Articolo 16 della Legge 25 marzo 1959, n. 125
Articolo 15Articolo 17
Versione
26 aprile 1959
Art. 16.
La presente legge si applica anche ai mercati all'ingrosso esistenti alla data della, sua pubblicazione e, dalla data stessa, cessano di avere vigore le disposizioni di regolamento dei predetti mercati, che risultino incompatibili con le norme in essa contenute.
I regolamenti di cui al precedente comma debbono essere uniformati al regolamento tipo di cui all'art. 8 entro un mese dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
In caso di inadempienza, vi provvede di ufficio il prefetto.
Entrata in vigore il 26 aprile 1959