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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 06/06/2025, n. 1849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1849 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
VERBALE DI UDIENZA DEL 06/06/2025
Alle ore 10:30 dinanzi al giudice dott. Michele Grande, è comparso: per la parte attrice in riassunzione, avv. Giovanni Chiffi;
per la parte convenuta in riassunzione nessuno è comparso.
La parte chiede che sia dichiarata la contumacia della controparte convenuta in riassunzione. Precisa le conclusioni chiedendo che sia dichiarata la cessata materia del contendere alla luce dell'accordo stipulato dalle parti prima del decesso di . CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 06/06/2025, udita la discussione orale della parte presente a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 8002/2018 avente ad oggetto scioglimento della comunione legale tra coniugi e proposta da
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Chiffi,
-parte attrice in riassunzione- contro
, Controparte_2
-parte convenuta in riassunzione contumace- R.G. 8002/2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale, riferendo Parte_1 di essere coniuge separata dalla parte convenuta, giusta sentenza di separazione n. 58, pubblicata in data 09/01/2014. Ha precisato che il regime patrimoniale prescelto fosse quello della comunione legale.
Ha allegato di essere comproprietaria di due immobili siti ad Alessano e di essere beneficiaria di un assegno di mantenimento pari, al netto della rivalutazione, a € 300,00 mensili. Ha allegato, altresì, di essere creditrice nei confronti del coniuge per circa € 29.500,00 a vario titolo.
Ha concluso domandando: a) la divisione dei beni in comunione;
b)
l'attribuzione in sede divisoria di una quota maggiore in compensazione dei crediti vantati. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 30/07/2018).
1.2.- si è costituito in giudizio, non opponendosi allo _2 scioglimento della comunione.
Per il resto, ha contestato l'attribuzione alla parte attrice di una quota di proprietà aggiuntiva, contestando il diritto della coniuge al rimborso di spese personali.
Ha concluso domandando: a) la divisione del patrimonio comune;
b) il rigetto della domanda ex art. 192 c.c. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il 15/01/2019).
1.3.- Il giudizio è stato istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
1.4.- Proseguito il giudizio, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/04/2024, le parti hanno prodotto l'intesa transattiva da loro sottoscritta, dichiarando che tale intesa è idonea a comporre la lite. La causa è stata rinviata dunque all'udienza del 20/09/2024 per la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 R.G. 8002/2018
1.5.- All'udienza del 20/09/2024 il processo è stato interrotto per il decesso di (deceduto il 14/09/2024). Il giudizio è stato poi _2 riassunto ad opera della parte attrice, la quale ha notificato il ricorso in riassunzione impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte nell'ultimo domicilio del defunto.
1.6.- Gli eredi di non si sono costituiti in giudizio. _2
1.7.- La causa è stata dunque rinviata all'udienza odierna per la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.- Anzitutto occorre dichiarare la contumacia degli eredi di _2
, i quali, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in
[...] riassunzione, non hanno inteso costituirsi.
3.- La materia del contendere è cessata.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale che ha previsto l'impegno della parte convenuta di cedere, ad un prezzo prestabilito e in favore della coniuge, la propria quota degli immobili in comunione, oltre ad una serie di previsioni accessorie ed esulanti l'oggetto del presente giudizio. Tale contratto ha vincolato le parti sin dal momento della sua conclusione e le obbligazioni ivi previste si sono trasmesse agli eredi di . CP_1
In definitiva, è venuto meno qualsivoglia loro interesse ad una pronuncia di merito nel presente giudizio (si confronti, Cass. civ. sez. 2, sentenza n.
4257 del 17/02/2017; Cass. civ. sez. 2, sentenza n. 10728 del 03/05/2017
e Cass. civ. sez. 1, sentenza n. 4883 del 07/03/2006).
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la ripartizione concordata tra le parti nell'intervenuta transazione. Esse sono, pertanto, integralmente compensate tra le parti.
Allo stesso modo, restano definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U., già liquidate con precedente decreto.
Quanto, invece, al rapporto processuale tra la parte attrice e gli eredi convenuti in riassunzione, l'atteggiamento processuale della parte convenuta e la già avvenuta definizione nel merito della controversia costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
3 R.G. 8002/2018
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 8002/2018 introdotto con atto di citazione da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra questione, così provvede: _2
1) DICHIARA la contumacia degli eredi di;
_2
2) DICHIARA cessata la materia del contendere;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite;
4) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U.
Lecce, 06/06/2025.
Il giudice
Michele Grande
4
Alle ore 10:30 dinanzi al giudice dott. Michele Grande, è comparso: per la parte attrice in riassunzione, avv. Giovanni Chiffi;
per la parte convenuta in riassunzione nessuno è comparso.
La parte chiede che sia dichiarata la contumacia della controparte convenuta in riassunzione. Precisa le conclusioni chiedendo che sia dichiarata la cessata materia del contendere alla luce dell'accordo stipulato dalle parti prima del decesso di . CP_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCE
SECONDA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica nella persona del dott. Michele Grande, all'esito dell'udienza odierna del 06/06/2025, udita la discussione orale della parte presente a norma dell'art. 281 sexies c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile iscritta al n. R.G. 8002/2018 avente ad oggetto scioglimento della comunione legale tra coniugi e proposta da
) Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. Giovanni Chiffi,
-parte attrice in riassunzione- contro
, Controparte_2
-parte convenuta in riassunzione contumace- R.G. 8002/2018
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Alla luce di quanto strettamente rileva ai fini della decisione, le posizioni delle parti e lo svolgimento del processo possono riassumersi come segue.
1.1.- ha adito questo Tribunale, riferendo Parte_1 di essere coniuge separata dalla parte convenuta, giusta sentenza di separazione n. 58, pubblicata in data 09/01/2014. Ha precisato che il regime patrimoniale prescelto fosse quello della comunione legale.
Ha allegato di essere comproprietaria di due immobili siti ad Alessano e di essere beneficiaria di un assegno di mantenimento pari, al netto della rivalutazione, a € 300,00 mensili. Ha allegato, altresì, di essere creditrice nei confronti del coniuge per circa € 29.500,00 a vario titolo.
Ha concluso domandando: a) la divisione dei beni in comunione;
b)
l'attribuzione in sede divisoria di una quota maggiore in compensazione dei crediti vantati. Con vittoria di spese e competenze di lite (atto di citazione notificato il 30/07/2018).
1.2.- si è costituito in giudizio, non opponendosi allo _2 scioglimento della comunione.
Per il resto, ha contestato l'attribuzione alla parte attrice di una quota di proprietà aggiuntiva, contestando il diritto della coniuge al rimborso di spese personali.
Ha concluso domandando: a) la divisione del patrimonio comune;
b) il rigetto della domanda ex art. 192 c.c. Con vittoria di spese di lite, da distrarsi in favore del procuratore antistatario (comparsa di costituzione depositata il 15/01/2019).
1.3.- Il giudizio è stato istruito a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio.
1.4.- Proseguito il giudizio, con le note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 26/04/2024, le parti hanno prodotto l'intesa transattiva da loro sottoscritta, dichiarando che tale intesa è idonea a comporre la lite. La causa è stata rinviata dunque all'udienza del 20/09/2024 per la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2 R.G. 8002/2018
1.5.- All'udienza del 20/09/2024 il processo è stato interrotto per il decesso di (deceduto il 14/09/2024). Il giudizio è stato poi _2 riassunto ad opera della parte attrice, la quale ha notificato il ricorso in riassunzione impersonalmente e collettivamente agli eredi della parte nell'ultimo domicilio del defunto.
1.6.- Gli eredi di non si sono costituiti in giudizio. _2
1.7.- La causa è stata dunque rinviata all'udienza odierna per la discussione orale a norma dell'art. 281 sexies c.p.c.
2.- Anzitutto occorre dichiarare la contumacia degli eredi di _2
, i quali, nonostante la regolarità della notifica del ricorso in
[...] riassunzione, non hanno inteso costituirsi.
3.- La materia del contendere è cessata.
Le parti, infatti, hanno raggiunto un accordo transattivo stragiudiziale che ha previsto l'impegno della parte convenuta di cedere, ad un prezzo prestabilito e in favore della coniuge, la propria quota degli immobili in comunione, oltre ad una serie di previsioni accessorie ed esulanti l'oggetto del presente giudizio. Tale contratto ha vincolato le parti sin dal momento della sua conclusione e le obbligazioni ivi previste si sono trasmesse agli eredi di . CP_1
In definitiva, è venuto meno qualsivoglia loro interesse ad una pronuncia di merito nel presente giudizio (si confronti, Cass. civ. sez. 2, sentenza n.
4257 del 17/02/2017; Cass. civ. sez. 2, sentenza n. 10728 del 03/05/2017
e Cass. civ. sez. 1, sentenza n. 4883 del 07/03/2006).
4.- Spese e competenze di giudizio seguono la ripartizione concordata tra le parti nell'intervenuta transazione. Esse sono, pertanto, integralmente compensate tra le parti.
Allo stesso modo, restano definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U., già liquidate con precedente decreto.
Quanto, invece, al rapporto processuale tra la parte attrice e gli eredi convenuti in riassunzione, l'atteggiamento processuale della parte convenuta e la già avvenuta definizione nel merito della controversia costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite.
3 R.G. 8002/2018
P.Q.M.
il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio R.G. 8002/2018 introdotto con atto di citazione da nei Parte_1 confronti di , disattesa ogni altra questione, così provvede: _2
1) DICHIARA la contumacia degli eredi di;
_2
2) DICHIARA cessata la materia del contendere;
3) DISPONE la compensazione integrale delle spese di lite;
4) PONE definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di C.T.U.
Lecce, 06/06/2025.
Il giudice
Michele Grande
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