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Sentenza 19 ottobre 2025
Sentenza 19 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 19/10/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 19 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1408/2018 RGAC vertente tra
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Valentina De Pasquale del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Soverato (Cz) alla via San
NN SC n. 39 appellante
e
, p.i. Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore
Appellata non costituita
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante : “accogliere l'appello e per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, dichiarato l'inadempimento della società convenuta rispetto agli obblighi assunti con la scrittura privata del
27.06.02, pronunciare a carico di sentenza Controparte_1
costitutiva ex art. 2932 c.c. che abbia contenuto traslativo pari alla conclusione del contratto di compravendita degli immobili siti nel Comune di Stalettì fl. 11 p.lle 667-676-680-681-682 (eccetto la 675 già alienata), con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla trascrizione;
-
Condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 5.164,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 20.11.2002, pari al valore della singola particella non più compravendibile;
- Condannare parte convenuta al risarcimento del danno per la somma complessiva di € 10.000,00 0 per quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa dall'Ec.ma
Corte. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.”
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - Dichiarare
l'inadempimento della soc. convenuta rispetto agli obblighi assunti con la scrittura privata del 27.06.02; - pronunciare a carico di
[...]
sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che abbia contenuto Controparte_1
traslativo paro alla conclusione del contratto di compravendita degli immobili siti nel Comune di Stalettì fl. 11 p.lle 667-676-680-681-682
(eccetto la 675 già alienata), con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla trascrizione;
condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 5.164,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
20.11.2002, pari al valore della singola particella non più compravendibile;
condannare parte convenuta al risarcimento del danno per la somma complessiva di € 10.000,00 o per quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa dall'Ecc.ma Corte. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
In fatto e diritto.
Con atto del 24.01.2011 citava, dinnanzi il Tribunale di Parte_1
Catanzaro, la società a , Controparte_2
esponendo di avere concluso con essa, in data 27.06.2002, una scrittura privata con cui la società prometteva di vendere a che Parte_1
accettava di acquistare, alcuni appezzamenti di terreno siti nel comune di
Stalettì e identificati al catasto al foglio 11 particelle 667- 675 - 676 - 680 -
681 e 682; per tale acquisto era stato pattuito l'importo di Lire 6.000.000 (€
3.098,75) che versava alla stipula della scrittura privata. Parte_1
Nonostante la parte venditrice fosse obbligata a provvedere all'autentica della scrittura privata tramite rogito notarile, entro 15 giorni dalla firma della scrittura stessa, la società non adempiva a tale Controparte_1
obbligo, impedendo, dunque, a di entrare nel pieno Parte_1
possesso giuridico dei terreni oggetto della scrittura privata.
chiedeva, pertanto, che, previo accertamento e Parte_1
dichiarazione dell'inadempimento della società Controparte_1
, venisse emessa sentenza costituiva ex art. 2932 c.c.
[...]
dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita dei terreni e, per l'effetto, che gliene fosse trasferita la proprietà, oltre alla trascrizione della sentenza nei registri immobiliari e al risarcimento del danno quantificato in
€ 10.000,00 per il mancato godimento dei beni. Si costituiva in giudizio la società Controparte_1
che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto;
in particolare eccepiva il difetto di mandato a vendere di , legale rappresentante della Persona_1
società convenuta, in quanto la procura a vendere a lui rilasciata gli conferiva la possibilità di vendere esclusivamente i beni acquisiti nell'interesse della società stessa. Eccepiva inoltre che le particelle oggetto di causa, non potevano formare oggetto di autonoma vendita posto che si trattava di pertinenze e dunque erano state vendute come tali.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e prova testimoniale, all'udienza del 17.10.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1009/18 del 02.05.18, depositata il 11.06.18, il tribunale di
Catanzaro così provvedeva: “Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione
Civile, in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: I) Rigetta la richiesta ex art 2932 C.C. dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita così come stipulato in data 27.06.2002. 2) Condanna parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 5.164,56 oltre rivalutazione monetaria dal 20.11.2002 fino alla delibazione della presente sentenza. 3)
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.933,00 di cui euro 195,00 per spese ed euro 2.738,00 per competenze professionali oltre IVA e CAP come per legge.”
Con atto di appello del 13.07.2018, notificato alla controparte in pari data,
impugnava la sentenza n. 1009/2018. Parte_1 Con i primi due motivi di impugnazione, l'appellante eccepiva l'erroneità della decisione per avere il giudice di primo grado rigettato la richiesta di emissione della sentenza ex art 2932 c.c. sull'assunto che i beni oggetto della scrittura privata fossero stati successivamente venduti a soggetti terzi e i relativi atti regolarmente trascritti;
ciò si evinceva dagli atti notarili depositati dalla convenuta con cui la società aveva Controparte_3
acquistato da essa convenuta dei terreni di pertinenza (identificati negli appezzamenti oggetto di causa) di alcuni immobili acquistati invece dalla società Sosteneva, invece, l'appellante che l'unica particella CP_4
oggetto della scrittura privata e venduta successivamente a terzi fosse la n.
675, come da atto integrativo di trasferimento immobiliare del 15.12.2010 intercorso tra la convenuta e la società ; pertanto, Controparte_3
per le altre particelle il giudice avrebbe dovuto pronunciare la sentenza ex art 2932 c.c. La decisione, oltre alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., aveva comportato altresì la violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché controparte aveva richiesto che fosse dichiarata l'intrasferibilità della sola particella 675 mentre il giudice aveva esteso tale pronuncia a tutte le particelle.
Con un terzo motivo di impugnazione, l'appellante eccepiva l'illegittimità della sentenza per avere il giudice di primo grado quantificato il risarcimento del danno nella somma di € 5.164,56 pari al valore riconosciuto ai beni nell'atto di compravendita del 20.11.2002 intercorso tra
[...]
e la società Ad Controparte_1 Controparte_3
avviso dell'appellante, in tale modo egli veniva posto nella condizione economica preesistente alla stipula del contratto ma non veniva ristorato per i danni subiti a causa del mancato acquisto e quantificati nella maggiore somma di € 10.000,00. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza di primo grado.
La causa veniva iscritta al n. 1408/18 RGAC di questa corte.
L'appellato non si costituiva.
All'udienza del 23.01.24 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La Corte, con sentenza parziale n. 1338 del 4.12.2024, dichiarava sussistente il diritto del signor ad ottenere una sentenza ex art. 2932 Parte_1
C.C. con riferimento al preliminare stipulato in data 27.6.2002, pur se limitatamente agli immobili rimasti nella disponibilità della società promittente alienante, e, con separata ordinanza, disponeva per il prosieguo dell'istruttoria.
La difesa del signor con deposito telematico del 5.2.2025, Pt_1
produceva certificazione rilasciata dal Responsabile del settore Urbanistica- assetto del territorio-ambiente del comune di Stalettì, in data 27/28.1.2025, con il numero 11 di registro, attestante che gli immobili indicati in catasto con le particelle nn. 680, 681, 682, del foglio 11 del comune di Stalettì hanno la destinazione urbanistica “Z.T.O. di tipo B, sottozona Bt1, zona turistica residenziale totalmente edificata (interamente)” e quelli indicati con le particelle nn. 676 e 667 del foglio 11 del comune di Stalettì hanno la destinazione urbanistica “Z.T.O. di tipo B, sottozona Bt1, zona turistica residenziale totalmente edificata (interamente), zona di riqualificazione del litorale (interamente la 676 e in parte la 667)”.
Con ordinanza del 29.3.2025 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali. La certificazione di destinazione urbanistica dei beni promessi in vendita con contratto del 27.6.2002, prodotta in data 5.2.2025, colma la lacuna documentale che aveva determinato l'adozione di una sentenza parziale e non definitiva di riconoscimento del diritto ad ottenere una decisione ex art. 2932 C.C..
Ai sensi del citato art. 2932 C.C. deve essere disposto il trasferimento, in testa al signor , della proprietà dei beni immobili, riportati Parte_1
nel catasto del comune di Stalettì al foglio 11, particelle nn. 667, 676, 680,
681 e 682, confinanti, secondo quanto indicato nel preliminare del
27.6.2002, con demanio marittimo da più lati e via San Martino.
Non può, invece, essere operato il trasferimento del terreno indicato con la particella n. 675 del foglio 11 che, pur essendo compreso tra i beni promessi in vendita al signor risulta trasferito a terzi con atto di Pt_1
compravendita per notar del 20.11.2002, rep. n. 49584 – racc. n. Per_2
15818, integrato con atto notar del 15.12.2010, rep. n. 110161 – Per_3
racc. n. 13342. In relazione a tale bene deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento di un danno, a favore dell'appellante, in misura pari ad 1/6 della somma versata al momento della stipula del preliminare, ovvero €
516,46, da rivalutarsi dal 27.6.2002 alla data della presente decisione secondo gli indici Istat-Foi e maggiorata per interessi legali, per lo stesso periodo, sulle somme annualmente rivalutate.
Non possono essere riconosciuti ulteriori danni in mancanza di adeguata prova degli stessi. Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro Controparte_1
n. 1009 dell'11.6.2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-in riforma della sentenza impugnata dispone il trasferimento della proprietà dei beni immobili, riportati nel catasto del comune di Stalettì al foglio 11, particelle nn. 667, 676, 680, 681 e 682, confinanti con demanio marittimo da più lati e via San Martino, a favore del signor;
Parte_1
-condanna la società a r.l. , al Controparte_1
pagamento, a favore di , della somma di € 516,46, da Parte_1
rivalutarsi dal 27.6.2002 alla data della presente decisione secondo gli indici
Istat-Foi e maggiorata per interessi legali, per lo stesso periodo, sulle somme annualmente rivalutate;
-conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
-condanna la società appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.854,00, oltre spese generali, IVA e
CAP, da distrarsi a favore del procuratore e difensore di parte appellante.
Catanzaro 14.10.2025.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo
In nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione prima civile così composta:
1) dott. Alberto Nicola Filardo presidente rel.
2) dott. Fabrizio Cosentino consigliere
3) dott.ssa Teresa Barillari consigliere ha pronunciato la seguente
Sentenza
nella causa civile iscritta al n. 1408/2018 RGAC vertente tra
, c.f. , rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Valentina De Pasquale del foro di Catanzaro ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Soverato (Cz) alla via San
NN SC n. 39 appellante
e
, p.i. Controparte_1
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro P.IVA_1
tempore
Appellata non costituita
Conclusioni delle parti.
Per l'appellante : “accogliere l'appello e per l'effetto, in Parte_1
riforma della sentenza impugnata, dichiarato l'inadempimento della società convenuta rispetto agli obblighi assunti con la scrittura privata del
27.06.02, pronunciare a carico di sentenza Controparte_1
costitutiva ex art. 2932 c.c. che abbia contenuto traslativo pari alla conclusione del contratto di compravendita degli immobili siti nel Comune di Stalettì fl. 11 p.lle 667-676-680-681-682 (eccetto la 675 già alienata), con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla trascrizione;
-
Condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 5.164,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal 20.11.2002, pari al valore della singola particella non più compravendibile;
- Condannare parte convenuta al risarcimento del danno per la somma complessiva di € 10.000,00 0 per quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa dall'Ec.ma
Corte. - Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore.”
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catanzaro, contrariis reiectis, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto: - Dichiarare
l'inadempimento della soc. convenuta rispetto agli obblighi assunti con la scrittura privata del 27.06.02; - pronunciare a carico di
[...]
sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. che abbia contenuto Controparte_1
traslativo paro alla conclusione del contratto di compravendita degli immobili siti nel Comune di Stalettì fl. 11 p.lle 667-676-680-681-682
(eccetto la 675 già alienata), con ogni conseguenziale provvedimento in ordine alla trascrizione;
condannare la convenuta alla restituzione della somma di € 5.164,56 oltre interessi e rivalutazione monetaria dal
20.11.2002, pari al valore della singola particella non più compravendibile;
condannare parte convenuta al risarcimento del danno per la somma complessiva di € 10.000,00 o per quella maggiore o minore che sarà ritenuta più giusta ed equa dall'Ecc.ma Corte. Con vittoria di spese, competenze e onorari di entrambi i giudizi, da distrarre ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore”.
In fatto e diritto.
Con atto del 24.01.2011 citava, dinnanzi il Tribunale di Parte_1
Catanzaro, la società a , Controparte_2
esponendo di avere concluso con essa, in data 27.06.2002, una scrittura privata con cui la società prometteva di vendere a che Parte_1
accettava di acquistare, alcuni appezzamenti di terreno siti nel comune di
Stalettì e identificati al catasto al foglio 11 particelle 667- 675 - 676 - 680 -
681 e 682; per tale acquisto era stato pattuito l'importo di Lire 6.000.000 (€
3.098,75) che versava alla stipula della scrittura privata. Parte_1
Nonostante la parte venditrice fosse obbligata a provvedere all'autentica della scrittura privata tramite rogito notarile, entro 15 giorni dalla firma della scrittura stessa, la società non adempiva a tale Controparte_1
obbligo, impedendo, dunque, a di entrare nel pieno Parte_1
possesso giuridico dei terreni oggetto della scrittura privata.
chiedeva, pertanto, che, previo accertamento e Parte_1
dichiarazione dell'inadempimento della società Controparte_1
, venisse emessa sentenza costituiva ex art. 2932 c.c.
[...]
dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita dei terreni e, per l'effetto, che gliene fosse trasferita la proprietà, oltre alla trascrizione della sentenza nei registri immobiliari e al risarcimento del danno quantificato in
€ 10.000,00 per il mancato godimento dei beni. Si costituiva in giudizio la società Controparte_1
che contestava la domanda e ne chiedeva il rigetto;
in particolare eccepiva il difetto di mandato a vendere di , legale rappresentante della Persona_1
società convenuta, in quanto la procura a vendere a lui rilasciata gli conferiva la possibilità di vendere esclusivamente i beni acquisiti nell'interesse della società stessa. Eccepiva inoltre che le particelle oggetto di causa, non potevano formare oggetto di autonoma vendita posto che si trattava di pertinenze e dunque erano state vendute come tali.
Istruita la causa a mezzo prove documentali e prova testimoniale, all'udienza del 17.10.2017 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art 190 c.p.c.
Con sentenza n. 1009/18 del 02.05.18, depositata il 11.06.18, il tribunale di
Catanzaro così provvedeva: “Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione
Civile, in persona del giudice onorario Dott.ssa Maura Fragale, definitivamente pronunciando sulla causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: I) Rigetta la richiesta ex art 2932 C.C. dell'obbligo di concludere il contratto di compravendita così come stipulato in data 27.06.2002. 2) Condanna parte convenuta al risarcimento del danno quantificato in euro 5.164,56 oltre rivalutazione monetaria dal 20.11.2002 fino alla delibazione della presente sentenza. 3)
Condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi euro 2.933,00 di cui euro 195,00 per spese ed euro 2.738,00 per competenze professionali oltre IVA e CAP come per legge.”
Con atto di appello del 13.07.2018, notificato alla controparte in pari data,
impugnava la sentenza n. 1009/2018. Parte_1 Con i primi due motivi di impugnazione, l'appellante eccepiva l'erroneità della decisione per avere il giudice di primo grado rigettato la richiesta di emissione della sentenza ex art 2932 c.c. sull'assunto che i beni oggetto della scrittura privata fossero stati successivamente venduti a soggetti terzi e i relativi atti regolarmente trascritti;
ciò si evinceva dagli atti notarili depositati dalla convenuta con cui la società aveva Controparte_3
acquistato da essa convenuta dei terreni di pertinenza (identificati negli appezzamenti oggetto di causa) di alcuni immobili acquistati invece dalla società Sosteneva, invece, l'appellante che l'unica particella CP_4
oggetto della scrittura privata e venduta successivamente a terzi fosse la n.
675, come da atto integrativo di trasferimento immobiliare del 15.12.2010 intercorso tra la convenuta e la società ; pertanto, Controparte_3
per le altre particelle il giudice avrebbe dovuto pronunciare la sentenza ex art 2932 c.c. La decisione, oltre alla violazione degli articoli 115 e 116 c.p.c., aveva comportato altresì la violazione dell'art. 112 c.p.c. poiché controparte aveva richiesto che fosse dichiarata l'intrasferibilità della sola particella 675 mentre il giudice aveva esteso tale pronuncia a tutte le particelle.
Con un terzo motivo di impugnazione, l'appellante eccepiva l'illegittimità della sentenza per avere il giudice di primo grado quantificato il risarcimento del danno nella somma di € 5.164,56 pari al valore riconosciuto ai beni nell'atto di compravendita del 20.11.2002 intercorso tra
[...]
e la società Ad Controparte_1 Controparte_3
avviso dell'appellante, in tale modo egli veniva posto nella condizione economica preesistente alla stipula del contratto ma non veniva ristorato per i danni subiti a causa del mancato acquisto e quantificati nella maggiore somma di € 10.000,00. Chiedeva pertanto la riforma della sentenza di primo grado.
La causa veniva iscritta al n. 1408/18 RGAC di questa corte.
L'appellato non si costituiva.
All'udienza del 23.01.24 la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
La Corte, con sentenza parziale n. 1338 del 4.12.2024, dichiarava sussistente il diritto del signor ad ottenere una sentenza ex art. 2932 Parte_1
C.C. con riferimento al preliminare stipulato in data 27.6.2002, pur se limitatamente agli immobili rimasti nella disponibilità della società promittente alienante, e, con separata ordinanza, disponeva per il prosieguo dell'istruttoria.
La difesa del signor con deposito telematico del 5.2.2025, Pt_1
produceva certificazione rilasciata dal Responsabile del settore Urbanistica- assetto del territorio-ambiente del comune di Stalettì, in data 27/28.1.2025, con il numero 11 di registro, attestante che gli immobili indicati in catasto con le particelle nn. 680, 681, 682, del foglio 11 del comune di Stalettì hanno la destinazione urbanistica “Z.T.O. di tipo B, sottozona Bt1, zona turistica residenziale totalmente edificata (interamente)” e quelli indicati con le particelle nn. 676 e 667 del foglio 11 del comune di Stalettì hanno la destinazione urbanistica “Z.T.O. di tipo B, sottozona Bt1, zona turistica residenziale totalmente edificata (interamente), zona di riqualificazione del litorale (interamente la 676 e in parte la 667)”.
Con ordinanza del 29.3.2025 la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali. La certificazione di destinazione urbanistica dei beni promessi in vendita con contratto del 27.6.2002, prodotta in data 5.2.2025, colma la lacuna documentale che aveva determinato l'adozione di una sentenza parziale e non definitiva di riconoscimento del diritto ad ottenere una decisione ex art. 2932 C.C..
Ai sensi del citato art. 2932 C.C. deve essere disposto il trasferimento, in testa al signor , della proprietà dei beni immobili, riportati Parte_1
nel catasto del comune di Stalettì al foglio 11, particelle nn. 667, 676, 680,
681 e 682, confinanti, secondo quanto indicato nel preliminare del
27.6.2002, con demanio marittimo da più lati e via San Martino.
Non può, invece, essere operato il trasferimento del terreno indicato con la particella n. 675 del foglio 11 che, pur essendo compreso tra i beni promessi in vendita al signor risulta trasferito a terzi con atto di Pt_1
compravendita per notar del 20.11.2002, rep. n. 49584 – racc. n. Per_2
15818, integrato con atto notar del 15.12.2010, rep. n. 110161 – Per_3
racc. n. 13342. In relazione a tale bene deve essere riconosciuto il diritto al risarcimento di un danno, a favore dell'appellante, in misura pari ad 1/6 della somma versata al momento della stipula del preliminare, ovvero €
516,46, da rivalutarsi dal 27.6.2002 alla data della presente decisione secondo gli indici Istat-Foi e maggiorata per interessi legali, per lo stesso periodo, sulle somme annualmente rivalutate.
Non possono essere riconosciuti ulteriori danni in mancanza di adeguata prova degli stessi. Le spese del giudizio seguono il principio di soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Catanzaro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti della Parte_1 [...]
, avverso la sentenza del Tribunale di Catanzaro Controparte_1
n. 1009 dell'11.6.2018, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
-in riforma della sentenza impugnata dispone il trasferimento della proprietà dei beni immobili, riportati nel catasto del comune di Stalettì al foglio 11, particelle nn. 667, 676, 680, 681 e 682, confinanti con demanio marittimo da più lati e via San Martino, a favore del signor;
Parte_1
-condanna la società a r.l. , al Controparte_1
pagamento, a favore di , della somma di € 516,46, da Parte_1
rivalutarsi dal 27.6.2002 alla data della presente decisione secondo gli indici
Istat-Foi e maggiorata per interessi legali, per lo stesso periodo, sulle somme annualmente rivalutate;
-conferma, nel resto, l'impugnata sentenza;
-condanna la società appellata al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate in complessivi € 4.854,00, oltre spese generali, IVA e
CAP, da distrarsi a favore del procuratore e difensore di parte appellante.
Catanzaro 14.10.2025.
Il presidente est.
Dott. Alberto Nicola Filardo