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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 22/05/2025, n. 257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 257 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dottoressa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 423 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Terni, Via XX Settembre n. 15, presso lo Studio dell'avv. Eliana Senatore, che la rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Roma, via IV
[...]
Novembre n. 144, in persona del Direttore Reggente della Direzione Centrale
Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi CP_2 dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1
Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del
Notaio di Roma del 17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040 ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Terni, Via Turati n. 18/20, presso l'Avvocatura
INAIL di Terni
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento postumi infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2023, ritualmente notificato, la ricorrente, operatrice socio sanitaria presso l'Azienda Ospedaliera Santa CP_3
premetteva: - che, in data 22/03/2019, durante il turno di lavoro, rimaneva
[...] vittima di un infortunio sul lavoro mentre stava lavorando nel reparto degenza Stroke Unit dell'Ospedale; - che, in particolare, mentre insieme ad una collega stava trazionando un telo che sorreggeva un paziente in coma, del peso di circa 90 kg, avvertiva un forte dolore alla spalla dx diagnosticata, a seguito di primi accertamenti presso il locale nosocomio, come “trauma da stiramento con sospetta lesione cuffia dei rotatori spalla dx”; - che l' , con nota del CP_1 20/09/2022, riconosceva l'inabilità al lavoro, dal 22/03/2019 al 17/05/2019, ma non riconosceva l'evento come infortunio sul lavoro, qualificando la menomazione come malattia comune (Cfr. All. 4 al ricorso); -di aver proposto opposizione amministrativa avverso tale disconoscimento riscontrata negativamente dall' che confermava il diniego già espresso (Cfr. All.ti 5 e CP_1
6 al ricorso). La ricorrente contestava la decisione dell' e conveniva, pertanto, CP_1 l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e CP_1 dichiarare la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso in data 22/03/2019 e che dallo stesso è derivata alla ricorrente un'invalidità permanente nella misura del 7%, o a quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia, previo riesame e cumulo con le invalidità già precedentemente accertate;
- di condannare l' a corrispondere alla stessa i relativi benefici CP_1 dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo riesame, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' sostenendo la totale infondatezza della domanda in CP_1 quanto priva di riscontro sia la ricostruzione svolta dalla ricorrente sia il verificarsi dello stesso evento denunciato. L' concludeva, quindi, per il CP_1 rigetto del ricorso. L'istruttoria si articolava nell'escussione di un solo teste indicato dalla ricorrente;
all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare la natura dell'infortunio occorso alla lavoratrice, la sussistenza e l'entità dello stato invalidante consequenziale, l'eventuale grado di invalidità permanente residuato e la percentuale complessiva di danno biologico, effettuando il cumulo con pregresse menomazioni già riconosciute. Su ordine del Giudice l' Controparte_4 depositava prospetto dei turni di lavoro e delle presenze sul luogo di lavoro della ricorrente e di altra collega, sentita come testimone nel presente giudizio, nel giorno dell'infortunio. Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. In materia di infortuni sul lavoro il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di CP_1 infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nel caso di specie l' , non ravvisando la natura di infortunio sul CP_1 lavoro dell'evento occorso in data 22/03/2019, riconosceva alla ricorrente la sola inabilità al lavoro, dal 22/03/2019 al 17/05/2019, come conseguenza di malattia comune. La ricorrente contestava la valutazione negativa effettuata dall' CP_1 convenuto, sostenendo la natura professionale dell'infortunio e che dallo stesso è derivato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 7% (cfr. relazione Prof. - all. n. 7 – in atti). Persona_2
Dalle dichiarazioni della testimone è emersa Testimone_1 conferma della dinamica del sinistro occorso alla ricorrente in data 22/03/2019.
Tale circostanza non è stata inficiata da elementi probatori di segno contrario.
In particolare, la teste escussa dapprima Testimone_1 all'udienza del 25 gennaio 2024, ha dichiarato: Io sono stata collega della ricorrente perché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze e presso l'Ospedale
Santa Maria di Terni, reparto Strok Unit (pazienti non collaboranti perché in coma o emiparesi ecc …) io come infermiera e la ricorrente come operatrice socio sanitaria OSS. Confermo la circostanza che mi si legge, perché ero io l'infermiera che con la ricorrente stava trazionando un paziente in coma posizionato su un letto e movimentato con l'ausilio di un telino per la pulizia e la prevenzione delle piaghe da decubito;
nel movimentarlo la ricorrente ha avvertito un dolore alla spalla che non riusciva più a muovere. Si trattava di un paziente di sesso maschile pesante in quanto abbastanza robusto. La ricorrente è scesa in pronto soccorso”. Dichiarazioni poi confermate dalla stessa teste all'udienza dell'11/04/2024, risentita a chiarimenti (Cfr. dichiarazioni in atti). Veniva, quindi, disposta consulenza medico legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale tra evento e lesione denunciata e l'entità dello stato invalidante derivante dall'infortunio in termini percentuali, effettuando il cumulo con pregresse menomazioni già riconosciute.
Il CTU nominato, dott. sulla base della Persona_3 documentazione sanitaria in atti e all'esito dell'indagine clinico anamnestica, ha accertato, con congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che la ricorrente presenta “Esiti di trauma da stiramento della spalla dxt con frattura parcellare sottoperiostale composta, della grande tuberosità dell'omero”, ed ha concluso ritenendo che: “Tali menomazioni integrano i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di danno biologico da infortunio sul lavoro”. Il CTU, sul punto, ha specificato che: “Sotto il profilo del nesso di causalità fra evento e lesione non sussistono dubbi, infatti l'assicurata, nell'immediatezze del fatto, è stata sottoposta ad accertamenti medici presso il P.S. dell'Ospedale di Terni dai quali sin da subito è emersa l'ipotesi di un danneggiamento delle strutture muscolotendinee della cuffia dei rotatori. Anche l'elemento circostanziale e cioè l'occasione di lavoro appare indubbia e, del resto, anche l'Istituto Assicuratore, non ha avuto nulla da obiettare aprendo da subito la pratica in termini di infortunio sul lavoro”. Il Dr. ha, inoltre, precisato che: “L'esame ecografico eseguito Per_3 dall'infortunata una settimana dopo il trauma (29/3/19) in realtà non ha evidenziato una lesione recente dei tendini della spalla, tanto che nel referto si parla di “tendinopatia cronica subacuta…”, bensì alterazioni già datate nel tempo. Ciò non toglie che uno sforzo intenso come quello di sollevare un corpo inanimato di 90 Kg in due persone, tanto più in una spalla già cronicamente degenerata, possa comunque aver determinato nella lavoratrice una lesione responsabile di una inabilità temporanea lavorativa, e come tale configurarsi come evento infortunio. Al tempo stesso va rilevato che l'esame ecografico, specie se eseguito in fase post-acuta, non è idoneo a rilevare alterazioni ossee soprattutto se sottoperiostali e composte, come risulta essere la frattura che ha interessato la lavoratrice, lesione che è stata invece rilevata a seguito di RM (esame cardine per lo studio della spalla) dopo circa 7 mesi dall'infortunio. Probabilmente è stato questo passaggio critico (e cioè la sostanziale negatività della ecografia) a far cambiare posizione all'Istituto Assicuratore che ha prima accettato l'infortunio per poi respingerlo”. Il CTU, pertanto, accertata la relazione causale tra l'evento (sollevamento/trazionamento di paziente in coma del peso di 90 kg) e la lesione denunciata, ha proceduto alla determinazione dell'entità dello stato invalidante, valutandolo nella misura del 5% che, operato il cumulo con le menomazioni pregresse già accertate e riconosciute, comporta il riconoscimento di un danno biologico complessivo del 6% (sei percento), decorrenti dal giorno successivo alla ripresa dell'attività lavorativa (cfr. CTU in atti). Ritiene il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Accertata la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso alla parte ricorrente in data 22/03/2019, va riconosciuto alla stessa un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 5% e, effettuato il cumulo con pregresse menomazioni non contestate in questa sede, complessivamente pari al 6%, con decorrenza dalla ripresa dell'attività lavorativa, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della limitata attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000 per l'infortunio occorso in data 22/03/2019, in ragione di una percentuale di danno biologico residuato pari al 5% e, per effetto del cumulo con danno biologico pregresso, complessivamente del 6% con decorrenza dalla ripresa dell'attività lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Terni, lì 22 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri
IL TRIBUNALE DI TERNI
In persona del giudice del lavoro dottoressa Manuela Olivieri ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero 423 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa
DA
, nata a [...] il [...] Parte_1 ed elettivamente domiciliata in Terni, Via XX Settembre n. 15, presso lo Studio dell'avv. Eliana Senatore, che la rappresenta e difende come da procura in atti RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1 con sede legale in Roma, via IV
[...]
Novembre n. 144, in persona del Direttore Reggente della Direzione Centrale
Prestazioni in carica pro-tempore dott.ssa che agisce ai sensi CP_2 dell'art. 16 del D.lgs. n. 29/1993 e giusta delibera del Commissario Straordinario dell' del 10.09.2010 n. 78, rappresentato e difeso dall'avv. Claudio CP_1
Righetti giusta procura generale alle liti conferita con atto pubblico a rogito del
Notaio di Roma del 17.12.2010, rep. 87595, racc. 38040 ed Persona_1 elettivamente domiciliato in Terni, Via Turati n. 18/20, presso l'Avvocatura
INAIL di Terni
RESISTENTE
OGGETTO: riconoscimento postumi infortunio sul lavoro
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 30 maggio 2023, ritualmente notificato, la ricorrente, operatrice socio sanitaria presso l'Azienda Ospedaliera Santa CP_3
premetteva: - che, in data 22/03/2019, durante il turno di lavoro, rimaneva
[...] vittima di un infortunio sul lavoro mentre stava lavorando nel reparto degenza Stroke Unit dell'Ospedale; - che, in particolare, mentre insieme ad una collega stava trazionando un telo che sorreggeva un paziente in coma, del peso di circa 90 kg, avvertiva un forte dolore alla spalla dx diagnosticata, a seguito di primi accertamenti presso il locale nosocomio, come “trauma da stiramento con sospetta lesione cuffia dei rotatori spalla dx”; - che l' , con nota del CP_1 20/09/2022, riconosceva l'inabilità al lavoro, dal 22/03/2019 al 17/05/2019, ma non riconosceva l'evento come infortunio sul lavoro, qualificando la menomazione come malattia comune (Cfr. All. 4 al ricorso); -di aver proposto opposizione amministrativa avverso tale disconoscimento riscontrata negativamente dall' che confermava il diniego già espresso (Cfr. All.ti 5 e CP_1
6 al ricorso). La ricorrente contestava la decisione dell' e conveniva, pertanto, CP_1 l' davanti al giudice del lavoro di Terni, chiedendo: - di accertare e CP_1 dichiarare la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso in data 22/03/2019 e che dallo stesso è derivata alla ricorrente un'invalidità permanente nella misura del 7%, o a quella maggiore o minore percentuale che risulterà di giustizia, previo riesame e cumulo con le invalidità già precedentemente accertate;
- di condannare l' a corrispondere alla stessa i relativi benefici CP_1 dalla data della richiesta, oltre interessi e rivalutazione monetaria, previo riesame, con vittoria delle spese di lite da distrarsi in favore del procuratore antistatario. Si costituiva l' sostenendo la totale infondatezza della domanda in CP_1 quanto priva di riscontro sia la ricostruzione svolta dalla ricorrente sia il verificarsi dello stesso evento denunciato. L' concludeva, quindi, per il CP_1 rigetto del ricorso. L'istruttoria si articolava nell'escussione di un solo teste indicato dalla ricorrente;
all'esito, veniva ammessa ed espletata consulenza medico legale al fine di valutare la natura dell'infortunio occorso alla lavoratrice, la sussistenza e l'entità dello stato invalidante consequenziale, l'eventuale grado di invalidità permanente residuato e la percentuale complessiva di danno biologico, effettuando il cumulo con pregresse menomazioni già riconosciute. Su ordine del Giudice l' Controparte_4 depositava prospetto dei turni di lavoro e delle presenze sul luogo di lavoro della ricorrente e di altra collega, sentita come testimone nel presente giudizio, nel giorno dell'infortunio. Quindi, sulle conclusioni indicate, la causa veniva discussa e decisa con sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 429, primo comma, c.p.c. come modificato dall'art. 53, secondo comma, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione in assenza delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito specificati. In materia di infortuni sul lavoro il D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 prevede che l'assicurazione obbligatoria presso l' comprenda tutti i casi di CP_1 infortunio avvenuti per causa violenta in occasione del lavoro da cui sia derivata la morte o un'inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per più di tre giorni (art. 2). In tal caso le prestazioni dell'assicurazione consistono o in una indennità giornaliera per l'inabilità temporanea o in una rendita per l'inabilità permanente (art. 66). Per gli infortuni sul lavoro verificatisi a decorrere dal 25 luglio 2000 la disciplina della rendita per l'inabilità permanente è stata modificata dal D.lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, il cui art. 13 ha disposto un indennizzo per il danno biologico purché riduca la capacità lavorativa dell'assicurato in misura pari o superiore al 6%; l'indennizzo è corrisposto dal giorno successivo a quello di cessazione dell'inabilità temporanea assoluta, è rapportato al grado di inabilità accertato ed è erogato in capitale per le menomazioni inferiori al 16%, in rendita per le menomazioni pari o superiori al 16%; qualora la menomazione subita sia pari o superiore al 16% viene erogata una ulteriore quota di rendita commisurata al grado della menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e ad un coefficiente previsto nell'apposita tabella. Nel caso di specie l' , non ravvisando la natura di infortunio sul CP_1 lavoro dell'evento occorso in data 22/03/2019, riconosceva alla ricorrente la sola inabilità al lavoro, dal 22/03/2019 al 17/05/2019, come conseguenza di malattia comune. La ricorrente contestava la valutazione negativa effettuata dall' CP_1 convenuto, sostenendo la natura professionale dell'infortunio e che dallo stesso è derivato un danno biologico permanente valutabile nella misura del 7% (cfr. relazione Prof. - all. n. 7 – in atti). Persona_2
Dalle dichiarazioni della testimone è emersa Testimone_1 conferma della dinamica del sinistro occorso alla ricorrente in data 22/03/2019.
Tale circostanza non è stata inficiata da elementi probatori di segno contrario.
In particolare, la teste escussa dapprima Testimone_1 all'udienza del 25 gennaio 2024, ha dichiarato: Io sono stata collega della ricorrente perché abbiamo lavorato insieme alle dipendenze e presso l'Ospedale
Santa Maria di Terni, reparto Strok Unit (pazienti non collaboranti perché in coma o emiparesi ecc …) io come infermiera e la ricorrente come operatrice socio sanitaria OSS. Confermo la circostanza che mi si legge, perché ero io l'infermiera che con la ricorrente stava trazionando un paziente in coma posizionato su un letto e movimentato con l'ausilio di un telino per la pulizia e la prevenzione delle piaghe da decubito;
nel movimentarlo la ricorrente ha avvertito un dolore alla spalla che non riusciva più a muovere. Si trattava di un paziente di sesso maschile pesante in quanto abbastanza robusto. La ricorrente è scesa in pronto soccorso”. Dichiarazioni poi confermate dalla stessa teste all'udienza dell'11/04/2024, risentita a chiarimenti (Cfr. dichiarazioni in atti). Veniva, quindi, disposta consulenza medico legale volta a verificare la sussistenza del nesso causale tra evento e lesione denunciata e l'entità dello stato invalidante derivante dall'infortunio in termini percentuali, effettuando il cumulo con pregresse menomazioni già riconosciute.
Il CTU nominato, dott. sulla base della Persona_3 documentazione sanitaria in atti e all'esito dell'indagine clinico anamnestica, ha accertato, con congrua e logica motivazione di ordine tecnico-scientifico, che la ricorrente presenta “Esiti di trauma da stiramento della spalla dxt con frattura parcellare sottoperiostale composta, della grande tuberosità dell'omero”, ed ha concluso ritenendo che: “Tali menomazioni integrano i requisiti previsti dalla legge per il riconoscimento di danno biologico da infortunio sul lavoro”. Il CTU, sul punto, ha specificato che: “Sotto il profilo del nesso di causalità fra evento e lesione non sussistono dubbi, infatti l'assicurata, nell'immediatezze del fatto, è stata sottoposta ad accertamenti medici presso il P.S. dell'Ospedale di Terni dai quali sin da subito è emersa l'ipotesi di un danneggiamento delle strutture muscolotendinee della cuffia dei rotatori. Anche l'elemento circostanziale e cioè l'occasione di lavoro appare indubbia e, del resto, anche l'Istituto Assicuratore, non ha avuto nulla da obiettare aprendo da subito la pratica in termini di infortunio sul lavoro”. Il Dr. ha, inoltre, precisato che: “L'esame ecografico eseguito Per_3 dall'infortunata una settimana dopo il trauma (29/3/19) in realtà non ha evidenziato una lesione recente dei tendini della spalla, tanto che nel referto si parla di “tendinopatia cronica subacuta…”, bensì alterazioni già datate nel tempo. Ciò non toglie che uno sforzo intenso come quello di sollevare un corpo inanimato di 90 Kg in due persone, tanto più in una spalla già cronicamente degenerata, possa comunque aver determinato nella lavoratrice una lesione responsabile di una inabilità temporanea lavorativa, e come tale configurarsi come evento infortunio. Al tempo stesso va rilevato che l'esame ecografico, specie se eseguito in fase post-acuta, non è idoneo a rilevare alterazioni ossee soprattutto se sottoperiostali e composte, come risulta essere la frattura che ha interessato la lavoratrice, lesione che è stata invece rilevata a seguito di RM (esame cardine per lo studio della spalla) dopo circa 7 mesi dall'infortunio. Probabilmente è stato questo passaggio critico (e cioè la sostanziale negatività della ecografia) a far cambiare posizione all'Istituto Assicuratore che ha prima accettato l'infortunio per poi respingerlo”. Il CTU, pertanto, accertata la relazione causale tra l'evento (sollevamento/trazionamento di paziente in coma del peso di 90 kg) e la lesione denunciata, ha proceduto alla determinazione dell'entità dello stato invalidante, valutandolo nella misura del 5% che, operato il cumulo con le menomazioni pregresse già accertate e riconosciute, comporta il riconoscimento di un danno biologico complessivo del 6% (sei percento), decorrenti dal giorno successivo alla ripresa dell'attività lavorativa (cfr. CTU in atti). Ritiene il Tribunale che il perito del giudice, in piena aderenza alle risultanze documentali, abbia effettuato un esame del caso attento ed approfondito e che le sue conclusioni siano frutto di valutazioni coerenti rispetto alle premesse di fatto note e, allo stesso tempo, prive di errori sul piano logico e su quello giuridico, sicché possono essere fatte proprie in questa sede dallo scrivente. Accertata la natura di infortunio sul lavoro dell'evento occorso alla parte ricorrente in data 22/03/2019, va riconosciuto alla stessa un indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000, in ragione di una percentuale di danno biologico pari al 5% e, effettuato il cumulo con pregresse menomazioni non contestate in questa sede, complessivamente pari al 6%, con decorrenza dalla ripresa dell'attività lavorativa, oltre accessori di legge dal dovuto al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, tenuto conto della semplicità delle questioni giuridiche affrontate e della limitata attività istruttoria, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Le spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto, devono definitivamente essere poste a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattesa, il Tribunale di Terni, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Condanna l' a corrispondere in favore della parte ricorrente un CP_1 indennizzo erogato in capitale ai sensi dell'art. 13, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 38/2000 per l'infortunio occorso in data 22/03/2019, in ragione di una percentuale di danno biologico residuato pari al 5% e, per effetto del cumulo con danno biologico pregresso, complessivamente del 6% con decorrenza dalla ripresa dell'attività lavorativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nella misura di legge;
- condanna l' al pagamento in favore della parte ricorrente delle CP_1 spese processuali liquidate in complessivi € 2.000,00, per compensi professionali, oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
- pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica CP_1 liquidate con separato decreto.
Terni, lì 22 maggio 2025
Il Giudice
Manuela Olivieri