Art. 192-quinquies. (Sanzioni amministrative in tema di operazioni con parti correlate) 1. Nei confronti delle societa' quotate nei mercati regolamentati che violano l' articolo 2391-bis del codice civile e le relative disposizioni di attuazione adottate dalla Consob ai sensi del medesimo articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a euro ((dieci milioni)) . ((98)) 2. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni indicate nel comma 1, nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e di direzione si applica, nei casi previsti dall'articolo 190-bis, comma 1, lettera a), una sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro ((un milione e cinquecentomila)) . ((98)) --------------- AGGIORNAMENTO (98)
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che, fermo quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 , le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.
Il D.Lgs. 14 luglio 2020, n. 84 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che, fermo quanto previsto dall' articolo 7 del decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49 , le presenti modifiche si applicano alle violazioni commesse dopo la data di entrata in vigore del D.Lgs.
medesimo.