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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 14/10/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1156/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
SENTENZA
resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 561/2022 del Giudice di Pace di Trieste;
tra
, c.f.: rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti David Marchetti e Gabriele Marchetti, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Trieste (TS), Via San Nicolò n. 33, presso lo studio dell'Avv. Nicolò Gerbini
appellante
e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Michele Grisafi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trieste (TS), Via Coroneo n. 33
appellata
e p.iva in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_2 appellata contumace avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Trieste in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza del
30/9/2025, rispettivamente depositate da parte appellante, in data 30/9/2025, e da parte appellata, in data 22/9/2025. MOTIVAZIONE
1. Parte attrice, odierna appellante, in qualità di imprenditore individuale, ha azionato in primo grado il credito risarcitorio, cedutogli da , nata UC (FG), in data 15/1/1974, Controparte_3 concernente gli ammaloramenti del veicolo Nissan X-Trail targata EZ096BG, di proprietà di quest'ultima, cagionati a causa di un sinistro occorsole in data 3/3/2021, lungo l'Autostrada A4, nel
Comune di Santo Stino di Livenza (VE), imputato all'esclusiva responsabilità di CP_4 conducente il veicolo FIAT Doblò targato GC912CY, di proprietà di e assicurato per CP_2 la r.c. da (in seguito, breviter, anche ), odierna appellata. CP_1 CP_1
Con sentenza n. 561/22, datata 15/12/2022 e pubblicata il 19/12/2022, il Giudice di Pace di Trieste ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando parte convenuta alla rifusione delle spese di lite. In particolare, nella sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, il giudice di prime cure: i) ha provveduto a quantificare CP_4 il credito risarcitorio azionato, liquidandolo nell'ammontare di € 3.828,68, di cui € 3.628,68 per costi di riparazione ed € 200,00 per fermo tecnico del mezzo incidentato;
ii) ha condannato parte convenuta al pagamento della somma di € 708,68, ottenuta scomputando al credito di €3.828,68, la somma di €
3.120,00, versata ante causam da a , e da quest'ultimo accettata in acconto CP_1 Controparte_5 di maggior somma;
iii) ha rigettato la domanda concernente il rimborso a titolo risarcitorio delle spese legali stragiudiziali;
iv) ha condannato alla refusione delle spese di lite e della procedura di CP_1 negoziazione assistita, rispettivamente liquidate in € 544,20 ed € 72,45.
Inoltre, la predetta pronuncia, come chiarito in parte motiva, ha escluso, dalla quantificazione del danno, l'imposta sul valore aggiunto correlata alle predette attività di riparazione ed ai corrispettivi per il noleggio di vettura sostitutiva per il periodo di fermo tecnico del mezzo, in ragione della circostanza che , in quanto titolare di partita IVA n. avrebbe potuto Controparte_5 P.IVA_3 portarla in detrazione.
Con atto di citazione notificato in data 9/3/2023, parte attrice ha proposto appello avverso la predetta sentenza, motivando la richiesta di riforma su rilievi critici concernenti: i) «[…] il mancato risarcimento dell'iva da calcolare, sia sul danno materiale subito dalla vettura Nissan targata
EZ096BG di proprietà di , sia sulla spesa per il noleggio di vettura sostitutiva Controparte_3 effettuato in favore della medesima sig.ra »; ii) «[…] il mancato riconoscimento degli onorari CP_3 legali stragiudiziali»; iii) liquidazione delle spese di giudizio e delle spese inerenti il procedimento di negoziazione assistita, sulla base delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 ministero della giustizia, rispettivamente chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, la condanna di parte convenuta, odierna appellante, al pagamento a titolo risarcitorio delle poste conseguenti ai punti i) e ii), nonché la rideterminazione delle spese di lite rifuse in primo grado, in conseguenza del maggior importo oggetto di condanna.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 29/5/2023, si è costituita in giudizio parte appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.
La causa d'appello è stata istruita in via documentale ed è stata trattata alle udienze del 20/6/2023,
15/7/2025 e 16/7/2025, data in cui, su richiesta di parte appellante, il giudice ha disposto l'acquisizione agli atti del fascicolo di primo grado e ha fissato udienza di discussione orale della causa al 30/9/2025, sostituita con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
2. Tanto premesso, passando all'analisi nel merito, il Tribunale ritiene fondati il primo e il terzo motivo di appello, mentre rigetta il secondo, per le seguenti ragioni.
2.1. Il primo motivo di impugnazione, relativo all'esclusione degli importi I.V.A. dalle voci di risarcimento, si appunta al passaggio motivo della sentenza impugnata, secondo cui: «A tale importo non si deve aggiungere l'I.V.A., poiché l'attrice – imprenditore commerciale – è soggetto che la porta in detrazione» (cfr. sentenza impugnata, p. 7).
La predetta affermazione è stata giustificata dall'applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, puntualmente citata in sentenza, articolato, da ultimo, nei seguenti termini: «Il risarcimento del danno patrimoniale comprende anche l'IVA relativa alle spese per la riparazione di un veicolo, anche se la riparazione non è ancora avvenuta e a meno che il danneggiato non abbia diritto alla detrazione dell'IVA. L'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitare l'IVA al committente. Il Giudice non può richiedere al danneggiato la prova di un fatto negativo di cui non era onerato» (cfr. Cass., sez. III, 16/10/2024, n. 26907).
La critica che parte appellante muove alla sentenza di prime cure riguarda l'errata applicazione dell'orientamento appena citato, per aver il Giudice di Pace confuso il soggetto tenuto al pagamento dell'I.V.A. per le prestazioni ricevute, ossia il danneggiato cedente, non autorizzato alla detrazione dell'imposta, con il cessionario, odierno appellante, astrattamente abilitato alla detrazione, ma non tenuto al pagamento dell'imposta, in quanto soggetto erogatore delle prestazioni che hanno generato la stessa.
Tale censura è fondata.
La massima richiamata si compone, infatti, di due elementi: i) una regola generale, rappresentata dall'inclusione dell'I.V.A. tra gli importi risarcibili in caso di danneggiamento di automezzi in conseguenza di sinistro stradale;
ii) l'eccezione, rappresentata dal diritto del danneggiato di detrarre l'I.V.A., con conseguente esclusione dell'ammontare dell'imposta dalle somme effettivamente sostenute dal danneggiato per la riparazione del mezzo. Tanto premesso, il caso di specie integra gli elementi costitutivi del principio generale, ma non soddisfa i presupposti per l'applicazione dell'eccezione.
In tal senso, , odierna danneggiata cedente del credito risarcitorio, ha incaricato Controparte_3 il cessionario, odierno appellante, delle riparazioni al mezzo ammalorato dal sinistro e ha usufruito di un'autovettura sostitutiva per il tempo di fermo tecnico, come accertato in primo grado con pronuncia non impugnata sul punto. Entrambe le prestazioni di cui la predetta ha beneficiato sono sottoposte a tassazione I.V.A. al 22% e, pertanto, anche l'ammontare di tale imposta assurge a costo indefettibile correlato al risarcimento in forma specifica (riparazione del veicolo) e al godimento del bene in sostituzione per il tempo del fermo tecnico del mezzo.
Al contempo, ella, non essendo emersa prova che sia soggetto titolare di diritto di detrazione I.V.A., non può aver abbattuto il relativo costo compensandolo con il vantaggio economico insito in tale operazione tributaria e, pertanto, l'ammontare dell'imposta in parola non può che apparire come conseguenza immediata e diretta del sinistro, ex art. 1223 c.c.
Tale ricostruzione non può essere sovvertita per il sol fatto che la danneggiata abbia ceduto il proprio credito risarcitorio al soggetto che ha investito di effettuare le riparazioni in parola e da cui ha ottenuto a noleggio l'auto sostitutiva. Quest'ultimo, costituito nel caso di specie dall'odierno appellante, infatti, ha acquisito un credito quale modalità di pagamento delle prestazioni erogate e, pertanto, esso corrisponde solo nell'ammontare all'imposta in parola, mostrandosi, per il resto, affatto differente, essendo fondato su titolo completamente diverso, rappresentato dalla responsabilità per il sinistro stradale ex art. 2054 c.c.
Non assume, peraltro, alcuna rilevanza l'assenza di prova in ordine alla quietanza della somma chiesta a fini I.V.A. poiché, come affermato dalla richiamata giurisprudenza, tale pagamento è imposto dalla legge in caso di prestazioni quali quelle di cui ha goduto la danneggiata cedente, prescindendo dall'effettivo pagamento della somma. Conseguentemente, la scorretta fatturazione del corrispettivo per le prestazioni erogate, nonché il mancato adempimento dell'imposta possono assumere rilievo solamente ai fini dell'eventuale costatazione di un illecito tributario, tema del tutto estraneo all'odierno giudizio.
Pertanto, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha escluso dall'ammontare risarcibile le somme dovute a titolo di I.V.A. sulle operazioni di riparazione e per il noleggio dell'auto sostitutiva, con riforma della pronuncia impugnata, sul punto.
Conseguentemente, parte appellata deve essere condannata al pagamento in via risarcitoria, di una somma aggiuntiva pari agli importi relativi all'I.V.A. al 22% calcolata sul costo delle riparazioni sul mezzo danneggiato e sul corrispettivo per il noleggio di vettura sostitutiva, per il rispettivo ammontare di € 798,30 ed € 44,00, e un totale di € 842,30. 3. Il secondo motivo di impugnazione, invece, riguarda il rigetto della «domanda attorea di condanna al pagamento delle spese legali stragiudiziali relative all'attività per la liquidazione del sinistro», profilo affrontato nel punto III) della sentenza impugnata, intitolato «Spese per assistenza extragiudiziale», in cui si è stato affermato: «Nella fattispecie, tuttavia, va rilevato che il legale è stato incaricato direttamente da , non dalla proprietaria del mezzo sinistrato […]. Ora, CP_6 CP_6
come consta dalla relativa visura camerale (doc. 12 attoreo), ha un'articolata struttura
[...] organizzativa […], inoltre è esercente attività imprenditoriale professionale nell'area della circolazione stradale e ha la capacità (testimoniata dall'atto di cessione del credito, che rivela conoscenze anche giuridiche ben superiori a quelle della media della collettività) di gestire in proprio la liquidazione di un sinistro con la compagnia tenuta al risarcimento, tanto più quando questo sinistro è di agevole comprensione e risoluzione, come appunto qui avvenuto (ambedue i modelli CID sono chiarissimi e la trattazione della procedura stragiudiziale di liquidazione non richiedeva alcuna abilità particolare».
Il motivo di censura di parte attrice si orienta all'erronea valutazione di superfluità dell'incarico affidato al professionista legale in via stragiudiziale, contestando, in particolare, il passaggio motivo in cui il Giudice di Pace ha ritenuto sussistenti specifiche competenze in campo giuridico riferibili all'impresa e alla sua organizzazione aziendale. CP_6
Tuttavia, tale censura è basata sulla mera generica allegazione della necessità dell'opera svolta dal difensore in via stragiudiziale, come ha sottolineato anche parte appellata, posto che l'asserita mancanza di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche, pur declamata da parte appellante, non è stata assistita dalla puntuale indicazione di ragioni concrete, e pertinenti al caso di specie, che avrebbero richiesto l'intervento del legale.
Inoltre, e in via assorbente, il motivo di censura si mostra infondato in quanto non ha preso posizione sull'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui il contratto di assistenza legale stragiudiziale, dei cui costi si chiede la refusione a titolo di danno, non è stato concluso dalla danneggiata, ma dallo stesso cessionario del credito risarcitorio, senza che tale importo possa essere, pertanto, qualificato come conseguenza pregiudizievole determinata dal sinistro.
La sentenza impugnata ha affrontato il tema da ultimo indicato in un passaggio contenuto in apertura, nell'ambito dell'accertamento della sussistenza della legittimazione attiva di parte attrice, in cui si legge «Ad non è stato, invece, ceduto il credito relativo alle spese di assistenza legale CP_6 stragiudiziale, non trattandosi di servizio erogato dal cessionario, bensì da professionista esterno, cosicché la relativa posta di spese esula dalla previsione dell'art. 3 del contratto di cessione del
30.03.2021 (dco. 1 attoreo)». Tale motivazione, che non è stata oggetto di alcuna censura ad opera di parte appellante, impone, correttamente, di escludere che i compensi per assistenza legale stragiudiziale possano essere intesi quali danni risarcibili, maturati in capo alla danneggiata cessionaria, come conseguenza immediata e diretta del sinistro.
Benché, infatti, la danneggiata cedente abbia conferito mandato alla cessionaria anche «per la gestione della pratica di risarcimento, autorizzandola al compimento di tutta l'attività stragiudiziale
e giudiziale necessaria al recupero […] dei danni materiali subiti;
» (cfr. art. 2 contratto di cessione, doc. n. 1 di parte appellante in primo grado), nel contratto di cessione è previsto che «la cessionaria potrà incassare quanto dovuto, direttamente dai debitori ceduti, per la riparazione del veicolo, per i costi dell'auto sostitutiva concessa a noleggio, per il traino della vettura sinistrata e, più in generale, per tutti i servizi forniti dal cessionario in relazione al sinistro» (cfr. art. 3 contratto di cessione, doc.
n. 1 di parte appellante in primo grado, enfasi aggiunta).
Pertanto, il costo dell'assistenza legale, non può configurare una conseguenza pregiudizievole del sinistro, avendo la danneggiata evitato i costi in parola delegando tutte le pratiche alla cessionaria, la quale, peraltro, non ha incluso espressamente i relativi costi tra le somme elencate dall'art. 3 del contratto di cessione.
Di conseguenza, la scelta di investire un legale per curare gli aspetti stragiudiziali dell'attività di recupero del credito acquisito, è rimasta nell'assoluta libertà e disponibilità di , che Controparte_5 ne ha valutato l'esperibilità alla luce delle proprie possibilità e competenze, con conseguente interruzione di quel nesso di derivazione immediata e diretta che è chiesto ai sensi dell'art. 1223 c.c.
In tal senso, appare chiaro che la questione concernente i costi da quest'ultimo sostenuti non può neppure riguardare i rapporti interni tra cedente e cessionario, e, pertanto, le relative somme non possono gravare neppure indirettamente sul patrimonio della danneggiata cedente, incidendo solamente sulla profittabilità dell'operazione economica realizzata dal cessionario, volta ad acquisire il credito risarcitorio dietro tacitazione delle proprie pretese nei confronti della cliente.
D'Altra parte, se la differenza soggettiva tra cedente e cessionario è stata correttamente posta alla base del motivo di impugnazione concernente la risarcibilità degli importi sostenuti a titolo di I.V.A., essa deve valere, in senso uguale e contrario, per escludere la risarcibilità delle spese legali interamente sostenute, in fase stragiudiziale, dal cessionario.
Per tali ragioni il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
4. Tanto premesso, il Tribunale in accoglimento parziale dell'appello, riforma la sentenza impugnata condannando parte appellata al risarcimento della somma complessiva di € 842,30, essendo la somma di € 708,68 già stata versata a parte appellante, come da quest'ultima allegato nella citazione in appello. Gli interessi restano quantificati come in sentenza di primo grado, non essendovi censura sul punto.
5. In considerazione dell'esito di parziale accoglimento della presente impugnazione, le spese inerenti il primo grado sono riformate con riguardo all'ammontare, utilizzando lo scaglione per cause di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.000,00 e seguendo, per il resto, i medesimi criteri di cui alla sentenza impugnata.
Si compensano interamente le spese di lite del grado di appello in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sul giudizio d'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Trieste n. 561/2022, registrato al n. R.G. 1156/2023, vertente tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
▪ accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1 al pagamento in favore di della somma di € 842,30, ulteriore
[...] Controparte_5 rispetto alla somma di € 708,68, già liquidata in prime cure, oltre a interessi al tasso legale ex art. 1284, comma IV, c.c. dal 29/5/2022 fino all'effettivo soddisfo;
▪ condanna in solido tra loro, alla refusione delle spese CP_1 CP_2 processuali attinenti al primo grado di giudizio in favore di , che si Controparte_5 liquidano nella somma di € 1.411,30, di cui € 146,30 per spese esenti ed € 1.265,00 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie al 15%, C.p.A. e I.V.A. se dovuta;
▪ condanna in solido tra loro, alla refusione delle spese CP_1 CP_2 attinenti alla procedura di negoziazione assistita, che si liquidano nella somma di € 284,00, per compensi professionali, oltre a spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
▪ spese compensate per il giudizio di appello.
Così deciso a Trieste, in data 14/10/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
Sezione Civile
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
SENTENZA
resa nella causa civile di II grado concernente il giudizio di appello avverso la sentenza n. 561/2022 del Giudice di Pace di Trieste;
tra
, c.f.: rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti David Marchetti e Gabriele Marchetti, giusta procura in calce all'atto di citazione in appello, elettivamente domiciliato in Trieste (TS), Via San Nicolò n. 33, presso lo studio dell'Avv. Nicolò Gerbini
appellante
e
(p.iva ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e CP_1 P.IVA_1 difesa dall'Avv. Michele Grisafi, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta in appello, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Trieste (TS), Via Coroneo n. 33
appellata
e p.iva in persona del legale rappresentante pro-tempore, CP_2 P.IVA_2 appellata contumace avente a oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Trieste in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale;
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le proprie conclusioni come da note in sostituzione dell'udienza del
30/9/2025, rispettivamente depositate da parte appellante, in data 30/9/2025, e da parte appellata, in data 22/9/2025. MOTIVAZIONE
1. Parte attrice, odierna appellante, in qualità di imprenditore individuale, ha azionato in primo grado il credito risarcitorio, cedutogli da , nata UC (FG), in data 15/1/1974, Controparte_3 concernente gli ammaloramenti del veicolo Nissan X-Trail targata EZ096BG, di proprietà di quest'ultima, cagionati a causa di un sinistro occorsole in data 3/3/2021, lungo l'Autostrada A4, nel
Comune di Santo Stino di Livenza (VE), imputato all'esclusiva responsabilità di CP_4 conducente il veicolo FIAT Doblò targato GC912CY, di proprietà di e assicurato per CP_2 la r.c. da (in seguito, breviter, anche ), odierna appellata. CP_1 CP_1
Con sentenza n. 561/22, datata 15/12/2022 e pubblicata il 19/12/2022, il Giudice di Pace di Trieste ha accolto parzialmente la domanda attorea, condannando parte convenuta alla rifusione delle spese di lite. In particolare, nella sentenza impugnata, accertata e dichiarata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro, il giudice di prime cure: i) ha provveduto a quantificare CP_4 il credito risarcitorio azionato, liquidandolo nell'ammontare di € 3.828,68, di cui € 3.628,68 per costi di riparazione ed € 200,00 per fermo tecnico del mezzo incidentato;
ii) ha condannato parte convenuta al pagamento della somma di € 708,68, ottenuta scomputando al credito di €3.828,68, la somma di €
3.120,00, versata ante causam da a , e da quest'ultimo accettata in acconto CP_1 Controparte_5 di maggior somma;
iii) ha rigettato la domanda concernente il rimborso a titolo risarcitorio delle spese legali stragiudiziali;
iv) ha condannato alla refusione delle spese di lite e della procedura di CP_1 negoziazione assistita, rispettivamente liquidate in € 544,20 ed € 72,45.
Inoltre, la predetta pronuncia, come chiarito in parte motiva, ha escluso, dalla quantificazione del danno, l'imposta sul valore aggiunto correlata alle predette attività di riparazione ed ai corrispettivi per il noleggio di vettura sostitutiva per il periodo di fermo tecnico del mezzo, in ragione della circostanza che , in quanto titolare di partita IVA n. avrebbe potuto Controparte_5 P.IVA_3 portarla in detrazione.
Con atto di citazione notificato in data 9/3/2023, parte attrice ha proposto appello avverso la predetta sentenza, motivando la richiesta di riforma su rilievi critici concernenti: i) «[…] il mancato risarcimento dell'iva da calcolare, sia sul danno materiale subito dalla vettura Nissan targata
EZ096BG di proprietà di , sia sulla spesa per il noleggio di vettura sostitutiva Controparte_3 effettuato in favore della medesima sig.ra »; ii) «[…] il mancato riconoscimento degli onorari CP_3 legali stragiudiziali»; iii) liquidazione delle spese di giudizio e delle spese inerenti il procedimento di negoziazione assistita, sulla base delle tabelle di cui al d.m. n. 55/2014 ministero della giustizia, rispettivamente chiedendo, in riforma della pronuncia impugnata, la condanna di parte convenuta, odierna appellante, al pagamento a titolo risarcitorio delle poste conseguenti ai punti i) e ii), nonché la rideterminazione delle spese di lite rifuse in primo grado, in conseguenza del maggior importo oggetto di condanna.
Con deposito di comparsa di costituzione e risposta, avvenuto in data 29/5/2023, si è costituita in giudizio parte appellata, chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria.
La causa d'appello è stata istruita in via documentale ed è stata trattata alle udienze del 20/6/2023,
15/7/2025 e 16/7/2025, data in cui, su richiesta di parte appellante, il giudice ha disposto l'acquisizione agli atti del fascicolo di primo grado e ha fissato udienza di discussione orale della causa al 30/9/2025, sostituita con note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
2. Tanto premesso, passando all'analisi nel merito, il Tribunale ritiene fondati il primo e il terzo motivo di appello, mentre rigetta il secondo, per le seguenti ragioni.
2.1. Il primo motivo di impugnazione, relativo all'esclusione degli importi I.V.A. dalle voci di risarcimento, si appunta al passaggio motivo della sentenza impugnata, secondo cui: «A tale importo non si deve aggiungere l'I.V.A., poiché l'attrice – imprenditore commerciale – è soggetto che la porta in detrazione» (cfr. sentenza impugnata, p. 7).
La predetta affermazione è stata giustificata dall'applicazione di un consolidato orientamento giurisprudenziale, puntualmente citata in sentenza, articolato, da ultimo, nei seguenti termini: «Il risarcimento del danno patrimoniale comprende anche l'IVA relativa alle spese per la riparazione di un veicolo, anche se la riparazione non è ancora avvenuta e a meno che il danneggiato non abbia diritto alla detrazione dell'IVA. L'autoriparatore è tenuto per legge ad addebitare l'IVA al committente. Il Giudice non può richiedere al danneggiato la prova di un fatto negativo di cui non era onerato» (cfr. Cass., sez. III, 16/10/2024, n. 26907).
La critica che parte appellante muove alla sentenza di prime cure riguarda l'errata applicazione dell'orientamento appena citato, per aver il Giudice di Pace confuso il soggetto tenuto al pagamento dell'I.V.A. per le prestazioni ricevute, ossia il danneggiato cedente, non autorizzato alla detrazione dell'imposta, con il cessionario, odierno appellante, astrattamente abilitato alla detrazione, ma non tenuto al pagamento dell'imposta, in quanto soggetto erogatore delle prestazioni che hanno generato la stessa.
Tale censura è fondata.
La massima richiamata si compone, infatti, di due elementi: i) una regola generale, rappresentata dall'inclusione dell'I.V.A. tra gli importi risarcibili in caso di danneggiamento di automezzi in conseguenza di sinistro stradale;
ii) l'eccezione, rappresentata dal diritto del danneggiato di detrarre l'I.V.A., con conseguente esclusione dell'ammontare dell'imposta dalle somme effettivamente sostenute dal danneggiato per la riparazione del mezzo. Tanto premesso, il caso di specie integra gli elementi costitutivi del principio generale, ma non soddisfa i presupposti per l'applicazione dell'eccezione.
In tal senso, , odierna danneggiata cedente del credito risarcitorio, ha incaricato Controparte_3 il cessionario, odierno appellante, delle riparazioni al mezzo ammalorato dal sinistro e ha usufruito di un'autovettura sostitutiva per il tempo di fermo tecnico, come accertato in primo grado con pronuncia non impugnata sul punto. Entrambe le prestazioni di cui la predetta ha beneficiato sono sottoposte a tassazione I.V.A. al 22% e, pertanto, anche l'ammontare di tale imposta assurge a costo indefettibile correlato al risarcimento in forma specifica (riparazione del veicolo) e al godimento del bene in sostituzione per il tempo del fermo tecnico del mezzo.
Al contempo, ella, non essendo emersa prova che sia soggetto titolare di diritto di detrazione I.V.A., non può aver abbattuto il relativo costo compensandolo con il vantaggio economico insito in tale operazione tributaria e, pertanto, l'ammontare dell'imposta in parola non può che apparire come conseguenza immediata e diretta del sinistro, ex art. 1223 c.c.
Tale ricostruzione non può essere sovvertita per il sol fatto che la danneggiata abbia ceduto il proprio credito risarcitorio al soggetto che ha investito di effettuare le riparazioni in parola e da cui ha ottenuto a noleggio l'auto sostitutiva. Quest'ultimo, costituito nel caso di specie dall'odierno appellante, infatti, ha acquisito un credito quale modalità di pagamento delle prestazioni erogate e, pertanto, esso corrisponde solo nell'ammontare all'imposta in parola, mostrandosi, per il resto, affatto differente, essendo fondato su titolo completamente diverso, rappresentato dalla responsabilità per il sinistro stradale ex art. 2054 c.c.
Non assume, peraltro, alcuna rilevanza l'assenza di prova in ordine alla quietanza della somma chiesta a fini I.V.A. poiché, come affermato dalla richiamata giurisprudenza, tale pagamento è imposto dalla legge in caso di prestazioni quali quelle di cui ha goduto la danneggiata cedente, prescindendo dall'effettivo pagamento della somma. Conseguentemente, la scorretta fatturazione del corrispettivo per le prestazioni erogate, nonché il mancato adempimento dell'imposta possono assumere rilievo solamente ai fini dell'eventuale costatazione di un illecito tributario, tema del tutto estraneo all'odierno giudizio.
Pertanto, la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha escluso dall'ammontare risarcibile le somme dovute a titolo di I.V.A. sulle operazioni di riparazione e per il noleggio dell'auto sostitutiva, con riforma della pronuncia impugnata, sul punto.
Conseguentemente, parte appellata deve essere condannata al pagamento in via risarcitoria, di una somma aggiuntiva pari agli importi relativi all'I.V.A. al 22% calcolata sul costo delle riparazioni sul mezzo danneggiato e sul corrispettivo per il noleggio di vettura sostitutiva, per il rispettivo ammontare di € 798,30 ed € 44,00, e un totale di € 842,30. 3. Il secondo motivo di impugnazione, invece, riguarda il rigetto della «domanda attorea di condanna al pagamento delle spese legali stragiudiziali relative all'attività per la liquidazione del sinistro», profilo affrontato nel punto III) della sentenza impugnata, intitolato «Spese per assistenza extragiudiziale», in cui si è stato affermato: «Nella fattispecie, tuttavia, va rilevato che il legale è stato incaricato direttamente da , non dalla proprietaria del mezzo sinistrato […]. Ora, CP_6 CP_6
come consta dalla relativa visura camerale (doc. 12 attoreo), ha un'articolata struttura
[...] organizzativa […], inoltre è esercente attività imprenditoriale professionale nell'area della circolazione stradale e ha la capacità (testimoniata dall'atto di cessione del credito, che rivela conoscenze anche giuridiche ben superiori a quelle della media della collettività) di gestire in proprio la liquidazione di un sinistro con la compagnia tenuta al risarcimento, tanto più quando questo sinistro è di agevole comprensione e risoluzione, come appunto qui avvenuto (ambedue i modelli CID sono chiarissimi e la trattazione della procedura stragiudiziale di liquidazione non richiedeva alcuna abilità particolare».
Il motivo di censura di parte attrice si orienta all'erronea valutazione di superfluità dell'incarico affidato al professionista legale in via stragiudiziale, contestando, in particolare, il passaggio motivo in cui il Giudice di Pace ha ritenuto sussistenti specifiche competenze in campo giuridico riferibili all'impresa e alla sua organizzazione aziendale. CP_6
Tuttavia, tale censura è basata sulla mera generica allegazione della necessità dell'opera svolta dal difensore in via stragiudiziale, come ha sottolineato anche parte appellata, posto che l'asserita mancanza di specifiche conoscenze tecnico-giuridiche, pur declamata da parte appellante, non è stata assistita dalla puntuale indicazione di ragioni concrete, e pertinenti al caso di specie, che avrebbero richiesto l'intervento del legale.
Inoltre, e in via assorbente, il motivo di censura si mostra infondato in quanto non ha preso posizione sull'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, per cui il contratto di assistenza legale stragiudiziale, dei cui costi si chiede la refusione a titolo di danno, non è stato concluso dalla danneggiata, ma dallo stesso cessionario del credito risarcitorio, senza che tale importo possa essere, pertanto, qualificato come conseguenza pregiudizievole determinata dal sinistro.
La sentenza impugnata ha affrontato il tema da ultimo indicato in un passaggio contenuto in apertura, nell'ambito dell'accertamento della sussistenza della legittimazione attiva di parte attrice, in cui si legge «Ad non è stato, invece, ceduto il credito relativo alle spese di assistenza legale CP_6 stragiudiziale, non trattandosi di servizio erogato dal cessionario, bensì da professionista esterno, cosicché la relativa posta di spese esula dalla previsione dell'art. 3 del contratto di cessione del
30.03.2021 (dco. 1 attoreo)». Tale motivazione, che non è stata oggetto di alcuna censura ad opera di parte appellante, impone, correttamente, di escludere che i compensi per assistenza legale stragiudiziale possano essere intesi quali danni risarcibili, maturati in capo alla danneggiata cessionaria, come conseguenza immediata e diretta del sinistro.
Benché, infatti, la danneggiata cedente abbia conferito mandato alla cessionaria anche «per la gestione della pratica di risarcimento, autorizzandola al compimento di tutta l'attività stragiudiziale
e giudiziale necessaria al recupero […] dei danni materiali subiti;
» (cfr. art. 2 contratto di cessione, doc. n. 1 di parte appellante in primo grado), nel contratto di cessione è previsto che «la cessionaria potrà incassare quanto dovuto, direttamente dai debitori ceduti, per la riparazione del veicolo, per i costi dell'auto sostitutiva concessa a noleggio, per il traino della vettura sinistrata e, più in generale, per tutti i servizi forniti dal cessionario in relazione al sinistro» (cfr. art. 3 contratto di cessione, doc.
n. 1 di parte appellante in primo grado, enfasi aggiunta).
Pertanto, il costo dell'assistenza legale, non può configurare una conseguenza pregiudizievole del sinistro, avendo la danneggiata evitato i costi in parola delegando tutte le pratiche alla cessionaria, la quale, peraltro, non ha incluso espressamente i relativi costi tra le somme elencate dall'art. 3 del contratto di cessione.
Di conseguenza, la scelta di investire un legale per curare gli aspetti stragiudiziali dell'attività di recupero del credito acquisito, è rimasta nell'assoluta libertà e disponibilità di , che Controparte_5 ne ha valutato l'esperibilità alla luce delle proprie possibilità e competenze, con conseguente interruzione di quel nesso di derivazione immediata e diretta che è chiesto ai sensi dell'art. 1223 c.c.
In tal senso, appare chiaro che la questione concernente i costi da quest'ultimo sostenuti non può neppure riguardare i rapporti interni tra cedente e cessionario, e, pertanto, le relative somme non possono gravare neppure indirettamente sul patrimonio della danneggiata cedente, incidendo solamente sulla profittabilità dell'operazione economica realizzata dal cessionario, volta ad acquisire il credito risarcitorio dietro tacitazione delle proprie pretese nei confronti della cliente.
D'Altra parte, se la differenza soggettiva tra cedente e cessionario è stata correttamente posta alla base del motivo di impugnazione concernente la risarcibilità degli importi sostenuti a titolo di I.V.A., essa deve valere, in senso uguale e contrario, per escludere la risarcibilità delle spese legali interamente sostenute, in fase stragiudiziale, dal cessionario.
Per tali ragioni il secondo motivo di impugnazione deve essere rigettato.
4. Tanto premesso, il Tribunale in accoglimento parziale dell'appello, riforma la sentenza impugnata condannando parte appellata al risarcimento della somma complessiva di € 842,30, essendo la somma di € 708,68 già stata versata a parte appellante, come da quest'ultima allegato nella citazione in appello. Gli interessi restano quantificati come in sentenza di primo grado, non essendovi censura sul punto.
5. In considerazione dell'esito di parziale accoglimento della presente impugnazione, le spese inerenti il primo grado sono riformate con riguardo all'ammontare, utilizzando lo scaglione per cause di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5.000,00 e seguendo, per il resto, i medesimi criteri di cui alla sentenza impugnata.
Si compensano interamente le spese di lite del grado di appello in ragione della soccombenza reciproca.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando sul giudizio d'appello avverso la sentenza del
Giudice di Pace di Trieste n. 561/2022, registrato al n. R.G. 1156/2023, vertente tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
▪ accoglie parzialmente l'appello e, in riforma della sentenza impugnata, condanna CP_1 al pagamento in favore di della somma di € 842,30, ulteriore
[...] Controparte_5 rispetto alla somma di € 708,68, già liquidata in prime cure, oltre a interessi al tasso legale ex art. 1284, comma IV, c.c. dal 29/5/2022 fino all'effettivo soddisfo;
▪ condanna in solido tra loro, alla refusione delle spese CP_1 CP_2 processuali attinenti al primo grado di giudizio in favore di , che si Controparte_5 liquidano nella somma di € 1.411,30, di cui € 146,30 per spese esenti ed € 1.265,00 per compensi professionali, oltre a spese forfettarie al 15%, C.p.A. e I.V.A. se dovuta;
▪ condanna in solido tra loro, alla refusione delle spese CP_1 CP_2 attinenti alla procedura di negoziazione assistita, che si liquidano nella somma di € 284,00, per compensi professionali, oltre a spese forfettarie al 15%, C.P.A. e I.V.A. se dovuta;
▪ spese compensate per il giudizio di appello.
Così deciso a Trieste, in data 14/10/2025.
Il Giudice
Dott. Andrea D'Alessio