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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/04/2025, n. 729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 729 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1316/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1316/2024 promosso da:
(C.F. ) nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
domiciliato a Bologna in via San Donato n. 158/70, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Gallini del foro di Ferrara, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ferrara alla via Bersaglieri del Po n. 4;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Tirapani del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via E. Masi n. 21;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 2278/2024 del 24.07.2024, pubblicata in data
05.08.2024, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 17 aprile 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, anche facendo riferimento alla recente relazione dei Servizi Sociali, in particolare l'appellante così concludeva: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 2278/2024 del Tribunale di Bologna emessa in data 24 Luglio 2024, depositata in data 5.08.2024 e notificata il 9.08.2024, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 10077/2023, disporre, l'affidamento condiviso della figlia minore . Si chiede la Per_1 vigilanza del Servizio Sociale affinché venga osservata la situazione. Vinte le spese di giudizio”,
l'appellata concludeva domandando: “Voglia l'adita Corte d'Appello di Bologna, Controparte_1 rigettato l'appello proposto, confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con ogni effetto di legge e con vittoria delle spese e dei compensi legali del presente giudizio. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta consulenza tecnica per i motivi esposti in narrativa”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 337 quater c.c. e 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 27.07.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna, la Sig.ra premesso che dal rapporto sentimentale con convivenza more Controparte_1
uxorio con era nata il [...] la figlia , che, con decreto del Tribunale di Parte_1 Per_1
Bologna del 12.12.2020, era stabilito l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite ed incontri padre figlia comprendente un fine settimana ogni due in via alternata con la madre dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica ore 19.00, due giorni infrasettimanali con pernottamento nella settimana in cui il week-end è di spettanza della madre e periodi durante le festività natalizie e pasquali nonché ferie estive, era posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, assegno mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna e si disponeva la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare per la durata di anni due, che il Sig. , nonostante l'obbligo Pt_1
contenuto nel provvedimento del Tribunale, ometteva ormai da anni il pagamento del contributo mensile al mantenimento della minore - gli ultimi pagamenti erano stati effettuati nei primi mesi dell'anno 2021, ma riguardavano arretrati del 2019 e ammontavano solo ad alcune centinaia di euro -, che a nulla erano valsi i solleciti eseguiti anche tramite legale e pure il tentativo di esecuzione aveva dato negativo, che dunque la madre si era vista costretta a denunciare il padre di per il reato di cui all'art. 570 c.p.c., che il predetto, Per_1
pur essendo contattabile telefonicamente e tramite e-mail, era anagraficamente irreperibile dal 17-08-2021,
2 aveva cambiato diversi domicili e aveva talvolta condotto , nei giorni di permanenza presso di sé, anche Per_1
presso B&B o alloggi messi provvisoriamente a sua disposizione da conoscenti, che nessun effetto avevano sortito gli inviti dell'Assistente Sociale a tenere un comportamento adempiente agli oneri economici e maggiormente collaborativo, come dimostrato dalla corrispondenza e-mail fra i genitori, che, nonostante la ripresa della mediazione familiare da parte dei genitori, la situazione non era mutata, il debito del padre aveva superato i 12.000 euro solo per il mantenimento ordinario, avendo la madre rinunciato anche a chiedere le spese straordinarie, che, necessitando dell'assenso del padre per recarsi in Polonia a fare visita alla propria famiglia di origine insieme a , la madre era dovuta ricorrere al Giudice tutelare, e che dalla Per_1
corrispondenza e-mail emergeva inoltre che il padre non si occupava di far svolgere alla bimba i compiti quando la tiene con sé, ha da ultimo interrotto il percorso di mediazione familiare e non collaborava con la madre per la compilazione del modello ISEE che avrebbe consentito dei risparmi di spesa per , tutto Per_1
ciò premesso, in ragione dunque della omessa contribuzione al mantenimento della minore da parte del padre, della mancata adozione di una fissa dimora, degli atteggiamenti ritorsivi e di resistenza passiva rispetto alle iniziative della madre della minore coinvolgenti quest'ultima, della denigrazione del genitore collocatario e della scarsa responsabilità educativa rispetto alla minore, domandava disporsi l'affidamento esclusivo di alla madre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c., con vittoria delle spese di giudizio. Per_1
Con comparsa del 15.12.2023 si costituiva il Sig. il quale contestava la ricostruzione Parte_1
fattuale della ricorrente, allegando in particolare di avere recentemente reperito un alloggio in via San Donato
a Bologna, dove si era recata a fare una visita l'Assistente Sociale e dove avrebbe a breve preso la residenza, che la sua attività lavorativa nell'ambito edilizio era in difficoltà, che solo raramente era capitato che la figlia non terminasse i compiti nel fine settimana che trascorreva da lui, che era la madre ad assumere atteggiamenti poco collaborativi e infine che era disponibile ad avere con sé la figlia con collocamento prevalente o almeno paritetico. Insisteva quindi per il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore al padre o in subordine ad entrambi i genitori, disciplinando Per_1
altresì la frequentazione del genitore non affidatario/non collocatario con la figlia.
Dopo alcuni rinvii per valutare l'avvio del procedimento di mediazione, la percorribilità del piano di rientro e la regolarizzazione anagrafica del convenuto nonché per acquisire relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali, con ordinanza resa all'udienza del 28 maggio 2024 era fissata udienza per la rimessione della causa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini a ritroso per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. il 16 luglio 2024, la causa era rimessa in decisione.
Con sentenza emessa il 24 luglio 2024 e pubblicata in data 5 agosto 2024, il Tribunale di Bologna stabiliva l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, attribuendo alla stessa la facoltà di Per_1
assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia quali, a titolo
3 esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, nonché di provvedere in via autonoma al disbrigo delle pratiche amministrative di interesse per la stessa e richiesta e ottenimento di documenti validi per l'espatrio, disponeva la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare per anni tre con incarico di vigilare sul rispetto del calendario di visite e di monitorare attraverso colloqui con gli insegnanti, con i genitori e con stessa la Per_1 situazione della minore e l'evoluzione del suo rapporto con i genitori, indicando eventuale necessità di supporto psicologico per la ragazzina e mettendo a disposizione dei genitori percorsi di sostegno alla genitorialità individuali, monitorandone l'andamento ed invitando i genitori ad intraprenderli con il massimo impegno, confermava, per il resto, il decreto datato 01.12.2020, specificando che è attribuito alla madre in via esclusiva l'assegno unico per la figlia, e condannava il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.960,00 per compenso professionale oltre ad oneri di legge.
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione in ordine al regime di affidamento esclusivo cd. “rafforzato”, in luogo del previgente affido condiviso, la circostanza del reiterato, perdurante, mancato pagamento dell'assegno mensile per la figlia da parte del padre il quale neppure in corso di causa era riuscito a formulare un piano di rientro accettabile, il contegno inadeguato tenuto dal medesimo nei confronti della ricorrente madre, anche alla presenza della minore, nonché il non avere rispettato il il termine stabilito nel decreto Pt_1
del 2020, ovvero il 30 maggio di ogni anno, per comunicare alla madre i giorni di vacanza estiva che avrebbe trascorso con la figlia. In una siffatta situazione, ad avviso del Tribunale di Bologna, era evidente che la prosecuzione dell'affidamento condiviso creasse a più danni che vantaggi, in primis il dover essere lei Per_1
a farsi carico spesso dello scambio di messaggi tra genitori e il dover subire le conseguenze degli impasse decisionali che tale regime di affido comporta, quali, ad esempio, la questione del viaggio in Polonia. Di contro la madre risultava genitore in grado di prendersi cura della figlia relativamente a tutti gli aspetti della Per_1
sua vita, fermo restando che l'affido esclusivo a un genitore non preclude certo il mantenimento di un rapporto affettivo e di frequentazione costante con l'altro genitore. Veniva infatti mantenuto il vigente calendario di frequentazione con il padre, che non risultava avere comportato problemi e si disponeva nuovamente il monitoraggio del Servizio Sociale per la durata di anni tre.
2.- Con appello depositato in data 09.09.2024, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la sostanziale riforma, in quanto iniqua, ingiusta oltre che giuridicamente errata. L'appellante deduce in primo luogo che la statuizione del Tribunale di Bologna in punto a regime di affidamento risulta contraria al diritto della figlia alla bigenitorialità. Il giudice di primo grado non avrebbe correttamente esaminato le relazioni del Servizio Sociale che non indicano affatto carenze genitoriali del padre, rilevando sì una conflittualità tra i genitori ma non addebitabile in via esclusiva al , posto che anche la Pt_1 CP_1
avrebbe tenuto atteggiamenti provocatori nei confronti del padre. Inoltre l'Assistente Sociale avrebbe
4 evidenziato la capacità genitoriale del e dato atto della disinvoltura con cui la piccola si muove Pt_1 Per_1
nella casa del padre, sottolineando l'opportunità del mantenimento dell'affido condiviso.
Si duole l'istante anche della mancata ammissione in primo grado di una c.t.u. al fine di ottenere una valutazione specialistica in ordine ai provvedimenti da adottare e anche per aiutare i genitori a trovare un modo di rapportarsi meglio tra loro nonché dell'omesso ascolto della minore la quale, pur non avendo ancora Per_1
compiuto dodici anni, sarebbe pienamente in grado di esprimere la propria volontà. In merito all'aspetto economico, ritiene opportuno rilevare il Sig. di essere un lavoratore autonomo, che la sua attività ha Pt_1
subito notevoli contraccolpi negli ultimi anni a causa prima della pandemia derivata dal virus Covid, successivamente del pignoramento presso terzi (ovvero sul conto corrente) operato dalla madre di , Per_1
che, pur legittimo, si è rivelato causa di tutta una serie di pesanti conseguenze sia per l'attività lavorativa
(rinuncia a commesse e lavori vari) che per la vita privata (perdita della casa in locazione e della residenza anagrafica). In ogni caso, evidenzia l'appellante che, grazie all'attuale residenza in Bologna, via San Donato,
è riuscito a sistemare anche la sua posizione lavorativa presso la Camera di Commercio.
Tanto dedotto, chiede alla Corte di: Parte_1
- accogliere l'interposto gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2278/2024 del Tribunale di Bologna, disponendo l'affidamento condiviso ai genitori della figlia minore , con vigilanza del Servizio Sociale;
Per_1
- vinte le spese di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 23.12.2024, si è costituita la Sig.ra Controparte_1
contestando l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. Preliminarmente, in punto di fatto, ha fatto rilevare come dopo le vacanze estive del precedente anno il padre non abbia più esercitato il suo diritto-dovere di frequentazione della figlia, limitandosi a chiamate pressoché quotidiane, asserendo di essere in attesa di un calendario da parte di soggetti terzi e una siffatta situazione avrebbe creato ulteriore disorientamento alla figlia. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'appellata la violazione da parte del Pt_1
dell'art. 342 c.p.c., non essendo rinvenibili nell'atto di controparte i motivi specifici di impugnazione e non essendo comunque rispettate le prescrizioni di cui all'indicata prescrizione normativa, il che renderebbe più problematica l'attività difensiva dell'altra parte, che per potere efficacemente argomentare e dunque difendersi deve individuare i singoli motivi di impugnazione.
Nel merito, sottolinea l'appellata come l'impugnata decisione sia ben motivata e del tutto conforme a diritto in relazione alla situazione familiare emersa, in particolare in riferimento ai comportamenti sistematicamente messi in atto dal padre della minore, soprattutto nei confronti della ex compagna. Il fatto più grave, ad avviso della è la mancanza totale di contribuzione al mantenimento della figlia da parte del , a CP_1 Pt_1
fronte di una situazione economica asseritamente disagiata, cui il Giudice sin dal decreto del 2020 mai avrebbe creduto, provvedendo anche ad ammonire il padre al riguardo. Oltre a questa pesante omissione, il Tribunale avrebbe dato puntualmente conto anche di altre circostanze che contribuiscono a creare disagio alla minore o
5 creano malfunzionamenti nella gestione della bambina. Sarebbe quindi evidente che alla presenza di questi fatti, oggettivi e perduranti da tempo, il Tribunale correttamente decideva di lasciare alla sola madre le decisioni sulla minore, anche quelle sulle questioni maggiormente rilevanti.
In difformità di quanto asserito dall'appellante, non vi sarebbe alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità della piccola , posto che un tale concetto, nel suo significato più completo, indica il diritto del figlio a Per_1
mantenere un rapporto attivo ed equilibrato con entrambi i genitori, anche in caso di crisi familiare che implichi la separazione del nucleo familiare. Le decisioni assunte dal tribunale non privano assolutamente del Per_1
rapporto con il padre atteso che viene espressamente precisato che il calendario di incontri e visite rimane invariato e, su accordo delle parti e con la mediazione del Servizio Sociale incaricato, può essere modificato per essere più rispondente alle esigenze di . Nel caso di specie, il tribunale, proprio per migliorare il Per_1
benessere della bambina e garantirne una regolare crescita e sviluppo psicofisico, ha optato per ridurre la capacità decisionale del padre sulle scelte, quotidiane e non, attinenti alla vita della minore.
Quanto all'omessa c.t.u. e al mancato ascolto della minore, deduce l'appellata come la sentenza del Tribunale di Bologna abbia correttamente motivato sul punto, evidenziando la superfluità della consulenza tecnica di ufficio e non disponendo l'audizione di , al tempo dell'introduzione del procedimento di anni dieci, Per_1
visto il chiaro disposto del codice di rito all'art. 473-bis.4.
L'appellata ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- rigettare l'appello proposto da , confermando integralmente la sentenza n. 2276/2024 Parte_1
del Tribunale di Bologna;
- con vittoria di spese e compensi legali del giudizio.
4.- All'udienza del 17 aprile 2025, a domanda del Consigliere relatore, i Procuratori hanno confermato che attualmente la figlia incontra il padre secondo il calendario previsto. Le parti si sono poi riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, quanto all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c., con conseguente implicita non ammissibilità del gravame, contenuta nella comparsa di costituzione di parte appellata per non avere la difesa del compiutamente articolato specifici motivi di gravame, la stessa non è meritevole di accoglimento, Pt_1
essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza impugnata, sia i motivi di gravame. Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose, Cass. Civ. Sez.
6 VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez. II, ord.
18.01.2024, n. 1932).
Sempre in via preliminare, in ordine alle istanze istruttorie proposte dall'appellante, reputa la Corte come la richiesta c.t.u., alla luce delle esaustive relazioni dei Servizi Sociali, in particolare dell'ultima, pervenuta in data 11.04.2025, e delle deduzioni e allegazioni di entrambe le parti, si riveli superflua ai fini della decisione.
Quanto all'invocata audizione della figlia minore , opportunamente il Giudice di primo grado, avuto Per_1
riguardo al chiaro dettato legislativo ed essendo la minore nata il [...], in [...] peraltro di espressa richiesta, non ne ha disposto l'ascolto. Parimenti la Corte di Appello non provvederà in tal senso, e ciò sia sulla base delle risultanze della relazione del Servizio Sociale delegato, sia tenuto conto della chiara giurisprudenza al riguardo (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I ord. 09.08.2023, n. 24226).
Passando ora al merito, osserva la Corte come in buona sostanza proponga un unico Parte_1
motivo di appello lamentandosi della decisione del Giudice di prime cure in ordine all'affidamento della figlia minore che vorrebbe condiviso e non esclusivo cd. rafforzato alla madre. Ad avviso dell'appellante non sarebbero state oggetto di adeguata valutazione le relazioni dei Servizi Sociali i cui operatori avrebbero dato atto della capacità genitoriale di entrambe le parti, pur evidenziando il permanere di una forte conflittualità tra i genitori, non addebitabile in via esclusiva al padre.
Reputa la Corte come tale motivo risulti fondato e meriti accoglimento nelle forme e nei limiti di seguito esposti.
Orbene, giova osservare in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater codice civile. Più specificamente, si è statuito in giurisprudenza che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in modo discontinuo il suo diritto di visita
(vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I, 03.01.2017 n. 27, ove si è ribadito come l'affido esclusivo possa essere
7 concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori;
Cass. civ. Sez. I, 22.09.2016,
n. 18559; Cass. civ. 17.12.2009, n. 26587 ove si legge: “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi….che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio,
o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che '...l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto di modificare il previgente regime di affidamento condiviso della minore disponendo l'affido cd. “super esclusivo” alla madre, sulla base dell'omessa contribuzione al mantenimento della minore, perdurante da anni, delle condotte inadeguate verso la madre in alcune occasioni tenute dal , Pt_1
anche davanti alla bambina, della mancata osservanza del termine stabilito per comunicare il periodo di vacanze estive e, più in generale, dell'essere spesso la bambina a farsi carico dello scambio di messaggi tra i genitori.
Ai fini della decisione, è senz'altro utile richiamare quanto emerso dall'ultima relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 11.04.2025. Gli operatori del Servizio Sociale, dopo avere rilevato come la modifica del decreto emanato nel 2020, soprattutto rispetto all'affidamento alla madre, abbia incrinato “i delicati equilibri costruiti in questi anni”, posto che, dopo alcuni disaccordi tra i genitori rispetto alla gestione del calendario nei mesi estivi del 2024, il padre nel mese di settembre interrompeva gli incontri con la figlia, limitandosi a chiamate pressoché quotidiane in attesa, per quanto riferito dai genitori, di una modifica da parte del giudice, creando senso di sofferenza e grande tristezza alla figlia, concludono la relazione affermando di confermare quanto riportato nelle precedenti, ovvero che “La minore gode di buona salute ed è accudita adeguatamente da entrambe le figure genitoriali. La scuola la descrive come affaticata dalla situazione familiare e coinvolta in tali dinamiche, ciò la incupisce e la preoccupa. La conflittualità tra i genitori appare ad oggi l'elemento di maggior rischio per la minore. Tale situazione denota un alto grado di responsabilizzazione e adultizzazione di , che appare aver interiorizzato il compito di portavoce e mediatrice delle istanze degli adulti. Si Per_1
conferma che l'attuale collocazione risulta quella maggiormente idonea per la minore e che un calendario strutturato di visita garantisce ad sani momenti di vita con entrambi i genitori. La minore ha una Per_1
buona relazione con i genitori, che sono per lei importanti figure di riferimento e che pertanto debbano essere
8 coinvolte entrambe per una crescita positiva della minore. Stante quanto riferito da entrambi i genitori e da
stessa, si riporta come la decisione del padre di interrompere il calendario non abbia tenuto conto Per_1
dell'interesse della bambina e che non vi siano state valide motivazioni che hanno portato il padre a tale decisione. La minore ha sofferto molto in assenza del padre e ciò denota contestualmente sia il forte attaccamento della bambina che l'assoluta inadeguatezza delle azioni del padre. Al contempo si segnala che nella situazione di conflitto la madre risulta essere quella maggiormente protettiva nei confronti della minore
e consapevole delle eventuali ripercussioni di questa dinamica su . A seguito dell'allontanamento del Per_1
padre, nonostante la signora fosse molto adirata nei suoi confronti e inizialmente avesse riferito alla scrivente di non volere più permettergli di riprendere i contatti con , a fronte della richiesta della minore di Per_1
potere riprendere il calendario, ha dato priorità alla necessità della figlia ed ha accettato la mediazione del servizio. Si sottolinea come l'aspetto economico sia importante nella gestione quotidiana della bambina e sia motivo di ulteriore conflitti nella coppia genitoriale. Stante quanto sopra si ritiene necessario proseguire nel mandato di vigilanza da parte del servizio sociale rispetto alla situazione della minore, inoltre si valuta come opportuno un sostegno psicologico per la minore che la possa accompagnare in questa delicata fase della vita nella relazione con i genitori…”. A fronte delle chiare risultanze della relazione di aggiornamento dei
Servizi Sociali, tenuto conto da un lato che la bambina risulta essere accudita adeguatamente sia dalla madre che dal padre, che la minore ha una buona relazione con entrambi i genitori, che rappresentano per lei importanti figure di riferimento e che pertanto devono essere entrambe coinvolte, per una crescita positiva della minore, nelle decisioni di maggior interesse per la stessa, dall'altro della inadeguata condotta tenuta negli ultimi mesi dal padre che interrompeva ingiustificatamente le visite alla figlia in quanto evidentemente
“contrariato” dalla decisione di primo grado, cagionando sofferenza e turbamento nella ragazzina, nonché della perdurante assenza di contribuzione economica al mantenimento della figlia, va senz'altro mantenuto, nell'esclusivo interesse della minore, al fine di garantirne una equilibrata crescita e per evitare disfunzioni nella gestione delle sue esigenze quotidiane, l'affidamento esclusivo alla madre, risultata essere il genitore maggiormente protettivo e consapevole delle eventuali ripercussioni delle dinamiche di conflitto tra i genitori su , la quale, purtroppo, appare avere interiorizzato il compito di portavoce delle richieste degli adulti. Per_1
E' mantenuta altresì la facoltà per la madre di richiedere ed ottenere in autonomia i documenti validi per l'espatrio. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, saranno invece prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, e ciò ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 codice civile. Va confermato il monitoraggio dei Servizi Sociali, con i compiti puntualmente indicati nella sentenza gravata.
9 L'esito complessivo del giudizio e dunque il parziale accoglimento delle rispettive domande dei genitori in punto ad affidamento giustificano la compensazione per l'intero delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2278/2024 del Tribunale di
Bologna, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello:
I - DISPONE l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
le decisioni di maggiore interesse Per_1 per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
II - COMPENSA integralmente le spese di lite del primo grado e del presente grado di appello.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali competenti per territorio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
17.04.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello di Bologna nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Luisa Poppi Presidente dott.ssa Susanna Zavaglia Consigliere dott.ssa Anna Orlandi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in grado di appello iscritto al n. R.G. 1316/2024 promosso da:
(C.F. ) nato in [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
domiciliato a Bologna in via San Donato n. 158/70, rappresentato e difeso dall'Avv. Stefania Gallini del foro di Ferrara, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Ferrara alla via Bersaglieri del Po n. 4;
APPELLANTE nei confronti di
(C.F. ) nata ad [...] il [...] Controparte_1 C.F._2
e residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Tirapani del foro di
Bologna, con domicilio eletto presso e nel suo studio sito in Bologna alla via E. Masi n. 21;
APPELLATA
Procuratore Generale
INTERVENUTO
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza definitiva n. 2278/2024 del 24.07.2024, pubblicata in data
05.08.2024, del Tribunale di Bologna, avente ad oggetto modifica condizioni regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
1 CONCLUSIONI: All'udienza del 17 aprile 2025 le parti discutevano la causa, riportandosi ai rispettivi atti e insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate, anche facendo riferimento alla recente relazione dei Servizi Sociali, in particolare l'appellante così concludeva: “Voglia Parte_1
l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in riforma della sentenza n. 2278/2024 del Tribunale di Bologna emessa in data 24 Luglio 2024, depositata in data 5.08.2024 e notificata il 9.08.2024, pronunciata nella causa iscritta al R.G.N. 10077/2023, disporre, l'affidamento condiviso della figlia minore . Si chiede la Per_1 vigilanza del Servizio Sociale affinché venga osservata la situazione. Vinte le spese di giudizio”,
l'appellata concludeva domandando: “Voglia l'adita Corte d'Appello di Bologna, Controparte_1 rigettato l'appello proposto, confermare integralmente l'impugnata sentenza. Con ogni effetto di legge e con vittoria delle spese e dei compensi legali del presente giudizio. In via istruttoria ci si oppone alla richiesta consulenza tecnica per i motivi esposti in narrativa”.
LA CORTE udita la lettura delle conclusioni prese dai procuratori delle parti;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti del processo, ha così deciso:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso ex artt. 337 quater c.c. e 473-bis.29 c.p.c. depositato in data 27.07.2023 dinanzi al Tribunale di Bologna, la Sig.ra premesso che dal rapporto sentimentale con convivenza more Controparte_1
uxorio con era nata il [...] la figlia , che, con decreto del Tribunale di Parte_1 Per_1
Bologna del 12.12.2020, era stabilito l'affidamento della figlia minore ad entrambi i genitori secondo la disciplina propria dell'affido condiviso, con collocazione abitativa prevalente presso la madre e regolamentazione delle visite ed incontri padre figlia comprendente un fine settimana ogni due in via alternata con la madre dal venerdì dopo la scuola sino alla domenica ore 19.00, due giorni infrasettimanali con pernottamento nella settimana in cui il week-end è di spettanza della madre e periodi durante le festività natalizie e pasquali nonché ferie estive, era posto a carico del padre l'obbligo di versare alla madre, entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario della figlia, assegno mensile di € 300,00, oltre il 50% delle spese straordinarie come da Protocollo del Tribunale di Bologna e si disponeva la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare per la durata di anni due, che il Sig. , nonostante l'obbligo Pt_1
contenuto nel provvedimento del Tribunale, ometteva ormai da anni il pagamento del contributo mensile al mantenimento della minore - gli ultimi pagamenti erano stati effettuati nei primi mesi dell'anno 2021, ma riguardavano arretrati del 2019 e ammontavano solo ad alcune centinaia di euro -, che a nulla erano valsi i solleciti eseguiti anche tramite legale e pure il tentativo di esecuzione aveva dato negativo, che dunque la madre si era vista costretta a denunciare il padre di per il reato di cui all'art. 570 c.p.c., che il predetto, Per_1
pur essendo contattabile telefonicamente e tramite e-mail, era anagraficamente irreperibile dal 17-08-2021,
2 aveva cambiato diversi domicili e aveva talvolta condotto , nei giorni di permanenza presso di sé, anche Per_1
presso B&B o alloggi messi provvisoriamente a sua disposizione da conoscenti, che nessun effetto avevano sortito gli inviti dell'Assistente Sociale a tenere un comportamento adempiente agli oneri economici e maggiormente collaborativo, come dimostrato dalla corrispondenza e-mail fra i genitori, che, nonostante la ripresa della mediazione familiare da parte dei genitori, la situazione non era mutata, il debito del padre aveva superato i 12.000 euro solo per il mantenimento ordinario, avendo la madre rinunciato anche a chiedere le spese straordinarie, che, necessitando dell'assenso del padre per recarsi in Polonia a fare visita alla propria famiglia di origine insieme a , la madre era dovuta ricorrere al Giudice tutelare, e che dalla Per_1
corrispondenza e-mail emergeva inoltre che il padre non si occupava di far svolgere alla bimba i compiti quando la tiene con sé, ha da ultimo interrotto il percorso di mediazione familiare e non collaborava con la madre per la compilazione del modello ISEE che avrebbe consentito dei risparmi di spesa per , tutto Per_1
ciò premesso, in ragione dunque della omessa contribuzione al mantenimento della minore da parte del padre, della mancata adozione di una fissa dimora, degli atteggiamenti ritorsivi e di resistenza passiva rispetto alle iniziative della madre della minore coinvolgenti quest'ultima, della denigrazione del genitore collocatario e della scarsa responsabilità educativa rispetto alla minore, domandava disporsi l'affidamento esclusivo di alla madre ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 337 quater c.c., con vittoria delle spese di giudizio. Per_1
Con comparsa del 15.12.2023 si costituiva il Sig. il quale contestava la ricostruzione Parte_1
fattuale della ricorrente, allegando in particolare di avere recentemente reperito un alloggio in via San Donato
a Bologna, dove si era recata a fare una visita l'Assistente Sociale e dove avrebbe a breve preso la residenza, che la sua attività lavorativa nell'ambito edilizio era in difficoltà, che solo raramente era capitato che la figlia non terminasse i compiti nel fine settimana che trascorreva da lui, che era la madre ad assumere atteggiamenti poco collaborativi e infine che era disponibile ad avere con sé la figlia con collocamento prevalente o almeno paritetico. Insisteva quindi per il rigetto delle domande avanzate dalla ricorrente, chiedendo disporsi l'affidamento esclusivo della minore al padre o in subordine ad entrambi i genitori, disciplinando Per_1
altresì la frequentazione del genitore non affidatario/non collocatario con la figlia.
Dopo alcuni rinvii per valutare l'avvio del procedimento di mediazione, la percorribilità del piano di rientro e la regolarizzazione anagrafica del convenuto nonché per acquisire relazione di aggiornamento dei Servizi
Sociali, con ordinanza resa all'udienza del 28 maggio 2024 era fissata udienza per la rimessione della causa al
Collegio per la decisione, assegnando alle parti termini a ritroso per il deposito di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e memorie di replica. All'udienza allo scopo fissata e svoltasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c. il 16 luglio 2024, la causa era rimessa in decisione.
Con sentenza emessa il 24 luglio 2024 e pubblicata in data 5 agosto 2024, il Tribunale di Bologna stabiliva l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, attribuendo alla stessa la facoltà di Per_1
assumere autonomamente anche le decisioni di maggiore interesse per la figlia quali, a titolo
3 esemplificativo, quelle relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore, nonché di provvedere in via autonoma al disbrigo delle pratiche amministrative di interesse per la stessa e richiesta e ottenimento di documenti validi per l'espatrio, disponeva la vigilanza del Servizio Sociale sul nucleo familiare per anni tre con incarico di vigilare sul rispetto del calendario di visite e di monitorare attraverso colloqui con gli insegnanti, con i genitori e con stessa la Per_1 situazione della minore e l'evoluzione del suo rapporto con i genitori, indicando eventuale necessità di supporto psicologico per la ragazzina e mettendo a disposizione dei genitori percorsi di sostegno alla genitorialità individuali, monitorandone l'andamento ed invitando i genitori ad intraprenderli con il massimo impegno, confermava, per il resto, il decreto datato 01.12.2020, specificando che è attribuito alla madre in via esclusiva l'assegno unico per la figlia, e condannava il convenuto a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite liquidate in € 4.960,00 per compenso professionale oltre ad oneri di legge.
Il Tribunale poneva a fondamento della decisione in ordine al regime di affidamento esclusivo cd. “rafforzato”, in luogo del previgente affido condiviso, la circostanza del reiterato, perdurante, mancato pagamento dell'assegno mensile per la figlia da parte del padre il quale neppure in corso di causa era riuscito a formulare un piano di rientro accettabile, il contegno inadeguato tenuto dal medesimo nei confronti della ricorrente madre, anche alla presenza della minore, nonché il non avere rispettato il il termine stabilito nel decreto Pt_1
del 2020, ovvero il 30 maggio di ogni anno, per comunicare alla madre i giorni di vacanza estiva che avrebbe trascorso con la figlia. In una siffatta situazione, ad avviso del Tribunale di Bologna, era evidente che la prosecuzione dell'affidamento condiviso creasse a più danni che vantaggi, in primis il dover essere lei Per_1
a farsi carico spesso dello scambio di messaggi tra genitori e il dover subire le conseguenze degli impasse decisionali che tale regime di affido comporta, quali, ad esempio, la questione del viaggio in Polonia. Di contro la madre risultava genitore in grado di prendersi cura della figlia relativamente a tutti gli aspetti della Per_1
sua vita, fermo restando che l'affido esclusivo a un genitore non preclude certo il mantenimento di un rapporto affettivo e di frequentazione costante con l'altro genitore. Veniva infatti mantenuto il vigente calendario di frequentazione con il padre, che non risultava avere comportato problemi e si disponeva nuovamente il monitoraggio del Servizio Sociale per la durata di anni tre.
2.- Con appello depositato in data 09.09.2024, il Sig. ha impugnato detta sentenza Parte_1
chiedendone la sostanziale riforma, in quanto iniqua, ingiusta oltre che giuridicamente errata. L'appellante deduce in primo luogo che la statuizione del Tribunale di Bologna in punto a regime di affidamento risulta contraria al diritto della figlia alla bigenitorialità. Il giudice di primo grado non avrebbe correttamente esaminato le relazioni del Servizio Sociale che non indicano affatto carenze genitoriali del padre, rilevando sì una conflittualità tra i genitori ma non addebitabile in via esclusiva al , posto che anche la Pt_1 CP_1
avrebbe tenuto atteggiamenti provocatori nei confronti del padre. Inoltre l'Assistente Sociale avrebbe
4 evidenziato la capacità genitoriale del e dato atto della disinvoltura con cui la piccola si muove Pt_1 Per_1
nella casa del padre, sottolineando l'opportunità del mantenimento dell'affido condiviso.
Si duole l'istante anche della mancata ammissione in primo grado di una c.t.u. al fine di ottenere una valutazione specialistica in ordine ai provvedimenti da adottare e anche per aiutare i genitori a trovare un modo di rapportarsi meglio tra loro nonché dell'omesso ascolto della minore la quale, pur non avendo ancora Per_1
compiuto dodici anni, sarebbe pienamente in grado di esprimere la propria volontà. In merito all'aspetto economico, ritiene opportuno rilevare il Sig. di essere un lavoratore autonomo, che la sua attività ha Pt_1
subito notevoli contraccolpi negli ultimi anni a causa prima della pandemia derivata dal virus Covid, successivamente del pignoramento presso terzi (ovvero sul conto corrente) operato dalla madre di , Per_1
che, pur legittimo, si è rivelato causa di tutta una serie di pesanti conseguenze sia per l'attività lavorativa
(rinuncia a commesse e lavori vari) che per la vita privata (perdita della casa in locazione e della residenza anagrafica). In ogni caso, evidenzia l'appellante che, grazie all'attuale residenza in Bologna, via San Donato,
è riuscito a sistemare anche la sua posizione lavorativa presso la Camera di Commercio.
Tanto dedotto, chiede alla Corte di: Parte_1
- accogliere l'interposto gravame e, per l'effetto, riformare la sentenza n. 2278/2024 del Tribunale di Bologna, disponendo l'affidamento condiviso ai genitori della figlia minore , con vigilanza del Servizio Sociale;
Per_1
- vinte le spese di giudizio.
3.- Con comparsa di risposta depositata il 23.12.2024, si è costituita la Sig.ra Controparte_1
contestando l'avverso gravame, in quanto del tutto infondato in fatto ed in diritto. Preliminarmente, in punto di fatto, ha fatto rilevare come dopo le vacanze estive del precedente anno il padre non abbia più esercitato il suo diritto-dovere di frequentazione della figlia, limitandosi a chiamate pressoché quotidiane, asserendo di essere in attesa di un calendario da parte di soggetti terzi e una siffatta situazione avrebbe creato ulteriore disorientamento alla figlia. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'appellata la violazione da parte del Pt_1
dell'art. 342 c.p.c., non essendo rinvenibili nell'atto di controparte i motivi specifici di impugnazione e non essendo comunque rispettate le prescrizioni di cui all'indicata prescrizione normativa, il che renderebbe più problematica l'attività difensiva dell'altra parte, che per potere efficacemente argomentare e dunque difendersi deve individuare i singoli motivi di impugnazione.
Nel merito, sottolinea l'appellata come l'impugnata decisione sia ben motivata e del tutto conforme a diritto in relazione alla situazione familiare emersa, in particolare in riferimento ai comportamenti sistematicamente messi in atto dal padre della minore, soprattutto nei confronti della ex compagna. Il fatto più grave, ad avviso della è la mancanza totale di contribuzione al mantenimento della figlia da parte del , a CP_1 Pt_1
fronte di una situazione economica asseritamente disagiata, cui il Giudice sin dal decreto del 2020 mai avrebbe creduto, provvedendo anche ad ammonire il padre al riguardo. Oltre a questa pesante omissione, il Tribunale avrebbe dato puntualmente conto anche di altre circostanze che contribuiscono a creare disagio alla minore o
5 creano malfunzionamenti nella gestione della bambina. Sarebbe quindi evidente che alla presenza di questi fatti, oggettivi e perduranti da tempo, il Tribunale correttamente decideva di lasciare alla sola madre le decisioni sulla minore, anche quelle sulle questioni maggiormente rilevanti.
In difformità di quanto asserito dall'appellante, non vi sarebbe alcuna lesione del diritto alla bigenitorialità della piccola , posto che un tale concetto, nel suo significato più completo, indica il diritto del figlio a Per_1
mantenere un rapporto attivo ed equilibrato con entrambi i genitori, anche in caso di crisi familiare che implichi la separazione del nucleo familiare. Le decisioni assunte dal tribunale non privano assolutamente del Per_1
rapporto con il padre atteso che viene espressamente precisato che il calendario di incontri e visite rimane invariato e, su accordo delle parti e con la mediazione del Servizio Sociale incaricato, può essere modificato per essere più rispondente alle esigenze di . Nel caso di specie, il tribunale, proprio per migliorare il Per_1
benessere della bambina e garantirne una regolare crescita e sviluppo psicofisico, ha optato per ridurre la capacità decisionale del padre sulle scelte, quotidiane e non, attinenti alla vita della minore.
Quanto all'omessa c.t.u. e al mancato ascolto della minore, deduce l'appellata come la sentenza del Tribunale di Bologna abbia correttamente motivato sul punto, evidenziando la superfluità della consulenza tecnica di ufficio e non disponendo l'audizione di , al tempo dell'introduzione del procedimento di anni dieci, Per_1
visto il chiaro disposto del codice di rito all'art. 473-bis.4.
L'appellata ha quindi chiesto alla Corte di Appello di:
- rigettare l'appello proposto da , confermando integralmente la sentenza n. 2276/2024 Parte_1
del Tribunale di Bologna;
- con vittoria di spese e compensi legali del giudizio.
4.- All'udienza del 17 aprile 2025, a domanda del Consigliere relatore, i Procuratori hanno confermato che attualmente la figlia incontra il padre secondo il calendario previsto. Le parti si sono poi riportate ai propri atti e alle rispettive istanze, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
5.- Preliminarmente, quanto all'eccepita violazione dell'art. 342 c.p.c., con conseguente implicita non ammissibilità del gravame, contenuta nella comparsa di costituzione di parte appellata per non avere la difesa del compiutamente articolato specifici motivi di gravame, la stessa non è meritevole di accoglimento, Pt_1
essendo evidenziati in modo sufficientemente chiaro, a parere di questa Corte, sia le parti della sentenza impugnata, sia i motivi di gravame. Giova sul punto richiamare quanto affermato dalla Suprema Corte in più occasioni ovvero che, ai fini della specificità dei motivi d'appello richiesta dall'art. 342 c.p.c., è sufficiente una chiara esposizione delle doglianze rivolte alla pronuncia impugnata, senza necessità di proporre un progetto alternativo di sentenza, sicché l'appellante che lamenti l'erronea ricostruzione dei fatti da parte del giudice di primo grado, può limitarsi a chiedere al giudice di appello di valutare “ex novo” le prove già raccolte e sottoporre le argomentazioni già svolte nel processo di primo grado (vedasi, tra le numerose, Cass. Civ. Sez.
6 VI-III ord. 17.12.2021, n. 40560, Cass. Civ. Sez. Un. n. 36481/2022, da ultimo Cass. Civ. Sez. II, ord.
18.01.2024, n. 1932).
Sempre in via preliminare, in ordine alle istanze istruttorie proposte dall'appellante, reputa la Corte come la richiesta c.t.u., alla luce delle esaustive relazioni dei Servizi Sociali, in particolare dell'ultima, pervenuta in data 11.04.2025, e delle deduzioni e allegazioni di entrambe le parti, si riveli superflua ai fini della decisione.
Quanto all'invocata audizione della figlia minore , opportunamente il Giudice di primo grado, avuto Per_1
riguardo al chiaro dettato legislativo ed essendo la minore nata il [...], in [...] peraltro di espressa richiesta, non ne ha disposto l'ascolto. Parimenti la Corte di Appello non provvederà in tal senso, e ciò sia sulla base delle risultanze della relazione del Servizio Sociale delegato, sia tenuto conto della chiara giurisprudenza al riguardo (vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I ord. 09.08.2023, n. 24226).
Passando ora al merito, osserva la Corte come in buona sostanza proponga un unico Parte_1
motivo di appello lamentandosi della decisione del Giudice di prime cure in ordine all'affidamento della figlia minore che vorrebbe condiviso e non esclusivo cd. rafforzato alla madre. Ad avviso dell'appellante non sarebbero state oggetto di adeguata valutazione le relazioni dei Servizi Sociali i cui operatori avrebbero dato atto della capacità genitoriale di entrambe le parti, pur evidenziando il permanere di una forte conflittualità tra i genitori, non addebitabile in via esclusiva al padre.
Reputa la Corte come tale motivo risulti fondato e meriti accoglimento nelle forme e nei limiti di seguito esposti.
Orbene, giova osservare in punto di diritto come l'art. 337 ter c.c. prescriva chiaramente che tutti i provvedimenti relativi alla prole devono essere adottati con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa, avendo diritto il minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, ed imponga di valutare prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati ad entrambi i genitori, prevedendo quindi l'affidamento condiviso come la regola, e quello esclusivo come eccezione, laddove si reputi, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio, così come chiaramente prescritto dall'art. 337 quater codice civile. Più specificamente, si è statuito in giurisprudenza che la regola dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori è derogabile solo ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore, allorquando, ad esempio, il genitore abbia tenuto comportamenti o atteggiamenti educativi inadeguati, condotte non idonee e potenzialmente pregiudizievoli per il minore, nel caso in cui il figlio rifiuti in modo categorico il rapporto con uno dei genitori o manifesti disagio nei suoi confronti, o come nel caso in cui il genitore affidatario si sia reso totalmente inadempiente all'obbligazione contributiva posta a suo carico in favore dei figli minori o si sia completamente disinteressato del figlio, non facendogli mai visita o esercitando in modo discontinuo il suo diritto di visita
(vedasi, ex multis, Cass. civ. Sez. I, 03.01.2017 n. 27, ove si è ribadito come l'affido esclusivo possa essere
7 concesso, in deroga all'ordinario regime di affido condiviso, sulla base di adeguate motivazioni, concretamente dimostrate, circa l'incapacità dell'altro genitore di assicurare tutte le responsabilità derivanti dal proprio ruolo, la quale, di conseguenza, potrebbe pregiudicare il futuro benessere dei minori;
Cass. civ. Sez. I, 22.09.2016,
n. 18559; Cass. civ. 17.12.2009, n. 26587 ove si legge: “perché possa derogarsi alla regola dell'affidamento condiviso, occorre quindi….che risulti, nei confronti di uno dei genitori, una sua condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore... (come nel caso, ad esempio, di un'obiettiva lontananza del genitore dal figlio,
o di un suo sostanziale disinteresse per le complessive esigenze di cura, di istruzione e di educazione del minore), con la conseguenza che '...l'esclusione della modalità dell'affidamento esclusivo dovrà risultare sorretta da una motivazione non più solo in positivo sulla idoneità del genitore affidatario, ma anche in negativo sulla inidoneità educativa del genitore che in tal modo si escluda dal pari esercizio della potestà genitoriale e sulla non rispondenza, quindi, all'interesse del figlio dell'adozione, nel caso concreto, del modello legale prioritario di affidamento...”).
Il Giudice di prime cure ha ritenuto di modificare il previgente regime di affidamento condiviso della minore disponendo l'affido cd. “super esclusivo” alla madre, sulla base dell'omessa contribuzione al mantenimento della minore, perdurante da anni, delle condotte inadeguate verso la madre in alcune occasioni tenute dal , Pt_1
anche davanti alla bambina, della mancata osservanza del termine stabilito per comunicare il periodo di vacanze estive e, più in generale, dell'essere spesso la bambina a farsi carico dello scambio di messaggi tra i genitori.
Ai fini della decisione, è senz'altro utile richiamare quanto emerso dall'ultima relazione dei Servizi Sociali pervenuta in data 11.04.2025. Gli operatori del Servizio Sociale, dopo avere rilevato come la modifica del decreto emanato nel 2020, soprattutto rispetto all'affidamento alla madre, abbia incrinato “i delicati equilibri costruiti in questi anni”, posto che, dopo alcuni disaccordi tra i genitori rispetto alla gestione del calendario nei mesi estivi del 2024, il padre nel mese di settembre interrompeva gli incontri con la figlia, limitandosi a chiamate pressoché quotidiane in attesa, per quanto riferito dai genitori, di una modifica da parte del giudice, creando senso di sofferenza e grande tristezza alla figlia, concludono la relazione affermando di confermare quanto riportato nelle precedenti, ovvero che “La minore gode di buona salute ed è accudita adeguatamente da entrambe le figure genitoriali. La scuola la descrive come affaticata dalla situazione familiare e coinvolta in tali dinamiche, ciò la incupisce e la preoccupa. La conflittualità tra i genitori appare ad oggi l'elemento di maggior rischio per la minore. Tale situazione denota un alto grado di responsabilizzazione e adultizzazione di , che appare aver interiorizzato il compito di portavoce e mediatrice delle istanze degli adulti. Si Per_1
conferma che l'attuale collocazione risulta quella maggiormente idonea per la minore e che un calendario strutturato di visita garantisce ad sani momenti di vita con entrambi i genitori. La minore ha una Per_1
buona relazione con i genitori, che sono per lei importanti figure di riferimento e che pertanto debbano essere
8 coinvolte entrambe per una crescita positiva della minore. Stante quanto riferito da entrambi i genitori e da
stessa, si riporta come la decisione del padre di interrompere il calendario non abbia tenuto conto Per_1
dell'interesse della bambina e che non vi siano state valide motivazioni che hanno portato il padre a tale decisione. La minore ha sofferto molto in assenza del padre e ciò denota contestualmente sia il forte attaccamento della bambina che l'assoluta inadeguatezza delle azioni del padre. Al contempo si segnala che nella situazione di conflitto la madre risulta essere quella maggiormente protettiva nei confronti della minore
e consapevole delle eventuali ripercussioni di questa dinamica su . A seguito dell'allontanamento del Per_1
padre, nonostante la signora fosse molto adirata nei suoi confronti e inizialmente avesse riferito alla scrivente di non volere più permettergli di riprendere i contatti con , a fronte della richiesta della minore di Per_1
potere riprendere il calendario, ha dato priorità alla necessità della figlia ed ha accettato la mediazione del servizio. Si sottolinea come l'aspetto economico sia importante nella gestione quotidiana della bambina e sia motivo di ulteriore conflitti nella coppia genitoriale. Stante quanto sopra si ritiene necessario proseguire nel mandato di vigilanza da parte del servizio sociale rispetto alla situazione della minore, inoltre si valuta come opportuno un sostegno psicologico per la minore che la possa accompagnare in questa delicata fase della vita nella relazione con i genitori…”. A fronte delle chiare risultanze della relazione di aggiornamento dei
Servizi Sociali, tenuto conto da un lato che la bambina risulta essere accudita adeguatamente sia dalla madre che dal padre, che la minore ha una buona relazione con entrambi i genitori, che rappresentano per lei importanti figure di riferimento e che pertanto devono essere entrambe coinvolte, per una crescita positiva della minore, nelle decisioni di maggior interesse per la stessa, dall'altro della inadeguata condotta tenuta negli ultimi mesi dal padre che interrompeva ingiustificatamente le visite alla figlia in quanto evidentemente
“contrariato” dalla decisione di primo grado, cagionando sofferenza e turbamento nella ragazzina, nonché della perdurante assenza di contribuzione economica al mantenimento della figlia, va senz'altro mantenuto, nell'esclusivo interesse della minore, al fine di garantirne una equilibrata crescita e per evitare disfunzioni nella gestione delle sue esigenze quotidiane, l'affidamento esclusivo alla madre, risultata essere il genitore maggiormente protettivo e consapevole delle eventuali ripercussioni delle dinamiche di conflitto tra i genitori su , la quale, purtroppo, appare avere interiorizzato il compito di portavoce delle richieste degli adulti. Per_1
E' mantenuta altresì la facoltà per la madre di richiedere ed ottenere in autonomia i documenti validi per l'espatrio. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale, in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna, saranno invece prese di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia, e ciò ai sensi dell'art. 337 ter comma 3 codice civile. Va confermato il monitoraggio dei Servizi Sociali, con i compiti puntualmente indicati nella sentenza gravata.
9 L'esito complessivo del giudizio e dunque il parziale accoglimento delle rispettive domande dei genitori in punto ad affidamento giustificano la compensazione per l'intero delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 2278/2024 del Tribunale di
Bologna, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, ferme le statuizioni della sentenza impugnata non oggetto di modifica, così provvede, in parziale accoglimento dell'appello:
I - DISPONE l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre;
le decisioni di maggiore interesse Per_1 per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale della minore saranno assunte di comune accordo tra i genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
II - COMPENSA integralmente le spese di lite del primo grado e del presente grado di appello.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione alle parti e ai Servizi Sociali competenti per territorio.
Così deciso nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello di Bologna il
17.04.2025.
Il Presidente
(Dott.ssa Luisa Poppi)
Il Consigliere est.
(Dott.ssa Anna Orlandi)
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