Sentenza 12 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Puglia, sentenza 12/03/2026, n. 58 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Puglia |
| Numero : | 58 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 58 /2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA PUGLIA
composta dai seguenti magistrati:
IO D’AMATO Presidente SS De TO Consigliere relatrice Andrea COSTA Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio iscritto al n. 38024 del registro di segreteria, sul conto giudiziale n. 22517 reso dalla Banca popolare di Milano, esercizio finanziario 2024, in qualità di tesoriere del Comune di Peschici.
Visto l’atto di deferimento del Magistrato istruttore n. 486/2025;
Uditi nell’udienza pubblica dell’11 febbraio 2026, con l’assistenza del Segretario dott.ssa IA ER VI - relatrice il Consigliere SS De TO - il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Regionale Daniele Giannini ed il Dott. Domenico Vecera per l’amministrazione comunale;
Esaminati gli atti di causa;
FATTO E DIRITTO
Con la relazione indicata in epigrafe, depositata in data 17 novembre 2025, il Magistrato istruttore ha chiesto il deferimento al Collegio del suindicato conto giudiziale, ai sensi dell’art. 147 comma 3, in quanto l’amministrazione comunale, nonostante il successivo sollecito del 7 ottobre 2025, non aveva provveduto a depositare nei termini richiesti tutta la documentazione utile, necessaria per l’esame del conto giudiziale in questione.
Ha concluso, tenuto conto dell’impossibilità di procedere all’esame del conto, chiedendo il deferimento al Collegio del conto stesso.
Analoga richiesta è stata formulata dalla Procura regionale nelle conclusioni depositate in giudizio ex art.148 c.g.c..
L’amministrazione comunale, in data 16 gennaio 2026, ha depositato memoria a firma del responsabile del servizio finanziario, con la quale dà contezza del tardivo deposito della documentazione richiesta dal giudice rimettente - avvenuto, attraverso il “portale DAeD” - dichiarando che, in ogni caso, si è provveduto a trasmettere la certificazione di avvenuta notifica al Tesoriere del decreto di fissazione dell’odierna udienza.
Non si è costituito l’Istituto bancario tesoriere.
All’udienza dell’11 febbraio 2026, il rappresentante della Procura regionale, preso atto dell’avvenuto deposito della documentazione, si è rimesso alle decisioni del Collegio.
Il rappresentante dell’amministrazione locale ha ribadito quanto riportato nella memoria depositata in atti.
La causa è stata dunque posta in decisione.
Il Collegio rileva che la fissazione dell’udienza per la trattazione collegiale, prevista dall’art.147 c.g.c. a seguito di scadenza del termine indicato dal magistrato relatore per il deposito della documentazione utile alla disamina del conto, ha una chiara valenza sollecitatoria che non può portare alla conseguenza della declaratoria di irregolarità del conto stesso. Non vi è dubbio, infatti, che l’utilizzo delle potestà collegiali deve spingersi fino all’ottenimento, con le forme e le modalità tipiche rimesse al potere istruttorio del giudice, della prevista documentazione utile per giungere ad una piena scrutinabilità del conto oggetto di disamina.
Se così non fosse, sarebbe sufficiente, in caso di eventuali ammanchi ovvero gestioni foriere di addebito, non presentare la documentazione richiesta per sollecitare ed addivenire a una pronuncia in rito che non consentirebbe una piena valutazione del modus operandi dell’agente contabile.
Ciò premesso, l’avvenuta presentazione della documentazione richiesta dal magistrato istruttore prima della discussione dell’odierno giudizio induce il Collegio a disporre una pronuncia di non luogo a procedere atteso che, dalla disamina degli atti depositati, risulta pressoché soddisfatta l’esigenza istruttoria - inizialmente non riscontrata - consentendo al magistrato deferente l’avvio dell’esame del conto e rendendo, quindi, non utile alcuna diversa statuizione.
Non vi è luogo a provvedere per le spese.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia dichiara il non luogo a procedere sulla relazione n. 486/2025 avente ad oggetto il conto n. 22517 reso dalla Banca Popolare di Milano relativo alla gestione della Tesoreria del Comune di Peschici - Esercizio finanziario 2024, disponendo la restituzione degli atti al magistrato istruttore.
Nulla per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE SS De TO IO D’TO Depositata in segreteria il giorno 12 marzo 2026 Il Funzionario
IA ER VI