempimento delle prestazioni cui è tenuta in ragione della conclusione del contratto di spedalità con il paziente;
dall'altro, ai sensi dell'art. 1228 c.c., anche dell'inadempimento della prestazione medico- professionale posta in essere dal sanitario, quale ausiliario necessario dell'organizzazione aziendale e ciò pur in assenza di un rapporto di lavoro subordinato o parasubordinato con lo stesso. Ai sensi dell'art. 1228 c.c., infatti, il debitore che nell'adempimento dell'obbligazione si avvalga dell'opera di terzi risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro, seppur con la condivisibile precisazione che si tratta di non già, nel senso in cui tradizionalmente è stata intesa, quale fattispecie di responsabilità oggettiva per fatto altrui bensì nel senso di responsabilità per fatto proprio e, dunque, soggettiva e diretta (Cass. Sez. 3, 15.3.2024, n. 7074).
Tali principi hanno trovato espressa consacrazione normativa nell'art. 7 L. 24/2017.
Corollario della natura contrattuale della responsabilità è quello per il quale il paziente, in applicazione dei criteri di ripartizione dell'onere deve dimostrare la fonte del proprio diritto ed allegare la circostanza dell'inadempimento "qualificato" di controparte, mentre grava sui convenuti l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto - esatto – adempimento (Cass. Civ. SS.UU., 30.10.2001, n. 13533). Con specifico riguardo all'onere probatorio incombente sul paziente, pare opportuno osservare che la Corte di Cassazione abbia recentemente statuito - così modificando parzialmente l'impostazione esegetica delineata dal
3 summenzionato arresto delle Sezioni Unite - che, “ove sia dedotta la responsabilità contrattuale del sanitario per l'inadempimento della prestazione di diligenza professionale e la lesione del diritto alla salute, è onere del danneggiato provare, anche a mezzo di presunzioni, il nesso di causalità fra l'aggravamento della situazione patologica (o l'insorgenza di nuove patologie) e la condotta del sanitario, mentre è onere della parte debitrice provare, ove il creditore abbia assolto il proprio onere probatorio, la causa imprevedibile ed inevitabile dell'impossibilità dell'esatta esecuzione della prestazione”.
Infatti, allorquando l'obbligazione abbia ad oggetto un facere professionale, identificandosi il danno-evento con la lesione dell'interesse presupposto a quello contrattualmente regolato
(coincidente, in ipotesi di responsabilità dell'operatore sanitario, con la guarigione dalla malattia o, comunque, con il miglioramento della condizione psico-fisica del paziente), la causalità materiale non è assorbita dall'inadempimento, non avendo la violazione delle regole della diligenza professionale un'intrinseca attitudine causale alla produzione del danno evento. Invero,
l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie non sono immanenti alla violazione delle leges artis e potrebbero avere una diversa eziologia: sicché, il creditore ha l'onere di allegare e provare la connessione puramente naturalistica fra la lesione della salute, in termini di aggravamento della situazione patologica o insorgenza di nuove patologie, e la condotta del medico.
Pertanto, tale qualificazione comporta che l'onere della prova vada ripartito secondo quanto previsto in tema di responsabilità contrattuale, gravando sul danneggiato l'onere di provare l'esistenza del contratto, l'aggravamento della situazione patologica (o dell'insorgenza di nuove patologie a seguito dell'intervento), il nesso causale con l'azione od omissione dei sanitari e sulla struttura sanitaria la prova che la prestazione professionale fornita è stata eseguita con diligenza, prudenza e perizia, e che gli esiti infausti siano imputabili ad un evento imprevisto ed imprevedibile o, comunque, non causalmente riconducibili alla condotta negligente o imperita dei medici (Cass. Sez. 3, 7.12.2017, n. 29315).
Solo una volta che il creditore abbia dato prova - anche mediante presunzioni - del primo ciclo causale, spetterà al debitore convenuto dimostrare di aver adempiuto la propria prestazione oppure che l'inadempimento è dipeso dall'impossibilità di eseguire la prestazione per causa a sé non imputabile.
Precipitato applicativo di tale approdo interpretativo è quello per il quale, "se resta ignota anche mediante l'utilizzo di presunzioni la causa dell'evento di danno, le conseguenze sfavorevoli ai fini del giudizio ricadono sul creditore della prestazione professionale" (Cass. Sez. 3, 11.11.2019, n.
28991; Cass. Sez. 6 - 3, 26.11.2020, Ord. n. 26907).
4 Quanto, poi, alla regola probatoria da seguire ai fini dell'accertamento del nesso di causalità tra condotta professionale negligente o imperita ed evento dannoso, vale il criterio civilistico del “più probabile che non”, laddove – si intende – “detto standard di "certezza probabilistica" in materia civile non può essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa - statistica delle frequenze di classi di eventi (c.d. probabilità quantitativa o pascaliana), che potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e nel contempo di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili in relazione al caso concreto (c.d. probabilità logica o baconiana)” (v. Cass. SS.UU., 11.1.2008, n.
576; Cass. Sez. 3, 21.7.2011, n. 15991).
I princìpi sopra compendiati trovano applicazione anche in ipotesi di colpa medica di tipo omissivo, dove la verifica dell'efficienza causale della condotta del medico rispetto all'evento dannoso richiede il compimento di un giudizio controfattuale che consenta di ritenere, sempre secondo il criterio della regolarità causale e della certezza probabilistica di cui sopra, che una diversa condotta del personale medico avrebbe impedito o comunque ritardato l'evento letale, inteso come conseguenza infausta prodotta dal naturale decorso della patologia in atto (v. Cass.
Sez. 3, 23.8.2018, Ord. 21008).
La Corte di Cassazione ha affermato, in particolare, che “in materia di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'accertamento del nesso causale in caso di diagnosi tardiva - da compiersi secondo la regola del "più probabile che non" ovvero della "evidenza del probabile", come pure delineata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza del 21 giugno 2017 in causa
C-621/15 in tema di responsabilità da prodotto difettoso, in coerenza con il principio eurounitario della effettività della tutela giurisdizionale - si sostanzia nella verifica dell'eziologia dell'omissione, per cui occorre stabilire se il comportamento doveroso che l'agente avrebbe dovuto tenere sarebbe stato in grado di impedire o meno, l'evento lesivo, tenuto conto di tutte le risultanze del caso concreto nella loro irripetibile singolarità, giudizio da ancorarsi non esclusivamente alla determinazione quantitativo-statistica delle frequenze di classe di eventi (cd. probabilità quantitativa), ma anche all'ambito degli elementi di conferma disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica)” (Cfr. Cass. Sez. 3, 27.7.2021 n. 21530).
2. La responsabilità della convenuta nel caso di specie.
Il collegio di consulenti tecnici, con valutazioni logiche e condivisibili, ha evidenziato anzitutto come la diagnosi posta presso l'Ospedale di di “frattura scomposta testa omerale dx”, CP_2 fosse correttamente formulata e come pure il trattamento chirurgico di impianto di Org_1
fosse correttamente indicato. Tale intervento chirurgico venne eseguito in data 29.9.2012
[...] conformemente alle leges artis e durante lo stesso non insorsero complicanze. Il decorso post-
5 operatorio risultò nella norma e l'attrice venne dimessa il 4.10.2012 con prescrizione di kinesiterapia ed immobilizzazione con tutore. Il collegio ha, quindi, evidenziato come la lussazione successiva della protesi, occorsa a distanza di tempo, sia da annoverarsi tra le complicanze post-operatorie specifiche rispetto al tipo di protesi impiantata e, come tale, prevedibile in seguito a tali tipologie di interventi, ma non prevenibile evidenziando come non risultino elementi per affermare che ad essa contribuirono, con efficacia causale esclusiva o concorrente, le manovre fisioterapiche.
Pertanto gli esiti permanenti, allegati dall'attrice non possono ritenersi derivati da un qualche inadempimento della convenuta.
Il collegio peritale ha, invece, individuato un specifico profilo di responsabilità della convenuta per la tardiva indicazione della necessità esecuzione dell'intervento di revisione della protesi atteso che, dopo la diagnosi di lussazione del 26.1.2013 l'intervento di sostituzione protesica fu eseguito il 30.5.2013, così indicando come risarcibile il danno da inabilità temporanea così distinto:
- incapacità temporanea parziale al 75% pari a giorni 40 (quaranta),
-incapacità temporanea parziale al 50% pari a giorni 40 (quaranta),
-incapacità temporanea parziale al 25% pari a giorni 40 (quaranta).
Sul punto deve rilevarsi come l'attore, adempiendo l'onere di allegazione su egli incombente, abbia indicato come causa del danno esclusivamente gli inadempimenti descritti quali inesatta esecuzione del primo intervento ed erronea prescrizione della fisioterapia (v. pag. 6 atto di citazione), come pure ribadito nella prima memoria ex art. 183, co. 6 c.p.c. e, infine, nella comparsa conclusionale.
Giova, anzitutto, rammentare come la domanda con la quale si invoca, in giudizio, il risarcimento del danno conseguenza di un illecito civile - contrattuale o extracontrattuale e, dunque, anche la domanda di risarcimento danni per responsabilità sanitaria (sia che si riferisca a condotte illecite avvenute prima dell'entrata in vigore della L. 24/2017, sia in epoca successiva) - abbia ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, per cui si richiede all'attore di allegare i fatti materiali sui quali quel diritto viene a fondarsi, così da consentire l'individuazione specifica delle “ragioni della domanda” (ossia della causa petendi), pena la nullità della stessa per violazione dell'art. 163, co.
3, n. 4, c.p.c. (tra le altre, Cass. n. 17408/2012; Cass. n. 10577/2018). Sicché, in ipotesi di domanda risarcitoria, la cui causa petendi non sia stata modificata nel rispetto del regime delle preclusioni processuali, il giudice non può pronunciare su di essa ponendovi a fondamento fatti materiali non allegati, tempestivamente, dalla parte, pena la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.), che è a presidio dei principi, fondamentali, del contraddittorio e della difesa in giudizio (art. 24 Cost.). E tanto vale anche per i
6 fatti che siano stati acquisiti al giudizio in base alle risultanze di una CTU ove, per l'appunto, si tratti dei fatti principali, che è onere delle parti allegare quale “ragione della domanda”, configurandosi, altrimenti, una nullità assoluta, rilevabile d'ufficio o, in difetto, da farsi valere come motivo di impugnazione ai sensi dell'art. 161, co. 1, c.p.c. (Cass. SS.UU. n. 3086/2022).
Con specifico riferimento, poi, agli oneri di allegazione della domanda risarcitoria per responsabilità medica e, segnatamente, di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria per la condotta ascrivibile ai sanitari ausiliari della stessa (dunque, di responsabilità ex art. 1228 c.c., come nella specie dedotta in giudizio), l'attore danneggiato è tenuto ad allegare, oltre all'esistenza del c.d. contratto di spedalità, l'insorgenza o l'aggravamento della patologia e l'inadempimento del debitore. Sotto quest'ultimo profilo, la giurisprudenza ha precisato (sin da Cass. SS.UU., n.
577/2008) che “l'allegazione del creditore non può attenere ad un inadempimento, qualunque esso sia, ma ad un inadempimento, per così dire, qualificato, e cioè astrattamente efficiente alla produzione del danno”; sebbene ai fini dell'allegazione di un siffatto inadempimento non sia necessario che l'attore individui specificamente la condotta omessa o l'errore commesso, essendo invece sufficiente la deduzione di una prestazione mal adempiuta e di una incidenza causale della stessa sul pregiudizio lamentato. L'onere dell'attore di allegare i profili concreti di colpa medica posti a fondamento della domanda risarcitoria “non si spinge fino alla necessità di enucleazione e indicazione di specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conosciuti e conoscibili soltanto dagli esperti del settore … dovendosi considerare il fatto costitutivo, idoneo a delimitare l'ambito dell'indagine, nella sua essenzialità materiale, senza che le specificazioni della condotta, inizialmente allegate dall'attore, possono avere portata preclusiva, attesa la normale mancanza di conoscenze scientifiche da parte del danneggiato”
(Cass. Sez. 6, 26.7.2012, n. 13269).
In tale senso, la deduzione di profili di colpa nuovi o diversi allegati, fondati su circostanze emerse all'esito della CTU, non integra domanda nuova, poiché non determina alcun mutamento della causa petendi e dell'ambito dell'indagine processuale, non potendo attribuirsi portata preclusiva, in tal senso, alle specificazioni della condotta inizialmente operate dall'attore, il cui onere di allegazione dev'essere rapportato alle informazioni accessibili e alle cognizioni tecnico- scientifiche da lui esigibili, senza imporgli di enucleare specifici e peculiari aspetti tecnici di responsabilità professionale, conoscibili soltanto dagli esperti del settore (Cass. Sez. 3,
15.3.2024, n. 7074).
Laddove, però, l'attore – in special modo se sulla scorta di una consulenza di parte – abbia indicato quale foriera dei danni lamentati una condotta errata, costituente inadempimento, incorre in violazione dell'art. 112 c.p.c. la sentenza che apprezzi profili di colpa relativi ad una distinta
7 condotta, cui corrisponda una diversa prestazione dell'obbligato. Così, in tema di responsabilità medica, qualora sia proposta domanda di risarcimento dei danni per l'inesatta esecuzione di un intervento chirurgico, la sentenza che condanna al risarcimento in ragione dell'erronea valutazione riguardo alla sua necessità viola il principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato perché, vertendosi in materia di diritti eterodeterminati, pone a fondamento della sentenza una "causa petendi" diversa da quella allegata dall'attore (Cass. Sez. 3, 30.1.2023,
Ord. 2719; Cass. Sez. 3, 7.7.2023, Ord. 19259).
Applicando tali princìpi al caso di specie, è evidente come – in ragione delle specifiche allegazioni dell'attore – non possa pervenirsi a condanna sulla base degli elementi evidenziati dal collegio peritale. Questi, infatti, si sostanziano nel tardivo invio a (secondo) intervento chirurgico di revisione protesica per effetto della diagnosi di lussazione del 26.1.2013, perciò all'inadempimento di prestazione distinta da quella dedotta in giudizio dall'attore. Ciò è evidentissimo ove si consideri come tale seconda prestazione fosse distinta dalla prima poiché intesa ad assicurare la rimozione della complicanza inevitabile derivata dall'originario intervento.
Ne discende come la domanda di Assunta debba essere rigettata. Parte_1
3. Le spese processuali.
La regolamentazione delle spese processuali deve essere informata all'ordinario e regolare principio di soccombenza, difettando le circostanze di cui all'art. 92 c.p.c. per disporre la compensazione, integrale o parziale.
Considerata la semplicità delle questioni giuridiche sottese alla vicenda, gli onorari sono liquidati come in dispositivo, secondo lo scaglione di valore determinato in base al c.d. “disputatum” (Cass.
Sez. 6 - 3, 30.11.2022, Ord. 35195) facendo applicazione dei parametri al valore minimo ex D.M.
55/2014 ss.mm.ii., con riferimento a tutte le fasi.
Le spese di consulenza tecnica devono essere, altresì, poste definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Avezzano, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore della Parte_1 [...]
che si liquidano in € 7.052,00 per onorari, oltre spese Controparte_2 generali (15%), rivalsa C.P.A. (4%) ed I.V.A. (22%);
- pone le spese di consulenza tecnica definitivamente a carico di . Pt_1 Parte_1
Avezzano, 24 aprile 2024 Il Giudice
Dott. Paolo LEPIDI
8