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Sentenza 8 marzo 2025
Sentenza 8 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/03/2025, n. 3563 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3563 |
| Data del deposito : | 8 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9803/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 9803/2022 e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pavia, Via Mascheroni n.
21, presso lo studio dell'Avv. Elena Bisoni che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
pagina 1 di 16 E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 30, presso lo studio dell'Avv.
Romina Scarano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
-
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di prestazioni di servizi
Conclusioni: in vista dell'udienza del 23 ottobre 2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. In particolare, parte opponente ha insistito in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, per l'accertamento del minor credito dovuto, e parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la premesso di Controparte_1
aver svolto attività di consulenza fiscale e contabile a favore di e di non aver ricevuto i Parte_1 corrispettivi per le prestazioni rese nel 2019, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma di € 7.648,30 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal trentesimo giorno dalla scadenza, e spese legali.
pagina 2 di 16 Emesso il provvedimento monitorio, notificato il 20 dicembre 2021, con atto di citazione, notificato a mezzo pec, in data 28.1.2022, la ha proposto opposizione. Parte_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo poiché emesso in assenza dei presupposti normativi previsti rispettivamente dagli articoli 633 comma 1 e 634 n. 2 c.p.c, e, segnatamente, per la mancanza di prova scritta e per l'assenza di liquidità del credito azionato in sede monitoria. In particolare, ha osservato che la controparte si era limitata a produrre la fattura elettronica, senza allegare la ricevuta di consegna generata dal Sistema d'Interscambio (SDI).
Inoltre, l'opponente ha osservato che la fattura era di importo pari a €
6.588, e che la diversa somma liquidata in sede monitoria era stata individuata sulla base di “progetti”, che non potevano costituire idonea prova scritta considerata, peraltro, la natura giuridica della controparte, che non era un professionista, ma una società di capitali.
Nel merito, l'opponente ha contestato il mancato svolgimento delle prestazioni di cui la controparte era stata incaricata, quali, in particolare,
l'esecuzione degli adempimenti fiscali relativi all'anno 2019, nello specifico, la certificazione unica, le liquidazioni trimestrali IVA, la tenuta dei registri IVA e del libro giornale e il bilancio del 2019, e ha osservato che di tali adempimenti si era occupato tale dott. consulente Per_1 subentrato alla Controparte_1
In via subordinata, l'opponente ha evidenziato l'erroneità della somma ingiunta. Sul punto ha osservato, che il corrispettivo contrattualmente previsto, era pari a € 3.800,00 oltre IVA e non a € 5.400,00 oltre IVA, secondo quanto indicato, invece, in fattura dalla controparte. Sul punto pagina 3 di 16 ha osservato che il maggior corrispettivo richiesto non era giustificato dall'esecuzione di prestazione straordinarie considerato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 10 del contratto, tale variazione avrebbe dovuto essere comunicata dalla società opposta, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Inoltre, ha contestato le notule prodotte dal consulente, rilevando una duplicazione di voci nel progetto di fattura n. 30/2019 del 31.3.2019
e nella fattura del 5.12.2019. Ha fatto, poi, presente che il 6 agosto 2019 era stato effettuato un pagamento di € 350,00, che doveva essere detratto dal dovuto, e ha evidenziato che, analogamente, non poteva essere inclusa nel calcolo la somma di € 1.000,00 pagata per la consulenza dello studio per la quale non era mai stata emessa Per_2 fattura da controparte.
L'opponente ha concluso chiedendo: a) in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, e per l'effetto, revocarlo, stante l'assenza di prova scritta e per mancata liquidità del credito;
b) in via principale e nel merito, di revocare il predetto decreto per mancato svolgimento delle prestazioni professionali da parte dell'opposta; c) in via subordinata, di accertare il minor importo dovuto da
[...] in considerazione del contratto sottoscritto e Parte_1 degli acconti versati.
Si è costituita in giudizio la che ha evidenziato la Controparte_1 legittimità del decreto ingiuntivo opposto, in virtù della fattura regolarmente prodotta in sede monitoria e in ragione della natura liquida del credito, individuato nel suo preciso ammontare.
Nel merito ha affermato di aver svolto tutte le attività professionali previste dal contratto stipulato tra le parti, sino all'intervenuto recesso pagina 4 di 16 per giusta causa, in data 19 febbraio 2020. In particolare, l'opposta ha rimarcato di aver curato la tenuta del libro giornale e dei registri IVA
2019, di aver inviato le dichiarazioni trimestrali IVA, di cui l'ultima in data 27.2.2020, nonché la certificazione unica 2020, e di aver provveduto anche al pagamento degli F24 per i contributi del mese di gennaio 2020, oltre all'invio della liquidazione del IV trimestre 2019, in aggiunta ai cedolini paga e agli F24 preparati dal dott. Ha rilevato di aver Per_2 elaborato il bilancio 2019 e di averlo inviato alla cliente, che non aveva fornito riscontro sul punto né aveva anticipato la spesa per il relativo deposito così che essa opposta non vi aveva provveduto.
La ha, quindi, escluso una duplicazione di voci tra Controparte_1 il progetto di fattura n. 30/2019 del 31.3.2019 e la fattura del 5.12.2019.
Ha, inoltre, osservato di aver emesso regolari fatture sia per l'importo di
€ 350,00, pagato il 6 agosto 2019, sia per quello di € 1.000,00, per l'attività svolta dal consulente del lavoro dott. In relazione alla Per_2 congruità del corrispettivo, ha evidenziato che il contratto prevedeva, all'art. 9, un incremento percentuale automatico del 3% annuo sulla somma pattuita di € 3.800,00 e ha evidenziato di aver diritto ad un maggior compenso in considerazione dell'onerosità dell'attività svolta.
Ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione.
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo poiché non fondato su prova scritta e in ragione dell'illiquidità del credito azionato.
Al riguardo si osserva, che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure avanzate dall'opponente, secondo la giurisprudenza di pagina 5 di 16 legittimità, “la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa” (Cass., ordinanza n.
14473/2019). Dunque, ai fini dell'accertamento del credito, va esaminata anche la documentazione depositata nel giudizio di opposizione, non dovendo limitarsi il giudice del merito al controllo sulla sola legittimità dell'ingiunzione, con riferimento alle condizioni del procedimento. Ciò posto, con riguardo ai rilievi svolti dall'opponente, va, dunque, considerato che nell'odierno giudizio, risulta prodotta, oltre alla fattura elettronica, già depositata in sede monitoria, anche la ricevuta di consegna e accettazione del sistema, che attesta altresì la trasmissione della fattura al debitore.
3. Si osserva quindi che con la domanda proposta in sede monitoria la società opposta ha chiesto il pagamento: a) della somma di € 1.281,00,
IVA inclusa, di cui alla fattura n. 30/P del 31.03.2019, riferita a
“redazione e presentazione liquidazione trimestrale 4 trimestre 2018” per € 50,00, assistenza contabile e dichiarazioni fiscali 2019, per €
900,00, buste paga e contributi anno 2019 per € 100,00; b) della somma di € 1.396,90, IVA inclusa, di cui alla fattura n. 40/P del 31.05.2019, riferita a paghe e contributi licenziamento per € 70,00, CP_2 comunicazioni dati fatture attive e passive L 193/2016 secondo semestre
2018 per € 50,00; assistenza contabile e dichiarazioni fiscali per € 900,00,
pagina 6 di 16 paghe e contributi per € 75,00, liquidazione trimestrale 1 trimestre 2019 per € 50,00; c) della somma di € 1.281, IVA inclusa, di cui alla fattura n.
60/P del 7.08.2019, riferita a assistenza contabile e dichiarazioni fiscali per € 900,00, paghe e contributi € 75,00, buste paga assunzione di un dipendente per € 75,00; d) della somma di € 1.220,00, IVA inclusa, di cui alla fattura n. 72/P del 16.09.2019, riferita a paghe e contributi per €
100,00, assistenza contabile e dichiarazioni fiscali per € 900,00; e) della somma di € 1.249,40, IVA inclusa, di cui alla fattura n. 85/P del
20.11.2019, riferita a pagamenti F24 on line e visura camerale per €
20,00, paghe e contributi € 100,00 e assistenza contabile e fiscale per €
900,00; f) della somma di € 1.220,00, Iva inclusa, di cui alla fattura n.
5/P del 17.02.2020, riferita a assistenza contabile e fiscale per € 900,00 e buste paga per € 100,00 (cfr. all. 2 fascicolo del monitorio all. 1 di parte opposta).
4. Ciò chiarito, occorre rammentare che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è sull'opposto, attore in senso sostanziale, che grava,
a fronte di specifica contestazione del convenuto sul punto, la prova del credito azionato, e che a tal fine, la fattura, per consolidato orientamento giurisprudenziale, pur costituendo titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, non costituisce prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione. Tale credito dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. Civ. n. 15383/2010).
Al riguardo si osserva che è pacifica la conclusione tra le parti di un contratto d'opera professionale.
Nel dettaglio dalla documentazione in atti risulta che, in data 1.04.2014, le parti avevano concluso un contratto, con il quale la CP_1
pagina 7 di 16 CP_ era stata incaricata della elaborazione dati, con riguardo alle registrazioni sulle scritture contabili obbligatorie ex art. 14 DPR n.
600/1973, della cura degli adempimenti fiscali, quali dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IRAP, dichiarazione annuale IVA, comunicazione annuale dati IVA e dichiarazioni studi di settore, e della conservazione dei documenti contabili e fiscali. Per lo svolgimento di tali attività era stato concordato un compenso annuo di € 3.800,00 oltre IVA, di cui €
1.800,00, riferito alla tenuta dei libri contabili, € 1.000,00, per la redazione del bilancio, ed € 100,00, per il relativo deposito. Le parti avevano convenuto che tale compenso era soggetto ad un aggiornamento annuale in ragione del 3%. Era, inoltre, previsto che, in caso di prestazioni più onerose o impegnative, la Controparte_1 aveva la facoltà di variare il corrispettivo, dandone preavviso scritto di giorni trenta alla controparte che aveva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale (cfr. all. 1 di parte opponente).
5. Tanto premesso, si osserva che la ha contestato la Parte_1 domanda proposta nei suoi confronti, lamentando l'inadempimento della controparte, e, nello specifico, la mancata esecuzione delle prestazioni professionali da parte della per tutto il Controparte_1
2019, le quali erano state, quindi, affidate ad altro professionista.
Venendo alla disamina di tale eccezione, si osserva che la
[...]
su cui, come già precisato, grava il relativo onere Controparte_3 probatorio (cfr. Cass. Sez. Unite n. 13533/2001), ha dato prova di aver regolarmente provveduto agli adempimenti fiscali di cui era stata incaricata.
pagina 8 di 16 In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta che la
[...] aveva provveduto alle liquidazioni periodiche IVA, alla Controparte_1 redazione della certificazione unica 2020 e alla dichiarazione dei redditi
2019 (cfr. all da 4 a 7 della comparsa di risposta, inviate all'Agenzia delle entrate rispettivamente in data 28 maggio, 9 settembre, 2 dicembre 2019
e 27 febbraio 2020, come confermato peraltro dal carteggio tra le società, cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di parte opposta) nonché al pagamento dei contributi dovuti tramite F24.
Inoltre, prova di tali adempimenti è contenuta nel verbale di consegna della documentazione del 2 aprile 2020 (doc. 25 comparsa di costituzione), firmato dalla legale rappresentante della società opponente, nel quale si dà atto della consegna alla tra le Parte_1 altre cose, anche dei documenti relativi alle liquidazioni periodiche IVA
2019, nonché del modello unico, IRAP, IVA e 770 del 2019, (cfr. anche mail del 18.9.2019 all. 2 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di parte opposta, in cui si procedeva all'invio del modello 770/2019).
Tale ricostruzione trova conferma anche nelle prove orali assunte nel corso dell'istruttoria, dalle quali è emerso che la dichiarazione dei redditi
2019 e la dichiarazione IVA 2019 erano state predisposte e inviate dalla convenuta (cfr. verbale udienza 5.6.2024, nel quale tale circostanza è stata confermata non solo dalle testi di parte opposta, la cui Tes_1 deposizione va letta nella sua integrità, così che è chiaro che la testimone si è riferita alla dichiarazione 2019 come redatta dalla società opposta, e all'epoca collaboratrici della della cui Tes_2 Controparte_3 attendibilità non si ha motivo di dubitare, ma anche dal teste di parte pagina 9 di 16 opponente, il quale ha escluso di aver predisposto le dichiarazioni Per_1 fiscali del 2019).
Infondata è sul punto la doglianza di parte attrice, secondo cui tra gli adempimenti fiscali avrebbero dovuto essere compresi anche il modello unico, IRAP e IVA 2020, in quanto tali adempimenti, ancorché riferiti all'annualità precedente, possono essere predisposti e inviati, secondo la normativa fiscale applicabile, solo nel corso del 2020, e, quindi, successivamente all'esercitato recesso. Peraltro, la certificazione unica
2020 (che è l'unica documentazione fiscale, tra quelle menzionate, che va inviata entro il primo trimestre del 2020) risulta predisposta e inviata dalla convenuta in data 25 marzo 2020 (doc. 6 comparsa di costituzione). Anche per quanto concerne la dichiarazione IVA 2020, non può accogliersi la censura di parte opponente circa l'opportunità che essa venisse predisposta da parte della in Controparte_1 quanto riferita all'esercizio 2019, dal momento che tale dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 aprile del 2020, e, quindi, oltre due mesi dopo la cessazione del mandato.
Inoltre, è pacifico che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2018, pur depositato dal dott. era stato elaborato da parte Per_1 opposta e tale circostanza è stata confermata dall'istruttoria orale espletata (cfr. verbale udienza 5.6.2024 in cui lo stesso ha Per_1 dichiarato che gli “era stato consegnato il bilancio chiuso al
31/12/2018”).
6. Ciò posto, pur dovendosi dare atto che il mancato deposito del bilancio chiuso al 31/12/2018, redatto dalla non può Controparte_3 configurarsi quale inadempimento imputabile all'odierna convenuta,
pagina 10 di 16 considerato che non risulta che l'opponente abbia mai comunicato alla consulente la relativa approvazione a cura dell'assemblea dei soci (cfr. sul punto deposizioni rese dalle testi e che hanno Tes_2 Tes_1 riferito che alla predisposizione del bilancio da parte della convenuta non era seguito alcun riscontro da parte della , deve Parte_1 ritenersi che il relativo compenso di € 100,00, oltre aggiornamento annuale del 3%, non sia dovuto, in quanto remunerativo di una prestazione pacificamente non eseguita.
7. Per quanto concerne, invece, la tenuta della contabilità, nonostante dalla documentazione in atti risulti che l'opposta aveva curato l'aggiornamento dei registri IVA e del libro giornale 2019 (doc. 2 e 3 all. comparsa di costituzione), deve rilevarsi che essa non aveva rimesso all'opponente la contabilità aggiornata così che la stessa società aveva dovuto incaricare di tale adempimento un altro consulente. Tale circostanza è confermata sia dal verbale di restituzione (doc. 25 comparsa di costituzione), nel quale risultano restituiti all'opponente i libri contabili aggiornati solo sino all'anno 2018, sia dalle dichiarazioni del teste della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, il Per_1 quale ha riferito di aver curato in prima persona la tenuta della contabilità relativa all'anno 2019 (cfr. verbale udienza 5.6.2024), come peraltro aveva già affermato nella mail del 27.4.2020, indirizzata alla società opponente, in cui aveva dato atto che “l'anno 2019 praticamente non
è stato contabilizzato” (doc. 3 all. atto di citazione). Per tale motivo, si ritiene che il compenso di € 1.800,00 connesso alla tenuta della contabilità non sia dovuto.
pagina 11 di 16 8. Ciò posto, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere a parte opposta si osserva quanto segue.
In primo luogo, occorre ribadire quanto detto circa l'inidoneità della fattura a dimostrare l'esistenza del credito sia nell' an che nel quantum, con la conseguenza che, anche la quantificazione dell'importo dovuto, non può basarsi né sulle notule né sulla fattura elettronica prodotta in sede monitoria, entrambe, peraltro, contestate dall'opponente.
Per la corretta quantificazione del credito deve, invece, aversi riguardo alle prove documentali versate in atti e, nello specifico, al già richiamato art. 9 del contratto stipulato tra le parti. Ne discende che esso va determinato nella misura di € 1.900, pari all'importo di € 3.800 annuo pattuito, detratta la somma di € 100,00, quale compenso riferito al deposito del bilancio, e di € 1.800,00, quale corrispettivo dovuto per la tenuta della contabilità per le ragioni predette. Contrariamente a quanto affermato da parte opponente, tale somma deve essere oggetto di aggiornamento automatico nella misura del 3% annuo, secondo quanto espressamente stabilito dalle parti, senza necessità di alcun ulteriore accordo sul punto né di una giustificazione per tale incremento.
9. Non è, invece, possibile riconoscere ulteriori maggiorazioni nel compenso spettante alla società opposta neanche in relazione alla allegata e, comunque, indimostrata complessità delle prestazioni rese, atteso che, in tal caso, il contratto concluso tra le parti prevedeva una previa comunicazione scritta della società opposta, a fronte della quale era concessa alla cliente la facoltà di recedere dal rapporto negoziale.
pagina 12 di 16 Dunque, considerato che il contratto è stato stipulato nel 2014, e che le somme dovute si riferiscono al 2019, l'importo dovuto pattiziamente per le attività svolte risulta pari a € 2.138,46 oltre IVA.
10. Parte opponente, sulla base delle fatture azionate in sede monitoria, ha poi richiesto, oltre al compenso per assistenza contabile e dichiarazioni fiscali, altri corrispettivi riferiti ad attività quali elaborazione buste paga e contributi e liquidazioni trimestrali. Tali compensi, contestati dall'opponente, non sono dovuti. In particolare, le somme riferite a
“redazione e presentazione liquidazione trimestrale 4 trimestre 2018” per € 50,00 di cui alla fattura n. 30/P del 31.03.2019, “liquidazione trimestrale 1 trimestre 2019” per € 50,00 di cui alla fattura n. 40/P del
31.05.2019 e “pagamenti F24 on line e visura camerale” per € 20,00 di cui alla fattura n. 85/P del 20.11.2019, non possono essere riconosciute, poiché vengono in rilievo attività la cui remunerazione è già ricompresa nel corrispettivo annuo convenzionalmente fissato dalle parti (cfr. art. 9).
Non risulta dovuto neppure il compenso per l'attività di elaborazione delle buste paga e dei contributi (cfr. voci “buste paga e contributi anno
2019” per € 100,00 di cui alla fattura n. 30/P del 31.03.2019; “paghe e contributi licenziamento per € 70,00 e “paghe e contributi” per CP_2
€ 75,00 di cui alla fattura n. 40/P del 31.05.2019; “paghe e contributi” per € 75,00 e “buste paga assunzione di un dipendente” per € 75,00 di cui alla fattura n. 60/P del 7.08.2019; “paghe e contributi” per € 100,00, di cui alla fattura n. 72/P del 16.09.2019; “paghe e contributi” per €
100,00 di cui alla fattura n. 85/P del 20.11.2019; buste paga per € 100,00 di cui alla fattura n. 5/P del 17.02.2020), trattandosi di attività, che, per stessa ammissione di parte attrice, non era svolta da quest'ultima, bensì
pagina 13 di 16 dal consulente del lavoro dott. con il quale l'opponente aveva Per_2 un diretto rapporto contrattuale, con conseguente carenza di legittimazione dell'opposta a chiederne la corresponsione.
11. Così individuata la somma dovuta, essa non può reputarsi decurtata per effetto di acconti già corrisposti dall'odierna opponente. In proposito, sono state prodotti due bonifici, uno del 6.8.2019, recante causale
“pagamento semestrale delle buste paga” e uno pari a €.1000,00 del
29.1.2020 relativo alla consulenza del dott. Tali pagamenti, oltre Per_2
a riferirsi a fatture diverse rispetto a quelle delle quali è stato richiesto il pagamento in sede monitoria, non possono considerarsi remunerativi dell'attività oggetto del contratto concluso tra le parti e quindi non possono in alcun modo essere considerati parte integrante del corrispettivo annuo dovuto, in quanto riferiti a prestazioni che esulano quelle remunerate con il credito riconosciuto in favore dell'opposta.
12. In definitiva, va revocato il decreto ingiuntivo e la società opponente va condannata al pagamento in favore della controparte della somma di €
2.138,46, oltre IVA e interessi ex art. 3 d.lgs. n. 231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla scadenza, come specificamente richiesto da parte opposta, sino al saldo.
13. Nessun'altra considerazione va svolta, atteso che la stessa opponente, nel richiamare la revisione biennale del MISE operata nel 2020, da cui sono emerse irregolarità nell'attività fiscale svolta negli anni precedenti nonché nel riferire di una questione legata a contributi previdenziali
INPS parzialmente non versati dal 2015 al 2019, ha fatto espressa riserva di agire nei confronti dell'opposta in altro giudizio, evidenziando l'estraneità delle doglianze sollevate rispetto al presente procedimento.
pagina 14 di 16 14. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà, mentre, per la restante metà, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai valori medi rapportati all'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
21921 emesso da questo Tribunale in data 20.12.2021 e condanna al pagamento in favore di Controparte_4 CP_3
della somma di € 2.138,46 oltre interessi ex art. 3 d.lgs.
[...]
231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla scadenza al saldo;
• compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà e, per la restante quota, condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 72,75 per spese ed € 1.276,0 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 4 febbraio 2025
Il
Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Giulia Vespucci
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
Sezione XI Civile
in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al R.G.N. 9803/2022 e vertente
TRA
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Pavia, Via Mascheroni n.
21, presso lo studio dell'Avv. Elena Bisoni che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo
opponente
pagina 1 di 16 E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Oslavia n. 30, presso lo studio dell'Avv.
Romina Scarano che la rappresenta e difende giusta procura alle liti depositata, in via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione
-
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, contratto di prestazioni di servizi
Conclusioni: in vista dell'udienza del 23 ottobre 2024, tenutasi con modalità cartolare, le parti hanno depositato note di trattazione scritta, riportandosi alle conclusioni già rassegnate nei propri scritti difensivi. In particolare, parte opponente ha insistito in via principale per la revoca del decreto ingiuntivo e, in subordine, per l'accertamento del minor credito dovuto, e parte opposta ha chiesto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, la premesso di Controparte_1
aver svolto attività di consulenza fiscale e contabile a favore di e di non aver ricevuto i Parte_1 corrispettivi per le prestazioni rese nel 2019, ha chiesto la condanna della controparte al pagamento in suo favore della somma di € 7.648,30 oltre interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, a decorrere dal trentesimo giorno dalla scadenza, e spese legali.
pagina 2 di 16 Emesso il provvedimento monitorio, notificato il 20 dicembre 2021, con atto di citazione, notificato a mezzo pec, in data 28.1.2022, la ha proposto opposizione. Parte_1
In via preliminare, l'opponente ha eccepito la nullità del decreto ingiuntivo poiché emesso in assenza dei presupposti normativi previsti rispettivamente dagli articoli 633 comma 1 e 634 n. 2 c.p.c, e, segnatamente, per la mancanza di prova scritta e per l'assenza di liquidità del credito azionato in sede monitoria. In particolare, ha osservato che la controparte si era limitata a produrre la fattura elettronica, senza allegare la ricevuta di consegna generata dal Sistema d'Interscambio (SDI).
Inoltre, l'opponente ha osservato che la fattura era di importo pari a €
6.588, e che la diversa somma liquidata in sede monitoria era stata individuata sulla base di “progetti”, che non potevano costituire idonea prova scritta considerata, peraltro, la natura giuridica della controparte, che non era un professionista, ma una società di capitali.
Nel merito, l'opponente ha contestato il mancato svolgimento delle prestazioni di cui la controparte era stata incaricata, quali, in particolare,
l'esecuzione degli adempimenti fiscali relativi all'anno 2019, nello specifico, la certificazione unica, le liquidazioni trimestrali IVA, la tenuta dei registri IVA e del libro giornale e il bilancio del 2019, e ha osservato che di tali adempimenti si era occupato tale dott. consulente Per_1 subentrato alla Controparte_1
In via subordinata, l'opponente ha evidenziato l'erroneità della somma ingiunta. Sul punto ha osservato, che il corrispettivo contrattualmente previsto, era pari a € 3.800,00 oltre IVA e non a € 5.400,00 oltre IVA, secondo quanto indicato, invece, in fattura dalla controparte. Sul punto pagina 3 di 16 ha osservato che il maggior corrispettivo richiesto non era giustificato dall'esecuzione di prestazione straordinarie considerato, peraltro, che, ai sensi dell'art. 10 del contratto, tale variazione avrebbe dovuto essere comunicata dalla società opposta, con un preavviso scritto di almeno 30 giorni. Inoltre, ha contestato le notule prodotte dal consulente, rilevando una duplicazione di voci nel progetto di fattura n. 30/2019 del 31.3.2019
e nella fattura del 5.12.2019. Ha fatto, poi, presente che il 6 agosto 2019 era stato effettuato un pagamento di € 350,00, che doveva essere detratto dal dovuto, e ha evidenziato che, analogamente, non poteva essere inclusa nel calcolo la somma di € 1.000,00 pagata per la consulenza dello studio per la quale non era mai stata emessa Per_2 fattura da controparte.
L'opponente ha concluso chiedendo: a) in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo, e per l'effetto, revocarlo, stante l'assenza di prova scritta e per mancata liquidità del credito;
b) in via principale e nel merito, di revocare il predetto decreto per mancato svolgimento delle prestazioni professionali da parte dell'opposta; c) in via subordinata, di accertare il minor importo dovuto da
[...] in considerazione del contratto sottoscritto e Parte_1 degli acconti versati.
Si è costituita in giudizio la che ha evidenziato la Controparte_1 legittimità del decreto ingiuntivo opposto, in virtù della fattura regolarmente prodotta in sede monitoria e in ragione della natura liquida del credito, individuato nel suo preciso ammontare.
Nel merito ha affermato di aver svolto tutte le attività professionali previste dal contratto stipulato tra le parti, sino all'intervenuto recesso pagina 4 di 16 per giusta causa, in data 19 febbraio 2020. In particolare, l'opposta ha rimarcato di aver curato la tenuta del libro giornale e dei registri IVA
2019, di aver inviato le dichiarazioni trimestrali IVA, di cui l'ultima in data 27.2.2020, nonché la certificazione unica 2020, e di aver provveduto anche al pagamento degli F24 per i contributi del mese di gennaio 2020, oltre all'invio della liquidazione del IV trimestre 2019, in aggiunta ai cedolini paga e agli F24 preparati dal dott. Ha rilevato di aver Per_2 elaborato il bilancio 2019 e di averlo inviato alla cliente, che non aveva fornito riscontro sul punto né aveva anticipato la spesa per il relativo deposito così che essa opposta non vi aveva provveduto.
La ha, quindi, escluso una duplicazione di voci tra Controparte_1 il progetto di fattura n. 30/2019 del 31.3.2019 e la fattura del 5.12.2019.
Ha, inoltre, osservato di aver emesso regolari fatture sia per l'importo di
€ 350,00, pagato il 6 agosto 2019, sia per quello di € 1.000,00, per l'attività svolta dal consulente del lavoro dott. In relazione alla Per_2 congruità del corrispettivo, ha evidenziato che il contratto prevedeva, all'art. 9, un incremento percentuale automatico del 3% annuo sulla somma pattuita di € 3.800,00 e ha evidenziato di aver diritto ad un maggior compenso in considerazione dell'onerosità dell'attività svolta.
Ha pertanto chiesto il rigetto dell'opposizione.
2. Tanto esposto in ordine alle domande proposte e alle difese svolte, deve essere preliminarmente disattesa l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo poiché non fondato su prova scritta e in ragione dell'illiquidità del credito azionato.
Al riguardo si osserva, che, a prescindere dalla fondatezza o meno delle censure avanzate dall'opponente, secondo la giurisprudenza di pagina 5 di 16 legittimità, “la "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa” (Cass., ordinanza n.
14473/2019). Dunque, ai fini dell'accertamento del credito, va esaminata anche la documentazione depositata nel giudizio di opposizione, non dovendo limitarsi il giudice del merito al controllo sulla sola legittimità dell'ingiunzione, con riferimento alle condizioni del procedimento. Ciò posto, con riguardo ai rilievi svolti dall'opponente, va, dunque, considerato che nell'odierno giudizio, risulta prodotta, oltre alla fattura elettronica, già depositata in sede monitoria, anche la ricevuta di consegna e accettazione del sistema, che attesta altresì la trasmissione della fattura al debitore.
3. Si osserva quindi che con la domanda proposta in sede monitoria la società opposta ha chiesto il pagamento: a) della somma di € 1.281,00,
IVA inclusa, di cui alla fattura n. 30/P del 31.03.2019, riferita a
“redazione e presentazione liquidazione trimestrale 4 trimestre 2018” per € 50,00, assistenza contabile e dichiarazioni fiscali 2019, per €
900,00, buste paga e contributi anno 2019 per € 100,00; b) della somma di € 1.396,90, IVA inclusa, di cui alla fattura n. 40/P del 31.05.2019, riferita a paghe e contributi licenziamento per € 70,00, CP_2 comunicazioni dati fatture attive e passive L 193/2016 secondo semestre
2018 per € 50,00; assistenza contabile e dichiarazioni fiscali per € 900,00,
pagina 6 di 16 paghe e contributi per € 75,00, liquidazione trimestrale 1 trimestre 2019 per € 50,00; c) della somma di € 1.281, IVA inclusa, di cui alla fattura n.
60/P del 7.08.2019, riferita a assistenza contabile e dichiarazioni fiscali per € 900,00, paghe e contributi € 75,00, buste paga assunzione di un dipendente per € 75,00; d) della somma di € 1.220,00, IVA inclusa, di cui alla fattura n. 72/P del 16.09.2019, riferita a paghe e contributi per €
100,00, assistenza contabile e dichiarazioni fiscali per € 900,00; e) della somma di € 1.249,40, IVA inclusa, di cui alla fattura n. 85/P del
20.11.2019, riferita a pagamenti F24 on line e visura camerale per €
20,00, paghe e contributi € 100,00 e assistenza contabile e fiscale per €
900,00; f) della somma di € 1.220,00, Iva inclusa, di cui alla fattura n.
5/P del 17.02.2020, riferita a assistenza contabile e fiscale per € 900,00 e buste paga per € 100,00 (cfr. all. 2 fascicolo del monitorio all. 1 di parte opposta).
4. Ciò chiarito, occorre rammentare che nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, è sull'opposto, attore in senso sostanziale, che grava,
a fronte di specifica contestazione del convenuto sul punto, la prova del credito azionato, e che a tal fine, la fattura, per consolidato orientamento giurisprudenziale, pur costituendo titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo, non costituisce prova dell'esistenza del credito nel giudizio di opposizione. Tale credito dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (cfr. Cass. Civ. n. 15383/2010).
Al riguardo si osserva che è pacifica la conclusione tra le parti di un contratto d'opera professionale.
Nel dettaglio dalla documentazione in atti risulta che, in data 1.04.2014, le parti avevano concluso un contratto, con il quale la CP_1
pagina 7 di 16 CP_ era stata incaricata della elaborazione dati, con riguardo alle registrazioni sulle scritture contabili obbligatorie ex art. 14 DPR n.
600/1973, della cura degli adempimenti fiscali, quali dichiarazione dei redditi, dichiarazioni IRAP, dichiarazione annuale IVA, comunicazione annuale dati IVA e dichiarazioni studi di settore, e della conservazione dei documenti contabili e fiscali. Per lo svolgimento di tali attività era stato concordato un compenso annuo di € 3.800,00 oltre IVA, di cui €
1.800,00, riferito alla tenuta dei libri contabili, € 1.000,00, per la redazione del bilancio, ed € 100,00, per il relativo deposito. Le parti avevano convenuto che tale compenso era soggetto ad un aggiornamento annuale in ragione del 3%. Era, inoltre, previsto che, in caso di prestazioni più onerose o impegnative, la Controparte_1 aveva la facoltà di variare il corrispettivo, dandone preavviso scritto di giorni trenta alla controparte che aveva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale (cfr. all. 1 di parte opponente).
5. Tanto premesso, si osserva che la ha contestato la Parte_1 domanda proposta nei suoi confronti, lamentando l'inadempimento della controparte, e, nello specifico, la mancata esecuzione delle prestazioni professionali da parte della per tutto il Controparte_1
2019, le quali erano state, quindi, affidate ad altro professionista.
Venendo alla disamina di tale eccezione, si osserva che la
[...]
su cui, come già precisato, grava il relativo onere Controparte_3 probatorio (cfr. Cass. Sez. Unite n. 13533/2001), ha dato prova di aver regolarmente provveduto agli adempimenti fiscali di cui era stata incaricata.
pagina 8 di 16 In particolare, dalla documentazione versata in atti risulta che la
[...] aveva provveduto alle liquidazioni periodiche IVA, alla Controparte_1 redazione della certificazione unica 2020 e alla dichiarazione dei redditi
2019 (cfr. all da 4 a 7 della comparsa di risposta, inviate all'Agenzia delle entrate rispettivamente in data 28 maggio, 9 settembre, 2 dicembre 2019
e 27 febbraio 2020, come confermato peraltro dal carteggio tra le società, cfr. doc. 1 allegato alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di parte opposta) nonché al pagamento dei contributi dovuti tramite F24.
Inoltre, prova di tali adempimenti è contenuta nel verbale di consegna della documentazione del 2 aprile 2020 (doc. 25 comparsa di costituzione), firmato dalla legale rappresentante della società opponente, nel quale si dà atto della consegna alla tra le Parte_1 altre cose, anche dei documenti relativi alle liquidazioni periodiche IVA
2019, nonché del modello unico, IRAP, IVA e 770 del 2019, (cfr. anche mail del 18.9.2019 all. 2 alla memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 di parte opposta, in cui si procedeva all'invio del modello 770/2019).
Tale ricostruzione trova conferma anche nelle prove orali assunte nel corso dell'istruttoria, dalle quali è emerso che la dichiarazione dei redditi
2019 e la dichiarazione IVA 2019 erano state predisposte e inviate dalla convenuta (cfr. verbale udienza 5.6.2024, nel quale tale circostanza è stata confermata non solo dalle testi di parte opposta, la cui Tes_1 deposizione va letta nella sua integrità, così che è chiaro che la testimone si è riferita alla dichiarazione 2019 come redatta dalla società opposta, e all'epoca collaboratrici della della cui Tes_2 Controparte_3 attendibilità non si ha motivo di dubitare, ma anche dal teste di parte pagina 9 di 16 opponente, il quale ha escluso di aver predisposto le dichiarazioni Per_1 fiscali del 2019).
Infondata è sul punto la doglianza di parte attrice, secondo cui tra gli adempimenti fiscali avrebbero dovuto essere compresi anche il modello unico, IRAP e IVA 2020, in quanto tali adempimenti, ancorché riferiti all'annualità precedente, possono essere predisposti e inviati, secondo la normativa fiscale applicabile, solo nel corso del 2020, e, quindi, successivamente all'esercitato recesso. Peraltro, la certificazione unica
2020 (che è l'unica documentazione fiscale, tra quelle menzionate, che va inviata entro il primo trimestre del 2020) risulta predisposta e inviata dalla convenuta in data 25 marzo 2020 (doc. 6 comparsa di costituzione). Anche per quanto concerne la dichiarazione IVA 2020, non può accogliersi la censura di parte opponente circa l'opportunità che essa venisse predisposta da parte della in Controparte_1 quanto riferita all'esercizio 2019, dal momento che tale dichiarazione doveva essere presentata entro il 30 aprile del 2020, e, quindi, oltre due mesi dopo la cessazione del mandato.
Inoltre, è pacifico che il bilancio relativo all'esercizio chiuso al
31.12.2018, pur depositato dal dott. era stato elaborato da parte Per_1 opposta e tale circostanza è stata confermata dall'istruttoria orale espletata (cfr. verbale udienza 5.6.2024 in cui lo stesso ha Per_1 dichiarato che gli “era stato consegnato il bilancio chiuso al
31/12/2018”).
6. Ciò posto, pur dovendosi dare atto che il mancato deposito del bilancio chiuso al 31/12/2018, redatto dalla non può Controparte_3 configurarsi quale inadempimento imputabile all'odierna convenuta,
pagina 10 di 16 considerato che non risulta che l'opponente abbia mai comunicato alla consulente la relativa approvazione a cura dell'assemblea dei soci (cfr. sul punto deposizioni rese dalle testi e che hanno Tes_2 Tes_1 riferito che alla predisposizione del bilancio da parte della convenuta non era seguito alcun riscontro da parte della , deve Parte_1 ritenersi che il relativo compenso di € 100,00, oltre aggiornamento annuale del 3%, non sia dovuto, in quanto remunerativo di una prestazione pacificamente non eseguita.
7. Per quanto concerne, invece, la tenuta della contabilità, nonostante dalla documentazione in atti risulti che l'opposta aveva curato l'aggiornamento dei registri IVA e del libro giornale 2019 (doc. 2 e 3 all. comparsa di costituzione), deve rilevarsi che essa non aveva rimesso all'opponente la contabilità aggiornata così che la stessa società aveva dovuto incaricare di tale adempimento un altro consulente. Tale circostanza è confermata sia dal verbale di restituzione (doc. 25 comparsa di costituzione), nel quale risultano restituiti all'opponente i libri contabili aggiornati solo sino all'anno 2018, sia dalle dichiarazioni del teste della cui attendibilità non si ha motivo di dubitare, il Per_1 quale ha riferito di aver curato in prima persona la tenuta della contabilità relativa all'anno 2019 (cfr. verbale udienza 5.6.2024), come peraltro aveva già affermato nella mail del 27.4.2020, indirizzata alla società opponente, in cui aveva dato atto che “l'anno 2019 praticamente non
è stato contabilizzato” (doc. 3 all. atto di citazione). Per tale motivo, si ritiene che il compenso di € 1.800,00 connesso alla tenuta della contabilità non sia dovuto.
pagina 11 di 16 8. Ciò posto, ai fini della determinazione del compenso da corrispondere a parte opposta si osserva quanto segue.
In primo luogo, occorre ribadire quanto detto circa l'inidoneità della fattura a dimostrare l'esistenza del credito sia nell' an che nel quantum, con la conseguenza che, anche la quantificazione dell'importo dovuto, non può basarsi né sulle notule né sulla fattura elettronica prodotta in sede monitoria, entrambe, peraltro, contestate dall'opponente.
Per la corretta quantificazione del credito deve, invece, aversi riguardo alle prove documentali versate in atti e, nello specifico, al già richiamato art. 9 del contratto stipulato tra le parti. Ne discende che esso va determinato nella misura di € 1.900, pari all'importo di € 3.800 annuo pattuito, detratta la somma di € 100,00, quale compenso riferito al deposito del bilancio, e di € 1.800,00, quale corrispettivo dovuto per la tenuta della contabilità per le ragioni predette. Contrariamente a quanto affermato da parte opponente, tale somma deve essere oggetto di aggiornamento automatico nella misura del 3% annuo, secondo quanto espressamente stabilito dalle parti, senza necessità di alcun ulteriore accordo sul punto né di una giustificazione per tale incremento.
9. Non è, invece, possibile riconoscere ulteriori maggiorazioni nel compenso spettante alla società opposta neanche in relazione alla allegata e, comunque, indimostrata complessità delle prestazioni rese, atteso che, in tal caso, il contratto concluso tra le parti prevedeva una previa comunicazione scritta della società opposta, a fronte della quale era concessa alla cliente la facoltà di recedere dal rapporto negoziale.
pagina 12 di 16 Dunque, considerato che il contratto è stato stipulato nel 2014, e che le somme dovute si riferiscono al 2019, l'importo dovuto pattiziamente per le attività svolte risulta pari a € 2.138,46 oltre IVA.
10. Parte opponente, sulla base delle fatture azionate in sede monitoria, ha poi richiesto, oltre al compenso per assistenza contabile e dichiarazioni fiscali, altri corrispettivi riferiti ad attività quali elaborazione buste paga e contributi e liquidazioni trimestrali. Tali compensi, contestati dall'opponente, non sono dovuti. In particolare, le somme riferite a
“redazione e presentazione liquidazione trimestrale 4 trimestre 2018” per € 50,00 di cui alla fattura n. 30/P del 31.03.2019, “liquidazione trimestrale 1 trimestre 2019” per € 50,00 di cui alla fattura n. 40/P del
31.05.2019 e “pagamenti F24 on line e visura camerale” per € 20,00 di cui alla fattura n. 85/P del 20.11.2019, non possono essere riconosciute, poiché vengono in rilievo attività la cui remunerazione è già ricompresa nel corrispettivo annuo convenzionalmente fissato dalle parti (cfr. art. 9).
Non risulta dovuto neppure il compenso per l'attività di elaborazione delle buste paga e dei contributi (cfr. voci “buste paga e contributi anno
2019” per € 100,00 di cui alla fattura n. 30/P del 31.03.2019; “paghe e contributi licenziamento per € 70,00 e “paghe e contributi” per CP_2
€ 75,00 di cui alla fattura n. 40/P del 31.05.2019; “paghe e contributi” per € 75,00 e “buste paga assunzione di un dipendente” per € 75,00 di cui alla fattura n. 60/P del 7.08.2019; “paghe e contributi” per € 100,00, di cui alla fattura n. 72/P del 16.09.2019; “paghe e contributi” per €
100,00 di cui alla fattura n. 85/P del 20.11.2019; buste paga per € 100,00 di cui alla fattura n. 5/P del 17.02.2020), trattandosi di attività, che, per stessa ammissione di parte attrice, non era svolta da quest'ultima, bensì
pagina 13 di 16 dal consulente del lavoro dott. con il quale l'opponente aveva Per_2 un diretto rapporto contrattuale, con conseguente carenza di legittimazione dell'opposta a chiederne la corresponsione.
11. Così individuata la somma dovuta, essa non può reputarsi decurtata per effetto di acconti già corrisposti dall'odierna opponente. In proposito, sono state prodotti due bonifici, uno del 6.8.2019, recante causale
“pagamento semestrale delle buste paga” e uno pari a €.1000,00 del
29.1.2020 relativo alla consulenza del dott. Tali pagamenti, oltre Per_2
a riferirsi a fatture diverse rispetto a quelle delle quali è stato richiesto il pagamento in sede monitoria, non possono considerarsi remunerativi dell'attività oggetto del contratto concluso tra le parti e quindi non possono in alcun modo essere considerati parte integrante del corrispettivo annuo dovuto, in quanto riferiti a prestazioni che esulano quelle remunerate con il credito riconosciuto in favore dell'opposta.
12. In definitiva, va revocato il decreto ingiuntivo e la società opponente va condannata al pagamento in favore della controparte della somma di €
2.138,46, oltre IVA e interessi ex art. 3 d.lgs. n. 231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla scadenza, come specificamente richiesto da parte opposta, sino al saldo.
13. Nessun'altra considerazione va svolta, atteso che la stessa opponente, nel richiamare la revisione biennale del MISE operata nel 2020, da cui sono emerse irregolarità nell'attività fiscale svolta negli anni precedenti nonché nel riferire di una questione legata a contributi previdenziali
INPS parzialmente non versati dal 2015 al 2019, ha fatto espressa riserva di agire nei confronti dell'opposta in altro giudizio, evidenziando l'estraneità delle doglianze sollevate rispetto al presente procedimento.
pagina 14 di 16 14. La parziale reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite per la metà, mentre, per la restante metà, le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, ai valori medi rapportati all'accolto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa e reietta, così provvede:
• in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo n.
21921 emesso da questo Tribunale in data 20.12.2021 e condanna al pagamento in favore di Controparte_4 CP_3
della somma di € 2.138,46 oltre interessi ex art. 3 d.lgs.
[...]
231/2002 dal trentesimo giorno successivo alla scadenza al saldo;
• compensa tra le parti le spese di lite in ragione della metà e, per la restante quota, condanna l'opponente a rifondere alla controparte le spese di lite che liquida in € 72,75 per spese ed € 1.276,0 per compensi oltre spese generali al 15%, IVA e cassa come per legge.
Roma, 4 febbraio 2025
Il
Giudice dott.ssa Maria Vittoria Fuoco
Sentenza redatta con la collaborazione della MOT dott.ssa Giulia Vespucci
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