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Sentenza 12 ottobre 2025
Sentenza 12 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 12/10/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. 8733/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca Lippi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 8733/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FABRIZIO ORGERA Parte_1 ATTORE contro Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI FRANCESCO PISONI e FABIO FOSSA CONVENUTA CONCLUSIONI Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova e per Esso l'Ill.mo Signor Giudice contrariis reiectis previa acquisizione del fascicolo della fase cautelare (NRG. 1223/2022) IN VIA PRELIMINARE: convalidare il sequestro giudiziario emesso dal Tribunale di Genova in persona della Dott.ssa Patrizia CAZZATO reso nel procedimento NRG. 1223/2022 in data 5 luglio 2022 ed eseguito in data 27 luglio 2022. IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato il grave inadempimento della
[...] in merito alla vendita dell'azienda a rogito Controparte_1 Notaio Dott. del 24.12.2021 (Repertorio n. 149068 Fascicolo n. 38876 Persona_1 registrato a Genova il 17.01.2022 al n. 1370) per le causali di cui tutte in narrativa, disporre la riduzione del prezzo di vendita in ragione delle somme versande ai proprietari dei locali ove viene esercitata l'attività ceduta pari ad €. 36.000,00 o quella somma minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto della
[...] a portare all'incasso le 36 cambiali Controparte_1 di cui al detto rogito e per l'effetto ordinare la restituzione dei titoli tutti all'attore. In considerazione di quanto sopra: dichiarare sciolta la clausola di riserva di proprietà di cui alla vendita di azienda a rogito Notaio Dott. del 24.12.2021 (Repertorio n. 149068 Persona_1 Fascicolo n. 38876 regi-strato a Genova il 17.01.2022 al n. 1370) ed infine condannare la e il socio accomandatario Controparte_1 signor al risarcimento dei danni tutti subiti an-che a seguito del grave Controparte_1 inadempimento posto in essere anche in virtù della chiusura dell'attività necessaria per la formalizzazione delle volture con l'ente fornitore del gas per la somma di €. 40.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA:
pagina 1 di 7 - accertato e dichiarato il grave inadempimento posto in essere dalla
[...] in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1 nonché socio accomandatario signor per aver provveduto a cedere l'azienda Controparte_1 celando la convalida dello sfratto per morosità e l'esistenza dei debiti per canoni e forniture di gas;
- accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di locazione in data antecedente alla cessione dell'azienda;
- accertato e dichiarato che i locatori (signori e hanno eseguito Parte_2 Per_2 lo sfratto essendo stati reimmessi nel possesso del loro bene in data 27.02.2023, ove veniva esercitata l'azienda; accertato e dichiarato quanto sopra
- dichiarare la risoluzione del contratto di cessione di azienda del 24.12.2021 (Repertorio n. 149068 Fascicolo n. 38876 registrato a Genova il 17.01.2022 al n. 1370);
- dichiarare che nulla è dovuto da parte cessionaria alla parte cedente a titolo di prezzo di vendita e per l'effetto
- condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t. nonché socio accomandatario signor
[...] al risarcimento dei danni tutti subiti per la somma di €. 40.000,00 o quella diversa CP_1 maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. Vinte spese e compensi”.
Conclusioni per parte convenuta Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ribadita la già, tempestivamente, dedotta incapacità a testimoniare, ex artt. 247 e 246 c.p.c., dell'unico testimone ex adverso indicato, ed escusso con riserva, signor e rinnovata la richiesta di ammissione del Testimone_1 capitolo 9 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 del 14.11.2023 non ammesso, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, respingere le avverse domande tutte in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di erede di Parte_1 Pt_3
, ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_2 L'attore ha, in sintesi, esposto che:
- il 24.12.2021, con atto notarile, aveva acquistato dalla società convenuta Parte_3 un'azienda preordinata alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
tale azienda, ceduta al prezzo di 36.000 € (da pagarsi in rate mensili a mezzo di 36 effetti cambiari da 1.000 €), comprendeva anche i contratti di locazione stipulati con i proprietari degli immobili;
- nel contratto di cessione, in particolare, il cedente garantiva che “l'azienda venduta è franca e libera da debiti di natura sostanziale che di natura fiscale”;
- il 10.1.2022 aveva ricevuto comunicazione dai proprietari degli immobili con Parte_3 cui questi ultimi, appreso della cessione dell'azienda, informavano la cessionaria che la cedente aveva accumulato un debito per canoni e spese ammontante ad € 34.995,70; i proprietari avevano quindi invitato la cessionaria al pagamento delle somme dovute;
fino a quel momento, precisa l'attore, aveva ignorato l'esistenza dell'esposizione debitoria nei confronti dei proprietari degli immobili e della convalida di sfratto per morosità avvenuta il 18.12.2020;
pagina 2 di 7 - veniva, altresì, a conoscenza di un debito nei confronti del fornitore del gas pari Parte_3
a circa 15.000 €;
- per effetto di tali circostanze, taciute dolosamente dal cedente, subiva un ingente danno, qualificato tanto come danno emergente quanto come lucro cessante (in particolare, la chiusura del contatore del gas avrebbe causato una perdita di introiti quantificati dall'attore in 40.000 €); inoltre, aggiunge sempre l'attore, “la proprietà non ha dato cenno positivo alla stipula di nuovi contratti di locazione essendosi risolti quelli precedentemente stipulati con la cedente non riscontrando la richiesta inviata dalla signora ”; CP_2 Parte_3
- il 27.7.2022 il Tribunale aveva autorizzato il sequestro giudiziario delle 36 cambiali “emesse a firma ”; Controparte_3
- l'8.8.2022 è deceduta, sicché l'odierna controversia è stata instaurata dal marito Parte_3 ed erede;
costui ha domandato, in via preliminare, la “convaida del Parte_1 sequestro giudiziario” delle 36 cambiali;
nel merito, accertato il grave inadempimento di la riduzione del prezzo di vendita;
la dichiarazione dell'insussistenza del diritto CP_2 della convenuta a portare all'incasso le cambiali e la loro restituzione all'attore; la dichiarazione di scioglimento della clausola di riserva della proprietà contenuta nella cessione di azienda;
infine, la condanna di al risarcimento dei danni subiti. CP_2
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. La CP_2 convenuta ha affermato che, in realtà, fosse perfettamente a conoscenza Parte_3 dell'esposizione debitoria del cedente, tanto che il prezzo della vendita era concordemente destinato a sanare la morosità pregressa. L'esplicito riferimento, nel contratto di cessione, a eventuali “sofferenze aventi competenza anteriore ad oggi relative alla locazione” confermerebbe la piena conoscenza, da parte del cessionario, dell'esposizione debitoria della cedente. L'omesso pagamento dei debiti, peraltro di importo inferiore rispetto al prezzo di vendita dell'azienda, sarebbe, del resto, imputabile agli acquirenti. All'udienza del 14.9.2023, constatato l'esito negativo delle trattative tra le parti, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Scambiate le memorie, con ordinanza del 2.5.2024 sono stati dichiarati ammissibili alcuni capitoli di prova orale formulati dalle parti. All'udienza del 27.5.2024 si è svolto l'interrogatorio formale di . Sono stati poi Parte_1 sentiti i testimoni , . Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Testimone_1 All'udienza del 10.10.2024 il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, sono stati assegnati i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione. Le domande attoree sono infondate. È pacifico che, il 24.12.2021, (moglie defunta dell'odierno attore) ha acquistato da Parte_3 l'azienda di Bargagli che, sotto l'insegna 'Prie Neigre', era preordinata alla CP_2 somministrazione di bevande e alimenti al pubblico. La cessione, si legge nel contratto, comprendeva alcuni contratti in corso, tra cui quelli di locazione conclusi con OV e proprietari degli immobili in cui veniva Parte_2 esercitata l'attività di ristorazione. Il prezzo della vendita è stato stabilito in “euro 36.000,00”: “prezzo che dovrà essere pagato, come la parte compratrice si impegna e la parte venditrice accetta, in trentasei rate mensili scadenti il giorno quindici di tutti i mesi, a partire dal 15 gennaio 2022 fino al 15 dicembre 2024 compresi di euro 1.000,00 ciascuna”. pagina 3 di 7 Inoltre, si legge sempre nel contratto: “la parte venditrice garantisce che l'azienda venduta è franca da debiti (sia di natura sostanziale che di natura fiscale), e che i beni strumentali sono in piena e libera proprietà e disponibilità della venditrice stessa. Precisa inoltre che l'azienda stessa non ha crediti né merci”. Nell'atto è, altresì, previsto che “Nel caso emergessero eventuali sofferenze aventi competenza anteriore a oggi, relative alla locazione indicata al precedente punto a), la venditrice dovrà incaricare il proprio consulente di procedere, per quanto possibile, alla cessione ai proprietari del credito di imposta riconosciuto ai ristoratori con i vari decreti di ristoro presi in seguito alla crisi dovuta all'epidemia tuttora in corso”. La tutela domandata dall'attore, cessionario dell'azienda, poggia sull'implicito presupposto che costui non fosse effettivamente venuto a conoscenza, nel corso delle trattative, dell'esposizione debitoria in capo alla cedente e della già avvenuta risoluzione dei contratti di locazione. Se, infatti, l'avente causa è a conoscenza dell'esistenza del 'vizio' (la cui assenza è apparentemente garantita dal contratto), non può essere ravvisato alcun inadempimento da parte del dante causa: in questo caso l'oggetto della cessione sarebbe identico rispetto a quello su cui le parti avevano contrattato. Si tratta di un principio generale, declinato in varie norme del codice. Si pensi agli artt. 1491 e 1578 c.c. in tema, rispettivamente, di vizi della cosa venduta o data in locazione. Nella vendita, in particolare, la prova della conoscenza del vizio esclude la garanzia a favore del compratore, anche nell'ipotesi in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa è esente da vizi. Ciò premesso, l'esperita istruttoria ha rivelato che, prima della conclusione del contratto, il cessionario fosse effettivamente venuto a conoscenza dell'esposizione debitoria dell'azienda ceduta. Occorre da subito precisare che, nonostante cessionaria dell'azienda appaia , Parte_3 dominus dell'operazione commerciale è stato, anche e soprattutto, suo figlio . Testimone_1
Ciò si desume non solo dal fatto che fosse quasi settantottenne al momento della Parte_3 stipula della cessione e titolare di un'impresa individuale (“ , dedita a “bar e altri CP_3 esercizi simili senza cucina”) costituita appena sette mesi prima della stipula del contratto di cessione. Ma anche, e soprattutto, da quanto emerso all'esito delle prove orali: tutti i testimoni – compreso lo stesso – hanno evidenziato, più o meno esplicitamente, che chi si Testimone_1 interessò dell'acquisto dell'azienda, della sua successiva, seppur breve, gestione e del tentativo di vendita era il figlio di . Così, per esempio: Parte_3
- , padre di , in sede di interrogatorio formale ha riferito di non Parte_1 Tes_1 sapere sostanzialmente nulla della cessione dell'azienda: di questa, ha ripetuto più volte, “se ne occupava mia moglie con mio figlio”;
- commercialista di ha riferito di aver ricevuto in studio “il Testimone_2 Controparte_1 figlio della signora ” e di aver sempre comunicato con quest'ultimo in merito alle Pt_3 pratiche di cessione dell'azienda;
- , avvocato di uno dei due proprietari degli immobili, ha affermato “di aver Tes_3 avuto un incontro in studio nei primi mesi del 2022 con il figlio della ”; Pt_3
- dipendente dell'azienda, ha raccontato che era , spesso Tes_4 Testimone_1 accompagnato dalla madre, ad aver parlato “varie volte” con Parte_2
- lo stesso ha riferito, tra l'altro, di essere stato presente presso il domicilio Testimone_1 di al momento della stipula dell'atto di cessione e di aver tentato di rivendere CP_1
l'azienda.
Chiarito ciò, molteplici elementi emersi nel corso dell'istruttoria inducono a ritenere che Pt_3
e fossero pienamente consapevoli dell'esposizione debitoria del
[...] Testimone_1 cedente. pagina 4 di 7 Tra le varie testimonianze, occorre muovere da quella di la quale ha riferito di Tes_4 essere stata per lungo tempo dipendente dell'azienda, precisamente dal 2006 al Capodanno del 2021. Il suo punto di vista si rivela dunque prezioso, poiché ha 'assistito', in veste di dipendente, al passaggio dell'azienda da alla famiglia . CP_1 Persona_3 La testimone ha confermato che tanto quanto fossero a Parte_3 Testimone_1 conoscenza della morosità gravante sugli immobili. Più precisamente, ha riferito Tes_4 Tes_1
“veniva spesso dalla mattina all'ora di pranzo”, parlando con lei “della situazione del locale”. I due discutevano, in particolare, “del fatto che c'erano i problemi dello sfratto e della morosità nei confronti di ” e che, nonostante questo, fosse convinto che “il locale aveva Pt_2 Tes_1 tanto potenziale”, tanto da “poterlo tirare su”. Ha riferito, inoltre, che tutti i soggetti coinvolti nella presente vicenda si erano incontrati, prima della cessione, proprio per discutere del problema della 'morosità': “un paio di volte hanno mangiato nel locale per parlare della questione della morosità. C'erano e il papà e la mamma, Testimone_1 Pt_1 Per_4
e il figlio . ha la pasticceria sotto il ristorante e
[...] Persona_5 Parte_2 saliva molto spesso e ha parlato varie volte con e la mamma, che veniva piuttosto Tes_1 spesso col figlio”. La testimone ha confermato, in buona sostanza, che la famiglia , poco prima Persona_3 della cessione dell'azienda, fosse perfettamente a conoscenza dell'esposizione debitoria della società di Proprio la testimone, infatti (i) ha parlato proprio con dei CP_1 Tes_1 problemi di morosità del locale;
(ii) ha assistito, in più occasioni, a pranzi e incontri tra il cedente l'azienda, il cessionario e i proprietari degli immobili. La stessa testimone ha riferito di aver saputo da “che parte delle cambiali sarebbero Tes_1 andate a coprire la morosità degli affitti mancati”. , dunque, non solo era perfettamente Tes_1 a conoscenza dell'esposizione debitoria ma, verosimilmente, aveva concordato con il cedente che almeno parte del prezzo della cessione avrebbe dovuto essere corrisposta ai proprietari dei locali al fine di saldare i debiti di CP_1 Il teste al tempo dei fatti commercialista di (legale rappresentante della Testimone_2 CP_1 società cedente), ha affermato che, pur non avendo partecipato direttamente alle trattative, dalla fine del 2021 aveva avuto contatti con . Quest'ultimo non solo lo aveva Testimone_1 incaricato di “volturare la licenza della ristorazione” e di verificare i “carichi pendenti fiscali all'agenzia delle entrate”, ma gli aveva anche riferito “di aver avuto un abboccamento con i signori ”. L''abboccamento' tra e i conferma la versione dei Pt_2 Persona_3 Pt_2 fatti resa da Tes_4
avvocato di uno dei proprietari dell'immobile, ha riferito, tra l'altro, che Tes_3 nell'autunno del 2021 (si noti: poco tempo prima della cessione dell'azienda) era stato contattato dall'avvocato di il quale gli aveva domandato se, “a fronte del pagamento integrale CP_1 dei canoni e dell'indennità di occupazione”, fosse stato disponibile a “ristipulare un nuovo contratto” di locazione. È del tutto verosimile che 'dietro' tale sopravvenuta richiesta vi fosse la famiglia , di lì a poco cessionaria dell'azienda. E non è un caso che, come Persona_3 riferito dal testimone, “nei primi mesi del 2022” ci fu un incontro “con il figlio della , che Pt_3 nel frattempo aveva acquistato l'azienda, che mi aveva chiesto la disponibilità alla stipula di un nuovo contratto”. , in proposito, ha riferito che , durante l'incontro, si dichiarò Tes_3 Tes_1 indisponibile a sanare la morosità, senza alcuna apparente ragione. È stato sentito, quale testimone, anche , il quale pur non essendo incapace a Testimone_1 testimoniare per il vincolo di parentela che lo lega all'attore (l'eccezione è stata reiterata dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni), circostanza che di per sé non rileva ex art.246 c.p.c. (cfr Cass. ordinanza 31178/2023), deve ritenersi scarsamente attendibile. Non solo perché, come si è visto, era proprio , accanto e prima ancora della Testimone_1 madre e del padre , ad essere, nei fatti, il 'vero' cessionario dell'azienda Parte_3 Pt_1
pagina 5 di 7 (tanto da aver tentato di rivenderla dopo la cessione, come da lui stesso ammesso); ma anche perché le dichiarazioni rese in giudizio contrastano apertamente con le altre risultanze dell'istruttoria. Il testimone ha riferito, per esempio, che lui e la madre erano venuti a conoscenza della morosità del locale soltanto “tra marzo ed aprile del 2022”. Nello stesso atto di citazione, tuttavia, si legge che aveva appreso dell'esposizione debitoria nel gennaio del 2022, come in effetti Parte_3 risulta dalla data apposta sulla comunicazione dei fratelli a (“10 gennaio Pt_2 Parte_3 2022”); dunque, circa due mesi prima rispetto al momento indicato dal testimone in udienza. Lo stesso testimone ha riferito, poi, di non aver “mai fatto incontri all'interno del locale prima dell'atto” di cessione. Il contrario, però, è stato affermato sia da dipendente del Tes_4 locale, la quale ha raccontato e descritto le frequenti visite dei e i molteplici incontri nel Tes_1 ristorante tra tutte i soggetti protagonisti della vicenda;
sia da il quale ha riferito Testimone_2 dell'abboccamento tra e i proprietari dell'immobile. Tes_1 Per tutto quanto esposto, può ritenersi che tanto quanto , al Parte_3 Testimone_1 momento della cessione, fossero pienamente consapevoli che l'azienda fosse gravata da debiti nei confronti dei locatori degli immobili e dei fornitori delle utenze nonché della risoluzione del contratto di locazione già in essere tra i Signori e la società . Pt_2 CP_2 La garanzia prestata dal cedente non ha, dunque, alcun valore vincolante, quanto meno con riferimento ai 'vizi' lamentati dall'attore nei propri atti difensivi. Il che è sufficiente per respingere integralmente le domande attoree. Alla luce della pronuncia sul merito della controversia, deve essere revocato il sequestro giudiziario, reso nel giudizio avente R.G. 2022/1223, delle 36 cambiali scadenti la prima il 15.1.2022 e le successive ogni 15 del mese sino al 15 dicembre 2024 emesse a firma CP_3
, domiciliate presso di Genova
[...] Controparte_3 Controparte_4 via Dante 4B, cambiali emesse a favore di , società in accomandita semplice di CP_2 [...]
Controparte_1 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste carico dell'attore anche con riferimento alla fase cautelare. Sono dunque così così liquidate:
Fase cautelare Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: procedimenti cautelari Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.175,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.202,00 Compenso tabellare (valori medi) : € 3.228,00
Fase di merito Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) : € 7.616,00
pagina 6 di 7
P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando:
- respinge le domande attoree;
- revoca il sequestro giudiziario, reso nel giudizio avente R.G. 2022/1223, delle 36 cambiali scadenti la prima il 15.1.2022 e le successive ogni 15 del mese sino al 15 dicembre 2024 emesse a firma , domiciliate presso Controparte_3 [...]
di Genova via Dante 4B, cambiali emesse a favore di , società Controparte_4 CP_2 in accomandita semplice di alla quale dispone che siano restituite a Controparte_1 cura del custode giudiziario Avv. Fabio Serafino Fossa;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a pagare a parte convenuta le spese di lite della fase cautelare, che liquida in € 3.228,00 oltre accessori di legge nonché le spese di lite relative al giudizio di merito, che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Genova, 12.10.2025 IL GIUDICE FRANCESCA LIPPI Minuta redatta dal MOT Sebastiano Zerbone
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
I SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott.ssa Francesca Lippi ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. R.G. 8733/2022 promossa da:
, rappresentato e difeso dall'Avv. FABRIZIO ORGERA Parte_1 ATTORE contro Controparte_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti GIOVANNI FRANCESCO PISONI e FABIO FOSSA CONVENUTA CONCLUSIONI Conclusioni per parte attrice:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Genova e per Esso l'Ill.mo Signor Giudice contrariis reiectis previa acquisizione del fascicolo della fase cautelare (NRG. 1223/2022) IN VIA PRELIMINARE: convalidare il sequestro giudiziario emesso dal Tribunale di Genova in persona della Dott.ssa Patrizia CAZZATO reso nel procedimento NRG. 1223/2022 in data 5 luglio 2022 ed eseguito in data 27 luglio 2022. IN VIA PRINCIPALE: accertato e dichiarato il grave inadempimento della
[...] in merito alla vendita dell'azienda a rogito Controparte_1 Notaio Dott. del 24.12.2021 (Repertorio n. 149068 Fascicolo n. 38876 Persona_1 registrato a Genova il 17.01.2022 al n. 1370) per le causali di cui tutte in narrativa, disporre la riduzione del prezzo di vendita in ragione delle somme versande ai proprietari dei locali ove viene esercitata l'attività ceduta pari ad €. 36.000,00 o quella somma minore o maggiore che dovesse risultare in corso di causa;
per l'effetto dichiarare l'insussistenza del diritto della
[...] a portare all'incasso le 36 cambiali Controparte_1 di cui al detto rogito e per l'effetto ordinare la restituzione dei titoli tutti all'attore. In considerazione di quanto sopra: dichiarare sciolta la clausola di riserva di proprietà di cui alla vendita di azienda a rogito Notaio Dott. del 24.12.2021 (Repertorio n. 149068 Persona_1 Fascicolo n. 38876 regi-strato a Genova il 17.01.2022 al n. 1370) ed infine condannare la e il socio accomandatario Controparte_1 signor al risarcimento dei danni tutti subiti an-che a seguito del grave Controparte_1 inadempimento posto in essere anche in virtù della chiusura dell'attività necessaria per la formalizzazione delle volture con l'ente fornitore del gas per la somma di €. 40.000,00 o quella diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA:
pagina 1 di 7 - accertato e dichiarato il grave inadempimento posto in essere dalla
[...] in persona del suo legale rappresentante p.t. Controparte_1 nonché socio accomandatario signor per aver provveduto a cedere l'azienda Controparte_1 celando la convalida dello sfratto per morosità e l'esistenza dei debiti per canoni e forniture di gas;
- accertato e dichiarato la risoluzione del contratto di locazione in data antecedente alla cessione dell'azienda;
- accertato e dichiarato che i locatori (signori e hanno eseguito Parte_2 Per_2 lo sfratto essendo stati reimmessi nel possesso del loro bene in data 27.02.2023, ove veniva esercitata l'azienda; accertato e dichiarato quanto sopra
- dichiarare la risoluzione del contratto di cessione di azienda del 24.12.2021 (Repertorio n. 149068 Fascicolo n. 38876 registrato a Genova il 17.01.2022 al n. 1370);
- dichiarare che nulla è dovuto da parte cessionaria alla parte cedente a titolo di prezzo di vendita e per l'effetto
- condannare la in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante p.t. nonché socio accomandatario signor
[...] al risarcimento dei danni tutti subiti per la somma di €. 40.000,00 o quella diversa CP_1 maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa. Vinte spese e compensi”.
Conclusioni per parte convenuta Controparte_2
“Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, ribadita la già, tempestivamente, dedotta incapacità a testimoniare, ex artt. 247 e 246 c.p.c., dell'unico testimone ex adverso indicato, ed escusso con riserva, signor e rinnovata la richiesta di ammissione del Testimone_1 capitolo 9 della memoria ex art. 183 VI comma n. 2 del 14.11.2023 non ammesso, previo ogni accertamento e/o declaratoria del caso, respingere le avverse domande tutte in quanto infondate in fatto e diritto. Con vittoria delle spese di lite”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione ritualmente notificato, , in qualità di erede di Parte_1 Pt_3
, ha convenuto in giudizio
[...] Controparte_2 L'attore ha, in sintesi, esposto che:
- il 24.12.2021, con atto notarile, aveva acquistato dalla società convenuta Parte_3 un'azienda preordinata alla somministrazione di alimenti e bevande al pubblico;
tale azienda, ceduta al prezzo di 36.000 € (da pagarsi in rate mensili a mezzo di 36 effetti cambiari da 1.000 €), comprendeva anche i contratti di locazione stipulati con i proprietari degli immobili;
- nel contratto di cessione, in particolare, il cedente garantiva che “l'azienda venduta è franca e libera da debiti di natura sostanziale che di natura fiscale”;
- il 10.1.2022 aveva ricevuto comunicazione dai proprietari degli immobili con Parte_3 cui questi ultimi, appreso della cessione dell'azienda, informavano la cessionaria che la cedente aveva accumulato un debito per canoni e spese ammontante ad € 34.995,70; i proprietari avevano quindi invitato la cessionaria al pagamento delle somme dovute;
fino a quel momento, precisa l'attore, aveva ignorato l'esistenza dell'esposizione debitoria nei confronti dei proprietari degli immobili e della convalida di sfratto per morosità avvenuta il 18.12.2020;
pagina 2 di 7 - veniva, altresì, a conoscenza di un debito nei confronti del fornitore del gas pari Parte_3
a circa 15.000 €;
- per effetto di tali circostanze, taciute dolosamente dal cedente, subiva un ingente danno, qualificato tanto come danno emergente quanto come lucro cessante (in particolare, la chiusura del contatore del gas avrebbe causato una perdita di introiti quantificati dall'attore in 40.000 €); inoltre, aggiunge sempre l'attore, “la proprietà non ha dato cenno positivo alla stipula di nuovi contratti di locazione essendosi risolti quelli precedentemente stipulati con la cedente non riscontrando la richiesta inviata dalla signora ”; CP_2 Parte_3
- il 27.7.2022 il Tribunale aveva autorizzato il sequestro giudiziario delle 36 cambiali “emesse a firma ”; Controparte_3
- l'8.8.2022 è deceduta, sicché l'odierna controversia è stata instaurata dal marito Parte_3 ed erede;
costui ha domandato, in via preliminare, la “convaida del Parte_1 sequestro giudiziario” delle 36 cambiali;
nel merito, accertato il grave inadempimento di la riduzione del prezzo di vendita;
la dichiarazione dell'insussistenza del diritto CP_2 della convenuta a portare all'incasso le cambiali e la loro restituzione all'attore; la dichiarazione di scioglimento della clausola di riserva della proprietà contenuta nella cessione di azienda;
infine, la condanna di al risarcimento dei danni subiti. CP_2
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto delle domande avversarie. La CP_2 convenuta ha affermato che, in realtà, fosse perfettamente a conoscenza Parte_3 dell'esposizione debitoria del cedente, tanto che il prezzo della vendita era concordemente destinato a sanare la morosità pregressa. L'esplicito riferimento, nel contratto di cessione, a eventuali “sofferenze aventi competenza anteriore ad oggi relative alla locazione” confermerebbe la piena conoscenza, da parte del cessionario, dell'esposizione debitoria della cedente. L'omesso pagamento dei debiti, peraltro di importo inferiore rispetto al prezzo di vendita dell'azienda, sarebbe, del resto, imputabile agli acquirenti. All'udienza del 14.9.2023, constatato l'esito negativo delle trattative tra le parti, sono stati concessi i termini per il deposito delle memorie ex art. 183, co. 6, c.p.c. Scambiate le memorie, con ordinanza del 2.5.2024 sono stati dichiarati ammissibili alcuni capitoli di prova orale formulati dalle parti. All'udienza del 27.5.2024 si è svolto l'interrogatorio formale di . Sono stati poi Parte_1 sentiti i testimoni , . Testimone_2 Tes_3 Tes_4 Testimone_1 All'udienza del 10.10.2024 il giudice ha fissato udienza per la precisazione delle conclusioni. Precisate le conclusioni, sono stati assegnati i termini per le comparse conclusionali e le memorie di replica. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione. Le domande attoree sono infondate. È pacifico che, il 24.12.2021, (moglie defunta dell'odierno attore) ha acquistato da Parte_3 l'azienda di Bargagli che, sotto l'insegna 'Prie Neigre', era preordinata alla CP_2 somministrazione di bevande e alimenti al pubblico. La cessione, si legge nel contratto, comprendeva alcuni contratti in corso, tra cui quelli di locazione conclusi con OV e proprietari degli immobili in cui veniva Parte_2 esercitata l'attività di ristorazione. Il prezzo della vendita è stato stabilito in “euro 36.000,00”: “prezzo che dovrà essere pagato, come la parte compratrice si impegna e la parte venditrice accetta, in trentasei rate mensili scadenti il giorno quindici di tutti i mesi, a partire dal 15 gennaio 2022 fino al 15 dicembre 2024 compresi di euro 1.000,00 ciascuna”. pagina 3 di 7 Inoltre, si legge sempre nel contratto: “la parte venditrice garantisce che l'azienda venduta è franca da debiti (sia di natura sostanziale che di natura fiscale), e che i beni strumentali sono in piena e libera proprietà e disponibilità della venditrice stessa. Precisa inoltre che l'azienda stessa non ha crediti né merci”. Nell'atto è, altresì, previsto che “Nel caso emergessero eventuali sofferenze aventi competenza anteriore a oggi, relative alla locazione indicata al precedente punto a), la venditrice dovrà incaricare il proprio consulente di procedere, per quanto possibile, alla cessione ai proprietari del credito di imposta riconosciuto ai ristoratori con i vari decreti di ristoro presi in seguito alla crisi dovuta all'epidemia tuttora in corso”. La tutela domandata dall'attore, cessionario dell'azienda, poggia sull'implicito presupposto che costui non fosse effettivamente venuto a conoscenza, nel corso delle trattative, dell'esposizione debitoria in capo alla cedente e della già avvenuta risoluzione dei contratti di locazione. Se, infatti, l'avente causa è a conoscenza dell'esistenza del 'vizio' (la cui assenza è apparentemente garantita dal contratto), non può essere ravvisato alcun inadempimento da parte del dante causa: in questo caso l'oggetto della cessione sarebbe identico rispetto a quello su cui le parti avevano contrattato. Si tratta di un principio generale, declinato in varie norme del codice. Si pensi agli artt. 1491 e 1578 c.c. in tema, rispettivamente, di vizi della cosa venduta o data in locazione. Nella vendita, in particolare, la prova della conoscenza del vizio esclude la garanzia a favore del compratore, anche nell'ipotesi in cui il venditore abbia dichiarato che la cosa è esente da vizi. Ciò premesso, l'esperita istruttoria ha rivelato che, prima della conclusione del contratto, il cessionario fosse effettivamente venuto a conoscenza dell'esposizione debitoria dell'azienda ceduta. Occorre da subito precisare che, nonostante cessionaria dell'azienda appaia , Parte_3 dominus dell'operazione commerciale è stato, anche e soprattutto, suo figlio . Testimone_1
Ciò si desume non solo dal fatto che fosse quasi settantottenne al momento della Parte_3 stipula della cessione e titolare di un'impresa individuale (“ , dedita a “bar e altri CP_3 esercizi simili senza cucina”) costituita appena sette mesi prima della stipula del contratto di cessione. Ma anche, e soprattutto, da quanto emerso all'esito delle prove orali: tutti i testimoni – compreso lo stesso – hanno evidenziato, più o meno esplicitamente, che chi si Testimone_1 interessò dell'acquisto dell'azienda, della sua successiva, seppur breve, gestione e del tentativo di vendita era il figlio di . Così, per esempio: Parte_3
- , padre di , in sede di interrogatorio formale ha riferito di non Parte_1 Tes_1 sapere sostanzialmente nulla della cessione dell'azienda: di questa, ha ripetuto più volte, “se ne occupava mia moglie con mio figlio”;
- commercialista di ha riferito di aver ricevuto in studio “il Testimone_2 Controparte_1 figlio della signora ” e di aver sempre comunicato con quest'ultimo in merito alle Pt_3 pratiche di cessione dell'azienda;
- , avvocato di uno dei due proprietari degli immobili, ha affermato “di aver Tes_3 avuto un incontro in studio nei primi mesi del 2022 con il figlio della ”; Pt_3
- dipendente dell'azienda, ha raccontato che era , spesso Tes_4 Testimone_1 accompagnato dalla madre, ad aver parlato “varie volte” con Parte_2
- lo stesso ha riferito, tra l'altro, di essere stato presente presso il domicilio Testimone_1 di al momento della stipula dell'atto di cessione e di aver tentato di rivendere CP_1
l'azienda.
Chiarito ciò, molteplici elementi emersi nel corso dell'istruttoria inducono a ritenere che Pt_3
e fossero pienamente consapevoli dell'esposizione debitoria del
[...] Testimone_1 cedente. pagina 4 di 7 Tra le varie testimonianze, occorre muovere da quella di la quale ha riferito di Tes_4 essere stata per lungo tempo dipendente dell'azienda, precisamente dal 2006 al Capodanno del 2021. Il suo punto di vista si rivela dunque prezioso, poiché ha 'assistito', in veste di dipendente, al passaggio dell'azienda da alla famiglia . CP_1 Persona_3 La testimone ha confermato che tanto quanto fossero a Parte_3 Testimone_1 conoscenza della morosità gravante sugli immobili. Più precisamente, ha riferito Tes_4 Tes_1
“veniva spesso dalla mattina all'ora di pranzo”, parlando con lei “della situazione del locale”. I due discutevano, in particolare, “del fatto che c'erano i problemi dello sfratto e della morosità nei confronti di ” e che, nonostante questo, fosse convinto che “il locale aveva Pt_2 Tes_1 tanto potenziale”, tanto da “poterlo tirare su”. Ha riferito, inoltre, che tutti i soggetti coinvolti nella presente vicenda si erano incontrati, prima della cessione, proprio per discutere del problema della 'morosità': “un paio di volte hanno mangiato nel locale per parlare della questione della morosità. C'erano e il papà e la mamma, Testimone_1 Pt_1 Per_4
e il figlio . ha la pasticceria sotto il ristorante e
[...] Persona_5 Parte_2 saliva molto spesso e ha parlato varie volte con e la mamma, che veniva piuttosto Tes_1 spesso col figlio”. La testimone ha confermato, in buona sostanza, che la famiglia , poco prima Persona_3 della cessione dell'azienda, fosse perfettamente a conoscenza dell'esposizione debitoria della società di Proprio la testimone, infatti (i) ha parlato proprio con dei CP_1 Tes_1 problemi di morosità del locale;
(ii) ha assistito, in più occasioni, a pranzi e incontri tra il cedente l'azienda, il cessionario e i proprietari degli immobili. La stessa testimone ha riferito di aver saputo da “che parte delle cambiali sarebbero Tes_1 andate a coprire la morosità degli affitti mancati”. , dunque, non solo era perfettamente Tes_1 a conoscenza dell'esposizione debitoria ma, verosimilmente, aveva concordato con il cedente che almeno parte del prezzo della cessione avrebbe dovuto essere corrisposta ai proprietari dei locali al fine di saldare i debiti di CP_1 Il teste al tempo dei fatti commercialista di (legale rappresentante della Testimone_2 CP_1 società cedente), ha affermato che, pur non avendo partecipato direttamente alle trattative, dalla fine del 2021 aveva avuto contatti con . Quest'ultimo non solo lo aveva Testimone_1 incaricato di “volturare la licenza della ristorazione” e di verificare i “carichi pendenti fiscali all'agenzia delle entrate”, ma gli aveva anche riferito “di aver avuto un abboccamento con i signori ”. L''abboccamento' tra e i conferma la versione dei Pt_2 Persona_3 Pt_2 fatti resa da Tes_4
avvocato di uno dei proprietari dell'immobile, ha riferito, tra l'altro, che Tes_3 nell'autunno del 2021 (si noti: poco tempo prima della cessione dell'azienda) era stato contattato dall'avvocato di il quale gli aveva domandato se, “a fronte del pagamento integrale CP_1 dei canoni e dell'indennità di occupazione”, fosse stato disponibile a “ristipulare un nuovo contratto” di locazione. È del tutto verosimile che 'dietro' tale sopravvenuta richiesta vi fosse la famiglia , di lì a poco cessionaria dell'azienda. E non è un caso che, come Persona_3 riferito dal testimone, “nei primi mesi del 2022” ci fu un incontro “con il figlio della , che Pt_3 nel frattempo aveva acquistato l'azienda, che mi aveva chiesto la disponibilità alla stipula di un nuovo contratto”. , in proposito, ha riferito che , durante l'incontro, si dichiarò Tes_3 Tes_1 indisponibile a sanare la morosità, senza alcuna apparente ragione. È stato sentito, quale testimone, anche , il quale pur non essendo incapace a Testimone_1 testimoniare per il vincolo di parentela che lo lega all'attore (l'eccezione è stata reiterata dalla parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni), circostanza che di per sé non rileva ex art.246 c.p.c. (cfr Cass. ordinanza 31178/2023), deve ritenersi scarsamente attendibile. Non solo perché, come si è visto, era proprio , accanto e prima ancora della Testimone_1 madre e del padre , ad essere, nei fatti, il 'vero' cessionario dell'azienda Parte_3 Pt_1
pagina 5 di 7 (tanto da aver tentato di rivenderla dopo la cessione, come da lui stesso ammesso); ma anche perché le dichiarazioni rese in giudizio contrastano apertamente con le altre risultanze dell'istruttoria. Il testimone ha riferito, per esempio, che lui e la madre erano venuti a conoscenza della morosità del locale soltanto “tra marzo ed aprile del 2022”. Nello stesso atto di citazione, tuttavia, si legge che aveva appreso dell'esposizione debitoria nel gennaio del 2022, come in effetti Parte_3 risulta dalla data apposta sulla comunicazione dei fratelli a (“10 gennaio Pt_2 Parte_3 2022”); dunque, circa due mesi prima rispetto al momento indicato dal testimone in udienza. Lo stesso testimone ha riferito, poi, di non aver “mai fatto incontri all'interno del locale prima dell'atto” di cessione. Il contrario, però, è stato affermato sia da dipendente del Tes_4 locale, la quale ha raccontato e descritto le frequenti visite dei e i molteplici incontri nel Tes_1 ristorante tra tutte i soggetti protagonisti della vicenda;
sia da il quale ha riferito Testimone_2 dell'abboccamento tra e i proprietari dell'immobile. Tes_1 Per tutto quanto esposto, può ritenersi che tanto quanto , al Parte_3 Testimone_1 momento della cessione, fossero pienamente consapevoli che l'azienda fosse gravata da debiti nei confronti dei locatori degli immobili e dei fornitori delle utenze nonché della risoluzione del contratto di locazione già in essere tra i Signori e la società . Pt_2 CP_2 La garanzia prestata dal cedente non ha, dunque, alcun valore vincolante, quanto meno con riferimento ai 'vizi' lamentati dall'attore nei propri atti difensivi. Il che è sufficiente per respingere integralmente le domande attoree. Alla luce della pronuncia sul merito della controversia, deve essere revocato il sequestro giudiziario, reso nel giudizio avente R.G. 2022/1223, delle 36 cambiali scadenti la prima il 15.1.2022 e le successive ogni 15 del mese sino al 15 dicembre 2024 emesse a firma CP_3
, domiciliate presso di Genova
[...] Controparte_3 Controparte_4 via Dante 4B, cambiali emesse a favore di , società in accomandita semplice di CP_2 [...]
Controparte_1 Le spese di lite seguono la soccombenza e devono pertanto essere poste carico dell'attore anche con riferimento alla fase cautelare. Sono dunque così così liquidate:
Fase cautelare Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: procedimenti cautelari Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.175,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 851,00
Fase decisionale, valore medio: € 1.202,00 Compenso tabellare (valori medi) : € 3.228,00
Fase di merito Tabelle: 2022 (D.M. n. 147 del 13/08/2022) Competenza: giudizi di cognizione innanzi al tribunale Valore della causa: da € 26.001 a € 52.000
Fase di studio della controversia, valore medio: € 1.701,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.204,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore medio: € 1.806,00
Fase decisionale, valore medio: € 2.905,00 Compenso tabellare (valori medi) : € 7.616,00
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P.Q.M.
il Tribunale di Genova, in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, definitivamente pronunciando:
- respinge le domande attoree;
- revoca il sequestro giudiziario, reso nel giudizio avente R.G. 2022/1223, delle 36 cambiali scadenti la prima il 15.1.2022 e le successive ogni 15 del mese sino al 15 dicembre 2024 emesse a firma , domiciliate presso Controparte_3 [...]
di Genova via Dante 4B, cambiali emesse a favore di , società Controparte_4 CP_2 in accomandita semplice di alla quale dispone che siano restituite a Controparte_1 cura del custode giudiziario Avv. Fabio Serafino Fossa;
- dichiara tenuta e condanna parte attrice a pagare a parte convenuta le spese di lite della fase cautelare, che liquida in € 3.228,00 oltre accessori di legge nonché le spese di lite relative al giudizio di merito, che liquida in € 7.616,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Genova, 12.10.2025 IL GIUDICE FRANCESCA LIPPI Minuta redatta dal MOT Sebastiano Zerbone
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