Articolo 192 quinquies del Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58
Articolo 189Articolo 187 terdecies
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10 giugno 2019
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15 agosto 2020
Art. 192-quinquies. (Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate) 1. Nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che violano l' articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro ((dieci milioni)) . ((98)) 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ((un milione e cinquecentomila)) . ((98)) --------------- AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che, fermo quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 , le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
Entrata in vigore il 15 agosto 2020
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