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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/06/2025, n. 2375 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 2375 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7722 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7722 /2022 del ruolo generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Minervini Parte_1 C.F._1
del Foro di Brescia, nonché dell'avv. Marcello Superti del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Quinzano d'Oglio (BS), in piazza Garibaldi n. 4,
PARTE ATTRICE
contro
, (P.IVA.: ), con sede in Torri Di Quartesolo (VI) in via Bolzano CP_1 P.IVA_1
n.5, in persona del legale rappresentante., Sig. rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Pierluigi Villani del Foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Modaffari sito in Sarezzo (BS) in Piazza C. Battisti n.9,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale (contratto d'opera).
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'attore: ““Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• nel merito: risolvere il contratto sottoscritto tra le parti in data 17/05/2022 per inadempimento
della convenuta ed in ogni caso condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore,
per le causali indicate in narrativa a risarcire in favore del Sig. la somma di €uro Parte_1
124.350,00 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Vittoria di spese e compensi
professionali.”
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così provvedere: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o
comunque infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, anche con riferimento al richiesto
risarcimento dei danni, per assenza dei presupposti normativi e giuridici analiticamente indicati sia
in punto di fatto che di diritto, nonché per carenza di interesse ad agire in capo al sig. b) in Pt_1
ogni caso, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge e/o
dichiararla inammissibile e/o comunque infondata l'avversa pretesa sia nell'an che nel quantum;
c)
in ogni caso, anche per l'effetto di quanto sopra e per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte negli
atti e verbali di causa, rigettare totalmente la domanda attorea poiché gradatamente nulla,
inammissibile, improcedibile, carente di interesse ad agire, comunque integralmente infondata e non
provata e pertanto dichiarare che alcunché è dovuto da per nessuna ragione e/o Controparte_1
causa. d) Lite temeraria: per le ragioni espresse in atti, che devono intendersi integralmente ripetute
e ritrascritte, si chiede che la condanna alle spese di Controparte, sia nella misura del massimo delle
spettanze per valore e tipologia del giudizio, oltre ad un risarcimento dei danni per lite temeraria ex
art 96 c.p.c. per la cui quantificazione ci si rimette all'Ill.mo giudicante in via equitativa. e) Con
vittoria di spese e competenze di lite come per legge nella misura massima da distrarsi nei confronti
del sottoscritto procuratore antistatario.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 06.07.2022, domandava nei confronti della Parte_1
la risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 17.05.2022 per Controparte_1
inadempimento della convenuta e condannare al pagamento di € 124.350,00 a CP_1
titolo di risarcimento per la mancata percezione del c.d. “superbonus 110%”.
A tal fine l'attore deduceva che: in data 05.12.2020 conferiva incarico alla convenuta per verificare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio fiscale del c.d. “superbonus 110%”; l'incarico aveva l'ulteriore finalità di individuare gli interventi da eseguire al fine di ottenere il predetto beneficio;
per tale attività di consulenza l'attore aveva provveduto al pagamento del prezzo (€
250,00); in data 26.01.2021 i tecnici della convenuta effettuavano il sopralluogo;
in tale sede l'odierno attore forniva la documentazione richiesta dai tecnici;
a seguito del protratto silenzio di parte convenuta, l'attore sollecitava parte convenuta a dare esecuzione al contratto;
ai predetti solleciti seguivano plurime rassicurazioni da parte del consulente aziendale di , sig. circa CP_1 Parte_3
l'imminente esecuzione del contratto;
in data 13.05.2021, il sig. comunicava l'esito Parte_4
positivo dello studio di fattibilità; detta relazione veniva consegnata dall'odierna convenuta;
nella relazione veniva segnalato che nonostante la presenza di problematiche vi era presupposto di accesso al Superbonus 110%; tali difformità si identificavano in “difformità catastali da sanare”; a fronte della richiesta di integrazione documentale del Sig. , l'odierno attore provvedeva ad Parte_4
inviare i documenti richiesti;
all'esito della procedura citata veniva suggerito dalla società convenuta un intervento che consisteva in: “- realizzazione di un impianto fotovoltaico monofase;
- sostituzione
della caldaia e degli infissi;
- a realizzazione del c.d. “cappotto termico” per ottenere l'isolamento
termico dell'immobile.”; detto intervento veniva commissionato dall'odierno attore concordando il prezzo di € 124.350,00, il cui pagamento veniva concordato mediante “sconto in fattura o cessione
del credito nella misura del 110%”; la convenuta, altresì, si impegnava dietro compenso (732,00) a gestire le pratiche di sanatoria prodromiche all'accesso del beneficio fiscale;
in data 17.5.2021 veniva stipulato fra le parti un nuovo contratto avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di consulenza;
successivamente alla firma di detto accordo venivano meno i contatti fra le parti;
parte attrice otteneva rassicurazioni da parte del sig. circa l'imminente esecuzione Parte_3
dei lavori;
con PEC del 17.01.2022 comunicava l'infattibilità del progetto ed il CP_1
conseguente mancato accesso al superbonus;
l'odierno attore proponeva alla convenuta soluzioni alternative;
con PEC del 08.04.2022 parte convenuta comunicava che per la società era fondamentale il raggiungimento di un risparmio energetico e non solo il semplice superamento delle 2 classi energetiche e che la società non avrebbe proceduto all'esecuzione del contratto senza l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
tale rifiuto era ingiustificato;
l'attore si era rivolto ad un altro perito (p.i.
che, per contro, evidenziava la fattibilità dell'opera. Persona_1
Tutto ciò premesso, l'attore rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva , eccependo preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per CP_1
genericità del petitum e per mancata produzione dei documenti, nonché la carenza di interesse ad agire in capo all'attore, e contestando, nel merito, tutto quanto ex adverso rappresentato, deducendo che: sin dall'origine parte convenuta aveva prospettato al cliente la complessità della normativa (sul bonus 110%); la prima indagine effettuata da era di natura tecnico-commerciale; il CP_1
sopralluogo aveva avuto esito parzialmente negativo;
nella relazione si evidenziava la presenza di abusi edilizi;
lo studio di fattibilità non obbligava l'odierno attore a proseguire i rapporti con la società
convenuta, ben potendo rivolgersi a terzi per realizzare le opere desiderate;
il contratto stipulato in data 17.05.2021 sostituiva ogni precedente accordo;
si attivava per l'avvio e conclusione del procedimento amministrativo di sanatoria delle difformità edilizie;
il sig. non aveva provveduto Pt_1
alla puntuale trasmissione dei documenti richiesti;
gli interventi richiesti dall'attore presentavano difficoltà realizzative di ordine critico;
stante l'improduttività dell'operazione sul piano dei miglioramenti energetici la convenuta comunicava al cliente l'impossibilità dell'operazione, offrendo la restituzione della caparra già versata;
non sussisteva un interesse economico immediato e diretto in capo all'attore ad eseguire la pratica;
l'azione proposta dall'attore era priva di ogni requisito fattuale e giuridico. Tutto ciò premesso, la convenuta insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 183 VI comma cpc, per il deposito delle memorie di rito.
In data 08.033.2023 l'avv. Caterina Miglietta rinunciava al mandato in relazione alla rappresentanza e difesa di nel presente giudizio, che tuttavia, era già assistita anche da altro difensore. CP_1
Alla successiva udienza il giudice rigettava le istanze istruttorie proposte dalle parti e fissava successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI
Questioni preliminari
Innanzitutto, occorre vagliare la fondatezza delle eccezioni di rito proposte da parte convenuta.
Deve essere rigettata, poiché infondata, l'eccezione sull'asserita carenza di interesse ad agire da parte dell'odierno attore.
Va in primo luogo premesso che l'articolo 100 c.p.c. prevede che “per proporre una domanda per
contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”; con tale affermazione il codice di rito identifica una delle condizioni dell'azione, precisamente l'interesse ad agire. Tale requisito viene soddisfatto qualora parte attrice affermi l'esistenza di un proprio diritto e che questo sia stato leso, rendendosi necessario l'intervento del giudice al fine di rimediare a tale violazione. Nella presente controversia parte attrice lamenta l'inadempienza di parte convenuta all'obbligazione contrattuale specificamente dedotta;
viene inoltre asserito che a fronte di tale inadempimento il convenuto abbia subito dei danni dei quali domanda il risarcimento. Tanto basta per ritenere soddisfatto il requisito dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. È comunque opportuno precisare che una tale dichiarazione (sussistenza dell'interesse) non vada anche ad affermare la concreta esistenza del diritto lamentato, che costituisce l'oggetto dell'accertamento del merito.
L'eccezione proposta, di fatti, è un'eccezione di rito e, in caso di accoglimento, arresterebbe il processo prima che il giudice possa pronunciarsi sul merito.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della citazione per asserita genericità del petitum.
Invero, il Codice di procedura civile prevede all'articolo 164 casi tassativi in cui l'atto di citazione è
nullo. Rileva ai fini del presente giudizio la previsione del comma 4 del citato articolo, che così,
dispone: “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito
nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso
articolo”; una tale previsione statuisce la nullità dell'atto di citazione nel caso in cui sia assolutamente incerto o assente il requisito ivi menzionato. Nel caso di specie, la domanda permette di definire con precisione la richiesta di dichiarare la risoluzione del contratto, nonché di condannare controparte al pagamento del risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance derivante dal comportamento dell'odierno convenuto.
Peraltro, nel caso in esame, la domanda risulta ampiamente corredata dai documenti contrattuali che,
per costante giurisprudenza, contribuiscono ad integrare ed a descriverne l'oggetto.
Per tutti questi motivi le eccezioni preliminari di parte convenuta vanno rigettate.
Merito
L'attore formula due distinte domande giudiziali, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato in data 17.5.2021 e la domanda di risarcimento del danno.
Domanda di risoluzione
La domanda di risoluzione è fondata.
Preliminarmente, devono essere analizzati i due contratti stipulati tra le parti (doc. 1 e 7 di parte convenuta) al fine di accertare gli obblighi gravanti su ciascuna parte, nonché la reciproca connessione. Invero, con il contratto stipulato dalle parti in data 05.12.2020 parte convenuta si obbligava ad eseguire “un sopralluogo tecnico per la raccolta di informazioni necessarie alla formulazione di una
valutazione commerciale e di fattibilità tecnica dell'impianto ed eventualmente in ordine al possibile
accesso da parte del committente alee forme di incentivazione cd Superbonus 110%” a fronte del pagamento di € 250,00 otre IVA, da parte del convenuto. Trattasi, all'evidenza, di un contratto d'opera intellettuale, regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice civile, il cui oggetto si esaurisce nel rilascio di un'analisi di fattibilità (doc 5 di parte convenuta). È inoltre pacifico che l'incarico affidato a costituisca obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò si evince non solo CP_1
dalla lettera del contratto (astratta qualificazione data dalle parti), ma anche dal tipo di prestazione che la parte si è obbligata ad eseguire, poiché non è certa la possibilità di essere beneficiari del Bonus
110%.
In ogni caso rileva l'analisi di fattibilità (doc. 5 convenuto), pacificamente eseguita dalla convenuta.
A fronte dell'ottenimento di una pluralità di dati fra i quali “visura immobiliare;
planimetria catastale
(in copia per avere scala correttoa – non fotografata;
ortofoto; posizionamento satellitare (foto
PlanimeterLight o similare con coordinate); certificazione energetica o ape”, ha CP_1
rilasciato parere positivo con prescrizioni” specificando che “, la pratica è completa, ma sono state
riscontrate problematiche che possono avere effetto bloccante. Vi è presupposto di accesso al
Superbonus 110%: la pratica viene trasmessa nuovamente al back office commerciale per la
risoluzione delle problematiche ostative e quindi poter procedere alla contrattualizzazione definitiva
e realizzazione”. Con tale dichiarazione afferma non solo che le problematiche CP_1
rilevate non sono ostative all'ottenimento del bonus, poiché sanabili, ma anche che l'impianto, per come proposto all'interno della analisi, è fattibile dal punto di vista tecnico, a prescindere dall'attendibilità o meno del bonus 110%, la cui effettiva ammissione rimane comunque soggetta ad elementi esterni non prevedibili.
All'esito della presente ricostruzione si deve concludere che l'analisi (doc. 5 di parte attrice) affermi inequivocabilmente la fattibilità, previa sanatoria delle difformità urbanistiche specificamente evidenziate, dell'operazione di installazione di generatori fotovoltaici, del sistema di accumulo, della caldaia ibrida, nonché delle apparecchiature ad essi correlate (cavi di collegamento, quadro interfaccia, QGBT, inverter, contatore) e la conseguente accessibilità (presupposto di accesso al
Superbonus 110%”)al beneficio del Bonus 110%.
Deve quindi essere identificato l'oggetto del successivo contratto stipulato tra le parti in data
17.05.2021 (doc. 7 attore). Tale secondo contratto deve essere qualificato come “contratto misto”
stante la pluralità di cause in esso esistenti. Innanzitutto, esso presenta la causa del contratto d'opera intellettuale, poiché prevede un primo accertamento tecnico volto a valutare la fattibilità del “salto in
aumento di almeno due classi energetiche”, nonché una successiva fase di studio volta a definire le installazioni adeguate al raggiungimento dello scopo. Inoltre, deve considerarsi il carattere di contratto d'opera, in relazione alla prestazione di fornitura e posa, qualificazione espressamente compiuta nell'articolo 2 del contratto (doc. 7 di parte attrice).
Tuttavia, il momento di fornitura e posa deve ritenersi meramente eventuale, poiché subordinato all'esito positivo del sopralluogo finalizzato al superamento della prima fase (verifica della fattibilità
del progetto).
A questo proposito, si deve richiamare l'attenzione sul fatto che anche l'attività di sopralluogo era ritenuta dalle parti meramente eventuale, ove lo stesso non fosse “già eseguito da e CP_1
comunicato al Cliente”. A questa conclusione soccorre la lettera del contratto, l'espressione di cui alla clausola 4.2 (doc 7 attore), “ove non già eseguito” che contempla l'ipotesi in cui CP_1
abbia, in altre circostanza provveduto ad eseguire un'analisi di fattibilità.
Nel caso in esame, risulta documentato che la convenuta ebbe ad eseguire un primo sopralluogo finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità. Successivamente, in esecuzione del secondo contratto qui in esame, la medesima convenuta ebbe ad incaricare il proprio consulente, geom.
di eseguire un secondo sopralluogo, la cui necessità non era comunque prevista dal Per_2
contratto, volta che l'esito del primo sopralluogo era stato positivo. Del resto, come si evince dalla semplice lettura della relazione stesa dal geom. all'esito del Per_2
suo sopralluogo, le ragioni della ritenuta non accessibilità al beneficio del Bonus 110%, sono tutte riconducibili alla ridotta capacità di energia raggiungibile dall'impianto a causa di problematiche tecniche che erano già rilevabili ictu oculi dalla fin dal suo primo sopralluogo (doc. 8 CP_1
convenuta).
Inoltre, è innegabile che fra i due contratti (doc 1 e 7 di parte attrice) sussista un collegamento negoziale, evidenziato dalla chiara dicitura “la pratica viene trasmessa nuovamente al back office
commerciale […] e quindi poter procedere alla contrattualizzazione definitiva e realizzazione” e che a distanza di pochi mesi si sia proceduto alla stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto la realizzazione delle opere individuate (doc. 7 convenuto), nonché a commissionare all'odierna convenuta il compito di provvedere alla regolarizzazione dei vizi riscontrati nel predetto sopralluogo
(fatto pacifico perché confermato dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione).
A nulla vale l'espressa previsione dell'articolo 18 del doc. 7 che “annulla o sostituisce ogni altro
accordo in materia eventualmente in essere tra le parti”, in primis poiché generica, non essendo individuato o individuabile a quale specifico rapporto sia incluso in tale dicitura, in secundis poiché
irrilevante, giacché l'esito favorevole del contratto di cui al doc. 1 costituisce la ragione stessa per cui le parti hanno concluso il contratto.
In definitiva, i due contratti devono considerarsi tra loro collegati e per l'effetto obbligano a individuare e progettare il sistema di interconnessioni, nonché a fornire e posare le CP_1
apparecchiature finalizzate all'ottenimento del risparmio energetico e quindi del Bonus, da lei stessa ritenuto fattibile.
Così ricostruito l'oggetto delle pattuizioni negoziali, va affermato l'inadempimento contrattuale di
. CP_1
In primo luogo, è inadempiente al suo obbligo di progettazione dell'impianto. CP_1
Dalla lettura combinata dei due contratti, nonché dal successivo comportamento delle stesse, si evince che la scelta delle stesse componenti oggetto del “punto B del frontespizio”, non è avvenuta in autonomia da parte del sig. , ma rappresenta una proposta fattibile, una concretizzazione delle Pt_1
volontà espresse dal . Proposta, questa formulata dal back office commerciale. Ne è evidenza Pt_1
la stessa dell'analisi di fattibilità, la quale alla voce dell'esito del sopralluogo, in caso di esito positivo,
prevede che “la pratica viene trasmessa all'ufficio tecnico per procedere alla definizione dettagliata
degli interventi raccomandabili e quindi alla contrattualizzazione definitiva per seguire con la
realizzazione degli interventi”. Alla medesima conclusione si deve arrivare anche nel caso di specie poiché, una volta superate le problematiche ostative, si addiviene alla fase di contrattualizzazione definitiva e realizzazione degli interventi, per cui la definizione dettagliata degli interventi raccomandabili costituisce passo prodromico.
E tuttavia, la proposta contrattualizzata di (punto B frontespizio doc. 7 parte attrice), CP_1
viene sconfessata dallo stesso geometra incaricato ad effettuare opportuno sopralluogo (doc.8
convenuto). Invero, deve essere osservato come nel contratto doc. 7 di parte attrice, non vi è menzione alcuna in ordine alle specifiche caratteristiche che devono avere i prodotti: nulla viene specificato sulle dimensioni, posizione in cui i fotovoltaici verranno installati, sul tipo di materiale impiegato come isolante né per sostituzione degli infissi. Ne consegue che l'eventuale riarrangiamento, ovvero la diversa collocazione delle “soluzioni” possa essere compiuto a mera volontà della . CP_1
Pertanto, a seguito del parere contrario (doc. 8 convenuto) avrebbe dovuto sì CP_1
comunicare l'esito sfavorevole, ma era comunque tenuta a ricercare altre diverse modalità per permettere l'esecuzione del contratto. Comportamento che mai è stato dimostrato e neppure allegato.
A sostegno di quanto detto si rileva che, il parere contrario del geometra (doc. 8 convenuta), Per_2
non rappresenti valutazione negativa di qualsiasi intervento realizzabile sull'immobile, ma si limita ad analizzare la singola proposta individuata da . Ciò è palese nel punto 4, in cui si CP_1
specifica che “L'ipotesi di realizzare una pensilina/pergolato sul terrazzo Sud-Ovest a sostegno dei
moduli fotovoltaici, oltre a non essere oggetto di contratto, segue norme specifiche e rilevanti
procedure autorizzative presso le competenti amministrazioni pubbliche.” lasciando comunque spazio ad altre possibilità, ad es., evidenziando come esistano pannelli fotovoltaici di diverse dimensioni.
In ogni caso, anche a voler ritenere che la valutazione del geom. (doc. 8 del convenuto) sia Per_2
totalmente preclusiva dell'installazione di pannelli fotovoltaici, si deve segnalare come detta prestazione non sia requisito di per sé necessario all'ottenimento del beneficio fiscale (bonus 110%),
che era condizionato unicamente al superamento di 2 classi energetiche.
Ciò viene confermato dalla stessa convenuta nella corrispondenza intrattenuta con controparte (doc.
18 parte attrice), nella quale afferma “anche se il superamento delle 2 classi energetiche non vede
come prodotto essenziale l'impianto fotovoltaico, non procederemo senza la sua installazione”.
Per contro, la relazione presenta delle imprecisioni dal punto di vista argomentativo, Per_2
laddove, nonostante l'espresso richiamo al contatto stipulato fra le parti (doc. 7 attore), non viene minimamente considerata la sostituzione degli infissi e l'isolamento termico applicato;
tantomeno viene comunicato al geometra che la presenza di abusi è solo transitoria, poiché questi sarebbero stati sanati (come in concreto accaduto) e di conseguenza non si è tenuto conto nella valutazione complessiva.
Ulteriore prova dell'inadempimento è data dalla corrispondenza fra le parti, in particolare dal (doc.
18 parte attrice). Di fatti, oltre alle dichiarazioni già riportate in altra sede, rileva la presente “se il
requisito del superbonus è il superamento delle 2 classi energetiche, per la nostra società è
fondamentale anche raggiungere un risparmio energetico con i prodotti installati, e lo stesso si
raggiunge con l'installazione dei pannelli fotovoltaici”. Una tale affermazione non può che essere qualificata come dichiarazione di non voler adempiere (a prescindere dalle circostanze) alle proprie obbligazioni imputabile alla società . CP_1
Ulteriore motivo di inadempimento sta nel ritardo nell'esecuzione e comunicazione dell'esito del sopralluogo.
Invero, il contratto (doc 7 di parte attrice) specifica che le predette prestazioni debbano essere eseguite entro 120 giorni dalla stipula del contratto. È altresì vero che la comunicazione dell'esito della procedura veniva comunicato solamente il 17.01.2022, giacché risulta evidente il superamento del termine dei 120 giorni.
Non vale l'obiezione di parte convenuta che lamenta la mancata integrazione documentale. Vero è
che l'art 5.6 del contratto in analisi ammette una proroga del termine di 120 giorni qualora vi sia ritardo di invio o produzione “di tutta la documentazione richiesta da ”, ma questa carenza CP_1
non risulta agli atti dimostrata. La PEC (Doc. 6 di parte convenuta) nulla dimostra in ordine all'effettiva carenza documentale, evidenziando unicamente che sia stata avanzata una richiesta di integrazione. Invero, tale affermazione manca di specificità, giacché non identifica quali documenti siano stati richiesti, se questi fossero già nella disponibilità della società, se si trattasse di documenti richiesti ad origine. Invero, l'onere di dimostrare predette circostanze non può che gravare nei confronti della parte che fa valere la clausola nel presente giudizio, cioè la parte convenuta.
Per tutte le ragioni sin ora esposte la convenuta si è resa inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, sia sotto il profilo del completamento della pratica (non portato a termine) sia sotto il profilo dell'esecuzione delle opere (mai realizzate).
Tale inadempimento è certamente grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., siccome ha caratterizzato la prestazione principale dedotta in contratto e vanificato totalmente l'interesse del committente.
Va quindi pronunciata la risoluzione del contratto 17.5.2021 inter partes per inadempimento della convenuta.
Tale pronuncia viene presa sulla base degli artt. 1453 e 1455 c.c., che ad una lettura combinata ammettono la parte adempiente di un rapporto sinallagmatico a chiedere la risoluzione del contratto solchè l'inadempimento sia grave ed imputabile a controparte.
Diversamente da quanto prospettato da parte convenuta, non è richiesta, né tantomeno necessaria, la costituzione in mora. Ciò poiché, in primis non richiesta, in secundis l'articolo 1219 c.c. la ritiene superflua “quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione”. Su
quest'ultimo punto deve essere tenuta in debita considerazione la dichiarazione di CP_1
(doc. 18 di parte attrice) che, sollecitata dall'avvocato Minervini a dare esecuzione del contratto, rifiuta di eseguire la propria obbligazione: “Per questo motivo, anche se il superamento delle 2 classi
energetiche non vede come prodotto essenziale l'impianto fotovoltaico, non procederemo senza la
sua installazione.”
Tale dichiarazione, peraltro, vale anche a provare l'imputabilità e la gravità dell'inadempimento. In
ordine all'imputabilità, viene espressamente riconosciuto dalla stessa società la propria contrarietà ad adempiere alle obbligazioni contrattuali;
in ordine alla gravità si rileva che la prestazione a cui la parte si rifiuta di adempiere rappresenta l'oggetto stesso del contratto.
Per i motivi sin ora illustrati va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della convenuta ex art 1453 c.c.
Non vale in senso contrario l'eccezione proposta dalla convenuta di intervenuta risoluzione del contratto ai sensi della clausola 5.3 del contratto (doc 7 di parte attrice) che così dispone: “Qualora
, per qualunque tipologia di intervento oggetto del presente contratto, rilasci al cliente una CP_1
relazione negativa, il contratto si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di alcun
ulteriore adempimento delle parti e queste ultime non avranno nulla a che pretendere l'una
dall'altra, salva in ogni caso per il cliente la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di
acconto e per quanto indicato dall'art. 12 delle presenti condizioni generali, ove CP_1
applicabile”.
Bisogna anzitutto premettere che detta clausola deve essere interpretata alla luce degli articoli 1362
e seguenti del Codice civile.
In primo luogo, vale la lettera dell'art 1363 c.c. giacché non è ammissibile un'interpretazione isolata delle clausole contrattuali, essendo necessario che queste siano interpretate le une per mezzo delle altre. Nel caso di specie, si deve ritenere che l'esercizio della presente clausola sia subordinato all'effettivo svolgimento di un sopralluogo ed alla consegna di una relazione, la quale evidenzi l'impossibilità di eseguire qualsiasi tipo di intervento finalizzato all'avanzamento dell'immobile di due classi energetiche. Come precedentemente esposto, ebbe a redigere, in data 26.1.2021, CP_1
la relazione positiva (doc. 5) che valutava la fattibilità delle opere e l'ottenimento del beneficio, previa sanatoria delle difformità urbanistiche, a nulla rilevando la successiva relazione (doc. 8) di parte convenuta, che, per le ragioni sopra esposte, non ha alcuna rilevanza.
Sulla scorta dei motivi qui illustrati, difettano i presupposti previsi dalla clausola 5.3 la quale non può
essere azionata dalla convenuta.
Domanda di risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno è infondata e deve essere rigettata.
Rileva anzitutto l'articolo 1453 c.c. il quale prevede che congiuntamente alla risoluzione del contratto possa richiedersi il risarcimento del danno. A tal proposito rileva l'articolo 1223 c.c. il quale prevede la risarcibilità del danno qualora questo sia conseguenza immediata e diretta dell'adempimento.
Invero, il danno lamentato da parte attrice viene identificato nella “perdita del superbonus 110%”,
asserendo essersi dunque realizzata una c.d. “perdita di chance”. In tema è intervenuta la Corte di
Cassazione, la quale ha sintetizzato gli elementi tipici della perdita di chance “La perdita di "chance"
costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un
pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità
attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete
dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità,
la sua attuale esistenza”. Perciò affinché si possa parlare di perdita di chance è necessario che l'evento desiderato e non verificato, si sarebbe potuto realizzare in termini di certezza o elevata probabilità qualora l'asserito danneggiante avesse tenuto un comportamento conforme ai propri obblighi. Ne discende che, affinché si possa parlare danno da perdita di chance, debba comunque essere provata la condotta lesiva, l'evento dannoso e il nesso di causalità.
Nella presente controversia è proprio quest'ultimo requisito a non essere stato dimostrato. Non risulta dagli atti di causa che la condotta di abbia precluso al sig. la possibilità di CP_1 Pt_1
accedere al beneficio fiscale.
Vi è da precisare che l'odierno attore, una volta avuta la certezza, a seguito della comunicazione datata 8.4.2022, della impossibilità di realizzare l'impianto con la convenuta, aveva tutto il tempo necessario ed utile per ottenere aliunde l'installazione dell'impianto desiderato e ottenere il beneficio fiscale, solché si fosse rivolto ad altri. A conforto di ciò si fa notare come il termine finale per l'accesso al superbonus avesse la scadenza alla fine di settembre 2023, arco temporale più che sufficiente per ottenere la progettazione e l'installazione di un impianto già parzialmente progettato.
Per contro, la condotta del signor si è concretizzata in una totale inerzia: non sono state prodotte Pt_1
mail, messaggistica o comunicazioni di sorta che evidenzino anche la semplice presa di contatto con altre realtà del settore, ovvero l'impossibilità di queste ad assumere l'incarico per via dell'eccessiva domanda. Ciò premesso, il comportamento dell'attore deve essere valutato alla luce dell'articolo 1227
c.c. dovendosi ritenere che l'attore abbia con la propria condotta (omissiva) contraria all'ordinaria diligenza, contribuito a generare il danno da lui stesso subito.
A nulla rilevano i documenti prodotti da parte attrice (doc. da 26 a 34) poiché questi non sono idonei a dimostrare che l'opera avrebbe potuto beneficiare del super bonus (in termini di certezza o grande probabilità), né a dimostrare che parte attrice si fosse attivata al fine di evitare, ovvero circoscrivere l'asserito danno: sul punto, è appena il caso di rilevare come tutti i documenti prodotti siano datati
2024 e pertanto si collochino in un arco temporale notevolmente successivo alla scadenza dei termini per l'ottenimento del Bonus 110% (poiché tutti datati 2024)
Per tutte le ragioni sin ora esposte risulta non dimostrata l'esistenza del nesso causale tra condotta lesiva ed evento dannoso, risultando, piuttosto, dimostrato che l'eventuale danno verificatosi si sarebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
In definitiva, la domanda risarcitoria va rigettata.
In ordine alla ripartizione delle spese processuali, stante il parziale accoglimento della domanda attorea, le spese vanno compensate nella misura della metà e poste, per la restante parte, a carico della convenuta, soccombente, nell'importo liquidato in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia. Non si riconosce la liquidazione delle spese di CTP esposte in nota dall'attore, trattandosi di consulenza (finalizzata alla trascrizione di messaggi audio contestati nella loro provenienza e comunque non utilizzati ai fini del giudizio) del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto stipulato fra e in data 17.05.2021, per inadempimento della convenuta;
Parte_1 CP_1
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
liquida le spese sostenute dall'attore in € 9.142,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge, dichiarandole compensate per metà;
condanna la convenuta a rifondere all'attore la metà delle spese di lite sopra CP_1
liquidate (per l'intero);
rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Brescia, 6 giugno 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Seconda Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Carla D'Ambrosio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 7722 /2022 del ruolo generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Minervini Parte_1 C.F._1
del Foro di Brescia, nonché dell'avv. Marcello Superti del Foro di Brescia ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in Quinzano d'Oglio (BS), in piazza Garibaldi n. 4,
PARTE ATTRICE
contro
, (P.IVA.: ), con sede in Torri Di Quartesolo (VI) in via Bolzano CP_1 P.IVA_1
n.5, in persona del legale rappresentante., Sig. rappresentata Parte_2
e difesa dall'avv. Pierluigi Villani del Foro di Lecce, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Modaffari sito in Sarezzo (BS) in Piazza C. Battisti n.9,
PARTE CONVENUTA
Oggetto: inadempimento contrattuale (contratto d'opera).
Causa trattenuta in decisione sulle seguenti CONCLUSIONI
Per l'attore: ““Voglia il Tribunale adito, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione disattesa:
• nel merito: risolvere il contratto sottoscritto tra le parti in data 17/05/2022 per inadempimento
della convenuta ed in ogni caso condannare la convenuta, in persona del legale rapp.te pro tempore,
per le causali indicate in narrativa a risarcire in favore del Sig. la somma di €uro Parte_1
124.350,00 ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia. Vittoria di spese e compensi
professionali.”
Per la convenuta: “Voglia l'Ill.mo Giudice, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e
deduzione, così provvedere: a) accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità e/o
comunque infondatezza in fatto ed in diritto della domanda attorea, anche con riferimento al richiesto
risarcimento dei danni, per assenza dei presupposti normativi e giuridici analiticamente indicati sia
in punto di fatto che di diritto, nonché per carenza di interesse ad agire in capo al sig. b) in Pt_1
ogni caso, accertare e dichiarare la nullità dell'atto di citazione, con ogni conseguenza di legge e/o
dichiararla inammissibile e/o comunque infondata l'avversa pretesa sia nell'an che nel quantum;
c)
in ogni caso, anche per l'effetto di quanto sopra e per tutte le ragioni di fatto e di diritto esposte negli
atti e verbali di causa, rigettare totalmente la domanda attorea poiché gradatamente nulla,
inammissibile, improcedibile, carente di interesse ad agire, comunque integralmente infondata e non
provata e pertanto dichiarare che alcunché è dovuto da per nessuna ragione e/o Controparte_1
causa. d) Lite temeraria: per le ragioni espresse in atti, che devono intendersi integralmente ripetute
e ritrascritte, si chiede che la condanna alle spese di Controparte, sia nella misura del massimo delle
spettanze per valore e tipologia del giudizio, oltre ad un risarcimento dei danni per lite temeraria ex
art 96 c.p.c. per la cui quantificazione ci si rimette all'Ill.mo giudicante in via equitativa. e) Con
vittoria di spese e competenze di lite come per legge nella misura massima da distrarsi nei confronti
del sottoscritto procuratore antistatario.”.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato in data 06.07.2022, domandava nei confronti della Parte_1
la risoluzione del contratto stipulato fra le parti in data 17.05.2022 per Controparte_1
inadempimento della convenuta e condannare al pagamento di € 124.350,00 a CP_1
titolo di risarcimento per la mancata percezione del c.d. “superbonus 110%”.
A tal fine l'attore deduceva che: in data 05.12.2020 conferiva incarico alla convenuta per verificare la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio fiscale del c.d. “superbonus 110%”; l'incarico aveva l'ulteriore finalità di individuare gli interventi da eseguire al fine di ottenere il predetto beneficio;
per tale attività di consulenza l'attore aveva provveduto al pagamento del prezzo (€
250,00); in data 26.01.2021 i tecnici della convenuta effettuavano il sopralluogo;
in tale sede l'odierno attore forniva la documentazione richiesta dai tecnici;
a seguito del protratto silenzio di parte convenuta, l'attore sollecitava parte convenuta a dare esecuzione al contratto;
ai predetti solleciti seguivano plurime rassicurazioni da parte del consulente aziendale di , sig. circa CP_1 Parte_3
l'imminente esecuzione del contratto;
in data 13.05.2021, il sig. comunicava l'esito Parte_4
positivo dello studio di fattibilità; detta relazione veniva consegnata dall'odierna convenuta;
nella relazione veniva segnalato che nonostante la presenza di problematiche vi era presupposto di accesso al Superbonus 110%; tali difformità si identificavano in “difformità catastali da sanare”; a fronte della richiesta di integrazione documentale del Sig. , l'odierno attore provvedeva ad Parte_4
inviare i documenti richiesti;
all'esito della procedura citata veniva suggerito dalla società convenuta un intervento che consisteva in: “- realizzazione di un impianto fotovoltaico monofase;
- sostituzione
della caldaia e degli infissi;
- a realizzazione del c.d. “cappotto termico” per ottenere l'isolamento
termico dell'immobile.”; detto intervento veniva commissionato dall'odierno attore concordando il prezzo di € 124.350,00, il cui pagamento veniva concordato mediante “sconto in fattura o cessione
del credito nella misura del 110%”; la convenuta, altresì, si impegnava dietro compenso (732,00) a gestire le pratiche di sanatoria prodromiche all'accesso del beneficio fiscale;
in data 17.5.2021 veniva stipulato fra le parti un nuovo contratto avente ad oggetto la realizzazione dell'impianto fotovoltaico oggetto di consulenza;
successivamente alla firma di detto accordo venivano meno i contatti fra le parti;
parte attrice otteneva rassicurazioni da parte del sig. circa l'imminente esecuzione Parte_3
dei lavori;
con PEC del 17.01.2022 comunicava l'infattibilità del progetto ed il CP_1
conseguente mancato accesso al superbonus;
l'odierno attore proponeva alla convenuta soluzioni alternative;
con PEC del 08.04.2022 parte convenuta comunicava che per la società era fondamentale il raggiungimento di un risparmio energetico e non solo il semplice superamento delle 2 classi energetiche e che la società non avrebbe proceduto all'esecuzione del contratto senza l'installazione dell'impianto fotovoltaico;
tale rifiuto era ingiustificato;
l'attore si era rivolto ad un altro perito (p.i.
che, per contro, evidenziava la fattibilità dell'opera. Persona_1
Tutto ciò premesso, l'attore rassegnava le proprie conclusioni come trascritte in epigrafe.
Si costituiva , eccependo preliminarmente, la nullità dell'atto di citazione per CP_1
genericità del petitum e per mancata produzione dei documenti, nonché la carenza di interesse ad agire in capo all'attore, e contestando, nel merito, tutto quanto ex adverso rappresentato, deducendo che: sin dall'origine parte convenuta aveva prospettato al cliente la complessità della normativa (sul bonus 110%); la prima indagine effettuata da era di natura tecnico-commerciale; il CP_1
sopralluogo aveva avuto esito parzialmente negativo;
nella relazione si evidenziava la presenza di abusi edilizi;
lo studio di fattibilità non obbligava l'odierno attore a proseguire i rapporti con la società
convenuta, ben potendo rivolgersi a terzi per realizzare le opere desiderate;
il contratto stipulato in data 17.05.2021 sostituiva ogni precedente accordo;
si attivava per l'avvio e conclusione del procedimento amministrativo di sanatoria delle difformità edilizie;
il sig. non aveva provveduto Pt_1
alla puntuale trasmissione dei documenti richiesti;
gli interventi richiesti dall'attore presentavano difficoltà realizzative di ordine critico;
stante l'improduttività dell'operazione sul piano dei miglioramenti energetici la convenuta comunicava al cliente l'impossibilità dell'operazione, offrendo la restituzione della caparra già versata;
non sussisteva un interesse economico immediato e diretto in capo all'attore ad eseguire la pratica;
l'azione proposta dall'attore era priva di ogni requisito fattuale e giuridico. Tutto ciò premesso, la convenuta insisteva nell'accoglimento delle proprie conclusioni come meglio trascritte in epigrafe.
Alla prima udienza, il Giudice assegnava alle parti termini ex art. 183 VI comma cpc, per il deposito delle memorie di rito.
In data 08.033.2023 l'avv. Caterina Miglietta rinunciava al mandato in relazione alla rappresentanza e difesa di nel presente giudizio, che tuttavia, era già assistita anche da altro difensore. CP_1
Alla successiva udienza il giudice rigettava le istanze istruttorie proposte dalle parti e fissava successiva udienza per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza di precisazione delle conclusioni, ritenuta la causa matura, tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ex art. 190 cpc per il deposito di comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI
Questioni preliminari
Innanzitutto, occorre vagliare la fondatezza delle eccezioni di rito proposte da parte convenuta.
Deve essere rigettata, poiché infondata, l'eccezione sull'asserita carenza di interesse ad agire da parte dell'odierno attore.
Va in primo luogo premesso che l'articolo 100 c.p.c. prevede che “per proporre una domanda per
contraddire alla stessa è necessario avervi interesse”; con tale affermazione il codice di rito identifica una delle condizioni dell'azione, precisamente l'interesse ad agire. Tale requisito viene soddisfatto qualora parte attrice affermi l'esistenza di un proprio diritto e che questo sia stato leso, rendendosi necessario l'intervento del giudice al fine di rimediare a tale violazione. Nella presente controversia parte attrice lamenta l'inadempienza di parte convenuta all'obbligazione contrattuale specificamente dedotta;
viene inoltre asserito che a fronte di tale inadempimento il convenuto abbia subito dei danni dei quali domanda il risarcimento. Tanto basta per ritenere soddisfatto il requisito dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. È comunque opportuno precisare che una tale dichiarazione (sussistenza dell'interesse) non vada anche ad affermare la concreta esistenza del diritto lamentato, che costituisce l'oggetto dell'accertamento del merito.
L'eccezione proposta, di fatti, è un'eccezione di rito e, in caso di accoglimento, arresterebbe il processo prima che il giudice possa pronunciarsi sul merito.
Parimenti infondata è l'eccezione di nullità della citazione per asserita genericità del petitum.
Invero, il Codice di procedura civile prevede all'articolo 164 casi tassativi in cui l'atto di citazione è
nullo. Rileva ai fini del presente giudizio la previsione del comma 4 del citato articolo, che così,
dispone: “La citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito
nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso
articolo”; una tale previsione statuisce la nullità dell'atto di citazione nel caso in cui sia assolutamente incerto o assente il requisito ivi menzionato. Nel caso di specie, la domanda permette di definire con precisione la richiesta di dichiarare la risoluzione del contratto, nonché di condannare controparte al pagamento del risarcimento del danno derivante dalla perdita di chance derivante dal comportamento dell'odierno convenuto.
Peraltro, nel caso in esame, la domanda risulta ampiamente corredata dai documenti contrattuali che,
per costante giurisprudenza, contribuiscono ad integrare ed a descriverne l'oggetto.
Per tutti questi motivi le eccezioni preliminari di parte convenuta vanno rigettate.
Merito
L'attore formula due distinte domande giudiziali, la domanda di risoluzione per inadempimento del contratto stipulato in data 17.5.2021 e la domanda di risarcimento del danno.
Domanda di risoluzione
La domanda di risoluzione è fondata.
Preliminarmente, devono essere analizzati i due contratti stipulati tra le parti (doc. 1 e 7 di parte convenuta) al fine di accertare gli obblighi gravanti su ciascuna parte, nonché la reciproca connessione. Invero, con il contratto stipulato dalle parti in data 05.12.2020 parte convenuta si obbligava ad eseguire “un sopralluogo tecnico per la raccolta di informazioni necessarie alla formulazione di una
valutazione commerciale e di fattibilità tecnica dell'impianto ed eventualmente in ordine al possibile
accesso da parte del committente alee forme di incentivazione cd Superbonus 110%” a fronte del pagamento di € 250,00 otre IVA, da parte del convenuto. Trattasi, all'evidenza, di un contratto d'opera intellettuale, regolato dagli art. 2222 e seguenti del Codice civile, il cui oggetto si esaurisce nel rilascio di un'analisi di fattibilità (doc 5 di parte convenuta). È inoltre pacifico che l'incarico affidato a costituisca obbligazione di mezzi e non di risultato. Ciò si evince non solo CP_1
dalla lettera del contratto (astratta qualificazione data dalle parti), ma anche dal tipo di prestazione che la parte si è obbligata ad eseguire, poiché non è certa la possibilità di essere beneficiari del Bonus
110%.
In ogni caso rileva l'analisi di fattibilità (doc. 5 convenuto), pacificamente eseguita dalla convenuta.
A fronte dell'ottenimento di una pluralità di dati fra i quali “visura immobiliare;
planimetria catastale
(in copia per avere scala correttoa – non fotografata;
ortofoto; posizionamento satellitare (foto
PlanimeterLight o similare con coordinate); certificazione energetica o ape”, ha CP_1
rilasciato parere positivo con prescrizioni” specificando che “, la pratica è completa, ma sono state
riscontrate problematiche che possono avere effetto bloccante. Vi è presupposto di accesso al
Superbonus 110%: la pratica viene trasmessa nuovamente al back office commerciale per la
risoluzione delle problematiche ostative e quindi poter procedere alla contrattualizzazione definitiva
e realizzazione”. Con tale dichiarazione afferma non solo che le problematiche CP_1
rilevate non sono ostative all'ottenimento del bonus, poiché sanabili, ma anche che l'impianto, per come proposto all'interno della analisi, è fattibile dal punto di vista tecnico, a prescindere dall'attendibilità o meno del bonus 110%, la cui effettiva ammissione rimane comunque soggetta ad elementi esterni non prevedibili.
All'esito della presente ricostruzione si deve concludere che l'analisi (doc. 5 di parte attrice) affermi inequivocabilmente la fattibilità, previa sanatoria delle difformità urbanistiche specificamente evidenziate, dell'operazione di installazione di generatori fotovoltaici, del sistema di accumulo, della caldaia ibrida, nonché delle apparecchiature ad essi correlate (cavi di collegamento, quadro interfaccia, QGBT, inverter, contatore) e la conseguente accessibilità (presupposto di accesso al
Superbonus 110%”)al beneficio del Bonus 110%.
Deve quindi essere identificato l'oggetto del successivo contratto stipulato tra le parti in data
17.05.2021 (doc. 7 attore). Tale secondo contratto deve essere qualificato come “contratto misto”
stante la pluralità di cause in esso esistenti. Innanzitutto, esso presenta la causa del contratto d'opera intellettuale, poiché prevede un primo accertamento tecnico volto a valutare la fattibilità del “salto in
aumento di almeno due classi energetiche”, nonché una successiva fase di studio volta a definire le installazioni adeguate al raggiungimento dello scopo. Inoltre, deve considerarsi il carattere di contratto d'opera, in relazione alla prestazione di fornitura e posa, qualificazione espressamente compiuta nell'articolo 2 del contratto (doc. 7 di parte attrice).
Tuttavia, il momento di fornitura e posa deve ritenersi meramente eventuale, poiché subordinato all'esito positivo del sopralluogo finalizzato al superamento della prima fase (verifica della fattibilità
del progetto).
A questo proposito, si deve richiamare l'attenzione sul fatto che anche l'attività di sopralluogo era ritenuta dalle parti meramente eventuale, ove lo stesso non fosse “già eseguito da e CP_1
comunicato al Cliente”. A questa conclusione soccorre la lettera del contratto, l'espressione di cui alla clausola 4.2 (doc 7 attore), “ove non già eseguito” che contempla l'ipotesi in cui CP_1
abbia, in altre circostanza provveduto ad eseguire un'analisi di fattibilità.
Nel caso in esame, risulta documentato che la convenuta ebbe ad eseguire un primo sopralluogo finalizzato alla redazione dello studio di fattibilità. Successivamente, in esecuzione del secondo contratto qui in esame, la medesima convenuta ebbe ad incaricare il proprio consulente, geom.
di eseguire un secondo sopralluogo, la cui necessità non era comunque prevista dal Per_2
contratto, volta che l'esito del primo sopralluogo era stato positivo. Del resto, come si evince dalla semplice lettura della relazione stesa dal geom. all'esito del Per_2
suo sopralluogo, le ragioni della ritenuta non accessibilità al beneficio del Bonus 110%, sono tutte riconducibili alla ridotta capacità di energia raggiungibile dall'impianto a causa di problematiche tecniche che erano già rilevabili ictu oculi dalla fin dal suo primo sopralluogo (doc. 8 CP_1
convenuta).
Inoltre, è innegabile che fra i due contratti (doc 1 e 7 di parte attrice) sussista un collegamento negoziale, evidenziato dalla chiara dicitura “la pratica viene trasmessa nuovamente al back office
commerciale […] e quindi poter procedere alla contrattualizzazione definitiva e realizzazione” e che a distanza di pochi mesi si sia proceduto alla stipula di un nuovo contratto avente ad oggetto la realizzazione delle opere individuate (doc. 7 convenuto), nonché a commissionare all'odierna convenuta il compito di provvedere alla regolarizzazione dei vizi riscontrati nel predetto sopralluogo
(fatto pacifico perché confermato dalla stessa convenuta nella comparsa di costituzione).
A nulla vale l'espressa previsione dell'articolo 18 del doc. 7 che “annulla o sostituisce ogni altro
accordo in materia eventualmente in essere tra le parti”, in primis poiché generica, non essendo individuato o individuabile a quale specifico rapporto sia incluso in tale dicitura, in secundis poiché
irrilevante, giacché l'esito favorevole del contratto di cui al doc. 1 costituisce la ragione stessa per cui le parti hanno concluso il contratto.
In definitiva, i due contratti devono considerarsi tra loro collegati e per l'effetto obbligano a individuare e progettare il sistema di interconnessioni, nonché a fornire e posare le CP_1
apparecchiature finalizzate all'ottenimento del risparmio energetico e quindi del Bonus, da lei stessa ritenuto fattibile.
Così ricostruito l'oggetto delle pattuizioni negoziali, va affermato l'inadempimento contrattuale di
. CP_1
In primo luogo, è inadempiente al suo obbligo di progettazione dell'impianto. CP_1
Dalla lettura combinata dei due contratti, nonché dal successivo comportamento delle stesse, si evince che la scelta delle stesse componenti oggetto del “punto B del frontespizio”, non è avvenuta in autonomia da parte del sig. , ma rappresenta una proposta fattibile, una concretizzazione delle Pt_1
volontà espresse dal . Proposta, questa formulata dal back office commerciale. Ne è evidenza Pt_1
la stessa dell'analisi di fattibilità, la quale alla voce dell'esito del sopralluogo, in caso di esito positivo,
prevede che “la pratica viene trasmessa all'ufficio tecnico per procedere alla definizione dettagliata
degli interventi raccomandabili e quindi alla contrattualizzazione definitiva per seguire con la
realizzazione degli interventi”. Alla medesima conclusione si deve arrivare anche nel caso di specie poiché, una volta superate le problematiche ostative, si addiviene alla fase di contrattualizzazione definitiva e realizzazione degli interventi, per cui la definizione dettagliata degli interventi raccomandabili costituisce passo prodromico.
E tuttavia, la proposta contrattualizzata di (punto B frontespizio doc. 7 parte attrice), CP_1
viene sconfessata dallo stesso geometra incaricato ad effettuare opportuno sopralluogo (doc.8
convenuto). Invero, deve essere osservato come nel contratto doc. 7 di parte attrice, non vi è menzione alcuna in ordine alle specifiche caratteristiche che devono avere i prodotti: nulla viene specificato sulle dimensioni, posizione in cui i fotovoltaici verranno installati, sul tipo di materiale impiegato come isolante né per sostituzione degli infissi. Ne consegue che l'eventuale riarrangiamento, ovvero la diversa collocazione delle “soluzioni” possa essere compiuto a mera volontà della . CP_1
Pertanto, a seguito del parere contrario (doc. 8 convenuto) avrebbe dovuto sì CP_1
comunicare l'esito sfavorevole, ma era comunque tenuta a ricercare altre diverse modalità per permettere l'esecuzione del contratto. Comportamento che mai è stato dimostrato e neppure allegato.
A sostegno di quanto detto si rileva che, il parere contrario del geometra (doc. 8 convenuta), Per_2
non rappresenti valutazione negativa di qualsiasi intervento realizzabile sull'immobile, ma si limita ad analizzare la singola proposta individuata da . Ciò è palese nel punto 4, in cui si CP_1
specifica che “L'ipotesi di realizzare una pensilina/pergolato sul terrazzo Sud-Ovest a sostegno dei
moduli fotovoltaici, oltre a non essere oggetto di contratto, segue norme specifiche e rilevanti
procedure autorizzative presso le competenti amministrazioni pubbliche.” lasciando comunque spazio ad altre possibilità, ad es., evidenziando come esistano pannelli fotovoltaici di diverse dimensioni.
In ogni caso, anche a voler ritenere che la valutazione del geom. (doc. 8 del convenuto) sia Per_2
totalmente preclusiva dell'installazione di pannelli fotovoltaici, si deve segnalare come detta prestazione non sia requisito di per sé necessario all'ottenimento del beneficio fiscale (bonus 110%),
che era condizionato unicamente al superamento di 2 classi energetiche.
Ciò viene confermato dalla stessa convenuta nella corrispondenza intrattenuta con controparte (doc.
18 parte attrice), nella quale afferma “anche se il superamento delle 2 classi energetiche non vede
come prodotto essenziale l'impianto fotovoltaico, non procederemo senza la sua installazione”.
Per contro, la relazione presenta delle imprecisioni dal punto di vista argomentativo, Per_2
laddove, nonostante l'espresso richiamo al contatto stipulato fra le parti (doc. 7 attore), non viene minimamente considerata la sostituzione degli infissi e l'isolamento termico applicato;
tantomeno viene comunicato al geometra che la presenza di abusi è solo transitoria, poiché questi sarebbero stati sanati (come in concreto accaduto) e di conseguenza non si è tenuto conto nella valutazione complessiva.
Ulteriore prova dell'inadempimento è data dalla corrispondenza fra le parti, in particolare dal (doc.
18 parte attrice). Di fatti, oltre alle dichiarazioni già riportate in altra sede, rileva la presente “se il
requisito del superbonus è il superamento delle 2 classi energetiche, per la nostra società è
fondamentale anche raggiungere un risparmio energetico con i prodotti installati, e lo stesso si
raggiunge con l'installazione dei pannelli fotovoltaici”. Una tale affermazione non può che essere qualificata come dichiarazione di non voler adempiere (a prescindere dalle circostanze) alle proprie obbligazioni imputabile alla società . CP_1
Ulteriore motivo di inadempimento sta nel ritardo nell'esecuzione e comunicazione dell'esito del sopralluogo.
Invero, il contratto (doc 7 di parte attrice) specifica che le predette prestazioni debbano essere eseguite entro 120 giorni dalla stipula del contratto. È altresì vero che la comunicazione dell'esito della procedura veniva comunicato solamente il 17.01.2022, giacché risulta evidente il superamento del termine dei 120 giorni.
Non vale l'obiezione di parte convenuta che lamenta la mancata integrazione documentale. Vero è
che l'art 5.6 del contratto in analisi ammette una proroga del termine di 120 giorni qualora vi sia ritardo di invio o produzione “di tutta la documentazione richiesta da ”, ma questa carenza CP_1
non risulta agli atti dimostrata. La PEC (Doc. 6 di parte convenuta) nulla dimostra in ordine all'effettiva carenza documentale, evidenziando unicamente che sia stata avanzata una richiesta di integrazione. Invero, tale affermazione manca di specificità, giacché non identifica quali documenti siano stati richiesti, se questi fossero già nella disponibilità della società, se si trattasse di documenti richiesti ad origine. Invero, l'onere di dimostrare predette circostanze non può che gravare nei confronti della parte che fa valere la clausola nel presente giudizio, cioè la parte convenuta.
Per tutte le ragioni sin ora esposte la convenuta si è resa inadempiente all'obbligazione contrattuale assunta, sia sotto il profilo del completamento della pratica (non portato a termine) sia sotto il profilo dell'esecuzione delle opere (mai realizzate).
Tale inadempimento è certamente grave, ai sensi dell'art. 1455 c.c., siccome ha caratterizzato la prestazione principale dedotta in contratto e vanificato totalmente l'interesse del committente.
Va quindi pronunciata la risoluzione del contratto 17.5.2021 inter partes per inadempimento della convenuta.
Tale pronuncia viene presa sulla base degli artt. 1453 e 1455 c.c., che ad una lettura combinata ammettono la parte adempiente di un rapporto sinallagmatico a chiedere la risoluzione del contratto solchè l'inadempimento sia grave ed imputabile a controparte.
Diversamente da quanto prospettato da parte convenuta, non è richiesta, né tantomeno necessaria, la costituzione in mora. Ciò poiché, in primis non richiesta, in secundis l'articolo 1219 c.c. la ritiene superflua “quando il debitore ha dichiarato per iscritto di non voler eseguire l'obbligazione”. Su
quest'ultimo punto deve essere tenuta in debita considerazione la dichiarazione di CP_1
(doc. 18 di parte attrice) che, sollecitata dall'avvocato Minervini a dare esecuzione del contratto, rifiuta di eseguire la propria obbligazione: “Per questo motivo, anche se il superamento delle 2 classi
energetiche non vede come prodotto essenziale l'impianto fotovoltaico, non procederemo senza la
sua installazione.”
Tale dichiarazione, peraltro, vale anche a provare l'imputabilità e la gravità dell'inadempimento. In
ordine all'imputabilità, viene espressamente riconosciuto dalla stessa società la propria contrarietà ad adempiere alle obbligazioni contrattuali;
in ordine alla gravità si rileva che la prestazione a cui la parte si rifiuta di adempiere rappresenta l'oggetto stesso del contratto.
Per i motivi sin ora illustrati va dichiarata la risoluzione del contratto per inadempimento contrattuale della convenuta ex art 1453 c.c.
Non vale in senso contrario l'eccezione proposta dalla convenuta di intervenuta risoluzione del contratto ai sensi della clausola 5.3 del contratto (doc 7 di parte attrice) che così dispone: “Qualora
, per qualunque tipologia di intervento oggetto del presente contratto, rilasci al cliente una CP_1
relazione negativa, il contratto si risolverà automaticamente di diritto, senza necessità di alcun
ulteriore adempimento delle parti e queste ultime non avranno nulla a che pretendere l'una
dall'altra, salva in ogni caso per il cliente la restituzione di quanto eventualmente versato a titolo di
acconto e per quanto indicato dall'art. 12 delle presenti condizioni generali, ove CP_1
applicabile”.
Bisogna anzitutto premettere che detta clausola deve essere interpretata alla luce degli articoli 1362
e seguenti del Codice civile.
In primo luogo, vale la lettera dell'art 1363 c.c. giacché non è ammissibile un'interpretazione isolata delle clausole contrattuali, essendo necessario che queste siano interpretate le une per mezzo delle altre. Nel caso di specie, si deve ritenere che l'esercizio della presente clausola sia subordinato all'effettivo svolgimento di un sopralluogo ed alla consegna di una relazione, la quale evidenzi l'impossibilità di eseguire qualsiasi tipo di intervento finalizzato all'avanzamento dell'immobile di due classi energetiche. Come precedentemente esposto, ebbe a redigere, in data 26.1.2021, CP_1
la relazione positiva (doc. 5) che valutava la fattibilità delle opere e l'ottenimento del beneficio, previa sanatoria delle difformità urbanistiche, a nulla rilevando la successiva relazione (doc. 8) di parte convenuta, che, per le ragioni sopra esposte, non ha alcuna rilevanza.
Sulla scorta dei motivi qui illustrati, difettano i presupposti previsi dalla clausola 5.3 la quale non può
essere azionata dalla convenuta.
Domanda di risarcimento del danno
La domanda di risarcimento del danno è infondata e deve essere rigettata.
Rileva anzitutto l'articolo 1453 c.c. il quale prevede che congiuntamente alla risoluzione del contratto possa richiedersi il risarcimento del danno. A tal proposito rileva l'articolo 1223 c.c. il quale prevede la risarcibilità del danno qualora questo sia conseguenza immediata e diretta dell'adempimento.
Invero, il danno lamentato da parte attrice viene identificato nella “perdita del superbonus 110%”,
asserendo essersi dunque realizzata una c.d. “perdita di chance”. In tema è intervenuta la Corte di
Cassazione, la quale ha sintetizzato gli elementi tipici della perdita di chance “La perdita di "chance"
costituisce un danno patrimoniale risarcibile, quale danno emergente, qualora sussista un
pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare) consistente nella perdita di una possibilità
attuale ed esige la prova, anche presuntiva, purché fondata su circostanze specifiche e concrete
dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità,
la sua attuale esistenza”. Perciò affinché si possa parlare di perdita di chance è necessario che l'evento desiderato e non verificato, si sarebbe potuto realizzare in termini di certezza o elevata probabilità qualora l'asserito danneggiante avesse tenuto un comportamento conforme ai propri obblighi. Ne discende che, affinché si possa parlare danno da perdita di chance, debba comunque essere provata la condotta lesiva, l'evento dannoso e il nesso di causalità.
Nella presente controversia è proprio quest'ultimo requisito a non essere stato dimostrato. Non risulta dagli atti di causa che la condotta di abbia precluso al sig. la possibilità di CP_1 Pt_1
accedere al beneficio fiscale.
Vi è da precisare che l'odierno attore, una volta avuta la certezza, a seguito della comunicazione datata 8.4.2022, della impossibilità di realizzare l'impianto con la convenuta, aveva tutto il tempo necessario ed utile per ottenere aliunde l'installazione dell'impianto desiderato e ottenere il beneficio fiscale, solché si fosse rivolto ad altri. A conforto di ciò si fa notare come il termine finale per l'accesso al superbonus avesse la scadenza alla fine di settembre 2023, arco temporale più che sufficiente per ottenere la progettazione e l'installazione di un impianto già parzialmente progettato.
Per contro, la condotta del signor si è concretizzata in una totale inerzia: non sono state prodotte Pt_1
mail, messaggistica o comunicazioni di sorta che evidenzino anche la semplice presa di contatto con altre realtà del settore, ovvero l'impossibilità di queste ad assumere l'incarico per via dell'eccessiva domanda. Ciò premesso, il comportamento dell'attore deve essere valutato alla luce dell'articolo 1227
c.c. dovendosi ritenere che l'attore abbia con la propria condotta (omissiva) contraria all'ordinaria diligenza, contribuito a generare il danno da lui stesso subito.
A nulla rilevano i documenti prodotti da parte attrice (doc. da 26 a 34) poiché questi non sono idonei a dimostrare che l'opera avrebbe potuto beneficiare del super bonus (in termini di certezza o grande probabilità), né a dimostrare che parte attrice si fosse attivata al fine di evitare, ovvero circoscrivere l'asserito danno: sul punto, è appena il caso di rilevare come tutti i documenti prodotti siano datati
2024 e pertanto si collochino in un arco temporale notevolmente successivo alla scadenza dei termini per l'ottenimento del Bonus 110% (poiché tutti datati 2024)
Per tutte le ragioni sin ora esposte risulta non dimostrata l'esistenza del nesso causale tra condotta lesiva ed evento dannoso, risultando, piuttosto, dimostrato che l'eventuale danno verificatosi si sarebbe potuto evitare con l'ordinaria diligenza.
In definitiva, la domanda risarcitoria va rigettata.
In ordine alla ripartizione delle spese processuali, stante il parziale accoglimento della domanda attorea, le spese vanno compensate nella misura della metà e poste, per la restante parte, a carico della convenuta, soccombente, nell'importo liquidato in dispositivo, con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio ed introduttiva, minimi per le fasi istruttoria e decisoria, attesa la natura documentale della controversia. Non si riconosce la liquidazione delle spese di CTP esposte in nota dall'attore, trattandosi di consulenza (finalizzata alla trascrizione di messaggi audio contestati nella loro provenienza e comunque non utilizzati ai fini del giudizio) del tutto irrilevante ai fini della decisione.
Attesa la parziale reciproca soccombenza, non sussistono i presupposti per il riconoscimento della responsabilità aggravata ex art 96 c.p.c
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa e contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:
in parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la risoluzione del contratto stipulato fra e in data 17.05.2021, per inadempimento della convenuta;
Parte_1 CP_1
rigetta la domanda di risarcimento del danno;
liquida le spese sostenute dall'attore in € 9.142,00 per compensi ed € 786,00 per spese, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa di legge, dichiarandole compensate per metà;
condanna la convenuta a rifondere all'attore la metà delle spese di lite sopra CP_1
liquidate (per l'intero);
rigetta la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Brescia, 6 giugno 2025.
Il giudice
Carla D'Ambrosio