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Sentenza 26 giugno 2024
Sentenza 26 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 26/06/2024, n. 6435 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 6435 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2024 |
Testo completo
N. R.G. 1576/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 26 giugno 2026
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1576/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Spadaro, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, alla via Gardone n. 8, presso il difensore ricorrente contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via
Freguglia n. 1, presso il difensore resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07-01-2024 il sig. conveniva avanti questo Tribunale il Parte_1
di Milano, chiedendo Controparte_2
di accertare e dichiarare la sua idoneità al conseguimento del titolo abilitativo alla guida e, quindi, il diritto ad essere ammesso al sostenimento del relativo esame pratico finale, previa sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del procedimento di riabilitazione e con ammissione del ricorrente con riserva al sostenimento dell'esame pratico volto a conseguire il titolo abilitativo alla guida entro e non oltre il 20-05-2024 e, nel caso di esito positivo, consentendone la pagina 2 di 5 dichiarazione provvisoria di abilitato alla guida, senza tuttavia consegna di detto titolo se non fino a definitività dello stesso.
Parte ricorrente deduceva, in particolare che:
- in data 17-11-2023 veniva adottato dall' di Milano il diniego al Controparte_2
rilascio del titolo abilitativo alla guida nei confronti del sig. conseguentemente egli non Parte_1
veniva ammesso alla relativa prova pratica prevista in pari data;
- tale diniego conseguiva alla supposta mancanza dei requisiti morali ex art. 120 comma 1, C.d.S., dedotta dall'inserimento sul nominativo del ricorrente, da parte della Prefettura di Torino, di un ostativo al rilascio del titolo;
- in mancanza di indicazioni, il ricorrente ha ritenuto trattarsi della sentenza n. 3621/2019 emessa il
09-03-2019 dal Tribunale di Roma e pubblicata in pari data, divenuta irrevocabile il 03-04-2019, con la quale il sig. era stato condannato alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 4, nonchè Parte_1
alla multa di euro 6.000,00, sotto concessione della sospensione condizionale;
- per tale ragione, essendo maturati i requisiti di legge per farlo, il ricorrente ha recentemente proposto istanza di riabilitazione al competente Tribunale di Sorveglianza, istanza ancora nelle fasi iniziali ed in attesa di rubricazione e assegnazione a collegio;
- una volta ottenuta la riabilitazione, il sig. sarà sicuramente nel possesso dei requisiti Parte_1
morali di cui all'art. 120 C.d.S. e, quindi, pienamente idoneo al conseguimento della patente di guida.
Con decreto pronunciato in data 18-02-2024, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 07-05-2024, riservandosi all'esito della costituzione della parte resistente la decisione sulla sospensione del provvedimento avversato e sulla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Con istanza depositata in data 16-03-2024, il ricorrente rinunciava alla domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e insisteva per la sospensione del decreto di diniego, essendo nel frattempo intervenuta la riabilitazione.
Con decreto pronunciato in data 28-03-2024 il Giudice disponeva la sospensione del decreto di diniego al conseguimento del titolo abilitativo alla guida, con ammissione, con riserva, del ricorrente a sostenere l'esame pratico volto a conseguire tale titolo.
In data 24-04-2024 si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande formulate dal sig. deducendo quanto segue: Parte_1
pagina 3 di 5 - il provvedimento di diniego avversato è stato emesso in quanto difettavano in capo all'istante i requisiti morali di cui all'art. 120 C.d.S., considerato che l'istante ha subito una condanna per aver commesso un reato in materia di stupefacenti, per la quale non è sopravvenuta la riabilitazione;
- il ha correttamente emesso il provvedimento impugnato perché il ricorrente è stato CP_1
condannato per un reato c.d. ostativo, di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S. e non risultano intervenuti dopo la condanna provvedimenti riabilitativi;
- inoltre, il potere di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S. è di carattere vincolato;
pertanto, il ha CP_1
applicato pedissequamente la disposizione normativa, che non riconosce alcun tipo di discrezionalità in capo all'autorità amministrativa, mentre un simile potere è stato introdotto con un intervento della
Corte Costituzionale nella disciplina della revoca della patente di cui all'art. 120, comma 2, C.d.S.
All'udienza del 07-05-2024, le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 13-06-2024 per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, e 127 ter c.p.c. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il
Giudice, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, pronunciava sentenza redatta in calce al citato provvedimento.
2. La domanda proposta dal sig. è fondata e deve essere accolta per i motivi che Parte_2
seguono.
2.1. Per quanto qui rileva, l'art. 120, comma 1. C.d.S. prevede che “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.
Ciò posto, la norma in esame, se collega al verificarsi di determinate condizioni personali il venir meno dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida, ne esclude, però,
l'applicazione nel caso di soggetti che abbiano ottenuto provvedimenti riabilitativi.
pagina 4 di 5 Nel caso in esame, come già rilevato nel decreto di sospensione del 28-03-2024, il sig. a Parte_1
documentato di aver ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 14-03-2024, successivamente alla proposizione del ricorso e al decreto di fissazione d'udienza.
Ne deriva che, essendo intervenuto un provvedimento avente effetto riabilitativo, va accertata la insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in capo al ricorrente, previo superamento della prova pratica.
Non appare, per contro, condivisibile la prospettazione del in ordine all'irrilevanza del CP_1
provvedimento riabilitativo, insussistente al momento dell'adozione del decreto di diniego. Si tratta, in realtà, di un fatto sopravvenuto rilevante ai fini della decisione, che non soggiace ad alcuna preclusione, dal momento che una sentenza che non ne tenesse conto sarebbe inutiliter data, anche per ragioni di economia processuale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche in considerazione del fatto che, nonostante l'intervenuto provvedimento di riabilitazione, il resistente ha insistito nel rigetto della CP_1
domanda formulata dal sig. e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. Parte_1
n. 147/2022, in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria e con riduzione degli altri compensi rispetto ai valori medi, data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda formulata dal sig. accerta il diritto del ricorrente al Parte_1
rilascio del titolo abilitativo alla guida, previo superamento della prova pratica finale;
2) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.475,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, nonché rimborso del contributo unificato e marca ex dpr n. 115/2002, con distrazione a favore dell'avv. Michele Spadaro, dichiaratosi antistatario.
Milano, 26 giugno 2024
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 26 giugno 2026
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 5 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli ha pronunciato ex art. 281 sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1576/2024 promossa da:
- (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Spadaro, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Milano, alla via Gardone n. 8, presso il difensore ricorrente contro
- (C.F. ), rappresentato e difeso Controparte_1 P.IVA_1
ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Milano, elettivamente domiciliato in Milano, alla via
Freguglia n. 1, presso il difensore resistente
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 07-01-2024 il sig. conveniva avanti questo Tribunale il Parte_1
di Milano, chiedendo Controparte_2
di accertare e dichiarare la sua idoneità al conseguimento del titolo abilitativo alla guida e, quindi, il diritto ad essere ammesso al sostenimento del relativo esame pratico finale, previa sospensione del presente procedimento ex art. 295 c.p.c. in attesa dell'esito del procedimento di riabilitazione e con ammissione del ricorrente con riserva al sostenimento dell'esame pratico volto a conseguire il titolo abilitativo alla guida entro e non oltre il 20-05-2024 e, nel caso di esito positivo, consentendone la pagina 2 di 5 dichiarazione provvisoria di abilitato alla guida, senza tuttavia consegna di detto titolo se non fino a definitività dello stesso.
Parte ricorrente deduceva, in particolare che:
- in data 17-11-2023 veniva adottato dall' di Milano il diniego al Controparte_2
rilascio del titolo abilitativo alla guida nei confronti del sig. conseguentemente egli non Parte_1
veniva ammesso alla relativa prova pratica prevista in pari data;
- tale diniego conseguiva alla supposta mancanza dei requisiti morali ex art. 120 comma 1, C.d.S., dedotta dall'inserimento sul nominativo del ricorrente, da parte della Prefettura di Torino, di un ostativo al rilascio del titolo;
- in mancanza di indicazioni, il ricorrente ha ritenuto trattarsi della sentenza n. 3621/2019 emessa il
09-03-2019 dal Tribunale di Roma e pubblicata in pari data, divenuta irrevocabile il 03-04-2019, con la quale il sig. era stato condannato alla pena della reclusione di anni 1 e mesi 4, nonchè Parte_1
alla multa di euro 6.000,00, sotto concessione della sospensione condizionale;
- per tale ragione, essendo maturati i requisiti di legge per farlo, il ricorrente ha recentemente proposto istanza di riabilitazione al competente Tribunale di Sorveglianza, istanza ancora nelle fasi iniziali ed in attesa di rubricazione e assegnazione a collegio;
- una volta ottenuta la riabilitazione, il sig. sarà sicuramente nel possesso dei requisiti Parte_1
morali di cui all'art. 120 C.d.S. e, quindi, pienamente idoneo al conseguimento della patente di guida.
Con decreto pronunciato in data 18-02-2024, il Giudice fissava per la comparizione delle parti l'udienza del 07-05-2024, riservandosi all'esito della costituzione della parte resistente la decisione sulla sospensione del provvedimento avversato e sulla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
Con istanza depositata in data 16-03-2024, il ricorrente rinunciava alla domanda di sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. e insisteva per la sospensione del decreto di diniego, essendo nel frattempo intervenuta la riabilitazione.
Con decreto pronunciato in data 28-03-2024 il Giudice disponeva la sospensione del decreto di diniego al conseguimento del titolo abilitativo alla guida, con ammissione, con riserva, del ricorrente a sostenere l'esame pratico volto a conseguire tale titolo.
In data 24-04-2024 si costituiva ritualmente in giudizio il Controparte_1
chiedendo il rigetto delle domande formulate dal sig. deducendo quanto segue: Parte_1
pagina 3 di 5 - il provvedimento di diniego avversato è stato emesso in quanto difettavano in capo all'istante i requisiti morali di cui all'art. 120 C.d.S., considerato che l'istante ha subito una condanna per aver commesso un reato in materia di stupefacenti, per la quale non è sopravvenuta la riabilitazione;
- il ha correttamente emesso il provvedimento impugnato perché il ricorrente è stato CP_1
condannato per un reato c.d. ostativo, di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S. e non risultano intervenuti dopo la condanna provvedimenti riabilitativi;
- inoltre, il potere di cui all'art. 120, comma 1, C.d.S. è di carattere vincolato;
pertanto, il ha CP_1
applicato pedissequamente la disposizione normativa, che non riconosce alcun tipo di discrezionalità in capo all'autorità amministrativa, mentre un simile potere è stato introdotto con un intervento della
Corte Costituzionale nella disciplina della revoca della patente di cui all'art. 120, comma 2, C.d.S.
All'udienza del 07-05-2024, le parti insistevano nelle rispettive domande e il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava il procedimento all'udienza del 13-06-2024 per la discussione e la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, e 127 ter c.p.c. Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. il
Giudice, esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti, pronunciava sentenza redatta in calce al citato provvedimento.
2. La domanda proposta dal sig. è fondata e deve essere accolta per i motivi che Parte_2
seguono.
2.1. Per quanto qui rileva, l'art. 120, comma 1. C.d.S. prevede che “non possono conseguire la patente di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.
1423, ad eccezione di quella di cui all'articolo 2, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, le persone condannate per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonche' i soggetti destinatari dei divieti di cui agli articoli 75, comma 1, lettera a), e 75-bis, comma 1, lettera f), del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 per tutta la durata dei predetti divieti”.
Ciò posto, la norma in esame, se collega al verificarsi di determinate condizioni personali il venir meno dei requisiti morali necessari per il conseguimento della patente di guida, ne esclude, però,
l'applicazione nel caso di soggetti che abbiano ottenuto provvedimenti riabilitativi.
pagina 4 di 5 Nel caso in esame, come già rilevato nel decreto di sospensione del 28-03-2024, il sig. a Parte_1
documentato di aver ottenuto la riabilitazione dal Tribunale di Sorveglianza di Milano con ordinanza del 14-03-2024, successivamente alla proposizione del ricorso e al decreto di fissazione d'udienza.
Ne deriva che, essendo intervenuto un provvedimento avente effetto riabilitativo, va accertata la insussistenza di motivi ostativi al rilascio del titolo abilitativo in capo al ricorrente, previo superamento della prova pratica.
Non appare, per contro, condivisibile la prospettazione del in ordine all'irrilevanza del CP_1
provvedimento riabilitativo, insussistente al momento dell'adozione del decreto di diniego. Si tratta, in realtà, di un fatto sopravvenuto rilevante ai fini della decisione, che non soggiace ad alcuna preclusione, dal momento che una sentenza che non ne tenesse conto sarebbe inutiliter data, anche per ragioni di economia processuale.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza, anche in considerazione del fatto che, nonostante l'intervenuto provvedimento di riabilitazione, il resistente ha insistito nel rigetto della CP_1
domanda formulata dal sig. e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del d.m. Parte_1
n. 147/2022, in base allo scaglione per le cause di valore indeterminabile e di complessità bassa, senza riconoscimento dei compensi per l'istruttoria e con riduzione degli altri compensi rispetto ai valori medi, data la non particolare complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) in accoglimento della domanda formulata dal sig. accerta il diritto del ricorrente al Parte_1
rilascio del titolo abilitativo alla guida, previo superamento della prova pratica finale;
2) condanna parte resistente alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite che liquida in euro 2.475,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori come per legge, nonché rimborso del contributo unificato e marca ex dpr n. 115/2002, con distrazione a favore dell'avv. Michele Spadaro, dichiaratosi antistatario.
Milano, 26 giugno 2024
Il Giudice
Roberta Mandelli
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