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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5539 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE VI CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Presidente, dott.ssa Maria Tiziana
Balduini
ha pronunziato la seguente
SENTENZA AI SENSI DELL'ART. 429 C.P.C.
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 41286 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Via A. Bertoloni 55 00197 Roma, presso lo studio del procuratore, Avv. Matteo Corbo', che lo rappresenta e difende per procura in atti. intimante
E
(CF: ) Controparte_1 C.F._2 intimata contumace
OGGETTO: Risoluzione del contratto di locazione per inadempimento uso abitativo
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa.
nell'udienza del 10/04/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte attrice, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente sentenza dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 9/7/2024, ha intimato sfratto per Parte_1 morosità con contestuale richiesta di emissione di ingiunzione di pagamento per i
1/4 canoni di locazione insoluti (alla data della notifica dell'intimazione di sfratto pari ad € 20.400,00) alla Sig.ra Controparte_1
Essendo l'intimazione stata notificata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. ed in assenza della costituzione dell'intimata, con ordinanza resa in data 10/10/2024 è stata rigettata l'istanza di emissione di ordinanza di convalida ed è stato disposto il mutamento del rito.
Fallita la mediazione, stante l'assenza della conduttrice all'incontro fissato per il giorno 12/4/2024, il giudizio è proseguito con il deposito di memorie integrative da parte della la difesa dell'intimante che ha integrato le iniziali richieste chiedendo:
“- in via preliminare, accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione ad uso abitativo stipulato in data 22.12.2020 con la Sig.ra
[...]
e registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma il 08.01.2021 CP_1 al n. 000321 – serie 3T;
- nel merito, ordinare l'immediata riconsegna dell'immobile sito in Roma Via Misurina n. 97, come descritto nel doc.1, e, per l'effetto, condannare controparte al pagamento dei canoni ad oggi inevasi pari ad € 28.900,00; Con condanna di parte convenuta al pagamento dei compensi professionali e delle spese del giudizio, oltre accessori di legge.”
*************************
Mediante la produzione del contratto in data 22/12/2020 ha Parte_1 dimostrato di aver concesso in locazione a l'immobile sito in Controparte_1
Roma alla Via Misurina n. 97: per la durata di tre anni decorrenti dal 1/1/2021 rinnovabili di due (art. 1); al canone mensile di € 1.700,00 (art. 2).
Ciò posto in punto di fatto deve rilevarsi che “In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto e il relativo termine di scadenza ma non
l'inadempienza dell'obbligato, potendosi limitare alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, spettando, invece, al debitore convenuto l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Il medesimo principio applicabile anche nell'ipotesi d'inesatto adempimento si estende anche alle obbligazioni di risultato” (cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 13685, del 21/05/2019).
Sarebbe dunque stato onere della parte conduttrice, contrastare l'assunto avversario afferente al mancato pagamento dei canoni mensili di locazione, mediante la prova dell'avvenuta estinzione, per avvenuti pagamenti o per altri motivi, di dette ragioni di credito.
Nel caso di specie la mancata costituzione in giudizio di non Controparte_1 consente di contrastare l'assunto avversario, dovendosi peraltro rilevare che
2/4 l'inadempimento in oggetto non può ritenersi di scarsa importanza afferendo a numerose mensilità di canoni (ad oggi precisamente 20 mensilità).
Alla luce di quanto sopraesposto, deve dunque ritenersi integrato il requisito della gravità dell'inadempimento di cui all'art. 5 della L. 392/78, dovendo questo ravvisarsi, per espressa previsione normativa, nell'omesso pagamento, decorsi 20 giorni dalla scadenza, anche di una sola mensilità.
La domanda di risoluzione del contratto avanzata da deve Parte_1 quindi essere accolta, così come quella di rilascio.
L'intimante ha, inoltre, proposto domanda di condanna al pagamento dei canoni per i mesi da marzo ad ottobre 2023, da marzo a giugno 2024 nonché per quelli maturati successivamente sino alla data di rilascio dell'immobile.
Anche detta domanda deve trovare accoglimento così che va Controparte_1 condannata al pagamento, in favore di , dell'importo di € Parte_1
34.000,00 per la morosità maturata al mese di febbraio 2025, oltre ad € 1.700,00, per ciascuna mensilità decorrente dal mese di marzo 2025 compreso alla data di effettivo rilascio dell'immobile , oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo al saldo.
Infine, deve evidenziarsi che ha prodotto, il verbale negativo Parte_1 di mediazione contenente l'accertamento dell'assenza di Controparte_1 senza giustificato motivo. Tenuto conto di quanto statuito dall'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010 deve essere condannata al pagamento, in favore Controparte_1 dello Stato italiano, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 e D.M. 37/2018, in base al valore del giudizio, in € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed € 1.701,00 per la fase di decisione. Nulla per la fase di trattazione, in assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione,
DICHIARA
Risolto per il grave inadempimento della conduttrice il contratto concluso tra e in data 22/12/2020 e registrato Parte_1 Controparte_1 l'8/1/2021, avente ad oggetto l'immobile in Roma alla Via Misurina n. 97, identificato al catasto con foglio 224, particella 554, sub. 502, cat. catastale n. A2 classe 4, vani 9, rendita catastale di € 2.566,46,
3/4 CP_2 alla conduttrice l'immediato rilascio dell'immobile di cui sopra
CONDANNA al pagamento della somma di € 34.000,00 per morosità Controparte_1 maturata al 28/2/2025, oltre ad € 1.700,00 per ciascuna mensilità dal mese di marzo
2025 fino all'effettivo rilascio dell'immobile ed oltre interessi legali da ciascuna scadenza al saldo
CONDANNA alla rifusione delle spese processuali anticipate dalla Controparte_1 controparte, che liquida in complessivi € 3.397,00, oltre € 604,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
CONDANNA ai sensi dell'art. 12 bis del d.lgs. 28/2010, al pagamento, in Controparte_1 favore dello Stato italiano, di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Roma, 10/04/2025
Il Presidente – Giudice monocratico
Maria Tiziana Balduini
4/4