Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 22/01/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
RG 890 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA TRIBUNALE DI FERRARA
In nome del Popolo Italiano, il Tribunale di Ferrara, nelle persone dei magistrati
Dott. Stefano Scati Presidente relatore Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa da
) con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
BONDI SERENA
nei confronti di con il patrocinio dell'Avv. CP_1 C.F._2
NONATO ANDREA
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio
All'udienza del 21 gennaio 2025 la causa è stata rimessa in decisione di fronte al Collegio sulle seguenti conclusioni;
la ricorrente: come da ricorso;
il resistente: come da comparsa di risposta;
il PM: nulla oppone.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 2 maggio 2024 la cittadina Pt_2 Parte_1 conveniva in giudizio l'ex coniuge per ottenere, in modifica delle CP_1
condizioni della sentenza di divorzio pronunciata dal giudice tunisino, un contributo per il mantenimento del figlio , studente universitario, in somma non inferiore Per_1
ad Euro 350 oltre la metà delle spese straordinarie.
Con ordinanza del 23 luglio 2024 il presidente delegato poneva a carico del resistente, costituitosi in giudizio, l'obbligo di versare un contributo di Euro 250 mensili oltre la metà delle spese straordinarie.
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***
Con sentenza del 6 gennaio 2023, divenuta irrevocabile, il Tribunale di appello di
Monastir, adito su gravame proposto dall'odierno resistente nei confronti della sentenza di divorzio pronunciata il 26 gennaio 2021, ha confermato l'obbligo a carico del resistente stesso di versare la somma di 150 dinari quale contributo per il mantenimento del figlio , nato il [...]. Per_1
A tale riguardo si osserva che, secondo quanto stabilito dall' art. 64 e dall'art. 67 L.
218/1995 le sentenze emesse da uno Stato estero sono soggette ad un regime giuridico di riconoscimento automatico ove ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 64. In caso di contestazione del riconoscimento può essere richiesto l'accertamento dei requisiti del riconoscimento all'autorità giudiziaria ordinaria, ferma la facoltà del giudice adito di verificare, incidenter tantum, la sussistenza dei requisiti di riconoscimento della sentenza straniera. Nel caso di specie si rileva che la sentenza tunisina soddisfa i requisiti previsti dall'art. 64 cit. in quanto pronunciata da un giudice nel cui Stato era stato contratto il matrimonio da coniugi di quella cittadinanza, resa nel pieno del contraddittorio (essendosi l'odierno resistente costituito nel giudizio di prime cure e avendo poi proposto gravame), divenuta definitiva e, infine, non contrastante con i principi basilari dello Stato Italiano (essendo stati previsti l'affidamento della prole, la regolamentazione del diritto di visita ed il contributo di mantenimento).
Una volta accertata la piena vigenza nell'Ordinamento italiano della sentenza pronunciata dal giudice tunisino, occorre dire che la presente controversia deve essere regolata dalla legge italiana in base alla previsione dell'articolo 15 del regolamento CE n.
4/09 che richiama il protocollo dell'Aja del 23 novembre 2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari il quale individua, quale criterio di collegamento, il luogo di residenza abituale della prole.
Sgombrato il campo da tali questioni, si rileva che il figlio, dopo aver conseguito la maturità liceale con il punteggio di 88/100, sta frequentando con profitto la facoltà di giurisprudenza della Università di BO, come si ricava dal riconoscimento di una borsa di studio, subordinata al superamento degli esami annuali.
pagina 2 di 4 Sussiste quindi tuttora l'obbligo di contribuire al mantenimento del ragazzo che non può essere sminuito dal fatto che, come rilevato nella comparsa di risposta, egli abbia scelto di iscriversi alla facoltà di BO (ove condivide un appartamento in affitto con altri studenti) anziché nelle più vicine facoltà di Ferrara o Rovigo. Ed invero, in disparte la maggiore offerta formativa dell'ateneo bolognese, si osserva che il ragazzo, in quanto abitante ad Occhiobello, avrebbe comunque dovuto prendere un punto stabile di appoggio a Ferrara o Rovigo per frequentare con assiduità le lezioni e preparare gli esami, risparmiando il tempo inutilmente speso nel pendolarismo.
L'obbligo di mantenimento del figlio deve gravare principalmente sul resistente in quanto la ricorrente, madre di altri tre figli, abitante in casa popolare e titolare di assegno unico universale di Euro 190, versa attualmente in stato di disoccupazione.
Orbene, atteso che la somma determinata dal giudice tunisino (pari a circa 45 Euro) appare ictu oculi inadeguata, si pone il problema di quantificare il contributo a carico del resistente.
Nei provvedimenti temporanei ed urgenti adottati nel mese di luglio del 2024 il presidente delegato ha quantificato la provvidenza de qua nella somma mensile di Euro
250 (oltre la metà delle spese straordinarie) sul presupposto che il resistente svolgeva l'attività di operaio con una retribuzione netta mensile di Euro 1.200/1.300, come dallo stesso dichiarato all'udienza del 23 luglio 2024. Nel mese di settembre il resistente non ha peraltro ottenuto il rinnovo del contratto di lavoro e percepisce ora una indennità di disoccupazione pari al 75% della retribuzione per una durata di 286 giorni. In data 19 novembre 2024 il resistente è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di artroscopia al ginocchio ed ha presentato domanda per il riconoscimento della invalidità.
Ciò posto il Collegio osserva quanto segue.
La patologia accusata dal resistente al ginocchio è stata risolta dall'operazione di recente sostenuta e, sulla base dell'attuali risultanze, non sembra riflettersi negativamente sulla sua capacità lavorativa. Il mancato rinnovo del contratto a tempo determinato costituisce un evento di carattere temporaneo ed è compensato dal riconoscimento della indennità di disoccupazione di durata sufficiente al reperimento di altra occupazione.
Alla luce di quanto precede debbono essere confermati i provvedimenti temporanei ed urgenti.
pagina 3 di 4 La natura e la peculiarità della controversia consentono di dichiarare la compensazione delle spese processuali dando atto che l'onorario del difensore della ricorrente, ammessa al patrocinio a spese dello Stato, verrà liquidato con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ferrara, definitivamente pronunciando ogni diversa istanza disattesa, così provvede: in modifica delle condizioni di divorzio, dispone che il resistente, con decorrenza dal mese successivo a quello di presentazione del ricorso, versi alla ricorrente, entro il giorno venti di ogni mese e quale contributo per il mantenimento del figlio , Per_1
la somma di Euro 250 oltre rivalutazione su base Istat e partecipi nella misura del 50% alle spese straordinarie nei termini seguenti:
1) Spese mediche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture pubbliche;
c) ticket per trattamenti sanitari erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale e per medicinali prescritti dal medico curante;
2) Spese mediche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche, presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari specialistici in libera professione, compresi gli interventi chirurgici in strutture private;
3) Spese scolastiche (da documentare e che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche imposte da istituti privati, corsi universitari e relativo trasporto;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede
Universitaria;
4) Spese extrascolastiche (da documentare e che non richiedono il preventivo accordo):
a) attività sportive, ludiche e artistiche fino al tetto massimo complessivo di spesa di €
400,00 all'anno per ciascun figlio;
l'eventuale eccedenza, in caso di mancato accordo, rimarrà a carico del genitore proponente.
Dichiara l'integrale compensazione delle spese processuali.
Ferrara, 21 gennaio 2025
il presidente estensore
Stefano Scati
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