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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Urbino, sentenza 14/10/2025, n. 272 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Urbino |
| Numero : | 272 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
567/2021
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.567 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 , vertente
TRA
) con l'avv.D'ACCARDI Parte_1 C.F._1
MICHELE
PARTE ATTRICE
E
) con l'avv.ASOLE Controparte_1 C.F._2
LV
PARTE CONVENUTA
con l'avv. Vinicio Simoni Controparte_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni:
Per parte attrice: Contrariis reiectis accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
Sig. per le lesioni subite dall'attore a causa del sinistro di cui in premessa Controparte_1
e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, in favore dell'attore nella misura di € (247.387,50 – 68.152,00) 179.235,50 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario."
Per parte convenuta, : Controparte_1
"Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa:
In via preliminare e pregiudiziale, in primis, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 132/2014 e successive modifiche per tutti i motivi di cui in narrativa;
disporre in ogni caso, sempre in via preliminare e pregiudiziale, l'espunzione dal fascicolo di causa del doc. n. 11)
CTU depositata nel procedimento ex art. 696 bis cpc, stante l'inutilizzabilità del documento con conseguente rigetto della domanda poiché non supportata da idonea documentazione probatoria atta a dimostrare l'esatto ammontare del danno così come quantificato dall'attore per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suddette eccezioni preliminari e pregiudiziali, rigettare tutte le domande, formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via del tutto subordinata ridurre le pretese risarcitorie avversarie a quanto di ragione e sulla scorta della somma che sarà accertata in corso di causa a seguito di idonea consulenza tecnica d'ufficio anche in ordine alla idoneità e congruità di ogni voce di danno, nonché delle spese mediche effettivamente sostenute e documentate, ponendole, qualora dovute all'attore, a carico della Compagnia assicurativa
visto il disposto di cui all'art. 1917 c.c. . Con vittoria di competenze e spese, di Controparte_2 causa, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, come per legge."
Per parte convenuta, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_2 reiectis,
NEL MERITO respingere, così come formulata, la domanda avanzata dal Sig. Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nelle superiori premesse,
[...] dichiarando congrua, adeguata ed esaustiva al ristoro di tutti i danni subiti l'offerta reale di €
68.152,00 corrisposta ante causa dalla compagnia all'attore, tenuto conto sia Controparte_2 del concorso di colpa imputabile a quest'ultimo nella produzione delle lesioni subite per omesso utilizzo degli obbligatori sistemi di ritenzione, che delle prestazioni dallo stesso percepite da parte dell' Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.” CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
**
Con atto di citazione datato 10 agosto 2021, conveniva in giudizio Parte_1
e per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal Controparte_2 Controparte_1 sinistro stradale verificatosi il 21 maggio 2016 lungo la SS 73 BIS nei pressi di Canavaccio di
Urbino.
L'attore deduceva che, mentre percorreva la predetta strada statale alla guida del veicolo
Land Rover Suzuki, tg. EV 041 DC, subiva collisione con l'autovettura Honda Civic tg. DH 173 MJ condotta dal sig. , il quale, nel sorpassare un veicolo Nissan Qashqai, tg. EL Controparte_1
402 YE, invadeva la corsia di marcia opposta che, al momento della collisione, era percorsa dall'attore, determinando l'impatto frontale.
La Polizia Stradale di Urbino, intervenuta sul luogo (rapporto n. 38/2016), accertava la dinamica del sinistro come sopra descritta.
A seguito del sinistro, l'attore riportava lesioni personali valutate da perizia medico-legale del dott. in un'invalidità permanente del 30% e periodi di invalidità temporanea Persona_1 per complessivi 361 giorni, quantificando il danno complessivo in € 247.387,50, quindi avanzava richiesta risarcitoria di Euro 179.235,50, al netto dell'offerta di € 68.152,00 già ricevuta dalla compagnia assicuratrice.
Tentata invano la composizione bonaria, adiva il Tribunale per ottenere integrale Parte_1 ristoro dei danni subiti, chiedendo altresì che fosse valorizzata la CTU espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. 2445/2019), depositata il 26 febbraio 2020, nella quale erano già accertate la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del convenuto e le lesioni dell'attore, nonché la misura dell'invalidità permanente e temporanea.
Si costituivano entrambi i convenuti contestando la domanda attorea.
, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità della domanda in materia di risarcimento da circolazione di veicoli e natanti e l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., poiché svolta nei confronti della sola compagnia assicurativa e non del medesimo, e comunque non seguita da domanda ex art. 702-bis c.p.c. Nel merito, il convenuto non contestava la dinamica del sinistro, ma esclusivamente il quantum debeatur, reputando la somma domandata abnorme e non suffragata da idonea documentazione probatoria;
contestava altresì la perizia di parte sostenendo Per_1 che la quantificazione del danno biologico e morale fosse eccessiva e che la personalizzazione applicata non trovasse riscontro in elementi concreti, richiamando la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 14364/2019; Cass. ord. n. 15084/2019).
Si costituiva altresì la quale, pur riconoscendo la responsabilità Controparte_2 esclusiva del proprio assicurato, contestava integralmente la domanda risarcitoria per eccessività delle somme richieste e per difetto di prova. La compagnia sosteneva che parte delle lesioni lamentate derivassero dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell'attore, chiedendo pertanto la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. (Richiamava, tra le altre, Cass. 12109/2020 e
Corte App. Reggio Calabria n. 667/2020). Contestava inoltre la perizia per l'eccessiva Per_1 valutazione del danno biologico e la mancanza di prova del danno patrimoniale specifico, richiamando Cass. 21988/2019. Ribadiva che le tabelle di Milano, dopo le pronunce di San Martino del 2008, già includono nel valore-punto la componente di sofferenza morale, sicché la personalizzazione del danno deve essere riconosciuta solo in presenza di circostanze specifiche e provate. La compagnia richiamava, infine, la circostanza che aveva già corrisposto all'attore la somma di € 68.152,00, ritenuta congrua e satisfattiva, e che, in data 7 novembre 2017, l' aveva CP_3 richiesto il rimborso di € 5.548,61 per prestazioni erogate al a seguito del sinistro;
Parte_1 pertanto, l'importo di tale indennità avrebbe dovuto essere detraibile dal risarcimento richiesto. La eccepiva, inoltre, la nullità della relazione tecnica depositata nel procedimento di ATP per CP_2 omessa trasmissione alle parti della bozza di relazione da parte del consulente, in violazione del diritto di difesa, e chiedeva, in via subordinata, la nomina di nuovo consulente medico-legale in questo giudizio per la verifica delle effettive lesioni, della compatibilità con l'uso dei sistemi di ritenzione e dell'eventuale concorso di colpa dell'attore.
Si celebrava con trattazione scritta l'udienza del 17.12.2021 e le parti procedevano al deposito delle rispettive memorie contenenti deduzioni di udienza.
Il Tribunale, esaminate le stesse, rilevato che la controversia in parola non rientra tra quelle elencate dal comma 1 bis dell'art. 5 del d.lgs. n.28 del 2010 e che dunque, rispetto ad essa,
l'esperimento del tentativo di mediazione non costituisce condizione di procedibilità; concedeva i richiesti termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c, rinviando la causa all'udienza del
08.04.2022, sede nella quale si riservava in ordine all'ammissione delle rispettive richieste istruttorie. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 14 aprile 2022, esaminate le memorie depositate dalle parti, rilevata la necessità di avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, tanto più che consulenza tecnica d'ufficio assunta nel pregresso procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non risulta utilizzabile in ragione del profilo di invalidità incentrato sul mancato invio alle parti della bozza della relazione, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attrice, riservando all'esito la nomina del consulente tecnico di ufficio.
In data 15 luglio 2022 si procedeva, pertanto, alla prova per testi. Specificatamente le deposizioni di e , hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 confermato le allegazioni attoree in ordine al mutamento delle abitudini di vita e all'insorgenza di stati d'ansia, panico e limitazioni funzionali permanenti conseguenti all'incidente. In particolare, la madre dell'attore, ha riferito che il figlio, prima dell'incidente, praticava attività Testimone_1 fisica e socializzava regolarmente, mentre successivamente aveva abbandonato tali consuetudini a causa dei persistenti disturbi fisici e psicologici. La compagna, , ha confermato la Testimone_3 comparsa di gravi disturbi d'ansia e crisi di panico, spesso tali da richiedere l'intervento del 118, con conseguente compromissione della vita di relazione e lavorativa. Analoghe conferme sono venute dai testi e , i quali hanno attestato che, dopo il sinistro, l'attore Tes_2 Testimone_4 non è stato più in grado di svolgere attività sportive o ludiche e ha manifestato evidenti difficoltà fisiche e caratteriali. All'esito della prova orale, le parti hanno concordato sulla necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, che veniva quindi ammessa dal Giudice per la valutazione delle lesioni e della loro incidenza sulla capacità lavorativa e relazionale del . Parte_1
Con ordinanza del 21 luglio 2022, veniva nominata la D.ssa quale Persona_2 consulente tecnico di ufficio, che accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito all'udienza del
30 settembre 2022.
Veniva depositato l'elaborato peritale. Il CTU, dopo aver analizzato la copiosa documentazione sanitaria e sottoposto il a visita, ha ricostruito i postumi permanenti Parte_1 nella misura del 20% rappresentati da esiti di trauma cranio-facciale non commotivo, trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma chiuso del torace con contusioni polmonari, lussazione tibio-tarsica con frattura astragalica e frattura del 5° metatarso piede destro, entrambe trattate chirurgicamente e complessivi 197 giorni di diaria, ritenendo congrue le spese mediche per €
12.825,94, escludendo la riduzione della capacità lavorativa specifica ed affermando che le lesioni sono compatibili con l'uso della cintura di sicurezza.
Faceva seguito l'udienza del 17/03/2023, sede nella quale i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di p.c. Alla successiva udienza del 14 dicembre 2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la domanda attorea ha ad oggetto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale occorso in data 21 maggio 2016 sulla S.S. 73 bis, in prossimità di Canavaccio di Urbino, tra il veicolo condotto dall'attore e quello condotto dal convenuto . Parte_1 Controparte_1
Dalla documentazione in atti (rapporto della Polizia Stradale di Urbino n. 38/2016), risulta accertata la dinamica dell'incidente come riferita in citazione, e nessuno dei convenuti ha formulato specifiche contestazioni in merito.
infatti, nella propria comparsa di costituzione e risposta si è limitato ad CP_1 eccepire profili di improcedibilità e a contestare il quantum del risarcimento, ma non ha mai posto in discussione la ricostruzione materiale del fatto nè ha formulato in alcuna sede contestazione specifica circa la dinamica del sinistro. Nel caso in esame, non emergono elementi da cui desumere che abbia anche solo implicitamente contestato la ricostruzione dinamica — non ha CP_1 proposto c.t.u. alternative, non ha eccepito fatti contrari, né indicato circostanze che mettessero in dubbio la versione dell'attore.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti allegati dall'attore in tal senso devono ritenersi non contestati e vanno assunti come pacifici, vale a dire:
– il verificarsi del sinistro;
– la condotta di guida del convenuto consistita nell'invasione della corsia CP_1 opposta durante la manovra di sorpasso;
– il nesso eziologico tra tale condotta e i danni riportati dall'attore;
– la colpa del conducente convenuto.
In tal modo risultano integrati tutti i presupposti dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043
c.c., sicché la responsabilità del convenuto deve essere affermata.
Nemmeno la compagnia assicuratrice ha contestato siffatta Controparte_2 responsabilità; formulando, che ha, anzi, formulato, offerta risarcitoria riconoscendo implicitamente la colpa esclusiva del proprio assicurato.
Secondo il costante orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 761/2002) e della giurisprudenza successiva, la non contestazione comporta la dispensatio ab onere probandi, ossia l'esonero dal dover fornire prova di quanto non contestato.
La Cass. Civile, Sez. III, 6 ottobre 2015, n. 19896 ha affermato che la mancata contestazione
(o il silenzio) della parte costituita sui fatti allegati dall'altra, in presenza dell'onere di contestazione, costituisce fatto incompatibile con la negazione del fatto stesso, e quindi può equivalere ad “ammissione implicita”. Analogamente, secondo Cass. Civile, Sez. III, sentenza n.
22837 del 10 novembre 2010, un fatto non contestato non richiede prova, essendo acquisito come pacifico. Ed ancora, con sent. 13 luglio 2023, n. 20140, la Corte ha ritenuto che ove non vi siano contestazioni specifiche dei fatti allegati, essi possano essere considerati provati, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In ordine all'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto circa l'inutilizzabilità della relazione tecnica redatta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., il Giudice si è già espresso con ordinanza del 14 aprile 2022, rilevando correttamente che "la consulenza tecnica d'ufficio assunta nel pregresso procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non risulta utilizzabile in ragione del profilo di invalidità incentrato sul mancato invio alle parti della bozza della relazione (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23493 del 09/10/2017)".
Invero, va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere utilizzata come prova nel successivo giudizio di merito, ove non siano rispettati i requisiti di continuità soggettiva tra le parti e non sia stata proposta, nei termini di legge, la domanda di merito ex art. 702-bis c.p.c. In tal senso si è espressa Cass. civ., Sez. III, 9 ottobre 2017, n. 23493, secondo cui “la relazione depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. non può assumere valore di prova nel giudizio di merito, ove non vi sia coincidenza delle parti e non sia stata tempestivamente instaurata la fase di merito, potendo essa al più essere considerata quale mero elemento indiziario valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.”. Tale orientamento è stato ribadito da successive decisioni, tra cui Cass. civ., Sez. III, 8 luglio 2020, n.
13902, che ha precisato che “la relazione tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo non costituisce prova in senso stretto, ma può essere utilizzata dal giudice del merito quale argomento di prova, nel quadro di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie”; nonché da Cass. civ., Sez. III, 8 settembre 2021, n. 24363 e Cass. civ., Sez. III, 5 luglio 2022, n. 21056, le quali hanno ulteriormente chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio svolta ex art. 696-bis c.p.c.
“non può essere autonomamente posta a fondamento della decisione”, ma solo valutata come elemento integrativo o indiziario, “ove non sia garantito il pieno contraddittorio tra tutte le parti del giudizio di merito”.
Ne deriva che, nel caso di specie, la relazione depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dall'attore nei confronti della sola compagnia assicuratrice non può essere utilizzata come prova del danno nei confronti del convenuto non essendovi CP_1 coincidenza soggettiva tra le parti dei due procedimenti, né essendo stata instaurata tempestivamente la fase di merito ex art. 702-bis c.p.c.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa ha accertato i Persona_2 danni patiti e patendi dal sig. , a seguito del sinistro del 21 maggio 2016, letteralmente Parte_1 affermando: "Pertanto i postumi permanenti rilevati incidono negativamente sulla integrità psico - fisica del soggetto, determinano il riconoscimento di un danno permanente biologico (considerato nel suo aspetto statico e dinamico) del 20% (venti) %, secondo i più autorevoli barèmes di riferimento. A tal proposito si specifica come si siano tenute in considerazione le voci tabellari del bar è m es vigente in ambito RCA per le “menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” (allegato al DM 03/07/2003), ed a quelle previste dal DM 25/06/2004 per le macrolesioni. Ove necessario si è tenuto in considerazione quanto indicato dai principali e più accreditati riferimenti tabellari in uso in ambito medico legale, tra cui in primis le Linee Guida per la Valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, , Controparte_4
2016. Ove dimostrato in opportuna sede, saranno da tenere in considerazione i riflessi di natura dinamico -relazionale del quadro menomativo in particolare al piede/caviglia destro connessi alle attività ludico -sportive ed alle peculiari occupazioni riferiti in tale sede nell'ambito dell'attività di tartufaio (attività soggetta a partita iva). La inabilità temporanea è valutabile in misura pari a 40 giorni di Totale, 40 giorni di Parziale al 75 %, 60 giorni di Parziale al 50 % e 57 giorni di Parziale al 25% . I postumi permanenti non comportano una diminuzione della capacità lavorativa generica
e specifica della persona offesa, che peraltro espleta la medesima attività lavorativa di portalettere in maniera continuativa da molto tempo (fatta eccezione per il periodo di inabilità lavorativa resosi necessario a seguito del trauma), non emergendo limitazioni in tal senso. Per quanto attiene le spese mediche sostenute, si ritengono congrue quelle documentate e sopra dettagliatamente riportate nell'allegato stesso, per un totale di 12.825,94 euro. Si precisa che nel computo finale delle spese non sono state conteggiate quelle presenti nel fascicolo di parte ricorrente attinenti a spese non mediche (trasferte, prenotazioni alberghiere, lenti, etc..). Si precisa altresì che in riferimento alle spese odontoiatriche di cui alla ricevuta n 40 del Dott. D'Accardi del 30/10/2017, sono state ritenute risarcibili quelle causalmente riconducibili alla rottura traumatica dell'elemento 38 e relative cure. Non si ritiene necessario sostenere ulteriori spese."
In sintesi, l'attore ha riportato:
• Postumi permanenti del 20% rappresentati da esiti di trauma cranio-facciale non commotivo, trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma chiuso del torace con contusioni polmonari, lussazione tibio-tarsica con frattura astragalica e frattura del 5° metatarso piede destro, entrambe trattate chirurgicamente;
• Invalidità temporanea valutabile in 40 giorni di inabilità totale, 40 giorni di inabilità parziale al 75%, 60 giorni di inabilità parziale al 50% e 57 giorni di inabilità parziale al 25%;
• Spese mediche congrue per € 12.825,94.
Il CTU ha inoltre precisato che i postumi permanenti non comportano diminuzione della capacità lavorativa generica e specifica, continuando l'attore a svolgere la medesima attività di portalettere.
La relazione peritale, redatta con adeguata motivazione tecnica, appare condivisibile e deve essere integralmente recepita.
Le contestazioni svolte dall'attore nelle memorie ex art. 190 c.p.c. non risultano fondate, trattandosi di osservazioni di carattere meramente valutativo, prive di rilievo tecnico e comunque già esaminate e superate dal C.T.U., che ha fornito puntuale risposta.
Va altresì rilevato che l'attore non ha richiesto la rinnovazione della consulenza, limitandosi a insistere nella propria quantificazione, onde tali rilievi non possono incidere sull'attendibilità delle conclusioni peritali.
Parte convenuta ha sostenuto che il danno sarebbe stato inferiore qualora l'attore avesse fatto uso della cintura di sicurezza, prospettando, in sostanza, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
L'eccezione non è fondata. Dalla CTU medico-legale redatta dalla dott.ssa Per_2
alle pagg. 37 e 38 risulta espressamente che il sig. indossava
[...] Parte_1 regolarmente la cintura di sicurezza al momento del sinistro.
Il consulente ha infatti precisato che: “La distribuzione e la tipologia delle lesioni riportate
(trauma cranico non commotivo, contusioni toraciche, assenza di fratture sternali o costali tipiche del mancato uso dei sistemi di ritenuta, nonché l'assenza di lesioni da urto con il volante) sono perfettamente compatibili con l'utilizzo della cintura di sicurezza da parte del conducente del veicolo Suzuki Land Rover”.
Pertanto, la CTU esclude in modo netto che le conseguenze del sinistro possano essere aggravate dalla mancata adozione dei dispositivi di sicurezza, smentendo così l'eccezione di parte convenuta fondata sull'art. 1227 c.c.
La richiamata CTU, letteralmente afferma: "In relazione al quesito posto sulla compatibilità del quadro lesivo con l'utilizzo delle cinture di sicurezza, merita anzitutto precisare come il corretto utilizzo delle stesse sia riportato nel referto del 118 e altresì in quello di PS e quindi documentalmente riscontrabile. Le lesioni riportate risultano compatibili con il corretto utilizzo di cinture, sottolineando nel caso di specie come la poli-distrettualità delle lesioni e loro tipologia sia motivava dalle modalità traumatiche del sinistro e vis lesiva tali da provocare una rilevante deformazione dell'abitacolo dell'auto stessa (come riscontrabile dalle immagini iconografiche in atti)."
Per la liquidazione del danno non patrimoniale si applicano le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ritenute dalla giurisprudenza di legittimità parametro di riferimento per garantire uniformità di trattamento.
Considerando l'età dell'attore al momento del sinistro (24 anni) e applicando le tabelle vigenti, il danno si quantifica come segue:
Danno biologico permanente 20%: € 67.433,00
Invalidità temporanea totale 40 giorni: € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale 75% per 40 giorni: € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale 50% per 60 giorni: € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale 25% per 57 giorni: € 1.638,75
Spese mediche: € 12.825,94
Per complessive € 93.397,69
Sulla personalizzazione del danno: La richiesta di personalizzazione del danno non può essere accolta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione in aumento richiede l'allegazione e la prova di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado (si cfr. Cass. ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Cass. civ., 3 marzo 2023, n. 6378, Cass. n.
5232/2014 Sez. III, 6 marzo 2014, Tribunale di Milano, sez. X, 5 ottobre 2022, n. 7670).
Nel caso di specie, le limitazioni funzionali accertate dal CTU rientrano nelle conseguenze ordinarie derivanti dalle lesioni riportate, non emergendo profili di eccezionalità tali da giustificare un aumento della liquidazione tabellare.
Sulla capacità lavorativa: Il CTU ha espressamente escluso che i postumi permanenti comportino diminuzione della capacità lavorativa generica e specifica, continuando l'attore a svolgere regolarmente l'attività di portalettere. Pertanto, non sussiste danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa.
Sulle detrazioni :Quanto alle detrazioni operate per le indennità corrisposte dall' , il CP_3
Tribunale ritiene corretto quanto già argomentato in ordinanza, dovendosi applicare i principi enunciati da Cass. n. 12568/2018, secondo cui le somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali per invalidità temporanea o permanente vanno detratte dal risarcimento dovuto dal responsabile, nei limiti in cui abbiano funzione indennitaria e non assistenziale, al fine di evitare una duplicazione risarcitoria. Secondo le Sez. Unite, 22 maggio 2018, n. 12565 vige il principio generale di compensatio lucri cum damno: dal risarcimento va detratto quanto già percepito a titolo indennitario se copre il medesimo pregiudizio (conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c.). Analogamente, le Sez.
Unite, 22 maggio 2018, n. 12566, in tema di rendita , ribadiscono la detraibilità dal CP_5 risarcimento quando la prestazione indennitaria ristora lo stesso danno. Ed ancora, Cass. civ., Sez.
III, 20 giugno 2019, n. 16580, in tema di invalidità/indennità , afferma la necessità di CP_3 verificare la coincidenza tra vantaggio e danno: la detrazione è legittima solo se la prestazione CP_3 copre il medesimo pregiudizio risarcito.
Nel caso di specie, le prestazioni percepite dall'attore presentano natura sostitutiva del reddito e devono, pertanto, essere detratte dall'importo del risarcimento e specificatamente:
• La somma di € 68.152,00 già corrisposta dalla compagnia assicuratrice ante causam;
• La somma di € 5.548,61 erogata dall' per il medesimo sinistro CP_3
Calcolo finale
Danno complessivo: € 93.397,69
Detrazioni: € 73.700,61
Residuo dovuto: € 19.697,08
Sugli interessi: Trattandosi di debito di valore, sono dovuti interessi compensativi dalla data del sinistro (21 maggio 2016) calcolati sulla somma devalutata e via via rivalutata secondo gli indici
ISTAT.
Si liquidano le spese legali del presente giudizio parametrandole sull'importo effettivamente riconosciuto e non sull'originario petitum.
***
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e l'ammontare del danno va Controparte_1 determinato secondo le risultanze della consulenza tecnica.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la responsabilità esclusiva del convenuto nella Controparte_1 causazione del sinistro del 21 maggio 2016;
2. DA e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 19.697,08, oltre interessi compensativi dalla data del sinistro (21 maggio 2016) e legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3. DA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Michele D'Accardi, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 5.077,00 secondo il dettaglio di cui in motivazione, oltre accessori nella misura di legge ed € 786,00 per spese esenti;
4. PONE definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto;
5. RIGETTA ogni altra domanda.
Così deciso in Urbino il 09/10/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )
R e p u b b l i c a I t a l i a n a In nome del Popolo italiano Tribunale ordinario di URBINO
ll Giudice Onorario Dott. Laura Trebbi, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n.567 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021 , vertente
TRA
) con l'avv.D'ACCARDI Parte_1 C.F._1
MICHELE
PARTE ATTRICE
E
) con l'avv.ASOLE Controparte_1 C.F._2
LV
PARTE CONVENUTA
con l'avv. Vinicio Simoni Controparte_2
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: lesione personale
CONCLUSIONI DELLE PARTI Conclusioni:
Per parte attrice: Contrariis reiectis accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva del
Sig. per le lesioni subite dall'attore a causa del sinistro di cui in premessa Controparte_1
e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido tra loro al risarcimento di tutti i danni, nessuno escluso, in favore dell'attore nella misura di € (247.387,50 – 68.152,00) 179.235,50 o di quella maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre gli interessi legali dal giorno del sinistro sino al soddisfo e la rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese e compensi di giudizio del sottoscritto difensore che si dichiara antistatario."
Per parte convenuta, : Controparte_1
"Voglia l'Ill. mo Tribunale adito, per tutti i motivi di fatto e di diritto sopra esposti, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e difesa:
In via preliminare e pregiudiziale, in primis, dichiararsi l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita ai sensi delle disposizioni di cui al D.L. 132/2014 e successive modifiche per tutti i motivi di cui in narrativa;
disporre in ogni caso, sempre in via preliminare e pregiudiziale, l'espunzione dal fascicolo di causa del doc. n. 11)
CTU depositata nel procedimento ex art. 696 bis cpc, stante l'inutilizzabilità del documento con conseguente rigetto della domanda poiché non supportata da idonea documentazione probatoria atta a dimostrare l'esatto ammontare del danno così come quantificato dall'attore per tutti i motivi esposti in narrativa;
Nel merito nella denegata ipotesi di non accoglimento delle suddette eccezioni preliminari e pregiudiziali, rigettare tutte le domande, formulate dall'attore in quanto infondate in fatto e in diritto e, comunque, non provate, per tutti i motivi esposti in narrativa;
in via del tutto subordinata ridurre le pretese risarcitorie avversarie a quanto di ragione e sulla scorta della somma che sarà accertata in corso di causa a seguito di idonea consulenza tecnica d'ufficio anche in ordine alla idoneità e congruità di ogni voce di danno, nonché delle spese mediche effettivamente sostenute e documentate, ponendole, qualora dovute all'attore, a carico della Compagnia assicurativa
visto il disposto di cui all'art. 1917 c.c. . Con vittoria di competenze e spese, di Controparte_2 causa, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario, come per legge."
Per parte convenuta, “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis Controparte_2 reiectis,
NEL MERITO respingere, così come formulata, la domanda avanzata dal Sig. Parte_1
in quanto infondata in fatto ed in diritto per tutti i motivi esposti nelle superiori premesse,
[...] dichiarando congrua, adeguata ed esaustiva al ristoro di tutti i danni subiti l'offerta reale di €
68.152,00 corrisposta ante causa dalla compagnia all'attore, tenuto conto sia Controparte_2 del concorso di colpa imputabile a quest'ultimo nella produzione delle lesioni subite per omesso utilizzo degli obbligatori sistemi di ritenzione, che delle prestazioni dallo stesso percepite da parte dell' Con vittoria di spese e competenze di causa ex art. 91 c.p.c.” CP_3
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. La presente motivazione, depositata con modalità telematica, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015 convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SU n. 642/2015.
Si danno per conosciuti i fatti di causa per come esposti e come risultanti dagli atti difensivi di parte.
**
Con atto di citazione datato 10 agosto 2021, conveniva in giudizio Parte_1
e per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal Controparte_2 Controparte_1 sinistro stradale verificatosi il 21 maggio 2016 lungo la SS 73 BIS nei pressi di Canavaccio di
Urbino.
L'attore deduceva che, mentre percorreva la predetta strada statale alla guida del veicolo
Land Rover Suzuki, tg. EV 041 DC, subiva collisione con l'autovettura Honda Civic tg. DH 173 MJ condotta dal sig. , il quale, nel sorpassare un veicolo Nissan Qashqai, tg. EL Controparte_1
402 YE, invadeva la corsia di marcia opposta che, al momento della collisione, era percorsa dall'attore, determinando l'impatto frontale.
La Polizia Stradale di Urbino, intervenuta sul luogo (rapporto n. 38/2016), accertava la dinamica del sinistro come sopra descritta.
A seguito del sinistro, l'attore riportava lesioni personali valutate da perizia medico-legale del dott. in un'invalidità permanente del 30% e periodi di invalidità temporanea Persona_1 per complessivi 361 giorni, quantificando il danno complessivo in € 247.387,50, quindi avanzava richiesta risarcitoria di Euro 179.235,50, al netto dell'offerta di € 68.152,00 già ricevuta dalla compagnia assicuratrice.
Tentata invano la composizione bonaria, adiva il Tribunale per ottenere integrale Parte_1 ristoro dei danni subiti, chiedendo altresì che fosse valorizzata la CTU espletata nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c. (R.G. 2445/2019), depositata il 26 febbraio 2020, nella quale erano già accertate la sussistenza del nesso eziologico tra la condotta del convenuto e le lesioni dell'attore, nonché la misura dell'invalidità permanente e temporanea.
Si costituivano entrambi i convenuti contestando la domanda attorea.
, in via preliminare, eccepiva l'improcedibilità della domanda per Controparte_1 mancato esperimento della negoziazione assistita ai sensi del D.L. 132/2014, quale condizione di procedibilità della domanda in materia di risarcimento da circolazione di veicoli e natanti e l'inutilizzabilità dell'elaborato peritale depositato nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c., poiché svolta nei confronti della sola compagnia assicurativa e non del medesimo, e comunque non seguita da domanda ex art. 702-bis c.p.c. Nel merito, il convenuto non contestava la dinamica del sinistro, ma esclusivamente il quantum debeatur, reputando la somma domandata abnorme e non suffragata da idonea documentazione probatoria;
contestava altresì la perizia di parte sostenendo Per_1 che la quantificazione del danno biologico e morale fosse eccessiva e che la personalizzazione applicata non trovasse riscontro in elementi concreti, richiamando la giurisprudenza di legittimità
(Cass. n. 14364/2019; Cass. ord. n. 15084/2019).
Si costituiva altresì la quale, pur riconoscendo la responsabilità Controparte_2 esclusiva del proprio assicurato, contestava integralmente la domanda risarcitoria per eccessività delle somme richieste e per difetto di prova. La compagnia sosteneva che parte delle lesioni lamentate derivassero dal mancato utilizzo della cintura di sicurezza da parte dell'attore, chiedendo pertanto la riduzione del risarcimento ex art. 1227 c.c. (Richiamava, tra le altre, Cass. 12109/2020 e
Corte App. Reggio Calabria n. 667/2020). Contestava inoltre la perizia per l'eccessiva Per_1 valutazione del danno biologico e la mancanza di prova del danno patrimoniale specifico, richiamando Cass. 21988/2019. Ribadiva che le tabelle di Milano, dopo le pronunce di San Martino del 2008, già includono nel valore-punto la componente di sofferenza morale, sicché la personalizzazione del danno deve essere riconosciuta solo in presenza di circostanze specifiche e provate. La compagnia richiamava, infine, la circostanza che aveva già corrisposto all'attore la somma di € 68.152,00, ritenuta congrua e satisfattiva, e che, in data 7 novembre 2017, l' aveva CP_3 richiesto il rimborso di € 5.548,61 per prestazioni erogate al a seguito del sinistro;
Parte_1 pertanto, l'importo di tale indennità avrebbe dovuto essere detraibile dal risarcimento richiesto. La eccepiva, inoltre, la nullità della relazione tecnica depositata nel procedimento di ATP per CP_2 omessa trasmissione alle parti della bozza di relazione da parte del consulente, in violazione del diritto di difesa, e chiedeva, in via subordinata, la nomina di nuovo consulente medico-legale in questo giudizio per la verifica delle effettive lesioni, della compatibilità con l'uso dei sistemi di ritenzione e dell'eventuale concorso di colpa dell'attore.
Si celebrava con trattazione scritta l'udienza del 17.12.2021 e le parti procedevano al deposito delle rispettive memorie contenenti deduzioni di udienza.
Il Tribunale, esaminate le stesse, rilevato che la controversia in parola non rientra tra quelle elencate dal comma 1 bis dell'art. 5 del d.lgs. n.28 del 2010 e che dunque, rispetto ad essa,
l'esperimento del tentativo di mediazione non costituisce condizione di procedibilità; concedeva i richiesti termini di cui al sesto comma dell'art. 183 c.p.c, rinviando la causa all'udienza del
08.04.2022, sede nella quale si riservava in ordine all'ammissione delle rispettive richieste istruttorie. A scioglimento della riserva assunta, con ordinanza del 14 aprile 2022, esaminate le memorie depositate dalle parti, rilevata la necessità di avvalersi dell'ausilio di un consulente tecnico d'ufficio, tanto più che consulenza tecnica d'ufficio assunta nel pregresso procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non risulta utilizzabile in ragione del profilo di invalidità incentrato sul mancato invio alle parti della bozza della relazione, il Giudice ammetteva la prova testimoniale richiesta dall'attrice, riservando all'esito la nomina del consulente tecnico di ufficio.
In data 15 luglio 2022 si procedeva, pertanto, alla prova per testi. Specificatamente le deposizioni di e , hanno Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 Testimone_4 confermato le allegazioni attoree in ordine al mutamento delle abitudini di vita e all'insorgenza di stati d'ansia, panico e limitazioni funzionali permanenti conseguenti all'incidente. In particolare, la madre dell'attore, ha riferito che il figlio, prima dell'incidente, praticava attività Testimone_1 fisica e socializzava regolarmente, mentre successivamente aveva abbandonato tali consuetudini a causa dei persistenti disturbi fisici e psicologici. La compagna, , ha confermato la Testimone_3 comparsa di gravi disturbi d'ansia e crisi di panico, spesso tali da richiedere l'intervento del 118, con conseguente compromissione della vita di relazione e lavorativa. Analoghe conferme sono venute dai testi e , i quali hanno attestato che, dopo il sinistro, l'attore Tes_2 Testimone_4 non è stato più in grado di svolgere attività sportive o ludiche e ha manifestato evidenti difficoltà fisiche e caratteriali. All'esito della prova orale, le parti hanno concordato sulla necessità di disporre consulenza tecnica d'ufficio medico-legale, che veniva quindi ammessa dal Giudice per la valutazione delle lesioni e della loro incidenza sulla capacità lavorativa e relazionale del . Parte_1
Con ordinanza del 21 luglio 2022, veniva nominata la D.ssa quale Persona_2 consulente tecnico di ufficio, che accettava l'incarico e prestava il giuramento di rito all'udienza del
30 settembre 2022.
Veniva depositato l'elaborato peritale. Il CTU, dopo aver analizzato la copiosa documentazione sanitaria e sottoposto il a visita, ha ricostruito i postumi permanenti Parte_1 nella misura del 20% rappresentati da esiti di trauma cranio-facciale non commotivo, trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma chiuso del torace con contusioni polmonari, lussazione tibio-tarsica con frattura astragalica e frattura del 5° metatarso piede destro, entrambe trattate chirurgicamente e complessivi 197 giorni di diaria, ritenendo congrue le spese mediche per €
12.825,94, escludendo la riduzione della capacità lavorativa specifica ed affermando che le lesioni sono compatibili con l'uso della cintura di sicurezza.
Faceva seguito l'udienza del 17/03/2023, sede nella quale i difensori delle parti chiedevano fissarsi udienza di p.c. Alla successiva udienza del 14 dicembre 2023, svoltasi a trattazione scritta, la causa veniva trattenuta in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente osservato che la domanda attorea ha ad oggetto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni derivanti dal sinistro stradale occorso in data 21 maggio 2016 sulla S.S. 73 bis, in prossimità di Canavaccio di Urbino, tra il veicolo condotto dall'attore e quello condotto dal convenuto . Parte_1 Controparte_1
Dalla documentazione in atti (rapporto della Polizia Stradale di Urbino n. 38/2016), risulta accertata la dinamica dell'incidente come riferita in citazione, e nessuno dei convenuti ha formulato specifiche contestazioni in merito.
infatti, nella propria comparsa di costituzione e risposta si è limitato ad CP_1 eccepire profili di improcedibilità e a contestare il quantum del risarcimento, ma non ha mai posto in discussione la ricostruzione materiale del fatto nè ha formulato in alcuna sede contestazione specifica circa la dinamica del sinistro. Nel caso in esame, non emergono elementi da cui desumere che abbia anche solo implicitamente contestato la ricostruzione dinamica — non ha CP_1 proposto c.t.u. alternative, non ha eccepito fatti contrari, né indicato circostanze che mettessero in dubbio la versione dell'attore.
Pertanto, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., i fatti allegati dall'attore in tal senso devono ritenersi non contestati e vanno assunti come pacifici, vale a dire:
– il verificarsi del sinistro;
– la condotta di guida del convenuto consistita nell'invasione della corsia CP_1 opposta durante la manovra di sorpasso;
– il nesso eziologico tra tale condotta e i danni riportati dall'attore;
– la colpa del conducente convenuto.
In tal modo risultano integrati tutti i presupposti dell'illecito extracontrattuale ex art. 2043
c.c., sicché la responsabilità del convenuto deve essere affermata.
Nemmeno la compagnia assicuratrice ha contestato siffatta Controparte_2 responsabilità; formulando, che ha, anzi, formulato, offerta risarcitoria riconoscendo implicitamente la colpa esclusiva del proprio assicurato.
Secondo il costante orientamento delle Sezioni Unite (Cass. SU 761/2002) e della giurisprudenza successiva, la non contestazione comporta la dispensatio ab onere probandi, ossia l'esonero dal dover fornire prova di quanto non contestato.
La Cass. Civile, Sez. III, 6 ottobre 2015, n. 19896 ha affermato che la mancata contestazione
(o il silenzio) della parte costituita sui fatti allegati dall'altra, in presenza dell'onere di contestazione, costituisce fatto incompatibile con la negazione del fatto stesso, e quindi può equivalere ad “ammissione implicita”. Analogamente, secondo Cass. Civile, Sez. III, sentenza n.
22837 del 10 novembre 2010, un fatto non contestato non richiede prova, essendo acquisito come pacifico. Ed ancora, con sent. 13 luglio 2023, n. 20140, la Corte ha ritenuto che ove non vi siano contestazioni specifiche dei fatti allegati, essi possano essere considerati provati, ai sensi dell'art. 115 c.p.c.
In ordine all'eccezione sollevata dalla difesa del convenuto circa l'inutilizzabilità della relazione tecnica redatta nel procedimento ex art. 696-bis c.p.c., il Giudice si è già espresso con ordinanza del 14 aprile 2022, rilevando correttamente che "la consulenza tecnica d'ufficio assunta nel pregresso procedimento ex art. 696 bis c.p.c. non risulta utilizzabile in ragione del profilo di invalidità incentrato sul mancato invio alle parti della bozza della relazione (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n. 23493 del 09/10/2017)".
Invero, va richiamato l'orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la consulenza tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo non può essere utilizzata come prova nel successivo giudizio di merito, ove non siano rispettati i requisiti di continuità soggettiva tra le parti e non sia stata proposta, nei termini di legge, la domanda di merito ex art. 702-bis c.p.c. In tal senso si è espressa Cass. civ., Sez. III, 9 ottobre 2017, n. 23493, secondo cui “la relazione depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c. non può assumere valore di prova nel giudizio di merito, ove non vi sia coincidenza delle parti e non sia stata tempestivamente instaurata la fase di merito, potendo essa al più essere considerata quale mero elemento indiziario valutabile ai sensi dell'art. 116 c.p.c.”. Tale orientamento è stato ribadito da successive decisioni, tra cui Cass. civ., Sez. III, 8 luglio 2020, n.
13902, che ha precisato che “la relazione tecnica redatta in sede di accertamento tecnico preventivo non costituisce prova in senso stretto, ma può essere utilizzata dal giudice del merito quale argomento di prova, nel quadro di una valutazione complessiva delle risultanze istruttorie”; nonché da Cass. civ., Sez. III, 8 settembre 2021, n. 24363 e Cass. civ., Sez. III, 5 luglio 2022, n. 21056, le quali hanno ulteriormente chiarito che la consulenza tecnica d'ufficio svolta ex art. 696-bis c.p.c.
“non può essere autonomamente posta a fondamento della decisione”, ma solo valutata come elemento integrativo o indiziario, “ove non sia garantito il pieno contraddittorio tra tutte le parti del giudizio di merito”.
Ne deriva che, nel caso di specie, la relazione depositata nel procedimento di accertamento tecnico preventivo promosso dall'attore nei confronti della sola compagnia assicuratrice non può essere utilizzata come prova del danno nei confronti del convenuto non essendovi CP_1 coincidenza soggettiva tra le parti dei due procedimenti, né essendo stata instaurata tempestivamente la fase di merito ex art. 702-bis c.p.c.
La consulenza tecnica d'ufficio espletata dalla dott.ssa ha accertato i Persona_2 danni patiti e patendi dal sig. , a seguito del sinistro del 21 maggio 2016, letteralmente Parte_1 affermando: "Pertanto i postumi permanenti rilevati incidono negativamente sulla integrità psico - fisica del soggetto, determinano il riconoscimento di un danno permanente biologico (considerato nel suo aspetto statico e dinamico) del 20% (venti) %, secondo i più autorevoli barèmes di riferimento. A tal proposito si specifica come si siano tenute in considerazione le voci tabellari del bar è m es vigente in ambito RCA per le “menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1 e 9 punti di invalidità” (allegato al DM 03/07/2003), ed a quelle previste dal DM 25/06/2004 per le macrolesioni. Ove necessario si è tenuto in considerazione quanto indicato dai principali e più accreditati riferimenti tabellari in uso in ambito medico legale, tra cui in primis le Linee Guida per la Valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico, SIMLA, , Controparte_4
2016. Ove dimostrato in opportuna sede, saranno da tenere in considerazione i riflessi di natura dinamico -relazionale del quadro menomativo in particolare al piede/caviglia destro connessi alle attività ludico -sportive ed alle peculiari occupazioni riferiti in tale sede nell'ambito dell'attività di tartufaio (attività soggetta a partita iva). La inabilità temporanea è valutabile in misura pari a 40 giorni di Totale, 40 giorni di Parziale al 75 %, 60 giorni di Parziale al 50 % e 57 giorni di Parziale al 25% . I postumi permanenti non comportano una diminuzione della capacità lavorativa generica
e specifica della persona offesa, che peraltro espleta la medesima attività lavorativa di portalettere in maniera continuativa da molto tempo (fatta eccezione per il periodo di inabilità lavorativa resosi necessario a seguito del trauma), non emergendo limitazioni in tal senso. Per quanto attiene le spese mediche sostenute, si ritengono congrue quelle documentate e sopra dettagliatamente riportate nell'allegato stesso, per un totale di 12.825,94 euro. Si precisa che nel computo finale delle spese non sono state conteggiate quelle presenti nel fascicolo di parte ricorrente attinenti a spese non mediche (trasferte, prenotazioni alberghiere, lenti, etc..). Si precisa altresì che in riferimento alle spese odontoiatriche di cui alla ricevuta n 40 del Dott. D'Accardi del 30/10/2017, sono state ritenute risarcibili quelle causalmente riconducibili alla rottura traumatica dell'elemento 38 e relative cure. Non si ritiene necessario sostenere ulteriori spese."
In sintesi, l'attore ha riportato:
• Postumi permanenti del 20% rappresentati da esiti di trauma cranio-facciale non commotivo, trauma distorsivo del rachide cervicale, trauma chiuso del torace con contusioni polmonari, lussazione tibio-tarsica con frattura astragalica e frattura del 5° metatarso piede destro, entrambe trattate chirurgicamente;
• Invalidità temporanea valutabile in 40 giorni di inabilità totale, 40 giorni di inabilità parziale al 75%, 60 giorni di inabilità parziale al 50% e 57 giorni di inabilità parziale al 25%;
• Spese mediche congrue per € 12.825,94.
Il CTU ha inoltre precisato che i postumi permanenti non comportano diminuzione della capacità lavorativa generica e specifica, continuando l'attore a svolgere la medesima attività di portalettere.
La relazione peritale, redatta con adeguata motivazione tecnica, appare condivisibile e deve essere integralmente recepita.
Le contestazioni svolte dall'attore nelle memorie ex art. 190 c.p.c. non risultano fondate, trattandosi di osservazioni di carattere meramente valutativo, prive di rilievo tecnico e comunque già esaminate e superate dal C.T.U., che ha fornito puntuale risposta.
Va altresì rilevato che l'attore non ha richiesto la rinnovazione della consulenza, limitandosi a insistere nella propria quantificazione, onde tali rilievi non possono incidere sull'attendibilità delle conclusioni peritali.
Parte convenuta ha sostenuto che il danno sarebbe stato inferiore qualora l'attore avesse fatto uso della cintura di sicurezza, prospettando, in sostanza, un concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227 c.c.
L'eccezione non è fondata. Dalla CTU medico-legale redatta dalla dott.ssa Per_2
alle pagg. 37 e 38 risulta espressamente che il sig. indossava
[...] Parte_1 regolarmente la cintura di sicurezza al momento del sinistro.
Il consulente ha infatti precisato che: “La distribuzione e la tipologia delle lesioni riportate
(trauma cranico non commotivo, contusioni toraciche, assenza di fratture sternali o costali tipiche del mancato uso dei sistemi di ritenuta, nonché l'assenza di lesioni da urto con il volante) sono perfettamente compatibili con l'utilizzo della cintura di sicurezza da parte del conducente del veicolo Suzuki Land Rover”.
Pertanto, la CTU esclude in modo netto che le conseguenze del sinistro possano essere aggravate dalla mancata adozione dei dispositivi di sicurezza, smentendo così l'eccezione di parte convenuta fondata sull'art. 1227 c.c.
La richiamata CTU, letteralmente afferma: "In relazione al quesito posto sulla compatibilità del quadro lesivo con l'utilizzo delle cinture di sicurezza, merita anzitutto precisare come il corretto utilizzo delle stesse sia riportato nel referto del 118 e altresì in quello di PS e quindi documentalmente riscontrabile. Le lesioni riportate risultano compatibili con il corretto utilizzo di cinture, sottolineando nel caso di specie come la poli-distrettualità delle lesioni e loro tipologia sia motivava dalle modalità traumatiche del sinistro e vis lesiva tali da provocare una rilevante deformazione dell'abitacolo dell'auto stessa (come riscontrabile dalle immagini iconografiche in atti)."
Per la liquidazione del danno non patrimoniale si applicano le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, ritenute dalla giurisprudenza di legittimità parametro di riferimento per garantire uniformità di trattamento.
Considerando l'età dell'attore al momento del sinistro (24 anni) e applicando le tabelle vigenti, il danno si quantifica come segue:
Danno biologico permanente 20%: € 67.433,00
Invalidità temporanea totale 40 giorni: € 4.600,00
Invalidità temporanea parziale 75% per 40 giorni: € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale 50% per 60 giorni: € 3.450,00
Invalidità temporanea parziale 25% per 57 giorni: € 1.638,75
Spese mediche: € 12.825,94
Per complessive € 93.397,69
Sulla personalizzazione del danno: La richiesta di personalizzazione del danno non può essere accolta. Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, la personalizzazione in aumento richiede l'allegazione e la prova di conseguenze dannose del tutto anomale e peculiari che rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado (si cfr. Cass. ord. 27 marzo 2018, n. 7513, Cass. civ., 3 marzo 2023, n. 6378, Cass. n.
5232/2014 Sez. III, 6 marzo 2014, Tribunale di Milano, sez. X, 5 ottobre 2022, n. 7670).
Nel caso di specie, le limitazioni funzionali accertate dal CTU rientrano nelle conseguenze ordinarie derivanti dalle lesioni riportate, non emergendo profili di eccezionalità tali da giustificare un aumento della liquidazione tabellare.
Sulla capacità lavorativa: Il CTU ha espressamente escluso che i postumi permanenti comportino diminuzione della capacità lavorativa generica e specifica, continuando l'attore a svolgere regolarmente l'attività di portalettere. Pertanto, non sussiste danno patrimoniale per perdita di capacità lavorativa.
Sulle detrazioni :Quanto alle detrazioni operate per le indennità corrisposte dall' , il CP_3
Tribunale ritiene corretto quanto già argomentato in ordinanza, dovendosi applicare i principi enunciati da Cass. n. 12568/2018, secondo cui le somme erogate a titolo di prestazioni previdenziali per invalidità temporanea o permanente vanno detratte dal risarcimento dovuto dal responsabile, nei limiti in cui abbiano funzione indennitaria e non assistenziale, al fine di evitare una duplicazione risarcitoria. Secondo le Sez. Unite, 22 maggio 2018, n. 12565 vige il principio generale di compensatio lucri cum damno: dal risarcimento va detratto quanto già percepito a titolo indennitario se copre il medesimo pregiudizio (conseguenza immediata e diretta ex art. 1223 c.c.). Analogamente, le Sez.
Unite, 22 maggio 2018, n. 12566, in tema di rendita , ribadiscono la detraibilità dal CP_5 risarcimento quando la prestazione indennitaria ristora lo stesso danno. Ed ancora, Cass. civ., Sez.
III, 20 giugno 2019, n. 16580, in tema di invalidità/indennità , afferma la necessità di CP_3 verificare la coincidenza tra vantaggio e danno: la detrazione è legittima solo se la prestazione CP_3 copre il medesimo pregiudizio risarcito.
Nel caso di specie, le prestazioni percepite dall'attore presentano natura sostitutiva del reddito e devono, pertanto, essere detratte dall'importo del risarcimento e specificatamente:
• La somma di € 68.152,00 già corrisposta dalla compagnia assicuratrice ante causam;
• La somma di € 5.548,61 erogata dall' per il medesimo sinistro CP_3
Calcolo finale
Danno complessivo: € 93.397,69
Detrazioni: € 73.700,61
Residuo dovuto: € 19.697,08
Sugli interessi: Trattandosi di debito di valore, sono dovuti interessi compensativi dalla data del sinistro (21 maggio 2016) calcolati sulla somma devalutata e via via rivalutata secondo gli indici
ISTAT.
Si liquidano le spese legali del presente giudizio parametrandole sull'importo effettivamente riconosciuto e non sull'originario petitum.
***
Alla luce delle considerazioni che precedono, deve ritenersi accertata la responsabilità esclusiva di nella causazione del sinistro e l'ammontare del danno va Controparte_1 determinato secondo le risultanze della consulenza tecnica.
Le spese seguono la soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la responsabilità esclusiva del convenuto nella Controparte_1 causazione del sinistro del 21 maggio 2016;
2. DA e , in solido tra loro, al Controparte_2 Controparte_1 pagamento in favore dell'attore della somma di € 19.697,08, oltre interessi compensativi dalla data del sinistro (21 maggio 2016) e legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo effettivo;
3. DA i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali in favore dell'Avv. Michele D'Accardi, dichiaratosi antistatario, liquidate in complessivi € 5.077,00 secondo il dettaglio di cui in motivazione, oltre accessori nella misura di legge ed € 786,00 per spese esenti;
4. PONE definitivamente a carico dei convenuti, in solido tra loro, le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate con separato decreto;
5. RIGETTA ogni altra domanda.
Così deciso in Urbino il 09/10/2025
IL GIUDICE ON
(Dr.ssa Laura Trebbi )