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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 11/06/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
SETTORE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro di Reggio Emilia, dott. Elena Vezzosi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa 275/2024 promossa da:
C.F.: nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Bagnolo in Piano (RE) Via Don Minzoni n. 5 rappresentata e difesa dall'Avv. Mattia
Fontanesi e dall'Avv. Rebecca Pervilli
- RICORRENTE -
c o n t r o
Controparte_1
, con sede in Roma ed in persona del Direttore Regionale pro-
[...]
tempore dell'Emilia Romagna, rappresentato e difeso dall' avv. Mauro Converso ed elettivamente domiciliato presso la Sede dell' stesso in Reggio Emilia, via Monte CP_1
Marmolada 5.
- CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18/3/2024 la sig.ra chiede che l' sia Parte_1 CP_1
dichiarato tenuto e condannato a corrispondere in suo favore le prestazioni di legge in relazione alla malattia denunciata senza esito all' in data 14/9/2022. CP_1
A sostegno della domanda la ricorrente deduce:
- d'essere affetta da “severo disturbo d'ansia con depressione, somatizzazioni e sviluppo fobie, reattivo all'attività lavorativa, scarsamente rispondente ai trattamenti terapeutici”,
malattia che sarebbe riconducibile alla condotta di mobbing del datore di lavoro, OBI
Italia S.r.l., punto vendita di Modena;
- d'aver denunciato la patologia all' con esito negativo: CP_1
- d'aver proposto opposizione amministrativa, non definita nei termini di legge.
Da qui la presente causa.
Dopo la notifica del ricorso e del decreto, l' si costituiva in giudizio a mezzo di CP_1
memoria difensiva, ivi concludendo per il rigetto della domanda.
Espletata istruttoria testimoniale e disposta CTU medico-legale affidata al dr. , Per_1
all'udienza odierna del 11/06/2025 il Giudice ha pronunciato la presente sentenza nelle forme di legge dandone lettura contestuale all'esito della camera di consiglio.
Il ricorso è fondato e va accolto.
Premesso e scontato che il mobbing non è malattia 'tabellata', per effetto della fondamentale sentenza n. 179 del 1988 della Corte Costituzionale non v'è dubbio che è
tutelabile anche qualsiasi malattia di cui sia provata la derivazione eziologica dal lavoro,
inteso nella sua più ampia accezione (principio per altro ribadito dall'art. 10, comma 4, del D.Lgs. n. 38/2000, laddove si prevede la possibilità di considerare “…malattie
professionali anche quelle non comprese nelle tabelle di cui al comma 3 delle quali il
lavoratore dimostri l'origine professionale”). Ne consegue che il lavoratore che abbia contratto una malattia, a seguito di condotte mobbizzanti poste in essere in suo danno,
potrà ottenere il riconoscimento del diritto alla tutela sociale quando sia provato che la patologia è stata causata dalle particolari condizioni nelle quali è prestata l'attività
lavorativa, condizioni che, per la loro potenzialità lesiva, si configurano come fattori di rischio rilevanti ai fini indennitari al pari di ogni altro rischio presente nell'ambiente di lavoro (mentre non è necessaria, ai fini della tutela sociale, la prova dell'intento persecutorio da parte del soggetto, o dei soggetti, che hanno posto in essere dette
Pag. 2 di 7 condizioni).
Nel merito l'istruttoria svolta ha delineato un ambiente di lavoro gravemente compromesso ed inquinato soprattutto dalle figure dei due responsabili
[...]
e , i quali, sia per le modalità irridenti e offensive, sia per Per_2 Persona_3
i contenuti degli ordini impartiti e i pesanti favoritismi effettuati nei confronti delle colleghe e , hanno creato un clima di Persona_4 Persona_5 Persona_6
lavoro teso e metodi di comando umilianti e intollerabili.
Premesso che è stata assunta presso Obi Italia s.r.l. – sede di Modena Ovest Parte_1
– dal 8/11/2010 con mansioni di addetta alle vendite, e svolge la sua attività per l'azienda da quasi tredici anni, è emerso dall'istruttoria svolta (testi , Testimone_1
e , tutte colleghe di lavoro della ricorrente Testimone_2 Testimone_3
e come lei addette alla cassa) come la lavoratrice venisse costantemente esclusa dal godere delle turnazioni (invece concesse alle colleghe che avevano mariti anch'essi occupati all'interno del PV), non le fossero concesse le pause dovute ex lege in corso di prestazioni lavorative, non fosse tenuta in conto la pur diagnosticata sindrome del tunnel carpale ed ulnare bilaterale per artrosi – rizoartosi (per la quale il medico aziendale avesse prescritto alla lavoratrice una sospensione dal lavoro, per 5 minuti, ogni ora di lavoro), le fossero costantemente assegnati turni consecutivi di 8 ore sia sabato che domenica durante il periodo COVID, non fossero rispettati i giorni di riposo, siano stati negati i permessi L. 104 per la madre, invalida al 100%.
E' emerso poi che spesso la lavoratrice venisse apostrofata con epiteti offensivi,
addebitandole scarsa voglia di lavorare, e perciò isolata dai colleghi di lavoro, e accusata di non salutare o di salutare con un tono di voce troppo basso o troppo alto,
apostrofata con frasi come: "Oh ma cosa urli" ed altre frasi consimili.
Da queste vicende lavorative ha certamente avuto causa la patologia depressiva della ricorrente.
Pag. 3 di 7 Le testimonianze raccolte in corso di causa, che si intendono qui integralmente ritrascritte e riprodotte, sono chiarissime e concordi, senza alcuna sbavatura, nel ricostruire l'avvelenato clima lavorativo del quale la sig. è stata vittima per un Pt_1
lungo periodo, clima generato specialmente dai capi negozio che mettevano in cattiva luce l'operato della ricorrente davanti agli altri dipendenti (es: quando le fu inopinatamente cambiato il giorno di riposo, che era sempre stato di mercoledì, e la stessa fece valere il proprio diritto a vederlo ripristinato, anche per far fronte agli impegni familiari particolarmente gravosi: in questo contesto la ricorrente fu invece accusata di piantare grane e non essere disponibile nei confronti dei colleghi) e le proibivano le minime concessioni invece godute dagli altri addetti alle casse o ai reparti.
Anche il CTU, nel ricostruire le vicende lavorative ed il quadro patologico insorto, ha così argomentato:
“Si tratta patologia psichica di chiara natura reattiva, ovvero insorta come reazione a
specifici eventi stressanti di vita della lavoratrice.
Il fulcro della presente indagine risiede nel valutare l'effettiva correlazione
(con)causale tra l'attività lavorativa (o meglio, tra la presenza di una eventuale
situazione di conflittualità/costrittività lavorativa, come dichiarato dalla paziente) e
tale patologia. Si tratta di valutare, in definitiva, se ed in che modo l'eventuale presenza della situazione lavorativa denunciata dalla lavoratrice, abbia inciso nell'insorgenza di
tale patologia di natura reattiva.
A tal riguardo, sul piano medico-legale risultano certamente soddisfatti i criteri di
causalità cronologica, topografica e di continuità fenomenica.
Anche il criterio di efficienza lesiva risulterebbe essere rispettato, quantomeno in linea
teorica, ovvero allorquando si abbia conferma del contenuto delle dichiarazioni
testimoniali rese dalla sig.ra e dai testimoni escussi nel corso del presente Pt_1
procedimento. Difatti, le dinamiche desumibili dalle dichiarazioni testimoniali in atti,
Pag. 4 di 7 evocative di un contesto lavorativo certamente non favorevole per la lavoratrice, sono
da ritenersi di per sé potenzialmente idonee a determinare una situazione di disagio
psichico che, protratto nel tempo, può certamente condurre alla instaurazione della
patologia psichica in esame.
E questo ancor più in presenza di una maggiore fragilità in tal senso (come
rappresentato dalle pre-esistenze anamnestico-documentali), che può aver certamente
predisposto la lavoratrice, in termini concausali, alla instaurazione della patologia in
oggetto.
Si trattava difatti di una paziente con storia di pregressa sindrome ansioso-depressiva
risalente al 2004, correlata ad una situazione di violenza domestica da parte dell'ex
marito. Nel corso degli anni, inoltre, la lavoratrice si trovava a vivere una situazione di
disagio familiare connessa ad una grave disabilità del padre, per la quale avrebbe
usufruito dei diritti di cui alla legge 104/1992. Condizione questa che può aver
certamente contribuito a minarne l'equilibrio psichico, tanto più se, come si evince
dalle dichiarazioni testimoniali, la lavoratrice abbia effettivamente vissuto una
condizione di ostracismo, sul luogo di lavoro, per usufruire di tali benefici.
Infine, anche le patologie internistico-reumatologiche di cui la sig.ra risulta Pt_1
portatrice (che peraltro, secondo quanto dichiarato, avrebbero anche aggravato,
indirettamente, la conflittualità percepita nell'ambiente di lavoro), possono aver
certamente contribuito ad esaurire precocemente quelle fisiologiche riserve psichiche,
conducendo alla instaurazione della patologia in esame.
In definitiva, dal punto di vista medico-legale è da ritenersi ammissibile il ruolo
(con)causale tra l'attività lavorativa e la patologia psichica reattivamente insorta, nel
momento in cui le costrittività/conflittualità lavorative riportate nelle dichiarazioni
testimoniali, trovino effettiva conferma”.
Per quanto riguarda il danno biologico , il CTU così conclude: CP_1
Pag. 5 di 7 “Si ritiene che i postumi permanenti correlabili alla patologia psichica in esame, siano complessivamente valutabili, secondo i criteri di cui all'art. 13 del D. Lgs 38/200 e del
DM 12.7.2000, nella misura complessiva del 10% (dieci per cento) [ex. voci tabellari
prese in riferimento, con criterio analogico: nr. 180 - “Disturbo post-traumatico da
stress cronico moderato, a seconda dell'efficacia della psico-terapia” → fino a 6%” e
nr. 181 - “Disturbo post-traumatico da stress cronico severo, a seconda dell'efficacia
della psico-terapia” → fino a 15%”, per analogia].
Tali postumi, unificati con le note pre-esistenze lavorative (esiti di frattura sacro-
coccigea da infortunio lavorativo del 2014 -6%- ed esiti chirurgici bilaterali per
sindrome del tunnel carpale di genesi professionale del 2021 -4%), si ritiene
addivengano ad una valutazione complessiva nella misura complessiva del 18%
(diciotto per cento)”.
Non v'è ragione di discostarsi da tale quantificazione, tenuto conto che la CTU è nel suo complesso esaustiva e completa.
Dunque, sarà tenuto a riconoscere in capo alla ricorrente una malattia CP_1
professionale causata dai fatti oggetto del presente giudizio, ed a risarcire un danno biologico nella misura del 18% (tenute in debito conto le preesistenze), oltre ad interessi di legge dal momento della domanda al saldo effettivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell' , e vengono quantificate in favore CP_1
della ricorrente come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria o diversa istanza, eccezione e deduzione, così decide:
1. Accoglie il ricorso, e per l'effetto accerta e dichiara che a parte attrice sono residuati dalla malattia professionale di cui è causa postumi permanenti che,
portano ad una valutazione di complessiva invalidità pari al 18% e di
Pag. 6 di 7 conseguenza condanna a risarcirla di tale danno erogando tutte le CP_1
prestazioni dovute a far data dalla domanda amministrativa, maggiorate degli interessi legali ex art. 16 co. 6 L. 412/91.
2. Condanna altresì il convenuto a corrispondere a parte attrice le spese CP_1
giudiziali sostenute nell'importo complessivo che liquida in € 4500,00 oltre
IVA e CPA;
3. Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza.
Reggio Emilia, 11/6/2025
IL Giudice del Lavoro
Dr.ssa Elena Vezzosi
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