Sentenza 15 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 15/04/2026, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00823/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00092/2024 REG.RIC.
N. 00359/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 92 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
LA NI, NA LO, LA LO RO UC CC, GR UC CC, YR UC CC, ST QU, LI Ometto, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Roberto Favero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio delle Pertiche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Marta Cendron, Simone Pavan, Lucia Maria Lanzieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Padova, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Paolo Voci, Patrizia Carbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 359 del 2024, proposto da
LA NI, NA LO, LA LO RO UC CC, GR UC CC, YR UC Xi-ccato, ST QU, LI Ometto, rappresentati e difesi dall'avvocato Fabio Roberto Favero, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di San Giorgio delle Pertiche, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Chiara Cacciavillani, Marta Cendron, Simone Pavan, Lucia Maria Lanzieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Provincia di Padova, Regione Veneto, Consorzio di Bonifica Acque Risorgive, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
quanto al ricorso n. 92 del 2024:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- Delibera Consiliare n. 24 del 4 luglio 2023 recante “Approvazione del progetto di fattibilità della “Nuova viabilità di collegamento tra la S.P. 39 e la S.P. 10 – Via Punara c.d. bassa” con contestuale adozione di variante al Piano degli Interventi vigente per apposizione di vincolo preordinato all'esproprio ai sensi dell'art. 24 della L.R. Veneto n. 27/2003 e dell'art. 11 e 19 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.” (con avviso di emanazione pubblica-to su Amministrazione Trasparente in data 12 luglio 2023 e pubblicazione della Delibera, nella medesima Sezione, in data 17 luglio 2023), e di tutti i documenti approvati dalla stessa (doc. 1);
- eventuale Delibera Provinciale di approvazione del progetto, al momento non nota ai Ricorrenti;
- laddove occorrer possa, di ogni atto presupposto, conseguente e/o comune connesso, ed in particolare della Delibera della Giunta Comunale n. 168 del 26 novembre 2022 recante “Accordo tra Provincia di Padova e Comune per progettazione di fattibilità relativa alla revisione della viabilità provinciale SP 10 ed SP 39. Approvazione” (doc. 2) e dell'allegato testo dell'accordo approvato (doc. 3); nonché della Delibera Provinciale di approvazione del medesimo Accordo, ove intervenuta;
- nonché degli ulteriori atti presupposti, non resi disponibili ai Ricorrenti, e, in particolare, la nota protocollo 5098 in data 20 aprile 2022 (prot. Prov. n. 25008/22), con cui il Comune avrebbe esposto all'Amministrazione Provinciale di Padova le criticità e le possibili soluzioni progettuali relative alla viabilità comunale; nonché la nota prot. 54091 del 30.08.202 con cui la Provincia di Padova avrebbe valutato con interesse gli interventi proposti da R.F.I. nel territorio del Comune di San Giorgio delle Pertiche ed espresso valutazioni sull'assetto viabilistico comunale e gli interventi da effettuare
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da IN PA il 13/6/202 :
per l’annullamento:
- della Delibera di Giunta Comunale del Comune di San Giorgio delle Pertiche n. 48 del 25.03.2025, recante “Approvazione schema di accordo tra la Provincia di Padova e il Comune di San Giorgio delle Pertiche per la disciplina del 1° stralcio degli interventi prioritari finalizzati alla revisione della viabilità provinciale relativamente alla SP 10 e SP 39” (doc. 15, dimesso unitamente al presente ricorso e indicato nel secondo foliario dei documenti) unitamente allo schema di accordo ap-provato (doc. 16);
- del Decreto del Presidente della Provincia di Padova n. 38 del 17.03.2025 (doc. 17), conosciuto soltanto all’esito di istanza d’accesso, d.d. 19 maggio 2025 ed evasa in data 27.05.2025, recante approvazione del medesimo schema di accordo di cui sopra, unitamente allo schema di accordo approvato;
- dell'Accordo, approvato dalle PP.AA. resistenti, ove medio tempore sottoscritto;
- di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche non noto (Atti e Provvedimenti impugnati a mezzo del presente Ricorso per motivi aggiunti).
quanto al ricorso n. 359 del 2024:
della Delibera Consiliare n. 39 del 27 settembre 2023 “Variante n. 7 al Piano degli Interventi finalizzata alla realizzazione di “nuova viabilità di collegamento tra la S.P. 39 e la S.P. 10 Via Punara”: esame osservazioni, controdeduzioni e approvazione ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 11 del 23.04.2004”; e annullamento delle allegate Controdeduzioni alle Osservazioni dei Ricorrenti; nonché annullamento di ogni atto presupposto, conseguente e/o comunque connesso, anche al momento attuale non conosciuto; e, in particolare, ove occorrer debba, dei pareri favorevoli per silentium sulla Relazione di Valutazione di Compatibilità Idraulica del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive e della Regione Veneto – Ufficio Genio Civile di Padova.
Visti i ricorsi i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio de Comune di San Giorgio delle Pertiche e della Provincia di Padova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 febbraio 2026 il dott. Marco NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con i ricorsi all’esame, proposti ex art. 48 c.p.a. in esito della trasposizione di precedenti ricorsi straordinari, gli odierni istanti, residenti in San Giorgio delle Pertiche e proprietari di terreni prospicienti il sedime di Via Punara c.d. “bassa”, hanno impugnato gli atti in epigrafe indicati (Progetto di fattibilità della “Nuova viabilità di collegamento tra la S.P. 39 e la S.P. 10 – Via Punara c.d. bassa”, accordi tra enti pubblici ex art. 15 della l. n. 241/1990 e delibere di adozione e approvazione di varianti urbanistiche al P.I., contenenti apposizione del vincolo preordinato all’esproprio sui terreni di loro proprietà) con i quali, a seguito della revisione della viabilità conseguente all’eliminazione di passaggi a livello da parte di RFI, un tratto di Via Punara bassa è stato trasformato in una strada provinciale aperta al traffico pesante, deducendone l’illegittimità sotto plurimi profili di violazione di legge ed eccesso di potere.
Si sono costituiti in giudizio il Comune di San Giorgio delle Pertiche e la Provincia di Padova, chiedendo il rigetto delle impugnative ex adverso proposte.
All’udienza pubblica in epigrafe indicata le cause sono passate in decisione.
Il Tribunale dispone preliminarmente, ex art 70 c.p.a,, la riunione dei giudizi in epigrafe indicati, attesa l’esistenza di ragioni di connessione, soggettiva e oggettiva.
Ciò posto, i ricorsi riuniti – i cui motivi possono essere esaminati congiuntamente, poiché riproposti nei vari ricorsi con sostanziale identità di contenuti – non meritano accoglimento per le ragioni di seguito sinteticamente esposte.
Infondato è il motivo con cui i ricorrenti deducono la violazione dell’art. 8 delle N.T.A. del Piano di Gestione Rischio Alluvioni (P.G.R.A.), secondo cui le TR competenti alla redazione degli strumenti urbanistici e delle varianti verificano le condizioni di pericolosità idraulica del territorio per le aree non mappate che siano: a) soggette a “dissesto idraulico” per effetto di studi riconosciuti dai competenti organi statali o regionali, di consorzi di bonifica o per effetto di specifiche previsioni urbanistiche; b) affette da documentato allagamento da corso d’acqua o costiero anche in assenza di studi o specifiche previsioni urbanistiche.
Secondo i ricorrenti la surriferita norma urbanistica sarebbe stata violata in quanto, essendo l’area in questione non mappata (cioè priva dell’attribuzione di una determinata classe, rispettivamente, di rischio e pericolo), il P.G.R.A. prevede che per i casi sub lett. a) e b) le TR debbano compiere una verifica della pericolosità idraulica: verifica che, tuttavia, nel caso di specie, sarebbe, stata omessa dalle intimate TR (la variante urbanistica impugnata sarebbe pertanto stata illegittimamente sottratta al percorso procedimentale di cui all’art. 8 n.t.a. del P.G.R.A).
L’assunto è privo di pregio per il semplice e decisivo motivo che nessuno degli strumenti urbanistici cui i ricorrenti si riferiscono qualifica l’area come soggetta a “dissesto idraulico”, che è il solo tipo di dissesto contemplato dall’art. 8 delle N.T.A..
E infatti il P.A.T. qualifica l’area come esondabile e/o a pericolo di ristagno idrico, e né il P.T.C.P. né il P.A.T.I. qualificano l’area come soggetta a dissesto idraulico.
Manca, dunque, il presupposto, primo e imprescindibile, per assoggettare la variante urbanistica impugnata al percorso procedimentale di cui all’art. 8 n.t.a. del P.G.R.A..
Va respinto anche il motivo con cui i ricorrenti deducono che, in luogo della adozione e approvazione di una variante al P.I., la riqualificazione di Via Punara avrebbe dovuto essere attuata a mezzo di una variante al P.A.T. Secondo i ricorrenti l’intervento per cui è causa rientrerebbe tra quelli disciplinati all’art. 92 delle N.T. e pertanto avrebbe dovuto essere subordinato ad una variante al P.A.T., attesa l’asserita inadeguatezza della qualificazione come “viabilità di connessione e distribuzione da potenziare e riqualificare” ai sensi dell’art. 94 delle N.T..
L’assunto non merita condivisione in quanto l’art. 91 delle N.T. dispone che il P.A.T. individua con apposita simbologia le infrastrutture per la mobilità di maggior rilevanza esistenti o in programmazione, mentre è affidata al P.I. l’individuazione dei mezzi per l’eliminazione e la riduzione delle situazioni di criticità della rete viabilistica comunale, con la precisazione, di cui al comma 4, secondo cui non costituiscono variante al P.A.T. le previsioni viarie di interesse comunale purché non interferiscano con la viabilità di livello territoriale o sovracomunale.
L’intervento volto alla realizzazione della nuova viabilità su Via Punara non è un intervento che interferisce con la viabilità di livello territoriale o sovracomunale, in quanto valorizza, all’interno del Comune di San Giorgio delle Pertiche, parti di tracciato di due strade provinciali esistenti ed è volto a migliorarne le attuali criticità, ed è stato inoltre previsto anche in attuazione di un accordo avvenuto tra le TR comunale e provinciale.
Va disatteso anche il motivo d’impugnazione con cui i ricorrenti contestano l’irragionevolezza della localizzazione dell’opera pubblica, affermando che la scelta progettuale del Comune non comporterebbe il minor sacrificio possibile in capo ai privati, e non conseguirebbe l’obiettivo di liberare il centro del paese dal traffico pesante.
E invero, in disparte l’ampia discrezionalità che connota simili scelte (sindacabile solo nei limiti della manifesta illogicità, qui non valicati dalle intimate P.P.A.A.), è verosimile che l’intervento in oggetto abbia l’effetto di decongestionare il centro cittadino dal traffico pesante: se la S.P. 10 viene traslata a sud di Via Punara, è altamente probabile che il traffico in transito sulla medesima S.P. non transiterà più per il centro di San Giorgio delle Pertiche.
Per tutto quanto sin qui sinteticamente esposto i ricorsi all’esame, inclusi i motivi aggiunti, devono essere respinti.
La problematicità delle questioni che hanno dato origine alla vertenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti, previa riunione dei medesimi, li respinge.
Spese compensate
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AZ IM, Presidente
Marco NA, Consigliere, Estensore
Andrea Rizzo, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco NA | AZ IM |
IL SEGRETARIO