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Sentenza 22 settembre 2025
Sentenza 22 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 22/09/2025, n. 614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 614 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 252/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. STABILE PIERA
Ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. ALESSANDRA VITALBA
Resistente
( ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. TESTAINO GRAZIELLA
Intervenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come all'udienza del 17.9.25
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione del regime di mantenimento dei minori (nato ad Erice in [...] 8 Persona_1 novembre 2010) e (nato ad [...] il 23 febbraio Controparte_3
2017), nipoti della ricorrente, alla medesima affidati con provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni di Palermo in data 18/10/2023, nel procedimento n. 1176/2022 R.G. V.G..
Rappresentava che i minori, nati dalla relazione more uxorio tra i
Signori (figlia della ricorrente) e , erano Controparte_2 CP_1
stati a lei affidati dal Tribunale dei Minorenni di Palermo, nulla statuendo in merito al regime di mantenimento della prole.
Pertanto, invocava l'intervento del Tribunale affinché lo disciplinasse, chiedendo la condanna del sig. al versamento in favore CP_1
della sig.ra di un assegno di mantenimento per i figli, sia con Pt_1 riferimento alle spese ordinarie che a quelle straordinarie, in misura non inferiore ad euro 400,00 mensili.
Si costituiva il resistente , il quale contestava le CP_1 avverse deduzioni, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, qui di seguito integralmente riportate:
“rigettare con qualsivoglia statuizione le domande proposte dalla signora in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- in subordine, determinare la misura del mantenimento a carico dei genitori tenuto conto dei criteri di legge”.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 05.06.2025, veniva concesso un breve rinvio al fine di integrare il contraddittorio con la pagina 2 di 5 madre dei minori Nella medesima sede, venivano Controparte_2 delegati i servizi competenti al fine di effettuare approfondimenti sociopersonali sui minori.
Con ordinanza del 21.12.2024, regolarizzata la costituzione della sig.ra – che nulla opponeva affinché l'assegno di mantenimento CP_2
della prole venga corrisposto direttamente alla signora , caricata di Pt_1 tutte le necessità economiche dei bambini-, viste la documentazione in atti, lo stato detentivo del sig. e la congruità della richiesta relativa ai CP_1 minori, il Tribunale confermava i provvedimenti di affido in atto vigenti.
Riteneva inoltre di dovere disporre provvisoriamente l'erogazione di un contributo di mantenimento a carico del padre visto il tempo trascorso dalla separazione in relazione alla età ed alle esigenze sociopersonali della prole di € 150,00 rivalutabili per ciascuno, al netto dell'AU da versarsi integralmente alla affidataria.
Nella medesima sede venivano disposti accertamenti reddituali, patrimoniali e previdenziali nei confronti della ricorrente.
Con successiva ordinanza del 28.04.2025, all'esito delle risultanze Co istruttorie pervenute dalla , dai , Controparte_5 CP_6
e dagli ulteriori soggetti istituzionali delegati, il Tribunale riteneva di dover ammonire il resistente al rispetto dei vigenti provvedimenti, tenuto anche conto della natura minima dell'importo a suo carico stabilito, e di mantenere il monitoraggio in atto delle condizioni di benessere dei minori.
Il giorno 5.09.2025, perveniva la relazione della che Controparte_7 evidenziava che “la nonna sembra essere una figura di riferimento significativa per i minori, garantendo loro in sostegno materiale e un supporto educativo e affettivo” (cfr relazione pag. 2) ed CP_7
ancora che “la nonna dei ragazzi non presenta agli operatori difficoltà specifiche né a carico del nucleo, né dei minori. Quest'ultima sottolinea che il padre dei minori non collabora né affettivamente, né con altri aiuti
pagina 3 di 5 rispetto alla condizione di sofferenza emotiva ed organizzativa del quotidiano in cui versa il nucleo” (cfr relazione pag. 4). CP_7
Detti esiti erano convergenti rispetto a quelli delle indagini svolte nel corso del procedimento e, da ultimo, sottolineate dalla e dai SS CP_5 di in data 10.09.2025: “In conclusione, la nonna materna, che si CP_8
prende cura dei nipoti sin dalla prima infanzia, rappresenta per loro principale figura affettiva di riferimento, garantendo stabilità e continuità nelle loro esigenze di vita quotidiana” (cfr relazione pag. 3). CP_5
Pertanto, ritiene questo Tribunale di dovere confermare in via definitiva i provvedimenti provvisori emessi mediante ordinanza del giorno
21.12.2025, disponendo ulteriore breve monitoraggio socioambientale.
***** Pers Ed infatti, la conferma dell'affidamento già disposto, da altra , dei minori alla nonna materna, con concentrazione in capo a costei di tutte le responsabilità tipicamente genitoriali (si cfr. decreto del TM 18.10.23), risulta permanentemente giustificata dalle condizioni nelle quali versa il nucleo familiare, dal verificato disinteresse del padre nei confronti dei minori, nonché dal suo stato detentivo, ed altresì dalle condizioni di salute psicofisica della madre, sì che la loro responsabilità deve intendersi per effetto di tale provvedimento ancora sospesa, relativamente alle questioni ed alla tipologia di responsabilità decisorie menzionate dal decreto di accoglimento della istanza della ricorrente.
Sul piano economico, va confermato in € 150,00 rivalutabili per ciascuno il contributo di mantenimento a carico del padre nella misura e, dall'altro, del tempo trascorso dalla separazione in relazione alla età ed alle esigenze sociopersonali della prole, al netto dell'AU da versarsi integralmente alla affidataria. AL momento la madre che non si è opposta, è convivente con i minori e pertanto null'altro occorre disporre in tal senso.
pagina 4 di 5 Le spese straordinarie rimarranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza – nonché il principio di causalità - e si liquidano in favore dell'Erario a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- conferma l'affido dei minori in via esclusiva alla nonna materna, concentrando pure in capo a costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse;
- conferma a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole nella misura di € 150,00 rivalutabili ciascuno, da corrispondere alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, al netto dell'assegno unico da corrispondersi alla affidataria;
ripartisce al 50% tra i genitori l'onere di concorrere alle spese straordinarie;
- conferma l'incarico ai Servizi sociali competenti, disponendo la prosecuzione del monitoraggio, per ulteriori mesi 6, salvo diverse urgenze, con onere di relazione al GT;
- condanna il sig. alle spese di lite in favore CP_1
dell'Erario, spese che liquida per ciascuna parte in € 3809,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del giorno 18.09.2025.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice relatore estensore dott. Federica Emanuela Lipari Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 252/2024 promossa da:
( ) rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. STABILE PIERA
Ricorrente contro
( ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2 dall'avv. ALESSANDRA VITALBA
Resistente
( ), con il patrocinio Controparte_2 C.F._3 dell'avv. TESTAINO GRAZIELLA
Intervenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero
Conclusioni: come all'udienza del 17.9.25
pagina 1 di 5 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 16.02.2024, adiva il Parte_1
Tribunale di Trapani per ottenere la regolamentazione del regime di mantenimento dei minori (nato ad Erice in [...] 8 Persona_1 novembre 2010) e (nato ad [...] il 23 febbraio Controparte_3
2017), nipoti della ricorrente, alla medesima affidati con provvedimento emesso dal Tribunale dei Minorenni di Palermo in data 18/10/2023, nel procedimento n. 1176/2022 R.G. V.G..
Rappresentava che i minori, nati dalla relazione more uxorio tra i
Signori (figlia della ricorrente) e , erano Controparte_2 CP_1
stati a lei affidati dal Tribunale dei Minorenni di Palermo, nulla statuendo in merito al regime di mantenimento della prole.
Pertanto, invocava l'intervento del Tribunale affinché lo disciplinasse, chiedendo la condanna del sig. al versamento in favore CP_1
della sig.ra di un assegno di mantenimento per i figli, sia con Pt_1 riferimento alle spese ordinarie che a quelle straordinarie, in misura non inferiore ad euro 400,00 mensili.
Si costituiva il resistente , il quale contestava le CP_1 avverse deduzioni, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni di cui alla comparsa di costituzione, qui di seguito integralmente riportate:
“rigettare con qualsivoglia statuizione le domande proposte dalla signora in quanto infondate in fatto e in diritto;
Parte_1
- in subordine, determinare la misura del mantenimento a carico dei genitori tenuto conto dei criteri di legge”.
*****
All'udienza di prima comparizione dei coniugi del 05.06.2025, veniva concesso un breve rinvio al fine di integrare il contraddittorio con la pagina 2 di 5 madre dei minori Nella medesima sede, venivano Controparte_2 delegati i servizi competenti al fine di effettuare approfondimenti sociopersonali sui minori.
Con ordinanza del 21.12.2024, regolarizzata la costituzione della sig.ra – che nulla opponeva affinché l'assegno di mantenimento CP_2
della prole venga corrisposto direttamente alla signora , caricata di Pt_1 tutte le necessità economiche dei bambini-, viste la documentazione in atti, lo stato detentivo del sig. e la congruità della richiesta relativa ai CP_1 minori, il Tribunale confermava i provvedimenti di affido in atto vigenti.
Riteneva inoltre di dovere disporre provvisoriamente l'erogazione di un contributo di mantenimento a carico del padre visto il tempo trascorso dalla separazione in relazione alla età ed alle esigenze sociopersonali della prole di € 150,00 rivalutabili per ciascuno, al netto dell'AU da versarsi integralmente alla affidataria.
Nella medesima sede venivano disposti accertamenti reddituali, patrimoniali e previdenziali nei confronti della ricorrente.
Con successiva ordinanza del 28.04.2025, all'esito delle risultanze Co istruttorie pervenute dalla , dai , Controparte_5 CP_6
e dagli ulteriori soggetti istituzionali delegati, il Tribunale riteneva di dover ammonire il resistente al rispetto dei vigenti provvedimenti, tenuto anche conto della natura minima dell'importo a suo carico stabilito, e di mantenere il monitoraggio in atto delle condizioni di benessere dei minori.
Il giorno 5.09.2025, perveniva la relazione della che Controparte_7 evidenziava che “la nonna sembra essere una figura di riferimento significativa per i minori, garantendo loro in sostegno materiale e un supporto educativo e affettivo” (cfr relazione pag. 2) ed CP_7
ancora che “la nonna dei ragazzi non presenta agli operatori difficoltà specifiche né a carico del nucleo, né dei minori. Quest'ultima sottolinea che il padre dei minori non collabora né affettivamente, né con altri aiuti
pagina 3 di 5 rispetto alla condizione di sofferenza emotiva ed organizzativa del quotidiano in cui versa il nucleo” (cfr relazione pag. 4). CP_7
Detti esiti erano convergenti rispetto a quelli delle indagini svolte nel corso del procedimento e, da ultimo, sottolineate dalla e dai SS CP_5 di in data 10.09.2025: “In conclusione, la nonna materna, che si CP_8
prende cura dei nipoti sin dalla prima infanzia, rappresenta per loro principale figura affettiva di riferimento, garantendo stabilità e continuità nelle loro esigenze di vita quotidiana” (cfr relazione pag. 3). CP_5
Pertanto, ritiene questo Tribunale di dovere confermare in via definitiva i provvedimenti provvisori emessi mediante ordinanza del giorno
21.12.2025, disponendo ulteriore breve monitoraggio socioambientale.
***** Pers Ed infatti, la conferma dell'affidamento già disposto, da altra , dei minori alla nonna materna, con concentrazione in capo a costei di tutte le responsabilità tipicamente genitoriali (si cfr. decreto del TM 18.10.23), risulta permanentemente giustificata dalle condizioni nelle quali versa il nucleo familiare, dal verificato disinteresse del padre nei confronti dei minori, nonché dal suo stato detentivo, ed altresì dalle condizioni di salute psicofisica della madre, sì che la loro responsabilità deve intendersi per effetto di tale provvedimento ancora sospesa, relativamente alle questioni ed alla tipologia di responsabilità decisorie menzionate dal decreto di accoglimento della istanza della ricorrente.
Sul piano economico, va confermato in € 150,00 rivalutabili per ciascuno il contributo di mantenimento a carico del padre nella misura e, dall'altro, del tempo trascorso dalla separazione in relazione alla età ed alle esigenze sociopersonali della prole, al netto dell'AU da versarsi integralmente alla affidataria. AL momento la madre che non si è opposta, è convivente con i minori e pertanto null'altro occorre disporre in tal senso.
pagina 4 di 5 Le spese straordinarie rimarranno ripartite tra i genitori nella misura del 50% ciascuno.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza – nonché il principio di causalità - e si liquidano in favore dell'Erario a carico del resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra istanza deduzione difesa disattesa e/o assorbita, così provvede:
- conferma l'affido dei minori in via esclusiva alla nonna materna, concentrando pure in capo a costei la responsabilità delle decisioni di maggiore interesse;
- conferma a carico del padre l'obbligo di concorrere al mantenimento della prole nella misura di € 150,00 rivalutabili ciascuno, da corrispondere alla ricorrente, entro il giorno cinque di ogni mese, al netto dell'assegno unico da corrispondersi alla affidataria;
ripartisce al 50% tra i genitori l'onere di concorrere alle spese straordinarie;
- conferma l'incarico ai Servizi sociali competenti, disponendo la prosecuzione del monitoraggio, per ulteriori mesi 6, salvo diverse urgenze, con onere di relazione al GT;
- condanna il sig. alle spese di lite in favore CP_1
dell'Erario, spese che liquida per ciascuna parte in € 3809,00 per compensi oltre oneri fiscali e previdenziali nella misura legalmente dovuta.
Così deciso in Trapani, nella camera di consiglio del giorno 18.09.2025.
Il Giudice rel. est.
Arianna Lo Vasco
Il Presidente
Michele Ruvolo
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