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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/09/2025, n. 5295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5295 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 421 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA
(P.I.: ), (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F.: ) e (P.I.: Parte_3 C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Ranieri Fiastra;
P.IVA_1 APPELLANTI E
P.I. e C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Camillo Ungari Trasatti;
APPELLATA Nonché
C.F. , rappresentata e difesa, per Controparte_2 P.IVA_3 procura in atti, dall'Avv. Camillo Ungari Trasatti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. nonché i garanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avviavano il giudizio di opposizione - ex art. 645 c.p.c. – avverso il decreto ingiuntivo n. 266 (R.G. 375/2009) del 29 ottobre 2009, col quale il Tribunale di NO – Sezione Distaccata di Sora – ingiungeva loro di pagare a € 203.295,98 oltre interessi convenzionali e spese di Controparte_1 ingiunzione., formulando le seguenti conclusioni: “ “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione:
- IN VIA PRELIMINARE: revocare e/o sospendere ai sensi dell'art. 649 cpc la provvisoria esecuzione del decreto n. 266/09, oggetto della presente opposizione, per i motivi sopra meglio specificati, ricorrendo i presupposti ex lege previsti;
- NEL MERITO: revocare e dichiarare nullo e/o annullare e/o inefficacie e/o comunque porre nel nulla e privare di ogni effetto, il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni formali e sostanziali sopra indicate, poiché infondato in fatto ed in diritto, sia nell'ammontare del presunto credito vantato dall'opposta, sia per l'inesistenza dello stesso, il tutto con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa la condanna dell'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e competenze di causa e sentenza clausolata ope legis;
- IN VIA RICONVENZIONALE: condannare l'opposta al pagamento in favore della Parte_1 delle somme che risulteranno dovute alla stessa, all'esito dell'istruttoria e/o della CTU, che
[...] sin d'ora sin invoca, per le causali di cui in narrativa;
rifusione in favore degli opponenti delle spese e competenze di causa e sentenza clausolata ope legis”. Resisteva la banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
§ 1.1 — Il tribunale di NO (al quale veniva riassegnata la controversia), espletata l'istruttoria necessaria anche per mezzo di CTU contabile e relativi chiarimenti sull'elaborato, ha così deciso: “
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della della somma di euro 175.296,92, oltre interessi legali e Controparte_1 svalutazione monetaria dalla pubblicazione della presente al soddisfo;
Condanna le parti opponenti in solido al pagamento delle competenze legali in favore dell'opposta , che si liquidano in €. 6.000,00 per competenze legali , oltre rimborso forfettario ed oneri accessori. Spese di C.T.U. a carico definitivamente di parte soccombente”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Preliminarmente vanno rigettate le doglianze di parte opponente basate su tre motivi, a dire della stessa, rilevanti, ovvero:1) illiceità del recesso operato dalla banca;
2) inefficacia del recesso per mancanza dei presupposti previsti dalle condizioni contrattuali e per violazione degli artt. 1186 e 1375 c.c.; 3) contestazione integrale del credito- limitazione dei fideiussori alla somma di euro 40.000,00.
Orbene, dall' analisi dell' incarto processuale e della documentazione esibita a cura dell' istituto bancario convenuto, non si rinviene alcun comportamento illecito da parte della CP_1 In seguito al mancato rispetto delle obbligazioni assunte dalla in persona del legale rappresentante Parte_4 p.t., e dai garanti sigg.ri e la con telegrammi del 15 luglio 2009, Parte_5 Parte_2 CP_1 era costretta a recedere dai rapporti creditizi intercorrenti con i predetti, invitando il debitore principale ed i fideiussori al pagamento immediato di quanto dovuto.
In particolare, gli eventi che hanno riguardato il fideiussore in ordine al sequestro preventivo dei conti Parte_2 correnti facenti capo al sig. ad opera della Guardia di Finanza di Sora, nonché delle quote societarie della Pt_2
hanno comportato una diminuzione delle garanzie del credito vantato dalla Banca, costituendo una giusta Parte_4 causa di recesso.
D' altro canto gli opponenti, di fronte alle lamentele dell' istituto bancario non hanno dimostrato di aver onorato il proprio debito. E' principio di diritto comunitario che la banca compie un illecito quando, senza avere dato alcun avvertimento o preavviso, chiude il credito che aveva fino a quel momento accordato al cliente (c.d. rottura brutale dalla concessione di credito). Il cliente ovviamente non ha diritto ad ottenere credito a tempo indeterminato, né la banca può considerarsi responsabile esclusivamente per il fatto della chiusura del credito. Ma sussistendo una serie di comportamenti della banca tali da indurre il cliente a ritenere che gli sia stato accordato credito con una certa stabilità la banca sarà responsabile per avere “rotto” il rapporto contrattuale (Vasseur, 1981, 66), avendo determinato per l'impresa accreditata un pregiudizio effettivo ed in particolare il suo momentaneo “strangolamento”, costringendola improvvisamente – con un recesso ad nutum – a ricercare altrove la liquidità necessaria a sopravvivere (ed a coprire il debito conseguente alla stessa revoca
“brutale”).
Tale principio è stato peraltro recepito dalla dottrina italiana, la quale ha ipotizzato la responsabilità della banca che interrompa inopinatamente la concessione di fido, attraverso l'applicazione dei principi di correttezza e buona fede (artt.
1175 e 1375 c.c.).
Ancora si riconosce, in una più articolata decisione, che il diritto della banca di recedere dall'apertura di credito è legittimo ma deve essere valutato attraverso l'applicazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (Pretura Torino 31.12.88-
2.1.89, BBTC, 1990, II, 805). Inoltre, la Cassazione ha statuito che: “Resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari” (Cass. 21.5.97, n. 4538, BBTC, 1997,
II, 648). Illegittimità ed arbitrio vi sarebbero, quindi, allorchè si riscontrasse la carenza del presupposto di correttezza e buona fede nella revoca “brutale” e tale da porre il cliente in una imprevista oggettiva situazione di grave difficoltà.
Nel caso di specie il comportamento della risulta conforme ai principi di buona fede e di correttezza, come CP_1 statuito nella predetta pronuncia della S.C., atteso che non è emerso, in corso di causa, la sussistenza di una situazione di grave difficoltà a cui sia potuta essere esposta la società opponente. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi in seguito precisati.
Per quanto attiene l'eccepita usurarietà dei tassi di interessi e dell'anatocismo, parte opponente ha eccepito la nullità degli interessi applicati perché in violazione della legge 108 del 1996 tasso usuraio, conseguentemente chiede applicarsi quanto stabilito nell'articolo 1815 secondo comma c.c.; infine chiede e contesta la mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali, delle valute, delle commissioni di massimo scoperto . Dall'esame della consulenza tecnica di ufficio, espletata in corso di causa, si rileva che non vi è l'usurarietà del rapporto, poiché il risultato sostanziale alla luce soprattutto della legge 108/96 è in linea con la normativa, secondo quanto esposto nei calcoli allegati alla CTU e non viene mai superato non solo il tasso soglia, che ricorda è dato dal tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente dalla banca d'Italia aumentato del 50%, ma neppure il T.E.G.M.
Per quanto attiene la mancata pattuizione scritta degli interessi ultralegali ,il ricalcolo degli interessi, applicando le condizioni contrattuali porta una differenza a favore del cliente di euro 644,00, residuando un credito a favore della CP_1 per euro 202.651,98 (credito ingiunto euro 203.295,98- 644,00 euro), mentre nell' ipotesi di applicazione del tasso legale al ricalcolo, senza capitalizzazione e senza C.M.S., si avrà una differenza a favore del cliente pari ad euro 27.997,06, per cui il credito della ammonterà ad euro 175.298,92 (credito ingiunto euro 203.295,98- 27.997,06 euro). CP_1 A parere di codesto Giudicante, si ritiene di dover prendere in considerazione la seconda ipotesi prevista dal C.T.U. per il ricalcolo degli interessi, ovvero dell' applicazione del tasso legale al ricalcolo senza capitalizzazione e senza C.M.S., per cui la differenza che risulta a favore della è di euro 175.296,92 (credito ingiunto euro 203.295,98- CP_1 27.997,06 euro).
Alla luce di quanto esposto il d.i va revocato e i convenuti risultano obbligati in solido tra di loro al pagamento, in favore della della somma di €. 175.296,92.]» CP_1
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti – come in epigrafe indicati - contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ 1) in via preliminare: accogliere la spiegata eccezione di interruzione del giudizio di primo grado a seguito della dichiarazione di amministrazione straordinaria della per tutte le motivazioni così CP_1 come indicate al punto A) del presente atto di appello e quivi da intendersi integralmente trascritte e riportate;
2) sempre in via preliminare accogliere la spiegata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla banca CP_1 anche a seguito della dichiarazione di amministrazione straordinaria dell'appellante per tutte le motivazioni così come indicate al punto B) del presente atto di appello e quivi da intendersi integralmente trascritte e riportate;
3) in via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria, al fine di espletare le prove così come articolate con le seconde memorie di parte appellante, nel giudizio di primo grado, con tutte le conseguenze del caso, nonché al fine di verificare l'usura originaria del contratto di conto corrente con apercredito e le altre doglianze sollevate dallo scrivente con il presente atto di gravame;
4) nel merito ed in via principale: accogliere l'appello con riferimento a tutti i motivi di gravame contenuti nel presente atto da A a G, che devono intendersi espressamente richiamati e trascritti, con condanna di controparte alla rifusione delle spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore antistatario del doppio grado di giudizio”. Ha resistito la appellata chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In data 13.6.22 interveniva ex art. 111 in qualità di cessionaria dell'appellata, di CP_3 cui ha condiviso le difese eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 37 pagine, è articolato in sette motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 6) le parti appellanti lamentano “ERRONEITA' DELLA
SENTENZA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA OMESSO COMPLETAMENTE DI PRONUNCIARSI IN MERITO ALLA RICHIESTA PRELIMINARE DI
INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA , deducendo di aver CP_1 formulato detta eccezione in sede di comparsa conclusionale.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 6) le parti appellanti denunciano “ERRONEITA' DELLA
SENTENZA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA OMESSO DI PRONUNCIARSI IN MERITO ALL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO ALLA ANCHE A SEGUITO Controparte_1
DELLA DICHIARAZIONE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELL'APPELLATA”
, deducendo che oltre a quest'ultimo profilo, andava tenuto conto che la procura per il ricorso monitorio rilasciata il 18.9.09 cita una delibera del consiglio di amministraizone del 29.7.08 mai prodotta sicchè non è possibile individuare il legale rappresentante. Aggiungono gli appellanti che, peraltro, vi era un commissario straordinario, sicchè sussisteva il difetto di ius postulandi e di legittimazione attiva della parte attrice sostanziale.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 9) – titolato “ERRONEITA' DELLA SENTENZA GRAVATA
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA RITENUTO INSUSSISTENTE L'ILLICEITA' DEL RECESSO OPERATO DALLA BANCA APPELLATA, NONCHE' NON HA
RITENUTO L'INEFFICACIA DEL RECESSO PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.LI 1186 E 1375
C.C., ANCHE IN CONSIDERAZIONE:
- DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITA' CONSEGUENTE AL DECRETO DI SEQUESTRO
PREVENTIVO;
- DELLA NOMINA DI 2 CUSTODI GIUDIZIARI E SUL PRESUPPOSTO CHE IL SEQUESTRO
DEL 09/06/2009 ERA DEL TUTTO IDENTICO A QUELLO DEL 29/01/2009;
- DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'INTERVENUTO RECESSO PER ASSENZA DI PROVA DELL'INVIO DEL DOCUMENTO 7 DELLA DIFESA DELLA BANCA NONCHE'
DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.LI 1175, 1186 E 1375 E 1845 C.C.” – gli appellanti devolvono la questione relativa al recesso che impugnano per assenza dei presupposti – perché non venuta meno alcuna garanzia rimasta piuttosto immutata – nonché per mancata comunicazione come previsto in sede di contratto, neppure sotto il profilo del termine pattuito.
Deducono, ancora, gli appellanti che il recesso sia stato comunque operato in violazione di correttezza e buona fede, in mancanza di giusta causa e con condizioni contrattuali mai sottoscritte.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 22) - titolato “ERRONEITA' DELLA SENTENZA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, HA RITENUTO FONDATA SOLO
PARZIALMENTE L'OPPOSIZIONE CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE CON APERCREDITO N° 3817/20 - MANCATA ESIBIZIONE IN ORIGINALE DEL
DOCUMENTO N° 1 ALLEGATO AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO OVVERO DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE CON RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE -
MANCATA PRODUZIONE DI TUTTI GLI ESTRATTI CONTO - MANCATA PROVA DEL
CREDITO DA PARTE DELLA BANCA - VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA” – le parti appellanti deducono che non vi sarebbe prova del credito azionato perché manca l'originale del contratto di conto corrente in quanto illeggibile, mancano tutti gli estratti conto, mancano le sottoscrizioni così come le condizioni dell'apertura di credito non sottoscritte ed invocano ex art. 210 CPC nuovamente in questa sede l'acquisizione di detto originale. Aggiungono, quanto agli estratti conto, che la banca ha versato solo gli scalari trimestrali e visto l'onere della prova a suo carico, non erano utilizzabili gli estratti prodotti dalle parti opponenti che, inoltre, rivendicano in questa sede il credito di Euro 42.135,76 come accertato dalla CTU del 20.1.12; invocano, infine, nuova CTU sull'usura originaria.
§3.5 – Con il quinto motivo (pag. 27) – titolato “ ERRONEITA' DELLA SENTENZA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, HA OMESSO DI CONSIDERARE
L'ILLEGITTIIMITA' DELLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAI TRE FIDEIUSSORI IN QUANTO IN CONTRASTO CON IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL
02/05/2005 CHE NE VIETA L'APPLICAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 287/1990” - gli appellanti devolvono la questione della nullità totale delle fideiussioni per violazione della citata normativa, invocando il potere d'ufficio del giudicante che, in primo grado, aveva omesso di valutarla.
§3.6 – Con il sesto motivo (pag. 31) gli appellanti invocano le prove articolate nelal seconda memoria ex art. 183 CPC, segnatamente interrogatorio formale e prove testimoniali (riportandone i capitoli) nonché l'istanza ex art. 210 CPC già sopra indicata.
§3.7 – Con il settimo motivo (pag. 35) gli appellanti impugnano la statuizione sulle spese, invocando almeno la compensazione totale o parziale in ragione della riduzione del credito azionato in sede monitoria.
§ 4 — Va premesso che è pacifica e incontestata, nonché comprovata la cessione del credito in favore di non può però disporsi la estromissione di dalla stessa richiesto – in CP_2 Controparte_4 assenza del consenso delle altre parti.
Sulla questione della legittimazione passiva, invero, potrà delibarsi solo in caso di esito favorevole della domanda restitutoria degli appellanti in questa sede.
L'appello è ai limiti della temerarietà.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, parte appellante non spiega ex art. 342 CPC di quale
“amministrazione straordinaria” si tratta, con la conseguenza che non viene neppure precisato se tale situazione sia idonea a provocare la invocata interruzione: a questo proposito, parte appellata – senza che gli appellanti, nonostante la copiosa comparsa conclusionale di circa 40 pagine abbiano preso posizione – ha spiegato trattarsi di una iniziativa disposta il 2 gennaio 2019 dalla Banca Centrale
Europea l'Amministrazione Straordinaria della Banca Carige S.p.a., sono stati nominati 3
Commissari Straordinari ed hanno operato in base all'articolo 72 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (cd. T.U.B.) esercitando le funzioni e i poteri dell'organo amministrativo. E' stato altresì precisato che tale provvedimento fu conseguenza delle dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, fu emesso nell'ottica di governo della Banca, il commissariamento è terminato e la gestione ordinaria ripresa l'1 febbraio 2020. La pertanto, non è stata mai sottoposta alla procedura Amministrazione Controparte_1
Straordinaria di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 né è mai stata dichiarato lo stato di insolvenza dal Ministro delle Attività Produttive. I presupposti del provvedimento della Banca Centrale Europea sono dunque da ricercare dalla situazione di momentanea ingovernabilità della Banca ed alla normativa di cui agli artt.li 70 e ss. D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (cd. T.U.B.) e non piuttosto all'insolvenza dell'Istituto.
Rispetto a tale profilo ed alla inconferenza del richiamo alla normativa fallimentare (e comunque di una procedura concorsuale) nulla viene replicato, si ripete , da parte appellante, con la conseguenza che non vi sono elementi per affermare l'esistenza di un evento interruttivo.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, esclusa la questione della legittimazione attiva per le ragioni sopra esposte, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità , pur ammettendo la configurabilità della questione relativa alla procura alle liti come motivo di impugnazione (v. Cass. N. 8104/21), ha pure precisato (v. Cass. SU n. 31963/21) che per la rappresentanza processuale della persona giuridica
è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo.
Nel caso in esame, la procura alle liti a margine del ricorso monitorio indica il nominativo della persona che rappresenta l'ente e porta la sua sottoscrizione con timbro della società: al riguardo, non risulta affatto che gli odierni appellanti abbiamo mai mosso in primo grado alcuna contestazione al riguardo, con la conseguenza che si tratta di profili fattuali per i quali, peraltro, si è verificata la non contestazione ex art. 115 CPC, con conseguente irrilevanza della produzione o meno della delibera societaria del 2008.
Di certo, poi, non pare calzante il motivo di gravame così articolato a pagina 9 dell'atto “ E' forte la sensazione che il giudice del primo grado, forse troppo oberato di lavoro e stanco di una controversia, andata avanti per oltre 10 anni, non abbia posto troppa attenzione alle questioni in essere (tant'e' vero, che lo stesso giudice del primo grado, indica la come il debitore Parte_4 principale, mentre viceversa quest'ultimo soggetto risulta essere uno dei fideiussori).”
Ne consegue che il motivo è anche inammissibile sotto tale profilo.
§4.3 – Con il terzo motivo viene reiterata, sotto diversi aspetti, la questione della legittimità o meno del recesso.
Anche per questo profilo non può che rilevarsi un'articolazione di elementi ai limiti della temerarietà.
Ebbene, la banca ha sempre spiegato come – a fronte di un debitore principale esposto da tempo nei confronti della banca senza aver mai ottemperato alle richieste di pagamento – neppure le garanzie erano più solide e persistenti, a causa della iniziativa di organi giudiziari nei confronti del fideiussore al quale sono stati sequestrati in via preventiva conti correnti e quote societarie. Pt_2
Pare evidente che , proprio come indicato dagli stessi appellanti, quei conti non erano più disponibili per il titolare né tanto meno potevano essere aggrediti dalla banca che, pertanto, pare logico essersi trovata nella evidente riduzione delle garanzie patrimoniali ex art. 2740 C.C. Se poi si volesse sostenere – ma il gravame non è del tutto intellegibile – che la banca non poteva recedere per via del sequestro, si perverrebbe al paradosso che il danno economico si configurerebbe in modo esponenziale;
dal punto di vista giuridico, ovviamente, la gestione è continuata con i custodi e quindi ben ha potuto la banca operare quanto in suo diritto alla luce del recesso previsto in sede contrattuale. I custodi, dunque, hanno solo garantito la gestione degli interessi del (indicato Pt_2 dagli stessi appellanti come assoggettato a misura cautelare personale) senza poter garantire, ovviamente, la soddisfazione della banca per i debiti di cui egli era garante. Ovvio, allora, che tutta la situazione patrimoniale che la banca aveva a disposizione a titolo di garanzia era stata comunque compromessa.
Né può ritenersi contraddittoria la condotta della banca che ha atteso, in sostanza, un secondo sequestro (per motivi formali il primo era stato annullato) preventivo prima di agire: non può affermarsi, ovviamente, né una decadenza né tanto meno una rinuncia a far valere il diritto di recesso solo perché per alcuni mesi la situazione è stata meramente tollerata;
superato il limite di tolleranza, di fronte – come ha ben evidenziato il primo giudice – alla totale assenza di volontà da parte del debitore principale e dei garanti di provvedere al rientro del debito, la banca ha operato il recesso. Quest'ultimo risulta pacificamente comunicato mediante telegramma: la norma contrattuale prevede solo la forma per iscritto, senza imporre alla banca ulteriori modalità specifiche. Gli appellanti , in questa sede, hanno reiterato il rilievo di non aver ricevuto tali comunicazioni, in particolare perché inviate in luoghi che non corrisponderebbero più a sede legale o sedi di lavoro per quanto attiene alle persone giuridiche, mentre per le persone fisiche la doglianza è limitata alla mancata prova della ricezione.
Ebbene, per le persone giuridiche è certo che si trattava di indirizzi di destinazione coincidenti con quelli indicati dalle medesime parti oggi appellanti (che non smentiscono) per la corrispondenza, mentre le due persone fisiche neppure mettono in dubbio che quegli indirizzi di destinazione siano ad essi ricollegabili.
Di qui la reiezione di queste doglianze. Quanto al profilo della violazione di buona fede e correttezza, il Tribunale ha chiaramente indicato come era onere delle parti appellanti allegare e provare che a seguito del recesso si era creata per la debitrice principale una situazione di difficoltà reale. Tale considerazione prende le mosse dalla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia, ove si afferma che il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso ha l'onere di allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti (v. Cass. N. 17291/16). Nel caso in esame non risulta, come già detto dal primo giudice, che la società abbia fornito garanzie patrimoniali né tanto meno di essersi trovata esposta a causa del recesso dell'odierna appellata, elementi assorbenti che esimono la Corte dal dover ulteriormente delibare al riguardo.
Anche il rispetto del termine resta questione assorbita con riguardo alle dette comunicazioni che devono necessariamente presumersi – per una serie di indizi gravi, precisi e concordanti – essere pervenute ai destinatari.
Di qui la reiezione delle plurime doglianze contenute in questo motivo di gravame.
§4.4 – Del tutto destituito di fondamento il quarto motivo: la copia del contratto è stata prodotta dalla banca e gli originari opponenti non hanno mai disconosciuto detta copia, sicchè non vi è alcuna necessità di acquisizione dell'originale.
A ciò si aggiunga che gli odierni appellanti dimenticano di aver agito con accertamento negativo al fine di vedersi eliminate alcune voci e rivendicato un credito della debitrice principale (che in parte il Tribunale ha pure riconosciuto), sicchè – come insegna ormai in modo granitico la Corte di Legittimità – essi avevano l'onere di allegare e provare la nullità di quelle clausole denunciate.
E' evidente, allora, che in difetto di tale allegazione e prova (se non nei limiti di quanto accertato dal primo giudice) non ci si può dolere di assenza di sottoscrizione su clausole di cui si invoca la nullità ma per ben altro profilo, così presupponendone la loro efficacia e validità quali accordi contrattuali. Anche per gli estratti conto deve formularsi lo stesso ragionamento: essendo attori per l'accertamento negativo, avevano l'onere di fornire elementi per la ricostruzione dei rapporti dare/avere, con l'ulteriore conseguenza che anche il materiale contabile da essi depositato è entrato a far parte del materiale istruttorio acquisito e ben utilizzabile dal CTU e quindi anche dal Tribunale.
Tanto è vero, peraltro, che il CTU è riuscito ad effettuare detta ricostruzione, addirittura fornendo agli stessi appellanti che oggi lo rivendicano un importo a credito (maggiore di quello indicato in sentenza), sicchè la doglianza appare contraddittoria. Non viene, però, spiegato il motivo per il quale la somma da detrarre sarebbe maggiore così come non viene allegato alcunchè a proposito della usura originaria, rispetto ad una statuizione del Tribunale che ha escluso il superamento del tasso soglia, peraltro dopo aver pure acquisito chiarimenti dal CTU su sollecitazione delle parti. Il motivo va respinto.
§5.5 – E' inammissibile ex art. 345 CPC il quinto motivo che introduce, è vero, una questione di nullità rilevabile d'ufficio, ma introduce altresì un campo di indagine del tutto nuovo, in aperta violazione del regolare contraddittorio. Infatti, il giudicante può esaminare la nullità purchè emerga “ex actis” : nel caso di specie è palese l'inesistenza di tale presupposto atteso che gli stessi appellanti solo in questa sede hanno depositato la documentazione (a partire dal provvedimento della banca d'Italia) utile per effettuare detta indagine.
§5.6 – le considerazioni finora esposte sono di carattere assorbente e rendono irrilevanti le istanze istruttorie riproposte (implicitamente respinte dal Tribunale), anche perché per quanto riguarda quelle relative alle prove orali vengono formulati capitoli per circostanze da provarsi per via documentale o contenenti inammissibili valutazioni da richiedere, sicchè si profilano pure inammissibili sotto questo profilo.
§5.7 – La statuizione sulle spese non può che essere confermata, atteso che le parti originarie opponenti sono risultate comunque soccombenti (in via prevalente) perché debitrici seppur per un importo inferiore a quello indicato nel provvedimento monitorio che è stato revocato e che la compensazione è decisione discrezionale del giudicante.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va confermata la sentenza impugnata con le integrazioni pure indicate.
§ 5 — Quanto alle spese , queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 444/20 del tribunale di NO , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado nei confronti di parte appellata nonché di parte intervenuta, liquidate in Euro 14.317,00 per ciascuna parte , oltre
IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Composta dai Sigg.ri Magistrati Dott. Camillo Romandini Presidente Dott. Maria Delle Donne Consigliere rel. Dott. Lilia Papoff Consigliere
riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 421 del registro generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, passata in decisione all'udienza cartolare del 23 settembre 2025 e vertente tra TRA
(P.I.: ), (C.F.: , Parte_1 P.IVA_1 Parte_2 C.F._1
(C.F.: ) e (P.I.: Parte_3 C.F._2 Parte_4
), rappresentati e difesi, per procura in atti, dall'Avv. Ranieri Fiastra;
P.IVA_1 APPELLANTI E
P.I. e C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'Avv. Camillo Ungari Trasatti;
APPELLATA Nonché
C.F. , rappresentata e difesa, per Controparte_2 P.IVA_3 procura in atti, dall'Avv. Camillo Ungari Trasatti;
INTERVENUTA EX ART. 111 CPC
FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA
§ 1 — La vicenda che ha dato origine alla lite è la seguente. nonché i garanti e Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 avviavano il giudizio di opposizione - ex art. 645 c.p.c. – avverso il decreto ingiuntivo n. 266 (R.G. 375/2009) del 29 ottobre 2009, col quale il Tribunale di NO – Sezione Distaccata di Sora – ingiungeva loro di pagare a € 203.295,98 oltre interessi convenzionali e spese di Controparte_1 ingiunzione., formulando le seguenti conclusioni: “ “Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, in accoglimento della presente opposizione:
- IN VIA PRELIMINARE: revocare e/o sospendere ai sensi dell'art. 649 cpc la provvisoria esecuzione del decreto n. 266/09, oggetto della presente opposizione, per i motivi sopra meglio specificati, ricorrendo i presupposti ex lege previsti;
- NEL MERITO: revocare e dichiarare nullo e/o annullare e/o inefficacie e/o comunque porre nel nulla e privare di ogni effetto, il decreto ingiuntivo opposto, per tutte le motivazioni formali e sostanziali sopra indicate, poiché infondato in fatto ed in diritto, sia nell'ammontare del presunto credito vantato dall'opposta, sia per l'inesistenza dello stesso, il tutto con ogni consequenziale pronuncia, ivi compresa la condanna dell'opposta alla rifusione in favore dell'opponente delle spese e competenze di causa e sentenza clausolata ope legis;
- IN VIA RICONVENZIONALE: condannare l'opposta al pagamento in favore della Parte_1 delle somme che risulteranno dovute alla stessa, all'esito dell'istruttoria e/o della CTU, che
[...] sin d'ora sin invoca, per le causali di cui in narrativa;
rifusione in favore degli opponenti delle spese e competenze di causa e sentenza clausolata ope legis”. Resisteva la banca opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione.
§ 1.1 — Il tribunale di NO (al quale veniva riassegnata la controversia), espletata l'istruttoria necessaria anche per mezzo di CTU contabile e relativi chiarimenti sull'elaborato, ha così deciso: “
-revoca il decreto ingiuntivo opposto;
-condanna gli opponenti, in solido tra di loro, al pagamento in favore della della somma di euro 175.296,92, oltre interessi legali e Controparte_1 svalutazione monetaria dalla pubblicazione della presente al soddisfo;
Condanna le parti opponenti in solido al pagamento delle competenze legali in favore dell'opposta , che si liquidano in €. 6.000,00 per competenze legali , oltre rimborso forfettario ed oneri accessori. Spese di C.T.U. a carico definitivamente di parte soccombente”
§ 1.2 — A fondamento della decisione, il primo giudice ha posto le seguenti considerazioni:
«[…Preliminarmente vanno rigettate le doglianze di parte opponente basate su tre motivi, a dire della stessa, rilevanti, ovvero:1) illiceità del recesso operato dalla banca;
2) inefficacia del recesso per mancanza dei presupposti previsti dalle condizioni contrattuali e per violazione degli artt. 1186 e 1375 c.c.; 3) contestazione integrale del credito- limitazione dei fideiussori alla somma di euro 40.000,00.
Orbene, dall' analisi dell' incarto processuale e della documentazione esibita a cura dell' istituto bancario convenuto, non si rinviene alcun comportamento illecito da parte della CP_1 In seguito al mancato rispetto delle obbligazioni assunte dalla in persona del legale rappresentante Parte_4 p.t., e dai garanti sigg.ri e la con telegrammi del 15 luglio 2009, Parte_5 Parte_2 CP_1 era costretta a recedere dai rapporti creditizi intercorrenti con i predetti, invitando il debitore principale ed i fideiussori al pagamento immediato di quanto dovuto.
In particolare, gli eventi che hanno riguardato il fideiussore in ordine al sequestro preventivo dei conti Parte_2 correnti facenti capo al sig. ad opera della Guardia di Finanza di Sora, nonché delle quote societarie della Pt_2
hanno comportato una diminuzione delle garanzie del credito vantato dalla Banca, costituendo una giusta Parte_4 causa di recesso.
D' altro canto gli opponenti, di fronte alle lamentele dell' istituto bancario non hanno dimostrato di aver onorato il proprio debito. E' principio di diritto comunitario che la banca compie un illecito quando, senza avere dato alcun avvertimento o preavviso, chiude il credito che aveva fino a quel momento accordato al cliente (c.d. rottura brutale dalla concessione di credito). Il cliente ovviamente non ha diritto ad ottenere credito a tempo indeterminato, né la banca può considerarsi responsabile esclusivamente per il fatto della chiusura del credito. Ma sussistendo una serie di comportamenti della banca tali da indurre il cliente a ritenere che gli sia stato accordato credito con una certa stabilità la banca sarà responsabile per avere “rotto” il rapporto contrattuale (Vasseur, 1981, 66), avendo determinato per l'impresa accreditata un pregiudizio effettivo ed in particolare il suo momentaneo “strangolamento”, costringendola improvvisamente – con un recesso ad nutum – a ricercare altrove la liquidità necessaria a sopravvivere (ed a coprire il debito conseguente alla stessa revoca
“brutale”).
Tale principio è stato peraltro recepito dalla dottrina italiana, la quale ha ipotizzato la responsabilità della banca che interrompa inopinatamente la concessione di fido, attraverso l'applicazione dei principi di correttezza e buona fede (artt.
1175 e 1375 c.c.).
Ancora si riconosce, in una più articolata decisione, che il diritto della banca di recedere dall'apertura di credito è legittimo ma deve essere valutato attraverso l'applicazione dei principi di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (Pretura Torino 31.12.88-
2.1.89, BBTC, 1990, II, 805). Inoltre, la Cassazione ha statuito che: “Resta pur sempre da rispettare il fondamentale principio dell'esecuzione dei contratti secondo buona fede (art. 1375 c.c.), alla stregua del quale non può escludersi che, anche se pattiziamente consentito in difetto di giusta causa, il recesso di una banca dal rapporto di apertura di credito sia da considerare illegittimo, ove in concreto esso assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari” (Cass. 21.5.97, n. 4538, BBTC, 1997,
II, 648). Illegittimità ed arbitrio vi sarebbero, quindi, allorchè si riscontrasse la carenza del presupposto di correttezza e buona fede nella revoca “brutale” e tale da porre il cliente in una imprevista oggettiva situazione di grave difficoltà.
Nel caso di specie il comportamento della risulta conforme ai principi di buona fede e di correttezza, come CP_1 statuito nella predetta pronuncia della S.C., atteso che non è emerso, in corso di causa, la sussistenza di una situazione di grave difficoltà a cui sia potuta essere esposta la società opponente. Nel merito l'opposizione è parzialmente fondata per i motivi in seguito precisati.
Per quanto attiene l'eccepita usurarietà dei tassi di interessi e dell'anatocismo, parte opponente ha eccepito la nullità degli interessi applicati perché in violazione della legge 108 del 1996 tasso usuraio, conseguentemente chiede applicarsi quanto stabilito nell'articolo 1815 secondo comma c.c.; infine chiede e contesta la mancata pattuizione scritta di interessi ultralegali, delle valute, delle commissioni di massimo scoperto . Dall'esame della consulenza tecnica di ufficio, espletata in corso di causa, si rileva che non vi è l'usurarietà del rapporto, poiché il risultato sostanziale alla luce soprattutto della legge 108/96 è in linea con la normativa, secondo quanto esposto nei calcoli allegati alla CTU e non viene mai superato non solo il tasso soglia, che ricorda è dato dal tasso effettivo globale medio rilevato trimestralmente dalla banca d'Italia aumentato del 50%, ma neppure il T.E.G.M.
Per quanto attiene la mancata pattuizione scritta degli interessi ultralegali ,il ricalcolo degli interessi, applicando le condizioni contrattuali porta una differenza a favore del cliente di euro 644,00, residuando un credito a favore della CP_1 per euro 202.651,98 (credito ingiunto euro 203.295,98- 644,00 euro), mentre nell' ipotesi di applicazione del tasso legale al ricalcolo, senza capitalizzazione e senza C.M.S., si avrà una differenza a favore del cliente pari ad euro 27.997,06, per cui il credito della ammonterà ad euro 175.298,92 (credito ingiunto euro 203.295,98- 27.997,06 euro). CP_1 A parere di codesto Giudicante, si ritiene di dover prendere in considerazione la seconda ipotesi prevista dal C.T.U. per il ricalcolo degli interessi, ovvero dell' applicazione del tasso legale al ricalcolo senza capitalizzazione e senza C.M.S., per cui la differenza che risulta a favore della è di euro 175.296,92 (credito ingiunto euro 203.295,98- CP_1 27.997,06 euro).
Alla luce di quanto esposto il d.i va revocato e i convenuti risultano obbligati in solido tra di loro al pagamento, in favore della della somma di €. 175.296,92.]» CP_1
§ 2 — Hanno proposto appello gli originari opponenti – come in epigrafe indicati - contestando la sentenza di primo grado sotto vari profili e chiedendo “ 1) in via preliminare: accogliere la spiegata eccezione di interruzione del giudizio di primo grado a seguito della dichiarazione di amministrazione straordinaria della per tutte le motivazioni così CP_1 come indicate al punto A) del presente atto di appello e quivi da intendersi integralmente trascritte e riportate;
2) sempre in via preliminare accogliere la spiegata eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo alla banca CP_1 anche a seguito della dichiarazione di amministrazione straordinaria dell'appellante per tutte le motivazioni così come indicate al punto B) del presente atto di appello e quivi da intendersi integralmente trascritte e riportate;
3) in via istruttoria: rimettere la causa in istruttoria, al fine di espletare le prove così come articolate con le seconde memorie di parte appellante, nel giudizio di primo grado, con tutte le conseguenze del caso, nonché al fine di verificare l'usura originaria del contratto di conto corrente con apercredito e le altre doglianze sollevate dallo scrivente con il presente atto di gravame;
4) nel merito ed in via principale: accogliere l'appello con riferimento a tutti i motivi di gravame contenuti nel presente atto da A a G, che devono intendersi espressamente richiamati e trascritti, con condanna di controparte alla rifusione delle spese e competenze in favore del sottoscritto procuratore antistatario del doppio grado di giudizio”. Ha resistito la appellata chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
In data 13.6.22 interveniva ex art. 111 in qualità di cessionaria dell'appellata, di CP_3 cui ha condiviso le difese eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva.
La causa veniva assegnata a questo relatore con provvedimento presidenziale in data 12 luglio 2023.
§ 2.1 — All'udienza indicata in epigrafe, come sostituita, le parti hanno precisato le conclusioni con le note finali e La Corte ha trattenuto la causa in decisione senza ulteriori termini perché già concessi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3 — L'appello, composto di 37 pagine, è articolato in sette motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo (pag. 6) le parti appellanti lamentano “ERRONEITA' DELLA
SENTENZA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA OMESSO COMPLETAMENTE DI PRONUNCIARSI IN MERITO ALLA RICHIESTA PRELIMINARE DI
INTERRUZIONE DEL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO A SEGUITO DELLA DICHIARAZIONE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELLA , deducendo di aver CP_1 formulato detta eccezione in sede di comparsa conclusionale.
§ 3.2 — Col secondo motivo (pag. 6) le parti appellanti denunciano “ERRONEITA' DELLA
SENTENZA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA OMESSO DI PRONUNCIARSI IN MERITO ALL'ECCEZIONE PRELIMINARE DI CARENZA DI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA IN CAPO ALLA ANCHE A SEGUITO Controparte_1
DELLA DICHIARAZIONE DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA DELL'APPELLATA”
, deducendo che oltre a quest'ultimo profilo, andava tenuto conto che la procura per il ricorso monitorio rilasciata il 18.9.09 cita una delibera del consiglio di amministraizone del 29.7.08 mai prodotta sicchè non è possibile individuare il legale rappresentante. Aggiungono gli appellanti che, peraltro, vi era un commissario straordinario, sicchè sussisteva il difetto di ius postulandi e di legittimazione attiva della parte attrice sostanziale.
§ 3.3 — Col terzo motivo (pag. 9) – titolato “ERRONEITA' DELLA SENTENZA GRAVATA
NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE HA RITENUTO INSUSSISTENTE L'ILLICEITA' DEL RECESSO OPERATO DALLA BANCA APPELLATA, NONCHE' NON HA
RITENUTO L'INEFFICACIA DEL RECESSO PER MANCANZA DEI PRESUPPOSTI PREVISTI DALLE CONDIZIONI CONTRATTUALI E PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT.LI 1186 E 1375
C.C., ANCHE IN CONSIDERAZIONE:
- DEL VINCOLO DI INDISPONIBILITA' CONSEGUENTE AL DECRETO DI SEQUESTRO
PREVENTIVO;
- DELLA NOMINA DI 2 CUSTODI GIUDIZIARI E SUL PRESUPPOSTO CHE IL SEQUESTRO
DEL 09/06/2009 ERA DEL TUTTO IDENTICO A QUELLO DEL 29/01/2009;
- DELLA MANCATA COMUNICAZIONE DELL'INTERVENUTO RECESSO PER ASSENZA DI PROVA DELL'INVIO DEL DOCUMENTO 7 DELLA DIFESA DELLA BANCA NONCHE'
DELLA VIOLAZIONE DEGLI ARTT.LI 1175, 1186 E 1375 E 1845 C.C.” – gli appellanti devolvono la questione relativa al recesso che impugnano per assenza dei presupposti – perché non venuta meno alcuna garanzia rimasta piuttosto immutata – nonché per mancata comunicazione come previsto in sede di contratto, neppure sotto il profilo del termine pattuito.
Deducono, ancora, gli appellanti che il recesso sia stato comunque operato in violazione di correttezza e buona fede, in mancanza di giusta causa e con condizioni contrattuali mai sottoscritte.
§3.4 – Col quarto motivo (pagg. 22) - titolato “ERRONEITA' DELLA SENTENZA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, HA RITENUTO FONDATA SOLO
PARZIALMENTE L'OPPOSIZIONE CON RIFERIMENTO AL RAPPORTO DI CONTO CORRENTE CON APERCREDITO N° 3817/20 - MANCATA ESIBIZIONE IN ORIGINALE DEL
DOCUMENTO N° 1 ALLEGATO AL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO OVVERO DEL CONTRATTO DI CONTO CORRENTE CON RELATIVE CONDIZIONI ECONOMICHE -
MANCATA PRODUZIONE DI TUTTI GLI ESTRATTI CONTO - MANCATA PROVA DEL
CREDITO DA PARTE DELLA BANCA - VIOLAZIONE DELL'ART. 2697 C.C. IN TEMA DI ONERE DELLA PROVA” – le parti appellanti deducono che non vi sarebbe prova del credito azionato perché manca l'originale del contratto di conto corrente in quanto illeggibile, mancano tutti gli estratti conto, mancano le sottoscrizioni così come le condizioni dell'apertura di credito non sottoscritte ed invocano ex art. 210 CPC nuovamente in questa sede l'acquisizione di detto originale. Aggiungono, quanto agli estratti conto, che la banca ha versato solo gli scalari trimestrali e visto l'onere della prova a suo carico, non erano utilizzabili gli estratti prodotti dalle parti opponenti che, inoltre, rivendicano in questa sede il credito di Euro 42.135,76 come accertato dalla CTU del 20.1.12; invocano, infine, nuova CTU sull'usura originaria.
§3.5 – Con il quinto motivo (pag. 27) – titolato “ ERRONEITA' DELLA SENTENZA GRAVATA NELLA PARTE IN CUI IL GIUDICE DI PRIME CURE, HA OMESSO DI CONSIDERARE
L'ILLEGITTIIMITA' DELLE FIDEIUSSIONI RILASCIATE DAI TRE FIDEIUSSORI IN QUANTO IN CONTRASTO CON IL PROVVEDIMENTO DELLA BANCA D'ITALIA DEL
02/05/2005 CHE NE VIETA L'APPLICAZIONE PER VIOLAZIONE DELLA LEGGE 287/1990” - gli appellanti devolvono la questione della nullità totale delle fideiussioni per violazione della citata normativa, invocando il potere d'ufficio del giudicante che, in primo grado, aveva omesso di valutarla.
§3.6 – Con il sesto motivo (pag. 31) gli appellanti invocano le prove articolate nelal seconda memoria ex art. 183 CPC, segnatamente interrogatorio formale e prove testimoniali (riportandone i capitoli) nonché l'istanza ex art. 210 CPC già sopra indicata.
§3.7 – Con il settimo motivo (pag. 35) gli appellanti impugnano la statuizione sulle spese, invocando almeno la compensazione totale o parziale in ragione della riduzione del credito azionato in sede monitoria.
§ 4 — Va premesso che è pacifica e incontestata, nonché comprovata la cessione del credito in favore di non può però disporsi la estromissione di dalla stessa richiesto – in CP_2 Controparte_4 assenza del consenso delle altre parti.
Sulla questione della legittimazione passiva, invero, potrà delibarsi solo in caso di esito favorevole della domanda restitutoria degli appellanti in questa sede.
L'appello è ai limiti della temerarietà.
§ 4.1 — Quanto al primo motivo, parte appellante non spiega ex art. 342 CPC di quale
“amministrazione straordinaria” si tratta, con la conseguenza che non viene neppure precisato se tale situazione sia idonea a provocare la invocata interruzione: a questo proposito, parte appellata – senza che gli appellanti, nonostante la copiosa comparsa conclusionale di circa 40 pagine abbiano preso posizione – ha spiegato trattarsi di una iniziativa disposta il 2 gennaio 2019 dalla Banca Centrale
Europea l'Amministrazione Straordinaria della Banca Carige S.p.a., sono stati nominati 3
Commissari Straordinari ed hanno operato in base all'articolo 72 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (cd. T.U.B.) esercitando le funzioni e i poteri dell'organo amministrativo. E' stato altresì precisato che tale provvedimento fu conseguenza delle dimissioni della maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, fu emesso nell'ottica di governo della Banca, il commissariamento è terminato e la gestione ordinaria ripresa l'1 febbraio 2020. La pertanto, non è stata mai sottoposta alla procedura Amministrazione Controparte_1
Straordinaria di cui al D.Lgs. 8 luglio 1999, n. 270 né è mai stata dichiarato lo stato di insolvenza dal Ministro delle Attività Produttive. I presupposti del provvedimento della Banca Centrale Europea sono dunque da ricercare dalla situazione di momentanea ingovernabilità della Banca ed alla normativa di cui agli artt.li 70 e ss. D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (cd. T.U.B.) e non piuttosto all'insolvenza dell'Istituto.
Rispetto a tale profilo ed alla inconferenza del richiamo alla normativa fallimentare (e comunque di una procedura concorsuale) nulla viene replicato, si ripete , da parte appellante, con la conseguenza che non vi sono elementi per affermare l'esistenza di un evento interruttivo.
§ 4.2 — Quanto al secondo motivo, esclusa la questione della legittimazione attiva per le ragioni sopra esposte, va ricordato che la giurisprudenza di legittimità , pur ammettendo la configurabilità della questione relativa alla procura alle liti come motivo di impugnazione (v. Cass. N. 8104/21), ha pure precisato (v. Cass. SU n. 31963/21) che per la rappresentanza processuale della persona giuridica
è sufficiente l'indicazione della funzione e del potere del soggetto che ha rilasciato la procura, senza che, in assenza di una puntuale e tempestiva contestazione relativa all'effettiva esistenza del potere esercitato, si configuri l'onere di dimostrare il proprio potere rappresentativo.
Nel caso in esame, la procura alle liti a margine del ricorso monitorio indica il nominativo della persona che rappresenta l'ente e porta la sua sottoscrizione con timbro della società: al riguardo, non risulta affatto che gli odierni appellanti abbiamo mai mosso in primo grado alcuna contestazione al riguardo, con la conseguenza che si tratta di profili fattuali per i quali, peraltro, si è verificata la non contestazione ex art. 115 CPC, con conseguente irrilevanza della produzione o meno della delibera societaria del 2008.
Di certo, poi, non pare calzante il motivo di gravame così articolato a pagina 9 dell'atto “ E' forte la sensazione che il giudice del primo grado, forse troppo oberato di lavoro e stanco di una controversia, andata avanti per oltre 10 anni, non abbia posto troppa attenzione alle questioni in essere (tant'e' vero, che lo stesso giudice del primo grado, indica la come il debitore Parte_4 principale, mentre viceversa quest'ultimo soggetto risulta essere uno dei fideiussori).”
Ne consegue che il motivo è anche inammissibile sotto tale profilo.
§4.3 – Con il terzo motivo viene reiterata, sotto diversi aspetti, la questione della legittimità o meno del recesso.
Anche per questo profilo non può che rilevarsi un'articolazione di elementi ai limiti della temerarietà.
Ebbene, la banca ha sempre spiegato come – a fronte di un debitore principale esposto da tempo nei confronti della banca senza aver mai ottemperato alle richieste di pagamento – neppure le garanzie erano più solide e persistenti, a causa della iniziativa di organi giudiziari nei confronti del fideiussore al quale sono stati sequestrati in via preventiva conti correnti e quote societarie. Pt_2
Pare evidente che , proprio come indicato dagli stessi appellanti, quei conti non erano più disponibili per il titolare né tanto meno potevano essere aggrediti dalla banca che, pertanto, pare logico essersi trovata nella evidente riduzione delle garanzie patrimoniali ex art. 2740 C.C. Se poi si volesse sostenere – ma il gravame non è del tutto intellegibile – che la banca non poteva recedere per via del sequestro, si perverrebbe al paradosso che il danno economico si configurerebbe in modo esponenziale;
dal punto di vista giuridico, ovviamente, la gestione è continuata con i custodi e quindi ben ha potuto la banca operare quanto in suo diritto alla luce del recesso previsto in sede contrattuale. I custodi, dunque, hanno solo garantito la gestione degli interessi del (indicato Pt_2 dagli stessi appellanti come assoggettato a misura cautelare personale) senza poter garantire, ovviamente, la soddisfazione della banca per i debiti di cui egli era garante. Ovvio, allora, che tutta la situazione patrimoniale che la banca aveva a disposizione a titolo di garanzia era stata comunque compromessa.
Né può ritenersi contraddittoria la condotta della banca che ha atteso, in sostanza, un secondo sequestro (per motivi formali il primo era stato annullato) preventivo prima di agire: non può affermarsi, ovviamente, né una decadenza né tanto meno una rinuncia a far valere il diritto di recesso solo perché per alcuni mesi la situazione è stata meramente tollerata;
superato il limite di tolleranza, di fronte – come ha ben evidenziato il primo giudice – alla totale assenza di volontà da parte del debitore principale e dei garanti di provvedere al rientro del debito, la banca ha operato il recesso. Quest'ultimo risulta pacificamente comunicato mediante telegramma: la norma contrattuale prevede solo la forma per iscritto, senza imporre alla banca ulteriori modalità specifiche. Gli appellanti , in questa sede, hanno reiterato il rilievo di non aver ricevuto tali comunicazioni, in particolare perché inviate in luoghi che non corrisponderebbero più a sede legale o sedi di lavoro per quanto attiene alle persone giuridiche, mentre per le persone fisiche la doglianza è limitata alla mancata prova della ricezione.
Ebbene, per le persone giuridiche è certo che si trattava di indirizzi di destinazione coincidenti con quelli indicati dalle medesime parti oggi appellanti (che non smentiscono) per la corrispondenza, mentre le due persone fisiche neppure mettono in dubbio che quegli indirizzi di destinazione siano ad essi ricollegabili.
Di qui la reiezione di queste doglianze. Quanto al profilo della violazione di buona fede e correttezza, il Tribunale ha chiaramente indicato come era onere delle parti appellanti allegare e provare che a seguito del recesso si era creata per la debitrice principale una situazione di difficoltà reale. Tale considerazione prende le mosse dalla pacifica giurisprudenza di legittimità in materia, ove si afferma che il recesso di una banca da un rapporto di apertura di credito in cui non sia stato superato il limite dell'affidamento concesso, benché pattiziamente previsto anche in difetto di giusta causa, deve considerarsi illegittimo, in ragione di un'interpretazione del contratto secondo buona fede, ove in concreto assuma connotati del tutto imprevisti ed arbitrari, contrastando, cioè, con la ragionevole aspettativa di chi, in base ai rapporti usualmente tenuti dalla banca ed all'assoluta normalità commerciale di quelli in atto, abbia fatto conto di poter disporre della provvista redditizia per il tempo previsto e non sia, dunque, pronto alla restituzione, in qualsiasi momento, delle somme utilizzate. Il debitore il quale agisce per far dichiarare l'arbitrarietà del recesso ha l'onere di allegare l'irragionevolezza delle giustificazioni date dalla banca, dimostrando la sufficienza della propria garanzia patrimoniale così come risultante a seguito degli atti di disposizione compiuti (v. Cass. N. 17291/16). Nel caso in esame non risulta, come già detto dal primo giudice, che la società abbia fornito garanzie patrimoniali né tanto meno di essersi trovata esposta a causa del recesso dell'odierna appellata, elementi assorbenti che esimono la Corte dal dover ulteriormente delibare al riguardo.
Anche il rispetto del termine resta questione assorbita con riguardo alle dette comunicazioni che devono necessariamente presumersi – per una serie di indizi gravi, precisi e concordanti – essere pervenute ai destinatari.
Di qui la reiezione delle plurime doglianze contenute in questo motivo di gravame.
§4.4 – Del tutto destituito di fondamento il quarto motivo: la copia del contratto è stata prodotta dalla banca e gli originari opponenti non hanno mai disconosciuto detta copia, sicchè non vi è alcuna necessità di acquisizione dell'originale.
A ciò si aggiunga che gli odierni appellanti dimenticano di aver agito con accertamento negativo al fine di vedersi eliminate alcune voci e rivendicato un credito della debitrice principale (che in parte il Tribunale ha pure riconosciuto), sicchè – come insegna ormai in modo granitico la Corte di Legittimità – essi avevano l'onere di allegare e provare la nullità di quelle clausole denunciate.
E' evidente, allora, che in difetto di tale allegazione e prova (se non nei limiti di quanto accertato dal primo giudice) non ci si può dolere di assenza di sottoscrizione su clausole di cui si invoca la nullità ma per ben altro profilo, così presupponendone la loro efficacia e validità quali accordi contrattuali. Anche per gli estratti conto deve formularsi lo stesso ragionamento: essendo attori per l'accertamento negativo, avevano l'onere di fornire elementi per la ricostruzione dei rapporti dare/avere, con l'ulteriore conseguenza che anche il materiale contabile da essi depositato è entrato a far parte del materiale istruttorio acquisito e ben utilizzabile dal CTU e quindi anche dal Tribunale.
Tanto è vero, peraltro, che il CTU è riuscito ad effettuare detta ricostruzione, addirittura fornendo agli stessi appellanti che oggi lo rivendicano un importo a credito (maggiore di quello indicato in sentenza), sicchè la doglianza appare contraddittoria. Non viene, però, spiegato il motivo per il quale la somma da detrarre sarebbe maggiore così come non viene allegato alcunchè a proposito della usura originaria, rispetto ad una statuizione del Tribunale che ha escluso il superamento del tasso soglia, peraltro dopo aver pure acquisito chiarimenti dal CTU su sollecitazione delle parti. Il motivo va respinto.
§5.5 – E' inammissibile ex art. 345 CPC il quinto motivo che introduce, è vero, una questione di nullità rilevabile d'ufficio, ma introduce altresì un campo di indagine del tutto nuovo, in aperta violazione del regolare contraddittorio. Infatti, il giudicante può esaminare la nullità purchè emerga “ex actis” : nel caso di specie è palese l'inesistenza di tale presupposto atteso che gli stessi appellanti solo in questa sede hanno depositato la documentazione (a partire dal provvedimento della banca d'Italia) utile per effettuare detta indagine.
§5.6 – le considerazioni finora esposte sono di carattere assorbente e rendono irrilevanti le istanze istruttorie riproposte (implicitamente respinte dal Tribunale), anche perché per quanto riguarda quelle relative alle prove orali vengono formulati capitoli per circostanze da provarsi per via documentale o contenenti inammissibili valutazioni da richiedere, sicchè si profilano pure inammissibili sotto questo profilo.
§5.7 – La statuizione sulle spese non può che essere confermata, atteso che le parti originarie opponenti sono risultate comunque soccombenti (in via prevalente) perché debitrici seppur per un importo inferiore a quello indicato nel provvedimento monitorio che è stato revocato e che la compensazione è decisione discrezionale del giudicante.
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, va confermata la sentenza impugnata con le integrazioni pure indicate.
§ 5 — Quanto alle spese , queste seguono la soccombenza e si liquidano secondo le tabelle vigenti, tenuto conto del valore della controversia e dei parametri medi, oltre IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022)
Competenza: corte d' appello Valore della causa: da € 52.001 a € 260.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.977,00 Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.911,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 4.326,00 Fase decisionale, valore medio: € 5.103,00
Compenso tabellare (valori medi) € 14.317,00
Trattandosi di procedimento di appello introdotto dopo la data del 31.1.13 (entrata in vigore della L. n. 228/12) deve darsi atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater TU approvato con DPR n. 115/02 come modificato dall'art. 1 comma 17 L. n. 228/12.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n. 444/20 del tribunale di NO , ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'appello;
2. Condanna le parti appellanti, in solido tra loro, alla rifusione delle spese del grado nei confronti di parte appellata nonché di parte intervenuta, liquidate in Euro 14.317,00 per ciascuna parte , oltre
IVA e CPA nonché rimborso per spese generali;
3. Dichiara le parti appellanti tenute, in solido tra loro, a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello - se dovuto - per la stessa impugnazione ai sensi dell'art. art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 settembre 2025
IL PRESIDENTE
Il consigliere estensore