Sentenza breve 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. IX, sentenza breve 26/03/2026, n. 2055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 2055 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02055/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01290/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Nona)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1290 del 2026, proposto da
IE AU, rappresentato e difeso dall'Avv. Riccardo Paparella e dall’Avv. Patrizia Prota, domicilio PEC come da Registri di Giustizia, domicilio fisico eletto in OL al viale A. Gramsci n.18 presso lo studio dell’avv. Riccardo Paparella;
contro
Azienda sanitaria locale di OL 1, in persona del Direttore generale legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Ceceri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
SA PP, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Russo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento,
previa adozione di idonee misure cautelari, dei seguenti atti e provvedimenti:
a) della deliberazione n. 2483 del 2025 del 23 dicembre 2025, con cui il Direttore Generale dell'ASL OL 1 Centro ha conferito al Dott. SA PP l'incarico quinquennale di Direzione della U.O.C. “Terapia Intensiva Neonatale” del P.O. Ospedale del Mare;
b) del verbale unico della Commissione esaminatrice della procedura selettiva pubblica, per titoli e colloquio, redatto in data 11/11/2025;
c) della conseguente graduatoria finale di merito, con cui il Dott. IE è stato collocato al secondo posto con punti 82,900 e il Dott. PP al primo posto con punti 84,475;
d) della nota prot. n. 0054825/u del 12/02/2026, con cui l'ASL OL 1 Centro ha rigettato l'istanza di riesame in autotutela presentata dal ricorrente;
e) se e ove occorra, Deliberazione n.1888 del 21/10/2024 di indizione dell'Avviso Pubblico e approvazione dello schema di bando, nella parte in cui consenta un'interpretazione dei criteri di valutazione dei titoli di carriera difforme dalla normativa aziendale e regionale di riferimento; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale;
nonché per la declaratoria del diritto del ricorrente alla rettifica del punteggio e della graduatoria, previo corretto computo dei titoli di carriera secondo la lex specialis di gara;
nonché per la condanna dell'Azienda Sanitaria Locale OL 1 Centro a rideterminare la graduatoria finale di merito, collocando il Dott. AU IE al primo posto adottando i conseguenti provvedimenti di conferimento dell'incarico
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di SA PP e della Asl 106 - OL 1;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 il dott. IE SA Di OL e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
PREMESSO che nella fattispecie ricorrono i presupposti di cui all’articolo 60 d.lgs. 104/2010, atteso che sono trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, che è stata accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, e che sono state sentite sul punto le parti costituite, essendo stato dato avviso della possibilità di un’immediata decisione nel merito della causa, che appare matura per la decisione;
RILEVATO che la parte ricorrente premetteva che, con Deliberazione n.1888 del 21/10/2024 l'ASL OL 1 Centro indiceva un Avviso Pubblico, per titoli e colloquio, per il conferimento dell'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa “Terapia Intensiva Neonatale” del P.O. Ospedale del Mare;
- di aver partecipato alla procedura concorsuale;
- di essersi classificato al secondo posto con un punteggio complessivo di 82,900, mentre il primo posto veniva attribuito al Dott. SA PP con un punteggio di 84,475;
- che la valutazione della commissione era palesemente illegittima;
Rilevato che, pertanto, la parte ricorrente impugnava tale provvedimento, ritenendolo illegittimo per i seguenti motivi: 1) la Delibera n.991/2017 costituisce un fondamentale atto di auto-vincolo con cui l'ASL OL 1 Centro ha stabilito i "Criteri generali per la valutazione comparativa curricolare al fine dell'attribuzione degli incarichi dirigenziali di Struttura Complessa"; in forza dell’allegato D1 di tale delibera, il punteggio pieno è riservato al solo servizio prestato con incarico di direzione di Struttura Complessa, dimezzando tale punteggio per ogni "altra posizione funzionale" dirigenziale, quale quella di dirigente medico privo di incarico di direzione di S.C.; invece la Commissione ha stabilito di applicare un criterio diverso e non conforme alla lex specialis, prevedendo un unico e indifferenziato punteggio per il servizio dirigenziale, pari a "punti 1,00 per anno" per il "servizio dirigenziale nella disciplina o in disciplina equipollente"; ciò ha comportato una grave alterazione della comparazione, penalizzando ingiustamente i candidati con maggiore anzianità, come il dott. IE, a cui di fatto non sono stati valutati ben 13 anni di servizio; 2) eccesso di potere per carenza di motivazione; 3) eccesso di potere per difetto di istruttoria, atteso che il ricorrente avrebbe dovuto conseguire ulteriori 2,30 punti per gli incarichi documentati e non valutati dalla commissione;
Rilevato che l’Amministrazione eccepiva l’insussistenza dei presupposti per la tutela cautelare e si rimetteva al Collegio quanto alla giurisdizione;
- che il controinteressato, in memoria depositata in data 19.03.2026, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
Rilevato che, come eccepito dalla parte controinteressata, il ricorso è inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo;
- che, invero, questa Sezione aveva aderito all’orientamento del Consiglio di Stato, secondo il quale – in base alle innovazioni introdotte all’art. 15, comma 7-bis, d.lgs. n. 502 del 1992, dall’ art. 20, comma 1, l. n. 118 del 2022 – il momento dominante ispirato a logica fiduciaria è venuto meno, dovendo la valutazione comparativa della Commissione essere condotta “secondo criteri fissati preventivamente”, e dovendosi mettere capo ad una “graduatoria dei candidati” che vincola totalmente la scelta del direttore generale, destinata indefettibilmente a cadere sul “candidato che ha conseguito il miglior punteggio” (così, in particolare, Cons. Stato, sez. III, n. 8344 del 2024);
- che, pertanto, restavano attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario solo le controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura semplice, atteso che, ai sensi dell’art. 15, comma 7-quater, il conferimento di tale tipo di incarico non presuppone alcuna procedura concorsuale o para concorsuale (T.a.r. per la Campania, OL, sez. IX, n. 3664 del 2025);
- che, tuttavia, le Sezioni unite hanno di recente affermato la giurisdizione del giudice ordinario sulle controversie relative al conferimento degli incarichi di direzione di struttura complessa;
- che, infatti, secondo le Sezioni unite, anche in base alla disciplina dettata dal comma 7-bis dell’art. 15 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall’art. 20 della legge 5 agosto 2022, n. 118, l’incarico di direzione di struttura sanitaria complessa non è conferito tramite un pubblico concorso, con la conseguenza che, ai fini del riparto di giurisdizione sulle relative controversie, non trova applicazione il comma 4 dell’art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Cass., sez. un., n. 3868/2026);
- che questa Sezione ritiene di doversi uniformare al nuovo orientamento delle Sezioni unite;
Ritenuto che, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario;
- che, ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
- che sussistono giusti motivi, atteso il recente mutamento di orientamento, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA – Nona Sezione, definitivamente pronunciando, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile il ricorso n. 1290 dell’anno 2026 per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che sulla presente controversia sussiste la giurisdizione del giudice ordinario; ai sensi dell’art. 11 comma 2 c.p.a., ferme restando le preclusioni e le decadenze intervenute, sono fatti salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto innanzi al giudice ordinario, entro il termine perentorio di tre mesi dal suo passaggio in giudicato;
2. Compensa integralmente le spese tra le parti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in OL nella camera di consiglio del giorno 24 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
IE SA Di OL, Presidente, Estensore
Rosaria Palma, Primo Referendario
Vincenzo Sciascia, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| IE SA Di OL |
IL SEGRETARIO