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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/11/2025, n. 16134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 16134 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
Diciassettesima sezione civile – Sezione Specializzata in materia di Impresa in persona del Giudice, dott.ssa Stefania Garrisi e in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 60393 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021 proposta da:
con l'Avv. CASSANITI DAVID;
Parte_1
ATTORE
E
con l'Avv. COLANTONI MAURO;
Controparte_1
CONVENUTO
Controparte_2
CONVENUTO
OGGETTO: responsabilità contrattuale.
CONCLUSIONI: come da note depositate per l'udienza del 2 luglio 2025 tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato conveniva, innanzi a questo Parte_1
Tribunale, rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Controparte_1
Tribunale adito, rejectis contrariis, in accoglimento delle superiori deduzioni - In via principale, accertare e dichiarare l'obbligo di pagamento, da parte di della somma Controparte_3
complessiva di € 336.608,00 (trecentotrentaseimilaseicentootto/00), a titolo di canoni per
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l'utilizzo e/o la detenzione dei sei vagoni per cui è causa, oltre interessi ex D. Lgs. 231/02 dalla data delle singole scadenze e sino al soddisfo;
- Ancora in via principale, in aggiunta alla superiore richiesta, accertare e dichiarare la responsabilità contrattuale della Controparte_3
per aver omesso la manutenzione dei carri ed averne causato la definitiva perdita,
[...]
condannandola al pagamento in favore dell'attrice della ulteriore somma di € 104.415,93
(centoquattromilaquattrocentoquindici/93) o a quella maggiore o minore somma determinata in corso di causa, per i motivi tutti esposti in epigrafe;
- In via subordinata rispetto alla seconda domanda, accertare e dichiarare la responsabilità delle convenute e Controparte_3 [...]
in solido tra loro, per la perdita del corrispettivo dei carri compravenduti a relitto CP_4
con la e, per l'effetto, condannare le stesse ad un risarcimento pari ad HRK Persona_1
109.894,40 (al cambio attuale pari ad € 15.038,24), corrispondente al valore dei vagoni a relitto;
- Condannare, infine, le convenute al pagamento di tutte le spese e competenze del presente giudizio”.
Il 16.03.2022 parte attrice rinunciava alle domande proposte nei confronti della CP_2
deducendo di aver raggiunto con la stessa un accordo transattivo.
[...]
Parte attrice, a sostegno delle proprie domande, deduceva:
- di aver trasferito nella disponibilità di nell'anno 2007, sei vagoni di sua Controparte_1
proprietà secondo la normativa RIV (Regolamento Internazionale Veicoli), per la quale il vettore che ha la disponibilità del carro dovrebbe pagare una determinata somma, per carro e per ora, oltre ad averne l'obbligo di custodia fino a quando il mezzo si trova nella propria area;
- che a partire dal 1° aprile 2013 avrebbe interrotto il versamento degli importi Controparte_3
dovuti per l'utilizzo dei vagoni pur rimanendone nella disponibilità e adducendo quale causa del mancato pagamento l'intervento di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Italiana che disponeva il blocco dei vagoni nel territorio nazionale;
- che, in data 18 aprile 2018, avrebbe comunicato a parte attrice la conclusione Controparte_3
della vicenda giudiziaria e la conseguente possibilità di restituire i vagoni dopo la sostituzione degli assi;
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- che si sarebbe resa inadempiente all'obbligo di custodia connesso alla Controparte_3
detenzione dei vagoni, causandone un danneggiamento tale da costringere parte attrice ad adoperarsi per la loro vendita e rottamazione, attraverso un bando ufficiale che vedeva quale aggiudicataria la (di seguito anche solo “ ”); Persona_1 Per_1
CP_
- che, dopo aver deciso di mantenere i vagoni in per poterli demolire in loco, HŽ Pt_1
veniva a conoscenza della collocazione dei beni nella città di Udine, presso la stazione San
Giorgio di Nogaro, su un terreno di proprietà di la quale, come comunicato Controparte_2
successivamente da aveva provveduto alla demolizione dei vagoni attraverso Controparte_3
una ditta esterna, dovendo liberare l'area occupata.
Alla luce di ciò la lamentava l'inadempimento contrattuale della convenuta riguardo al Pt_2
mancato pagamento del corrispettivo per la disponibilità dei vagoni e per la mancata custodia degli stessi ai sensi dell'art. 1176 c.c. chiedendo il risarcimento dei danni pari ad euro
336.608,00 a titolo di canoni per l'utilizzo e la detenzione ed euro 106.665,00 a titolo i danni subìti a causa del deterioramento dei beni nonché, in via subordinata, euro 15.038,24 quale perdita del corrispettivo che avrebbe ottenuto con la cessione dei vagoni.
Si costituiva in giudizio che, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità Controparte_1
della domanda per mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria qualificando il rapporto in esame come contratto di locazione, la nullità dell'atto di citazione per violazione dell'onere di allegazione non essendo individuabile dalla prospettazione attorea la causa petendi e il petitum della domanda e la prescrizione quinquiennale del diritto e, nel merito, chiedeva il rigetto della domanda non essendo stata dimostrata l'esistenza di alcun rapporto contrattuale tra le parti nonché per l'inapplicabilità della normativa RIV (Regolamento
Internazionale Veicoli) richiamata da parte attrice e per essere stata, in ogni caso, nell'impossibilità di custodire i beni in quanto gli stessi sono stati posti sotto sequestro dall'autorità giudiziaria italiana il 3 ottobre 2007 e sono ritornati nella disponibilità della convenuta solo nel 2018.
Respinte le istanze istruttorie delle parti, la causa, all'udienza del 2 luglio 2025, tenutasi
“mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni” come previsto dall'art. 127 ter c.p.c., veniva trattenuta per la decisione con
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l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
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La domanda è infondata e va rigettata.
Innanzitutto, va rilevato che le eccezioni sollevate da parte attrice devono essere rigettate.
Riguardo alle eccezioni di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria e di prescrizione del credito va rilevato che le stesse si fondano sull'erroneo presupposto che la controversia in esame sia inquadrabile nella materia locatizia mentre – pur in assenza di specifica allegazione del titolo contrattuale e della corretta normativa di riferimento – essendo l'obbligazione principale dedotta la custodia dei vagoni, il caso in esame si inserisce nella disciplina del contratto di deposito ex artt. 1766 e s.s. c.c. per il quale non è previsto né l'obbligo di esperire il tentativo di mediazione obbligatoria né il termine di prescrizione abbreviato riguardante il pagamento dei canoni di locazione ma il termine ordinario stabilito dall'art. 2946 c.c.
In relazione, poi, all'eccezione di nullità dell'atto di citazione per difetto di allegazione e impossibilità di individuare la causa petendi della domanda va osservato che, contrariamente a quanto dedotto dalla , parte attrice ha fondato la propria domanda sulla presunta CP_3
esistenza di una responsabilità contrattuale della convenuta discendente, riguardo al mancato pagamento del corrispettivo per l'utilizzo/disponibilità dei vagoni dall'applicazione della normativa RIV e, riguardo ai danni subìti dalla perdita e mancata possibilità di vendita dei vagoni per l'applicazione della disciplina del deposito. Pertanto, appare almeno astrattamente individuabili il titolo e le ragioni di diritto poste a fondamento della domanda proposta con il conseguente rigetto della presente eccezione di nullità dell'atto di citazione.
Ciò posto, la domanda la domanda è infondata nel merito per le ragioni che seguono.
Come già rilevato, la controversia in esame ha come fondamento principale l'asserita sussistenza di un obbligo di custodia in capo alla derivante dall'applicazione della CP_3
disciplina in materia di utilizzazione dei veicoli nel traffico ferroviario internazionale da cui discenderebbe, secondo la prospettazione attorea, la responsabilità contrattuale e il
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risarcimento danni per mancato pagamento del corrispettivo per aver avuto i vagoni nella propria disponibilità e per l'avvenuta demolizione degli stessi.
Orbene, in materia di inadempimento delle obbligazioni si applicano i principi generali enunciati dalla Corte di Cassazione in base ai quali: “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 (risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento, ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare
l'avvenuto esatto adempimento” (cfr. Cass., Sez. Un., n. 13533/2001).
A ciò va poi aggiunto che, per il contratto di deposito per il quale la custodia costituisce la prestazione principale la prova liberatoria gravante sul debitore è aggravata, rispetto ai canoni generali previsti dall'art. 1218 c.c., in quanto lo stesso si libera della relativa responsabilità solo dimostrando positivamente il fatto non colposo che ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione.
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame va rilevato che, per un verso, parte attrice non ha correttamente allegato e provato la fonte legale o negoziale posta a fondamento della proprio domanda e, per altro verso, parte convenuta ha dato prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa precisando la corretta disciplina applicabile al caso in esame e dimostrando di non aver,
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in ogni caso, potuto adempiere all'obbligo di custodia a causa di un fatto non colposo che ha reso impossibile l'esecuzione della prestazione.
Riguardo al titolo posto a fondamento della domanda, infatti, la ha erroneamente Pt_2
dedotto l'applicabilità della normativa RIV (regolamento internazionale dei veicoli) che, in realtà, è stata sostituita l'1luglio 2006 con la disciplina dell'uso uniforme contratto carri
(GCU o GCU per contratto generale di utilizzazione dei carri) mentre il vecchio regolamento continua ad essere applicato solo riguardo alle norme di cui all'appendice 2 sul carico ma non sull'utilizzazione e detenzione dei veicoli in relazione a cui la nuova disciplina rinvia alla
“Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari nel tenore del Protocollo di modifica del 3 giugno 1999 (COTIF)”.
Tale convenzione, agli artt. 22.1 e 22.2, prevede la responsabilità in caso di custodia dei vagoni per qualsiasi danno o perdita arrecati agli stessi a meno che non si fornisca la prova che il danno non è dipeso da una condotta colpevole o che le circostanze del caso concreto non hanno consentito di evitare o prevenire le conseguenze dannose.
In relazione, invece, al mancato pagamento del corrispettivo per la detenzione dei vagoni, la non applicabilità della normativa RIV e la mancata allegazione di un titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, non consente di individuare la fonte legale o negoziale in base al quale i canoni sarebbero dovuti. A ciò va, poi, aggiunto che non vi è prova in atti di alcun pagamento effettuato da parte della in relazione ai canoni precedenti a quelli CP_3
richiesti dalla convenuta la quale ha dedotto di aver ricevuto i pagamenti sino al 2013 ma non ne ha dimostrato l'effettiva ricezione.
Sulla responsabilità per inadempimento agli obblighi di custodia, per contro, la normativa prevista dalla configura un'ipotesi di responsabilità analoga a quella prevista dal nostro CP_5
ordinamento in relazione agli obblighi di custodia del depositario che, quindi, consente l'applicabilità dei medesimi principi summenzionati riguardo all'onere della prova liberatoria previsti dalla disciplina del codice civile, all'art. 1776, per il deposito.
Sul punto, ha fornito la prova del fatto positivo non colposo che ha reso impossibile CP_3
l'esecuzione della prestazione consistito, in particolare, nel provvedimento dell'autorità giudiziaria nazionale di sequestro penale probatorio, operato ai sensi dell'art. 354 c.p.p.,
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avvenuto il 3 ottobre 2007, e che reca proprio la esatta descrizione dei vagoni interessati che ha tenuto fuori dalla disponibilità della convenuta i vagoni oggetto di causa sino alla data del 18 aprile 2018 quando la ha, infatti, comunicato alla che l'autorità giudiziaria CP_3 Pt_2
aveva rilasciato i vagoni che potevano, quindi, essere restituiti (cfr. Verbale di sequestro dal quale si evince che il sequestro è stato disposto dal Comando dei Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente (Nucleo Operativo Ecologico di Udine), presso lo stabilimento della Parte_3
(poi a San Giorgio di Nogaro (UD), Via Enrico Fermi n. 30 ed è avvenuto
[...] Controparte_2
nell'ambito del procedimento penale n. 16424/04 RGNR della Procura della Repubblica di Napoli in riferimento a reati di natura ambientale quali attività organizzata di traffico illecito rifiuti nonché false dichiarazioni in atti rese dagli indagati. In doc. 8 comparsa di costituzione e risposta
e comunicazione di dissequestro in doc. 3 comparsa di costituzione e risposta).
Dunque, il provvedimento di sequestro dei vagoni – che ha tenuto gli stessi fuori dalla disponibilità della per tutto l'arco temporale, intercorrente tra il 2007 e il 2018, CP_3
oggetto dell'asserita responsabilità contrattuale – rappresenta un fatto giuridico ad elidere sia la responsabilità colposa della convenuta per inadempimento agli obblighi di custodia sia l'obbligo di pagamento di un corrispettivo per la detenzione dei beni.
Infine, riguardo all'avvenuta rottamazione dei vagoni va osservato che è stata la stessa parte attrice ad indicare come materialmente responsabile la società in qualità di Controparte_2
proprietaria del terreno sul quale erano stati collocati i vagoni come si evince sia dalla comunicazione del 15 febbraio 2019, inviata da parte di a (cfr. mail in Pt_1 Controparte_3
doc. 11 comparsa di costituzione) con la quale l'odierna attrice comunica alla convenuta di aver ricevuto l'avviso da parte della dell'avvenuta autonoma rottamazione dei vagoni, sia CP_2
dall'avvenuta transazione effettuata tra la e la in relazione alla parte di Pt_2 CP_2
controversia attinente alla responsabilità risarcitoria derivante dalla perdita subìta conseguentemente alla demolizione dei vagoni che sarebbero stati venduti a seguito di aggiudicazione.
Alla luce di quanto esposto deve, quindi, essere esclusa la sussistenza di qualsiasi tipo di responsabilità in capo alla in ragione della mancata individuazione del titolo giuridico CP_3
posto a fondamento del presunto obbligo di pagamento e, soprattutto, a causa del
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sopravvenuto sequestro dei beni idonei a mandarla esente da ogni obbligo di custodia e di pagamento del corrispettivo per la disponibilità dei beni che non c'è mai effettivamente stata.
La condanna alle spese del procedimento, liquidate come in dispositivo segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
- rigetta la domanda proposta da;
Parte_1
- condanna alla rifusione delle spese di giudizio sostenute da Parte_1
che liquida in complessivi € 11.229,00 per compenso professionale, Controparte_1
oltre al rimborso forfettario delle spese generali e accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Stefania Garrisi
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