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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 18/06/2025, n. 6143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6143 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
n. 11764-1/2020 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
dott.ssa Manuela Robustella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11764-1/2020
tra
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avvocato FILOMENA GIGLIO, presso il cui studio, sito in
Barano d'Ischia, alla via Starza n. 3, elettivamente domicilia querelante/
interventrice nel procedimento principale RG 11764/2020
contro
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 D , C.F. , rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avvocato STEFANO PETTORINO, presso il cui studio sito in Ischia, alla Via V. Marone n.6, elettivamente domicilia querelato/
terzo chiamato nel procedimento principale RG 11764/2020
e
, C.F. , rappresentata e difesa, Parte_3 C.F._3
giusta procura in atti, dall'avvocato GIUSEPPE RIANNA, presso il cui studio, sito in
Caivano, alla via Cavour n. 18, elettivamente domicilia attrice nel procedimento principale RG 11764/2020
e
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta CP_1 CodiceFiscale_4
procura in atti, dall'avvocato Buono Gianpaolo, presso il cui studio, sito in Barano
d'Ischia, alla Piazza S. Rocco n. 38, elettivamente domicilia convenuto nel procedimento principale RG 11764/2020
e
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._5
procura in atti, dall'avvocato Virginia Buono, presso il cui studio, sito in Barano
d'Ischia, alla Piazza S. Rocco n. 26, elettivamente domicilia convenuta nel procedimento principale RG 11764/2020
CP_3
convenuto contumace nel procedimento principale RG 11764/2020
nonché
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
Interventore ex lege
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 21.2.25.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di querela di falso veniva attivato, in forma incidentale, nel procedimento avente ad oggetto la domanda esperita nei Parte_3
confronti di ed , avente ad oggetto l'accertamento CP_1 Controparte_2
del loro esclusivo diritto di proprietà sull'immobile sito in Forio, al vico 1° San
Giovanni n. 2 (in atti meglio identificato).
In tale giudizio, si costituiva il quale chiedeva il rigetto della CP_1
domanda, evidenziando come l'atto per notaio del 4.5.2017, tra Per_1 CP_4
(in proprio e nella qualità di procuratore speciale di ) ed
[...] Parte_1
fosse inidoneo a trasferire la porzione di proprietà oggetto di Parte_3
causa (c.d. camera buia).
In tale giudizio, si costituiva, altresì, , la quale, parimenti, Controparte_5
evidenziava di essere proprietaria del bene oggetto di causa, acquistato con atto per
Notaio del 12.3.1992. Per_2
In tale giudizio, spiegava intervento volontario (odierna querelante), la Parte_1
quale rilevava di non aver mai rilasciato la procura speciale a vendere all'ex coniuge
. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_4
ed il Notaio , che aveva stipulato la procura, e Controparte_4 CP_3
concludeva chiedendo: 1) di accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni di ed, eventualmente, di quella del Notaio in calce Parte_1 CP_3
all'atto denominato procura speciale autenticata dal notaio di Forio in CP_3
data 16 luglio 2003, repertorio 75042, allegata all'atto stipulato in Napoli per notaio
, rep. 2092 e racc. 1460, trascritto in data 4/5/2017 ai n. Persona_3
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 19831/15518, con cui l'attrice avrebbe acquistato la piena Parte_3
proprietà dell'unità immobiliare sita in Forio, al vico 1° San Giovanni n. 2, consistente in un appartamentino al primo piano distinto con la lettera interna A, con annesso ballatoio-terrazzo coperto pertinenziale ai piano primo e “cisterna al piano terra“, della consistenza catastale complessiva di 2 vani, in catasto fabbricati del comune di Forio al folio 16, p.lla 484, sub 23 p. T-1, int. A, z.c. 1, cl 1, rendita euro
146,67; di accertare e dichiarare, in conseguenza, la nullità e/o la inefficacia dell'atto di vendita predetto, condannando la attrice alla restituzione Parte_3
dell'immobile, libero e sgombero di persone e cose, in suo favore;
di condannare il terzo , eventualmente in solido all'attrice , in Controparte_4 Parte_3
base al suo comportamento processuale, al pagamento delle spese di lite.
Ritenuta l'ammissibilità dell'intervento, veniva autorizzata la chiamata in causa richiesta dall'interventrice, a seguito della quale si costituiva esclusivamente
, e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Controparte_4
In data 26.2.22, quindi, proponeva querela di falso incidentale avente Parte_1
ad oggetto la falsità della procura speciale a vendere apparentemente autenticata dal
Notaio di Forio il 16.7.2003 (rep. n. 75042), atto utilizzato come si è detto, da CP_3
nella compravendita del bene ad (atto del Controparte_4 Parte_3
27.3.2017 per Notaio ). Per_1
All'udienza dell'8.11.2022, sottoscriveva la querela di falso in Parte_1
udienza; all'udienza del 10.1.23, il Giudice interpellava, ex art. 222 cpc, la parte attrice sulla volontà di avvalersi in giudizio del documento impugnato per falso ed dichiarava di volersene avvalere;
successivamente, con ordinanza Parte_3
emessa in data 30.1.23, ribadita l'ammissibilità dell'intervento di e Parte_1
ritenuta l'ammissibilità della querela di falso dalla stessa spiegata, veniva autorizzata la proposizione della querela di falso e disposta la sospensione del procedimento principale. Veniva, pertanto, costituito il subfascicolo relativo al solo giudizio di
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 querela di falso e, nel suddetto subprocedimento, fissata, ex art. 223 cpc, l'udienza per la redazione del processo verbale della querela di falso.
In detto subprocedimento, si costituiva , il quale chiedeva Controparte_4
nuovamente di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento e della querela di falso.
Evidenziava, infatti, che la domanda principale era una domanda di rivendica, di carattere reale, rispetto alla quale la querela di falso aveva carattere dilatorio, non potendo la domanda di nullità dell'atto di compravendita (conseguente alla falsità della procura speciale) essere fatta valere nel giudizio di natura petitoria pendente tra altre parti. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento volontario della;
chiedeva, infine, la condanna delle controparti spese Parte_1
al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la quale, parimenti, eccepiva l'inammissibilità Parte_3
dell'intervento e della querela di falso.
ed invece, si costituivano evidenziando la loro Controparte_2 CP_1
estraneità al procedimento di querela di falso e chiarendo che la falsità del documento oggetto della querela non poteva che riverberarsi sulla validità del contratto di compravendita tra ed . Controparte_4 Parte_3
Nel corso del procedimento, la parte attrice formulava un'istanza di sospensione del giudizio, avendo ella proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento reso in data 30.1.2023, con cui era stata dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di e della querela di falso dalla stessa proposta (regolamento di Parte_1
competenza dichiarato successivamente inammissibile dalla Suprema Corte).
Con ordinanza resa all'udienza del 26.5.2023, il Giudice riteneva non sussistessero i presupposti per la sospensione del procedimento e fissava nuovamente l'udienza di cui all'art. 223 cpc.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 Redatto il processo verbale della querela di falso, veniva disposta ctu grafologica, al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, apparentemente apposte da T_
e dal Notaio alla procura speciale oggetto della querela di falso.
[...] CP_3
Depositata la ctu e precisate le conclusioni, in data 21.2.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover valutare, in primo luogo, l'eccezione d'inammissibilità della querela.
A tal fine, va valutata preliminarmente la questione relativa all'ammissibilità dell'intervento spiegato da , odierna querelante, nel procedimento Parte_1
principale.
Come già ritenuto nell'ordinanza emessa in data 30.1.23, il predetto intervento è ammissibile. Si tratta, in particolare, di un intervento principale, con cui T_
, terza rispetto alle parti in causa, ha fatto valere il suo diritto sul bene oggetto
[...]
di causa, diritto incompatibile con quello vantato dalle parti originarie e relativo proprio all'oggetto del giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 105 I comma c.p.c, norma in base alla quale ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per fare valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Si richiamano, sul punto, i principi espressi dalla Suprema Corte con le pronunce n.
27528/2016 e 27846/2019 (questa ultima emessa a Sezioni Unite).
In merito, poi, ai rapporti tra il presente procedimento ed il procedimento penale, si richiama integralmente quanto già ritenuto nell'ordinanza emessa in data 30.1.23.
, infatti, non ha provato la sussistenza dei presupposti di cui Controparte_4
all'art. 75 III comma cpp e, cioè, che l'azione civile sia stata proposta dopo la
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado.
Va, inoltre, ritenuta l'ammissibilità della querela di falso, in quanto:
1) la stessa ha ad oggetto un documento fidefacente (procura notarile);
2) è stata sottoscritta dalla parte personalmente in udienza;
3) la querela di falso chiaramente indicava le prove della falsità.
Si ritiene, inoltre, sussistente l'interesse ad agire di , consistente Parte_1
nell'interesse concreto ed attuale all'accertamento della falsità della firma apparentemente da lei apposta alla procura notarile e della falsità della sottoscrizione del Notaio stesso apposta al medesimo atto, in quanto tale procura veniva utilizzata da nell'atto di compravendita dell'immobile sito in Forio Controparte_4
d'Ischia, di cui ella era comproprietaria.
Nel merito, la querela è fondata e trova accoglimento.
La falsità della sottoscrizione dell'istante e del Notaio rogante, infatti, risulta inequivocabilmente alla luce dell'espletata ctu, alle cui risultanze il Tribunale si riporta, stante la logicità dei criteri seguiti e la particolare precisione nell'accertamento espletato.
Il ctu, in particolare, valutava la compatibilità dei tratti, la direzione dei movimenti della grafia, la pressione e l'inclinazione delle firme e così concludeva:
“La firma apparentemente apposta dalla signora alla procura Parte_1
speciale notarile del 16.07.23 NON è autentica, ossia non appartiene alla mano vergante della . La sottoscrizione ad apparente nome del Notaio Parte_1
apposta al medesimo atto Non è Autentica, ossia non è stata vergata CP_3
da .” CP_3
Viene, pertanto, accertata la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal
Notaio e da alla procura speciale apparentemente CP_3 Parte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 autenticata dal notaio di Forio in data 16 luglio 2003, repertorio CP_3
75042, allegata all'atto stipulato in Napoli per notaio rep. Persona_3
2092 e racc. 1460, trascritto in data 4/5/2017 ai n. 19831/15518.
L'accoglimento della querela e l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni sopra indicate, comporta, ai sensi dell'art. 226 II comma cpc, l'adozione delle misure di cui all'art. 537 cpp (già 480 del precedente cpp). Conseguentemente, si dispone che, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 226 II comma cpc, si provveda all'annotazione del relativo dispositivo a margine dell'originale della procura speciale.
E' appena il caso di precisare che ogni domanda relativa al procedimento principale non può essere esaminata nel presente subprocedimento, avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento della falsità.
Venendo alla disciplina delle spese di lite, va osservato che la sentenza che definisce il procedimento di querela di falso incidentale è definitiva e conclude un procedimento autonomo, avente ad oggetto l'accertamento della falsità (Cass.
7243/2017). Conseguentemente, va effettuata un'autonoma disciplina delle spese di lite, il cui valore va valutato come indeterminabile, poiché tale è il valore della causa principale e della domanda proposta da . Parte_1
Applicando il predetto principio, le spese di lite sostenute da vengono Parte_1
poste a carico di e di , i quali hanno entrambi Controparte_4 Parte_3
resistito alla querela di falso.
Tali spese sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche (valore indeterminabile, complessità bassa), con attribuzione in favore dell'avv. Filomena Giglio, antistataria.
Sussistono, invece, idonei motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra e le altre parti del procedimento, in considerazione CP_1 Controparte_2
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 del fatto che tali parti non si opponevano alla querela di falso, limitandosi a ribadire le proprie difese relative al giudizio di merito.
Nulla per le spese di , stante la mancata costituzione dello stesso, CP_3
anche nel procedimento principale.
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono, secondo il medesimo criterio della soccombenza, definitivamente poste a carico di e di Parte_3
, in solido tra loro, Controparte_4
Copia della sentenza va comunicata al PM – sede in quanto interventore ex lege nel giudizio.
PQM
1) accoglie la querela di falso proposta da e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
falsità delle sottoscrizioni apposte da e dal Notaio alla Parte_1 CP_3
procura speciale apparentemente autenticata dal notaio di Forio in CP_3
data 16 luglio 2003, repertorio 75042, allegata all'atto stipulato in Napoli per notaio
, rep. 2092 e racc. 1460, trascritto in data 4/5/2017 ai n. Persona_3
19831/15518;
2) dispone che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675 c.p.p., si proceda, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, all'annotazione del presente dispositivo sull'originale del documento;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_3 Controparte_4
pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in euro 518,00 Parte_1
per spese ed euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % sui compensi,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Filomena Giglio;
4) compensa le spese di lite tra e le altre parti del CP_1 Controparte_2
giudizio;
5) nulla per le spese di;
CP_3
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 6) pone le spese definitivamente di ctu, liquidate in separato decreto, a carico di e , in solido tra loro;
Parte_3 Controparte_4
7) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al PM- Sede.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 18.6.25.
Il Presidente
dott.ssa Roberta Di Clemente
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
IV SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Roberta Di Clemente Presidente
dott. Ettore Pastore Alinante Giudice
dott.ssa Manuela Robustella Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11764-1/2020
tra
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1
procura in atti, dall'avvocato FILOMENA GIGLIO, presso il cui studio, sito in
Barano d'Ischia, alla via Starza n. 3, elettivamente domicilia querelante/
interventrice nel procedimento principale RG 11764/2020
contro
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 1 D , C.F. , rappresentato e difeso, Parte_2 C.F._2
giusta procura in atti, dall'avvocato STEFANO PETTORINO, presso il cui studio sito in Ischia, alla Via V. Marone n.6, elettivamente domicilia querelato/
terzo chiamato nel procedimento principale RG 11764/2020
e
, C.F. , rappresentata e difesa, Parte_3 C.F._3
giusta procura in atti, dall'avvocato GIUSEPPE RIANNA, presso il cui studio, sito in
Caivano, alla via Cavour n. 18, elettivamente domicilia attrice nel procedimento principale RG 11764/2020
e
, C.F. , rappresentato e difeso, giusta CP_1 CodiceFiscale_4
procura in atti, dall'avvocato Buono Gianpaolo, presso il cui studio, sito in Barano
d'Ischia, alla Piazza S. Rocco n. 38, elettivamente domicilia convenuto nel procedimento principale RG 11764/2020
e
, C.F. , rappresentata e difesa, giusta Controparte_2 C.F._5
procura in atti, dall'avvocato Virginia Buono, presso il cui studio, sito in Barano
d'Ischia, alla Piazza S. Rocco n. 26, elettivamente domicilia convenuta nel procedimento principale RG 11764/2020
CP_3
convenuto contumace nel procedimento principale RG 11764/2020
nonché
PUBBLICO MINISTERO – SEDE
Interventore ex lege
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 2 OGGETTO: querela di falso
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da atti di causa e note di trattazione scritta per l'udienza del 21.2.25.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Il presente giudizio di querela di falso veniva attivato, in forma incidentale, nel procedimento avente ad oggetto la domanda esperita nei Parte_3
confronti di ed , avente ad oggetto l'accertamento CP_1 Controparte_2
del loro esclusivo diritto di proprietà sull'immobile sito in Forio, al vico 1° San
Giovanni n. 2 (in atti meglio identificato).
In tale giudizio, si costituiva il quale chiedeva il rigetto della CP_1
domanda, evidenziando come l'atto per notaio del 4.5.2017, tra Per_1 CP_4
(in proprio e nella qualità di procuratore speciale di ) ed
[...] Parte_1
fosse inidoneo a trasferire la porzione di proprietà oggetto di Parte_3
causa (c.d. camera buia).
In tale giudizio, si costituiva, altresì, , la quale, parimenti, Controparte_5
evidenziava di essere proprietaria del bene oggetto di causa, acquistato con atto per
Notaio del 12.3.1992. Per_2
In tale giudizio, spiegava intervento volontario (odierna querelante), la Parte_1
quale rilevava di non aver mai rilasciato la procura speciale a vendere all'ex coniuge
. Chiedeva, pertanto, di essere autorizzata a chiamare in causa Controparte_4
ed il Notaio , che aveva stipulato la procura, e Controparte_4 CP_3
concludeva chiedendo: 1) di accertare e dichiarare la falsità delle sottoscrizioni di ed, eventualmente, di quella del Notaio in calce Parte_1 CP_3
all'atto denominato procura speciale autenticata dal notaio di Forio in CP_3
data 16 luglio 2003, repertorio 75042, allegata all'atto stipulato in Napoli per notaio
, rep. 2092 e racc. 1460, trascritto in data 4/5/2017 ai n. Persona_3
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 3 19831/15518, con cui l'attrice avrebbe acquistato la piena Parte_3
proprietà dell'unità immobiliare sita in Forio, al vico 1° San Giovanni n. 2, consistente in un appartamentino al primo piano distinto con la lettera interna A, con annesso ballatoio-terrazzo coperto pertinenziale ai piano primo e “cisterna al piano terra“, della consistenza catastale complessiva di 2 vani, in catasto fabbricati del comune di Forio al folio 16, p.lla 484, sub 23 p. T-1, int. A, z.c. 1, cl 1, rendita euro
146,67; di accertare e dichiarare, in conseguenza, la nullità e/o la inefficacia dell'atto di vendita predetto, condannando la attrice alla restituzione Parte_3
dell'immobile, libero e sgombero di persone e cose, in suo favore;
di condannare il terzo , eventualmente in solido all'attrice , in Controparte_4 Parte_3
base al suo comportamento processuale, al pagamento delle spese di lite.
Ritenuta l'ammissibilità dell'intervento, veniva autorizzata la chiamata in causa richiesta dall'interventrice, a seguito della quale si costituiva esclusivamente
, e venivano assegnati i termini di cui all'art. 183 VI comma cpc. Controparte_4
In data 26.2.22, quindi, proponeva querela di falso incidentale avente Parte_1
ad oggetto la falsità della procura speciale a vendere apparentemente autenticata dal
Notaio di Forio il 16.7.2003 (rep. n. 75042), atto utilizzato come si è detto, da CP_3
nella compravendita del bene ad (atto del Controparte_4 Parte_3
27.3.2017 per Notaio ). Per_1
All'udienza dell'8.11.2022, sottoscriveva la querela di falso in Parte_1
udienza; all'udienza del 10.1.23, il Giudice interpellava, ex art. 222 cpc, la parte attrice sulla volontà di avvalersi in giudizio del documento impugnato per falso ed dichiarava di volersene avvalere;
successivamente, con ordinanza Parte_3
emessa in data 30.1.23, ribadita l'ammissibilità dell'intervento di e Parte_1
ritenuta l'ammissibilità della querela di falso dalla stessa spiegata, veniva autorizzata la proposizione della querela di falso e disposta la sospensione del procedimento principale. Veniva, pertanto, costituito il subfascicolo relativo al solo giudizio di
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 4 querela di falso e, nel suddetto subprocedimento, fissata, ex art. 223 cpc, l'udienza per la redazione del processo verbale della querela di falso.
In detto subprocedimento, si costituiva , il quale chiedeva Controparte_4
nuovamente di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento e della querela di falso.
Evidenziava, infatti, che la domanda principale era una domanda di rivendica, di carattere reale, rispetto alla quale la querela di falso aveva carattere dilatorio, non potendo la domanda di nullità dell'atto di compravendita (conseguente alla falsità della procura speciale) essere fatta valere nel giudizio di natura petitoria pendente tra altre parti. Chiedeva, pertanto, di dichiarare l'inammissibilità dell'intervento volontario della;
chiedeva, infine, la condanna delle controparti spese Parte_1
al pagamento delle spese di lite, con attribuzione in favore del procuratore, dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la quale, parimenti, eccepiva l'inammissibilità Parte_3
dell'intervento e della querela di falso.
ed invece, si costituivano evidenziando la loro Controparte_2 CP_1
estraneità al procedimento di querela di falso e chiarendo che la falsità del documento oggetto della querela non poteva che riverberarsi sulla validità del contratto di compravendita tra ed . Controparte_4 Parte_3
Nel corso del procedimento, la parte attrice formulava un'istanza di sospensione del giudizio, avendo ella proposto regolamento di competenza avverso il provvedimento reso in data 30.1.2023, con cui era stata dichiarata l'ammissibilità dell'intervento di e della querela di falso dalla stessa proposta (regolamento di Parte_1
competenza dichiarato successivamente inammissibile dalla Suprema Corte).
Con ordinanza resa all'udienza del 26.5.2023, il Giudice riteneva non sussistessero i presupposti per la sospensione del procedimento e fissava nuovamente l'udienza di cui all'art. 223 cpc.
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 5 Redatto il processo verbale della querela di falso, veniva disposta ctu grafologica, al fine di accertare l'autenticità delle sottoscrizioni, apparentemente apposte da T_
e dal Notaio alla procura speciale oggetto della querela di falso.
[...] CP_3
Depositata la ctu e precisate le conclusioni, in data 21.2.25, il procedimento veniva riservato in decisione, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Tanto premesso, ritiene il Collegio di dover valutare, in primo luogo, l'eccezione d'inammissibilità della querela.
A tal fine, va valutata preliminarmente la questione relativa all'ammissibilità dell'intervento spiegato da , odierna querelante, nel procedimento Parte_1
principale.
Come già ritenuto nell'ordinanza emessa in data 30.1.23, il predetto intervento è ammissibile. Si tratta, in particolare, di un intervento principale, con cui T_
, terza rispetto alle parti in causa, ha fatto valere il suo diritto sul bene oggetto
[...]
di causa, diritto incompatibile con quello vantato dalle parti originarie e relativo proprio all'oggetto del giudizio.
Sussistono, pertanto, i presupposti di ammissibilità di cui all'art. 105 I comma c.p.c, norma in base alla quale ciascuno può intervenire in un processo tra altre persone per fare valere, in confronto di tutte le parti o di alcune di esse, un diritto relativo all'oggetto o dipendente dal titolo dedotto nel processo medesimo.
Si richiamano, sul punto, i principi espressi dalla Suprema Corte con le pronunce n.
27528/2016 e 27846/2019 (questa ultima emessa a Sezioni Unite).
In merito, poi, ai rapporti tra il presente procedimento ed il procedimento penale, si richiama integralmente quanto già ritenuto nell'ordinanza emessa in data 30.1.23.
, infatti, non ha provato la sussistenza dei presupposti di cui Controparte_4
all'art. 75 III comma cpp e, cioè, che l'azione civile sia stata proposta dopo la
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 6 costituzione di parte civile nel processo penale o dopo la sentenza penale di primo grado.
Va, inoltre, ritenuta l'ammissibilità della querela di falso, in quanto:
1) la stessa ha ad oggetto un documento fidefacente (procura notarile);
2) è stata sottoscritta dalla parte personalmente in udienza;
3) la querela di falso chiaramente indicava le prove della falsità.
Si ritiene, inoltre, sussistente l'interesse ad agire di , consistente Parte_1
nell'interesse concreto ed attuale all'accertamento della falsità della firma apparentemente da lei apposta alla procura notarile e della falsità della sottoscrizione del Notaio stesso apposta al medesimo atto, in quanto tale procura veniva utilizzata da nell'atto di compravendita dell'immobile sito in Forio Controparte_4
d'Ischia, di cui ella era comproprietaria.
Nel merito, la querela è fondata e trova accoglimento.
La falsità della sottoscrizione dell'istante e del Notaio rogante, infatti, risulta inequivocabilmente alla luce dell'espletata ctu, alle cui risultanze il Tribunale si riporta, stante la logicità dei criteri seguiti e la particolare precisione nell'accertamento espletato.
Il ctu, in particolare, valutava la compatibilità dei tratti, la direzione dei movimenti della grafia, la pressione e l'inclinazione delle firme e così concludeva:
“La firma apparentemente apposta dalla signora alla procura Parte_1
speciale notarile del 16.07.23 NON è autentica, ossia non appartiene alla mano vergante della . La sottoscrizione ad apparente nome del Notaio Parte_1
apposta al medesimo atto Non è Autentica, ossia non è stata vergata CP_3
da .” CP_3
Viene, pertanto, accertata la falsità delle sottoscrizioni apparentemente apposte dal
Notaio e da alla procura speciale apparentemente CP_3 Parte_1
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 7 autenticata dal notaio di Forio in data 16 luglio 2003, repertorio CP_3
75042, allegata all'atto stipulato in Napoli per notaio rep. Persona_3
2092 e racc. 1460, trascritto in data 4/5/2017 ai n. 19831/15518.
L'accoglimento della querela e l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni sopra indicate, comporta, ai sensi dell'art. 226 II comma cpc, l'adozione delle misure di cui all'art. 537 cpp (già 480 del precedente cpp). Conseguentemente, si dispone che, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza, ex art. 226 II comma cpc, si provveda all'annotazione del relativo dispositivo a margine dell'originale della procura speciale.
E' appena il caso di precisare che ogni domanda relativa al procedimento principale non può essere esaminata nel presente subprocedimento, avente ad oggetto esclusivamente l'accertamento della falsità.
Venendo alla disciplina delle spese di lite, va osservato che la sentenza che definisce il procedimento di querela di falso incidentale è definitiva e conclude un procedimento autonomo, avente ad oggetto l'accertamento della falsità (Cass.
7243/2017). Conseguentemente, va effettuata un'autonoma disciplina delle spese di lite, il cui valore va valutato come indeterminabile, poiché tale è il valore della causa principale e della domanda proposta da . Parte_1
Applicando il predetto principio, le spese di lite sostenute da vengono Parte_1
poste a carico di e di , i quali hanno entrambi Controparte_4 Parte_3
resistito alla querela di falso.
Tali spese sono liquidate in dispositivo alla luce dei parametri di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche (valore indeterminabile, complessità bassa), con attribuzione in favore dell'avv. Filomena Giglio, antistataria.
Sussistono, invece, idonei motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra e le altre parti del procedimento, in considerazione CP_1 Controparte_2
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 8 del fatto che tali parti non si opponevano alla querela di falso, limitandosi a ribadire le proprie difese relative al giudizio di merito.
Nulla per le spese di , stante la mancata costituzione dello stesso, CP_3
anche nel procedimento principale.
Le spese di ctu, liquidate in separato decreto, vengono, secondo il medesimo criterio della soccombenza, definitivamente poste a carico di e di Parte_3
, in solido tra loro, Controparte_4
Copia della sentenza va comunicata al PM – sede in quanto interventore ex lege nel giudizio.
PQM
1) accoglie la querela di falso proposta da e, per l'effetto, dichiara la Parte_1
falsità delle sottoscrizioni apposte da e dal Notaio alla Parte_1 CP_3
procura speciale apparentemente autenticata dal notaio di Forio in CP_3
data 16 luglio 2003, repertorio 75042, allegata all'atto stipulato in Napoli per notaio
, rep. 2092 e racc. 1460, trascritto in data 4/5/2017 ai n. Persona_3
19831/15518;
2) dispone che, ai sensi e nelle forme degli artt. 537 e 675 c.p.p., si proceda, dopo il passaggio in giudicato della sentenza, all'annotazione del presente dispositivo sull'originale del documento;
3) condanna e , in solido tra loro, al Parte_3 Controparte_4
pagamento delle spese di lite sostenute da , che liquida in euro 518,00 Parte_1
per spese ed euro 7.616,00 per compensi, oltre spese generali al 15 % sui compensi,
IVA e CPA, come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Filomena Giglio;
4) compensa le spese di lite tra e le altre parti del CP_1 Controparte_2
giudizio;
5) nulla per le spese di;
CP_3
TRIBUNALE DI NAPOLI IV SEZIONE CIVILE Pag. 9 6) pone le spese definitivamente di ctu, liquidate in separato decreto, a carico di e , in solido tra loro;
Parte_3 Controparte_4
7) manda alla Cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al PM- Sede.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio tenutasi in data 18.6.25.
Il Presidente
dott.ssa Roberta Di Clemente
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