Articolo 10 della Legge 17 maggio 1952, n. 608
Articolo 9Articolo 11
Versione
2 luglio 1952
Art. 10.
Il personale non di ruolo dei cessati Consigli provinciali dell'economia e delle Camere di commercio, industria e agricoltura, il quale e' stato assunto direttamente o verra' successivamente assunto nei ruoli statali degli Uffici provinciali dell'economia e degli Uffici provinciali dell'industria e del commercio ad essi succeduti, ha diritto, ove ne faccia domanda, di riscattare per intero il periodo di servizio non di ruolo prestato presso gli Enti predetti fino alla data di immissione nei ruoli statali stessi.
Per il riconoscimento di cui al precedente comma e' dovuto all'Erario, a carico del personale, il contributo di riscatto del 18 per cento dello stipendio annuo pensionabile alla data di presentazione della domanda e per ogni anno di servizio riscattato fino alla data di immissione nei ruoli statali di cui al precedente comma.
Per il periodo decorrente dalla data di immissione del personale di cui al primo comma, del presente articolo nei ruoli statali ivi indicati, sono applicabili le norme previste dall'art. 8 della presente legge.
Entrata in vigore il 2 luglio 1952