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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/11/2025, n. 2426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2426 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3541 / 2025 R.G
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. NT RA PRESIDENTE REL.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3541/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 04/06/2025
da
(CF. ), con l'avv. BERRA Parte_1 C.F._1
ILARIA;
ricorrente nei confronti di
(CF. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
LE LA;
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
1 Conclusioni congiunte delle parti: “A parziale modifica della sentenza n.
1471/2020 del Tribunale di Verona (R.G. n. 2207/2020):
- Sull'assegno mensile a carico del sig. e a titolo di concorso Parte_1
nel mantenimento della minore . Persona_1
1. dal mese di ottobre 2025 e sino al mese di giugno 2027 compreso, salvo quanto previsto al punto 7.B), ridursi ad Euro 400,00=, (quattrocento) mensili,
l'assegno a carico del sig. a titolo di contributo nel mantenimento di Parte_1
Per_
senza rivalutazione ed adeguamento istat, con tutte le spese straordinarie
Per_ comprensive delle spese di iscrizione e retta della scuola elementare di al 100% a
Per_ carico della signora salva la spesa per l'apparecchio dei denti di verrà CP_1
divisa, concordemente, al 50% tra i genitori;
2. dal mese di luglio 2027 compreso e sino a quando previsto al punto 5,
l'assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento di ed a carico del Persona_1
sig. , salvo quanto previsto al punto 7.B), sarà ridotto ad Euro 350,00= Pt_1
(trecentocinquanta//00), senza rivalutazione e aggiornamento istat e con tutte le spese straordinarie al 100% a carico della signora salvo la spesa per l'apparecchio CP_1
dei denti che sarà ripartita tra i genitori come disposto al precedente punto 1;
3. assegno unico interamente a favore della signora Controparte_1
detrazioni e deduzioni fiscali delle spese per la minore, spese scolastiche comprese, al
100% a favore della signora salvo quanto previsto al successivo punto 5; CP_1
Per_ 4. i genitori stabiliscono che verrà iscritta, alle scuole medie, in una scuola pubblica, sita in comune che consenta alla di gestire anche gli altri due figli CP_1
Per_ con la precisazione che le parti acconsentono già da ora che potrà prendere i mezzi pubblici per recarsi dal padre o dai nonni paterni il venerdì dopo la scuola, al fine di non pregiudicare il diritto di visita del padre;
Per_ 5. quando frequenterà le scuole medie superiori, l'assegno mensile a carico del
Per_
a titolo di contributo nel mantenimento di sarà pari ad Euro 350,00=, Pt_1
2 salvo quanto previsto al punto 7.B), con rivalutazione ed aggiornamento istat, e con spese straordinarie (come da protocollo del Tribunale di Verona) al 50% tra i genitori,
assegno unico al 50% tra i genitori, detrazioni e deduzioni fiscali al 50% tra i genitori;
6. pagamento da parte del a favore della del credito di cui all' Pt_1 CP_1
atto di precetto del 02.09.2025, a saldo e stralcio, con la somma di Euro 5.000,00=
(cinquemila//00), entro il 31.12.2025; con il puntuale pagamento di detta somma da parte del , la signora dichiara di nulla avere più a che pretendere dal Pt_1 CP_1
Per_ Per_
, a titolo di mantenimento di arretrato e spese straordinarie di Pt_1
pregresse;
- Sul diritto di visita del padre, sig. Parte_1
7. stabilirsi il diritto di visita del padre come segue:
A. in periodo scolastico: per ogni mese: la prima e la terza settimana di ogni mese, il
Per_ padre terrà con sé dal venerdi all'uscita di scuola e sino alla domenica sera entro le ore 21.00; sarà il padre o un suo delegato ad occuparsi della presa in consegna e
Per_ Per_ riconsegna di nella seconda e quarta settimana del mese, starà con il padre dal venerdi, dall'uscita di scuola, sino al sabato mattina entro le ore 09.30/10.00, con la precisazione che sarà il padre o un suo delegato ad occuparsi della presa in consegna e
Per_ riconsegna di
B. nel periodo estivo, non scolastico (e quindi dalla fine delle lezioni scolastiche sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): salvo diverso accordo tra i genitori, i genitori terranno con sé la minore, a settimane alterne, dalla domenica sera alle ore 21.00 sino alla domenica sera successiva, con la precisazione che i genitori si alterneranno nella presa in consegna e riconsegna della minore;
due settimane anche non consecutive per ogni genitore da concordare tra i genitori entro il 30.05 di ogni anno, con la precisazione che i genitori prestano consenso reciproco a portare la figlia all'estero; ogni genitore pagherà, al 100%, il centro estivo che dovesse decidere di far
Per_ frequentare a per il mese di giugno e settembre, l'assegno di mantenimento per
3 Per_ a carico del sarà pari ad Euro 200,00=, (duecento//00); mentre per i mesi Pt_1
di luglio e agosto, il mantenimento della minore sarà diretto e nessun assegno di mantenimento dovrà essere versato da un genitore all'altro; le parti precisano che nel
Per_ caso in cui trascorra due settimane consecutive con un genitore, la settimana successiva, starà con l'altro genitore;
C. vacanze natalizie, pasquali e altre festività, come da sentenza di divorzio con la
Per_ precisazione che le parti concordano a che possa festeggiare il compleanno dei fratelli, salvo il diritto di visita dei genitori;
8. spese di giudizio compensate tre le parti.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno raggiunto un accordo che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei documenti prodotti, è privo di profili di illegittimità, conforme all'interesse
Per_ della figlia minore e alla situazione personale ed economica dei genitori.
In ragione dell'esito della controversia e dell'accordo anche sul punto le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di VERONA, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Verona n. 1471/2020 (R.G. n. 2207/2020), provvede in conformità alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 28/10/2025
La Presidente rel.
NT RA
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
sezione I civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
DOTT. NT RA PRESIDENTE REL.
DOTT. Virginia Manfroni GIUDICE
DOTT. Stefania Caparello GIUDICE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 3541/2025 R.G. promossa con ricorso depositato il 04/06/2025
da
(CF. ), con l'avv. BERRA Parte_1 C.F._1
ILARIA;
ricorrente nei confronti di
(CF. ), con l'avv. Controparte_1 C.F._2
LE LA;
convenuto e con l'intervento del P.M.
oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio (contenzioso)
1 Conclusioni congiunte delle parti: “A parziale modifica della sentenza n.
1471/2020 del Tribunale di Verona (R.G. n. 2207/2020):
- Sull'assegno mensile a carico del sig. e a titolo di concorso Parte_1
nel mantenimento della minore . Persona_1
1. dal mese di ottobre 2025 e sino al mese di giugno 2027 compreso, salvo quanto previsto al punto 7.B), ridursi ad Euro 400,00=, (quattrocento) mensili,
l'assegno a carico del sig. a titolo di contributo nel mantenimento di Parte_1
Per_
senza rivalutazione ed adeguamento istat, con tutte le spese straordinarie
Per_ comprensive delle spese di iscrizione e retta della scuola elementare di al 100% a
Per_ carico della signora salva la spesa per l'apparecchio dei denti di verrà CP_1
divisa, concordemente, al 50% tra i genitori;
2. dal mese di luglio 2027 compreso e sino a quando previsto al punto 5,
l'assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento di ed a carico del Persona_1
sig. , salvo quanto previsto al punto 7.B), sarà ridotto ad Euro 350,00= Pt_1
(trecentocinquanta//00), senza rivalutazione e aggiornamento istat e con tutte le spese straordinarie al 100% a carico della signora salvo la spesa per l'apparecchio CP_1
dei denti che sarà ripartita tra i genitori come disposto al precedente punto 1;
3. assegno unico interamente a favore della signora Controparte_1
detrazioni e deduzioni fiscali delle spese per la minore, spese scolastiche comprese, al
100% a favore della signora salvo quanto previsto al successivo punto 5; CP_1
Per_ 4. i genitori stabiliscono che verrà iscritta, alle scuole medie, in una scuola pubblica, sita in comune che consenta alla di gestire anche gli altri due figli CP_1
Per_ con la precisazione che le parti acconsentono già da ora che potrà prendere i mezzi pubblici per recarsi dal padre o dai nonni paterni il venerdì dopo la scuola, al fine di non pregiudicare il diritto di visita del padre;
Per_ 5. quando frequenterà le scuole medie superiori, l'assegno mensile a carico del
Per_
a titolo di contributo nel mantenimento di sarà pari ad Euro 350,00=, Pt_1
2 salvo quanto previsto al punto 7.B), con rivalutazione ed aggiornamento istat, e con spese straordinarie (come da protocollo del Tribunale di Verona) al 50% tra i genitori,
assegno unico al 50% tra i genitori, detrazioni e deduzioni fiscali al 50% tra i genitori;
6. pagamento da parte del a favore della del credito di cui all' Pt_1 CP_1
atto di precetto del 02.09.2025, a saldo e stralcio, con la somma di Euro 5.000,00=
(cinquemila//00), entro il 31.12.2025; con il puntuale pagamento di detta somma da parte del , la signora dichiara di nulla avere più a che pretendere dal Pt_1 CP_1
Per_ Per_
, a titolo di mantenimento di arretrato e spese straordinarie di Pt_1
pregresse;
- Sul diritto di visita del padre, sig. Parte_1
7. stabilirsi il diritto di visita del padre come segue:
A. in periodo scolastico: per ogni mese: la prima e la terza settimana di ogni mese, il
Per_ padre terrà con sé dal venerdi all'uscita di scuola e sino alla domenica sera entro le ore 21.00; sarà il padre o un suo delegato ad occuparsi della presa in consegna e
Per_ Per_ riconsegna di nella seconda e quarta settimana del mese, starà con il padre dal venerdi, dall'uscita di scuola, sino al sabato mattina entro le ore 09.30/10.00, con la precisazione che sarà il padre o un suo delegato ad occuparsi della presa in consegna e
Per_ riconsegna di
B. nel periodo estivo, non scolastico (e quindi dalla fine delle lezioni scolastiche sino all'inizio dell'anno scolastico successivo): salvo diverso accordo tra i genitori, i genitori terranno con sé la minore, a settimane alterne, dalla domenica sera alle ore 21.00 sino alla domenica sera successiva, con la precisazione che i genitori si alterneranno nella presa in consegna e riconsegna della minore;
due settimane anche non consecutive per ogni genitore da concordare tra i genitori entro il 30.05 di ogni anno, con la precisazione che i genitori prestano consenso reciproco a portare la figlia all'estero; ogni genitore pagherà, al 100%, il centro estivo che dovesse decidere di far
Per_ frequentare a per il mese di giugno e settembre, l'assegno di mantenimento per
3 Per_ a carico del sarà pari ad Euro 200,00=, (duecento//00); mentre per i mesi Pt_1
di luglio e agosto, il mantenimento della minore sarà diretto e nessun assegno di mantenimento dovrà essere versato da un genitore all'altro; le parti precisano che nel
Per_ caso in cui trascorra due settimane consecutive con un genitore, la settimana successiva, starà con l'altro genitore;
C. vacanze natalizie, pasquali e altre festività, come da sentenza di divorzio con la
Per_ precisazione che le parti concordano a che possa festeggiare il compleanno dei fratelli, salvo il diritto di visita dei genitori;
8. spese di giudizio compensate tre le parti.”
Conclusioni del pubblico ministero
“Nulla si oppone"
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le parti hanno raggiunto un accordo che, alla luce delle allegazioni delle parti e dei documenti prodotti, è privo di profili di illegittimità, conforme all'interesse
Per_ della figlia minore e alla situazione personale ed economica dei genitori.
In ragione dell'esito della controversia e dell'accordo anche sul punto le spese di lite vanno integralmente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di VERONA, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando,
respinta ogni altra domanda, così decide:
1) A parziale modifica delle condizioni di divorzio di cui alla sentenza del
Tribunale di Verona n. 1471/2020 (R.G. n. 2207/2020), provvede in conformità alle conclusioni congiunte riportate in epigrafe;
2) Compensa le spese di lite.
Così deciso in Verona, nella camera di consiglio del 28/10/2025
La Presidente rel.
NT RA
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