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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/12/2025, n. 5358 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 5358 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
RR EE PP UU BB BB LL II CC AA II TT AA LL II AA NN AA
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli Avv.ti Roberta Lomeo e
Marco Lo Giudice mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6850/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti LO GIUDICE MARCO e LOMEO ROBERTA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott. CAVADI RENZO ex art. 417 bis Controparte_1
c.p.c.)
(Avv. BAGNASCO FERNANDO) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_1
le differenze retributive residue ex art. 2126 c.c. maturate dal Parte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 7/1/2017 al 31/8/2018, inclusive della retribuzione ordinaria, della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, e degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata, da determinarsi in misura pari alle differenze tra quanto percepito in attuazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel suddetto lasso temporale e quanto avrebbe dovuto percepire ove inquadrata nei ruoli della scuola con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) ed un orario di 30 settimanali, unitamente agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
◊ condanna, inoltre, il e l' ciascuno per Controparte_1 CP_2
quanto di propria competenza, a corrispondere alla ricorrente, ex art. 2126 c.c., il trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali maturati dalla scadenza dei singoli contratti sino al saldo, per tutto il periodo di lavoro di fatto svolto dal
7/1/2017 al 31/8/2018;
◊ condanna, altresì, il e l' ciascuno per Controparte_1 CP_2
quanto di propria competenza, a regolarizzare la posizione contributivo-
previdenziale della ricorrente per tutto il periodo di lavoro di fatto svolto dal
26/7/2001 al 31/8/2018;
◊ rigetta le restanti domande;
◊ condanna, infine, il a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi 4.629,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Lo Giudice e Lomeo.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 7/7/2022 la ricorrente - premesso che con sentenza n.
276/2020 il Tribunale di Palermo “accertava la natura subordinata dei rapporti
di lavoro intercorsi tra le parti dal 1.7.2001 al 31.8.2015 [termine finale
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'ultimo contratto stipulato alla data del deposito del ricorso], per lo
svolgimento di mansioni di assistente amministrativo, e, per l'effetto
condannava, il alla corresponsione, in favore della ricorrente, delle CP_1
«differenze retributive residue ex art. 2126 c.c., [..] per il periodo compreso fra il
26/7/2001 ed il 31/8/2012 – complessivi euro 47.629,81 unitamente alle
differenze retributive eventualmente conseguenti al periodo 1/9/2013 -
31/8/2015 ed alla quota del TFR maturato sino alla stessa data, il tutto oltre
interessi legali decorrenti per le differenze retributive dalle singole scadenze e
per il TFR dal 31/8/2015 sino al saldo»”, premesso ulteriormente che “il
rapporto di lavoro tra le parti è proseguito dal 1.9.2015 al 31.8.2018 in virtù di
ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, premesso, infine,
che era stata assunta dal con contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_1
a decorrere dal 1°/9/2018 - conveniva nuovamente in giudizio il
[...]
unitamente all' per fare accertare l'illegittimità dei contratti di Controparte_1 CP_2
collaborazione coordinata e continuativa succedutisi dal 1°/9/2015 al 31/8/2018 e tradottisi pure questi, nelle concrete modalità di svolgimento del rapporto, in rapporti di natura subordinata;
per ottenere, grazie alla fictio iuris di cui all'art. 2126 c.c., la condanna del a versarle le differenze retributive medio CP_1
tempore maturate comprensive di tredicesima mensilità, scatti di anzianità,
indennità per le ferie maturate e non godute;
per ottenere, altresì, in relazione a tutto il periodo di lavoro subordinato di fatto prestato dal 26/07/2001 al
31/08/2018, la condanna del Ministero a versarle il trattamento di fine rapporto ed a regolarizzarne la posizione contributiva presso l' o, subordinatamente, a CP_2
provvedere alla costituzione della rendita ex art. 13 della L. n. 1338/62 o a risarcirle il danno subito ex art. 2116 c.c.; per fare condannare, infine, il , CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in virtù del riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva di 17 anni, ad inserirla all'atto dell'immissione in ruolo nella 3° fascia stipendiale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il si Controparte_1
costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda di ricostruzione della carriera finalizzata al riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio maturata, e della domanda finalizzata a conseguire,
anche per il periodo antecedente al 1°/9/2015, la regolarizzazione contributiva poiché, sosteneva, era già stata avanzate nel ricorso iscritto al n. 8270/2015 R.G.
definitosi con la sentenza n. 276/2020; contestava, poi, nel merito, l'asserita natura subordinata del rapporto;
contestava, ancora, l'esigibilità del trattamento di fine rapporto ed eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati nel periodo anteriore ai cinque anni a ritroso dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione.
L' si costituiva in giudizio domandando che, “nell'ipotesi di riconoscimento CP_2
della veridicità (in tutto o in parte) delle prospettazioni e delle richieste svolte
dalla parte ricorrente di cui in epigrafe” il Tribunale provvedesse a “dichiarare
tenuto e condannare il , in persona del suo Ministro pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere la contribuzione previdenziale che eventualmente
risultasse essere dovuta, come per legge, all' e il cui versamento si CP_2
accertasse essere stato omesso, con l'aggravio delle relative sanzioni e somme
aggiuntive accertande in corso di causa, maturate e maturande fino al saldo, nei
limiti dei termini prescrizionali stabiliti ex lege, nonché al risarcimento di tutti i
danni, diretti e indiretti, patiti e patiendi, eventualmente derivati all' in CP_2
conseguenza dei fatti ut descritti in sede di atto introduttivo del presente
giudizio”.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Esaminati i testi indicati dalla parte ricorrente, sulle conclusioni rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17/11/2025 la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
1. Si richiamano, anzitutto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.
att. c.p.c. le argomentazioni che, in analoghi procedimenti, tanto questo Tribunale
quanto la locale Corte di Appello hanno già compiutamente espresso (cfr. ad esempio, Trib. Palermo n. 3791/2019 e C. App. Palermo n. 783/2018), perciò
osservando che gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli LSU sono stati perseguiti nel tempo dal Legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (d.lgs. n. 81/2000). Con
riferimento al settore scolastico, in particolare, l'art. 2 del D.M. n. 66 citato ha previsto che “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1° luglio 2001,
con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle
istituzioni scolastiche che annualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1,
affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente
Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.
6. comma 2, del
Decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e compatibilmente con le risorse di cui
al successivo art. 3 del presente decreto".
Certamente, detti rapporti “sono idealmente incompatibili coni la costituzione di
un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D.Lgs. n.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro), in quanto traggono origine da motivi
assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non
determinano la cancellazione dalle liste di collocamento (essi presentano
caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore
mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di
disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore oli lavoro e la limitazione
delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie
professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non
essendo un dipendente, e non configurandosi neppure un rapporto di lavoro
subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione
previste (Consiglio di Stato, sez. VI. 27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez.
un., 22/02/2005 n. 3508)”. E tuttavia, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (co.co.co.), essi devono essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Lo ricorda anche la Cassazione: “In tema di pubblico impiego
privatizzato, qualora la P.A. taccia ricorso a successivi contratti formalmente
qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi
l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del
termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in
assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento
dei danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro interno al diritto dell'Unione europea" (Cass. n. 10951 dell'8/5/2018).
2. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto e dimostrato che i rapporti di collaborazione intercorsi con il a decorrere a decorrere dal 1°/9/2015, al CP_1
pari di quelli intercorsi dal 26/7/2001 sino al 31/8/2015, pur formalmente stipulati ai sensi della normativa succitata, nelle loro concrete modalità di attuazione hanno invece subito una torsione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo di profilo B1.
I testi escussi, infatti, corroborando le risultanze emergenti dalla produzione in atti, hanno dato conto di come la ricorrente, a dispetto dei meri rapporti di collaborazione stipulati con il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di
Palermo, ebbe a svolgere al suo interno una definita prestazione lavorativa,
venendo sottoposta alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo tanto con riferimento al contenuto della prestazione, quanto alla relativa eterodirezione, quanto ancora con riferimento all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, anche in punto di controllo circa la quantità della prestazione resa ed il rispetto dei doveri di servizio.
Ha riferito, a tal riguardo, il teste , assistente amministrativo Testimone_1
presso l'istituto “Galileo Galilei” dal 2013: “Confermo che la ricorrente, inserita
nell'Ufficio Alunni, svolgeva le mansioni indicate nel capitolo 1 del ricorso ad
eccezione della gestione statistica e della comunicazione dei dati online e delle
assenze e ritardi. Tali mansioni venivano affidate alla ricorrente dal DSGA;
preciso che talune mansioni venivano espletate autonomamente dalla ricorrente,
mentre altre attività (borse di studio, buono libri) in collaborazione con
l'assistente amministrativo di ruolo . La ricorrente si occupava Testimone_2
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro autonomamente delle iscrizioni degli alunni al primo anno superiore, del
controllo sul regolare pagamento delle tasse, del rilascio diplomi e del rapporto
con il pubblico. Ricordo che la ricorrente osservava l'orario di lavoro di 30 ore
settimanali e che doveva annotare la sua presenza in un foglio firme. Preciso che
era il DGSA ad autorizzare eventuali ferie, permessi ed eventuali assenze per
malattia della ricorrente, la quale, era anche tenuta a giustificare le proprie
assenze per malattia attraverso certificato medico. Ricordo che il DSGA
controllava l'attività che veniva espletata dalla ricorrente così come faceva con il
personale di ruolo. Aggiungo infine che il controllo del DSGA riguardava anche
il rispetto dell'orario settimanale della ricorrente.”
Il teste , a sua volta, dall'anno scolastico 2015/2016 Testimone_3
DSGA presso il liceo “Galileo Galilei” ha riferito: “La ricorrente è stata assegnata
al liceo a far data dal 01/09/2016 nel ruolo di co.co.co. e ciò fino alla conclusione
dell'anno scolastico 2017/2018 ed è estata poi immessa in ruolo dal 1° settembre
dello stesso anno. Non vi sono state sostanziali modifiche nelle mansioni svolte
nei due periodi, sono sostanzialmente sovrapponibili, si è attribuita qualche
mansione in più. Anche in relazione alle disposizioni di servizio non è cambiato
molto. Nel periodo di co.co.co. lavorava per 30 ore settimanali. Preciso che
all'inizio dell'anno scolastico la ricorrente ha sottoscritto con il dirigente
scolastico un contratto che indicava la tipologia di mansioni che poteva svolgere
e doveva svolgere esclusivamente quelle o comunque in linea di massima quelle.
Erano comunque le stesse mansioni che svolgeva il normale personale ATA di
ruolo. Dunque, ella poteva essere chiama a svolgere tutte le normali attribuzioni
del personale ATA e di fatto ella riceveva uno specifico carico di lavoro di cui si
occupava in autonomia, ed erano attività di cui erano conseguentemente
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sgravati i colleghi di ruolo. La loro articolazione oraria era di 6 ore giornaliere
su 5 giorni, se non ricordo male era lo stesso contratto a prevedere che
lavorassero dalle 8 alle 14, tra l'altro il rispetto di tali orari era asseverato
mediante timbratura con badge. Eventuali assenze per motivi personali
dovevano essere preventivamente richieste e autorizzate e le assenze per
malattie giustificate con certificazione medica. EL partecipava alla
pianificazione delle ferie e presentava in attuazione di questa apposita richiesta
autorizzativa delle ferie. EL, nello svolgimento della sua attività, interloquiva
con me oltre che con la preside, si avvaleva della cooperazione dei colleghi ma
era chiamata a rispondere in prima persona delle attività svolte. Al mio arrivo il
personale ATA era composto da 7 co. co. co. e 6/7 di ruolo.”
Per ciò che concerne, infine, l'I.C. “ ”, la teste Persona_1 Testimone_4
assistente amministrativo addettavi dal 2008, ha raccontato: “Ho conosciuto la
ricorrente quando è stata inserita nell'istituto come co. co. co., se non ricordo
male nel 2014 o nel 2015, non ricordo bene dopo tanti anni. EL collaborava con
me in tutte le attività proprie della segreteria occupandosi del protocollo,
dandomi una mano anche presso l'ufficio alunni. Preciso che non era una
collaborazione, ma un affiancamento nelle relative funzioni nel senso che ella
espletava il lavoro che le veniva assegnato come lo espletavo io. Svolgeva bene
tale lavoro, magari all'inizio vi era una maggiore attenzione nel seguirne le
attività. A mia memoria la ricorrente non aveva una sua assegnazione
autonoma come ad esempio era la mia, però sicuramente anche le sue attività
erano prestabilite con disposizioni di servizio. EL e il suo lavoro erano poi
sottoposti al controllo del DSGA, il quale era il relativo superiore come lo era di
tutti noi altri assistenti amministrativi. Non ricordo se osservasse un orario di
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoro di 30 o 36 ore settimanali. In ogni caso era tenuta all'osservanza
dell'orario di lavoro prestabilito ed eventuali allontanamenti si traducevano in
una richiesta di permesso da farsi autorizzare dal DSGA. EL era inserita nel
piano ferie al pari dei colleghi, ed esse erano organizzate in maniera tale che
fossimo due assistenti in servizio. Come tutti noi ella era anche tenuta a
giustificare la malattia con apposita certificazione”.
Tanto invero basta per consentire una operazione di riqualificazione del rapporto instaurato dalla ricorrente a decorrere dal mese di settembre del 2015 sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio.
3. Quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. - a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per
il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi
dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione
di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto
alla retribuzione” - merita accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione di quanto corrisposto alla ricorrente in attuazione dei contratti impugnati e di quanto avrebbe invece ricevuto ove inquadrata, con vincolo di subordinazione, nel profilo di assistente amministrativo B1, includendovi anche gli incrementi retributivi ch'ella avrebbe via via maturato nel corso del rapporto in relazione all'anzianità progressivamente acquisita ed escludendo invece l'indennità per ferie in assenza anche solo della deduzione di una loro fruizione in misura minore di quella dovuta, e dovendo il pure provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva CP_1
previdenziale della ricorrente ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo in esame (Cass. n. 4360 del 13/02/2023, ma si veda anche
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Cass. n. 3314 del 5/2/2019).
3.1. In relazione all'aspetto previdenziale occorre rilevare che la ricorrente introduce identica domanda anche in relazione al periodo 23/7/2001 –
31/8/2015, sebbene tale periodo sia stato già oggetto di accertamento giudiziale nel contesto della sentenza n. 276/2020.
La disamina del titolo, versato in atti unitamente al relativo ricorso introduttivo,
ed il rilievo che lo stesso – a fronte di apposita deduzione: “…la ricorrente ha
diritto … alle differenze retributive tra il percepito e il dovuto per retribuzione
ordinaria, tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto, con ogni
conseguenza anche di natura previdenziale” e di corrispondente domanda finalizzata al conseguimento, oltre che delle “differenze retributive” anche di quelle “contributive medio tempore maturate” – nulla ha specificamente statuito in ordine alla regolarizzazione contributivo-previdenziale, rende la pretesa fondata.
Ricorda, infatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1828 del
25/01/2018) che quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono – come nella specie - gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda (cfr. Cass., 2/4/2002, n. 4628;
Cass., 10/9/1999, n. 9619), deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale.
Ne consegue che, stante la menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro successivamente proposto non è opponibile (né rilevabile d'ufficio) il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia (v.
Cass., 16/5/2006, n. 11356; Cass., 30/5/2002, n. 7917; Cass., 9/10/1998, n.
10029; Cass., 22/3/1995, n. 3260. Cfr. altresì, da ultimo Cass., 17/3/2015, n.
5264), giacché trattandosi di diritti eterodeterminati (per l'individuazione dei quali è cioè necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse causae petendi), non può ritenersi che all'intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia avuto bisogno di occuparsi per pervenire all'emessa pronunzia, il giudicato si estenda in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il deducibile (v. Cass., 16/5/2006, n.
11356), in quanto il giudicato non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (v.
Cass., 10/10/2007, n. 21266).
3.2. Il , però, ha formulato, all'atto della costituzione in giudizio rituale CP_1
eccezione di prescrizione.
Al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza delle sezioni unite della Corte di
Cassazione n. 36197/2023, la quale ha affermato: “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego e contrattualizzato, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato e anche in caso di successione di contratti a termine, decorre per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione a partire da tale data, perché non è configurabile il metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché nei rapporti a tempo determinato il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Pertanto, in mancanza di allegazione e prova di atti interruttivi precedenti alla diffida del 7/1/2022, la disposta statuizione di condanna al pagamento di tutte le differenze che residuano a favore della ricorrente ex art. 2126 c.c. va limitata al quinquennio ad essa antecedente.
Per i profili previdenziali, invece, è il disposto di cui all'art. 3, comma 10, della L.
n. 335/95 ad escludere l'intervenuta prescrizione, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento già espresso dalla locale Corte territoriale in vicenda analoga (cfr.
Corte App. Palermo, n. 817/2024, n. 1108/2025) ossia che il comma 10 bis dell'art. 3 della L. n. 335/1995 dal D.L., introdotto dal D.L. n. 4/2019 (conv. in L.
n. 26/2019), ha disposto: “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate
dall'cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui al decreto legislativo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9
e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014,
non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento
pensionistico del lavoratore”.
L'inapplicabilità del predetto termine di prescrizione alle contribuzioni indicate è
stata successivamente estesa a quelle maturate sino al 31/12/2015 (D.L. n.
162/2019), al 31/12/2017 (d.l. 228/2021) ed, infine, al 31/12/2018 (D.L. n.
198/2022), per le quali detti termini non si applicano, rispettivamente, fino al
31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023.
Ne consegue che per i contributi per cui è causa (maturati dal 2001 al 2018) non è
decorso alcun termine di prescrizione sino al 31/12/2023.
3.3. Poiché, inoltre, dalla reiterazione dei contratti non consegue la conversione in
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un unico rapporto di lavoro e i contratti restano distinti l'uno dall'altro, deve condivisibilmente reputarsi che al termine di ognuno di essi fosse già esigibile il corrispondente TFR. Ne deriva che dalla cessazione di ogni rapporto è decorso anche il termine di prescrizione quinquennale e che il diritto alla percezione del
TFR può essere dichiarato in questa sede solo in relazione al periodo che parimenti non supera il quinquennio antecedente alla summenzionata diffida del
7/1/2022.
Infondatamente, poi, del TFR è stata comunque eccepita da parte del CP_1
l'inesigibilità, atteso che “la esigibilità del TFR è … ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto CP_2
previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più
rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume,
invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la «cessazione dal servizio»
ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale” (così Cass. n. 5895 del 03/03/2020, in motiv.,
confermata anche da Cass. n. 2828/2021).
4. Premesso che l'anzianità di servizio maturata negli anni di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa può spiegare rilievo, nella valutazione della legittimità del trattamento giuridico e retributivo ricevuto dalla ricorrente e della eventuale ricostruzione di carriera che si renda perciò necessaria, sotto due ben distinti profili e cioé 1) in considerazione del fatto che ella durante il suddetto
precariato si è vista attribuire una retribuzione che non teneva conto degli
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro incrementi stipendiali che il CCNL di settore fa scaturire dall'anzianità di servizio,
ovvero 2) in considerazione del fatto che la stessa, una volta ottenuta
l'immissione in ruolo, si è vista in quella sede non tener conto del lavoro prestato anteriormente, appare evidente che la seconda delle prospettazioni testè indicate
– anche in forza della rinuncia illo tempore operata all'istanza di trasformazione degli impugnati contratti a termine in un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Trib. Palermo, n. 276/2020, pag. 10), è oggetto solo di questo giudizio, mentre in occasione del ricorso iscritto al n. 8270/2015 R.G. fu postulato
(ed accertato) il diverso diritto della ricorrente alla progressione stipendiale nel
corso del periodo di precariato, ed esattamente dal 26/7/2001 sino al 31/8/2015,
la stessa domanda che è stata riproposta (ed anche qui accolta), per il periodo successivo, dal 1°/9/2015 sino al 31/8/2018, in questo giudizio.
Se tanto esclude il profilo di inammissibilità paventato dal , è da CP_1
escludere comunque, ad avviso di questo Tribunale, la possibilità che la ricorrente possa far valere anche all'atto dell'immissione in ruolo gli anni di servizio conseguenti alle precedenti collaborazioni professionali (cfr., a tal riguardo, pure
Trib. Palermo, n. 617/2024).
Non può non rilevarsi anzitutto che tale impostazione appare chiaramente incoerente con la contestuale domanda di conseguimento del TFR che, per effetto ed al momento della cessazione delle collaborazioni, è maturato in capo alla ricorrente. Il diritto a conseguire, ex art. 2126 c.c., il TFR esclude, infatti,
qualsivoglia continuità fra il rapporto di lavoro svoltosi concretamente dietro il paravento di prestazioni coordinate e continuative e quello conseguente alla nuova immissione in ruolo ed esclude, dunque, qualsivoglia rilievo nel contesto del secondo della anzianità maturata precedentemente.
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ad ogni modo, vero è che dette collaborazioni in concreto si sono atteggiate come un rapporto di lavoro subordinato. Ma tale rilievo rimane funzionale esclusivamente all'applicazione – a favore della ricorrente – della regola normativa di cui all'art. 2126 c.c., non potendo comunque mai dare luogo al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato (così Cass. n. 22287 del
21/10/2014).
Ma si è già visto che l'art. 2126 c.c., al primo comma, si limita a sancire che "La
nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo
in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità
dell'oggetto o della causa". Come ricordato dai giudici di legittimità, si tratta di una norma che tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto nel corso della sua esecuzione, ma non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera, perciò
dovendosi escludere che - ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto - dello stesso possa invece tenersi conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera,
operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum
producit effectum (così, in particolare, Cass. n. 32263/2021, la quale ha confermato la pronuncia del giudice territoriale che aveva escluso la possibilità di dare rilievo, ex art. 2126 c.c., ad un rapporto di lavoro nullo quale rapporto utile a consentire una anzianità di servizio rilevante nelle graduatorie previste dall'art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994).
Né appare decisivo il riferimento ai principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato. Detti principi, infatti, quali fissati dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato,
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, possono concernere il riconoscimento dell'anzianità di servizio sia ai fini della progressione stipendiale in pendenza dei rapporti sia agli effetti della ricostruzione della carriera all'esito dell'immissione in ruolo solo in correlazione allo svolgimento di contratti della cui piena validità, nel periodo in cui le prestazioni sono state rese, e della cui conseguente rilevanza a tutti gli effetti giuridici ed economici non vi è questione, laddove nel caso di specie si discute, nella stessa prospettazione di parte attrice, di una irregolare somministrazione di manodopera all'Amministrazione scolastica, di prestazioni rese dunque sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, da considerarsi perciò nulle e come tali insuscettibili di spiegare rilievo oltre gli stretti confini di cui all'art. 2126 c.c. (così arg. anche da Cass. n. 6663 del 06/03/2023).
5. Accolto dunque, nei soli limiti anzidetti, il ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile. Ne è
ordinata, inoltre, la distrazione in favore dei due difensori.
La sostanziale neutralità dell' – mero litisconsorte necessario delle domande CP_2
proposte – giustifica, nel relativo rapporto processuale, la compensazione delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 09/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro
IINN NNOOMMEE DDEELL PPOOPPOOLLOO IITTAALLIIAANNOO
IILL TTRRIIBBUUNNAALLEE DDII PPAALLEERRMMOO
SSEEZZIIOONNEE LLAAVVOORROO
nella persona della Giudice dott.ssa Matilde Campo, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e constatata, alla fissata udienza del
17/11/2025, la regolare comunicazione alle parti costituite del provvedimento che ha disposto la trattazione scritta e la comparizione degli Avv.ti Roberta Lomeo e
Marco Lo Giudice mediante il deposito di note, ha pronunciato la seguente
SSEENNTTEENNZZAA
nella causa iscritta al n. 6850/2022 del Ruolo Generale vertente
TRA
(Avv.ti LO GIUDICE MARCO e LOMEO ROBERTA) Parte_1
ricorrente
CONTRO
(dott. CAVADI RENZO ex art. 417 bis Controparte_1
c.p.c.)
(Avv. BAGNASCO FERNANDO) CP_2
resistenti
AAVVEENNTTEE IILL SSEEGGUUEENNTTEE DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO::
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando:
◊ condanna il a corrispondere alla ricorrente Controparte_1
le differenze retributive residue ex art. 2126 c.c. maturate dal Parte_1
Tribunale di Palermo sez. Lavoro 7/1/2017 al 31/8/2018, inclusive della retribuzione ordinaria, della tredicesima mensilità, degli scatti di anzianità, e degli incrementi retributivi connessi all'anzianità di servizio maturata, da determinarsi in misura pari alle differenze tra quanto percepito in attuazione dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati nel suddetto lasso temporale e quanto avrebbe dovuto percepire ove inquadrata nei ruoli della scuola con la qualifica di assistente amministrativo (profilo B/1) ed un orario di 30 settimanali, unitamente agli interessi legali dalle singole scadenze sino al saldo;
◊ condanna, inoltre, il e l' ciascuno per Controparte_1 CP_2
quanto di propria competenza, a corrispondere alla ricorrente, ex art. 2126 c.c., il trattamento di fine rapporto, oltre interessi legali maturati dalla scadenza dei singoli contratti sino al saldo, per tutto il periodo di lavoro di fatto svolto dal
7/1/2017 al 31/8/2018;
◊ condanna, altresì, il e l' ciascuno per Controparte_1 CP_2
quanto di propria competenza, a regolarizzare la posizione contributivo-
previdenziale della ricorrente per tutto il periodo di lavoro di fatto svolto dal
26/7/2001 al 31/8/2018;
◊ rigetta le restanti domande;
◊ condanna, infine, il a rimborsare alla Controparte_1
ricorrente le spese di lite, liquidate in complessivi 4.629,00 oltre spese generali,
IVA e CPA, disponendone la distrazione in favore degli Avv.ti Lo Giudice e Lomeo.
EE LLEE SSEEGGUUEENNTTII RRAAGGIIOONNII DDII FFAATTTTOO EE DDII DDIIRRIITTTTOO DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE::
Con ricorso depositato il 7/7/2022 la ricorrente - premesso che con sentenza n.
276/2020 il Tribunale di Palermo “accertava la natura subordinata dei rapporti
di lavoro intercorsi tra le parti dal 1.7.2001 al 31.8.2015 [termine finale
- 2 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro dell'ultimo contratto stipulato alla data del deposito del ricorso], per lo
svolgimento di mansioni di assistente amministrativo, e, per l'effetto
condannava, il alla corresponsione, in favore della ricorrente, delle CP_1
«differenze retributive residue ex art. 2126 c.c., [..] per il periodo compreso fra il
26/7/2001 ed il 31/8/2012 – complessivi euro 47.629,81 unitamente alle
differenze retributive eventualmente conseguenti al periodo 1/9/2013 -
31/8/2015 ed alla quota del TFR maturato sino alla stessa data, il tutto oltre
interessi legali decorrenti per le differenze retributive dalle singole scadenze e
per il TFR dal 31/8/2015 sino al saldo»”, premesso ulteriormente che “il
rapporto di lavoro tra le parti è proseguito dal 1.9.2015 al 31.8.2018 in virtù di
ulteriori contratti di collaborazione coordinata e continuativa”, premesso, infine,
che era stata assunta dal con contratto di lavoro a tempo indeterminato CP_1
a decorrere dal 1°/9/2018 - conveniva nuovamente in giudizio il
[...]
unitamente all' per fare accertare l'illegittimità dei contratti di Controparte_1 CP_2
collaborazione coordinata e continuativa succedutisi dal 1°/9/2015 al 31/8/2018 e tradottisi pure questi, nelle concrete modalità di svolgimento del rapporto, in rapporti di natura subordinata;
per ottenere, grazie alla fictio iuris di cui all'art. 2126 c.c., la condanna del a versarle le differenze retributive medio CP_1
tempore maturate comprensive di tredicesima mensilità, scatti di anzianità,
indennità per le ferie maturate e non godute;
per ottenere, altresì, in relazione a tutto il periodo di lavoro subordinato di fatto prestato dal 26/07/2001 al
31/08/2018, la condanna del Ministero a versarle il trattamento di fine rapporto ed a regolarizzarne la posizione contributiva presso l' o, subordinatamente, a CP_2
provvedere alla costituzione della rendita ex art. 13 della L. n. 1338/62 o a risarcirle il danno subito ex art. 2116 c.c.; per fare condannare, infine, il , CP_1
- 3 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro in virtù del riconoscimento di una anzianità di servizio complessiva di 17 anni, ad inserirla all'atto dell'immissione in ruolo nella 3° fascia stipendiale.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, il si Controparte_1
costituiva in giudizio eccependo l'inammissibilità della domanda di ricostruzione della carriera finalizzata al riconoscimento sia ai fini giuridici che economici dell'anzianità di servizio maturata, e della domanda finalizzata a conseguire,
anche per il periodo antecedente al 1°/9/2015, la regolarizzazione contributiva poiché, sosteneva, era già stata avanzate nel ricorso iscritto al n. 8270/2015 R.G.
definitosi con la sentenza n. 276/2020; contestava, poi, nel merito, l'asserita natura subordinata del rapporto;
contestava, ancora, l'esigibilità del trattamento di fine rapporto ed eccepiva, infine, l'intervenuta prescrizione dei crediti maturati nel periodo anteriore ai cinque anni a ritroso dall'ultimo atto interruttivo della prescrizione.
L' si costituiva in giudizio domandando che, “nell'ipotesi di riconoscimento CP_2
della veridicità (in tutto o in parte) delle prospettazioni e delle richieste svolte
dalla parte ricorrente di cui in epigrafe” il Tribunale provvedesse a “dichiarare
tenuto e condannare il , in persona del suo Ministro pro- Controparte_1
tempore, a corrispondere la contribuzione previdenziale che eventualmente
risultasse essere dovuta, come per legge, all' e il cui versamento si CP_2
accertasse essere stato omesso, con l'aggravio delle relative sanzioni e somme
aggiuntive accertande in corso di causa, maturate e maturande fino al saldo, nei
limiti dei termini prescrizionali stabiliti ex lege, nonché al risarcimento di tutti i
danni, diretti e indiretti, patiti e patiendi, eventualmente derivati all' in CP_2
conseguenza dei fatti ut descritti in sede di atto introduttivo del presente
giudizio”.
- 4 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Esaminati i testi indicati dalla parte ricorrente, sulle conclusioni rassegnate entro il termine ex art. 127-ter c.p.c. del 17/11/2025 la causa viene decisa in data odierna con il deposito di questa sentenza nel fascicolo telematico.
◊
Il ricorso è fondato sulla scorta e nei limiti delle considerazioni che seguono.
1. Si richiamano, anzitutto, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 disp.
att. c.p.c. le argomentazioni che, in analoghi procedimenti, tanto questo Tribunale
quanto la locale Corte di Appello hanno già compiutamente espresso (cfr. ad esempio, Trib. Palermo n. 3791/2019 e C. App. Palermo n. 783/2018), perciò
osservando che gli obiettivi pubblicistici volti a favorire la fuoriuscita dal bacino dei disoccupati dei soggetti appartenenti alla platea degli LSU sono stati perseguiti nel tempo dal Legislatore attraverso provvedimenti legislativi e regolamentari che hanno programmato l'affidamento a tali soggetti di incarichi a tempo di collaborazione coordinata e continuativa (d.lgs. n. 81/2000). Con
riferimento al settore scolastico, in particolare, l'art. 2 del D.M. n. 66 citato ha previsto che “Al fine di creare stabile occupazione a decorrere dal 1° luglio 2001,
con il coordinamento dei competenti Uffici Scolastici Regionali, i Dirigenti delle
istituzioni scolastiche che annualmente utilizzano i soggetti di cui all'art. 1,
affideranno agli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, incarichi di
collaborazione coordinata e continuativa, nell'ambito delle funzioni di Assistente
Amministrativo o Tecnico, secondo le modalità indicate dall'art.
6. comma 2, del
Decreto legislativo 28 febbraio 2000 n. 81 e compatibilmente con le risorse di cui
al successivo art. 3 del presente decreto".
Certamente, detti rapporti “sono idealmente incompatibili coni la costituzione di
un rapporto di lavoro propriamente inteso (v. art. 4 comma 1° D.Lgs. n.
- 5 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro 81/2000 il quale recita:
1. L'utilizzo nelle attività di cui all'art. 3 non determina
l'instaurazione di un rapporto di lavoro), in quanto traggono origine da motivi
assistenziali, riguardano un impegno lavorativo certamente precario, non
determinano la cancellazione dalle liste di collocamento (essi presentano
caratteri del tutto peculiari quali l'occupazione per non più di ottanta ore
mensili, il compenso orario uguale per tutti (sostitutivo della indennità di
disoccupazione) versato dallo Stato e non dal datore oli lavoro e la limitazione
delle assicurazioni obbligatorie solo a quelle contro gli infortuni e le malattie
professionali, con la conseguenza che il lavoratore socialmente utile, non
essendo un dipendente, e non configurandosi neppure un rapporto di lavoro
subordinato, neppure può godere delle garanzie e delle tutele per tale condizione
previste (Consiglio di Stato, sez. VI. 27/06/2007, n. 3664; Cassazione civile, sez.
un., 22/02/2005 n. 3508)”. E tuttavia, una volta che tali rapporti di matrice assistenziale siano stati istituzionalizzati e canalizzati all'interno di un modello di natura privatistica a carattere autonomo (co.co.co.), essi devono essere assoggettati alla disciplina che è loro propria, ivi inclusi i risvolti collegati alla degenerazione e/o distorsione degli stessi sul piano applicativo rispetto alla causa tipica enunciata. Lo ricorda anche la Cassazione: “In tema di pubblico impiego
privatizzato, qualora la P.A. taccia ricorso a successivi contratti formalmente
qualificati di collaborazione coordinata e continuativa e il lavoratore ne alleghi
l'illegittimità anche sotto il profilo del carattere abusivo della reiterazione del
termine, il giudice è tenuto ad accertare se di fatto si sia instaurato un rapporto
di lavoro subordinato a tempo determinato e a riconoscere al lavoratore, in
assenza dei presupposti richiesti dalla legge per la reiterazione, il risarcimento
dei danno, alle condizioni e nei limiti necessari a conformare l'ordinamento
- 6 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro interno al diritto dell'Unione europea" (Cass. n. 10951 dell'8/5/2018).
2. Nel caso di specie, la ricorrente ha dedotto e dimostrato che i rapporti di collaborazione intercorsi con il a decorrere a decorrere dal 1°/9/2015, al CP_1
pari di quelli intercorsi dal 26/7/2001 sino al 31/8/2015, pur formalmente stipulati ai sensi della normativa succitata, nelle loro concrete modalità di attuazione hanno invece subito una torsione in direzione di un assetto equiparabile in tutto e per tutto ad un vero e proprio rapporto di pubblico impiego corrispondente alla figura di ruolo dell'assistente amministrativo di profilo B1.
I testi escussi, infatti, corroborando le risultanze emergenti dalla produzione in atti, hanno dato conto di come la ricorrente, a dispetto dei meri rapporti di collaborazione stipulati con il Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” di
Palermo, ebbe a svolgere al suo interno una definita prestazione lavorativa,
venendo sottoposta alle condizioni e prerogative tipiche del personale di ruolo tanto con riferimento al contenuto della prestazione, quanto alla relativa eterodirezione, quanto ancora con riferimento all'assoggettamento gerarchico e disciplinare, anche in punto di controllo circa la quantità della prestazione resa ed il rispetto dei doveri di servizio.
Ha riferito, a tal riguardo, il teste , assistente amministrativo Testimone_1
presso l'istituto “Galileo Galilei” dal 2013: “Confermo che la ricorrente, inserita
nell'Ufficio Alunni, svolgeva le mansioni indicate nel capitolo 1 del ricorso ad
eccezione della gestione statistica e della comunicazione dei dati online e delle
assenze e ritardi. Tali mansioni venivano affidate alla ricorrente dal DSGA;
preciso che talune mansioni venivano espletate autonomamente dalla ricorrente,
mentre altre attività (borse di studio, buono libri) in collaborazione con
l'assistente amministrativo di ruolo . La ricorrente si occupava Testimone_2
- 7 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro autonomamente delle iscrizioni degli alunni al primo anno superiore, del
controllo sul regolare pagamento delle tasse, del rilascio diplomi e del rapporto
con il pubblico. Ricordo che la ricorrente osservava l'orario di lavoro di 30 ore
settimanali e che doveva annotare la sua presenza in un foglio firme. Preciso che
era il DGSA ad autorizzare eventuali ferie, permessi ed eventuali assenze per
malattia della ricorrente, la quale, era anche tenuta a giustificare le proprie
assenze per malattia attraverso certificato medico. Ricordo che il DSGA
controllava l'attività che veniva espletata dalla ricorrente così come faceva con il
personale di ruolo. Aggiungo infine che il controllo del DSGA riguardava anche
il rispetto dell'orario settimanale della ricorrente.”
Il teste , a sua volta, dall'anno scolastico 2015/2016 Testimone_3
DSGA presso il liceo “Galileo Galilei” ha riferito: “La ricorrente è stata assegnata
al liceo a far data dal 01/09/2016 nel ruolo di co.co.co. e ciò fino alla conclusione
dell'anno scolastico 2017/2018 ed è estata poi immessa in ruolo dal 1° settembre
dello stesso anno. Non vi sono state sostanziali modifiche nelle mansioni svolte
nei due periodi, sono sostanzialmente sovrapponibili, si è attribuita qualche
mansione in più. Anche in relazione alle disposizioni di servizio non è cambiato
molto. Nel periodo di co.co.co. lavorava per 30 ore settimanali. Preciso che
all'inizio dell'anno scolastico la ricorrente ha sottoscritto con il dirigente
scolastico un contratto che indicava la tipologia di mansioni che poteva svolgere
e doveva svolgere esclusivamente quelle o comunque in linea di massima quelle.
Erano comunque le stesse mansioni che svolgeva il normale personale ATA di
ruolo. Dunque, ella poteva essere chiama a svolgere tutte le normali attribuzioni
del personale ATA e di fatto ella riceveva uno specifico carico di lavoro di cui si
occupava in autonomia, ed erano attività di cui erano conseguentemente
- 8 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro sgravati i colleghi di ruolo. La loro articolazione oraria era di 6 ore giornaliere
su 5 giorni, se non ricordo male era lo stesso contratto a prevedere che
lavorassero dalle 8 alle 14, tra l'altro il rispetto di tali orari era asseverato
mediante timbratura con badge. Eventuali assenze per motivi personali
dovevano essere preventivamente richieste e autorizzate e le assenze per
malattie giustificate con certificazione medica. EL partecipava alla
pianificazione delle ferie e presentava in attuazione di questa apposita richiesta
autorizzativa delle ferie. EL, nello svolgimento della sua attività, interloquiva
con me oltre che con la preside, si avvaleva della cooperazione dei colleghi ma
era chiamata a rispondere in prima persona delle attività svolte. Al mio arrivo il
personale ATA era composto da 7 co. co. co. e 6/7 di ruolo.”
Per ciò che concerne, infine, l'I.C. “ ”, la teste Persona_1 Testimone_4
assistente amministrativo addettavi dal 2008, ha raccontato: “Ho conosciuto la
ricorrente quando è stata inserita nell'istituto come co. co. co., se non ricordo
male nel 2014 o nel 2015, non ricordo bene dopo tanti anni. EL collaborava con
me in tutte le attività proprie della segreteria occupandosi del protocollo,
dandomi una mano anche presso l'ufficio alunni. Preciso che non era una
collaborazione, ma un affiancamento nelle relative funzioni nel senso che ella
espletava il lavoro che le veniva assegnato come lo espletavo io. Svolgeva bene
tale lavoro, magari all'inizio vi era una maggiore attenzione nel seguirne le
attività. A mia memoria la ricorrente non aveva una sua assegnazione
autonoma come ad esempio era la mia, però sicuramente anche le sue attività
erano prestabilite con disposizioni di servizio. EL e il suo lavoro erano poi
sottoposti al controllo del DSGA, il quale era il relativo superiore come lo era di
tutti noi altri assistenti amministrativi. Non ricordo se osservasse un orario di
- 9 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro lavoro di 30 o 36 ore settimanali. In ogni caso era tenuta all'osservanza
dell'orario di lavoro prestabilito ed eventuali allontanamenti si traducevano in
una richiesta di permesso da farsi autorizzare dal DSGA. EL era inserita nel
piano ferie al pari dei colleghi, ed esse erano organizzate in maniera tale che
fossimo due assistenti in servizio. Come tutti noi ella era anche tenuta a
giustificare la malattia con apposita certificazione”.
Tanto invero basta per consentire una operazione di riqualificazione del rapporto instaurato dalla ricorrente a decorrere dal mese di settembre del 2015 sotto il regime di un vero e proprio rapporto di fatto di tipo impiegatizio.
3. Quale diretta conseguenza dell'applicazione dell'art. 2126 c.c. - a tenore del quale “la nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per
il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi
dall'illiceità dell'oggetto o della causa. Se il lavoro è stato prestato con violazione
di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto
alla retribuzione” - merita accoglimento la domanda concernente il pagamento delle differenze retributive maturate in ragione di quanto corrisposto alla ricorrente in attuazione dei contratti impugnati e di quanto avrebbe invece ricevuto ove inquadrata, con vincolo di subordinazione, nel profilo di assistente amministrativo B1, includendovi anche gli incrementi retributivi ch'ella avrebbe via via maturato nel corso del rapporto in relazione all'anzianità progressivamente acquisita ed escludendo invece l'indennità per ferie in assenza anche solo della deduzione di una loro fruizione in misura minore di quella dovuta, e dovendo il pure provvedere alla regolarizzazione della posizione contributiva CP_1
previdenziale della ricorrente ed alla corresponsione del trattamento di fine rapporto per il periodo in esame (Cass. n. 4360 del 13/02/2023, ma si veda anche
- 10 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Cass. n. 3314 del 5/2/2019).
3.1. In relazione all'aspetto previdenziale occorre rilevare che la ricorrente introduce identica domanda anche in relazione al periodo 23/7/2001 –
31/8/2015, sebbene tale periodo sia stato già oggetto di accertamento giudiziale nel contesto della sentenza n. 276/2020.
La disamina del titolo, versato in atti unitamente al relativo ricorso introduttivo,
ed il rilievo che lo stesso – a fronte di apposita deduzione: “…la ricorrente ha
diritto … alle differenze retributive tra il percepito e il dovuto per retribuzione
ordinaria, tredicesima mensilità, ferie e trattamento di fine rapporto, con ogni
conseguenza anche di natura previdenziale” e di corrispondente domanda finalizzata al conseguimento, oltre che delle “differenze retributive” anche di quelle “contributive medio tempore maturate” – nulla ha specificamente statuito in ordine alla regolarizzazione contributivo-previdenziale, rende la pretesa fondata.
Ricorda, infatti, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 1828 del
25/01/2018) che quando la sentenza di primo grado manchi di statuire su una delle domande introdotte in causa (e non ricorrono – come nella specie - gli estremi di una sua reiezione implicita, né risulta che la stessa sia rimasta assorbita dalla decisione di altra domanda da cui dipenda (cfr. Cass., 2/4/2002, n. 4628;
Cass., 10/9/1999, n. 9619), deve riconoscersi alla parte istante la facoltà di far valere tale omissione in sede di gravame, ovvero, in alternativa, di riproporre la domanda in separato giudizio, considerato che la rinunzia implicita alla domanda stessa di cui all'art. 346 c.p.c., per non avere denunciato quell'omissione in appello, ha valore processuale e non anche sostanziale.
Ne consegue che, stante la menzionata facoltà di scelta, nel separato giudizio
- 11 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro successivamente proposto non è opponibile (né rilevabile d'ufficio) il giudicato derivante dalla mancata impugnazione della sentenza per omessa pronunzia (v.
Cass., 16/5/2006, n. 11356; Cass., 30/5/2002, n. 7917; Cass., 9/10/1998, n.
10029; Cass., 22/3/1995, n. 3260. Cfr. altresì, da ultimo Cass., 17/3/2015, n.
5264), giacché trattandosi di diritti eterodeterminati (per l'individuazione dei quali è cioè necessario fare riferimento ai fatti costitutivi della pretesa che identificano diverse causae petendi), non può ritenersi che all'intero rapporto giuridico, ivi comprese le questioni di cui il primo giudice non abbia avuto bisogno di occuparsi per pervenire all'emessa pronunzia, il giudicato si estenda in virtù del principio secondo cui esso copre il dedotto ed il deducibile (v. Cass., 16/5/2006, n.
11356), in quanto il giudicato non si forma (anche) sugli aspetti del rapporto che non abbiano costituito oggetto di accertamento effettivo, specifico e concreto (v.
Cass., 10/10/2007, n. 21266).
3.2. Il , però, ha formulato, all'atto della costituzione in giudizio rituale CP_1
eccezione di prescrizione.
Al riguardo è sufficiente richiamare la sentenza delle sezioni unite della Corte di
Cassazione n. 36197/2023, la quale ha affermato: “la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego e contrattualizzato, sia nei rapporti a tempo indeterminato, sia in quelli a tempo determinato e anche in caso di successione di contratti a termine, decorre per i crediti che nascono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e per quelli che maturano alla cessazione a partire da tale data, perché non è configurabile il metus del cittadino verso la pubblica amministrazione e poiché nei rapporti a tempo determinato il mancato rinnovo del contratto integra un'apprensione che costituisce una mera aspettativa di fatto, non giustiziabile per la sua irrilevanza giuridica”.
- 12 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Pertanto, in mancanza di allegazione e prova di atti interruttivi precedenti alla diffida del 7/1/2022, la disposta statuizione di condanna al pagamento di tutte le differenze che residuano a favore della ricorrente ex art. 2126 c.c. va limitata al quinquennio ad essa antecedente.
Per i profili previdenziali, invece, è il disposto di cui all'art. 3, comma 10, della L.
n. 335/95 ad escludere l'intervenuta prescrizione, dovendosi sul punto richiamare l'orientamento già espresso dalla locale Corte territoriale in vicenda analoga (cfr.
Corte App. Palermo, n. 817/2024, n. 1108/2025) ossia che il comma 10 bis dell'art. 3 della L. n. 335/1995 dal D.L., introdotto dal D.L. n. 4/2019 (conv. in L.
n. 26/2019), ha disposto: “Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate
dall'cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di
cui al decreto legislativo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9
e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza
sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014,
non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all'integrale trattamento
pensionistico del lavoratore”.
L'inapplicabilità del predetto termine di prescrizione alle contribuzioni indicate è
stata successivamente estesa a quelle maturate sino al 31/12/2015 (D.L. n.
162/2019), al 31/12/2017 (d.l. 228/2021) ed, infine, al 31/12/2018 (D.L. n.
198/2022), per le quali detti termini non si applicano, rispettivamente, fino al
31/12/2021, 31/12/2022 e 31/12/2023.
Ne consegue che per i contributi per cui è causa (maturati dal 2001 al 2018) non è
decorso alcun termine di prescrizione sino al 31/12/2023.
3.3. Poiché, inoltre, dalla reiterazione dei contratti non consegue la conversione in
- 13 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro un unico rapporto di lavoro e i contratti restano distinti l'uno dall'altro, deve condivisibilmente reputarsi che al termine di ognuno di essi fosse già esigibile il corrispondente TFR. Ne deriva che dalla cessazione di ogni rapporto è decorso anche il termine di prescrizione quinquennale e che il diritto alla percezione del
TFR può essere dichiarato in questa sede solo in relazione al periodo che parimenti non supera il quinquennio antecedente alla summenzionata diffida del
7/1/2022.
Infondatamente, poi, del TFR è stata comunque eccepita da parte del CP_1
l'inesigibilità, atteso che “la esigibilità del TFR è … ancorata ai medesimi presupposti previsti per il lavoro privato e, dunque, alla cessazione giuridica del rapporto di lavoro e non alla cessazione della iscrizione al fondo per il trattamento di fine rapporto, gestito dall' Resta pertanto irrilevante, al pari di quanto CP_2
previsto per il lavoro privato, la eventuale continuità temporale, in fatto, di più
rapporti di lavoro, in forza della quale permanga la iscrizione al fondo;
assume,
invece, esclusivo rilievo ai fini della esigibilità del TFR la «cessazione dal servizio»
ovvero la cesura sotto il profilo giuridico tra due rapporti di lavoro, seppure in successione temporale tra loro ed alle dipendenze della medesima amministrazione statale” (così Cass. n. 5895 del 03/03/2020, in motiv.,
confermata anche da Cass. n. 2828/2021).
4. Premesso che l'anzianità di servizio maturata negli anni di vigenza dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa può spiegare rilievo, nella valutazione della legittimità del trattamento giuridico e retributivo ricevuto dalla ricorrente e della eventuale ricostruzione di carriera che si renda perciò necessaria, sotto due ben distinti profili e cioé 1) in considerazione del fatto che ella durante il suddetto
precariato si è vista attribuire una retribuzione che non teneva conto degli
- 14 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro incrementi stipendiali che il CCNL di settore fa scaturire dall'anzianità di servizio,
ovvero 2) in considerazione del fatto che la stessa, una volta ottenuta
l'immissione in ruolo, si è vista in quella sede non tener conto del lavoro prestato anteriormente, appare evidente che la seconda delle prospettazioni testè indicate
– anche in forza della rinuncia illo tempore operata all'istanza di trasformazione degli impugnati contratti a termine in un unitario rapporto di lavoro a tempo indeterminato (cfr. Trib. Palermo, n. 276/2020, pag. 10), è oggetto solo di questo giudizio, mentre in occasione del ricorso iscritto al n. 8270/2015 R.G. fu postulato
(ed accertato) il diverso diritto della ricorrente alla progressione stipendiale nel
corso del periodo di precariato, ed esattamente dal 26/7/2001 sino al 31/8/2015,
la stessa domanda che è stata riproposta (ed anche qui accolta), per il periodo successivo, dal 1°/9/2015 sino al 31/8/2018, in questo giudizio.
Se tanto esclude il profilo di inammissibilità paventato dal , è da CP_1
escludere comunque, ad avviso di questo Tribunale, la possibilità che la ricorrente possa far valere anche all'atto dell'immissione in ruolo gli anni di servizio conseguenti alle precedenti collaborazioni professionali (cfr., a tal riguardo, pure
Trib. Palermo, n. 617/2024).
Non può non rilevarsi anzitutto che tale impostazione appare chiaramente incoerente con la contestuale domanda di conseguimento del TFR che, per effetto ed al momento della cessazione delle collaborazioni, è maturato in capo alla ricorrente. Il diritto a conseguire, ex art. 2126 c.c., il TFR esclude, infatti,
qualsivoglia continuità fra il rapporto di lavoro svoltosi concretamente dietro il paravento di prestazioni coordinate e continuative e quello conseguente alla nuova immissione in ruolo ed esclude, dunque, qualsivoglia rilievo nel contesto del secondo della anzianità maturata precedentemente.
- 15 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro Ad ogni modo, vero è che dette collaborazioni in concreto si sono atteggiate come un rapporto di lavoro subordinato. Ma tale rilievo rimane funzionale esclusivamente all'applicazione – a favore della ricorrente – della regola normativa di cui all'art. 2126 c.c., non potendo comunque mai dare luogo al riconoscimento di un rapporto di lavoro subordinato (così Cass. n. 22287 del
21/10/2014).
Ma si è già visto che l'art. 2126 c.c., al primo comma, si limita a sancire che "La
nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo
in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità
dell'oggetto o della causa". Come ricordato dai giudici di legittimità, si tratta di una norma che tutela il contenuto economico e previdenziale del rapporto di fatto nel corso della sua esecuzione, ma non attribuisce rilevanza giuridica al suo svolgimento anche in funzione degli ulteriori sviluppi di carriera, perciò
dovendosi escludere che - ferma l'irripetibilità delle retribuzioni corrisposte in ragione della prestazione resa, sia pure in via di mero fatto - dello stesso possa invece tenersi conto ai fini di successive assunzioni o di avanzamenti di carriera,
operando in tal caso la regola generale secondo cui quod nullum est nullum
producit effectum (così, in particolare, Cass. n. 32263/2021, la quale ha confermato la pronuncia del giudice territoriale che aveva escluso la possibilità di dare rilievo, ex art. 2126 c.c., ad un rapporto di lavoro nullo quale rapporto utile a consentire una anzianità di servizio rilevante nelle graduatorie previste dall'art. 554 del d.lgs. n. 297 del 1994).
Né appare decisivo il riferimento ai principi eurounitari in tema di divieto di discriminazione del lavoratore a tempo determinato. Detti principi, infatti, quali fissati dalla clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato,
- 16 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro recepito dalla Direttiva n. 1999/70/CE, possono concernere il riconoscimento dell'anzianità di servizio sia ai fini della progressione stipendiale in pendenza dei rapporti sia agli effetti della ricostruzione della carriera all'esito dell'immissione in ruolo solo in correlazione allo svolgimento di contratti della cui piena validità, nel periodo in cui le prestazioni sono state rese, e della cui conseguente rilevanza a tutti gli effetti giuridici ed economici non vi è questione, laddove nel caso di specie si discute, nella stessa prospettazione di parte attrice, di una irregolare somministrazione di manodopera all'Amministrazione scolastica, di prestazioni rese dunque sulla base di presupposti giuridicamente invalidi, da considerarsi perciò nulle e come tali insuscettibili di spiegare rilievo oltre gli stretti confini di cui all'art. 2126 c.c. (così arg. anche da Cass. n. 6663 del 06/03/2023).
5. Accolto dunque, nei soli limiti anzidetti, il ricorso, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, avuto riguardo ai valori minimi stabiliti dal DM 147/2022 nelle cause di lavoro di valore indeterminabile. Ne è
ordinata, inoltre, la distrazione in favore dei due difensori.
La sostanziale neutralità dell' – mero litisconsorte necessario delle domande CP_2
proposte – giustifica, nel relativo rapporto processuale, la compensazione delle spese di lite.
◊
Così deciso in Palermo, il 09/12/2025.
GGIIUUDDIICCEE
MMAATTIILLDDEE CCAAMMPPOO
(firmato digitalmente a margine)
- 17 - Tribunale di Palermo sez. Lavoro