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Sentenza 18 luglio 2025
Sentenza 18 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 18/07/2025, n. 2213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2213 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3256/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RI ON Presidente dr. MA ES EN Consigliere rel. dr. Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello ritualmente notificato
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO P. Parte_1 P.IVA_1
TA VITTORIA 28 2.012 MILANO presso lo studio dell'avv. PAPARELLA RICCARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VIANELLO FEDERICA
( CORSO DI PORTA VITTORIA 28 20122 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( ) P. TA VITTORIA 28 20122 MILANO;
APPELLANTE C.F._2
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SANTO Controparte_1 P.IVA_2
SPIRITO, 3 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MASCHIETTO EVA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAGGIORE MASSIMO
( ) VIA SANTO SPIRITO, 3 20121 MILANO;
C.F._3 Controparte_2
( ) VIA SANTO SPIRITO 3 20121 MILANO;
C.F._4 Controparte_3
( ) VIA BARBERINI, 36 00187 ROMA;
APPELLATA C.F._5
Avente ad oggetto: contratto d'appalto pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per l'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata 8892/2024, resa nel giudizio R.G. n. 32794/2022 dal Tribunale di Milano – Sez. VII – G.U. Dott. Pacifico, datata 11 ottobre 2024, depositata in cancelleria in pari data e notificata in data 14 ottobre 2024, e, per l'effetto, accogliere la domanda promossa dall'appellata in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in quanto ammissibile nonché fondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e dunque:
1)Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di a conseguire dalla Parte_1 convenuta committente il pagamento del maggiore compenso spettante per Controparte_1
i maggiori e ultronei lavori, anche extracontrattuali, eseguiti negli anni 2017, 2018 e 2019, in conseguenza delle modifiche progettuali e delle nuove progettazioni, richiamate e descritte nel presente atto, ordinate da a con riferimento ai Controparte_1 Parte_1 cantieri definiti <>, <> e <>, tutti sito nel Comune di
LO (FI) in località Leccio in viale Europa, 43 presso il centro commerciale “The Mall”, il tutto così come meglio individuato e descritto negli allegati documenti tecnici, tutti richiamati nel presente atto di appello.
2)Per l'effetto condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di €.380.000,00 (euro trecentottantamila/00), legalmente accresciuto degli interessi per il ritardo di cui all'art.1224 c.c., ovvero della diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, ciò anche all'esito di eventuale indagine peritale che l'adito Giudicante vorrà eventualmente disporre ai fini della stima del credito vantato dall'attrice.
3)In via subordinata, accertarsi e dichiararsi l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla parte convenuta in conseguenza dell'esecuzione in suo favore delle opere dianzi descritte e dunque il contestuale ingiustificato depauperamento subito dalla società attrice e per l'effetto condannare a indennizzare Controparte_1 Parte_1 nella misura, pari al mero costo degli interventi eseguiti, di 342.000,00 (euro
[...] trecentoquarantaduemila/00) oltre interessi per il ritardo ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'adita Corte.
4)Condannare in ogni caso parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale subito dalla società attrice per effetto del non preventivato ricorso al credito bancario, ciò al fine di rimediare al venir meno dei ricavi necessari ad onorare i costi di commessa. pagina 2 di 18 5)Condannare parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre I.V.A e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A) ammettere C.T.U. al fine di accertare l'avvenuta esecuzione, l'effettiva consistenza e il corrispondente importo delle lavorazioni eseguite dalla parte attrice in favore dall'odierna convenuta spettante per i maggiori e ultronei lavori, anche extracontrattuali, eseguiti negli anni 2017, 2018 e
2019, in conseguenza delle modifiche progettuali e delle nuove progettazioni ordinate da CP_1
a con riferimento ai cantieri definiti <>,
[...] Parte_1
<> e <>, tutti sito nel Comune di LO (FI) in località Leccio in viale Europa, 43 presso il centro commerciale “The Mall”, così come puntualmente descritti nella parte in fatto e in quella in diritto dell'atto di citazione e nella parte in fatto nonché al paragrafo 2 delle memorie di cui al 1^ termine dell'art.183 comma 6 c.p.c. nonché nei documenti tecnici e contabili, tutti allegati agli atti del giudizio.
B) ammettere C.T.U. contabile al fine di accertare l'esistenza e la consistenza del danno finanziario subito dalla parte attrice a fronte del mancato pagamento, da parte della Controparte_1 dei lavori eseguiti dalla parte attrice in favore dall'odierna convenuta negli anni 2017, 2018 e 2019, , in conseguenza delle modifiche progettuali e delle nuove progettazioni ordinate da Controparte_1
a con riferimento ai cantieri definiti <>,
[...] Parte_1
<> e <>, tutti sito nel Comune di LO (FI) in località Leccio in viale Europa, 43 presso il centro commerciale “The Mall”, danno così come descritto nell'atto di citazione e al paragrafo 3 delle memorie di cui al 1^ termine dell'art.183 comma 6 c.p.c.
C) La ricostruzione fattuale scaturente dall'allegato corposo scambio epistolare, da ritenersi pacificamente ammessa a fronte dell'omessa contestazione delle numerose note mail scambiate dalle parti e allegate agli atti di giudizio, induce a chiedere l'ammissione della prova testimoniale unicamente sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione <> con i testi di seguito indicati:
1. “il documento contrattuale definito ex adverso <> ha ad oggetto crediti relativi a lavorazioni e prestazioni tecnicamente distinte da quelle oggetto di rivendicazione nel presente giudizio”.
2. “Alla conclusione degli interventi eseguiti nei cantieri definiti <>, <> e
<< ha accettato senza condizioni le opere omettendo qualsivoglia Controparte_4 contestazione con riferimento alla qualità e alla tempistica di esecuzione degli interventi”. pagina 3 di 18 3. “tutti gli interventi in variante sono stati eseguiti da in fedele applicazione di nuovi Pt_1 documenti progettuali comunicati da ”. CP_1
4. “tutti gli interventi costituenti prestazioni aggiuntive ed extracontrattuali sono stati eseguiti da in compiuta applicazione di comunicazioni scritte eseguite dalla committente . Pt_1 CP_1
5. “gli interventi di ristrutturazione edilizia descritti nel progetto iniziale con riferimento ai tre i cantieri, sono stati oggetto di numerose varianti progettuali non preventivate e non preventivabili, comunicate in corso d'opera, che hanno di fatto condotto allo stravolgimento del concept originario”.
6. “ ha rivendicato nei confronti di il pagamento delle spettanze oggetto di Parte_1 CP_1 lite in occasione degli incontri tenutisi presso la sede milanese della società convenuta alle date del 10 gennaio 2020 (alla presenza dei Sig.ri e Persona_1 Persona_2 Persona_3
ovvero in Napoli presso l'Hotel Mediterraneo alla data del 31 dicembre 2019 (alla Persona_4 presenza dei Sig.ri e ) ovvero in Milano in prossimità dell'area di Persona_2 Persona_3 cantiere di via Turati alla data del 12 febbraio 2020 (in presenza, tra gli altri, dei Sig.ri Per_1
e )”.
[...] Persona_3
7. “A partire dall'anno 2020 la società attrice ha rappresentato a Controparte_1
l'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione commerciale a fronte di crediti impagati complessivamente superiori a €.3.000.000,00, rifiutando le nuove proposte di collaborazione formulate nelle more dalla medesima ”. CP_1
Per l'APPELLATA “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, sia di merito che istruttoria, per i motivi esposti in narrativa, così decidere:
In via pregiudiziale: (i)accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di domanda risarcitoria per il presunto danno da “non preventivato ricorso al credito bancario” promossa da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando per l'effetto il Parte_1 passaggio in giudicato di quanto statuito in proposito con la sentenza n. 8892/2024, resa nel giudizio
R.G. n. 32794/2022 dal Tribunale di Milano – Sez. VII – G.U. Dott. Mauro Pacifico, depositata in cancelleria in data 11 ottobre 2024 e notificata in data 14 ottobre 2024;
Nel merito: (i)respingere l'appello promosso da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto, nonché privo di prova, confermando per l'effetto la sentenza n. 8892/2024, resa nel giudizio R.G. n. 32794/2022 dal
Tribunale di Milano – Sez. VII – G.U. Dott. Mauro Pacifico, depositata in cancelleria in data 11 ottobre 2024 e notificata in data 14 ottobre 2024; pagina 4 di 18 (ii)comunque respingere ogni domanda promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, nonché priva di prova.
Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ammettere e disporre la prova testimoniale del Signor , C.F. , sui seguenti capitoli di prova: Persona_3 C.F._6
1) “Vero che ha sempre subappaltato lavori a corpo a ”; CP_1 Pt_1
2) “Vero che ha sempre subappaltato lavori con prezzo chiuso e forfettario a ”; CP_1 Pt_1
3) “Vero che ha subappaltato lavori a corpo a sul cantiere The Mall?”; CP_1 Pt_1
4) “Vero che ha subappaltato lavori a prezzo chiuso e forfettario a sul cantiere The CP_1 Pt_1
Mall?”;
5) “Vero che ha affidato i lavori “Renovations” a sul cantiere The Mall sulla base del CP_1 Pt_1 contratto che si mostra?”;
6) “Vero che ha affidato i lavori “SA IC” a sul cantiere The Mall sulla base CP_1 Pt_1 del contratto che si mostra?”
7) “Vero che ha affidato i lavori “ ” a sul cantiere The Mall sulla base CP_1 Parte_3 Pt_1 del contratto che si mostra?”.
Fermo quanto sopra, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli formulati ex adverso, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il medesimo teste indicato a prova diretta,
Signor C.F. . Persona_3 C.F._6
In ultimo – nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile (e rilevante) il tardivo disconoscimento dell'attrice delle sottoscrizioni dei contratti prodotti da sub docc. 3, 4 e 5 del fascicolo di primo grado – la scrivente chiede che sia disposta CP_1 la verificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c., indicando come scrittura comparativa la procura alle liti conferita dal Signor e prodotta in calce alla citazione Persona_2 introduttiva al giudizio di primo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di qui in poi solo Parte_1
), conveniva in giudizio (d'ora innanzi solo ”), al fine Pt_1 Controparte_1 CP_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito così provvedere:1)
Accertare e dichiarare il diritto di a conseguire dalla convenuta Parte_1
pagina 5 di 18 committente il pagamento del maggiore compenso spettante per i Controparte_1 maggiori e ultronei lavori, anche extracontrattuali, eseguiti negli anni 2017, 2018 e 2019, in conseguenza delle modifiche progettuali e delle nuove progettazioni, richiamate e descritte nel presente atto, ordinate da con riferimento ai Controparte_5 Parte_1 cantieri definiti, e , tutti sito nel Comune di LO
(FI) in località Leccio in viale Europa, 43 presso il centro commerciale “The Mall”, il tutto così come meglio individuato e descritto nel presente atto e negli allegati documenti tecnici.
2) Per l'effetto condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di €.380.000,00 (euro trecentottantamila/00), legalmente accresciuto degli interessi per il ritardo di cui all'art.1224 c.c., ovvero della diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, ciò anche all'esito di eventuale indagine peritale che l'adito Giudicante vorrà eventualmente disporre ai fini della stima del credito vantato dall'attrice.
3) In via subordinata, accertarsi e dichiararsi l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla parte convenuta in conseguenza dell'esecuzione in suo favore delle opere dianzi descritte e dunque il contestuale ingiustificato depauperamento subito dalla società attrice e per l'effetto condannare
[...]
a indennizzare nella misura, pari al mero costo degli Controparte_1 Parte_1 interventi eseguiti, di 342.000,00 (euro trecentoquarantaduemila/00) oltre interessi per il ritardo ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'adito Giudicante.
4) Condannare in ogni caso parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale subito dalla società attrice per effetto del non preventivato ricorso al credito bancario, ciò al fine di rimediare al venir meno dei ricavi necessari ad onorare i costi di commessa.
5) Condannare parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese, diritti ed onorari di lite oltre I.V.A e C.P.A. come per legge”.
L'attrice, dopo aver premesso che le aveva affidato in subappalto la realizzazione di “interventi CP_1 edilizi” presso il centro commerciale The Mall di Regello “articolati in tre distinti cantieri” denominati “Renovation, SA IC e Caffetteria NO” e che nell'ambito di ciascuno dei tre subappalti la subcommitente le aveva ordinato “opere extra” ovvero “opere in variante”, chiedeva la condanna della medesima al pagamento del relativo corrispettivo globalmente determinato in CP_1
€380.000,00. In subordine, instava perché le fosse riconosciuta la minor somma di € 342.000,00, pari – in tesi - ai costi sostenuti per l'esecuzione delle “opere extra” e delle “opere in variante”, a titolo di ingiustificato arricchimento. Inoltre, sul presupposto che l'omesso pagamento del credito maturato da parte della l'aveva esposta “ad onerosi costi finanziari, scaturiti dal necessario e non CP_1
pagina 6 di 18 preventivato ricorso al credito bancario”, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del relativo danno.
Si costituiva in giudizio la quale – contestando in fatto e diritto le domande attoree – così CP_1 concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia di merito che istruttoria, premessa ogni più opportuna statuizione, così decidere:- nel merito, respingere ogni domanda promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, nonché priva di prova;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014”.
In particolare, asseriva di aver compiutamente soddisfatto tutti i crediti della società attrice con riferimento agli interventi eseguiti presso i tre cantieri in oggetto ovvero Renovation, SA IC e
Caffetteria NO, rilevando che tutte le rivendicazioni della erano infondate a fronte Pt_1 della conclusione di un contratto di appalto a corpo, sicché qualsivoglia intervento aggiuntivo, ordinato in variante dalla medesima committenza ovvero in via addirittura extracontrattuale, risultava comunque assorbito nel prezzo omnicomprensivo (<>) dell'appalto. Precisava, di aver versato i corrispettivi “sia originariamente convenuti nei Contratti e nella Variante, sia come integrati con il successivo “Addendum” e che null'altro spettava alla attrice per i lavori eseguiti presso il Centro
Commerciale.
Nel corso della prima udienza tenutasi il 07.02.23, previo disconoscimento dell'autenticità Pt_1 delle sottoscrizioni apposte sui contratti di cui ai documenti numeri 3, 4 e 5 prodotti della convenuta chiedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c a cui si associava. CP_1
Il Giudice assegnava i termini, e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
19.9.2023; con ordinanza riservata del 15 gennaio 2024, rigettava le istanze di prova testimoniale articolate dalle parti, rigettava l'istanza di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie difensive finali, il Tribunale con la sentenza n.
8892/2024, rigettava tutte le domande attoree, ritenendole carenti non solo sul piano probatorio, ma ancor prima sotto il profilo delle necessarie allegazioni fattuali: “…Non può non rilevarsi, infatti, che l'attrice, pur avendo fondato la propria pretesa sulla dedotta avvenuta esecuzione, su incarico della
, di “opere extra” ovvero di “opere in variante” e, dunque, sul presupposto che Controparte_1 le sarebbero state commissionate dalla subcommittente lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle originariamente oggetto dei diversi subappalti ovvero che la subcommittente le avrebbe ordinato variazioni degli originari progetti (art. 1661 c.c.), entro i termini decadenziali di rito, oltre al generico pagina 7 di 18 richiamo ad alcune comunicazioni intercorse tra le parti (e sul punto si tornerà in appresso) si è sostanzialmente limitata ad una mera elencazione delle medesime dedotte “opere extra” od “opere in variante” senza minimamente precisare quando e con quali modalità ogni singola variante o opera aggiuntiva le sarebbe stata ordinata dalla convenuta” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4).
In particolare, il primo giudice sottolineava che i documenti rivestono una funzione eminentemente probatoria, la quale non può sostituirsi all'attività di allegazione dei fatti, “...potendo gli stessi, al più, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti nell'ambito di un impianto allegatorio già compiutamente delineato, che, nella specie, per quanto sopra detto, non può ritenersi sussistente sia perché la cennata funzione chiarificatoria delle allegazioni può, in ogni caso, essere svolta dai documenti offerti in comunicazione soltanto se gli stessi risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma primo, n. 5 c.p.c. (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. n.
3363/2019 e Cass. n. 7115/2023), mentre, nella specie, l'attrice, per un verso, ha richiamato in atti alcune comunicazioni email intervenute tra le parti non corrispondenti a singoli documenti offerti in comunicazione (avendo l'attrice irritualmente depositato al riguardo tre file “cumulativi”, denominati rispettivamente “epistolario mail cantiere ”, “Epistolario mail casa colonica- Email_1 compressed (1)” e “epistolario mail NO”, ciascuno dei quali composto da molte decine di pagine e contenente molte decine di documenti di varia natura non altrimenti individuati e distinti) e, per altro verso, non ha specificamente richiamato in atti gli ulteriori documenti pure prodotti con l'atto di citazione attraverso la dovuta indicazione, nei propri scritti difensivi, degli scopi di tale ulteriori produzioni in riferimento alle proprie pretese” (cfr. sentenza di primo grado, pp. 4-5).
Inoltre, riteneva infondata anche la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 33954/2023).
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, la impugnava la predetta sentenza chiedendo, in Pt_1 accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, l'integrale riforma della pronuncia sulla base dei pagina 8 di 18 sei motivi di gravame che verranno di seguito esaminati. Si costituiva in giudizio la contestando CP_1 in fatto e diritto le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di prima comparizione, le parti davano atto di come non fosse possibile una risoluzione bonaria della lite. Il Consigliere istruttore – visto l'art. 350, co. 3, secondo periodo, c.p.c. – invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste precisavano come in atti;
sempre il Consigliere istruttore – visto l'art. 350 bis c.p.c. – fissava l'udienza collegiale il 26.06.2025, assegnando alle parti termine fino al 20.05.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
Alla predetta udienza, le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti. La Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva delibata nella camera di consiglio del
2.07.2025
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello – intitolato “Error in iudicando et in procedendo: violazione ovvero errata applicazione dell'art.163 comma primo n.5 c.p.c. e degli artt.116 e 115 c.p.c.” – l'appellante impugna “Il Capo della sentenza nel quale il Giudice del Primo Grado afferma che la parte attrice non avrebbe assolto all'obbligo di suffragare la proposta azione “sul piano delle necessarie allegazioni fattuali” (cfr. atto di citazione in appello, p. 4).
Invero, a differenza di quanto statuito dal Tribunale – il quale ha evidenziato come non vi siano state, da parte di le necessarie allegazioni fattuali – l'appellante sottolinea come le allegazioni Pt_1 fattuali in realtà sono state ampiamente esposte nel precedente grado di giudizio: l'atto di citazione, infatti, recava la descrizione in fatto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti attraverso il puntuale riferimento all'allegata documentazione di supporto (mail, tavole di raffronto planimetrico tra le opere originarie e quelle relative alle opere aggiuntive e in variante, riepilogo dei maggiori corrispettivi rivendicati, schede dei nuovi prezzi, ecc.),. In aggiunta a ciò, nelle successive memorie ex art. 183 comma 6 nn 1, 2 e 3 i fatti venivano ulteriormente precisati e comprovati da ulteriore documentazione sempre puntualmente indicata. Nella memoria istruttoria, poi, a conferma dei fatti indicati e provati documentalmente, venivano formulate precise istanze istruttorie.
E, quindi del tutto evidente l'errata valutazione del primo giudice.
Con il secondo motivo di appello – intitolato “Error in iudicando et in procedendo: violazione ovvero errata applicazione degli artt.116 e 115 c.p.c. e dell'art.163 comma primo n.5 c.p.c.” – l'appellante impugna “Il Capo della sentenza nel quale il Giudice del Primo Grado afferma che la parte attrice non avrebbe supplito all'obbligo di allegazione dei fatti mediante l'allegazione documentale in quanto eseguita irritualmente in forma cumulativa e comunque in assenza di un'istanza rivolta al Giudice per pagina 9 di 18 esaminare i documenti prodotti” (cfr. atto di citazione in appello, p. 8). In particolare, la difesa di censura le affermazioni del Tribunale, laddove, ha ritenuto che “Né, deve pure osservarsi, in Pt_1 relazione al cennato difetto di allegazioni potrebbe supplire la produzione documentale pure effettuata dall'attrice. E ciò sia perché, come è noto, i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo gli stessi, al più, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti nell'ambito di un impianto allegatorio già compiutamente delineato, che, nella specie, per quanto sopra detto, non può ritenersi sussistente sia perché la cennata funzione chiarificatoria delle allegazioni può, in ogni caso, essere svolta dai documenti offerti in comunicazione soltanto se gli stessi risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma primo, n. 5 c.p.c. (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. n.
3363/2019 e Cass. n. 7115/2023), mentre, nella specie, l'attrice, per un verso, ha richiamato in atti alcune comunicazioni email intervenute tra le parti non corrispondenti a singoli documenti offerti in comunicazione (avendo l'attrice irritualmente depositato al riguardo tre file “cumulativi”, denominati rispettivamente “epistolario mail cantiere renovation_compressed”, “Epistolario mail casa colonica- compressed (1)” e “epistolario mail NO”, ciascuno dei quali composto da molte decine di pagine e contenente molte decine di documenti di varia natura non altrimenti individuati e distinti) e, per altro verso, non ha specificamente richiamato in atti gli ulteriori documenti pure prodotti con l'atto di citazione attraverso la dovuta indicazione, nei propri scritti difensivi, degli scopi di tale ulteriori produzioni in riferimento alle proprie pretese (va ricordato al riguardo che “Alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.”, così, ex multis, Cass. n. 23976/2004)”.
Orbene, tale statuizione si rileva erronea per le seguenti ragioni: ha dettagliatamente ed esaustivamente riportato nel corpo dell'atto di citazione e degli Pt_1 scritti successivi le numerose comunicazioni e-mail scambiate con allegandole in copia;
CP_1
i documenti erano tutti specificatamente indicati;
- le mail sono riportate in ordine cronologico;
- inoltre, “controparte NON hai mi contestato né le allegazioni fattuali richiamate da né le allegazioni documentali - nella specie le mail – prodotte in Pt_1 giudizio, che quindi devono ritenersi pacifiche” (cfr. atto di citazione in appello, p. 10). pagina 10 di 18 Con il terzo motivo di appello – intitolato “Error in iudicando et in procedendo: violazione ovvero errata applicazione degli artt.116 e 115 c.p.c.” – l'appellante impugna “Il Capo della sentenza nel quale il Giudice del Primo Grado afferma che la parte attrice non avrebbe indicato quali sarebbero stati gli accordi e i progetti originari” (cfr. atto di citazione in appello, p. 10).
Secondo l'appellante, la sentenza gravata si rivela meritevole di riforma anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che “L'attrice, inoltre, pur avendo disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai tre documenti contrattuali prodotti in atti dalla convenuta (doc.ti n.ri 3, 4 e 5 in produzione di parte convenuta) quali contratti regolanti i tre subappalti dei quali si tratta (ed a prescindere, poiché non rilevante ai fini del decidere, da ogni considerazione in ordine alla ritualità ed all'efficacia di tale disconoscimento), entro i termini decadenziali di rito, non ha minimamente allegato quali sarebbero, allora, gli originari accordi contrattuali e soprattutto non ha minimamente indicato quale sarebbe l'esatta conformazione che ciascuna opera subappaltata avrebbe dovuto avere secondo gli originari progetti così come modificati per effetto delle varianti indicate dalla stessa convenuta, di guisa da impedire qualsivoglia possibilità di apprezzare le lavorazioni da essa elencate in citazione quali ulteriori “opere extra” ovvero ulteriori “opere in variante”.
Al contrario, non solo ha allegato agli atti del giudizio i computi metrici di ciascun cantiere, Pt_1 ma ha anche descritto le opere extracontrattuali e le varianti ordinate in corso d'opera, riportando precise tabelle di riepilogo e anche elaborati planimetrici a colori.
Contrariamente da quanto è scritto nella sentenza gravata, “Dalla documentazione prodotta emerge incontrovertibilmente che tutti gli interventi in variante sono stati eseguiti da in fedele Pt_1 applicazione di nuovi documenti progettuali comunicati da integranti appunto varianti ordinate CP_1 dal committente ai sensi dell'art.1661 c.c.. Tutti gli interventi costituenti prestazioni aggiuntive ed extracontrattuali sono stati eseguiti da in compiuta applicazione di comunicazioni scritte Pt_1 eseguite dalla committente (vedi comunicazione e-mail allegate), tutte inviate in corso d'opera, CP_1 che hanno di fatto condotto allo stravolgimento del concept originario” (cfr. atto di citazione in appello, p.24).
Con il quarto motivo di appello – intitolato “Error in iudicando et in procedendo: violazione ovvero errata applicazione degli artt.116 e 115 c.p.c.” – l'appellante impugna “Il Capo della sentenza nel quale il Giudice del Primo Grado afferma che la parte attrice non ha diritto ad alcun corrispettivo extra perché tutte le opere extracontrattuali e le varianti in corso d'opera sarebbero già ricomprese nell'accordo del marzo 2019 e dunque da questo compiutamente remunerate” (cfr. sentenza di primo grado, p. 24): la sentenza oggetto di gravame deve essere riformata anche nella parte in cui il Tribunale Part ha stabilito che “sia pure con riferimento soltanto ai contratti denominati “SA IC” e pagina 11 di 18 NO”, risulta ex actis (cfr. documento n. 8 in produzione di parte convenuta), che le parti, attraverso un apposito “accordo modificativo e integrativo” del marzo 2019, nel concordare un corrispettivo aggiuntivo di € 230.000,00 in favore della subappaltatrice ed un nuovo cronoprogramma a fronte di modifiche degli originari progetti (corrispettivo aggiuntivo già pacificamente pagato), hanno espressamente pattuito che tale nuovo accordo era sottoscritto “a completa tacitazione di ogni diritto” derivante, tra l'altro, dalle “Varianti in aumento richieste dal Committente” e dall'
“esecuzione di tutte le opere previste dal Nuovo Progetto”.
Al contrario ha tempestivamente contestato la rilevanza del documento definito Pt_1
<>, con il quale - ad avviso di avrebbe accettato la somma di € Controparte_6
230.000, quale importo a copertura di tutte le mancanze progettuali afferenti i NT NO e casa IC e che, pertanto, nulla sarebbe più dovuto da con riferimento ai crediti differenziali CP_1 rivendicati nel presente giudizio” (cfr. atto di citazione in appello, p. 25).
Con il quinto motivo di appello – intitolato “Error in iudicando et in procedendo: violazione ovvero errata applicazione dell'art.2042 c.c. e degli artt.116 e 115 c.p.c.” – l'appellante impugna “Il Capo della sentenza nel quale il Giudice del Primo Grado afferma l'infondatezza della domanda d'indennizzo per arricchimento senza causa” (cfr. atto di citazione in appello, p. 27): il Tribunale, infatti, ha erroneamente ritenuto che “Quanto, poi, alla subordinata domanda di ingiustificato arricchimento è sufficiente osservare che, come ormai chiarito dalla giurisprudenza di vertice, “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.” (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 33954/2023). Nella specie, dunque, poiché, per quanto sopra detto, la domanda contrattuale proposta in via principale è stata respinta per carenza di prova sia del titolo sia della stessa esecuzione di lavorazioni non rientranti in quelle pacificamente già retribuite, la subordinata domanda di ingiustificato arricchimento deve ritenersi improponibile. E ciò senza dire che, in relazione al cennato difetto di allegazioni fattuali da parte dell'attrice, risulterebbe, in ogni caso, impossibile la concreta individuazione dell'adombrato impoverimento”.
Dato che tramite le allegazioni e le relative documentazioni, ha provato le proprie pretese, è Pt_1 conseguenzialmente corretta la proposizione della domanda di arricchimento ingiustificato non pagina 12 di 18 sussiste, pertanto, la circostanza richiamata dal Giudice – preclusione della domanda di indebito arricchimento nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito – avendo l'odierna appellante puntualmente provato il pregiudizio subito dimostrando di aver effettuato lavorazioni extra per cui non è stata correttamente remunerata” (cfr. atto di citazione in appello, p. 28).
Infine, con il sesto motivo di appello intitolato “Violazione del principio dell'onere di allegazione e prova. Omesso conferimento incarico al ctu. Rinnovo istanze istruttorie” si censura il capo della sentenza con il quale il Giudice del Primo Grado ha respinto le istanze istruttorie formulate dalla difesa di con particolare riferimento all'erroneo rigetto dell'istanza di ammissione di CTU. Nel Pt_1 caso di specie, infatti, l'ausilio di una CTU avrebbe consentito al Giudice di qualificare correttamente i lavori svolti da consentendo di differenziare i lavori originariamente affidati e quelli oggetti Pt_1 del c.d. Addendum con i - differenti – ulteriori lavori extra effettuati da a seguito di espressa Pt_1 richiesta di La documentazione prodotta è, infatti, del tutto sufficiente a dimostrare l'esecuzione CP_1 delle opere compiutamente indicate quali “ulteriori” rispetto alle lavorazioni pagate da e non CP_1 oggetto di giudizio, pertanto, la CTU sollecitata anche in questo grado non ha carattere esplorativo ma solo lo scopo di coadiuvare il giudice nella valutazione economica delle opre eseguite, acclarando se la stima fatta dall'appellante sia effettivamente corretta ovvero meritevole di diversa quantificazione.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare. Queste le ragioni.
Occorre preliminarmente evidenziare che ha agito per ottenere la condanna di al Pt_1 CP_1 pagamento del corrispettivo globalmente quantificato in €380.000,00 in relazione alle opere extra ovvero alle opere in variante che la sub committente le avrebbe ulteriormente affidato durante CP_1
l'esecuzione di interventi edilizi, articolati in tre distinti cantieri, segnatamente definiti Renovation,
SA IC e Caffetteria NO, da realizzarsi presso il centro commerciale The Mall di
LO (FI). In via subordinata, ha poi riproposto anche in grado d'appello la domanda di arricchimento ingiustificato – pari a € 342.000,00 – in relazione ai costi asseritamente sostenuti per l'esecuzione delle predette opere extra e/o in variante.
Passando, dunque all'esame del merito, ritiene il Collegio che i motivi di appello sviluppati con le censure dal n. 1 al n. 4 possono essere congiuntamente trattati in quanto logicamente connessi.
pagina 13 di 18 Orbene, questa Corte non può esimersi dal rilevare come il Tribunale abbia fatto un buon governo delle disposizioni e dei principi in tema di onere di allegazione e onere della prova: invero, pur riconoscendo una inevitabile connessione tra i due concetti, si rende doveroso rimarcare come l'onere di allegazione debba essere concettualmente distinto dall'onere della prova in quanto il primo attiene alla delimitazione del thema decidenudm, mente il secondo riguarda propriamente la fondatezza in sé della domanda o della azione. Logico corollario di tale basilare considerazione è che da una parte, l'aver assolto al proprio onere di allegazione non significa aver proposto una domanda fondata (in quanto, ovviamente, è necessario che le allegazioni trovino puntuale riscontro nelle risultanze probatorie), dall'altra, ciò significa che l'attore (o l'appellante) non può limitarsi a produrre documentazione senza indicare dettagliatamente e analiticamente i fatti posti a fondamento della domanda stessa.
Posto, quindi, che l'adempimento dell'onere di allegazione rappresenta la condizione necessaria affinché il giudice possa attribuire alla parte il bene della vita richiestogli, pare oltremodo evidente come non abbia assolto tale onere: infatti, pur essendo fondata la pretesa dell'appellante su Pt_1 asserite opere in variante, ossia lavorazioni aggiuntive richieste dalla subcommittente ex art. 1661 c.c.,
l'atto di citazione si riduce, come anche sottolineato dal giudice di prime cure, in una mera elencazione delle medesime opere “extra” senza l'indispensabile indicazione della modalità di esecuzione e della fonte convenzionale delle opere stesse.
In aggiunta a ciò, si consideri quanto segue: l'appalto è un contratto a forma libera e il regime probatorio delle variazioni dell'opera varia a seconda che le modifiche siano richieste dall'appaltatore o dal committente, nel primo caso è necessaria la prova dell'autorizzazione per iscritto ex art. 1659 c.c., nel secondo, invece, l'appaltatore deve provare con qualsiasi mezzo di prova il fatto che le modifiche siano state richieste dal committente stesso (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. N. 40122/2021).
Ebbene, posto che ha disconosciuto le produzioni documentali dell'appellata – quali Pt_1 regolanti i tre contratti di subappalto oggetto del presente giudizio – ella non ha poi indicato nè quale sarebbe la fonte convenzionale di suddette modifiche, né “ha minimamente indicato quale sarebbe l'esatta conformazione che ciascuna opera subappaltata avrebbe dovuto avere secondo gli originari progetti così come modificati per effetto delle varianti indicate dalla stessa convenuta, di guisa da impedire qualsivoglia possibilità di apprezzare le lavorazioni da essa elencate in citazione quali ulteriori “opere extra” ovvero ulteriori “opere in variante” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4).
Non solo, le doglianze della parte si basano su un elenco di presunte aggiuntive lavorazioni, per le quali non solo non è stata indicata la fonte convenzionale delle modifiche, ma non ha neppure Pt_1 indicato quali sarebbero state precisamente e specificamente le opere aggiuntive eseguite, quale pagina 14 di 18 sarebbe stata la manodopera utilizzata, quando tali opere aggiuntive sarebbero state eseguite, quali sarebbero i materiali utilizzati, quali le effettive quantità ecc….
Per quanto concerne la documentazione prodotta dall'appellante, posto che essa non può sostituirsi all'onere di allegazione – stante la diversità di contenuto e funzione tra onere di allegazione e onere della prova – essa si sostanzia in un insieme di comunicazioni e-mail (cfr. “epistolari”, appellante, fascicolo di primo grado) e di altri documenti non dettagliatamente richiamati e/o sistematizzati e/o distinti in uno specifico indice che identifichi ciascun singolo documento.
Come, infatti ha giustamente rilevato il Tribunale, ha irritualmente depositato al riguardo tre Pt_1 file “cumulativi”, denominati rispettivamente “epistolario mail cantiere renovation_compressed”,
“Epistolario mail casa colonica-compressed (1)” e “epistolario mail NO”, ciascuno dei quali composto da molte decine di pagine e contenente molte decine di documenti di varia natura non altrimenti individuati e distinti. Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti e documenti devono essere tutti singolarmente indicati, adempimento questo del tutto disatteso dalla difesa dell'appellante che ha così impedito, dapprima, il corretto esercizio di difesa della controparte e poi, un compiuto esame da parte del Tribunale.
Inoltre, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, non solo il giudice non può trarre i fatti principali alla base della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 1997/2023) sulla base della documentazione prodotta ma viene, altresì, in rilievo il fatto che “deve ribadirsi – in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata” (Cass. Civ., Sez. Un., n.
2435/2008).
Quindi, dato che le produzioni documentali di sono svincolate da qualsivoglia allegazione e Pt_1 indicazione negli scritti difensivi, esse vanno considerate tanquam non esset (d'altra parte, dagli scritti difensivi della parte non si desume alcuna allegazione e nessuna produzione rilevante o, comunque, idonea a fondare qualsivoglia tipo di pretesa). pagina 15 di 18 Fermo restando quanto sopra evidenziato, non si può non rilevare che il Tribunale sia pure con riferimento soltanto ai contratti denominati “SA IC” e ” ha comunque Parte_3 accertato come, sulla base del documento n. 8 prodotto da sottoscritto da e non CP_1 Pt_1 disconosciuto le parti, attraverso un apposito “accordo modificativo e integrativo” del marzo 2019, nel concordare un corrispettivo aggiuntivo di € 230.000,00 in favore della subappaltatrice ed un nuovo cronoprogramma a fronte di modifiche degli originari progetti (corrispettivo aggiuntivo già pacificamente pagato), avevano espressamente pattuito che tale nuovo accordo era sottoscritto “a completa tacitazione di ogni diritto” derivante, tra l'altro, dalle “Varianti in aumento richieste dal
Committente” e dall' “esecuzione di tutte le opere previste dal Nuovo Progetto” (cfr. sentenza di primo grado, p. 5). A tal proposito è del tutto irrilevante la mancanza di firma da parte di (dato che si CP_1 tratta della parte che ha prodotto l'accordo) per cui è del tutto evidente la infondatezza delle pretese di ulteriori corrispettivi.
È parimenti infondato il quinto motivo di appello: l'azione di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. – posta a presidio degli spostamenti patrimoniali privi di giustificazione causale – necessita dei seguenti presupposti:
- l'arricchimento dell'accipiens: ossia la differenza tra la consistenza del patrimonio allo stato attuale e quella che ci sarebbe stata, laddove, lo spostamento ingiustificato non fosse mai avvenuto;
- il danno dell'impoverito: ossia una diminuzione patrimoniale del soggetto danneggiato;
- la correlazione tra arricchimento e impoverimento;
- la mancanza di giustificazione dell'arricchimento: in altri termini, è necessario che il vantaggio di una parte consegua a una prestazione – effettuata da un altro soggetto – eseguita in assenza di un titolo valido ed efficace.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. Civ., Sez. Un., n. 33954/2023) ha stabilito come, in ossequio al carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento (cfr. art. 2042 c.c.), essa debba ritenersi preclusa nei seguenti casi:
-l'azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione;
-in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico;
-quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse. pagina 16 di 18 Ebbene, poiché l'appellante, come suindicato, non ha assolto né al proprio onere di prova, né al proprio onere di allegazione con riferimento alla domanda proposta in principale a titolo contrattuale non può essere accolta la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato, come giustamente ritenuto dal
Tribunale.
Infine, è da rigettare anche il sesto motivo di appello e la richiesta di CTU perché la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di ricerca della prova, bensì, un mezzo di valutazione della prova acquisita.
Non vi è nulla nelle argomentazioni difensive dell'appellante che giustifichi l'accoglimento di tale istanza istruttoria poiché essa si fonda su allegazioni mai fatte e su prove documentali – come visto – inidonee a provare alcunché. In conclusione, le censure mosse dall'appellante si rilevano, nella sostanza, in una inammissibile richiesta all'organo giudicante di supplire alle proprie carenze istruttorie. In ragione di tutto quanto suesposto, l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. in considerazione della attività difensiva prestata, delle questioni trattate e della loro difficoltà con applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore tra € 260.001,00 e € 520.000,00, con esclusione della fase di istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 8892/2024 resa dal Tribunale di Milano, ogni istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado a favore di Parte_1 he si liquidano in complessivi €14.239,00 per onorario oltre iva Controparte_1
(se dovuta), spese al 15 % e c.p.a.;
3) dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato di importo pari a quello già versato.
4) rigetta ogni ulteriore domanda o istanza
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.07.2025
La cons. est. la Presidente
MA ES EN RI ON
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pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE QUARTA CIVILE
nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. RI ON Presidente dr. MA ES EN Consigliere rel. dr. Irene Lupo Consigliere
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato, promossa con atto di citazione in appello ritualmente notificato
DA
(C.F. , elettivamente domiciliato in CORSO P. Parte_1 P.IVA_1
TA VITTORIA 28 2.012 MILANO presso lo studio dell'avv. PAPARELLA RICCARDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. VIANELLO FEDERICA
( CORSO DI PORTA VITTORIA 28 20122 MILANO;
C.F._1 Parte_2
( ) P. TA VITTORIA 28 20122 MILANO;
APPELLANTE C.F._2
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA SANTO Controparte_1 P.IVA_2
SPIRITO, 3 20121 MILANO presso lo studio dell'avv. MASCHIETTO EVA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. MAGGIORE MASSIMO
( ) VIA SANTO SPIRITO, 3 20121 MILANO;
C.F._3 Controparte_2
( ) VIA SANTO SPIRITO 3 20121 MILANO;
C.F._4 Controparte_3
( ) VIA BARBERINI, 36 00187 ROMA;
APPELLATA C.F._5
Avente ad oggetto: contratto d'appalto pagina 1 di 18 CONCLUSIONI
Per l'APPELLANTE “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare integralmente la sentenza impugnata 8892/2024, resa nel giudizio R.G. n. 32794/2022 dal Tribunale di Milano – Sez. VII – G.U. Dott. Pacifico, datata 11 ottobre 2024, depositata in cancelleria in pari data e notificata in data 14 ottobre 2024, e, per l'effetto, accogliere la domanda promossa dall'appellata in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in quanto ammissibile nonché fondata in fatto e in diritto, per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto e dunque:
1)Nel merito, accertare e dichiarare il diritto di a conseguire dalla Parte_1 convenuta committente il pagamento del maggiore compenso spettante per Controparte_1
i maggiori e ultronei lavori, anche extracontrattuali, eseguiti negli anni 2017, 2018 e 2019, in conseguenza delle modifiche progettuali e delle nuove progettazioni, richiamate e descritte nel presente atto, ordinate da a con riferimento ai Controparte_1 Parte_1 cantieri definiti <
LO (FI) in località Leccio in viale Europa, 43 presso il centro commerciale “The Mall”, il tutto così come meglio individuato e descritto negli allegati documenti tecnici, tutti richiamati nel presente atto di appello.
2)Per l'effetto condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di €.380.000,00 (euro trecentottantamila/00), legalmente accresciuto degli interessi per il ritardo di cui all'art.1224 c.c., ovvero della diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, ciò anche all'esito di eventuale indagine peritale che l'adito Giudicante vorrà eventualmente disporre ai fini della stima del credito vantato dall'attrice.
3)In via subordinata, accertarsi e dichiararsi l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla parte convenuta in conseguenza dell'esecuzione in suo favore delle opere dianzi descritte e dunque il contestuale ingiustificato depauperamento subito dalla società attrice e per l'effetto condannare a indennizzare Controparte_1 Parte_1 nella misura, pari al mero costo degli interventi eseguiti, di 342.000,00 (euro
[...] trecentoquarantaduemila/00) oltre interessi per il ritardo ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'adita Corte.
4)Condannare in ogni caso parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale subito dalla società attrice per effetto del non preventivato ricorso al credito bancario, ciò al fine di rimediare al venir meno dei ricavi necessari ad onorare i costi di commessa. pagina 2 di 18 5)Condannare parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio oltre I.V.A e C.P.A. come per legge.
In via istruttoria, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie non ammesse e/o rigettate in primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e nello specifico:
A) ammettere C.T.U. al fine di accertare l'avvenuta esecuzione, l'effettiva consistenza e il corrispondente importo delle lavorazioni eseguite dalla parte attrice in favore dall'odierna convenuta spettante per i maggiori e ultronei lavori, anche extracontrattuali, eseguiti negli anni 2017, 2018 e
2019, in conseguenza delle modifiche progettuali e delle nuove progettazioni ordinate da CP_1
a con riferimento ai cantieri definiti <
[...] Parte_1
<
B) ammettere C.T.U. contabile al fine di accertare l'esistenza e la consistenza del danno finanziario subito dalla parte attrice a fronte del mancato pagamento, da parte della Controparte_1 dei lavori eseguiti dalla parte attrice in favore dall'odierna convenuta negli anni 2017, 2018 e 2019, , in conseguenza delle modifiche progettuali e delle nuove progettazioni ordinate da Controparte_1
a con riferimento ai cantieri definiti <
[...] Parte_1
<
C) La ricostruzione fattuale scaturente dall'allegato corposo scambio epistolare, da ritenersi pacificamente ammessa a fronte dell'omessa contestazione delle numerose note mail scambiate dalle parti e allegate agli atti di giudizio, induce a chiedere l'ammissione della prova testimoniale unicamente sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla locuzione <
1. “il documento contrattuale definito ex adverso <
2. “Alla conclusione degli interventi eseguiti nei cantieri definiti <
<< ha accettato senza condizioni le opere omettendo qualsivoglia Controparte_4 contestazione con riferimento alla qualità e alla tempistica di esecuzione degli interventi”. pagina 3 di 18 3. “tutti gli interventi in variante sono stati eseguiti da in fedele applicazione di nuovi Pt_1 documenti progettuali comunicati da ”. CP_1
4. “tutti gli interventi costituenti prestazioni aggiuntive ed extracontrattuali sono stati eseguiti da in compiuta applicazione di comunicazioni scritte eseguite dalla committente . Pt_1 CP_1
5. “gli interventi di ristrutturazione edilizia descritti nel progetto iniziale con riferimento ai tre i cantieri, sono stati oggetto di numerose varianti progettuali non preventivate e non preventivabili, comunicate in corso d'opera, che hanno di fatto condotto allo stravolgimento del concept originario”.
6. “ ha rivendicato nei confronti di il pagamento delle spettanze oggetto di Parte_1 CP_1 lite in occasione degli incontri tenutisi presso la sede milanese della società convenuta alle date del 10 gennaio 2020 (alla presenza dei Sig.ri e Persona_1 Persona_2 Persona_3
ovvero in Napoli presso l'Hotel Mediterraneo alla data del 31 dicembre 2019 (alla Persona_4 presenza dei Sig.ri e ) ovvero in Milano in prossimità dell'area di Persona_2 Persona_3 cantiere di via Turati alla data del 12 febbraio 2020 (in presenza, tra gli altri, dei Sig.ri Per_1
e )”.
[...] Persona_3
7. “A partire dall'anno 2020 la società attrice ha rappresentato a Controparte_1
l'impossibilità di proseguire il rapporto di collaborazione commerciale a fronte di crediti impagati complessivamente superiori a €.3.000.000,00, rifiutando le nuove proposte di collaborazione formulate nelle more dalla medesima ”. CP_1
Per l'APPELLATA “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, ogni contraria istanza disattesa, sia di merito che istruttoria, per i motivi esposti in narrativa, così decidere:
In via pregiudiziale: (i)accertare e dichiarare l'inammissibilità della domanda di domanda risarcitoria per il presunto danno da “non preventivato ricorso al credito bancario” promossa da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, confermando per l'effetto il Parte_1 passaggio in giudicato di quanto statuito in proposito con la sentenza n. 8892/2024, resa nel giudizio
R.G. n. 32794/2022 dal Tribunale di Milano – Sez. VII – G.U. Dott. Mauro Pacifico, depositata in cancelleria in data 11 ottobre 2024 e notificata in data 14 ottobre 2024;
Nel merito: (i)respingere l'appello promosso da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, infondato in fatto e in diritto, nonché privo di prova, confermando per l'effetto la sentenza n. 8892/2024, resa nel giudizio R.G. n. 32794/2022 dal
Tribunale di Milano – Sez. VII – G.U. Dott. Mauro Pacifico, depositata in cancelleria in data 11 ottobre 2024 e notificata in data 14 ottobre 2024; pagina 4 di 18 (ii)comunque respingere ogni domanda promossa da in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, nei confronti della in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, nonché priva di prova.
Con vittoria di spese, competenze e onorari per entrambi i gradi di giudizio.
In via istruttoria, si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia ammettere e disporre la prova testimoniale del Signor , C.F. , sui seguenti capitoli di prova: Persona_3 C.F._6
1) “Vero che ha sempre subappaltato lavori a corpo a ”; CP_1 Pt_1
2) “Vero che ha sempre subappaltato lavori con prezzo chiuso e forfettario a ”; CP_1 Pt_1
3) “Vero che ha subappaltato lavori a corpo a sul cantiere The Mall?”; CP_1 Pt_1
4) “Vero che ha subappaltato lavori a prezzo chiuso e forfettario a sul cantiere The CP_1 Pt_1
Mall?”;
5) “Vero che ha affidato i lavori “Renovations” a sul cantiere The Mall sulla base del CP_1 Pt_1 contratto che si mostra?”;
6) “Vero che ha affidato i lavori “SA IC” a sul cantiere The Mall sulla base CP_1 Pt_1 del contratto che si mostra?”
7) “Vero che ha affidato i lavori “ ” a sul cantiere The Mall sulla base CP_1 Parte_3 Pt_1 del contratto che si mostra?”.
Fermo quanto sopra, nella denegata e non creduta ipotesi di ammissione dei capitoli formulati ex adverso, si chiede di essere ammessi a prova contraria con il medesimo teste indicato a prova diretta,
Signor C.F. . Persona_3 C.F._6
In ultimo – nella denegata e non creduta ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte adita dovesse ritenere ammissibile (e rilevante) il tardivo disconoscimento dell'attrice delle sottoscrizioni dei contratti prodotti da sub docc. 3, 4 e 5 del fascicolo di primo grado – la scrivente chiede che sia disposta CP_1 la verificazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 216 c.p.c., indicando come scrittura comparativa la procura alle liti conferita dal Signor e prodotta in calce alla citazione Persona_2 introduttiva al giudizio di primo grado”.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
Giudizio di primo grado
Con atto di citazione ritualmente notificato, (di qui in poi solo Parte_1
), conveniva in giudizio (d'ora innanzi solo ”), al fine Pt_1 Controparte_1 CP_1 di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Voglia l'Onorevole Tribunale adito così provvedere:1)
Accertare e dichiarare il diritto di a conseguire dalla convenuta Parte_1
pagina 5 di 18 committente il pagamento del maggiore compenso spettante per i Controparte_1 maggiori e ultronei lavori, anche extracontrattuali, eseguiti negli anni 2017, 2018 e 2019, in conseguenza delle modifiche progettuali e delle nuove progettazioni, richiamate e descritte nel presente atto, ordinate da con riferimento ai Controparte_5 Parte_1 cantieri definiti
(FI) in località Leccio in viale Europa, 43 presso il centro commerciale “The Mall”, il tutto così come meglio individuato e descritto nel presente atto e negli allegati documenti tecnici.
2) Per l'effetto condannare a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
l'importo di €.380.000,00 (euro trecentottantamila/00), legalmente accresciuto degli interessi per il ritardo di cui all'art.1224 c.c., ovvero della diversa maggiore o minore misura ritenuta di giustizia, ciò anche all'esito di eventuale indagine peritale che l'adito Giudicante vorrà eventualmente disporre ai fini della stima del credito vantato dall'attrice.
3) In via subordinata, accertarsi e dichiararsi l'ingiustificato arricchimento conseguito dalla parte convenuta in conseguenza dell'esecuzione in suo favore delle opere dianzi descritte e dunque il contestuale ingiustificato depauperamento subito dalla società attrice e per l'effetto condannare
[...]
a indennizzare nella misura, pari al mero costo degli Controparte_1 Parte_1 interventi eseguiti, di 342.000,00 (euro trecentoquarantaduemila/00) oltre interessi per il ritardo ovvero nella diversa maggiore o minore somma ritenuta di giustizia dall'adito Giudicante.
4) Condannare in ogni caso parte convenuta al risarcimento del danno patrimoniale conseguenziale subito dalla società attrice per effetto del non preventivato ricorso al credito bancario, ciò al fine di rimediare al venir meno dei ricavi necessari ad onorare i costi di commessa.
5) Condannare parte convenuta al pagamento in favore della parte attrice delle spese, diritti ed onorari di lite oltre I.V.A e C.P.A. come per legge”.
L'attrice, dopo aver premesso che le aveva affidato in subappalto la realizzazione di “interventi CP_1 edilizi” presso il centro commerciale The Mall di Regello “articolati in tre distinti cantieri” denominati “Renovation, SA IC e Caffetteria NO” e che nell'ambito di ciascuno dei tre subappalti la subcommitente le aveva ordinato “opere extra” ovvero “opere in variante”, chiedeva la condanna della medesima al pagamento del relativo corrispettivo globalmente determinato in CP_1
€380.000,00. In subordine, instava perché le fosse riconosciuta la minor somma di € 342.000,00, pari – in tesi - ai costi sostenuti per l'esecuzione delle “opere extra” e delle “opere in variante”, a titolo di ingiustificato arricchimento. Inoltre, sul presupposto che l'omesso pagamento del credito maturato da parte della l'aveva esposta “ad onerosi costi finanziari, scaturiti dal necessario e non CP_1
pagina 6 di 18 preventivato ricorso al credito bancario”, chiedeva la condanna della convenuta al risarcimento del relativo danno.
Si costituiva in giudizio la quale – contestando in fatto e diritto le domande attoree – così CP_1 concludeva: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, per i motivi esposti in narrativa, rigettata ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, sia di merito che istruttoria, premessa ogni più opportuna statuizione, così decidere:- nel merito, respingere ogni domanda promossa da Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, nei confronti di in
[...] Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore, in quanto inammissibile, infondata in fatto e in diritto, nonché priva di prova;
in ogni caso, con vittoria di spese e compensi professionali ex D.M. 55/2014”.
In particolare, asseriva di aver compiutamente soddisfatto tutti i crediti della società attrice con riferimento agli interventi eseguiti presso i tre cantieri in oggetto ovvero Renovation, SA IC e
Caffetteria NO, rilevando che tutte le rivendicazioni della erano infondate a fronte Pt_1 della conclusione di un contratto di appalto a corpo, sicché qualsivoglia intervento aggiuntivo, ordinato in variante dalla medesima committenza ovvero in via addirittura extracontrattuale, risultava comunque assorbito nel prezzo omnicomprensivo (<>) dell'appalto. Precisava, di aver versato i corrispettivi “sia originariamente convenuti nei Contratti e nella Variante, sia come integrati con il successivo “Addendum” e che null'altro spettava alla attrice per i lavori eseguiti presso il Centro
Commerciale.
Nel corso della prima udienza tenutasi il 07.02.23, previo disconoscimento dell'autenticità Pt_1 delle sottoscrizioni apposte sui contratti di cui ai documenti numeri 3, 4 e 5 prodotti della convenuta chiedeva i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 co. 6 c.p.c a cui si associava. CP_1
Il Giudice assegnava i termini, e rinviava per l'ammissione dei mezzi istruttori all'udienza del
19.9.2023; con ordinanza riservata del 15 gennaio 2024, rigettava le istanze di prova testimoniale articolate dalle parti, rigettava l'istanza di espletamento della consulenza tecnica d'ufficio e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza di precisazione delle conclusioni.
Precisate le conclusioni e depositate le memorie difensive finali, il Tribunale con la sentenza n.
8892/2024, rigettava tutte le domande attoree, ritenendole carenti non solo sul piano probatorio, ma ancor prima sotto il profilo delle necessarie allegazioni fattuali: “…Non può non rilevarsi, infatti, che l'attrice, pur avendo fondato la propria pretesa sulla dedotta avvenuta esecuzione, su incarico della
, di “opere extra” ovvero di “opere in variante” e, dunque, sul presupposto che Controparte_1 le sarebbero state commissionate dalla subcommittente lavorazioni aggiuntive rispetto a quelle originariamente oggetto dei diversi subappalti ovvero che la subcommittente le avrebbe ordinato variazioni degli originari progetti (art. 1661 c.c.), entro i termini decadenziali di rito, oltre al generico pagina 7 di 18 richiamo ad alcune comunicazioni intercorse tra le parti (e sul punto si tornerà in appresso) si è sostanzialmente limitata ad una mera elencazione delle medesime dedotte “opere extra” od “opere in variante” senza minimamente precisare quando e con quali modalità ogni singola variante o opera aggiuntiva le sarebbe stata ordinata dalla convenuta” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4).
In particolare, il primo giudice sottolineava che i documenti rivestono una funzione eminentemente probatoria, la quale non può sostituirsi all'attività di allegazione dei fatti, “...potendo gli stessi, al più, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti nell'ambito di un impianto allegatorio già compiutamente delineato, che, nella specie, per quanto sopra detto, non può ritenersi sussistente sia perché la cennata funzione chiarificatoria delle allegazioni può, in ogni caso, essere svolta dai documenti offerti in comunicazione soltanto se gli stessi risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma primo, n. 5 c.p.c. (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. n.
3363/2019 e Cass. n. 7115/2023), mentre, nella specie, l'attrice, per un verso, ha richiamato in atti alcune comunicazioni email intervenute tra le parti non corrispondenti a singoli documenti offerti in comunicazione (avendo l'attrice irritualmente depositato al riguardo tre file “cumulativi”, denominati rispettivamente “epistolario mail cantiere ”, “Epistolario mail casa colonica- Email_1 compressed (1)” e “epistolario mail NO”, ciascuno dei quali composto da molte decine di pagine e contenente molte decine di documenti di varia natura non altrimenti individuati e distinti) e, per altro verso, non ha specificamente richiamato in atti gli ulteriori documenti pure prodotti con l'atto di citazione attraverso la dovuta indicazione, nei propri scritti difensivi, degli scopi di tale ulteriori produzioni in riferimento alle proprie pretese” (cfr. sentenza di primo grado, pp. 4-5).
Inoltre, riteneva infondata anche la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato in quanto, secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, “ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico” (Cass. Civ., Sez. Un., n. 33954/2023).
Giudizio di secondo grado
Con atto di citazione in appello, la impugnava la predetta sentenza chiedendo, in Pt_1 accoglimento delle conclusioni in epigrafe indicate, l'integrale riforma della pronuncia sulla base dei pagina 8 di 18 sei motivi di gravame che verranno di seguito esaminati. Si costituiva in giudizio la contestando CP_1 in fatto e diritto le deduzioni avversarie, chiedendo il rigetto dell'appello.
All'udienza di prima comparizione, le parti davano atto di come non fosse possibile una risoluzione bonaria della lite. Il Consigliere istruttore – visto l'art. 350, co. 3, secondo periodo, c.p.c. – invitava le parti a precisare le proprie conclusioni e queste precisavano come in atti;
sempre il Consigliere istruttore – visto l'art. 350 bis c.p.c. – fissava l'udienza collegiale il 26.06.2025, assegnando alle parti termine fino al 20.05.2025 per il deposito di succinte memorie conclusionali.
Alla predetta udienza, le parti discutevano la causa riportandosi ai rispettivi atti. La Corte, all'esito della discussione, tratteneva la causa in decisione che veniva delibata nella camera di consiglio del
2.07.2025
Motivi di gravame
Con il primo motivo di appello – intitolato “Error in iudicando et in procedendo: violazione ovvero errata applicazione dell'art.163 comma primo n.5 c.p.c. e degli artt.116 e 115 c.p.c.” – l'appellante impugna “Il Capo della sentenza nel quale il Giudice del Primo Grado afferma che la parte attrice non avrebbe assolto all'obbligo di suffragare la proposta azione “sul piano delle necessarie allegazioni fattuali” (cfr. atto di citazione in appello, p. 4).
Invero, a differenza di quanto statuito dal Tribunale – il quale ha evidenziato come non vi siano state, da parte di le necessarie allegazioni fattuali – l'appellante sottolinea come le allegazioni Pt_1 fattuali in realtà sono state ampiamente esposte nel precedente grado di giudizio: l'atto di citazione, infatti, recava la descrizione in fatto del rapporto contrattuale intercorso tra le parti attraverso il puntuale riferimento all'allegata documentazione di supporto (mail, tavole di raffronto planimetrico tra le opere originarie e quelle relative alle opere aggiuntive e in variante, riepilogo dei maggiori corrispettivi rivendicati, schede dei nuovi prezzi, ecc.),. In aggiunta a ciò, nelle successive memorie ex art. 183 comma 6 nn 1, 2 e 3 i fatti venivano ulteriormente precisati e comprovati da ulteriore documentazione sempre puntualmente indicata. Nella memoria istruttoria, poi, a conferma dei fatti indicati e provati documentalmente, venivano formulate precise istanze istruttorie.
E, quindi del tutto evidente l'errata valutazione del primo giudice.
Con il secondo motivo di appello – intitolato “Error in iudicando et in procedendo: violazione ovvero errata applicazione degli artt.116 e 115 c.p.c. e dell'art.163 comma primo n.5 c.p.c.” – l'appellante impugna “Il Capo della sentenza nel quale il Giudice del Primo Grado afferma che la parte attrice non avrebbe supplito all'obbligo di allegazione dei fatti mediante l'allegazione documentale in quanto eseguita irritualmente in forma cumulativa e comunque in assenza di un'istanza rivolta al Giudice per pagina 9 di 18 esaminare i documenti prodotti” (cfr. atto di citazione in appello, p. 8). In particolare, la difesa di censura le affermazioni del Tribunale, laddove, ha ritenuto che “Né, deve pure osservarsi, in Pt_1 relazione al cennato difetto di allegazioni potrebbe supplire la produzione documentale pure effettuata dall'attrice. E ciò sia perché, come è noto, i documenti rivestono funzione eminentemente probatoria, che, come tale, non può surrogare quella dell'allegazione dei fatti, potendo gli stessi, al più, essere di chiarimento della portata e dei termini dei fatti addotti nell'ambito di un impianto allegatorio già compiutamente delineato, che, nella specie, per quanto sopra detto, non può ritenersi sussistente sia perché la cennata funzione chiarificatoria delle allegazioni può, in ogni caso, essere svolta dai documenti offerti in comunicazione soltanto se gli stessi risultino specificatamente indicati nell'atto di citazione, come prescritto dall'art. 163, comma primo, n. 5 c.p.c. (cfr. in tal senso, tra le altre, Cass. n.
3363/2019 e Cass. n. 7115/2023), mentre, nella specie, l'attrice, per un verso, ha richiamato in atti alcune comunicazioni email intervenute tra le parti non corrispondenti a singoli documenti offerti in comunicazione (avendo l'attrice irritualmente depositato al riguardo tre file “cumulativi”, denominati rispettivamente “epistolario mail cantiere renovation_compressed”, “Epistolario mail casa colonica- compressed (1)” e “epistolario mail NO”, ciascuno dei quali composto da molte decine di pagine e contenente molte decine di documenti di varia natura non altrimenti individuati e distinti) e, per altro verso, non ha specificamente richiamato in atti gli ulteriori documenti pure prodotti con l'atto di citazione attraverso la dovuta indicazione, nei propri scritti difensivi, degli scopi di tale ulteriori produzioni in riferimento alle proprie pretese (va ricordato al riguardo che “Alla luce del valore informatore del contraddittorio (art. 111 Cost.), il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte interessata ne faccia specifica istanza, esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte l'impossibilità di controdedurre e risultando per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione.”, così, ex multis, Cass. n. 23976/2004)”.
Orbene, tale statuizione si rileva erronea per le seguenti ragioni: ha dettagliatamente ed esaustivamente riportato nel corpo dell'atto di citazione e degli Pt_1 scritti successivi le numerose comunicazioni e-mail scambiate con allegandole in copia;
CP_1
i documenti erano tutti specificatamente indicati;
- le mail sono riportate in ordine cronologico;
- inoltre, “controparte NON hai mi contestato né le allegazioni fattuali richiamate da né le allegazioni documentali - nella specie le mail – prodotte in Pt_1 giudizio, che quindi devono ritenersi pacifiche” (cfr. atto di citazione in appello, p. 10). pagina 10 di 18 Con il terzo motivo di appello – intitolato “Error in iudicando et in procedendo: violazione ovvero errata applicazione degli artt.116 e 115 c.p.c.” – l'appellante impugna “Il Capo della sentenza nel quale il Giudice del Primo Grado afferma che la parte attrice non avrebbe indicato quali sarebbero stati gli accordi e i progetti originari” (cfr. atto di citazione in appello, p. 10).
Secondo l'appellante, la sentenza gravata si rivela meritevole di riforma anche nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto che “L'attrice, inoltre, pur avendo disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce ai tre documenti contrattuali prodotti in atti dalla convenuta (doc.ti n.ri 3, 4 e 5 in produzione di parte convenuta) quali contratti regolanti i tre subappalti dei quali si tratta (ed a prescindere, poiché non rilevante ai fini del decidere, da ogni considerazione in ordine alla ritualità ed all'efficacia di tale disconoscimento), entro i termini decadenziali di rito, non ha minimamente allegato quali sarebbero, allora, gli originari accordi contrattuali e soprattutto non ha minimamente indicato quale sarebbe l'esatta conformazione che ciascuna opera subappaltata avrebbe dovuto avere secondo gli originari progetti così come modificati per effetto delle varianti indicate dalla stessa convenuta, di guisa da impedire qualsivoglia possibilità di apprezzare le lavorazioni da essa elencate in citazione quali ulteriori “opere extra” ovvero ulteriori “opere in variante”.
Al contrario, non solo ha allegato agli atti del giudizio i computi metrici di ciascun cantiere, Pt_1 ma ha anche descritto le opere extracontrattuali e le varianti ordinate in corso d'opera, riportando precise tabelle di riepilogo e anche elaborati planimetrici a colori.
Contrariamente da quanto è scritto nella sentenza gravata, “Dalla documentazione prodotta emerge incontrovertibilmente che tutti gli interventi in variante sono stati eseguiti da in fedele Pt_1 applicazione di nuovi documenti progettuali comunicati da integranti appunto varianti ordinate CP_1 dal committente ai sensi dell'art.1661 c.c.. Tutti gli interventi costituenti prestazioni aggiuntive ed extracontrattuali sono stati eseguiti da in compiuta applicazione di comunicazioni scritte Pt_1 eseguite dalla committente (vedi comunicazione e-mail allegate), tutte inviate in corso d'opera, CP_1 che hanno di fatto condotto allo stravolgimento del concept originario” (cfr. atto di citazione in appello, p.24).
Con il quarto motivo di appello – intitolato “Error in iudicando et in procedendo: violazione ovvero errata applicazione degli artt.116 e 115 c.p.c.” – l'appellante impugna “Il Capo della sentenza nel quale il Giudice del Primo Grado afferma che la parte attrice non ha diritto ad alcun corrispettivo extra perché tutte le opere extracontrattuali e le varianti in corso d'opera sarebbero già ricomprese nell'accordo del marzo 2019 e dunque da questo compiutamente remunerate” (cfr. sentenza di primo grado, p. 24): la sentenza oggetto di gravame deve essere riformata anche nella parte in cui il Tribunale Part ha stabilito che “sia pure con riferimento soltanto ai contratti denominati “SA IC” e pagina 11 di 18 NO”, risulta ex actis (cfr. documento n. 8 in produzione di parte convenuta), che le parti, attraverso un apposito “accordo modificativo e integrativo” del marzo 2019, nel concordare un corrispettivo aggiuntivo di € 230.000,00 in favore della subappaltatrice ed un nuovo cronoprogramma a fronte di modifiche degli originari progetti (corrispettivo aggiuntivo già pacificamente pagato), hanno espressamente pattuito che tale nuovo accordo era sottoscritto “a completa tacitazione di ogni diritto” derivante, tra l'altro, dalle “Varianti in aumento richieste dal Committente” e dall'
“esecuzione di tutte le opere previste dal Nuovo Progetto”.
Al contrario ha tempestivamente contestato la rilevanza del documento definito Pt_1
<>, con il quale - ad avviso di avrebbe accettato la somma di € Controparte_6
230.000, quale importo a copertura di tutte le mancanze progettuali afferenti i NT NO e casa IC e che, pertanto, nulla sarebbe più dovuto da con riferimento ai crediti differenziali CP_1 rivendicati nel presente giudizio” (cfr. atto di citazione in appello, p. 25).
Con il quinto motivo di appello – intitolato “Error in iudicando et in procedendo: violazione ovvero errata applicazione dell'art.2042 c.c. e degli artt.116 e 115 c.p.c.” – l'appellante impugna “Il Capo della sentenza nel quale il Giudice del Primo Grado afferma l'infondatezza della domanda d'indennizzo per arricchimento senza causa” (cfr. atto di citazione in appello, p. 27): il Tribunale, infatti, ha erroneamente ritenuto che “Quanto, poi, alla subordinata domanda di ingiustificato arricchimento è sufficiente osservare che, come ormai chiarito dalla giurisprudenza di vertice, “Ai fini del rispetto della regola di sussidiarietà di cui all'art. 2042 c.c., la domanda di ingiustificato arricchimento (avanzata autonomamente ovvero in via subordinata rispetto ad altra domanda principale) è proponibile ove la diversa azione - sia essa fondata sul contratto ovvero su una specifica disposizione di legge ovvero ancora su clausola generale - si riveli carente ab origine del titolo giustificativo, restando viceversa preclusa ove quest'ultima sia rigettata per prescrizione o decadenza del diritto azionato o per carenza di prova del pregiudizio subito o per nullità derivante dall'illiceità del titolo contrattuale per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico.” (cfr. Cass.,
SS.UU., n. 33954/2023). Nella specie, dunque, poiché, per quanto sopra detto, la domanda contrattuale proposta in via principale è stata respinta per carenza di prova sia del titolo sia della stessa esecuzione di lavorazioni non rientranti in quelle pacificamente già retribuite, la subordinata domanda di ingiustificato arricchimento deve ritenersi improponibile. E ciò senza dire che, in relazione al cennato difetto di allegazioni fattuali da parte dell'attrice, risulterebbe, in ogni caso, impossibile la concreta individuazione dell'adombrato impoverimento”.
Dato che tramite le allegazioni e le relative documentazioni, ha provato le proprie pretese, è Pt_1 conseguenzialmente corretta la proposizione della domanda di arricchimento ingiustificato non pagina 12 di 18 sussiste, pertanto, la circostanza richiamata dal Giudice – preclusione della domanda di indebito arricchimento nel caso in cui il rigetto della domanda alternativa derivi da prescrizione o decadenza del diritto azionato, ovvero nel caso in cui discenda dalla carenza di prova circa l'esistenza del pregiudizio subito – avendo l'odierna appellante puntualmente provato il pregiudizio subito dimostrando di aver effettuato lavorazioni extra per cui non è stata correttamente remunerata” (cfr. atto di citazione in appello, p. 28).
Infine, con il sesto motivo di appello intitolato “Violazione del principio dell'onere di allegazione e prova. Omesso conferimento incarico al ctu. Rinnovo istanze istruttorie” si censura il capo della sentenza con il quale il Giudice del Primo Grado ha respinto le istanze istruttorie formulate dalla difesa di con particolare riferimento all'erroneo rigetto dell'istanza di ammissione di CTU. Nel Pt_1 caso di specie, infatti, l'ausilio di una CTU avrebbe consentito al Giudice di qualificare correttamente i lavori svolti da consentendo di differenziare i lavori originariamente affidati e quelli oggetti Pt_1 del c.d. Addendum con i - differenti – ulteriori lavori extra effettuati da a seguito di espressa Pt_1 richiesta di La documentazione prodotta è, infatti, del tutto sufficiente a dimostrare l'esecuzione CP_1 delle opere compiutamente indicate quali “ulteriori” rispetto alle lavorazioni pagate da e non CP_1 oggetto di giudizio, pertanto, la CTU sollecitata anche in questo grado non ha carattere esplorativo ma solo lo scopo di coadiuvare il giudice nella valutazione economica delle opre eseguite, acclarando se la stima fatta dall'appellante sia effettivamente corretta ovvero meritevole di diversa quantificazione.
Opinione della Corte
L'appello è da rigettare. Queste le ragioni.
Occorre preliminarmente evidenziare che ha agito per ottenere la condanna di al Pt_1 CP_1 pagamento del corrispettivo globalmente quantificato in €380.000,00 in relazione alle opere extra ovvero alle opere in variante che la sub committente le avrebbe ulteriormente affidato durante CP_1
l'esecuzione di interventi edilizi, articolati in tre distinti cantieri, segnatamente definiti Renovation,
SA IC e Caffetteria NO, da realizzarsi presso il centro commerciale The Mall di
LO (FI). In via subordinata, ha poi riproposto anche in grado d'appello la domanda di arricchimento ingiustificato – pari a € 342.000,00 – in relazione ai costi asseritamente sostenuti per l'esecuzione delle predette opere extra e/o in variante.
Passando, dunque all'esame del merito, ritiene il Collegio che i motivi di appello sviluppati con le censure dal n. 1 al n. 4 possono essere congiuntamente trattati in quanto logicamente connessi.
pagina 13 di 18 Orbene, questa Corte non può esimersi dal rilevare come il Tribunale abbia fatto un buon governo delle disposizioni e dei principi in tema di onere di allegazione e onere della prova: invero, pur riconoscendo una inevitabile connessione tra i due concetti, si rende doveroso rimarcare come l'onere di allegazione debba essere concettualmente distinto dall'onere della prova in quanto il primo attiene alla delimitazione del thema decidenudm, mente il secondo riguarda propriamente la fondatezza in sé della domanda o della azione. Logico corollario di tale basilare considerazione è che da una parte, l'aver assolto al proprio onere di allegazione non significa aver proposto una domanda fondata (in quanto, ovviamente, è necessario che le allegazioni trovino puntuale riscontro nelle risultanze probatorie), dall'altra, ciò significa che l'attore (o l'appellante) non può limitarsi a produrre documentazione senza indicare dettagliatamente e analiticamente i fatti posti a fondamento della domanda stessa.
Posto, quindi, che l'adempimento dell'onere di allegazione rappresenta la condizione necessaria affinché il giudice possa attribuire alla parte il bene della vita richiestogli, pare oltremodo evidente come non abbia assolto tale onere: infatti, pur essendo fondata la pretesa dell'appellante su Pt_1 asserite opere in variante, ossia lavorazioni aggiuntive richieste dalla subcommittente ex art. 1661 c.c.,
l'atto di citazione si riduce, come anche sottolineato dal giudice di prime cure, in una mera elencazione delle medesime opere “extra” senza l'indispensabile indicazione della modalità di esecuzione e della fonte convenzionale delle opere stesse.
In aggiunta a ciò, si consideri quanto segue: l'appalto è un contratto a forma libera e il regime probatorio delle variazioni dell'opera varia a seconda che le modifiche siano richieste dall'appaltatore o dal committente, nel primo caso è necessaria la prova dell'autorizzazione per iscritto ex art. 1659 c.c., nel secondo, invece, l'appaltatore deve provare con qualsiasi mezzo di prova il fatto che le modifiche siano state richieste dal committente stesso (cfr. Cass. Civ., Sez. II, ord. N. 40122/2021).
Ebbene, posto che ha disconosciuto le produzioni documentali dell'appellata – quali Pt_1 regolanti i tre contratti di subappalto oggetto del presente giudizio – ella non ha poi indicato nè quale sarebbe la fonte convenzionale di suddette modifiche, né “ha minimamente indicato quale sarebbe l'esatta conformazione che ciascuna opera subappaltata avrebbe dovuto avere secondo gli originari progetti così come modificati per effetto delle varianti indicate dalla stessa convenuta, di guisa da impedire qualsivoglia possibilità di apprezzare le lavorazioni da essa elencate in citazione quali ulteriori “opere extra” ovvero ulteriori “opere in variante” (cfr. sentenza di primo grado, p. 4).
Non solo, le doglianze della parte si basano su un elenco di presunte aggiuntive lavorazioni, per le quali non solo non è stata indicata la fonte convenzionale delle modifiche, ma non ha neppure Pt_1 indicato quali sarebbero state precisamente e specificamente le opere aggiuntive eseguite, quale pagina 14 di 18 sarebbe stata la manodopera utilizzata, quando tali opere aggiuntive sarebbero state eseguite, quali sarebbero i materiali utilizzati, quali le effettive quantità ecc….
Per quanto concerne la documentazione prodotta dall'appellante, posto che essa non può sostituirsi all'onere di allegazione – stante la diversità di contenuto e funzione tra onere di allegazione e onere della prova – essa si sostanzia in un insieme di comunicazioni e-mail (cfr. “epistolari”, appellante, fascicolo di primo grado) e di altri documenti non dettagliatamente richiamati e/o sistematizzati e/o distinti in uno specifico indice che identifichi ciascun singolo documento.
Come, infatti ha giustamente rilevato il Tribunale, ha irritualmente depositato al riguardo tre Pt_1 file “cumulativi”, denominati rispettivamente “epistolario mail cantiere renovation_compressed”,
“Epistolario mail casa colonica-compressed (1)” e “epistolario mail NO”, ciascuno dei quali composto da molte decine di pagine e contenente molte decine di documenti di varia natura non altrimenti individuati e distinti. Ai sensi degli artt. 74 ed 87 disp. att. c. p.c., gli atti e documenti devono essere tutti singolarmente indicati, adempimento questo del tutto disatteso dalla difesa dell'appellante che ha così impedito, dapprima, il corretto esercizio di difesa della controparte e poi, un compiuto esame da parte del Tribunale.
Inoltre, secondo la giurisprudenza costante della Suprema Corte, non solo il giudice non può trarre i fatti principali alla base della domanda (cfr. Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 1997/2023) sulla base della documentazione prodotta ma viene, altresì, in rilievo il fatto che “deve ribadirsi – in conformità, del resto, ad una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice – che il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui la parte, interessata, ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della relativa esibizione con riguardo alle sue pretese, derivandone altrimenti per la controparte la impossibilità di controdedurre e per lo stesso giudice impedita la valutazione delle risultanze probatorie e dei documenti ai fini della decisione (cfr. Cass. 16 agosto 1990, n. 8304). Poiché nel vigente ordinamento processuale, caratterizzato dall'iniziativa della parte e dall'obbligo del giudice di rendere la propria pronunzia nei limiti delle domande delle parti, al giudice è inibito trarre dai documenti comunque esistenti in atti determinate deduzioni o indicazioni, necessarie ai fini della decisione, ove queste non siano specificate nella domanda, o – comunque – sollecitate dalla parte interessata” (Cass. Civ., Sez. Un., n.
2435/2008).
Quindi, dato che le produzioni documentali di sono svincolate da qualsivoglia allegazione e Pt_1 indicazione negli scritti difensivi, esse vanno considerate tanquam non esset (d'altra parte, dagli scritti difensivi della parte non si desume alcuna allegazione e nessuna produzione rilevante o, comunque, idonea a fondare qualsivoglia tipo di pretesa). pagina 15 di 18 Fermo restando quanto sopra evidenziato, non si può non rilevare che il Tribunale sia pure con riferimento soltanto ai contratti denominati “SA IC” e ” ha comunque Parte_3 accertato come, sulla base del documento n. 8 prodotto da sottoscritto da e non CP_1 Pt_1 disconosciuto le parti, attraverso un apposito “accordo modificativo e integrativo” del marzo 2019, nel concordare un corrispettivo aggiuntivo di € 230.000,00 in favore della subappaltatrice ed un nuovo cronoprogramma a fronte di modifiche degli originari progetti (corrispettivo aggiuntivo già pacificamente pagato), avevano espressamente pattuito che tale nuovo accordo era sottoscritto “a completa tacitazione di ogni diritto” derivante, tra l'altro, dalle “Varianti in aumento richieste dal
Committente” e dall' “esecuzione di tutte le opere previste dal Nuovo Progetto” (cfr. sentenza di primo grado, p. 5). A tal proposito è del tutto irrilevante la mancanza di firma da parte di (dato che si CP_1 tratta della parte che ha prodotto l'accordo) per cui è del tutto evidente la infondatezza delle pretese di ulteriori corrispettivi.
È parimenti infondato il quinto motivo di appello: l'azione di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. – posta a presidio degli spostamenti patrimoniali privi di giustificazione causale – necessita dei seguenti presupposti:
- l'arricchimento dell'accipiens: ossia la differenza tra la consistenza del patrimonio allo stato attuale e quella che ci sarebbe stata, laddove, lo spostamento ingiustificato non fosse mai avvenuto;
- il danno dell'impoverito: ossia una diminuzione patrimoniale del soggetto danneggiato;
- la correlazione tra arricchimento e impoverimento;
- la mancanza di giustificazione dell'arricchimento: in altri termini, è necessario che il vantaggio di una parte consegua a una prestazione – effettuata da un altro soggetto – eseguita in assenza di un titolo valido ed efficace.
Tanto premesso, la giurisprudenza di legittimità più recente (Cass. Civ., Sez. Un., n. 33954/2023) ha stabilito come, in ossequio al carattere sussidiario dell'azione di ingiustificato arricchimento (cfr. art. 2042 c.c.), essa debba ritenersi preclusa nei seguenti casi:
-l'azione suscettibile di proposizione in via principale non sia esperibile per un comportamento imputabile all'impoverito, come nei casi di prescrizione e decadenza dall'azione;
-in caso di nullità del titolo contrattuale, qualora la nullità derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative o con l'ordine pubblico;
-quando il rigetto della domanda principale, nel merito, è derivato dal mancato assolvimento di qualche onere cui la legge subordinava la difesa nel suo interesse. pagina 16 di 18 Ebbene, poiché l'appellante, come suindicato, non ha assolto né al proprio onere di prova, né al proprio onere di allegazione con riferimento alla domanda proposta in principale a titolo contrattuale non può essere accolta la domanda subordinata di arricchimento ingiustificato, come giustamente ritenuto dal
Tribunale.
Infine, è da rigettare anche il sesto motivo di appello e la richiesta di CTU perché la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo di ricerca della prova, bensì, un mezzo di valutazione della prova acquisita.
Non vi è nulla nelle argomentazioni difensive dell'appellante che giustifichi l'accoglimento di tale istanza istruttoria poiché essa si fonda su allegazioni mai fatte e su prove documentali – come visto – inidonee a provare alcunché. In conclusione, le censure mosse dall'appellante si rilevano, nella sostanza, in una inammissibile richiesta all'organo giudicante di supplire alle proprie carenze istruttorie. In ragione di tutto quanto suesposto, l'appello non può che essere rigettato con assorbimento di ogni altra questione.
Le spese di lite vengono liquidate in dispositivo ex art. 91 c.p.c. in considerazione della attività difensiva prestata, delle questioni trattate e della loro difficoltà con applicazione dei parametri medi previsti per le cause di valore tra € 260.001,00 e € 520.000,00, con esclusione della fase di istruttoria.
Si deve, infine, dare atto della sussistenza dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato pari a quello già versato.
P.Q.M.
La Corte d'appello di Milano, Sezione IV, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro avverso la Parte_1 Controparte_1 sentenza n. 8892/2024 resa dal Tribunale di Milano, ogni istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1)rigetta l'appello;
2) condanna al rimborso delle spese di lite del grado a favore di Parte_1 he si liquidano in complessivi €14.239,00 per onorario oltre iva Controparte_1
(se dovuta), spese al 15 % e c.p.a.;
3) dà atto della sussistenza, a carico dell'appellante, dei presupposti ai fini del pagamento del contributo unificato di importo pari a quello già versato.
4) rigetta ogni ulteriore domanda o istanza
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 2.07.2025
La cons. est. la Presidente
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