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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 22/11/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I VASTO
Il Giudice del Tribunale di Vasto, dott.ssa Stefania Izzi, in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al numero 257 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad oggetto opposizione a precetto, trattenuta in decisione all'udienza del
20.11.2025 a trattazione scritta e vertente
TRA
, nata a [...] il [...] e residente in [...], C,F, e nato a [...] il CodiceFiscale_1 Parte_2
06.04.1958 e residente in [...], , CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall'Avv. Giuseppe Alessandro Besca giusta procura in atti.
-opponenti-
[...]
società a responsabilità limitata con unico socio, con sede legale in Conegliano CP_1
(TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle
Imprese di RE , e P. IVA di gruppo n. , e per essa, quale P.IVA_1 P.IVA_2 procuratrice e servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal
Notaio Dott. di Pordenone del 6 maggio 2021 rep. n. – la Persona_1 P.IVA_3
“ ), società per Controparte_2 Controparte_3 azioni con unico socio, con sede legale in Conegliano (TV), alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di RE iscritta P.IVA_4 all'Albo delle Banche al n. 5580 e capogruppo del Gruppo bancario “ Controparte_2
, quest'ultima incorporante – a seguito di atto del Notaio Dott.
[...] Per_2
di Conegliano del 26 ottobre 2020, rep. n. 54597/30824, registrato a RE il 26 ottobre
[...]
2020 n. 29243 serie 1T – la “ , già avente sede in Controparte_4
Conegliano (TV), Via Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro Imprese di RE n. , che a sua volta agisce per il tramite della mandataria con rappresentanza e sub- P.IVA_5 servicer – giusta procura conferita per atto autenticato nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott.
di Pordenone del 20 dicembre 2022 rep. 312206/42018 (doc. 2) – Persona_1 CP_5
[...
società a responsabilità limitata con socio unico, con sede legale in Roma (RM), Via Gino
Nais n. 16, codice fiscale e Iscrizione nel Registro delle Imprese di Roma n. e P.IVA_6
P.IVA di gruppo n. in persona del legale rappresentante Dott. P.IVA_2 Controparte_6
(CF ) e Dott. (CF ), entrambi C.F._3 Parte_3 C.F._4 ivi domiciliati per la carica e muniti degli occorrenti poteri in virtù di delibere del Consiglio di
Amministrazione di del 26 settembre 2022 e del 06 dicembre 2022 (doc. 3), ai fini CP_5 del presente procedimento rappresentata e difesa dall'Avv. Gabriele Rossini ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito a Senigallia (AN), in Via Gorizia n. 25, come per procura speciale di cui al rogito del Notaio Dott. di AL Laziale del 02/11/2021 (Rep. Persona_3
n. 3475 – Racc. n. 2314, registrato ad AL Laziale il 03/11/2021 al n. 21091 serie 1T);
-opposta-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno proposto opposizione agli atti di precetto Parte_1 Parte_2 notificati in data 7 e 8 febbraio 2023 con i quali la società ha loro intimato il Controparte_1 pagamento dell'importo complessivo di euro 15.725,27.
Gli opponenti hanno eccepito che la notifica dei precetti non è stata preceduta da quella del titolo esecutivo costituito dal decreto ingiuntivo n. 79/2021, in violazione dell'art. 479 c.p.c., con conseguente nullità e/o inefficacia dell'atto di precetto. La società inoltre, ha Controparte_1 inserito nel precetto voci di spese non giustificate e non dovute, quali le spese di registrazione della sentenza (pari ad €. 400,00), tacendo nello stesso atto, di averle effettivamente versate.
Nel merito gli opponenti hanno sostenuto di non avere alcun debito nei confronti della
[...] non avendo mai attivato alcuna linea di credito presso la convenuta. CP_1
e hanno pertanto chiesto:
1. Preliminarmente Parte_1 Parte_2 sospendere in via cautelare ex. art. 615 c.p.c. l'esecutività del provvedimento impugnato prima che l'esecuzione sia iniziata per i gravi motivi suesposti ritenendo che la stessa danneggerebbe in modo grave gli opponenti;
2. Nel merito, dichiarare illegittimo, nullo e/o annullabile l'atto di precetto impugnato;
3. il tutto con vittoria di spese, IVA, CAP e spese generali come per legge.
costituendosi in giudizio, ha chiesto: a) in via preliminare, accertare e dichiarare CP_1 la mancanza dei “gravi motivi”, di cui all'art. 615, comma 1, c. p. c., per disporsi ai fini della sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo e, per l'effetto, rigettare la relativa domanda;
b) nel merito, accertare e dichiarare la totale infondatezza delle ragioni poste a fondamento della opposizione e, per l'effetto, disporre per il suo rigetto. Con vittoria di spese, diritti, onorario, rimborso forfetario del 12,50%, IVA e CPA, come per legge.
Respinta l'istanza di sospensione, la causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 20.11.2025.
Ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta da e Parte_1 Parte_2 sia infondata e pertanto debba essere rigettata.
1) Sulla notificazione del titolo esecutivo
Dalla documentazione allegata dalla parte opposta, risulta che il decreto ingiuntivo n. 79/2021 del 10/02/2021 su cui il precetto si fonda è stato correttamente notificato in data 11/03/2021, avendo i destinatari ricevuto i plichi a mezzo posta, come risulta dagli avvisi di ricevimento di cui alle relate di notifica in atti.
In corso di causa, ossia con le note di trattazione scritta per l'udienza del 01.06.2023, gli opponenti hanno disconosciuto la sottoscrizione apposta sui predetti avvisi, ma a tale disconoscimento non può riconoscersi alcun effetto perché, come noto, l'avviso di ricevimento fa fede dell'avvenuta ricezione e il mero disconoscimento della sottoscrizione non è idoneo a renderla inefficace, essendo necessaria la querela di falso che non è stata proposta.
2) Sulle voci del precetto
Relativamente alle spese di registrazione, si condivide il pacifico orientamento giurisprudenziale di legittimità secondo cui il precetto, il quale è un atto che precede l'esecuzione, può ben contenere anche l'intimazione al pagamento delle spese del precetto stesso, senza che occorra quindi una liquidazione da parte del giudice dell'esecuzione, costituendo tali spese un accessorio di legge alle spese processuali, come quelle di tutti gli atti successivi e conseguenti alla sentenza, ove effettivamente sostenute. Più in generale, va aggiunto che, il giudice che condanni la parte soccombente al pagamento non solo delle spese processuali effettivamente sostenute fino al momento della decisione, ma anche, genericamente, a quelle successive conseguenti, in effetti non si pronuncia su una domanda, ma esplicita quell'obbligo consequenziale, già contenuto nella legge (Cass. Sez.3, Sentenza n. 11170 del 29/07/2002, Sez.3, Sentenza n.19791 del 28/09/2011) La parte opposta ha documentalmente dimostrato di aver provveduto al versamento nell'imposta
(doc. 12 memoria ex art. 183, comma VI, c.p.c.), per cui legittimamente ha inserito la relativa voce nel precetto.
Quanto poi agli interessi, gli stessi sono stati richiesti come stabilito dal Giudice che ha emesso il decreto monitorio. L'eccezione appare quantomai generica, non avendo gli opponenti specificato se e in che maniera l'opposta avrebbe calcolato detti interessi in maniera diversa da quanto statuito nel titolo esecutivo.
3) Sulla legittimazione attiva di CP_1
Dalla documentazione versata in atti risulta che il decreto ingiuntivo è stato richiesto ed ottenuto da , nella sua veste di mandataria della società denominata Eclipse 1 srl, che ha Controparte_7 poi provveduto alla notificazione ad entrambi i destinatari.
In data 8 giugno 2021 la suddetta società creditrice ha ceduto, ai sensi e per gli effetti degli artt.
1 e 4 della L. 130/1999, nonché dell'art. 58 D. L. 385/1993, alla (Special purpose CP_1 vehicle) un portafoglio di crediti pecuniari, tra i quali vi è compreso anche quello portato dal predetto Decreto Ingiuntivo (doc. 8 – si veda sub pagina 37 e ss.).
Di tale cessione in blocco è stata data comunicazione ai debitori ceduti con note di cessione del
18/10/2021 inviate dalla società denominata all'uopo delegata ai fini della Controparte_5 gestione del credito e ne è stato dato avviso mediante notizia pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 70 del 15/06/2021 Parte II, del Foglio Inserzioni.
Secondo il più recente orientamento giurisprudenziale di legittimità in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca ex art. 58 d.lgs. n. 385 del 1993, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti
"in blocco" è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze.
Ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente (Cass. Sez. 3, ord. 22 giugno 2023, n. 17944, n.4277 del
10/02/2023).
Nel caso in esame la società opposta ha prodotto il contratto di cessione e l'estratto della Gazzetta
Ufficiale n. 70 del 15.6.2021 in cui sono indicati i criteri di individuazione dei crediti ceduti, tra cui “2) crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma tecnica denominati in Euro o Lire italiane e i cui contratti erano regolati dalla legge italiana”, tra i quali rientra certamente quello oggetto del decreto monitorio, riguardante il residuo adempimento del contratto di finanziamento del 28.1.2003.
Relativamente poi alla legittimazione attiva della , ogni relativa eccezione avrebbe Controparte_7 dovuto essere sollevata con l'opposizione a decreto ingiuntivo che tuttavia non è stata proposta.
Le spese processuali, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Vasto, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione a precetto proposta da e Parte_1 [...]
Pt_2
2) Condanna gli opponenti al rimborso in favore di . delle spese processuali, CP_1 che si liquidano in € 5.077 per compenso professionale, oltre spese generali, cpa ed iva come per legge.
Vasto, 22 novembre 2025
Il Giudice (dott.ssa Stefania Izzi)