Decreto presidenziale 5 ottobre 2020
Ordinanza collegiale 17 dicembre 2020
Sentenza 15 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 15/04/2021, n. 540 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 540 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/04/2021
N. 00540/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01101/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1101 del 2020, proposto da
AN ME, UI NT, AN IA UR, HE IT NA IO, AN ZO, NA NN, UC RE, GO LA, SA LA, GI SA, rappresentati e difesi dagli avvocati UI Quinto, Pietro Quinto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pietro Quinto in Lecce, via PE Garibaldi 43;
contro
Comune di Melpignano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Saverio Sticchi Damiani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
TI VA, AN MA, TT RC, EL De OR, EL TA, IA RA, PE TA, IA IN HI, rappresentati e difesi dagli avvocati Saverio Sticchi Damiani, Michele Bonsegna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
IA ST HI non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del verbale delle operazioni dell'Adunanza dei Presidenti delle Sezioni (modello n. 67/COM) del 22/9/2020 relativo alla elezione diretta del Sindaco e del Consiglio Comunale del Comune di Melpignano con cui è stata proclamata l'elezione del Sindaco nella persona della sig.ra TI VA e dei consiglieri comunali MA AN, RC TT, De OR EL, TA EL, RA IA, HI IA IN e TA PE;
- nei limiti dell'interesse, dei verbali delle sezioni n.ri 1, 2 e 3;
- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi compresa la convalida degli eletti da parte del Consiglio Comunale, ove nelle more intervenuta;
nonché per l'accertamento
- del diritto del ricorrente AN ME, previa correzione del risultato elettorale, ad essere proclamato eletto Sindaco del Comune di Melpignano;
- del diritto dei ricorrenti RE UC, ZO AN, LA GO, NN NA e SA GI, ad essere proclamati eletti consiglieri;
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da TI VA, AN MA, TT RC, EL De OR, EL TA, IA RA, PE TA e IA IN HI il 23\10\2020:
- di n. 3 voti illegittimamente assegnati in favore della Lista n. 1 “Melpignano Civica”, nonché per l’assegnazione di n. 1 voto illegittimamente annullato in danno della Lista n. 2 “Progetto Comune”, con la conseguente conferma dell’elezione degli odierni ricorrenti incidentali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Melpignano e di TI VA e di AN MA e di TT RC e di EL De OR e di EL TA e di IA RA e di PE TA e di IA IN HI;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 aprile 2021 il dott. AN Pasca e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in esame i ricorrenti, candidato il primo alla carica di Sindaco e tutti gli altri a quella di consigliere comunale nella Lista n. 1, impugnano i risultati elettorali delle elezioni amministrative del 20 e 21 settembre 2020 nel comune di Melpignano, nonché gli atti presupposti e la proclamazione degli eletti, come precisato in epigrafe e ne chiedono l’annullamento , con conseguente accertamento del loro diritto, previa correzione dei risultati elettorali ad essere proclamati rispettivamente Sindaco e consiglieri comunali del predetto comune.
A supporto delle domanda deducono i seguenti motivi di censura:
1.Nella Sezione n. 1 –a.) sarebbero state annullate due schede, l’una contenente un segno di croce nel riquadro della Lista 1 ed un piccolissimo segno di matita non significativo e l’altra contenente crocesegno su tutte e tre le liste ma con indicazione in corrispondenza della lista n, 1 del nome del candidato sindaco AN ME; assumono i ricorrenti che viceversa l’Ufficio Elettorale avrebbe dovuto attribuire la preferenza al ricorrente ME, in quanto chiara la volontà dell’elettore in tal senso e non significativo il segno sfuggito dalla matita; b) l’Ufficio elettorale avrebbe annoverato tra le schede bianche due schede invece recanti un piccolo segno di matita sul simbolo della Lista n. 1, risultando anche in tal caso inequivoca la volontà dell’elettore;
2.Nella Sezione n. 2 – a) l’Ufficio Elettorale avrebbe annullato una scheda contenente crocesegno sulla lista n. 1 con preferenza per il candidato LA D. ed un crocesegno anche sulla Lista n. 2, laddove proprio l’indicazione della D, iniziale del nome GO, distinguendolo dall’altra candidata della stessa lista LA SA e da LA RG (candidato nella Lista n. 3), dimostrerebbe la chiara volontà dell’elettore; b) risulterebbe annoverata tra le schede bianche una scheda contente un piccolo tratto di matita sul simbolo della Lista 1;
3.Nella Sezione n. 3 – a) sarebbe stata dichiarata nulla una scheda con croce sulla Lista n. 1 e preferenza per il candidato UR (corrispondente al candidato n. 10 Lista 1 AN IA UR; b) l’Ufficio avrebbe dichiarato nulla una scheda recante croce sulla Lista n. 1 e preferenza per il candidato NT (Lugi NT, candidato n. 6 della Lista 1), espressa tuttavia in corrispondenza del riquadro della Lista 2; in entrambi i casi risulterebbe chiara la volontà dell’elettore e la dichiarata nullità delle due schede integrerebbe anche violazione delle istruzioni ministeriali (art. 6 co.1 DPR 132/93 e art. 57 T.U. 570/1960;
4. Sempre nella Sezione n. 3 l’Ufficio avrebbe ritenuto scheda bianca una scheda recante un segno di matita sul simbolo della Lista n. 1, segno che risulterebbe comunque percepibile e dimostrerebbe la volontà di voto espressa dall’elettore.
In data 13 ottobre 2020 si è costituito in giudizio il Comune di Melpignano, che ha depositato controricorso in data 23 ottobre 2020, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in quanto generico ed esplorativo, nonché in relazione alla circostanza che nei verbali delle sezioni indicate, verbali sottoscritti anche dai rappresentanti di lista, non risulterebbe traccia alcuna di quanto denunciato con i motivi di ricorso; assume altresì il Comune che la presenza nella Sezione n. 1 di ME ND PE come rappresentante di Lista supplente per la lista 1 risulterebbe esclusa dal chiaro contenuto del relativo verbale con conseguente totale inattendibilità delle dichiarazioni rese dal predetto nell’atto notorio dallo stresso sottoscritto il 27 settembre 2020; assume ancora il Comune che le dichiarazioni rese successivamente dai rappresentanti di lista HI, ME e UR risulterebbe anch’esse inattendibili avendo i predetti regolarmente sottoscritto i verbali delle operazioni elettorali senza riserva o contestazione alcuna.
Il Comune di Melpignano eccepisce la infondatezza del ricorso anche nel merito con articolate controdeduzioni in riferimento a tutti i motivi di censura dedotti dai ricorrenti.
Si sono altresì costituiti in giudizio il neo Sindaco TI VA, nonché i primi sette candidati della lista n. 2 proclamati eletti alla carica di consigliere comunale, contestando le avverse deduzioni ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità e, quindi, l’infondatezza nel merito del ricorso, nei medesimi termini già dedotti dal Comune di Melpignano.
Il neo sindaco VA e i sette neo consiglieri comunali, meglio indicati in epigrafe, hanno altresì proposto ricorso incidentale impugnando i verbali e gli atti connessi e presupposti nella parte in cui si sarebbero attribuiti tre voti alla lista n. 1, nonché nella parte in cui non sarebbe stato attribuito un voto alla lista n. 2, della quale facevano parte i ricorrenti incidentali.
In particolare deducono:
1/A. Nella sezione n. 1- a) sarebbe stato attribuito un voto alla lista n. 1, in luogo di dichiarare la nullità della scheda in quanto recante crocesegno sulla Lista n. 1 ma con l’indicazione nello spazio corrispondente del cognome MI, non candidato in alcuna lista; b) parimenti illegittima risulterebbe l’assegnazione di un ulteriore voto alla lista n. 1 recante più segni reiteratamente sovrapposti sulla lista 1, da intendersi come evidente volontà di riconoscimento; c) sarebbe stato illegittimamente attribuito alla lista n. 1 un voto relativo ad una scheda recante crocesegno sul simbolo della Lista n. 1 ma anche un tratto grafico incomprensibile in corrispondenza della Lista n. 2, risultando evidente la nullità della stessa sia per equivoca volontà dell’elettore sia per la presenza di segno idoneo a consentire il riconoscimento; d) i ricorrenti incidentali, in via subordinata, assumono inoltre che, con riferimento alla censura di cui al motivo 1/A e qualora la stessa dovesse per mera ipotesi ritenersi fondata, dovrebbe correlativamente attribuirsi il voto di preferenza alla lista n.2 relativamente alla scheda recante crocesegno sulla lista n.2 e indicazione di preferenza in favore di “D LU NT, elettrice non candidata in alcuna lista, al pari di “MI”.
Con ordinanza di questo Tribunale n. 1428/2020 è stata disposta verificazione istruttoria da eseguirsi a cura della Prefettura di Lecce e la relativa relazione, corredata dagli allegati, è stata depositata in atti.
Le parti hanno prodotto documentazione istruttoria, memorie difensive e memorie di replica.
All’udienza del 14 aprile 2021 il ricorso è stato introitato per la decisione.
DIRITTO
Rileva il Collegio che alla stregua dei risultati della verificazione il ricorso principale risulta manifestamente infondato.
La manifesta infondatezza nel merito consente di prescindere dallo scrutinio delle preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso.
Occorre anzitutto premettere che la verificazione è stata circoscritta alle sole schede specificamente oggetto di contestazione, secondo le puntuali indicazioni in tal senso espresse nell’ordinanza di questo Tribunale e in applicazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato.
Ed invero, con riferimento al primo motivo di censura, relativamente al profilo sub 1a) e 1b), il verificatore dà atto che tra le due schede nulle e le sei schede bianche non è stata rinvenuta alcuna scheda avente le caratteristiche descritte nel primo motivo di ricorso sub 1a) né alcuna scheda avente le caratteristiche descritte nel primo motivo di ricorso sub 1b).
Il primo motivo di censura nella sua duplice articolazione risulta infondato in punto di fatto, non risultando provata l’esistenza né delle due schede nulle né delle due schede bianche, illegittimamente pertanto rivendicate dai ricorrenti come di preferenza in proprio favore.
La verificazione ha viceversa rinvenuto nella Sezione 1 una scheda recante le caratteristiche descritte nel primo motivo del ricorso incidentale (crocesegno su Lista 1 ma con indicazione di preferenza “MI” non candidato in alcuna lista); in relazione a tale specifico profilo, i predetti ricorrenti incidentali, chiedono in via principale confermarsi la nullità del voto in quanto recante indicazione di riconoscimento, nonché – in via subordinata, l’attribuzione del voto di preferenza dell’analoga scheda, questa volta rinvenuta dai verificatori, recante crocesegno su Lista n. 2 e indicazione di preferenza al nome di “D LU NT, parimenti non candidata in alcuna lista.
Rileva in proposito il Collegio che, alla stregua dei complessivi risultati dell’attività di verificazione, tale motivo di censura risulta anzitutto improcedibile con riferimento al ricorso incidentale, atteso che comunque l’eventuale favorevole scrutinio non supererebbe la prova di resistenza con conseguente inidoneità a determinare una variazione dei risultati elettorali. A prescindere da quanto sopra con riferimento alla subordinata domanda proposta dai ricorrenti incidentali, rileva il Collegio che il motivo è comunque infondato nel merito, atteso che l’indicazione di nominativo di soggetto facente parte del corpo elettorale ma non candidato in alcuna lista non può che intendersi come indicazione di riconoscimento dell’espressione di voto, con conseguente infondatezza del motivo nel merito e ferma restando l’ininfluenza del risultato per effetto della corrispettività dell’attribuzione della preferenza.
Con riferimento al secondo motivo di ricorso, relativo ad una scheda nulla (crocesegno Lista n. 1 e preferenza candidato LA D.) e ad una scheda bianca (che invece recherebbe un piccolissimo segno di matita sulla Lista n. 1) nella Sezione n. 2, il verificatore ha accertato l’inesistenza di alcuna scheda contenente le caratteristiche rispettivamente indicate dai ricorrenti nel motivo di censura in esame, che deve pertanto ritenersi anch’esso infondato in punto di fatto.
Sempre nella Sezione n. 2 sono state invece rinvenute n. 1 scheda recante le caratteristiche descritte nel secondo motivo del ricorso incidentale.
Con riferimento al terzo motivo - Sezione n. 3, i verificatori danno atto che tra le schede nulle e le schede bianche (busta 5 c) non è stata rinvenuta alcuna scheda contenente le caratteristiche di cui al punto A1 dell’ordinanza; è stata invece rinvenuta una scheda parzialmente corrispondente a quella descritta dai ricorrenti, ovvero una scheda recante crocesegno su Lista n. 1 con indicazione di preferenza “NT”, ma con ulteriore crocesegno sul contrassegno della lista n. 2 Progetto Comune, della quale va confermata la declaratoria di nullità non potendosi evincere in modo inequivoco la volontà dell’elettore.
Può prescindersi, in relazione alla complessiva valutazione dei risultati dall’esame delle censure proposte dai ricorrenti incidentali, difettando l’interesse a ricorrere proprio in ragione della manifesta infondatezza del ricorso principale, che deve pertanto essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno dunque poste a carico dei ricorrenti principali e liquidate come in dispositivo.
A carico dei ricorrenti principali vanno altresì poste le spese relative all’attività di verificazione, liquidate in favore del verificatore come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima definitivamente pronunciando, respinge il ricorso principale e dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna i ricorrenti, in solido fra loro, al rimborso delle spese di giudizio liquidate nella misura di: a) Euro 2.500,00 oltre IVA e accessori di legge in favore del Comune di Melpignano; b) Euro 2.500,00 oltre IVA e accessori di legge in favore dei controinteressati.
Liquida in favore del Verificatore la complessiva somma di Euro 1.200,00, il cui pagamento è posto a carico dei ricorrenti in solido fra loro.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 14 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati:
AN Pasca, Presidente, Estensore
Ettore Manca, Consigliere
IA Luisa Rotondano, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| AN Pasca |
IL SEGRETARIO