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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 27/03/2025, n. 2584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2584 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42730/2024
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42730/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LARGO DONEGANI 2 MILANO presso il difensore avv. CATAVELLO GIANCARLO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CONVERTINI ANGELO, elettivamente domiciliato in via Bernardo Ordanino 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso il difensore avv. CONVERTINI ANGELO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) in via principale, accertare e dichiarare che, stante il grave inadempimento di , in Controparte_1 forza della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di leasing n. 908589 del 30.07.2008, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto. 2) in via alternativa, stante il grave inadempimento di rispetto alle obbligazioni contrattuali dedotte in Controparte_1 narrativa, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 908589 del 30.07.2008. 3) in ogni caso, condannare
[...]
, P.IVA con sede in Monzambano (MN), Via Umberto n. 11, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Liquidatore e legale rappresentante (C.F. , e/o chiunque CP_2 C.F._1 detenga senza titolo, a restituire a in qualità di mandataria di i Parte_1 Controparte_3 seguenti “beni siti in Comune di Monzambano (MN), Località Mastroppa: Nel complesso artigianale sito in Via dell'Artigianato, insistente sul lotto di terreno individuato al Catasto Terreni al fg. 4 con il mappale n. 315 di are 30.58 – ente urbano: Porzione di fabbricato, priva di impianti, in corso di finitura, ad uso artigianale, sviluppantesi ai piani terra e primo, con annessa area cortiva pertinenziale in proprietà esclusiva. Detta unità immobiliare risulta individuata al Catasto Fabbricati di detto Comune, con l'indicazione dei seguenti dati: Foglio
4 – Mappale numero 315 sub. 2 – Via Mastroppa c.m. – P. T-1 – in corso di costruzione”, acquistati a mezzo contratto di compravendita del 30/07/2008 a rogito Notaio di Verona, rep. n. 21316/8461, Persona_1 fissando la data per l'avvio dell'esecuzione. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con riserva di deduzioni e produzioni, anche in relazione a quanto verrà dedotto e prodotto dalla parte convenuta, e con riserva di ogni maggior diritto, azione o ragione, ivi compreso il diritto di credito derivante pagina 1 di 5 dall'indennità per occupazione senza titolo dell'immobile, fino alla data di effettivo rilascio dello stesso, anche da far valere, nel caso, in separato giudizio
Per Controparte_4
- Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria
[...] complessa e che, pertanto, necessita di disporre il mutamento del rito, da semplificato di cognizione a rito ordinario e per l'effetto fissare ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con ogni conseguente statuizione in merito al prosieguo del giudizio. NEL MERITO - accertare e dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande di parte ricorrente, per carenza d'interesse; NEL MERITO - rigettare tutte le domande di parte attrice, ivi compresa quella riguardo alla domanda di condanna alla restituzione della porzione di immobile ed alla condanna al risarcimento del danno da occupazione abusiva, per le motivazioni indicate nella presente comparsa e per tutte quelle che emergeranno nel corso del giudizio. - accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di nella gestione della pratica del Controparte_3 sinistro che ha coinvolto l'edificio oggetto di leasing e, per l'effetto condannarle al risarcimento dei danni occorsi a anche se del caso, con l'applicazione della compensazione fra debiti e Controparte_1 crediti. Comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione tramite mandatario agisce per far dichiarare Controparte_3 Parte_1
l'intervenuta risoluzione del rapporto di leasing immobiliare intercorrente con
[...]
, stante la risoluzione in forza di clausola risolutiva espressa Controparte_1 azionata tramite il presente ricorso. La domanda è fondata. Parte convenuta contesta l'interesse ad agire per la risoluzione e la restituzione in merito solo alla subparticella 2, osservando che da questo punto di vista sia la domanda sia, a monte, il contratto, sarebbero formalmente errati, in quanto l'attività economica della convenuta medesima si articolerebbe su altre due particelle (subb. 7 e 10); accogliere la domanda significherebbe quindi produrre delle conseguenze ingiustificatamente gravose per la convenuta. Ora, a parte la circostanza che quest'ultima è in liquidazione (sicché ci si muove già nell'ottica della cessazione dell'attività), appare curioso che l'anomalia contrattuale sia rilevata solo ad anni di distanza (il contratto è del 2008). In ogni caso, il contratto di per sé non è contestato e, sussistendo il non contestato inadempimento, l'eccezione di parte convenuta è infondata. Parte convenuta contesta poi il fatto che non sarebbe stato fornito l'annuale avviso di andamento del piano di ammortamento, così da rendere indeterminabili le prestazioni dovute. Ma il piano di ammortamento, contrariamente a una diffusa quanto infondata opinione, non è altro che l'esplicitazione dei criteri di calcolo dei canoni già desumibili dal contratto e dagli eventuali accordi di modifica dello stesso. Certamente, la presenza del piano potrà consentire una maggiore comodità per l'utilizzatore, ma la sua mancanza non è di ostacolo al calcolo del proprio debito. Del resto, come da doc. 10 prodotto dalla medesima convenuta, datato 29.1.2021, emerge una smentita della tesi di parte convenuta, la quale scrivendo a originario concedente, riconosce di avere ricostruito la propria Controparte_5 posizione contabile, senza peraltro allegare danno alcuno da precedenti incertezze sul punto.
pagina 2 di 5 Parte convenuta eccepisce poi la contrarietà a buona fede della condotta della ricorrente, che non avrebbe acconsentito alla richiesta di sospensiva in ragione della pandemia da Covid-19, con conseguente aggravio della posizione debitoria della convenuta stessa. Tuttavia il punto risulta superato da un lato dal riconoscimento di debito di cui supra, dall'altro dal fatto che in ogni caso lo stesso non vale a revocare in dubbio un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e la pretesa, oggetto della presente domanda, alla restituzione del bene concesso in godimento. Per lo stesso motivo, appare irrilevante il preteso errore di calcolo che, secondo parte convenuta, sarebbe stato commesso in sede di rivalutazione dei canoni. Parte convenuta afferma, infatti, che in assenza dell'errore (peraltro per nulla spiegato in comparsa) “avrebbe assolto a quasi il 50% dell'intero contratto”; ora, ciò vale ammissione di inadempimento per il restante 50%, sufficiente per giustificare la risoluzione;
se vi è stato calcolo fonte di indebiti, i conti dovranno essere rifatti: ma non vi è domanda di condanna al pagamento di obbligazione pecuniaria da parte della ricorrente, né domanda riconvenzionale in tale senso a opera della convenuta. Il punto è quindi irrilevante ai fini della presente causa. Del tutto generica poi la doglianza relativa al fatto che nonostante la liquidazione del sinistro da parte della compagnia assicuratrice, la stessa non ha contribuito in alcun modo a ridurre le scadenze dell'odierna resistente. Eppure la tesi è smentita dai documenti in atti, dai quali invece emerge come l'indennizzo, liquidato in contradditorio con parte convenuta (doc. 7) sia stato contabilizzato come richiesto dalla convenuta medesima, come risultante da una email (doc. 9) del 14.1.2021 intitolata
“Registrazione contabile Importo ricevuto da assicurazione - Loc. 908589 Controparte_1
del seguente tenore
[...]
“Buonasera Dr come da accordi, le chiedo di controllare e far contabilizzare l'incasso di Pt_2
Euro 20.000,00 sulle seguenti fatture come da vs estratto conto del 07/01/21 (che allego) e che noi abbiamo già controllato su nostra contabilità. Detto importo porta la situazione dello scaduto da Euro 81.368,64 (al netto delle more che saranno oggetto di successiva definizione) a Euro 61.368,64 per cui un primo versamento già eseguito paro al 25% dello scaduto (secondo noi buon punto di partenza) In sintesi con i 20.00,00 euro incassati si chiudono le fatture con le seguenti rate n° […]”.
L'ultima doglianza riguarda il fatto che per effetto di un'alluvione del 2023 la convenuta ha dovuto sostenere dei costi imputabili a parte ricorrente, stante il mancato adempimento da parte sua dell'onere di concludere una polizza assicurativa a copertura dell'immobile, basato pagina 3 di 5 sull'art. 12 del contratto di leasing. Si tratta di circostanza che, quand'anche infondata, appare irrilevante per sostenere l'infondatezza della domanda di parte attrice. Quest'ultima risulta comprovata dalla pregressa, risalente situazione di grave inadempienza da parte della convenuta. Ne consegue che quand'anche parte convenuta potesse vantare ragioni di danno nei confronti della ricorrente, a parte la difficoltà di una loro pronta liquidazione, la stessa revocherebbe in dubbio il prevalente inadempimento della medesima convenuta, che appare temporalmente (dall'estratto conto allegato dalla stessa convenuta sub doc. 6 si evince che la mora su diverse fatture opera già dal 2015), causalmente (in tesi, la mancata stipulazione della polizza a opera di parte ricorrente può giustificarsi anche solo in ragione del fatto che venivano in rilievo gravi inadempimenti di parte convenuta, tali da sconsigliare di adottare ulteriori spese a suo favore poiché, verosimilmente, difficilmente recuperabili) e, proporzionalmente (parte ricorrente ha un credito provato da riconoscimento di debito di oltre € 62.000,00, parte convenuta allega un credito, non provato, comunque inferiore, essendo pari a € 45.000,00) più grave di quello di parte ricorrente. Consegue l'accoglimento del ricorso. Parte convenuta è tenuta alla restituzione immediata, libera da persone o cose, in favore di così individuato: nel complesso artigianale sito in Via dell'Artigianato, Controparte_3 insistente sul lotto di terreno individuato al Catasto Terreni al fg. 4 con il mappale n. 315 di are 30.58 – ente urbano: Porzione di fabbricato, priva di impianti, in corso di finitura, ad uso artigianale, sviluppantesi ai piani terra e primo, con annessa area cortiva pertinenziale in proprietà esclusiva. Detta unità immobiliare risulta individuata al Catasto Fabbricati di detto Comune, con l'indicazione dei seguenti dati: Foglio 4 – Mappale numero 315 sub. 2 – Via Mastroppa c.m. – P. T-1 – in corso di costruzione”, acquistati a mezzo contratto di compravendita del 30/07/2008 a rogito Notaio di Verona, rep. n. Persona_1
21316/8461, stante l'intervenuta risoluzione a far tempo dalla data della notifica del presente ricorso (12.12.2024). Le spese di lite si liquidano ex art. 12 c. I ultimo periodo c.p.c., atteso un debito di € 62.000,00, in € 11.000,00 a titolo di compensi (tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria in senso sostanziale, stante la natura documentale della causa), oltre spese generali 15% c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante) ed € 1241,00 di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA Risolto in data 12.12.2024 ex art. 1456 c.c. il rapporto contrattuale di leasing intercorrente tra e per inadempimento di Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima e la CONDANNA In favore di Controparte_3
• alla restituzione immediata, libera da persone o cose, del complesso artigianale sito in Via dell'Artigianato, insistente sul lotto di terreno individuato al Catasto Terreni al fg. 4 con il mappale n. 315 di are 30.58 – ente urbano: Porzione di fabbricato, priva di pagina 4 di 5 impianti, in corso di finitura, ad uso artigianale, sviluppantesi ai piani terra e primo, con annessa area cortiva pertinenziale in proprietà esclusiva. Detta unità immobiliare risulta individuata al Catasto Fabbricati di detto Comune, con l'indicazione dei seguenti dati: Foglio 4 – Mappale numero 315 sub. 2 – Via Mastroppa c.m. – P. T-1 – in corso di costruzione”, acquistati a mezzo contratto di compravendita del 30/07/2008 a rogito Notaio di Verona, rep. n. 21316/8461, stante l'intervenuta Persona_1 risoluzione a far tempo dalla data della notifica del presente ricorso (12.12.2024)
• al pagamento di € 11.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. ed € 1241,00 di spese vive. RESPINGE La domanda riconvenzionale di Controparte_1
Milano, 27 marzo 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO Sezione SESTA CIVILE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudio Tranquillo ha pronunciato ex art. 281 sexies cc. I e III c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42730/2024 promossa da: (C.F. , con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO, Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in LARGO DONEGANI 2 MILANO presso il difensore avv. CATAVELLO GIANCARLO ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_2 dell'avv. CONVERTINI ANGELO, elettivamente domiciliato in via Bernardo Ordanino 46043 CASTIGLIONE DELLE STIVIERE presso il difensore avv. CONVERTINI ANGELO CONVENUTO CONCLUSIONI Per Parte_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa: 1) in via principale, accertare e dichiarare che, stante il grave inadempimento di , in Controparte_1 forza della clausola risolutiva espressa prevista dal contratto di leasing n. 908589 del 30.07.2008, il predetto contratto di locazione finanziaria è da intendersi risolto di diritto. 2) in via alternativa, stante il grave inadempimento di rispetto alle obbligazioni contrattuali dedotte in Controparte_1 narrativa, accertare e dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1453 e 1455 c.c., la risoluzione per inadempimento del contratto di leasing n. 908589 del 30.07.2008. 3) in ogni caso, condannare
[...]
, P.IVA con sede in Monzambano (MN), Via Umberto n. 11, in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Liquidatore e legale rappresentante (C.F. , e/o chiunque CP_2 C.F._1 detenga senza titolo, a restituire a in qualità di mandataria di i Parte_1 Controparte_3 seguenti “beni siti in Comune di Monzambano (MN), Località Mastroppa: Nel complesso artigianale sito in Via dell'Artigianato, insistente sul lotto di terreno individuato al Catasto Terreni al fg. 4 con il mappale n. 315 di are 30.58 – ente urbano: Porzione di fabbricato, priva di impianti, in corso di finitura, ad uso artigianale, sviluppantesi ai piani terra e primo, con annessa area cortiva pertinenziale in proprietà esclusiva. Detta unità immobiliare risulta individuata al Catasto Fabbricati di detto Comune, con l'indicazione dei seguenti dati: Foglio
4 – Mappale numero 315 sub. 2 – Via Mastroppa c.m. – P. T-1 – in corso di costruzione”, acquistati a mezzo contratto di compravendita del 30/07/2008 a rogito Notaio di Verona, rep. n. 21316/8461, Persona_1 fissando la data per l'avvio dell'esecuzione. 4) In ogni caso, con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Con riserva di deduzioni e produzioni, anche in relazione a quanto verrà dedotto e prodotto dalla parte convenuta, e con riserva di ogni maggior diritto, azione o ragione, ivi compreso il diritto di credito derivante pagina 1 di 5 dall'indennità per occupazione senza titolo dell'immobile, fino alla data di effettivo rilascio dello stesso, anche da far valere, nel caso, in separato giudizio
Per Controparte_4
- Voglia il Tribunale adito, accertare e dichiarare che la causa richiede un'istruttoria
[...] complessa e che, pertanto, necessita di disporre il mutamento del rito, da semplificato di cognizione a rito ordinario e per l'effetto fissare ai sensi dell'art. 281-duodecies, comma 1, c.p.c. l'udienza di cui all'art. 183 c.p.c., con ogni conseguente statuizione in merito al prosieguo del giudizio. NEL MERITO - accertare e dichiarare inammissibili e/o rigettare le domande di parte ricorrente, per carenza d'interesse; NEL MERITO - rigettare tutte le domande di parte attrice, ivi compresa quella riguardo alla domanda di condanna alla restituzione della porzione di immobile ed alla condanna al risarcimento del danno da occupazione abusiva, per le motivazioni indicate nella presente comparsa e per tutte quelle che emergeranno nel corso del giudizio. - accertare e dichiarare l'inadempimento da parte di nella gestione della pratica del Controparte_3 sinistro che ha coinvolto l'edificio oggetto di leasing e, per l'effetto condannarle al risarcimento dei danni occorsi a anche se del caso, con l'applicazione della compensazione fra debiti e Controparte_1 crediti. Comunque, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione tramite mandatario agisce per far dichiarare Controparte_3 Parte_1
l'intervenuta risoluzione del rapporto di leasing immobiliare intercorrente con
[...]
, stante la risoluzione in forza di clausola risolutiva espressa Controparte_1 azionata tramite il presente ricorso. La domanda è fondata. Parte convenuta contesta l'interesse ad agire per la risoluzione e la restituzione in merito solo alla subparticella 2, osservando che da questo punto di vista sia la domanda sia, a monte, il contratto, sarebbero formalmente errati, in quanto l'attività economica della convenuta medesima si articolerebbe su altre due particelle (subb. 7 e 10); accogliere la domanda significherebbe quindi produrre delle conseguenze ingiustificatamente gravose per la convenuta. Ora, a parte la circostanza che quest'ultima è in liquidazione (sicché ci si muove già nell'ottica della cessazione dell'attività), appare curioso che l'anomalia contrattuale sia rilevata solo ad anni di distanza (il contratto è del 2008). In ogni caso, il contratto di per sé non è contestato e, sussistendo il non contestato inadempimento, l'eccezione di parte convenuta è infondata. Parte convenuta contesta poi il fatto che non sarebbe stato fornito l'annuale avviso di andamento del piano di ammortamento, così da rendere indeterminabili le prestazioni dovute. Ma il piano di ammortamento, contrariamente a una diffusa quanto infondata opinione, non è altro che l'esplicitazione dei criteri di calcolo dei canoni già desumibili dal contratto e dagli eventuali accordi di modifica dello stesso. Certamente, la presenza del piano potrà consentire una maggiore comodità per l'utilizzatore, ma la sua mancanza non è di ostacolo al calcolo del proprio debito. Del resto, come da doc. 10 prodotto dalla medesima convenuta, datato 29.1.2021, emerge una smentita della tesi di parte convenuta, la quale scrivendo a originario concedente, riconosce di avere ricostruito la propria Controparte_5 posizione contabile, senza peraltro allegare danno alcuno da precedenti incertezze sul punto.
pagina 2 di 5 Parte convenuta eccepisce poi la contrarietà a buona fede della condotta della ricorrente, che non avrebbe acconsentito alla richiesta di sospensiva in ragione della pandemia da Covid-19, con conseguente aggravio della posizione debitoria della convenuta stessa. Tuttavia il punto risulta superato da un lato dal riconoscimento di debito di cui supra, dall'altro dal fatto che in ogni caso lo stesso non vale a revocare in dubbio un inadempimento idoneo a giustificare la risoluzione del contratto e la pretesa, oggetto della presente domanda, alla restituzione del bene concesso in godimento. Per lo stesso motivo, appare irrilevante il preteso errore di calcolo che, secondo parte convenuta, sarebbe stato commesso in sede di rivalutazione dei canoni. Parte convenuta afferma, infatti, che in assenza dell'errore (peraltro per nulla spiegato in comparsa) “avrebbe assolto a quasi il 50% dell'intero contratto”; ora, ciò vale ammissione di inadempimento per il restante 50%, sufficiente per giustificare la risoluzione;
se vi è stato calcolo fonte di indebiti, i conti dovranno essere rifatti: ma non vi è domanda di condanna al pagamento di obbligazione pecuniaria da parte della ricorrente, né domanda riconvenzionale in tale senso a opera della convenuta. Il punto è quindi irrilevante ai fini della presente causa. Del tutto generica poi la doglianza relativa al fatto che nonostante la liquidazione del sinistro da parte della compagnia assicuratrice, la stessa non ha contribuito in alcun modo a ridurre le scadenze dell'odierna resistente. Eppure la tesi è smentita dai documenti in atti, dai quali invece emerge come l'indennizzo, liquidato in contradditorio con parte convenuta (doc. 7) sia stato contabilizzato come richiesto dalla convenuta medesima, come risultante da una email (doc. 9) del 14.1.2021 intitolata
“Registrazione contabile Importo ricevuto da assicurazione - Loc. 908589 Controparte_1
del seguente tenore
[...]
“Buonasera Dr come da accordi, le chiedo di controllare e far contabilizzare l'incasso di Pt_2
Euro 20.000,00 sulle seguenti fatture come da vs estratto conto del 07/01/21 (che allego) e che noi abbiamo già controllato su nostra contabilità. Detto importo porta la situazione dello scaduto da Euro 81.368,64 (al netto delle more che saranno oggetto di successiva definizione) a Euro 61.368,64 per cui un primo versamento già eseguito paro al 25% dello scaduto (secondo noi buon punto di partenza) In sintesi con i 20.00,00 euro incassati si chiudono le fatture con le seguenti rate n° […]”.
L'ultima doglianza riguarda il fatto che per effetto di un'alluvione del 2023 la convenuta ha dovuto sostenere dei costi imputabili a parte ricorrente, stante il mancato adempimento da parte sua dell'onere di concludere una polizza assicurativa a copertura dell'immobile, basato pagina 3 di 5 sull'art. 12 del contratto di leasing. Si tratta di circostanza che, quand'anche infondata, appare irrilevante per sostenere l'infondatezza della domanda di parte attrice. Quest'ultima risulta comprovata dalla pregressa, risalente situazione di grave inadempienza da parte della convenuta. Ne consegue che quand'anche parte convenuta potesse vantare ragioni di danno nei confronti della ricorrente, a parte la difficoltà di una loro pronta liquidazione, la stessa revocherebbe in dubbio il prevalente inadempimento della medesima convenuta, che appare temporalmente (dall'estratto conto allegato dalla stessa convenuta sub doc. 6 si evince che la mora su diverse fatture opera già dal 2015), causalmente (in tesi, la mancata stipulazione della polizza a opera di parte ricorrente può giustificarsi anche solo in ragione del fatto che venivano in rilievo gravi inadempimenti di parte convenuta, tali da sconsigliare di adottare ulteriori spese a suo favore poiché, verosimilmente, difficilmente recuperabili) e, proporzionalmente (parte ricorrente ha un credito provato da riconoscimento di debito di oltre € 62.000,00, parte convenuta allega un credito, non provato, comunque inferiore, essendo pari a € 45.000,00) più grave di quello di parte ricorrente. Consegue l'accoglimento del ricorso. Parte convenuta è tenuta alla restituzione immediata, libera da persone o cose, in favore di così individuato: nel complesso artigianale sito in Via dell'Artigianato, Controparte_3 insistente sul lotto di terreno individuato al Catasto Terreni al fg. 4 con il mappale n. 315 di are 30.58 – ente urbano: Porzione di fabbricato, priva di impianti, in corso di finitura, ad uso artigianale, sviluppantesi ai piani terra e primo, con annessa area cortiva pertinenziale in proprietà esclusiva. Detta unità immobiliare risulta individuata al Catasto Fabbricati di detto Comune, con l'indicazione dei seguenti dati: Foglio 4 – Mappale numero 315 sub. 2 – Via Mastroppa c.m. – P. T-1 – in corso di costruzione”, acquistati a mezzo contratto di compravendita del 30/07/2008 a rogito Notaio di Verona, rep. n. Persona_1
21316/8461, stante l'intervenuta risoluzione a far tempo dalla data della notifica del presente ricorso (12.12.2024). Le spese di lite si liquidano ex art. 12 c. I ultimo periodo c.p.c., atteso un debito di € 62.000,00, in € 11.000,00 a titolo di compensi (tenuto conto dell'assenza di una fase istruttoria in senso sostanziale, stante la natura documentale della causa), oltre spese generali 15% c.p.a. (non anche i.v.a. essendo parte ricorrente soggetto passivo d'imposta che, in tale qualità, già porta a credito l'i.v.a. esposta in fattura dal suo patrocinante) ed € 1241,00 di spese vive.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda o eccezione respinta DICHIARA Risolto in data 12.12.2024 ex art. 1456 c.c. il rapporto contrattuale di leasing intercorrente tra e per inadempimento di Controparte_3 Controparte_1 quest'ultima e la CONDANNA In favore di Controparte_3
• alla restituzione immediata, libera da persone o cose, del complesso artigianale sito in Via dell'Artigianato, insistente sul lotto di terreno individuato al Catasto Terreni al fg. 4 con il mappale n. 315 di are 30.58 – ente urbano: Porzione di fabbricato, priva di pagina 4 di 5 impianti, in corso di finitura, ad uso artigianale, sviluppantesi ai piani terra e primo, con annessa area cortiva pertinenziale in proprietà esclusiva. Detta unità immobiliare risulta individuata al Catasto Fabbricati di detto Comune, con l'indicazione dei seguenti dati: Foglio 4 – Mappale numero 315 sub. 2 – Via Mastroppa c.m. – P. T-1 – in corso di costruzione”, acquistati a mezzo contratto di compravendita del 30/07/2008 a rogito Notaio di Verona, rep. n. 21316/8461, stante l'intervenuta Persona_1 risoluzione a far tempo dalla data della notifica del presente ricorso (12.12.2024)
• al pagamento di € 11.000,00 a titolo di compensi, oltre spese generali 15% c.p.a. ed € 1241,00 di spese vive. RESPINGE La domanda riconvenzionale di Controparte_1
Milano, 27 marzo 2025 Il Giudice dott. Claudio Tranquillo
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