Decreto cautelare 11 settembre 2025
Sentenza breve 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 06/10/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01723/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01625/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Stefano Tedesco, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, Istituto Tecnico Commerciale ITC -OMISSIS- di Treviso, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco 63, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
1.del verbale di scrutinio finale del Consiglio di Classe del 13 giugno 2025 e relativo allegato prot. -OMISSIS-/2025, riferito all’anno scolastico 2024/2025, attestante la non ammissione dell’alunna -OMISSIS- alla classe quarta del Liceo Economico Sociale “-OMISSIS-” di Treviso;
2.di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 il dott. Andrea Orlandi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La studentessa -OMISSIS-, che nell’anno scolastico 2024-2025 ha frequentato la classe terza del Liceo Economico Sociale, presso l’Istituto -OMISSIS- di Treviso, non è stata ammessa alla classe successiva.
In particolare, durante lo scrutinio finale il consiglio di classe ha sollevato la studentessa nella materia di Storia dell’Arte e ha sospeso il giudizio circa il passaggio alla classe quarta, subordinandolo al superamento delle prove di recupero disposte per le materie di Italiano e di Inglese.
All’esito delle prove di recupero, la studentessa ha conseguito una valutazione insufficiente in entrambe le materie (voto pari a cinque in Italiano e quattro in Inglese).
Il verbale del consiglio di classe riunitosi il 9 luglio 2025 recante il giudizio di mancata ammissione alla classe successiva, assunto all’unanimità, è corredato dalla seguente motivazione: “Gli interventi di recupero e di sostegno adottati dai docenti non si sono rivelati produttivi a causa di uno scarso interesse verso i contenuti di alcune discipline ed un impegno deficitario e inadeguato. Alla fine dell’anno scolastico i docenti hanno riscontrato gravi carenze e l’assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente agli indicatori che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e all’impegno. Voti delle prove di recupero: italiano 5- e inglese 4-. Tanto premesso i docenti ritengono che la mancanza di prerequisiti non permettano all’alunno di affrontare fattivamente la classe successiva.”
2. Con ricorso notificato il 2 settembre 2025 e depositato il 2 settembre 2025, la studentessa ha impugnato il giudizio di non ammissione alla classe quarta.
Il ricorso, cui accede un’istanza cautelare anche ai sensi dell’art. 56 cod. proc. amm., si affida al seguente motivo: “Illegittimità del provvedimento di non ammissione per violazione dell’art. 6 del d. leg.vo 62/2017 – illegittimità per eccesso di potere per ingiustizia manifesta- irragionevolezza del provvedimento- contraddittorietà della motivazione”.
La ricorrente sostiene che i giudizi dei professori per i quali è stato disposto il recupero sarebbero indicativi di un livello di apprendimento sufficiente ai fini della promozione, con la conseguenza che il voto numerico non sarebbe da ritersi rappresentativo della preparazione della studentessa.
Sostiene che il consiglio di classe non avrebbe tenuto conto del profilo scolastico globale della studentessa, prospettato come positivo, né avrebbe valorizzato i suoi progressi.
Lamenta che la scuola non avrebbe attuato specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento nelle materie di Italiano e Inglese.
3. Il Tribunale, con decreto presidenziale n. -OMISSIS-/2025 dell’11 settembre 2025, ha respinto l’istanza di adozione di provvedimento cautelare monocratico.
4. Il 15 settembre 2025 si è costituito in giudizio il Ministero dell’istruzione e del merito chiedendo il rigetto del ricorso.
In punto di fatto l’Amministrazione ha eccepito e documentato la sussistenza delle circostanze di seguito descritte, utili a inquadrare la vicenda amministrativa.
Allo scrutinio finale del 13 giugno 2025 i docenti hanno presentato la studentessa con una valutazione pari a sei nonostante una media complessivamente e non pienamente sufficiente in Storia (media secondo periodo 5,67), Matematica (media secondo periodo 4,81) e Diritto ed economia politica (media secondo periodo 5,45).
Per la materia di Italiano (media finale pari a 5,69 se ci si riferisce all’intero anno scolastico e pari a 5,4 in riferimento al secondo periodo) l’Amministrazione ha precisato sia che il primo voto pari a otto ha influito sulla media con un peso complessivo dell’80% rispetto agli altri voti considerati tutti al 100%, sia che la studentessa ha raggiunto, al termine dell’anno scolastico, gli obiettivi specifici della disciplina solo per un terzo rispetto al totale.
Nel corso dell’anno, la scuola ha segnalato alla famiglia che l’andamento della studentessa risultava “preoccupante in ordine al successo formativo” già alla fine del primo periodo.
Alla metà del secondo periodo, la scuola ha informato la famiglia che la studentessa risultava “insufficiente in Italiano e gravemente insufficiente in Inglese e Fisica a causa del metodo di studio, del comportamento e dell’impegno” e ha invitato la famiglia a contattare tempestivamente i docenti delle discipline con voto insufficiente e il coordinatore di classe.
La famiglia ha prenotato e partecipato a un colloquio solo con la docente di Fisica.
In precedenza, la famiglia aveva partecipato a un solo colloquio con la docente di Italiano (il 19 novembre 2024) mentre non ha mai incontrato la docente di Inglese né la coordinatrice di classe.
Quest’ultima, il 13 maggio 2025 aveva infornato la famiglia che “ Il Consiglio di Classe, durante la seduta del mese di maggio, ha rilevato diffuse e gravi insufficienze, documentate e visibili nel registro elettronico, a causa del metodo di studio inefficace, dell’impegno inadeguato. Si invita pertanto ad un impegno proficuo e costante e ad un serio lavoro di recupero, al fine di poter migliorare il profitto, che al momento non risulta adeguato al raggiungimento degli obiettivi minimi e che quindi potrebbe compromettere l’ammissione alla classe successiva. Il coordinatore per conto del Consiglio di Classe” .
La famiglia e la studentessa erano in possesso delle credenziali del registro elettronico per monitorare costantemente gli esiti delle prove di verifica scritte e orali e per consultare sia i comunicati inviati alla generalità delle famiglie e degli studenti, nonché le comunicazioni strettamente personali.
I criteri di ammissione alla classe successiva sono dettagliatamente espressi nel PTOF.
5. All’esito della camera di consiglio del 2 ottobre 2025 fissata per la trattazione dell’incidente cautelare, esaurita la discussione, il ricorso è stato trattenuto in decisione come da separato verbale, con avviso alle parti della possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm..
6. Come verbalizzato in occasione della camera di consiglio del 2 ottobre 2025, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti per definire il giudizio ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm. (completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, assenza di dichiarazioni circa la proposizione di motivi aggiunti, di ricorso incidentale, di regolamento di competenza o di giurisdizione).
7. Il ricorso non può essere accolto.
8.1. In via generale, prima di affrontare i motivi di gravame, va premesso che i Consigli di classe, per valutare l’ammissione alla classe successiva degli studenti della scuola secondaria di secondo grado, devono attenersi a quanto dispone l’art. 4, commi 5 e 6, del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122 ( “Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia” ), secondo cui “Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e, ai sensi dell'articolo 193, comma 1, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994, una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente. La valutazione finale degli apprendimenti e del comportamento dell'alunno è riferita a ciascun anno scolastico.
6. Nello scrutinio finale il consiglio di classe sospende il giudizio degli alunni che non hanno conseguito la sufficienza in una o più discipline, senza riportare immediatamente un giudizio di non promozione. A conclusione dello scrutinio, l'esito relativo a tutte le discipline è comunicato alle famiglie. A conclusione degli interventi didattici programmati per il recupero delle carenze rilevate, il consiglio di classe, in sede di integrazione dello scrutinio finale, previo accertamento del recupero delle carenze formative da effettuarsi entro la fine del medesimo anno scolastico e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, procede alla verifica dei risultati conseguiti dall'alunno e alla formulazione del giudizio finale che, in caso di esito positivo, comporta l'ammissione alla frequenza della classe successiva e l'attribuzione del credito scolastico.”
8.2. Va altresì considerato che, ai sensi dell’art. 4 ( “Autonomia didattica” ), comma 4, secondo periodo, del D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275 ( “Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche” ), le istituzioni scolastiche “Individuano inoltre le modalità e i criteri di valutazione degli alunni nel rispetto della normativa nazionale ed i criteri per la valutazione periodica dei risultati conseguiti dalle istituzioni scolastiche rispetto agli obiettivi prefissati.”
Sotto questo profilo, viene in rilievo l’art. 1, comma 5, del D.P.R. n. 122 del 2009, secondo cui “Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento. Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa.”
9. È altresì opportuno premettere che il Collegio condivide gli orientamenti giurisprudenziali in materia di non ammissione alla classe successiva, dai quali non intende discostarsi, secondo i quali:
- la valutazione del percorso scolastico svolto dallo studente nel corso dell’anno e dei risultati raggiunti dal medesimo costituisce atto di esercizio di discrezionalità tecnica, non sindacabile dal Giudice amministrativo se non nei limitati casi di illogicità e contraddittorietà manifeste (cfr . , ex plurimis , TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 3 ottobre 2022, n. 384 e TAR Campania, Napoli, sez. IV, 15 marzo 2022, n. 1719);
- ai fini del giudizio di ammissione alla classe successiva rileva unicamente il livello di preparazione oggettivamente raggiunto dall’alunno (TAR Lombardia, Milano, sez. III, 8 agosto 2017, n. 1748) ed è irrilevante la media complessiva dei voti riportati nelle materie, soprattutto se vi siano voti negativi in materie qualificanti il corso di studi (cfr., ex plurimis , TAR Sicilia, Palermo, 22 maggio 2023 n.1700);
- la non ammissione, sebbene percepibile dall'interessato come provvedimento afflittivo, non ha carattere sanzionatorio, bensì finalità educative e formative, poiché si sostanzia nell'accertamento del mancato raggiungimento di competenze ed abilità proprie della classe di scuola frequentata, che rendono necessaria la ripetizione dell'anno scolastico proprio al fine di consentire di colmare lacune di apprendimento (TAR Veneto, sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1342; TAR Campania, Salerno, sez. I, 8 settembre 2022 n.2340; TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 28 marzo 2013, n. 194);
- le eventuali mancanze della scuola nella predisposizione degli strumenti di ausilio non possono incidere sulla valutazione di ammissione dello studente alla classe successiva, che deve operarsi alla sola stregua della sufficienza o insufficienza delle competenze raggiunte dell'alunno nell’anno scolastico (TAR Lazio, Roma, sez. III, 13 settembre 2019, n. 10952; TAR Toscana, Firenze, I, 17 ottobre 2017 n. 1246);
- la mancata attivazione di attività di recupero o degli oneri di informazione alla famiglia circa l’andamento scolastico non vizia il giudizio di non ammissione alla classe successiva (T.A.R. Veneto, sez. IV, 27 settembre 2023, n. 1342).
10. Fatta questa premessa, è ora possibile scrutinare i motivi di ricorso e concludere che l’operato dell’Istituto scolastico si è svolto nel rispetto delle sopra esposte coordinate ermeneutiche.
11. La censura secondo cui i voti espressi in forma numerica non rispetterebbero la preparazione della studentessa così come descritta dai docenti non è fondata.
Al riguardo, osserva il Collegio che in realtà, più volte nel corso dell’anno, la scuola ha segnalato alla famiglia la situazione critica della studentessa.
In proposito, va tenuto anche presente che l'obbligo della scuola di comunicare ai genitori dello studente l'andamento scolastico può ritenersi adempiuto mediante il semplice inserimento dei voti nel c.d. registro elettronico, al quale i genitori hanno accesso tramite username e password (cfr. T.A.R. Veneto, sez. IV, 18 novembre 2024, n. 2730 e T.A.R. Napoli, sez. IV, 15 marzo 2022, n.1719).
12.1. Va disattesa anche la censura secondo cui il consiglio di classe non avrebbe tenuto conto del profilo scolastico globale positivo né avrebbe valorizzato i progressi.
12.2. Osserva al riguardo il Collegio che “In materia di Istruzione pubblica, la valutazione numerica in caso di scrutinio finale soggiace ad una griglia generale di voti, la cui media non è formata dai voti riportati nel solo secondo periodo scolastico ma nell'intero anno e non è esaustiva della valutazione finale dello studente, richiedendo questa la considerazione dell'intero iter scolastico, con riguardo alla partecipazione, all'impegno, alla continuità, ad eventuali attività ulteriori previste dall'istituto scolastico.” (T.A.R. Bologna, sez. I, 19 luglio 2019, n.620).
Sotto questo profilo, resta generica perché solo allegata e non dimostrata la doglianza secondo cui il provvedimento di non ammissione sarebbe viziato perché non terrebbe conto del percorso scolastico complessivo.
Da questo punto di vista, il ricorso difetta di elementi atti a dimostrare che il Consiglio di classe avrebbe fatto cattivo uso della discrezionalità tecnica che gli compete.
12.3. Rileva peraltro il Collegio che i docenti di Storia, Matematica e Diritto sembrano avere valorizzato i progressi della studentessa avendola presentata allo scrutinio finale con il voto di sei, nonostante una media non sufficiente.
Inoltre, alla luce del costante permanere di criticità, testimoniate dalle comunicazioni della scuola alla famiglia, non sembra che il profilo scolastico globale della studentessa possa definirsi nel suo complesso positivo.
13. In relazione alla censura secondo cui la scuola non avrebbe posto in attuato specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento nelle materie di Italiano e Inglese, il Collegio il Collegio condivide il principio secondo cui “Anche ove fosse rimproverabile alla scuola un comportamento omissivo, negli obblighi di comunicazioni e nell'attivazione di corsi di recupero, comunque ciò non potrebbe verosimilmente inficiare la legittimità del giudizio negativo fondato sull'oggettivo livello di preparazione raggiunto dallo studente nel corso dell'anno scolastico” (T.A.R. Bari, sez. III, 23 ottobre 2023, n. 1244).
Peraltro, in punto di fatto, la scuola ha documentato di avere attivato sportelli di recupero in Inglese per tutta la durata dell’anno scolastico, che la studentessa ha però frequentato una sola volta.
Essa non ha partecipato all’attività di peer-tutoring “Sportello Help Junior”.
La studentessa ha però frequentato per intero i corsi di recupero curriculare specifico di Italiano e Inglese indirizzati agli allievi con insufficienze nel primo periodo e con sospensione del giudizio al termine delle lezioni.
Da questo punto di vista, non risulta che la studentessa o la sua famiglia abbiano mai rappresentato alla scuola alcuna inadeguatezza dei corsi di recupero attivati, ferma restando l’ampia discrezionalità dei singoli istituti nell’organizzazione di tali iniziative (T.A.R. Palermo, sez. II, 29 dicembre 2023, n. 3906).
14. In conclusione, avuto riguardo alle condizioni poste dall’art. 4, commi 5 e 6, del D.P.R. n. 122 del 2009 e all’esito delle prove di recupero il gravato giudizio di non ammissione alla classe successiva è immune dai vizi dedotti.
Sotto quest’ultimo aspetto, rileva il Collegio: che la correzione delle prove di recupero si è svolta collegialmente da parte dei docenti incaricati; che i giudizi di tali prove non risultano incoerenti con le griglie di valutazione predefinite; che non sono stati dedotti vizi circa l’impiego della discrezionalità tecnica da parte dei docenti valutatori.
15. Il ricorso va quindi respinto perché infondato.
Le spese possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alla natura della controversia e agli interessi ad essa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Massimo Zampicinini, Referendario
Andrea Orlandi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Andrea Orlandi | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.