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Sentenza 29 settembre 2024
Sentenza 29 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 29/09/2024, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
in composizione monocratica, in persona del dott. Alessandro Di Giacomo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1859/2021 R.G.A.C. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Borrè ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, via Germanico 107,
Parte attrice
CONTRO
sito in Santa Teresa Gallura, Via Don F. Filigheddu 17, c.f. Controparte_1
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Edvige P.IVA_1
Baldino ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Tempio Pausania, via Vittorio Veneto 9,
Parte convenuta all'udienza del 29.5.2024, svoltasi ex art. 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come in atti e la causa è stata riservata alla decisione del Tribunale, con la concessione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato nella qualità di proprietario di un'unità Parte_1 immobiliare ricompresa nel sito in Santa Teresa Gallura, Via Don Controparte_1
F. Filigheddu 17, conveniva in giudizio detto condominio affinché il Tribunale annullasse le deliberazioni, adottate in seconda convocazione in data 11.8.2021 e 13.11.2021, con cui era stato confermato l'incarico all'amministratore, nella persona della società . OR
L'attore affermava che tali deliberazioni erano viziate poiché, trattandosi di nomina dell'amministratore, erano state adottate senza la maggioranza qualificata di cui all'art. 1136 comma
4 c.c.: la prima era stata infatti adottata con la maggioranza di 377,64 millesimi, e la seconda con quella di 436,80 millesimi, laddove sarebbe stata necessaria una maggioranza pari ad almeno 500 millesimi.
Osservava inoltre che, alla delibera del 13.11.2021, avevano partecipato per delega di taluni condomini, le signore e dipendenti della che Parte_2 Parte_3 OR
1 avevano così espresso voti favorevoli, pari a complessivi 133,84 millesimi), che non avrebbero dovuto essere conteggiati stante l'incompatibilità di cui all'art. 67, quinto comma, disp. att. c.c., cosicché la delibera era stata adottata senza neppure la maggioranza semplice.
Chiedeva, in via subordinata, che il fosse condannato al pagamento delle somme spese CP_1 per la domanda di mediazione avanzata ai fini dell'impugnazione della delibera dell'11.8.2021 e concludeva come in atti.
Il si costituiva in giudizio, contestava la fondatezza delle domande e concludeva come CP_1 in atti.
La causa, istruita con produzioni documentali, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 29.5.2024 sulle conclusioni formulate dalle parti come da note d'udienza.
La domanda attrice è infondata e va respinta.
Con la delibera adottata dall'assemblea condominiale il 19.8.2020 (v. la relativa produzione di parte convenuta), l'incarico di amministratore alla rappresentata da OR [...]
, è stato confermato all'unanimità dei presenti. CP_2
Detto incarico, per quanto stabilito dall'art. 1129 comma 10 c.c., aveva durata annuale e doveva intendersi rinnovato per eguale durata.
Non può condividersi la prospettazione sul punto della parte attrice, secondo cui tale disposizione non prevederebbe l'automatico rinnovo dell'incarico, essendo a tal fine sempre necessaria un'espressa manifestazione di volontà da parte dell'assemblea; una siffatta interpretazione si pone in chiaro contrasto non solo con il tenore letterale della norma, ma anche con la sua ratio, finalizzata a consentire all'amministrazione del di procedere senza soluzione di continuità sino CP_1 all'intervento dell'assemblea. Non a caso, gli orientamenti della giurisprudenza sull'interpretazione da dare alla norma in esame oscillano tra quello secondo cui l'art. 1129 comma 10 c.c. prevede un rinnovo automatico dell'incarico all'amministratore, senza necessità di una nuova nomina da parte dell'assemblea, anche per più mandati, ferma restando la possibilità per l'assemblea di revocare l'amministratore in ogni momento (v. in proposito Tribunale di Sassari n. 1114 del 2022 e Corte d'Appello di Palermo, decreto
6.5.2019), e quello secondo cui il rinnovo automatico dell'incarico può aversi una sola volta, alla prima scadenza dell'incarico (v. Tribunale di Napoli, ordinanza del 19.4.2023, Tribunale di Busto
Arsizio n. 638 del 2021, Tribunale di Cassino, decreto n. 1186 del 2016, Tribunale di Milano, ordinanza del 7.10.2015, Tribunale di Taranto, sentenza del 1012.2015).
Anche a voler seguire l'orientamento più restrittivo, non può dunque esservi dubbio che il mandato conferito dall'assemblea alla dovesse terminare alla data del 19.8.2021 e OR che, non essendo medio tempore intervenuta alcuna delibera dell'assemblea, l'incarico si sia rinnovato per legge per un ulteriore anno, fino al 19.8.2022.
Ne consegue che sia la delibera dell'11.8.2021 che quella del 13.11.2021 non potevano produrre alcun effetto giuridico, essendo intervenute solo dopo che l'incarico all'amministratore si era già automaticamente rinnovato per legge.
Restano allora irrilevanti non solo la questione relativa alla maggioranza, semplice o qualificata, con cui l'assemblea avrebbe dovuto confermare l'amministratore, ma anche quella relativa all'eccepita incompatibilità, rispetto alla votazione, di e Parte_2 Parte_3
Anche la domanda attrice di condanna del al pagamento delle somme spese per l'avvio CP_1 della procedura di mediazione, ai fini dell'impugnazione della delibera dell'11.8.2021, è infondata e va respinta.
2 Emerge infatti dall'esame della domanda di mediazione prodotta dall'attore che i fatti oggetto di controversia erano costituiti: 1) dalla conferma dell'amministratore senza la prescritta maggioranza qualificata e 2) dall'approvazione del consuntivo dell'esercizio ordinario 1.7.2020 - 30.6.2021 senza la maggioranza semplice, essendo questa stata raggiunta con il decisivo voto, espresso per delega, della condomina voto di cui la stessa non avrebbe in ipotesi potuto disporre poiché il Parte_4 suo immobile era stato pignorato.
Ebbene, la prima delle indicate ragioni di controversia è infondata per quanto in precedenza esposto, mentre la seconda lo è poiché il pignoramento non priva il proprietario del diritto - dovere di porre in essere gli atti di ordinaria gestione del bene, ivi compresi la partecipazione alle assemblee condominiali ed il pagamento delle quote dovute in relazione al bene.
Infine, nulla può essere liquidato in favore del condominio a titolo di spese di mediazione, in difetto di qualsiasi prova sul punto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda ed eccezione respinta;
respinge le domande proposte dalla parte attrice;
respinge le ulteriori domande proposte dalle parti;
condanna la parte attrice alla rifusione delle spese del giudizio in favore del convenuto, CP_1 che si liquidano in €. 7.616,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Tempio Pausania, 29.9.2024
Il giudice
Alessandro Di Giacomo
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