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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/04/2025, n. 1483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1483 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7645/2021
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del
C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Vito Stricciola
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], ammesso al beneficio CP_1 del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Vito Castiglione Minischetti
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: Separazione giudiziale
* * * * * * * * * *
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, del 20.03.2025, il
G.I., preso atto del contenuto delle note di comparizione figurata medio tempore depositate telematicamente il 12.03.2025, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione di cui alla convenzione denominata
“Convenzione di separazione personale”, sottoscritta in Bari (BA), il 6 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente il 12 marzo 2025), rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede, che con nota del 21.03.2025, chiedeva l'omologazione della convenzione di separazione personale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.06.2021, OR NE IN (di seguito ricorrente) concludeva come in atti. Con memoria difensiva depositata per l'udienza del 20.10.2021, si costituiva in giudizio il resistente il quale, aderendo espressamente all'avversaria CP_1 domanda di separazione personale dei coniugi, ma contestando la veridicità delle avversarie deduzioni e la fondatezza delle avverse pretese, concludeva, a sua volta, come in atti.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione presidenziale del 22.12.2021, il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, sicché le parti venivano rimesse innanzi al sottoscritto giudice istruttore che, all'esito dell'udienza istruttoria del 14.04.2022, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sola questione di stato. A tanto seguiva l'emissione della sentenza n. 1912/2022, pubblicata il 17.05.2022, con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, del 20.03.2025, il
G.I., preso atto del contenuto delle note di comparizione figurata medio tempore depositate telematicamente il 12.03.2025, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione di cui alla convenzione denominata
“Convenzione di separazione personale”, sottoscritta in Bari (BA), il 6 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente il 12 marzo 2025), rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede, che con nota del 21.03.2025, chiedeva l'omologazione della convenzione di separazione personale.
MOTIVAZIONE
Pronunciata (e verosimilmente ormai passata in cosa giudicata) la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi, le parti hanno convenuto di definire le residue questioni ancora controverse, come da convenzione di separazione, denominata “Convenzione di separazione personale”, sottoscritta in Bari (BA), il 6 marzo
2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente il 12 marzo
2025.
Ci si trova al cospetto di conclusioni conformi, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il procedimento nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva, dichiarativa della separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolamentazione degli aspetti precedentemente controversi, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso e in parte con quello camerale consensuale.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la causa va decisa pronunciando sentenza nelle forme del rito contenzioso, con la quale il Collegio deve considerare e valutare gli accordi intervenuti tra i coniugi, come trasfusi nel corpo della convenzione separativa versata in atti.
Tali accordi ben possono essere recepiti nella decisione di questo Collegio, anche perché non sussistono impedimenti legali che depongano in senso contrario.
Pertanto, il Collegio, recependo l'accordo raggiunto dai coniugi, può senz'altro provvedere nei termini indicati in dispositivo. La conformità del tenore delle conclusioni rassegnate da entrambe le parti giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente concordato sul punto dalle parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da Parte_1
con ricorso depositato in data 04.06.2021, nei confronti di ,
[...] CP_1 ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, ferma restando la sentenza parziale di declaratoria della separazione personale dei coniugi, n. 1912/2022, pubblicata il 17.05.2022, in atti, così provvede:
DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni separative, medio tempore concordate dalle parti e trasfuse nel corpo della convenzione di separazione, denominata
“Convenzione di separazione personale”, sottoscritta in Bari (BA), il 6 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente il 12 marzo 2025;
DICHIARA cessata la materia del contendere relativamente a tutte le domande accessorie alla domanda principale di separazione personale tra coniugi;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BARI
Il Tribunale di Bari – 1^ Sezione Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei signori magistrati:
Dr. Giuseppe DISABATO - Presidente
Dr.ssa Valeria GUARAGNELLA - Giudice Dr.ssa Sara MAZZOTTA - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale 7645/2021
TRA
, nata a [...] il [...], Parte_1 ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del
C.O.A., in atti, rappresentata e difesa, giusta mandato in atti, dall'Avv. Vito Stricciola
-RICORRENTE-
E
, nato a [...] il [...], ammesso al beneficio CP_1 del patrocinio a spese dello Stato, giusta delibera di ammissione del C.O.A., in atti, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'Avv. Vito Castiglione Minischetti
-RESISTENTE-
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Bari
-INTERVENTORE EX LEGE-
Oggetto: Separazione giudiziale
* * * * * * * * * *
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, del 20.03.2025, il
G.I., preso atto del contenuto delle note di comparizione figurata medio tempore depositate telematicamente il 12.03.2025, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione di cui alla convenzione denominata
“Convenzione di separazione personale”, sottoscritta in Bari (BA), il 6 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente il 12 marzo 2025), rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede, che con nota del 21.03.2025, chiedeva l'omologazione della convenzione di separazione personale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 04.06.2021, OR NE IN (di seguito ricorrente) concludeva come in atti. Con memoria difensiva depositata per l'udienza del 20.10.2021, si costituiva in giudizio il resistente il quale, aderendo espressamente all'avversaria CP_1 domanda di separazione personale dei coniugi, ma contestando la veridicità delle avversarie deduzioni e la fondatezza delle avverse pretese, concludeva, a sua volta, come in atti.
Con ordinanza emessa a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza di prima comparizione presidenziale del 22.12.2021, il Presidente del Tribunale emetteva i provvedimenti provvisori e urgenti nell'interesse dei coniugi e della prole, sicché le parti venivano rimesse innanzi al sottoscritto giudice istruttore che, all'esito dell'udienza istruttoria del 14.04.2022, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla sola questione di stato. A tanto seguiva l'emissione della sentenza n. 1912/2022, pubblicata il 17.05.2022, con cui veniva dichiarata la separazione personale dei coniugi.
All'esito dell'udienza cartolare di precisazione delle conclusioni, del 20.03.2025, il
G.I., preso atto del contenuto delle note di comparizione figurata medio tempore depositate telematicamente il 12.03.2025, con le quali è stato concordemente richiesto emettersi sentenza definitiva di recepimento delle condizioni di separazione di cui alla convenzione denominata
“Convenzione di separazione personale”, sottoscritta in Bari (BA), il 6 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari (depositata telematicamente il 12 marzo 2025), rimetteva immediatamente la causa al Collegio per la decisione, previa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero in sede, che con nota del 21.03.2025, chiedeva l'omologazione della convenzione di separazione personale.
MOTIVAZIONE
Pronunciata (e verosimilmente ormai passata in cosa giudicata) la sentenza non definitiva dichiarativa della separazione personale dei coniugi, le parti hanno convenuto di definire le residue questioni ancora controverse, come da convenzione di separazione, denominata “Convenzione di separazione personale”, sottoscritta in Bari (BA), il 6 marzo
2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente il 12 marzo
2025.
Ci si trova al cospetto di conclusioni conformi, che le parti stesse hanno chiesto al
Tribunale di riconoscere come idonee a regolare per il futuro i loro rapporti. Tale rilievo s'impone perché, introdotto il procedimento nelle forme del rito contenzioso ed emessa la sentenza non definitiva, dichiarativa della separazione, non è più possibile far luogo ad una trasformazione del rito in conseguenza degli accordi che le parti abbiano successivamente trovato in ordine alla regolamentazione degli aspetti precedentemente controversi, essendo inammissibile che un medesimo procedimento si definisca in parte con il rito contenzioso e in parte con quello camerale consensuale.
Alla luce di tali considerazioni, dunque, la causa va decisa pronunciando sentenza nelle forme del rito contenzioso, con la quale il Collegio deve considerare e valutare gli accordi intervenuti tra i coniugi, come trasfusi nel corpo della convenzione separativa versata in atti.
Tali accordi ben possono essere recepiti nella decisione di questo Collegio, anche perché non sussistono impedimenti legali che depongano in senso contrario.
Pertanto, il Collegio, recependo l'accordo raggiunto dai coniugi, può senz'altro provvedere nei termini indicati in dispositivo. La conformità del tenore delle conclusioni rassegnate da entrambe le parti giustifica, ai sensi dell'art. 92 comma 2° c.p.c., la compensazione per intero delle spese di procedura, in ossequio, peraltro, a quanto espressamente concordato sul punto dalle parti.
P. Q. M.
definitivamente pronunciando nel procedimento introdotto da Parte_1
con ricorso depositato in data 04.06.2021, nei confronti di ,
[...] CP_1 ogni contraria istanza, deduzione, eccezione e conclusione disattesa, ferma restando la sentenza parziale di declaratoria della separazione personale dei coniugi, n. 1912/2022, pubblicata il 17.05.2022, in atti, così provvede:
DICHIARA valide ed efficaci tra le parti tutte le condizioni separative, medio tempore concordate dalle parti e trasfuse nel corpo della convenzione di separazione, denominata
“Convenzione di separazione personale”, sottoscritta in Bari (BA), il 6 marzo 2025, dalle parti e dai rispettivi difensori fiduciari e depositata telematicamente il 12 marzo 2025;
DICHIARA cessata la materia del contendere relativamente a tutte le domande accessorie alla domanda principale di separazione personale tra coniugi;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della I Sezione Civile del Tribunale, in data 15 aprile 2025.
Il Giudice estensore
Dr.ssa Sara Mazzotta
Il Presidente Dr. Giuseppe Disabato