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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 12/06/2025, n. 284 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 284 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI RIETI
Sezione Lavoro
in persona del giudice, dott. Alessio Marinelli, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 127-ter c.p.c. nella causa civile iscritta al n. 999 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente
T R A
, nato il [...] a [...] e residente a [...]
Vocabolo di Casanova Snc, elettivamente domiciliato in Via Nomentana n. 63, Roma, presso lo studio dell'Avvocato Jacopo Baldi, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante Controparte_1
pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria 29 presso l'Ufficio legale Distrettuale dell' , rappresentato e difeso dall'Avv. Sebastiano Cubeddu;
CP_1
CONVENUTO
1 FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25 settembre 2024, , premesso di aver ottenuto Parte_1
un decreto di omologa in ordine alla sussistenza del requisito sanitario per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/1984 con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa del 24.03.2023, ha allegato che, in data
23.05.2024, il patronato di GG IR ha inoltrato il suddetto decreto di omologa, CP_2 all' previdenziale, “comprensivo di tutta la documentazione necessaria alla messa in CP_1 pagamento della prestazione richiesta”, senza però ottenere soddisfacimento della sua pretesa.
Precisato di essere in “possesso del requisito contributivo a partire dalla data della domanda amministrativa”, il ricorrente ha convenuto in giudizio l' , rassegnando le seguenti CP_1
conclusioni:
“Condannare l' al pagamento in favore del ricorrente dei ratei maturati e maturandi CP_1 dell'Assegno Ordinario di Invalidità dal 24.03.2023, come riconosciuto con il decreto di omologa del 13.05.2024, oltre gli interessi legali ed accessori, ciò con riguardo agli artt. 24
e 38 primo comma della Costituzione, alle sentenze della C.C. n. 156/96 e n. 388/99 ed alle sentenze della Suprema Corte, sezioni unite, n. 483/00 e n. 529/00 sul punto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del procuratore costituito che si dichiara antistatario”.
Con memoria tempestivamente depositata si è costituito l' che ha domandato CP_1
l'inammissibilità o, comunque, il rigetto del ricorso nel merito, difettando il requisito contributivo in capo al ricorrente.
Senza sviluppi istruttori la causa è stata discussa e decisa mediante deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Invero, la parte ricorrente ha allegato di aver diritto all'assegno ordinario di invalidità ex art. 1 della legge n. 222/84, senza tuttavia dimostrare la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, in quanto si è limitata ad allegare la sussistenza del requisito sanitario, accertato a seguito di decreto di omologa ex art. 445 bis c.p.c., senza tuttavia minimamente allegare e provare la sussistenza degli altri requisiti socio-economici (avendo prodotto tardivamente solo con le note scritte del 9 giugno 2025 estratto contributivo).
2 A tal proposito va evidenziato come il nell'atto introduttivo del giudizio, abbia solo Pt_1
autodichiarato di essere “in possesso del requisito contributivo a partire dalla data della domanda amministrativa”, senza null'altro argomentare, avendo poi prodotto documentalmente il mero decreto di omologa, che però attiene all'accertamento del solo requisito sanitario e non anche di quello contributivo, in merito al quale, nel presente giudizio, il ricorrente non ha offerto prova, ad eccezione, come già detto, dell'estratto contributivo versato in atti tardivamente, solo con le note scritte del 9 giugno 2025 e, pertanto, non acquisibile per intervenuta decadenza.
Sul punto, rileva quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 25346 del
09.10.2019, mediante la quale la Suprema Corte, premesso che nel rito del lavoro, l'omessa indicazione di un documento nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e l'omesso deposito dello stesso contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione sia per il ricorrente sia per il resistente, ha precisato che a tale regola fa eccezione la circostanza in cui la produzione tardiva sia giustificata dal tempo di formazione del documento ovvero dall'evolversi della vicenda processuale successivamente al deposito del ricorso (ad esempio a seguito di domanda riconvenzionale o di intervento o di chiamata in causa del terzo).
Considerato che, nel caso di specie, non si è verificata nessuna delle suddette “condizioni innovative”, il ricorso deve essere rigettato per mancato assolvimento degli oneri di allegazione e prova.
Le spese di lite vanno dichiarate irripetibili in relazione alle condizioni reddituali del ricorrente.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- dichiara irripetibili le spese di lite;
Rieti, 12 giugno 2025
Il Giudice
dott. Alessio Marinelli
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