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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 05/11/2025, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE RG. n. 3919/2023 Verbale di udienza del giorno 05 novembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa IL Casale all'esito dell'udienza cartolare del 05 novembre 2025 vista la nota per la trattazione scritta depositata dalla convenuta
[...]
con cui nel riportarsi alle difese in atti Controparte_1 così conclude: “ In via preliminare ed assorbente, la carenza di giurisdizione dell'adito AGO, in favore della CGT di I Grado di Avellino in ordine ai crediti aventi natura tributaria;
- Sempre in via preliminare, in ordine ai crediti di natura sanzionatoria, che venga dichiarata l'incompetenza per materia dell'Adito Tribunale in favore del Giudice di Pace di Avellino;
In via meramente gradata, nel merito
- In via preliminare, l'inammissibilità dell'opposizione per violazione dell'art. 617 c.p.c.
- nel merito, il rigetto dell'opposizione in quanto infondata, in fatto e in diritto con ogni consequenziale statuizione e con favore di spese e competenze di giudizio da attribuirsi al sottoscritto procuratore antistatario.” Rilevato che l'attrice non ha depositato note Parte_1 sostitutive dell'udienza; Rilevato che l'opposta Controparte_2
non ha depositato note sostitutive dell'udienza;
[...]
DECIDE la causa come da dispositivo e contestuale motivazione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. pubblicata mediante lettura virtuale alle parti presenti ed allegazione al verbale. Il Giudice Onorario Dott.ssa IL Casale REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
– SECONDA SEZIONE CIVILE – in composizione monocratica nella persona della dott.ssa IL Casale al termine dell'udienza cartolare di discussione del giorno 05 novembre 2025, ha pronunziato, mediante lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3919 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto “opposizione a preavviso di fermo amministrativo” vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio Caliendo (C.F. C.F._2
), presso il cui studio è elettivamente domiciliata in alla Via
[...] CP_1
Annarumma n. 35
ATTORE OPPONENTE
E
(P.IVA e C.F. Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, P.IVA_1
dall'Avv. Massimo Galasso (C.F. , presso il cui studio è CodiceFiscale_3
elettivamente domiciliata in alla Via Brigata n. 52 CP_1
CONVENUTO OPPOSTO
E
(C.F. Controparte_2 ), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis P.IVA_2
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F. , C.F._4
elettivamente domiciliata come in atti
CONVENUTO OPPOSTO
NONCHÈ
, in persona del Sindaco p.t. C.F. ; Controparte_3 P.IVA_3
CONVENUTO OPPOSTO CONTUMACE
Preliminarmente si evidenzia che la scrivente è subentrata in sostituzione del precedente Giudicante nella trattazione della presente vertenza.
All'odierna udienza il Giudice lette le note di trattazione scritta depositate e le conclusioni ivi formulate, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dando lettura virtuale del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione così come previsto dagli art. 132 n.4 c.p.c. e 118 disp. att.
c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli art. 45 e 53 della L. 69/2009.
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione la Sig.ra ha proposto opposizione ex artt. Parte_1
617 e 615 c.p.c. avverso il preavviso di fermo n. 01280202300002498000 dell'autovettura Suzuki Swift 1300, ad essa intestata e targata DZ231LJ, notificatole da in data 31.10.2023, avente ad oggetto diverse Controparte_4
cartelle esattoriali ed un avviso di accertamento relativi al mancato pagamento di tributi e sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. A sostegno dell'opposizione ha eccepito, in sintesi, la prescrizione dei crediti di natura tributaria sottesi all'atto impugnato e il difetto di motivazione e l'incompletezza dello stesso, chiedendone, pertanto, in via preliminare, la sospensione cautelare, anche inaudita altera parte, e, nel merito, l'annullamento, vinte le spese e le competenze di giudizio, con attribuzione al difensore.
Con decreto del 20.12.23 è stata rigettata l'istanza di sospensiva per insussistenza dei presupposti di legge. Si è costituita l' che in primis ha Controparte_5
evidenziato la ritualità della notifica delle cartelle di pagamento riportando a tal fine una tabella indicante le cartelle sottese al preavviso di fermo impugnato, l'Ente impositore che ha disposto l'iscrizione a ruolo e la data con la modalità di notifica.
Ha eccepito il difetto di giurisdizione in relazione alla debitoria involgente crediti di natura tributaria. Ha eccepito altresì l'incompetenza del Tribunale adito per essere competente il Giudice di Pace per le cartelle portanti crediti di natura sanzionatoria.
Ha contestato infine l'eccezione di prescrizione del credito portato dall'atto opposto in relazione alle cartelle in contestazione atteso che il preavviso di fermo opposto è stato preceduto dalla notifica, oltre che dalle cartelle anche da successivi atti di riscossione.
Ha concluso perché sia dichiarata la carenza di giurisdizione dell'adito AGO, in favore della CGT di I Grado di Avellino in ordine ai crediti aventi natura tributaria e , in ordine ai crediti di natura sanzionatoria, l'incompetenza per materia dell'Adito Tribunale in favore del Giudice di Pace di Avellino. Ha chiesto infine il rigetto dell'opposizione con vittoria di spese.
Si è costituita l Controparte_2
che ha eccepito preliminarmente il difetto di giurisdizione in relazione alla
[...]
debitoria involgente crediti di natura tributaria e l'incompetenza per materia in favore del Giudice di Pace con riferimento alla rimanente debitoria avente ad oggetto contravvenzioni CDS. Ha eccepito, altresì l'inammissibilità e l'infondatezza nel merito dell'opposizione chiedendone, pertanto, il rigetto, vinte le spese e le competenze di giudizio.
Il , invece, benché ritualmente citato, non si è costituito in giudizio Controparte_3
e, pertanto, deve essere dichiarato contumace.
La causa, istruita soltanto documentalmente, è stata, infine, rinviata all'udienza odierna per precisazione delle conclusioni e per discussione ex art. 281 sexies c.p.c. e decisa all'esito con sentenza con contestuale motivazione nella parte che segue.
DIRITTO
In via preliminare va detto che l'eccezione di difetto di competenza del Tribunale adito per le cartelle emesse a seguito di sanzioni per contravvenzioni al codice della strada, che sarebbe senza dubbio fondata, non rileva in questa sede in quanto l'opponente, come precisato anche in sede di memorie integrative, ha inteso impugnare il provvedimento di preavviso di fermo amministrativo solo limitatamente ai titoli ad esso sottesi riferiti ai crediti di natura tributaria.
L'opponente con la presente impugnativa ha lamentato, in particolare, la sopravvenuta estinzione dei crediti tributari di cui trattasi per prescrizione maturata successivamente alla notifica delle relative cartelle esattoriali e il difetto di motivazione e completezza del preavviso di fermo.
Ciò premesso, in senso dirimente e del tutto pregiudiziale, si ritiene che la controversia debba essere risolta affermando la giurisdizione del Giudice tributario.
Invero, pacifica e documentale la natura tributaria dei crediti portati dalle cartelle e dall'avviso di accertamento contestati di cui al preavviso di fermo impugnato
(precisamente: cartelle n. 01220120007472723000 TARSU 2011, n.
01220130007128404000 IRPEF 2006 - TARSU 2012, n. 01220130014533224000
TARES 2013, n. 01220150002219275000 TARI 2014, n. 01220160002655752000
TARI 2015; avviso di accertamento n. TEFM01302 IRPEF 2007) e posto che il preavviso di fermo non è annoverabile tra agli atti dell'esecuzione tributaria, trattandosi notoriamente di un atto della procedura di riscossione coattiva esattoriale che meramente precede e preannuncia l'inizio del processo di esecuzione in senso stretto, la presente controversia deve ritenersi rientrare nell'ambito della giurisdizione tributaria, i cui confini sono determinati dall'art. 2 del d.lgs. del 31 dicembre 1992, n.
546 il quale, per quanto qui interessa, al comma 1 dispone «Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere
e specie comunque denominati, compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale, le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché' gli interessi e ogni altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto del Presidente della Repubblica.».
Va precisato, infine, che è stato ormai chiarito dalla S.C. di Cassazione a S.U. che in tema di controversie su atti di riscossione coattiva di entrate di natura tributaria,
l'eccezione di prescrizione della pretesa impositiva maturata successivamente alla notificazione della cartella, rientra nella giurisdizione del giudice tributario, anche in caso di ritenuta validità della notifica della cartella, in quanto, restando escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione tributaria successivi alla sua notificazione, ove il contribuente sottoponga all'esame del giudice la definitività o meno della cartella di pagamento, la relativa controversia non
è qualificabile come meramente esecutiva (Cass., Sez. U., n. 16986/2022; conf. recentemente Cass. S.U. 26817/2024).
In conclusione, va dichiarata, con riferimento alle cartelle e all'avviso di accertamento sopra citati, la giurisdizione del Giudice tributario.
SUL REGIME DELLE SPESE
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza di parte attrice ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vanno liquidate come in dispositivo secondo i parametri minimi del
D.M. vigente in ragione della definizione in via pregiudiziale di rito della controversia, valutato il valore della lite, e quanto a Controparte_1
tenuto conto delle fasi espletate e dell'adozione in sede decisionale del
[...]
modello ex art. 281 sexies c.p.c. e quanto a
[...]
della sola costituzione in giudizio non Controparte_2
avendo espletato l'opposta ulteriori attività
Nulla sulle spese per la parte contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: - DICHIARA la contumacia del;
Controparte_3
- DICHIARA il difetto di giurisdizione in ordine all'azione di accertamento negativo del credito di cui alle cartelle e all'avviso di accertamento portati dal preavviso di fermo indicati in parte motiva in favore della Commissione
Tributaria competente dinanzi alla quale andrà riassunto il giudizio entro il termine di legge;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della parte convenuta
[...]
che si liquidano in € 1.694,50 per compensi Controparte_1
professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti;
- CONDANNA parte attrice al pagamento delle Parte_1
spese di lite in favore della parte convenuta
[...]
che si liquidano in € 460,00 per Controparte_2
compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge se dovuti;
- NULLA sulle spese per la parte contumace.
Così deciso in Avellino in data 05 novembre 2025
IL G.O.P.
Dott.ssa IL Casale